(Silvana Toriello)
PREMESSA
La indennità giornaliera per
inabilità temporanea assoluta viene corrisposta sul
presupposto di infortunio o di malattia professionale
da cui è derivato un danno tale da impedire
temporaneamente lo svolgimento dell’attività lavorativa
specifica. Sussiste cioè una impossibilità fisica
assoluta da parte del lavoratore a svolgere la specifica
attività lavorativa prestata in azienda. La valutazione
medico-legale avente ad oggetto tale presupposto deve
verificare,dunque, la possibilità per il lavoratore
infortunato di esercitare il proprio mestiere, e non un
lavoro qualsiasi. Per capacità lavorativa specifica,
s’intende il tipo di lavoro proprio dell’infortunato al
momento dell’evento. La inabilità deve inoltre essere
assoluta, in quanto il lavoratore non deve potervi
assolvere nemmeno in minima parte. L’Inail eroga la
prestazione nel momento in cui riconosce l'evento come
professionale, nel caso cioè in cui sono provati gli
elementi fondamentali dell’infortunio (causa violenta e
occasione di lavoro) o della malattia professionale
(nesso causale tra lavoro e patologia) e se la lesione
subita dal lavoratore ha effettivamente determinato
l’impossibilità totale a svolgere lavoro.
IL QUADRO NORMATIVO
L’articolo 68 del TU 1124/1968
prevede che “ a decorrere dal quarto giorno successivo a
quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata
la malattia professionale e fino a quando dura
l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di
fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è
corrisposta all'infortunato stesso un'indennità
giornaliera nella misura del sessanta per cento della
retribuzione giornaliera calcolata secondo le
disposizioni degli articoli da 116 a 120.
Ove la durata dell'inabilità, di
cui al comma precedente, si prolunghi oltre i novanta
giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità
giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo
giorno, al settantacinque per cento della retribuzione
giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli
articoli da 116 a 120.
Le indennità per inabilità
temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non
eccedenti i sette giorni.
Per gli addetti alla navigazione
marittima ed alla pesca marittima l'indennità
giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello
sbarco dell'infortunato ed è corrisposta nella misura
dei settantacinque per cento della retribuzione
effettivamente goduta alla data dello sbarco annotata
sul ruolo o sulla licenza.
Agli effetti del precedente comma
la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per
trenta la retribuzione mensile.
L’art. 89 del TU 1124/1965 dispone
che “anche dopo la costituzione della rendita di
inabilità l'Istituto assicuratore dispone che
l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche é
chirurgiche quando siano ritenute utili per la
restaurazione della capacità lavorativa (1).
Durante il periodo delle cure e fin
quando l'infortunato non possa attendere al proprio
lavoro, l'Istituto assicuratore integra la rendita di
inabilita fino alla misura massima dell'indennità per
inabilità temporanea assoluta .” Dunque il testo unico
assimila a quanto precede il caso di assenze dal lavoro
per determinate necessità terapeutiche. L'impedimento,
che dà diritto alla prestazione, comprende, oltre
l’impossibilita fisica di prestare 1'attivita
lavorativa, anche 1'incompatibilita di quest'ultima con
le esigenze terapeutiche dell’assicurato.( In tal senso
vedi Cass. civ. 14 aprile 1987 n. 3699,).
L’art. 148 del medesimo TU con
riferimento ai casi della silicosi e dell’asbestosi
prevede che Se per l'esecuzione delle cure predette o
degli accertamenti diagnostici l'assicurato è obbligato
ad astenersi dal lavoro, l'istituto assicuratore gli
corrisponde, durante il periodo di astensione, un
assegno giornaliero nella misura corrispondente
all'indennità di infortunio per inabilità temporanea
assoluta.
NOZIONE E FUNZIONE
Trattasi di prestazione economica
con funzione indennitaria della perdita della capacità
di guadagno conseguente all’infortunio. L’indennità
giornaliera ha lo scopo di ricomporre l’equilibrio
economico infranto dall’infortunio e dalla conseguente
assenza dal lavoro, ossia ha la funzione di integrare la
capacità di guadagno del lavoratore venuta meno a causa
della temporanea perdita dell'attitudine al lavoro, e la
sua erogazione cessa nello stesso momento in cui
interviene la guarigione clinica. Ciò diversamente dalla
rendita che ha la funzione di indennizzare 1'assicurato
per il danno fisico subito in conseguenza
dell’infortunio o della tecnopatia, in proporzione all
'incidenza sulla sua capacita di lavoro e secondo le
percentuali stabilite dalle apposite tabelle di
valutazione. La decisione Cass. civ., Sez. lav., 22
agosto 2002 n. 12402 chiaramente precisa che la rendita
per inabilità permanente ha la funzione d'indennizzare
il danno fisico subito dall’assicurato in relazione alle
percentuali di riduzione della sua attitudine al lavoro,
1'indennità giornaliera per invalidità temporanea
costituisce una prestazione economica, a carattere
assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i
mezzi di sostentamento finchè dura l’inabilità che
impedisce totalmente e di fatto all’infortunato di
rendere le sue prestazioni lavorative.
