Il Decreto Legislativo 1° settembre
2011, n. 150, recante “Disposizioni complementari al
codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione”,
ha attuato la delega contenuta nell’articolo 54 della
Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevedeva“...entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di uno o più decreti legislativi in
materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili di cognizione che rientrano nell’ambito della
giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla
legislazione speciale”, riducendo il numero dei riti
civili da trentatre a tre.
Dal giorno 6 ottobre 2011 il rito
civile vede celebrarsi processi che potranno seguire
alternativamente soltanto tre modelli unitari: a) il
rito ordinario di cognizione di cui ai Titoli I e III
del Libro II del Codice di Procedura Civile; b) il rito
del lavoro regolato dalle norme della Sezione II del
Capo I del Titolo IV del Libro II del Codice di
Procedura Civile; c) il rito sommario di cognizione
disciplinato dal Capo III bis del Titolo I del Libro IV
del Codice di Procedura Civile. Vengono raccolte, in un
unico testo normativo, le disposizioni che disciplinano
i procedimenti giudiziari previsti dalle leggi speciali,
dando così luogo ad un testo complementare al codice di
procedura civile, in sostanziale prosecuzione del libro
IV.
Rimangono in realtà fuori dalla
riforma, perché la delega conferita dal Parlamento al
Governo non li comprendeva, i seguenti riti speciali:
- Procedure fallimentari (per le
quali non è previsto alcun intervento in quanto si dà
atto che ci sono state ben due riforme negli ultimi
cinque anni);
- Procedimenti in materia di
famiglia e minori (per i quali il Governo si riserva di
intervenite nell’ambito della istituzione del tribunale
della famiglia e delle persone);
- Procedimenti in materia di titoli
di credito, diritto del lavoro, codice della proprietà
industriale, codice del consumo.
Sopravvivono pertanto sette riti
speciali, ovvero:
RITI FALLIMENTARI
RITO FAMIGLIA/MINORI
CODICE DEL CONSUMO
cd. LEGGE ASSEGNO
LEGGE CAMBIARIA
STATUTO LAVORATORI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
Note sono le finalità perseguite
dal Legislatore con questo ultimo intervento: dare
attuazione alla terza delega conferita dal Parlamento al
Governo con la legge 18 giugno 2009, n. 69, completando
la riforma del processo civile; ridurre e semplificare i
procedimenti civili disciplinati dalla legislazione
speciale; restituire centralità al Codice di procedura
civile e fornire agiuristi, magistrati ed avvocati un
unico testo normativo in grado di essere punto di
riferimento esclusivo.
Proviamo a riassumere le principali
novità della riforma:
- riconduzione al modello
processuale del rito laburisticoex art. 409 e ss. c.p.c.
per i procedimenti in cui erano prevalenti i caratteri
della concentrazione delle attività processuali oppure
nei quali venivano previsti ampi poteri di istruzione
d'ufficio;
- applicazione del modello ex artt.
702 bis e ss. c.p.c., inteso come giudizio a cognizione
piena sia pure in forme semplificate ed elastiche, per i
procedimenti speciali caratterizzati da una accentuata
semplificazione della trattazione o dell'istruzione
della causa, talvolta caratterizzati dal richiamo alla
procedura camerale disciplinata dagli artt. 737 e ss.
del codice di rito civile;
- celebrazione della causa con il
rito ordinario di cognizione piena per una serie di
istituti insuscettibili di reductio ad unum quanto a
caratteristiche e connotati, come le opposizioni a
procedura coattiva per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici,
quelle alla stima nelle espropriazioni per pubblica
utilità, le controversie in materia di attuazione di
sentenze e provvedimenti stranieri, etc.
La tripartizione rigida prevista
dal D.Lgs. n. 150/2011 non porta però con sé particolari
ipotesi di nullità o annullabilità dell’atto
introduttivo del giudizio, qualora l’attore o il
ricorrente errassero nella individuazione della
procedura applicabile al caso di specie: l’art. 4, comma
I del testo normativo in esame stabilisce solo l’obbligo
del giudice di disporre, anche d’ufficio, ma non oltre
la prima udienza, il mutamento del rito con ordinanza
(da ritenersi, nonostante il silenzio della legge, non
impugnabile, né reclamabile). La scelta della procedura
errata in ogni caso avrà un peso specifico notevole
all’interno del processo, poiché anche in caso di
conversione del rito, opereranno le decadenze e le
preclusioni previste dal codice per il procedimento
originariamente (ed erroneamente) prescelto dall’attore
o dal ricorrente.
