Avv. Paolo Nesta


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INDENNITA’GIORNALIERA PER INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA-La previdenza.it

 

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(Silvana Toriello)

PREMESSA

 

La  indennità  giornaliera per inabilità temporanea assoluta viene corrisposta sul presupposto  di infortunio o di malattia professionale da cui è derivato un danno tale da impedire temporaneamente lo svolgimento dell’attività lavorativa specifica. Sussiste cioè una impossibilità fisica  assoluta da parte del lavoratore a svolgere la specifica attività lavorativa prestata in azienda. La valutazione medico-legale avente ad oggetto tale presupposto deve verificare,dunque, la possibilità per il lavoratore infortunato di esercitare il proprio mestiere, e non un lavoro qualsiasi. Per capacità lavorativa specifica, s’intende il tipo di lavoro proprio dell’infortunato al momento dell’evento. La inabilità deve inoltre essere assoluta, in quanto il lavoratore non deve potervi assolvere nemmeno in minima parte. L’Inail eroga la prestazione nel momento in cui riconosce l'evento come professionale, nel caso cioè in cui sono provati gli elementi fondamentali dell’infortunio (causa violenta e occasione di lavoro) o della malattia professionale (nesso causale tra lavoro e patologia) e se la lesione subita dal lavoratore ha effettivamente determinato l’impossibilità totale a svolgere lavoro.

IL QUADRO NORMATIVO

 

L’articolo 68 del TU 1124/1968 prevede che “ a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.

 

Ove la durata dell'inabilità, di cui al comma precedente, si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.

 

Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.

 

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato ed è corrisposta nella misura dei settantacinque per cento della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco annotata sul ruolo o sulla licenza.

 

Agli effetti del precedente comma la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile.

 

L’art. 89 del TU 1124/1965 dispone che “anche dopo la costituzione della rendita di inabilità l'Istituto assicuratore dispone che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche é chirurgiche quando siano ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa (1).

 

Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro, l'Istituto assicuratore integra la rendita di inabilita fino alla misura massima dell'indennità per inabilità temporanea assoluta .” Dunque il testo unico assimila a quanto precede il caso di assenze dal lavoro per determinate necessità terapeutiche. L'impedimento, che dà diritto alla prestazione, comprende, oltre l’impossibilita fisica di prestare 1'attivita lavorativa, anche 1'incompatibilita di quest'ultima con le esigenze terapeutiche dell’assicurato.( In tal senso vedi Cass. civ. 14 aprile 1987 n. 3699,).

 

L’art. 148 del medesimo TU con riferimento ai casi della silicosi e dell’asbestosi prevede che Se per l'esecuzione delle cure predette o degli accertamenti diagnostici l'assicurato è obbligato ad astenersi dal lavoro, l'istituto assicuratore gli corrisponde, durante il periodo di astensione, un assegno giornaliero nella misura corrispondente all'indennità di infortunio per inabilità temporanea assoluta.

NOZIONE E FUNZIONE

 

Trattasi di prestazione economica con funzione indennitaria della perdita della capacità di guadagno conseguente all’infortunio. L’indennità giornaliera ha lo scopo di ricomporre l’equilibrio economico infranto dall’infortunio e dalla conseguente assenza dal lavoro, ossia ha la funzione di integrare la capacità di guadagno del lavoratore venuta meno a causa della temporanea perdita dell'attitudine al lavoro, e la sua erogazione cessa nello stesso momento in cui interviene la guarigione clinica. Ciò diversamente dalla rendita che ha la funzione di indennizzare 1'assicurato per il danno fisico subito in conseguenza dell’infortunio o della tecnopatia, in proporzione all 'incidenza sulla sua capacita di lavoro e secondo le percentuali stabilite dalle apposite tabelle di valutazione. La decisione Cass. civ., Sez. lav., 22 agosto 2002 n. 12402 chiaramente precisa che la rendita per inabilità permanente ha la funzione d'indennizzare il danno fisico subito dall’assicurato in relazione alle percentuali di riduzione della sua attitudine al lavoro, 1'indennità giornaliera per invalidità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finchè dura l’inabilità che impedisce totalmente e di fatto all’infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative.