CONDIZIONI
Come abbiamo visto deve trattarsi
di infortunio indennizzabile con totale perdita di
capacità lavorativa specifica. La inabilità deve essere
superiore a 3 giorni. E’ contemplata la ricaduta nonché
il ricovero dell’infortunato per accertamenti
CARATTERISTICHE
La indennità è sostitutiva della
retribuzione. È soggetta a tassazione Irpef. Con il
D.L.vo 2 luglio 1997 n. 314, recante « Armonizzazione,
razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni
fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro
dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei
datori di lavoro », è stata estesa all’ INAIL la figura
del sostituto d'imposta relativamente alla indennità di
temporanea, esclusa fino ad allora dalla tassazione alla
fonte. La ritenuta fiscale è effettuata direttamente
dall’INAIL, che rilascia all’infortunato la relativa
certificazione fiscale. L’indennità per inabilità
temporanea assoluta, ha natura sostitutiva della
retribuzione e perciò è alternativa alla indennità di
malattia indennità giornaliera di maternità
(D.lgs.151/2001), alla indennità sanatoriale, al
trattamento integrazione guadagni.
L’INAIL corrisponde sempre
l’indennità di inabilità temporanea,come acconto in
misura INPS,fino all’assunzione del caso da parte
dell’INPS. Quando si è in presenza di un caso dubbio su
competenza INAIL o INPS l’INAIL informa l’INPS o il
datore di lavoro per gli opportuni provvedimenti di loro
competenza. Si applica, poi, la Convenzione stipulata
con l’INPS
CASI DI ESCLUSIONE DALLA INDENNITA’
L’indennità non è dovuta in caso di
mancato guadagno (per es.: studente non lavoratore come
si è visto; cassintegrato a 0 ore).D’interesse, da
ultimo, nella materia : Cassazione Civile, Sez. Lav., 20
luglio 2011, n. 15939 concernente Studenti e indennità
di inabilità temporanea secondo cui "Nonostante
l'espansione delle categorie, oggettive e soggettive, di
tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, anche in ordine agli insegnanti ed alunni
delle scuole o istituti di istruzione, e relative
attività" ... "non può in ogni caso ritenersi che siano
oggetto di assicurazione anche gli infortuni occorsi
agli alunni in occasione di eventi sportivi, non
connessi all'attività istituzionalmente svolta dalla
scuola, e tanto meno spettare ad essi l'indennità
giornaliera per inabilità temporanea ... non percependo
gli alunni alcuna retribuzione, disponendo invece
chiaramente il Decreto del Presidente della Repubblica
n. 1124 del 1965, articolo 68, che tale indennità
temporanea consiste in una misura percentuale della
retribuzione giornaliera, essendo diretta ad assicurare
al lavoratore i mezzi di sostentamento finchè dura
l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto
all'infortunato di rendere le sue prestazioni
lavorative, Cass. 22 agosto 2002 n. 12402".
Sono esclusi dall’ indennità anche
i lavoratori assicurati che prestano servizio militare
MODALITA’ DI EROGAZIONE
La indennità per inabilità
temporanea è erogata a partire dal quarto giorno da
quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è verificata
la malattia professionale ed è corrisposta per tutta la
durata della inabilità assoluta. Il dies a quo
dell’erogazione è dunque quello del verificarsi
dell’infortunio ovvero della malattia professionale. Non
rileva la data di comunicazione dell’infortunio. Questa
è la previsione storicamente più antica. Ci si è posto
poi il problema dei mezzi di sussistenza per il periodo
di carenza.
L’articolo 73 del TU prevede che il
datore di lavoro è obbligato a corrispondere al
lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la
giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il
sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo
migliori condizioni previste da norme legislative e
regolamentari, nonché da contratti collettivi o
individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a
quando sussiste la carenza dell'assicurazione.
L'obbligo suddetto sussiste anche
nei casi in cui la guarigione avvenga entro il periodo
di carenza.
L'obbligo suddetto compete,
altresì, per le giornate festive e per i casi di
malattia professionale nell'industria, nonché per i casi
di infortunio e di malattia professionale
nell'agricoltura. La conseguente erogazione è
commisurata sulla base del salario medio giornaliero
percepito dal lavoratore negli ultimi quindici giorni
precedenti l'evento.