La semplificazione processuale ha
comunque lasciato fuori una serie di riti, tra cui
quelli speciali, cautelari e sommari, da un lato, e
quello di ingiunzione per pagamento di somme o consegna
e rilascio di cose, dall’altro.
Se ieri esistevano 33 riti
disciplinati in modo differente ed autonomo da singole
leggi speciali comeprodotti da una legislazione priva di
disegno organico, rappresentando un importante fattore
di disorganizzazione del lavoro giudiziario e la causa
di rilevanti difficoltà interpretative per tutti gli
operatori del diritto per l’impiego di una terminologia
incoerente, oggi lo scenario è così articolato:
Riti semplificati ricondotti al
rito del lavoro
- l’opposizione a sanzione
amministrativa;
- l’opposizione al verbale di
accertamento di violazione del codice della strada;
- l’opposizione ai provvedimenti di
recupero di aiuti di Stato;
- l’opposizione a sanzioni in
materia di stupefacenti;
- i procedimenti in materia di
applicazione delle disposizioni del codice della
privacy;
- le controversie agrarie;
- l’impugnazione dei provvedimenti
in materia di registro dei protesti
Riti semplificati ricondotti al
rito sommario di cognizione
- i procedimenti in materia di
liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato;
- le opposizioni ai decreti di
pagamento delle spese di giustizia;
- i procedimenti in materia di
immigrazione:
– in materia di diritto di
soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea;
– in materia di allontanamento dei
cittadini dell’Unione Europea o dei loro familiari;
– in materia di allontanamento dei
cittadini Stati che non sono membri dell’Unione europea;
– di riconoscimento della
protezione internazionale;
– di diniego del nulla osta al
ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno
per motivi familiari;
- le opposizioni alla convalida del
trattamento sanitario obbligatorio;
- le azioni popolari e le
controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed
incompatibilità nelle elezioni:
– comunali, provinciali, regionali;
– per il Parlamento Europeo;
– le impugnazioni delle decisioni
della Commissione elettorale circondariale in tema di
elettorato attivo;
- i procedimenti in materia di
riparazione a seguito di illecita diffusione del
contenuto di intercettazioni telefoniche;
- le impugnazioni dei provvedimenti
disciplinari a carico dei notai;
- le impugnazione delle
deliberazioni del consiglio nazionale dell’ordine dei
giornalisti;
- i procedimenti in materia di
discriminazione;
- fondate su motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi;
- per l’accesso al lavoro, ed
accesso a beni e servizi;
- fondate su handicap, orientamento
sessuale ed età;
- nei confronti di disabili;
- le opposizioni ai provvedimenti
in materia di riabilitazione del debitore protestato
Riti semplificati ricondotti al
rito ordinario di cognizione
- le opposizioni opposizione a
procedura coattiva per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici;
- le opposizioni alla stima nelle
espropriazioni per pubblica utilità;
- controversie in materia di
attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri;
- le controversie in materia di
liquidazione degli usi civici;
- i procedimenti in materia di
rettificazione del sesso.
Il testo si compone di cinque capi:
‘disposizioni generali’ (artt. 1-4), ‘dei procedimenti
regolati dal rito del lavoro’ (artt. 5-11), ‘dei
procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione’
(artt. 12-27), ‘dei procedimenti regolati dal rito
ordinario di cognizione’ (artt. 28-32), ‘disposizioni
finali e abrogazioni’ (artt. 33-35).
L’elencazione delle singole
disposizioni (42 per la precisione) modificate od
abrogate è affidato al lunghissimo art. 33 che prevede,
poi, una ulteriore serie di disposizioni integrative e/o
modificative dei procedimenti interessati dalla riforma,
esaminati negli articoli precedenti, con l’inserimento
tra l’altro, nelle normative speciali di riferimento,
del richiamo agli articoli dell’emanando decreto, e
dell’applicazione della relativa disciplina.
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