Recchia Antonio
Il Garante della Privacy, con il
provvedimento n° 1846729 del 29.09.2001, ha precisato
che il condomino non ha diritto ad accedere a copia del
contratto di affitto di un appartamento di proprietà
condominiale, stipulato con un soggetto terzo.
La vicenda trae origine dalla
domanda presentata da parte di due persone, procuratrici
generali della propria madre, nei confronti di un
condominio romano, di cui la madre è presumibilmente
condomina.
A fondamento della propria
richiesta di accesso a copia di tale contratto, le
istanti hanno sostenuto di avere il diritto accedere a
tali informazioni tenuto conto che i condomini, in
quanto comproprietari dell’appartamento in questione,
"devono essere considerati contitolari di un medesimo
trattamento di dati, di cui l'amministratore ha la
concreta gestione".
Il Garante della Privacy, non ha
condiviso l’interpretazione formulata dalle ricorrenti,
precisando che l’esercizio del diritto d'accesso ex art.
7 del D. Lgs. 196/2003, “in relazione ai dati riferibili
direttamente ad un’intera compagine condominiale (si
pensi alle informazioni connesse ai contratti stipulati
nell'interesse del condominio, quale, nel caso di
specie, il contratto di locazione di un appartamento di
proprietà condominiale)”, compete al “rappresentante
della compagine condominiale e non ai singoli
condomini”.
Con tale decisione il Garante ha
ribadito e precisato ulteriormente quanto previsto nel
punto 4.1 del Provvedimento relativo all’amministrazione
dei condomìni [doc. web n. 1297626], in base a cui “ove
si intenda esercitare il diritto d'accesso (e gli altri
diritti previsti dall'art. 7 del Codice, avvalendosi
eventualmente della particolare modalità di tutela
prevista dagli artt. 145 del Codice) in relazione ai
dati riferibili direttamente all'intera compagine
condominiale (si pensi alle informazioni connesse ai
contratti stipulati nell'interesse del condominio, quali
ad esempio quelli relativi alla fornitura di beni e alla
somministrazione di servizi, o in ordine ai dati sul
consumo e sugli importi di utenze complessivamente
intestate al condominio: cfr. Provv. 13 dicembre 2004),
tale facoltà compete al rappresentante della compagine
condominiale, di regola l'amministratore”.
Conseguentemente il Garante ha
dichiarato inammissibile il ricorso, ex art. 145, comma
1, lettera a), per carenza di legittimazione dei singoli
condomini. |