Da parte di giurisprudenza
risalente si era sostenuto che le somme corrisposte dal
datore di lavoro nel periodo di carenza assicurativa
costituiscono una sovvenzione di carattere
assistenziale. Le somme corrisposte dal datore di lavoro
nel periodo di carenza assicurativa non costituiscono il
corrispettivo di una prestazione di lavoro ma,
piuttosto, una sovvenzione di carattere assistenziale
(Trib. Milano 26 aprile 1968, in Prev. soc. 1968,1487),
come tale non assoggettabile contribuzione obbligatoria
(Pret. Bologna 25 ottobre 1967. In senso contrario, v.
Cass. civ. 17 maggio 1974 n. 1493, in Giur. it.
1975,1,1,1100.)
Diversamente la Corte
Costituzionale ne ha evidenziato il carattere
retributivo.
In particolare la Corte cost. 9
giugno 1965 n. 44 ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 73 T,U. - nella
parte in cui fa obbligo al datore di lavoro di
corrispondere al lavoratore infortunato 1'intera
retribuzione per Ia giornata in cui è avvenuto
1'infortunio ed il 60% della retribuzione stessa, salve
migliori condizioni previste nei contratti collettivi e
individuali di lavoro, per i giorni successivi, fino a
quando sussista la carenza dell’assicurazione - in
riferimento agli artt. 23 e 38, IV c, Cost. II giudice
delle leggi ha escluso la violazione sia dell’art. 23,
giacchè tutte le prestazioni patrimoniali che gravano
sul datore di lavoro sono imposte non solo in base alla
legge, ma direttamente da questa, sia dell’art. 38, IV
c, giacchè quest'ultima norma, mentre impone obblighi
precisi a carico dello Stato, non impedisce affatto al
legislatore di prescrivere anche prestazioni a carico
degli imprenditori, al fine di realizzare una migliore
tutela dei lavoratori assicurati.
Con successiva sentenza 21 giugno
1966 n. 74 la stessa Corte ha confermato la precedente
conclusione, aggiungendo che ia norma sospettata di
incostituzionalita non viola neppure 1'art. 36 Cost.,
giacchè deve ritenersi conforme all’orientamento
generale della legislazione e ai principi costituzionali
la previsione di un obbligo per 1'imprenditore di
corrispondere al proprio dipendente infortunato la
retribuzione per il breve periodo in cui la prestazione
assicurativa non viene erogata ed il rapporto di lavoro
non risulta risolto.
La indennità giornaliera decorre
dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto
l’infortunio o si è manifestata la malattia
professionale e fino al 90° giorno l’indennità erogata è
pari al 60% della retribuzione effettivamente goduta dal
lavoratore nei 15 giorni precedenti l'evento, compresi i
festivi. E’calcolata con i criteri stabiliti dagli artt
116-120 T.U. e, per gli addetti alla navigazione e alla
pesca marittima dagli artt. 31 e 32 T.U. Dal 91° giorno,
e fino alla guarigione, la misura è elevata al 75% della
retribuzione media giornaliera. Per speciali categorie
di lavoratori l’indennità viene calcolata sulla base
delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto
ministeriale, salvo i casi di retribuzione più
favorevole stabiliti a livello provinciale dal contratto
collettivo previsto per la qualifica per la quale il
lavoratore è stato assunto. Vedasi tra le altre la
Circolare n. 16 del 25 febbraio 1999. Al lavoratore
comunque spetta, per i giorni precedenti il 4°, la
retribuzione a carico del datore di lavoro nella misura
del 100% per il 1° giorno e del 60% per i successivi 3
denominati periodi di carenza o franchigia. Per la
liquidazione delle indennità per inabilità temporanea,
quando non ricorra l'applicazione del successivo art.
118, la retribuzione da assumere come base è eguale alla
retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento
di cui al secondo comma dell'art. 116, calcolando, però,
il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni
immediatamente precedenti quello dell'infortunio. Se il
lavoratore è retribuito a mese o con retribuzione
mensilizzata la retribuzione giornaliera si ottiene
dividendo l’ammontare mensile per venticinque.
L’articolo 116 secondo comma TU
1124/1965 prevede che qualora l'infortunato non abbia
prestato la sua opera durante il detto periodo in modo
continuativo oppure non l'abbia prestata presso uno
stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare
il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo
medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a
trecento volte la retribuzione giornaliera. A questo
effetto, si considera retribuzione giornaliera la sesta
parte della somma che si ottiene rapportando alla durata
oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda
per la categoria cui appartiene l'infortunato il
guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso
anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno
dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici
mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei
guadagni percepiti. Se la retribuzione effettivamente
corrisposta all'infortunato è superiore a quella
risultante dalle registrazioni prescritte dall'art. 20,
l'Istituto assicuratore è tenuto a corrispondere le
indennità secondo la retribuzione effettiva, salvo le
sanzioni stabilite dall'art. 50.
