di Alessandro Gallucci
Recita il primo comma dell’art. 63
disp. att. c.c.
“ Per la riscossione dei contributi
in base allo stato di ripartizione approvato
dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto di
ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante
opposizione”
Il famigerato decreto ingiuntivo
condominiale. Terrore per i condomini, pacchia, secondo
molti, per gli avvocati. Da un lato, infatti, il decreto
ingiuntivo consente di ottenere un’intimazione di
pagamento provvisoriamente esecutiva. Ciò vuol dire che,
pur considerando larghi i tempi, il condomino moroso può
vedersi eseguito il pignoramento nel termine di due mesi
dal deposito del decreto presso la cancelleria del
giudice competente. Quanto agli avvocati, la forza
giuridica del medesimo decreto gli consente di ottenere
il pagamento delle spese e delle competenze
richiedendole assieme al capitale direttamente dalla
controparte. Per la gioia del cliente (il condominio),
che al massimo si vedrà costretto ad anticipare le spese
vive. Ma la reale importanza del decreto ingiuntivo ex
art. 63 disp. att. c.c. sta nel fatto che in poco tempo
la compagine può far fronte ai problemi di liquidità che
la morosità di uno o più condomini può causare. Per
ottenere questo particolare provvedimento giudiziario –
detto a cognizione sommaria ed
inaudita altera parte poiché il
giudice lo emette solamente sulla base degli atti
prodotti dal ricorrente – il condominio deve produrre
provare scritta del proprio credito. Essa è
rappresentata dal verbale di approvazione della
rendicontazione presentata dall’amministratore e,
naturalmente, dalla rendicontazione stessa che serve a
dare l’esatta dimensione del credito. Questo assunto,
apparentemente pacifico, ogni tanto è messo in
discussione, se è vero, com’è vero, che di recente il
Tribunale di Roma è dovuto tornare ad occuparsi dei
requisiti necessari per l’emissione del decreto.
In conformità alla totalità dei
precedenti giurisprudenziali il giudice capitolino ha
avuto modo di ribadire che
" costituisce prova scritta idonea
ad ottenere decreto ingiuntivo (art. 63 disp. att.c.c. e
633 c.p.c.) per il pagamento delle spese condominiali
(come nella specie) il verbale dell'assemblea che
approva il rendiconto, perchè la relativa delibera
vincola anche gli assenti ed i dissenzienti finché non
sia dichiarata nulla od annullata dal giudice
dell'impugnazione (art. 1137 c.c.): in tal senso Cass.
9.10.97 n. 9787. Ed è in atti copia del verbale
dell'assemblea condominiale dell'8.6.06 onde sussistono
i requisiti di emissione del decreto ingiuntivo opposto
di cui all'art. 633 c.p.c., evidenziandosi altresì che
in tema di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al
pagamento di una somma per oneri condominiali, il
condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante
con la produzione in giudizio (ed il condominio opposto
l'ha prodotto) del verbale dell'assemblea condominiale
nella quale sono stati approvati i rendiconti delle
spese condominiali" (Trib. Roma 19 settembre 2011 n.
17803). La deliberazione, quindi, ha una particolare
forza sulle posizioni dei singoli condomini che
lamentarsene senza impugnarla equivale a esprimere una
critica sterile. Chi volesse evitare di pagare quanto
richiesto, se ne ricorressero giuste ragioni, dovrebbe
impugnarla per vederla invalidare. Diversamente non ci
sono alternative: bisogna adeguarsi a quanto deciso in
assemblea.
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Avv. Alessandro Gallucci |