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Decreto ingiuntivo condominiale: il verbale di approvazione del rendiconto è prova scritta sufficiente per la sua emissione- CondominioWeb.com

 

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di Alessandro Gallucci

Recita il primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c.

 

“ Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”

 

Il famigerato decreto ingiuntivo condominiale. Terrore per i condomini, pacchia, secondo molti, per gli avvocati. Da un lato, infatti, il decreto ingiuntivo consente di ottenere un’intimazione di pagamento provvisoriamente esecutiva. Ciò vuol dire che, pur considerando larghi i tempi, il condomino moroso può vedersi eseguito il pignoramento nel termine di due mesi dal deposito del decreto presso la cancelleria del giudice competente. Quanto agli avvocati, la forza giuridica del medesimo decreto gli consente di ottenere il pagamento delle spese e delle competenze richiedendole assieme al capitale direttamente dalla controparte. Per la gioia del cliente (il condominio), che al massimo si vedrà costretto ad anticipare le spese vive. Ma la reale importanza del decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c. sta nel fatto che in poco tempo la compagine può far fronte ai problemi di liquidità che la morosità di uno o più condomini può causare. Per ottenere questo particolare provvedimento giudiziario – detto a cognizione sommaria ed

 

inaudita altera parte poiché il giudice lo emette solamente sulla base degli atti prodotti dal ricorrente – il condominio deve produrre provare scritta del proprio credito. Essa è rappresentata dal verbale di approvazione della rendicontazione presentata dall’amministratore e, naturalmente, dalla rendicontazione stessa che serve a dare l’esatta dimensione del credito. Questo assunto, apparentemente pacifico, ogni tanto è messo in discussione, se è vero, com’è vero, che di recente il Tribunale di Roma è dovuto tornare ad occuparsi dei requisiti necessari per l’emissione del decreto.

 

In conformità alla totalità dei precedenti giurisprudenziali il giudice capitolino ha avuto modo di ribadire che

 

" costituisce prova scritta idonea ad ottenere decreto ingiuntivo (art. 63 disp. att.c.c. e 633 c.p.c.) per il pagamento delle spese condominiali (come nella specie) il verbale dell'assemblea che approva il rendiconto, perchè la relativa delibera vincola anche gli assenti ed i dissenzienti finché non sia dichiarata nulla od annullata dal giudice dell'impugnazione (art. 1137 c.c.): in tal senso Cass. 9.10.97 n. 9787. Ed è in atti copia del verbale dell'assemblea condominiale dell'8.6.06 onde sussistono i requisiti di emissione del decreto ingiuntivo opposto di cui all'art. 633 c.p.c., evidenziandosi altresì che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di una somma per oneri condominiali, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione in giudizio (ed il condominio opposto l'ha prodotto) del verbale dell'assemblea condominiale nella quale sono stati approvati i rendiconti delle spese condominiali" (Trib. Roma 19 settembre 2011 n. 17803). La deliberazione, quindi, ha una particolare forza sulle posizioni dei singoli condomini che lamentarsene senza impugnarla equivale a esprimere una critica sterile. Chi volesse evitare di pagare quanto richiesto, se ne ricorressero giuste ragioni, dovrebbe impugnarla per vederla invalidare. Diversamente non ci sono alternative: bisogna adeguarsi a quanto deciso in assemblea.

 

 

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