L'Istituto stesso è inoltre tenuto
a corrispondere un'indennità supplementare qualora
venisse accertato, in sede giudiziale o in altri modi
previsti dalle norme vigenti, che la retribuzione presa
a base della liquidazione è inferiore a quella dovuta
secondo legge, salvo, anche in questo caso, le sanzioni
stabilite dall'art. 50.
In casi particolari si applica il
disposto dell’articolo118 del TU (retribuzione di
ragguaglio)
Le dichiarazioni rese
dall’assicurato all’ispettore dell’Inail sull’'importo
della retribuzione percepita nei 15 giorni precedenti
1'infortunio hanno valore di confessione stragiudiziale,
alla quale va attribuita 1'efficacia probatoria prevista
dagli artt. 2732 e 2735 cod. civ. e non possono essere
neutralizzate da prove contrarie dedotte in sede
contenziosa
In sintesi : chi paga.
In percentuale sulla retribuzione
dichiarata dal datore di lavoro :
Giorno dell’infortunio il datore di
lavoro 100%
I tre giorni successivi il datore
di lavoro 60% (franchigia)
Dal 4° al 90° giorno INAIL 60%
Dal 91° giorno fino alla guarigione
clinica INAIL 75%
Alcuni contratti collettivi di
lavoro prevedono che il datore di lavoro integri
l’indennità di temporanea pagata dall’INAIL fino a
raggiungere il 100% della retribuzione.
Come è pagata l’indennità di
temporanea:
Viene erogata entro 20 giorni dalla
data dell’infortunio, tramite acconti. L’indennità
temporanea viene erogata fino a quando il lavoratore non
è in grado di riprendere il lavoro e viene corrisposta,
nei casi di lunga durata, in rate posticipate di non
oltre sette giorni. Il saldo non deve essere erogato
oltre il ventesimo giorno dalla data dell’infortunio o
della cessazione dell’indennità temporanea.
Al fine di garantire l’immediatezza
e la continuità nell’erogazione delle prestazioni
l’INAIL corrisponde direttamente l’indennità con assegno
circolare intestato all’infortunato presso il domicilio
o localizzato presso l’azienda. Con accredito in conto
corrente bancario o postale. L’INAIL, una volta
accertata l’indennizzabilità dell’infortunio,provvede
affinché, entro il più breve termine ed in ogni caso non
oltre il 20° giorno, sia corrisposta all’infortunato
l’indennità per inabilità temporanea assoluta. La
documentazione necessaria per la definizione dei casi
consiste nella denuncia infortunio/malattia
professionale, nei certificati medici. il pagamento
avviene a fine infortunio e l’assegno è spedito
direttamente all’infortunato presso l’indirizzo
dichiarato sulla denuncia d’infortunio. Quando il datore
di lavoro anticipa al lavoratore la somma a carico
dell’INAIL, l’INAIL rimborsa direttamente il datore di
lavoro e non il lavoratore. Per i periodi di infortunio
più lunghi, se il datore di lavoro non anticipa la somma
di denaro a carico dell’INAIL, il lavoratore può
richiedere, telefonando o presentandosi direttamente
presso gli uffici dell’INAIL, che gli siano concessi
degli acconti.
Si ricorda che è molto importante
comunicare all’INAIL ogni variazione di abitazione.
RIDUZIONE DEL DIRITTO
ALL’INDENNITA’
In caso di ricovero ospedaliero del
lavoratore assicurato, e sempre che questi non abbia
moglie, figli o ascendenti a carico, l’importo può
essere ridotto di un terzo (art. 72 T.U. 1965).
PERDITA DEL DIRITTO ALL’INDENNITA’
La mancata o tardiva denuncia al
datore di lavoro comporta la perdita dell’indennità
medesima. L’infortunato che non ha comunicato
immediatamente l’infortunio al datore di lavoro, per i
giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro
ha avuto notizia dell’infortunio perde il diritto
al’indennità. Allo stesso modo il tecnopatico che non
abbia denunciato la M.P. al datore di lavoro entro 15
giorni dalla data di manifestazione della stessa er il
periodo antecedente la presentazione della denuncia di
M.P.