CONDIZIONI

 

Come abbiamo visto deve trattarsi di  infortunio indennizzabile con totale perdita di capacità lavorativa specifica. La  inabilità deve essere superiore a 3 giorni. E’ contemplata la  ricaduta nonché il ricovero dell’infortunato per accertamenti

CARATTERISTICHE

 

La indennità è sostitutiva della retribuzione. È soggetta a tassazione Irpef. Con il D.L.vo 2 luglio 1997 n. 314, recante « Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro », è stata estesa all’ INAIL la figura del sostituto d'imposta relativamente alla indennità di temporanea, esclusa fino ad allora dalla tassazione alla fonte. La ritenuta fiscale è effettuata direttamente dall’INAIL, che rilascia all’infortunato la relativa certificazione fiscale. L’indennità per inabilità temporanea assoluta, ha natura sostitutiva della retribuzione e perciò è alternativa alla indennità di malattia indennità giornaliera di maternità (D.lgs.151/2001), alla indennità sanatoriale, al trattamento integrazione guadagni.

 

L’INAIL corrisponde sempre l’indennità di inabilità temporanea,come acconto in misura INPS,fino all’assunzione del caso da parte dell’INPS. Quando si è in presenza di un caso dubbio su competenza INAIL o INPS l’INAIL informa l’INPS o il datore di lavoro per gli opportuni provvedimenti di loro competenza. Si applica, poi, la Convenzione stipulata con l’INPS

CASI DI ESCLUSIONE DALLA INDENNITA’

 

L’indennità non è dovuta in caso di mancato guadagno (per es.: studente non lavoratore come si è visto; cassintegrato a 0 ore).D’interesse, da ultimo, nella materia : Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 luglio 2011, n. 15939 concernente Studenti e indennità di inabilità temporanea secondo cui "Nonostante l'espansione delle categorie, oggettive e soggettive, di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche in ordine agli insegnanti ed alunni delle scuole o istituti di istruzione, e relative attività" ... "non può in ogni caso ritenersi che siano oggetto di assicurazione anche gli infortuni occorsi agli alunni in occasione di eventi sportivi, non connessi all'attività istituzionalmente svolta dalla scuola, e tanto meno spettare ad essi l'indennità giornaliera per inabilità temporanea ... non percependo gli alunni alcuna retribuzione, disponendo invece chiaramente il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 68, che tale indennità temporanea consiste in una misura percentuale della retribuzione giornaliera, essendo diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finchè dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative, Cass. 22 agosto 2002 n. 12402".

 

Sono esclusi dall’ indennità anche i lavoratori assicurati che prestano servizio militare

MODALITA’ DI EROGAZIONE

 

La indennità per inabilità temporanea è erogata a partire dal quarto giorno da quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è verificata la malattia professionale ed è corrisposta per tutta la durata della inabilità assoluta. Il dies a quo dell’erogazione  è dunque quello del verificarsi dell’infortunio ovvero della malattia professionale. Non rileva la data di comunicazione dell’infortunio. Questa è la previsione storicamente più antica. Ci si è posto poi il problema dei mezzi di sussistenza per il periodo di carenza.

 

L’articolo 73 del TU prevede che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonché da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione.

 

L'obbligo suddetto sussiste anche nei casi in cui la guarigione avvenga entro il periodo di carenza.

 

L'obbligo suddetto compete, altresì, per le giornate festive e per i casi di malattia professionale nell'industria, nonché per i casi di infortunio e di malattia professionale nell'agricoltura. La conseguente erogazione è commisurata sulla base del salario medio giornaliero percepito dal lavoratore negli ultimi quindici giorni precedenti l'evento.

 

Da parte di giurisprudenza risalente si era sostenuto che le somme corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di carenza assicurativa costituiscono una sovvenzione di carattere assistenziale. Le somme corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di carenza assicurativa non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di lavoro ma, piuttosto, una sovvenzione di carattere assistenziale (Trib. Milano 26 aprile 1968, in Prev. soc. 1968,1487), come tale non assoggettabile contribuzione obbligatoria (Pret. Bologna 25 ottobre 1967. In senso contrario, v. Cass. civ. 17 maggio 1974 n. 1493, in Giur. it. 1975,1,1,1100.)

