di Luigi Viola
E’ un’amara realtà: non è
possibile prevedere un secondo grado di giudizio perché
allo Stato costerebbe troppo.
Così nelle cause in tema di
espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri
dell’Unione Europea, ex art. 18 del d.lgs. 150/2011, non
è previsto un secondo grado di giudizio restando
l’ordinanza decisoria di primo grado non appellabile
perché, si legge nella relazione di accompagnamento,
nonostante le “sollecitazioni in senso contrario operate
dalle competenti commissioni di entrambi i rami del
Parlamento, nel caso di specie è stato necessario
mantenerla in vigore giacché l’introduzione
dell’appello, correlata con l’ammissione automatica di
tutti i ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato,
avrebbe generato un aumento di spesa privo di adeguata
copertura finanziaria”.
Affermazione, questa,
particolarmente amara e difficile da digerire.
Per Amore del Vero va detto che vi
sono diversi casi in cui l’appello è escluso:
- per volontà delle parti, ex art.
360, comma 2, c.p.c.;
- nei casi di giudizio di equità;
- nei casi previsti dalla legge;
esemplificativamente:
a) le sentenze emanate a seguito di
controversie individuali di lavoro nei limiti dell’art.
440 c.p.c.;
b) le sentenze emanate a seguito di
controversie in materia di previdenza e assistenza ex
art. 442 c.p.c., che richiama l’art. 440 c.p.c.;
c) le sentenze emanate a seguito di
controversie in materia di locazione, comodato e affitto
di valore inferiore a cinquantamila euro (ex art. 447
bis c.p.c., che rinvia all’art. 440 c.p.c.);
d) le sentenze che decidono
l’opposizione agli atti esecutivi (ex art. 618, 2o e 3o
co., anche dopo la riforma di questa norma ai sensi
dell’art. 15, L. 24 febbraio 2006, n. 52);
e) le sentenze, definitive o non
definitive, di primo o di secondo grado, che hanno
pronunciato solo sulla competenza e non anche sul merito
della causa (ma dopo la L. 18 giugno 2009, n. 69 questi
provvedimenti sono emessi nella forma dell’ordinanza),
in quanto soggette ad impugnazione con regolamento
necessario di competenza (v. sub art. 42), anche nel
caso in cui il giudice abbia affrontato, per decidere
sulla propria competenza, alcune questioni di merito
(Cerino Canova); ove la sentenza contenga condanna alle
spese, essa è impugnabile solo per il capo relativo
(Luiso);
f) parimenti, le sentenze che
dichiarano la litispendenza, continenza e connessione ed
i provvedimenti che dichiarano la sospensione del
processo ex art. 295, sono impugnabili solo con il
regolamento di competenza;
g) le sentenze pronunciate dalla
corte d’appello in unico grado (si pensi,
esemplificativamente, ai decreti che decidono sui
ricorsi presentati a norma della L. 24 marzo 2001, n. 89
sul diritto all’equa riparazione per mancato rispetto
del termine ragionevole di durata del processo).
Tuttavia resta il boccone amaro ed
i dubbi che:
- sia una previsione
incostituzionale, rispetto al diritto inviolabile alla
difesa ed al giusto processo, ex artt. 24-111 Cost.;
- formuli disparità di trattamento
tra chi è immigrato senza essere dell’Unione Europea
(tutela ridotta) e chi non lo è, vulnerando l’art. 3
Cost.;
- passi il messaggio che il diritto
cede il passo rispetto all’economia, che si traduce
nell’ammettere, almeno implicitamente, la legge del più
forte. |