LA RICADUTA
La ricaduta è la riacutizzazione
della sintomatologia conseguente alla lesione
infortunistica o tecnopatica non collegata
all’intervento di una nuova causa. L’indennità per
inabilità temporanea è dovuta pure,entro i termini di
revisione della rendita, se dopo la guarigione il
lavoratore “ricade” nello stato di inabilità assoluta al
lavoro. In tal caso non si considera più il periodo di
franchigia , trattandosi della stessa manifestazione
morbosa solo apparentemente guarita. In caso di
ricadute, viene corrisposta l’indennità dal 1° giorno di
completa astensione lavorativa e non si applica la
carenza. Ai fini del calcolo della percentuale di
liquidazione, i periodi di ricaduta (riacutizzazione
della sintomatologia conseguente alla lesione
infortunistica) si sommano a quelli di indennità di
temporanea assoluta precedentemente effettuati.
Poiché 1'indennità spetta per tutta
la durata dell’inabilita, anche se non continuativa, in
caso di ricaduta, qualora vi sia una differenza fra la
retribuzione percepita al momento in cui è maturato il
diritto e quella percepita al momento in cui, dopo una
temporanea cessazione, e ripreso lo stato di inabilità
assoluta, la retribuzione cui si deve fare riferimento
per 1'erogazione della prestazione è quella percepita
dal lavoratore al momento della ricaduta o
dell’abbandono del lavoro per assoggettarsi a cura, a
meno che quelia percepita al momento dell’infortunio o
dell’inizio della malattia professionale non fosse più
elevata. non si considera il periodo di franchigia. si
considera la retribuzione percepita nei 15 giorni
precedenti quello della ricaduta, se più favorevole di
quella sulla quale fu indennizzato il primo periodo di
inabilità trattandosi della stessa manifestazione
morbosa solo apparentemente guarita. In base al
principio della capacità potenziale di guadagno ed alla
previsione dell’art. 68 TU per il quale l’indennità va
corrisposta fino a quando dura la inabilità temporanea
assoluta, spetta detta indennità anche se nel frattempo
il lavoratore infortunato sia stato collocato in
pensione o si trovi in stato di disoccupazione o lavori
con contratto a termine ( INAIL dc prestazioni n. 3.0.0
del 9 settembre 1998). La ricaduta presuppone la ripresa
dell’attività lavorativa da parte dell’assicurato anche
solo per qualche ora per cui nel caso in cui il
lavoratore non abbia ripreso il lavoro, non si può
parlare di ricaduta ma di temporanea continuativa. Se la
ricaduta si verifica dopo la scadenza del termine per
l’ultima revisione della rendita , nulla è dovuto.
LA RECIDIVA
In caso di recidiva, cioè un nuovo
infortunio che determina una ricomparsa dello stato
doloroso già manifestatosi nel corso di un precedente
infortunio, l’indennità viene calcolata dal 4° giorno.
Ai fini della liquidazione la
recidiva costituisce un nuovo evento e quindi si
considera anche il periodo di franchigia. ossia una
nuova causa violenta che determina la ricomparsa di uno
stato già manifestatosi nel corso di un altro infortunio
e già definito con o senza postumi indennizzabili
quando si verifica un fatto del tutto nuovo.
L’ART. 70 DEL TU 1124/1965
L’articolo in questione prevede che
il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare
anticipazioni sull'indennità per inabilità temporanea
quando ne sia richiesto dall'istituto assicuratore. Il
datore di lavoro deve, a richiesta dell'istituto
assicuratore, pagare all'infortunato, se questi si trova
nel luogo dove risiede il datore di lavoro, l'indennità
giornaliera per inabilità temporanea spettantegli a
termine di legge, secondo le istruzioni date dallo
stesso istituto assicuratore. L'ammontare delle
indennità è rimborsata al datore di lavoro dall'istituto
assicuratore alla fine di ogni mese, salvo diversa
convenzione. In materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
secondo quanto stabilito dall’art. 70 del T.U. n.
1124/1965, spetta all’INAIL, a seguito della denuncia
dell’evento dannoso da parte del datore di lavoro,
verificare i presupposti per l’erogazione della
prestazione (indennità per inabilità temporanea) e
chiedere al datore di lavoro medesimo l’anticipazione
del trattamento economico al dipendente. È pertanto
escluso che il datore di lavoro possa provvedere a detta
anticipazione anche in assenza della preventiva
richiesta da parte dell’Istituto. (CASS., 15 marzo 2006,
n. 5641), - 1, p. II, 1 con nota. Cassazione civile
Sentenza, Sez. Lav., 05/02/1997, n. 1062 ) La
surrogazione legale, prevista dall'art. 1203 n. 3 c.c.,
in favore di chi, essendo tenuto con altri o per altri
al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo,
opera anche nel caso in cui il datore di lavoro sia
tenuto, in forza di una specifica previsione del
contratto collettivo applicabile al rapporto, ad erogare
al lavoratore la retribuzione integrale durante i
periodi di assenza per infortunio sul lavoro sicché il
datore di lavoro ha una ragione di rivalsa nei confronti
dell'Inail limitatamente alla parte corrispondente
all'indennità giornaliera per inabilità temporanea
spettante al dipendente infortunatosi, anche se l'Inail
non abbia chiesto al datore di lavoro di anticipare
l'indennità suddetta ai sensi dell'art. 70 D.P.R. n.