 

Diversamente la Corte Costituzionale ne ha evidenziato il carattere retributivo.

 

In particolare  la Corte cost. 9 giugno 1965 n. 44 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 T,U. - nella parte in cui fa obbligo al datore di lavoro di corrispondere al lavoratore infortunato 1'intera retribuzione per Ia giornata in cui è avvenuto 1'infortunio ed il 60% della retribuzione stessa, salve migliori condizioni previste nei contratti collettivi e individuali di lavoro, per i giorni successivi, fino a quando sussista la carenza dell’assicurazione - in riferimento agli artt. 23 e 38, IV c, Cost. II giudice delle leggi ha escluso la violazione sia dell’art. 23, giacchè tutte le prestazioni patrimoniali che gravano sul datore di lavoro sono imposte non solo in base alla legge, ma direttamente da questa, sia dell’art. 38, IV c, giacchè quest'ultima norma, mentre impone obblighi precisi a carico dello Stato, non impedisce affatto al legislatore di prescrivere anche prestazioni a carico degli imprenditori, al fine di realizzare una migliore tutela dei lavoratori assicurati.

 

Con successiva sentenza 21 giugno 1966 n. 74 la stessa Corte ha confermato la precedente conclusione, aggiungendo che ia norma sospettata di incostituzionalita non viola neppure 1'art. 36 Cost., giacchè deve ritenersi conforme all’orientamento generale della legislazione e ai principi costituzionali la previsione di un obbligo per 1'imprenditore di corrispondere al proprio dipendente infortunato la retribuzione per il breve periodo in cui la prestazione assicurativa non viene erogata ed il rapporto di lavoro non risulta risolto.

 

La indennità giornaliera decorre dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino al 90° giorno l’indennità erogata è pari al 60% della retribuzione effettivamente goduta dal lavoratore nei 15 giorni precedenti l'evento, compresi i festivi. E’calcolata con i criteri stabiliti dagli artt 116-120 T.U.  e, per gli addetti alla navigazione e alla pesca marittima dagli artt. 31 e 32 T.U. Dal 91° giorno, e fino alla guarigione, la misura è elevata al 75% della retribuzione media giornaliera. Per speciali categorie di lavoratori l’indennità viene calcolata sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, salvo i casi di retribuzione più favorevole stabiliti a livello provinciale dal contratto collettivo previsto per la qualifica per la quale il lavoratore è stato assunto. Vedasi tra le altre la Circolare n. 16 del 25 febbraio 1999. Al lavoratore comunque spetta, per i giorni precedenti il 4°, la retribuzione a carico del datore di lavoro nella misura del 100% per il 1° giorno e del 60% per i successivi 3 denominati periodi di carenza o franchigia. Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea, quando non ricorra l'applicazione del successivo art. 118, la retribuzione da assumere come base è eguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di cui al secondo comma dell'art. 116, calcolando, però, il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio. Se il lavoratore è retribuito a mese o con retribuzione mensilizzata la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l’ammontare mensile per venticinque.

 

L’articolo 116 secondo comma TU 1124/1965 prevede che qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera. A questo effetto, si considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti. Se la retribuzione effettivamente corrisposta all'infortunato è superiore a quella risultante dalle registrazioni prescritte dall'art. 20, l'Istituto assicuratore è tenuto a corrispondere le indennità secondo la retribuzione effettiva, salvo le sanzioni stabilite dall'art. 50.

 

L'Istituto stesso è inoltre tenuto a corrispondere un'indennità supplementare qualora venisse accertato, in sede giudiziale o in altri modi previsti dalle norme vigenti, che la retribuzione presa a base della liquidazione è inferiore a quella dovuta secondo legge, salvo, anche in questo caso, le sanzioni stabilite dall'art. 50.

 

In casi particolari si applica il disposto dell’articolo118 del TU (retribuzione di ragguaglio)

 

Le dichiarazioni rese dall’assicurato all’ispettore dell’Inail sull’'importo della retribuzione percepita nei 15 giorni precedenti 1'infortunio hanno valore di confessione stragiudiziale, alla quale va attribuita 1'efficacia probatoria prevista dagli artt. 2732 e 2735 cod. civ. e non possono essere neutralizzate da prove contrarie dedotte in sede contenziosa

 

In sintesi : chi paga.

