Il commento sottoriportato riprende
i più recenti interventi in tema di impugnazione da
parte di terzi dei tioli edilizi, distinguendo tra le
varie categorie di titoli in relazione agli interventi
assentiti.
Il vigente sistema in materia di
titoli abilitativi edilizi prevede cinque tipologie di
interventi.
Nella prima tipologia rientrano gli
interventi cd liberi, di cui all'art.6del DPR 6.06.2001
n.380, che non richiedono cioè alcun titolo abilitativo.
Si tratta in particolare:
degli interventi di
manutenzione ordinaria
degli interventi volti
all'eliminazione di barriere architettoniche
delle opere temporanee per
attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di
idrocarburi e che siano eseguite in aree esterne al
centro abitato
dei movimenti di terra
strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività
agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali
le serre mobili stagionali,
sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo
svolgimento dell'attività agricola.
Nella seconda tipologia rientrano
quegli interventi che possono essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo ma previa comunicazione, anche
per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte
dell'interessato all'amministrazione comunale, di cui
all'art.6 DPR 380/2001, comma 2, ed in particolare:
-gli interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'art.3 del DPR 380/01 che
tuttavia non riguardino le parti strutturali
dell'edificio e non comportino aumento del numero delle
unità immobiliari e non implichino incremento dei
parametri urbanistici.
-le opere dirette a soddisfare
obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e
comunque entro un termine non superiore a 90 giorni;
-le opere di pavimentazione e di
finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che
siano contenute entro l'indice di permeabilità, ivi
compresa la realizzazioni di intercapedini interamente
interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle
acque, locali tombati
-pannelli solari, fotovoltaici a
servizio degli edifici da realizzarsi al di fuori delle
zone A di cui al DM 2 aprile 1968 n.1444
-le aree ludiche senza fini di
lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali
degli edifici.
Nella terza tipologia rientrano gli
interventi sottoposti a SCIA ( segnalazione certificata
di inizio attività) di cui all'art.19 l.241/90, come
modificato dall'art.5 D.L. 13 maggio 2011 n.70 e
dall'art.6 del DL 13 agosto 2011 n. 138.
Si tratta in particolare di ogni
atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale,
commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti
amministrativi a contenuto generale e non sia previsto
alcun limite o contingente complessivo o specifici
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio
degli atti stessi. In questi casi il titolo abilitativo
è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con
la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali paesaggistici o culturali.
Nella quarta tipologia rientrano
gli interventi ancora sottoposti a DIA (denuncia di
inizio attività) di cui all'art.22 del d.D.R. 380/01. Si
tratta:
degli interventi di
ristrutturazione edilizia che non incidono sui volumi
degli immobili;
degli interventi di nuova
costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora
siano disciplinati da piani attuativi
degli interventi di nuova
costruzione qualora siano diretta esecuzione di
strumenti urbanistici generali recanti precise
disposizioni plano-volumetriche.
e di quegli altri interventi
rispetto ai quali le leggi regionali abbiano previsto
tale possibilità.
Nella quinta tipologia rientrano
gli interventi soggetti a permesso di costruire. Si
tratta degli interventi di nuova edificazione e
ristrutturazione urbanistica.
In giurisprudenza si è posto il
problema dell' impugnazione da parte di terzi dei titoli
edilizi.
In proposito, è necessario
distinguere tra le diverse tipologie descritte. L'ultima
tipologia, il permesso di costruire, non pone
particolari problemi, il premesso di costruire, infatti,
costituisce un provvedimento amministrativo in quanto
tale impugnabile nel termine di 60 giorni dalla
comunicazione e/o conoscenza o comunque da quando la
costruzione realizzata rivela in modo univoco le
essenziali caratteristiche dell'opera.
A diversa conclusione deve invece
giungersi negli altri casi in cui manca un provvedimento
amministrativo, sia pure tacito. Sulla questione è
intervenuta dapprima l'Ad. Plen. del Consiglio di Stato,
sent. n.15/2001, e successivamente il legislatore con il
dl 98/2011, convertito in legge 111/2011.
Alla stregua della pronuncia
dell'Ad. Plen, in caso di SCIA ( in cui l'attività
edilizia può iniziare contestualmente al deposito della
segnalazione e il comune può entro sessanta giorni dal
ricevimento della segnalazione, in caso di accertata
carenza dei presupposti, adottare motivati provvedimenti
di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione
degli eventuali effetti dannosi della stessa) l'inerzia
dell'amministrazione protratta per oltre 60 giorni da
luogo ad una fattispecie di silenzio significativo
equiparabile ad un provvedimento tacito di diniego di
attivazione del provvedimento inibitorio. In quanto tale
detto provvedimento tacito onera il terzo
dell'impugnazione nel termine decadenziale individuato
dalla giurisprudenza per l'impugnazione dei titoli
edilizi ( nel termine di 60 giorni dalla conoscenza o
comunque da quando la costruzione realizzata rivela in
modo univoco le essenziali caratteristiche dell'opera).
Il legislatore, intervenendo
successivamente sull'argomento ha invece stabilito che
né la DIA né tantomeno la SCIA possono essere impugnate
direttamente al TAR , non costituendo provvedimenti
direttamente impugnabili. Il terzo che si assume leso
può quindi solo sollecitare l'amministrazione ad
intervenire per effettuare verifiche in ordine alla
conformità a legge dell'attività intrapresa ed
eventualmente inibire l'attività. Nel caso poi di
inerzia dell'amministrazione può solo attivare la
procedura avverso il silenzio di cui all'art.31 del del
codice del processo amministrativo. Il Tar avverso il
quale è proposto il ricorso contro il silenzio può
ordinare all'amministrazione di provvedere sulla
verifica richiesta dal privato.
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