1124 del 1965. La Corte di Cassazione, con sentenza n.
14192 del 5/7/05, ha stabilito che, in caso di
infortunio sul lavoro, il datore di lavoro che anticipa
al lavoratore l'indennità dovuta per l'inabilità
temporanea ha diritto di rivalsa nei confronti
dell'Inail, anche se quest'ultimo non ha richiesto di
anticipare. E’ indifferente il titolo giuridico in base
al quale i coobbligati sono tenuti alla prestazione (
norma di legge per l’Istituto assicuratore, norma
contrattuale per il datore di lavoro di pagare la
retribuzione anche in assenza della prestazione). La
citata sentenza n. 2120/96, a tutela del vettore che
abbia pagato al proprietario il valore delle merci
assicurate per conto di chi spetta, ha ritenuto. però,
astrattamente ammissibile il diritto di surroga del
vettore nei diritti dell'assicurato verso
l'assicuratore, a norma dell'art. 1203 n.3.
La surrogazione legale ubbidisce ad
una logica di tutela prioritaria del creditore
originario, coerente con la tutela privilegiata del
lavoratore di cui all’art. 36 Cost. Esso può essere
utilizzato contro l’ente previdenziale soggetto a
disciplina speciale specialmente nei casi di incertezza
di quale sia l’ente competente alla prestazione ed
ovviamente nei limiti dell’indennità doviuta dall’ente e
non di quanto erogato dal datore di lavoro. Secondo
l’articolo 125 del TU le indennità dell'assicurazione
assorbono e sostituiscono fino alla concorrenza del loro
ammontare, gli assegni e le indennità che debbono per
legge o per contratti collettivi o per accordi economici
essere direttamente corrisposte, o sono di fatto
corrisposte, dal datore di lavoro al lavoratore in caso
di infortunio o di malattia professionale, salvo i casi
in cui, in virtù di contratti collettivi o di accordi
economici, i datori di lavoro sono tenuti a
corrispondere direttamente ai propri dipendenti un
supplemento di indennità sino alla copertura dell'intera
retribuzione.
INDENNITA’ IN CASO DI PART TIME.
Per l'indennità di inabilità
temporanea assoluta, la retribuzione convenzionale
oraria, come individuata ai fini della determinazione
della base imponibile per il calcolo dei premi, deve
essere moltiplicata per il numero delle ore di lavoro
settimanali complessive da retribuire in base al
contratto di lavoro a parziale orario (ricomprendendo
ovviamente nel computo anche le ore di lavoro
supplementare o straordinario) e dividendo poi il
prodotto per sei. Nel caso di più rapporti di lavoro, il
calcolo delle prestazioni deve essere effettuato in base
al computo delle retribuzioni percepite. Il calcolo
della prestazione deve essere effettuato sul cumulo
delle retribuzioni percepite nei quindici giorni
precedenti l’infortunio. Ciò in linea con quanto
previsto nella circolare n. 49/78 (punto B4) ove è
stabilito "nell’ipotesi in cui un lavoratore nei
quindici giorni precedenti l’evento lesivo risulti
essere stato occupato, contemporaneamente o
successivamente, in più attività lavorative tutelate
(...), va effettuato il cumulo delle retribuzioni anche
se di natura eterogenea (effettiva e media o
convenzionale)". Di fondamentale importanza nella
materia la circolare Inail n. 21/1999 e Istruzioni
Operative del 26 giugno 2001.
INDENNITA’ IN CASO DI LAVORO A
PROGETTO/LAVORO OCCASIONALE/LAVORO PARASUBORDINATO
Sul punto si rammentano la
circolare n. 32/2000; le istruzioni Operative del 26
gennaio 2001 e dell'8 maggio 2003, relativamente ai
lavoratori parasubordinati rientranti nella disciplina
dell' art. 5 del Decreto legislativo n. 38/2000..Le
prestazioni vanno liquidate - in via presuntiva - sempre
sul minimale (ricordando che la retribuzione
giornaliera, ai fini dell'erogazione della temporanea, e
uguale al minimale di retribuzione valido per la rendita
diviso per trecento), unico anche nel caso in cui
sussistano piu rapporti di lavoro.Tuttavia, a parziale
modifica delle precedenti indicazioni, nel caso in cui
sia possibile determinare con certezza la retribuzione
effettiva, le prestazioni dovranno essere liquidate su
quest’ultima, fermo comunque il rispetto del minimale e
del massimale di legge, anche in presenza di piu
rapporti di lavoro.In particolare, essendo stato
introdotto per i lavoratori parasubordinati per la prima
volta anche un limite massimo di base imponibile su cui
calcolare il premio dovuto, si è ritenuto - per esigenze
di coerenza del sistema - di integrare precedenti
istruzioni prevedendo il rispetto di detto limite
massimo anche per il calcolo della indennita per
inabilita temporanea. L’INAIL, per esigenze di coerenza
del sistema, avendo l'art. 5 D.L.vo 25 febbraio 2000 n.