 

In percentuale sulla retribuzione dichiarata dal datore di lavoro :

 

Giorno dell’infortunio il datore di lavoro 100%

 

I tre giorni successivi il datore di lavoro 60% (franchigia)

 

Dal 4° al 90° giorno INAIL 60%

 

Dal 91° giorno fino alla guarigione clinica INAIL 75%

 

Alcuni contratti collettivi di lavoro prevedono che il datore di lavoro integri l’indennità di temporanea pagata dall’INAIL fino a raggiungere il 100% della retribuzione.

 

Come è pagata l’indennità di temporanea:

 

Viene erogata entro 20 giorni dalla data dell’infortunio, tramite acconti. L’indennità temporanea viene erogata fino a quando il lavoratore non è in grado di riprendere il lavoro e viene corrisposta, nei casi di lunga durata, in rate posticipate di non oltre sette giorni. Il saldo non deve essere erogato oltre il ventesimo giorno dalla data dell’infortunio o della cessazione dell’indennità temporanea.

 

Al fine di garantire l’immediatezza e la continuità nell’erogazione delle prestazioni l’INAIL corrisponde direttamente l’indennità con assegno circolare intestato all’infortunato presso il domicilio o localizzato presso l’azienda. Con accredito in conto corrente bancario o postale. L’INAIL, una volta accertata l’indennizzabilità dell’infortunio,provvede affinché, entro il più breve termine ed in ogni caso non oltre il 20° giorno, sia corrisposta all’infortunato l’indennità per inabilità temporanea assoluta. La documentazione necessaria per la definizione dei casi  consiste nella denuncia infortunio/malattia professionale, nei certificati medici. il pagamento avviene a fine infortunio e l’assegno è spedito direttamente all’infortunato presso l’indirizzo dichiarato sulla denuncia d’infortunio. Quando il datore di lavoro anticipa al lavoratore la somma a carico dell’INAIL, l’INAIL rimborsa direttamente il datore di lavoro e non il lavoratore. Per i periodi di infortunio più lunghi, se il datore di lavoro non anticipa la somma di denaro a carico dell’INAIL, il lavoratore può richiedere, telefonando o presentandosi direttamente presso gli uffici dell’INAIL, che gli siano concessi degli acconti.

 

Si ricorda che è molto importante comunicare all’INAIL ogni variazione di abitazione.

RIDUZIONE DEL DIRITTO ALL’INDENNITA’

In caso di ricovero ospedaliero del lavoratore assicurato, e sempre che questi non abbia moglie, figli o ascendenti a carico, l’importo può essere ridotto di un terzo (art. 72 T.U. 1965).

PERDITA DEL DIRITTO ALL’INDENNITA’

 

La mancata o tardiva denuncia al datore di lavoro comporta la perdita dell’indennità medesima. L’infortunato che non ha comunicato immediatamente l’infortunio al datore di lavoro, per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio perde il diritto al’indennità. Allo stesso modo il tecnopatico che non abbia denunciato la M.P. al datore di lavoro entro 15 giorni dalla data di manifestazione della stessa er il periodo antecedente la presentazione della denuncia di M.P.

LA RICADUTA

 

La ricaduta è la riacutizzazione della sintomatologia conseguente alla lesione infortunistica o tecnopatica non collegata all’intervento di una nuova causa. L’indennità per inabilità temporanea è dovuta pure,entro i termini di revisione della rendita, se dopo la guarigione il lavoratore “ricade” nello stato di inabilità assoluta al lavoro. In tal caso non si considera più il periodo di franchigia , trattandosi della stessa manifestazione morbosa solo apparentemente guarita. In caso di ricadute, viene corrisposta l’indennità dal 1° giorno di completa astensione lavorativa e non si applica la carenza. Ai fini del calcolo della percentuale di liquidazione, i periodi di ricaduta (riacutizzazione della sintomatologia conseguente alla lesione infortunistica) si sommano a quelli di indennità di temporanea assoluta precedentemente effettuati.

