L’assicuratore, in assenza di
validi motivi ostativi e/o di disdetta, deve rinnovare
la polizza e consegnare l’attestato di rischio al
cliente. Qualora si rifiutasse l’utente potrà esperire
ricorso ex art. 700 c.p.c. contro la violazione di
questi obblighi, stante il pregiudizio subito.
Questi, in soldoni, i principi che
si evincono dalla lettura della sentenza n. 516/2011
resa dal Tribunale di Torre Annunziata, sez. distaccata
di Gragnano.
Il caso. Un uomo si vedeva
revocata, senza preavviso, la propria assicurazione per
la Responsabilità Civile Auto, seppure allo stesso era
stata sempre ridotta la classe di rischio non avendo
mai procurato sinistri. Recatosi presso l’Agenzia
assicuratrice per chiedere delucidazioni era informato
che la decisione era stata presa dalla sede centrale. Si
vedeva, così, rifiutare la consegna del suddetto
attestato. A nulla sono valse le rimostranze che, in
assenza di tale documento, non era possibile nè
stipulare una nuova polizza con un’altra assicurazione
né usare l’unico veicolo della famiglia. Ciò gli
procurava gravi ripercussioni professionali e
domestiche, data la gravidanza della moglie. Proponeva,
perciò, un procedimento cautelare prontamente accolto
dal G.I. che ha anche dichiarato cessata la materia del
contendere.
La disdetta deve essere comunicata
per iscritto. Le norme del codice delle assicurazioni
impongono rigide regole per la comunicazione della
disdetta, sia se anticipata che a naturale scadenza del
contratto, qualora l’agenzia non volesse rinnovare la
polizza. Stesso dovere grava sul consumatore. Essendo,
però, parte contraente più debole, la tutela
riconosciuta al cliente è rafforzata in quanto le
clausole sono standard ed imposte unilateralmente. Deve
essere reso edotto sulle modalità, sulle forme e sui
tempi per avvisare od essere avvisato del recesso. Norme
severe sul punto sono contenute anche nel codice del
consumo.
Tali informazioni, come quelle sui
premi, le tariffe applicati etc, sono contenute
nell’informativa che ogni anno, «30 giorni prima della
scadenza», deve essere inviata all’assicurato tramite
raccomandata a/r. Contestualmente deve essergli
rilasciato il certificato sulla classe di rischio degli
ultimi cinque anni. Ciò è ribadito dagli artt. 2 e 41
Regolamento Isvap n. 4/06.
Previste sanzioni. L’art. 314 c.a.
prevede dure sanzioni per chi trasgredisce a questi
oneri con multe sino a 5 milioni di euro.
Il Giudice Istruttore ha così
ritenuto ampiamente provati gli elementi del 700 cpc,
considerate le palesi violazioni di tali doveri, la
lesione dei diritti del cliente e gli incalcolabili
danni derivanti dal rifiuto di rinnovare la polizza e di
ottenere la dovuta certificazione. La situazione è stata
resa più dura dall’assenza di altri veicoli e dalle
gravi esigenze familiari del ricorrente. |