Il Comune di Bojano (Cb), nel
recepire la legge regionale del Molise n. 30/2009
relativa al “piano casa”, escludeva immotivatamente ed
illogicamente alcune zone del territorio comunale dai
suoi benefici.
L'esclusione veniva deliberata in
accoglimento di un emendamento alla proposta
dell'ufficio urbanistico di integrale recepimento dei
contenuti della normativa regionale, emendamento
presentato da consiglieri di maggioranza in palese
conflitto d'interessi, in quanto proprietari di immobili
in zone non escluse.
Insorgono, pertanto, alcuni
proprietari di immobili ubicati in zone escluse
dall'applicazione della legge sul piano casa, proponendo
ricorso al Tar Molise.
Sollevano, in particolare, censure
di violazione dell'art. 11, comma 3, della l. r. Molise
n. 30/2009, nonché dell'art. 3 della legge n. 241/1990;
di violazione dell'art. 78, comma 2, del T.u.e.l. e di
eccesso di potere per illogicità manifesta e per
ulteriori e molteplici profili.
A seguito dell'instaurazione del
giudizio, il Consiglio comunale di Bojano – con
deliberazione n. 13 del 26.04.2010 – ha sostanzialmente
sostituito il precedente atto deliberativo del
13.02.2010, emanando, oltre il termine all'uopo previsto
dalla normativa regionale, un nuovo provvedimento,
arricchito di una motivazione, dapprima inesistente e
ora comunque incongrua ed insufficiente.
Avverso questo nuovo provvedimento,
i ricorrenti propongono motivi aggiunti al ricorso,
sollevando, oltre alle originarie censure, anche quella
di violazione del termine perentorio di cui all'art. 11,
comma 3, della legge regionale n. 30/2009.
Il Tar Molise accoglie il ricorso,
nonché i motivi aggiunti, giudicando fondate le censure
di illegittimità.
In particolare, riconosce che il
Comune avrebbe dovuto motivare adeguatamente
l'esclusione dall'applicazione dei benefici di zone
diverse dal centro storico.
Inoltre, la motivazione a base
dell'esclusione avrebbe dovuto consentire la
ricostruzione dell'iter logico-valutativo seguito
dall'Amministrazione, esplicando gli aspetti di natura
urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale,
aspetti assolutamente non considerati nella fattispecie.
Ed ancora, i giudici amministrativi
molisani giudicano fondata la violazione dell'art. 78,
comma 2, del D.lgs. n. 267/2000.
Statuiscono che il dovere di
astensione degli amministratori locali sussiste in tutti
i casi in cui essi versino in situazioni che, avuto
riguardo al particolare oggetto della decisione da
assumere, appaiano – anche solo potenzialmente – idonee
a minare l'imparzialità dei medesimi ed opera
indipendentemente dalla cosiddetta prova di resistenza
del voto, in quanto la semplice partecipazione alla
seduta in posizione di conflitto o incompatibilità può
influenzare il voto degli altri componenti del consesso.
Si sancisce che l'obbligo di
astensione degli amministratori locali costituisce
principio di carattere generale, che non ammette deroghe
o eccezioni, ricorrendo ogni qualvolta sussista una
correlazione diretta fra la posizione
dell'amministratore e l'oggetto della deliberazione,
anche se la votazione potrebbe non avere altro
apprezzabile esito e la scelta fosse in concreto la più
utile e opportuna per l'interesse pubblico. |