 

Poiché 1'indennità spetta per tutta la durata dell’inabilita, anche se non continuativa, in caso di ricaduta, qualora vi sia una differenza fra la retribuzione percepita al momento in cui è maturato il diritto e quella percepita al momento in cui, dopo una temporanea cessazione, e ripreso lo stato di inabilità assoluta, la retribuzione cui si deve fare riferimento per 1'erogazione della prestazione è quella percepita dal lavoratore al momento della ricaduta o dell’abbandono del lavoro per assoggettarsi a cura, a meno che quelia percepita al momento dell’infortunio o dell’inizio della malattia professionale non fosse più elevata. non si considera il periodo di franchigia. si considera la retribuzione percepita nei 15 giorni precedenti quello della ricaduta, se più  favorevole di quella sulla quale fu indennizzato il primo periodo di inabilità trattandosi della stessa manifestazione morbosa solo apparentemente guarita. In base al principio della capacità potenziale di guadagno ed alla previsione dell’art. 68 TU per il quale l’indennità va corrisposta fino a quando dura la inabilità temporanea assoluta, spetta detta indennità anche se nel frattempo il lavoratore infortunato sia stato collocato in pensione o si trovi in stato di disoccupazione o lavori con contratto a termine ( INAIL dc prestazioni n. 3.0.0 del 9 settembre 1998). La ricaduta presuppone la ripresa dell’attività lavorativa da parte dell’assicurato anche solo per qualche ora per cui nel caso in cui il lavoratore non abbia ripreso il lavoro, non si può parlare di ricaduta ma di temporanea continuativa. Se la ricaduta si verifica dopo la scadenza del termine per l’ultima revisione della rendita , nulla è dovuto.

LA RECIDIVA

 

In caso di recidiva, cioè un nuovo infortunio che determina una ricomparsa dello stato doloroso già manifestatosi nel corso di un precedente infortunio, l’indennità viene calcolata dal 4° giorno.

 

Ai fini della liquidazione la recidiva costituisce un nuovo evento e quindi si considera anche il periodo di franchigia. ossia una nuova causa violenta che determina la ricomparsa di uno stato già manifestatosi nel corso di un altro infortunio e già definito con o senza postumi  indennizzabili quando si verifica un fatto del tutto nuovo.

L’ART. 70 DEL TU 1124/1965

 

L’articolo in questione prevede che il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull'indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall'istituto assicuratore. Il datore di lavoro deve, a richiesta dell'istituto assicuratore, pagare all'infortunato, se questi si trova nel luogo dove risiede il datore di lavoro, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea spettantegli a termine di legge, secondo le istruzioni date dallo stesso istituto assicuratore. L'ammontare delle indennità è rimborsata al datore di lavoro dall'istituto assicuratore alla fine di ogni mese, salvo diversa convenzione.  In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo quanto stabilito dall’art. 70 del T.U. n. 1124/1965, spetta all’INAIL, a seguito della denuncia dell’evento dannoso da parte del datore di lavoro, verificare i presupposti per l’erogazione della prestazione (indennità per inabilità temporanea) e chiedere al datore di lavoro medesimo l’anticipazione del trattamento economico al dipendente. È pertanto escluso che il datore di lavoro possa provvedere a detta anticipazione anche in assenza della preventiva richiesta da parte dell’Istituto. (CASS., 15 marzo 2006, n. 5641), - 1, p. II, 1 con nota. Cassazione civile Sentenza, Sez. Lav., 05/02/1997, n. 1062 ) La surrogazione legale, prevista dall'art. 1203 n. 3 c.c., in favore di chi, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo, opera anche nel caso in cui il datore di lavoro sia tenuto, in forza di una specifica previsione del contratto collettivo applicabile al rapporto, ad erogare al lavoratore la retribuzione integrale durante i periodi di assenza per infortunio sul lavoro sicché il datore di lavoro ha una ragione di rivalsa nei confronti dell'Inail limitatamente alla parte corrispondente all'indennità giornaliera per inabilità temporanea spettante al dipendente infortunatosi, anche se l'Inail non abbia chiesto al datore di lavoro di anticipare l'indennità suddetta ai sensi dell'art. 70 D.P.R. n. 1124 del 1965. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14192 del 5/7/05, ha stabilito che, in caso di infortunio sul lavoro, il datore di lavoro che anticipa al lavoratore l'indennità dovuta per l'inabilità temporanea ha diritto di rivalsa nei confronti dell'Inail, anche se quest'ultimo non ha richiesto di anticipare. E’ indifferente il titolo giuridico in base al quale i coobbligati sono tenuti alla prestazione ( norma di legge per l’Istituto assicuratore, norma contrattuale per il datore di lavoro di pagare la retribuzione anche in assenza della prestazione). La citata sentenza n. 2120/96, a tutela del vettore che abbia pagato al proprietario il valore delle merci assicurate per conto di chi spetta, ha ritenuto. però, astrattamente ammissibile il diritto di surroga del vettore nei diritti dell'assicurato verso l'assicuratore, a norma dell'art. 1203 n.3.