38 introdotto, per la prima volta, per i prestatori
d'opera coordinata e continuativa anche un limite
massimo di base imponibile su cui calcolare il premio
dovuto, aveva ritenuto di estendere, in via
interpretativa ed in deroga al regime generale, la
previsione del rispetto di detto limite massimo anche
per il calcolo dell’indennità per inabilità temporanea.
Contro tale interpretazione si è espresso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali con circolare 29
gennaio 2003 n. 2 , il quale, pur avendo riconosciuto la
coerenza della soluzione adottata in via interpretativa
dall’lstituto assicuratore rispetto alla previsione
complessiva contenuta nell'art. 5 D.L.vo n. 38 del 2000,
ha tuttavia osservato che in assenza di uno specifico
intervento legislativo l’indennità per inabilità
temporanea assoluta deve continuare ad essere calcolata
sulla base della retribuzione effettiva.
Da ultimo nella circolare n. 22 del
18 marzo 2004 è scritto per quanto riguarda le
prestazioni:
In linea generale, le prestazioni
dovranno essere liquidate in base al corrispettivo
effettivamente percepito dal lavoratore a progetto ed in
particolare:
· per la liquidazione della quota
di rendita diretta per danno patrimoniale, nonché di
quella relativa alla rendita ai superstiti, dovrà essere
preso in considerazione il corrispettivo effettivo,
fermo restando il rispetto del minimale e del massimale
di rendita
· per la liquidazione
dell'indennità di temporanea, dovrà essere preso in
considerazione il corrispettivo effettivo anche se
superiore al massimale.
Nell'ipotesi di più rapporti di
lavoro con diversi committenti, la liquidazione della
rendita dovrà essere effettuata in base al totale dei
corrispettivi percepiti nel rispetto del massimale e del
minimale di legge. La liquidazione dell'indennità di
temporanea dovrà, invece, essere effettuata in base al
cumulo dei corrispettivi effettivamente percepiti, anche
quando è superiore al massimale. Limitatamente ai casi
di corrispettivo non accertabile dovranno essere
applicate le disposizioni in materia di retribuzione di
ragguaglio.
In questi casi, le prestazioni
dovranno essere liquidate, in via presuntiva, come di
seguito indicato:
· per la liquidazione della quota
di rendita diretta per danno patrimoniale, nonché di
quella relativa alla rendita ai superstiti, dovrà essere
presa per base la retribuzione minimale di rendita
· per la liquidazione
dell'indennità di temporanea, la retribuzione
giornaliera valida ai fini dell'erogazione della
suddetta indennità sarà costituita dalla retribuzione
minimale di legge valida per le rendite, divisa per 300
(trecento).
Il minimale resta unico anche nel
caso in cui sussistano più rapporti di lavoro.
Le disposizioni di cui alla
presente circolare dovranno essere applicate anche per
quanto riguarda il calcolo delle prestazioni spettanti
ai lavoratori occasionali che, secondo l'interpretazione
ministeriale, rientrano nella categoria dei
collaboratori coordinati e continuativi.
LA SPECIFICITA’ DELLA LEGGE
FOCACCIA
Ai marittimi temporaneamente
inidonei alla navigazione, che godono del trattamento
previsto dalla Legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (Legge
Focaccia), sarà erogata anche l'assistenza sanitaria,
farmaceutica e ospedaliera. Particolare indennità
prevista per un anno per i marittimi abili al lavoro
dopo la cessazione della temporanea Ai lavoratori
appartenenti alla I^ e II^ categoria della gente di mare
che al termine di un periodo indennizzato di assistenza
di malattia o infortunio, siano giudicati
“temporaneamente inidonei alla navigazione” dalla
competente Commissione Medica Permanente di I° grado
viene erogato un indennizzo economico, della durata
massima di 12 mesi. L’istituto è disciplinato dalla
legge n. 1486/1962.
L’indennizzo viene corrisposto
nella misura del 75% della retribuzione in godimento nei
trenta giorni precedenti l’imbarco, con esclusione delle
voci percepite a titolo di lavoro straordinario.
L’indennità è soggetta a tassazione
IRPEF. L’interessato deve presentare domanda corredata
dal verbale della Commissione Medica Permanente di primo
grado.
