a cura dello Studio Legale BEBLEX
di Pisa
Nella prassi, è frequente che molte
carrozzerie, anziché farsi anticipare direttamente dal
cliente la somma necessaria per riparare un autoveicolo
danneggiato a seguito di un sinistro stradale,
effettuino le riparazioni necessarie, almeno quando il
danneggiato ha ragione, semplicemente facendogli
sottoscrivere un contratto di cessione del credito
(istituto previsto dagli artt. 1260 e seguenti del
Codice civile), con il quale il cliente cede il diritto
relativo alla somma di denaro pretesa, a titolo di
risarcimento del danno, nei confronti della propria
impresa assicuratrice (nei casi di applicabilità della
procedura di "risarcimento diretto") ovvero nei
confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo
danneggiante (qualora non sia applicabile la procedura
di "risarcimento diretto").
Si tratta, con ogni evidenza, di
un'efficace tecnica di marketing, che rende molto
competitiva la Carrozzeria, la quale effettua le
riparazioni senza chiedere al danneggiato nessun esborso
di denaro, occupandosi direttamente delle procedure,
extragiudiziali e giudiziali, di recupero del credito
nei confronti delle imprese di assicurazioni.
Recentemente le imprese di
assicurazioni hanno frequentemente contestato, in sede
giudiziaria, l'efficacia stessa, nei loro confronti,
della cessione di credito in materia di danni da
circolazione stradale. Per le assicurazioni, infatti,
nel momento in cui il cedente firma il contratto di
cessione del credito l'ammontare della somma necessaria
per effettuare le riparazioni non può ancora essere
determinata con precisione: le Carrozzerie, al massimo,
potranno redigere un semplice preventivo.
Ad avviso di alcune imprese
assicuratrici, la tesi dell'inefficacia della cessione
del credito in materia di danni da circolazione stradale
sarebbe stata accolta dalla Corte di cassazione con la
sentenza 17 marzo 1995, n. 3099, oltre che con alcune
sentenze dei giudici di merito. La massima relativa a
tale sentenza recita: "la natura consensuale del
contratto di cessione di credito importa che esso si
perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti,
cedente e cessionario, ma non importa, altresì, che al
perfezionamento del contratto consegua sempre il
trasferimento del credito dal cedente al cessionario,
così, nel caso in cui oggetto del contratto di cessione
sia un credito futuro, il trasferimento del credito dal
cedente al cessionario si verifica soltanto nel momento
in cui il credito viene ad esistenza, prima di allora il
contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia
meramente obbligatoria".
L'eccezione di inefficacia del
contratto di cessione del credito, a nostro avviso, non
può ritenersi fondata. La sentenza del 17 marzo 1995
viene infatti male interpretata da coloro i quali la
pongono a fondamento della teoria dell'inefficacia della
cessione: ciò che la Corte di Cassazione sostiene è
pienamente condivisibile, ma è relativo esclusivamente
alla cessione di un credito futuro, mentre, invece, il
credito al risarcimento stradale derivante da fatto
illecito (nel caso che ci interessa, il sinistro
stradale) è un credito attuale. Il diritto al
risarcimento da sinistro stradale trova il suo momento
genetico nel fatto del sinistro.
Solo la misura del danno, potendo
dipendere anche da fatti che si realizzano
successivamente nel tempo può protrarsi temporalmente,
facendo sì che il credito sia, in un certo momento,
illiquido e non esigibile: ma questo non rende il
diritto futuro, e non incide quindi sulla esistenza e
sulla validità del contratto che ne prevede la cessione
a soggetto terzo. Al momento di sottoscrivere il
contratto di cessione, il credito da fatto illecito è
perfettamente esistente, e la cessione quindi è senza
dubbio valida.
In questo nostro convincimento
siamo confortati dalla giurisprudenza maggioritaria, sia
di legittimità che di merito (Cass. 8.10-5.11/2004, n.
21192; Giudice di pace di Budrio, Dott.ssa Maria Grazia
Parenti, sentenza in proc. 659/08 R.G.; Giudice di pace
di Pisa 4 marzo 2009, Giudice di Pace di Milano, sent. 3
giugno 2009 n. 14587, in Guida al Diritto del 3 ottobre
2009 n. 39, pag. 66, Giudice di pace di Imola, sent.
552/2009).
Neanche la circostanza che la
richiesta sia contestata nell'importo o nella fondatezza
incide sulla validità della cessione del credito;
infatti la Corte di Cassazione ha stabilito che possa
formare oggetto di cessione anche un credito
"litigioso", non determinato nell'ammontare o non
esigibile (Cass., Sez. civ. III, 24.05.2001, n. 7083, in
Giust. Civ., 2001, I, 2363).
Anche a voler ritenere che il
diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale
sia un credito futuro (e non crediamo che sia così!), la
cessione del credito sarebbe comunque valida ed
efficace. La Cassazione, infatti, ha stabilito che è
suscettibile di cessione anche un credito futuro, purchè
sia determinato o determinabile al momento della
conclusione del contratto di cessione; l'effetto
traslativo, in tal caso, si realizzerà quando il credito
verrà ad esistere nella sfera giuridica del cedente (tra
le più recenti Cass. 10 maggio 2005, n. 9761; Cass.
Civ., Sez. III, 19 giugno 2001, n. 8333). Ciò avviene
non appena la Carrozzeria redige il preventivo e lo
comunica al danneggiato. E'ovvio che l'importo indicato
nel preventivo da chi ha riparato il veicolo possa
essere contestato, ma questa è un'altra storia, che con
la validità o l'efficacia della cessione di credito non
ha nulla a che fare.
Possiamo quindi concludere nel
senso della piena validità ed efficacia della cessione
del credito al risarcimento dei danni da sinistro
stradale vantato nei confronti delle imprese
assicuratrici. |