 

La surrogazione legale ubbidisce ad una logica di tutela prioritaria del creditore originario, coerente con la tutela privilegiata del lavoratore di cui all’art. 36 Cost. Esso può essere utilizzato contro l’ente previdenziale soggetto a disciplina speciale specialmente nei casi di incertezza di quale sia l’ente competente alla prestazione ed ovviamente nei limiti dell’indennità doviuta dall’ente e non di quanto erogato dal datore di lavoro. Secondo l’articolo 125 del TU le indennità dell'assicurazione assorbono e sostituiscono fino alla concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le indennità che debbono per legge o per contratti collettivi o per accordi economici essere direttamente corrisposte, o sono di fatto corrisposte, dal datore di lavoro al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale, salvo i casi in cui, in virtù di contratti collettivi o di accordi economici, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere direttamente ai propri dipendenti un supplemento di indennità sino alla copertura dell'intera retribuzione.

INDENNITA’ IN CASO DI PART TIME.

 

Per l'indennità di inabilità temporanea assoluta, la retribuzione convenzionale oraria, come individuata ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei premi, deve essere moltiplicata per il numero delle ore di lavoro settimanali complessive da retribuire in base al contratto di lavoro a parziale orario (ricomprendendo ovviamente nel computo anche le ore di lavoro supplementare o straordinario) e dividendo poi il prodotto per sei. Nel caso di più rapporti di lavoro, il calcolo delle prestazioni deve essere effettuato in base al computo delle retribuzioni percepite. Il calcolo della prestazione deve essere effettuato sul cumulo delle retribuzioni percepite nei quindici giorni precedenti l’infortunio. Ciò in linea con quanto previsto nella circolare n. 49/78 (punto B4) ove è stabilito "nell’ipotesi in cui un lavoratore nei quindici giorni precedenti l’evento lesivo risulti essere stato occupato, contemporaneamente o successivamente, in più attività lavorative tutelate (...), va effettuato il cumulo delle retribuzioni anche se di natura eterogenea (effettiva e media o convenzionale)". Di fondamentale importanza nella materia la circolare Inail n. 21/1999 e Istruzioni Operative del 26 giugno 2001.

INDENNITA’ IN CASO DI LAVORO A PROGETTO/LAVORO OCCASIONALE/LAVORO PARASUBORDINATO

 