Qui come si vede si fa una
differenza tra idoneità al lavoro (implicito nella
cessazione della temporanea) ed idoneità alla
navigazione.Ha sostenuto Cass. civ., Sez. lav., 29
novembre 1995 n. 12380, in Foro it.
Mass. 1995, che per il personale
addetto alla navigazione marittima si deve fare
riferimento ali^ultima retribuzione mensile spettante,
con la conseguenza che quando interviene nel corso del
periodo di maturazione dell'ultima retribuzione mensile
un mutamento di mansioni, assume rilievo una
retribuzione mensile mista, che tenga conto dei compensi
relativi alle differenti mansioni, mentre e irrilevante
se il mutamento di mansioni sia temporaneo oppure sia
collegato ad una definitiva promozione.
INDENNITA’ E LAVORATORI
SOMMINISTRATI
Quanto alla base retributiva su cui
liquidare l’indennità per inabilità temporanea assoluta,
la quota di rendita diretta che indennizza le
conseguenze patrimoniali del danno e la rendita ai
superstiti, essa è costituita dall’effettiva
retribuzione ma con esclusione dell’indennità di
disponibilità che non può essere considerata quale
retribuzione di una prestazione di lavoro effettiva, in
quanto corrisposta dal datore di lavoro nei periodi in
cui il lavoratore, restando in attesa di assegnazione,
di fatto, non presta la sua opera. Poichè i periodi di
“disponibilità” non sono assimilabili, ai fini
risarcitivi, ai periodi di effettiva prestazione
d’opera, è necessario applicare i meccanismi di calcolo
indicati dagli artt. 116 e 117 T.U. per le situazioni in
cui il lavoratore non presta la sua opera in modo
continuativo. Tali meccanismi, ordinariamente seguiti
per la generalità dei lavoratori che, nei quindici
giorni precedenti l’infortunio (o nell’anno se si tratta
di rendita), non hanno prestato la loro opera in modo
continuativo per malattia, cassa integrazione ecc.
nonchè nei casi in cui l’infortunio accada nel primo
giorno lavorativo, prevedono che la retribuzione media
percepita nei periodi di effettiva prestazione d’opera
debba essere applicata anche ai periodi in cui tale
prestazione non viene effettuata. Ciò stante,
l’indennità di disponibilità non può essere considerata,
ai fini indennitari, come corrispettivo di un'attività
lavorativa effettivamente prestata e dunque, per le
ipotesi di somministrazione di lavoro, deve essere
applicato l’art. 116, richiamato dall’art. 117, nella
sua formulazione letterale.
OPPOSIZIONE EX ART. 104 T.U. – ART.
8 LEGGE N. 533/1973
Contro i provvedimenti emessi
dall’INAIL in tema di indennità di temporanea può
essere avanzata opposizione. Se l’opposizione concerne
il giudizio medico sulla misura del danno residuo ovvero
sulla durata della inabilità deve essere allegato idoneo
certificato medico. Nel caso in cui il lavoratore (o i
superstiti) non condividano il provvedimento Inail,
possono proporre ricorso nei termini di cui all’art. 104
T.U., specificando i motivi per i quali non si ritiene
giustificato il provvedimento. Se l’opposizione ha per
oggetto motivi di carattere medico, deve essere allegato
un certificato medico (art. 104 T.U.). L’art. 104
prevede che l'infortunato, il quale non riconosca
fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore
ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o
non concordi sulla data di cessazione dell'indennità per
inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità
permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita
provvisoria o quella comunque fatta dall'istituto
assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della
quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i
quali non ritiene giustificabile il provvedimento
dell'istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di
inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene
essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda
un certificato medico dal quale emergano gli elementi
giustificativi della domanda. Non ricevendo risposta nel
termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta
della domanda di cui al precedente comma o qualora la
risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può
convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti
l'autorità giudiziaria. La legge 533/73, che ha
riformato il rito del lavoro, all’ art. 8 dispone che
nelle procedure amministrative in materia previdenziale
e assistenziale, non si debba tener conto dei vizi,
delle preclusioni e delle decadenze di natura
processuale, sicché il predetto termine di 60 giorni da
carattere perentorio ha assunto carattere ordinatorio.
Da ciò consegue la possibilità di presentare opposizione
purché nel termine triennale di prescrizione . Il
ricorso può essere presentato anche tramite l’intervento
di un Ente di Patronato. Il ricorso amministrativo
costituisce condizione di procedibilità per esperire
l’azione giudiziaria e, pertanto, se il giudice nella
prima udienza accerta che non è stato proposto il
ricorso amministrativo, sospende il giudizio e assegna
un temine di decadenza di 60 giorni per presentare il
ricorso |