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Il Comune di Bojano (Cb), nel recepire la legge regionale del Molise n. 30/2009 relativa al “piano casa”, escludeva immotivatamente ed illogicamente alcune zone del territorio comunale dai suoi benefici.

 

L'esclusione veniva deliberata in accoglimento di un emendamento alla proposta dell'ufficio urbanistico di integrale recepimento dei contenuti della normativa regionale, emendamento presentato da consiglieri di maggioranza in palese conflitto d'interessi, in quanto proprietari di immobili in zone non escluse.

 

Insorgono, pertanto, alcuni proprietari di immobili ubicati in zone escluse dall'applicazione della legge sul piano casa, proponendo ricorso al Tar Molise.

 

Sollevano, in particolare, censure di violazione dell'art. 11, comma 3, della l. r. Molise n. 30/2009, nonché dell'art. 3 della legge n. 241/1990; di violazione dell'art. 78, comma 2, del T.u.e.l. e di eccesso di potere per illogicità manifesta e per ulteriori e molteplici profili.

 

A seguito dell'instaurazione del giudizio, il Consiglio comunale di Bojano – con deliberazione n. 13 del 26.04.2010 – ha sostanzialmente sostituito il precedente atto deliberativo del 13.02.2010, emanando, oltre il termine all'uopo previsto dalla normativa regionale, un nuovo provvedimento, arricchito di una motivazione, dapprima inesistente e ora comunque incongrua ed insufficiente.

 

Avverso questo nuovo provvedimento, i ricorrenti propongono motivi aggiunti al ricorso, sollevando, oltre alle originarie censure, anche quella di violazione del termine perentorio di cui all'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 30/2009.

 

Il Tar Molise accoglie il ricorso, nonché i motivi aggiunti, giudicando fondate le censure di illegittimità.

 

In particolare, riconosce che il Comune avrebbe dovuto motivare adeguatamente l'esclusione dall'applicazione dei benefici di zone diverse dal centro storico.

 

Inoltre, la motivazione a base dell'esclusione avrebbe dovuto consentire la ricostruzione dell'iter logico-valutativo seguito dall'Amministrazione, esplicando gli aspetti di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale, aspetti assolutamente non considerati nella fattispecie.

 

Ed ancora, i giudici amministrativi molisani giudicano fondata la violazione dell'art. 78, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000.

 

Statuiscono che il dovere di astensione degli amministratori locali sussiste in tutti i casi in cui essi versino in situazioni che, avuto riguardo al particolare oggetto della decisione da assumere, appaiano – anche solo potenzialmente – idonee a minare l'imparzialità dei medesimi ed opera indipendentemente dalla cosiddetta prova di resistenza del voto, in quanto la semplice partecipazione alla seduta in posizione di conflitto o incompatibilità può influenzare il voto degli altri componenti del consesso.

 

Si sancisce che l'obbligo di astensione degli amministratori locali costituisce principio di carattere generale, che non ammette deroghe o eccezioni, ricorrendo ogni qualvolta sussista una correlazione diretta fra la posizione dell'amministratore e l'oggetto della deliberazione, anche se la votazione potrebbe non avere altro apprezzabile esito e la scelta fosse in concreto la più utile e opportuna per l'interesse pubblico.

 

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