Sul punto si rammentano la circolare n. 32/2000; le istruzioni Operative del 26 gennaio 2001 e dell'8 maggio 2003, relativamente ai lavoratori parasubordinati rientranti nella disciplina dell' art. 5 del Decreto legislativo n. 38/2000..Le prestazioni vanno liquidate - in via presuntiva - sempre sul minimale (ricordando che la retribuzione giornaliera, ai fini dell'erogazione della temporanea, e uguale al minimale di retribuzione valido per la rendita diviso per trecento), unico anche nel caso in cui sussistano piu rapporti di lavoro.Tuttavia, a parziale modifica delle precedenti indicazioni, nel caso in cui sia possibile determinare con certezza la retribuzione effettiva, le prestazioni dovranno essere liquidate su quest’ultima, fermo comunque il rispetto del minimale e del massimale di legge, anche in presenza di piu rapporti di lavoro.In particolare, essendo stato introdotto per i lavoratori parasubordinati per la prima volta anche un limite massimo di base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, si è ritenuto - per esigenze di coerenza del sistema - di integrare precedenti istruzioni prevedendo il rispetto di detto limite massimo anche per il calcolo della indennita per inabilita temporanea. L’INAIL, per esigenze di coerenza del sistema, avendo l'art. 5 D.L.vo 25 febbraio 2000 n. 38 introdotto, per la prima volta, per i prestatori d'opera coordinata e continuativa anche un limite massimo di base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, aveva ritenuto di estendere, in via interpretativa ed in deroga al regime generale, la previsione del rispetto di detto limite massimo anche per il calcolo dell’indennità per inabilità temporanea. Contro tale interpretazione si è espresso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare 29 gennaio 2003 n. 2 , il quale, pur avendo riconosciuto la coerenza della soluzione adottata in via interpretativa dall’lstituto assicuratore rispetto alla previsione complessiva contenuta nell'art. 5 D.L.vo n. 38 del 2000, ha tuttavia osservato che in assenza di uno specifico intervento legislativo l’indennità per inabilità temporanea assoluta deve continuare ad essere calcolata sulla base della retribuzione effettiva.

 

Da ultimo nella circolare n. 22 del 18 marzo 2004 è scritto per quanto riguarda le prestazioni:

 

In linea generale, le prestazioni dovranno essere liquidate in base al corrispettivo effettivamente percepito dal lavoratore a progetto ed in particolare:

 

· per la liquidazione della quota di rendita diretta per danno patrimoniale, nonché di quella relativa alla rendita ai superstiti, dovrà essere preso in considerazione il corrispettivo effettivo, fermo restando il rispetto del minimale e del massimale di rendita

 

· per la liquidazione dell'indennità di temporanea, dovrà essere preso in considerazione il corrispettivo effettivo anche se superiore al massimale.

 

Nell'ipotesi di più rapporti di lavoro con diversi committenti, la liquidazione della rendita dovrà essere effettuata in base al totale dei corrispettivi percepiti nel rispetto del massimale e del minimale di legge. La liquidazione dell'indennità di temporanea dovrà, invece, essere effettuata in base al cumulo dei corrispettivi effettivamente percepiti, anche quando è superiore al massimale. Limitatamente ai casi di corrispettivo non accertabile dovranno essere applicate le disposizioni in materia di retribuzione di ragguaglio.

 

In questi casi, le prestazioni dovranno essere liquidate, in via presuntiva, come di seguito indicato:

 

· per la liquidazione della quota di rendita diretta per danno patrimoniale, nonché di quella relativa alla rendita ai superstiti, dovrà essere presa per base la retribuzione minimale di rendita

 

· per la liquidazione dell'indennità di temporanea, la retribuzione giornaliera valida ai fini dell'erogazione della suddetta indennità sarà costituita dalla retribuzione minimale di legge valida per le rendite, divisa per 300 (trecento).

 

Il minimale resta unico anche nel caso in cui sussistano più rapporti di lavoro.

 

Le disposizioni di cui alla presente circolare dovranno essere applicate anche per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni spettanti ai lavoratori occasionali che, secondo l'interpretazione ministeriale, rientrano nella categoria dei collaboratori coordinati e continuativi.

LA SPECIFICITA’ DELLA LEGGE FOCACCIA

 

Ai marittimi temporaneamente inidonei alla navigazione, che godono del trattamento previsto dalla Legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (Legge Focaccia), sarà erogata anche l'assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera. Particolare indennità prevista per un anno per i marittimi abili al lavoro dopo la cessazione della temporanea Ai lavoratori appartenenti alla I^ e II^ categoria della gente di mare che al termine di un periodo indennizzato di assistenza di malattia o infortunio, siano giudicati “temporaneamente inidonei alla navigazione” dalla competente Commissione Medica Permanente di I° grado viene erogato un indennizzo economico, della durata massima di 12 mesi. L’istituto è disciplinato dalla legge n. 1486/1962.

 

L’indennizzo viene corrisposto nella misura del 75% della retribuzione in godimento nei trenta giorni precedenti l’imbarco, con esclusione delle voci percepite a titolo di lavoro straordinario.

 

L’indennità è soggetta a tassazione IRPEF. L’interessato deve presentare domanda corredata dal verbale della Commissione Medica Permanente di primo grado.

 

Qui come si vede si fa una differenza tra idoneità al lavoro (implicito nella cessazione della temporanea) ed idoneità alla navigazione.Ha sostenuto Cass. civ., Sez. lav., 29 novembre 1995 n. 12380, in Foro it.

 

Mass. 1995, che per il personale addetto alla navigazione marittima si deve fare riferimento ali^ultima retribuzione mensile spettante, con la conseguenza che quando interviene nel corso del periodo di maturazione dell'ultima retribuzione mensile un mutamento di mansioni, assume rilievo una retribuzione mensile mista, che tenga conto dei compensi relativi alle differenti mansioni, mentre e irrilevante se il mutamento di mansioni sia temporaneo oppure sia collegato ad una definitiva promozione.

INDENNITA’ E LAVORATORI SOMMINISTRATI

 

Quanto alla base retributiva su cui liquidare l’indennità per inabilità temporanea assoluta, la quota di rendita diretta che indennizza le conseguenze patrimoniali del danno e la rendita ai superstiti, essa è costituita dall’effettiva retribuzione ma con esclusione dell’indennità di disponibilità che non può essere considerata quale retribuzione di una prestazione di lavoro effettiva, in quanto corrisposta dal datore di lavoro nei periodi in cui il lavoratore, restando in attesa di assegnazione, di fatto, non presta la sua opera. Poichè i periodi di “disponibilità” non sono assimilabili, ai fini risarcitivi, ai periodi di effettiva prestazione d’opera, è necessario applicare i meccanismi di calcolo indicati dagli artt. 116 e 117 T.U. per le situazioni in cui il lavoratore non presta la sua opera in modo continuativo. Tali meccanismi, ordinariamente seguiti per la generalità dei lavoratori che, nei quindici giorni precedenti l’infortunio (o nell’anno se si tratta di rendita), non hanno prestato la loro opera in modo continuativo per malattia, cassa integrazione ecc. nonchè nei casi in cui l’infortunio accada nel primo giorno lavorativo, prevedono che la retribuzione media percepita nei periodi di effettiva prestazione d’opera debba essere applicata anche ai periodi in cui tale prestazione non viene effettuata. Ciò stante, l’indennità di disponibilità non può essere considerata, ai fini indennitari, come corrispettivo di un'attività lavorativa effettivamente prestata e dunque, per le ipotesi di somministrazione di lavoro, deve essere applicato l’art. 116, richiamato dall’art. 117, nella sua formulazione letterale.

OPPOSIZIONE EX ART. 104 T.U. – ART. 8 LEGGE N. 533/1973

Contro i provvedimenti emessi dall’INAIL in tema di indennità di temporanea  può essere avanzata opposizione. Se l’opposizione concerne il giudizio medico sulla misura del danno residuo ovvero sulla durata della inabilità deve essere allegato idoneo certificato medico. Nel caso in cui il lavoratore (o i superstiti) non condividano il provvedimento Inail, possono proporre ricorso nei termini di cui all’art. 104 T.U., specificando i motivi per i quali non si ritiene giustificato il provvedimento. Se l’opposizione ha per oggetto motivi di carattere medico, deve essere allegato un certificato medico (art. 104 T.U.). L’art. 104 prevede che l'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione dell'indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda. Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria. La legge 533/73, che ha riformato il rito del lavoro, all’ art. 8 dispone che nelle procedure amministrative in materia previdenziale e assistenziale, non si debba tener conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze di natura processuale, sicché il predetto termine di 60 giorni da carattere perentorio ha assunto carattere ordinatorio. Da ciò consegue la possibilità di presentare opposizione purché nel termine triennale di prescrizione . Il ricorso può essere presentato anche tramite l’intervento di un Ente di Patronato. Il ricorso amministrativo costituisce condizione di procedibilità per esperire l’azione giudiziaria e, pertanto, se il giudice nella prima udienza accerta che non è stato proposto il ricorso amministrativo, sospende il giudizio e assegna un temine di decadenza di 60 giorni per presentare il ricorso

 

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