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LE OBBLIGAZIONI DEL CONTRATTO PRELIMINARE NON VENGONO SEMPRE ASSORBITE E/O ANNULLATE DAL CONTRATTO DEFINITIVO" - Elena GAMBULI

 

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Con un contratto preliminare un’impresa si era impegnata a completare degli immobili compromessi in vendita al Comune di Bari, entro il 31/12/1985, con la previsione di una penale di L.100.000 per ogni giorno di ritardo. Gli alloggi era stati di fatto ultimati il 05/03/1986, con 64 giorni di ritardo.

Il Comune di Bari, dunque, pagando il corrispettivo che si era obbligato a versare, si riservava ad agire per il pagamento della penale. A tale scopo, i contraenti avevano convenuto che l’impresa avrebbe costituito presso un istituto bancario un libretto di deposito al portatore di L. 300 milioni che sarebbe stato consegnato al depositario solo previa esibizione della sentenza passata in giudicato.

Per parte sua l'impresa agiva in un separato giudizio nei confronti del Comune chiedendo che fosse dichiarata non dovuta la penale o che, comunque, ne fosse ridotto l'ammontare. Chiedeva inoltre che il Comune fosse condannato al risarcimento dei danni per inadempimento di alcune obbligazioni derivanti dal preliminare di compravendita, quali, ad esempio, la corresponsione nei termini pattuiti dell'acconto del 30% sul prezzo, l'indennità di detenzione, le spese di guardiania, ecc. La Suprema Corte ha accolto le doglianze dell’impresa riconoscendo l’inadempimento delle obbligazioni del preliminare precisando che il principio secondo cui il definitivo toglie ogni efficacia al preliminare non ha carattere assoluto. Tale principio, secondo cui il contratto definitivo costituisce la fonte unica ed esclusiva del regolamento negoziale, troverebbe applicazione ogniqualvolta il preliminare assuma una funzione meramente preparatoria e strumentale rispetto ad un regolamento contrattuale integralmente affidato al contratto definitivo; non, invece, nella diversa ipotesi in cui il contratto definitivo non esaurisca gli obblighi a contrarre previsti nel preliminare, occorrendo in tal caso accertare la volontà negoziale delle parti.

 

Il puro e semplice fatto della stipula del definitivo non è sufficiente a porre nel nulla i diritti e gli obblighi nascenti dal preliminare, dovendo ogni modifica di quest'ultimo essere accertata in concreto.

 

Inoltre la Suprema Corte ha ritenuto che la pattuizione di una clausola penale è compatibile con la previsione di un termine non essenziale per l'adempimento della prestazione, in conseguenza della diversa funzione ed operatività nel rapporto contrattuale, poichè, mentre il termine di adempimento riguarda il momento in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, la clausola penale si configura solo come un mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell'eventuale inadempimento e costituisce una concordata liquidazione anticipata del danno derivatone, indipendentemente dalla prova della sua effettiva esistenza.

 Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-09-2011, n. 19358

 

 Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Essendo insorta controversia tra il Comune di Bari e C. D. in relazione all'acquisto di 80 alloggi, realizzati in (OMISSIS), effettuato con atto per notaio Di Marcantonio il 19.3.1987, stipulato dal Comune di Bari nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi del D.L. n. 12 del 1985, art. 4, comma 1, convertito in L. n. 118 del 1985, che consentiva ai Comuni l'acquisto di unità immobiliari ultimate entro il 31.12.1985, da destinare agli sfrattati, con citazione dell'11.5.1989 detto Comune conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il C..

Il Comune, premesso che con contratto preliminare del 30.12.1985 l'impresa C. si era impegnata a completare gli immobili compromessi in vendita entro il 31.12.1985 con la previsione di una penale di L. centomila per ogni giorno di ritardo e per ogni singolo alloggio; che gli alloggi erano stati di fatto ultimati il 5.3.1986 con 64 giorni di ritardo; che con il summenzionato contratto definitivo di compravendita il C. aveva trasferito definitivamente al Comune il complesso edilizio per il prezzo di L. 6.535.936.890 con riserva del Comune di agire per il pagamento della penale, dato il contrasto tra i contraenti in ordine alla tempestività di ultimazione dei lavori; che, per tale contrasto, i contraenti avevano concordato che il C. avrebbe costituito presso la BNL di Bari un libretto di deposito al portatore di L. 300.000.000, che sarebbe stato consegnato al depositario solo previa esibizione della sentenza passata in giudicato o di convenzione transattiva, che era rimasto vano ogni tentativo di componimento, tanto premesso chiedeva la condanna del C. al pagamento, a titolo di penale, della somma di L. 512.000.000, oltre interessi e svalutazione, con ordine alla BNL di consegnare il libretto di L. 300.000.000 custodito dal convenuto.

Con citazione notificata il 16.5.1989, il C., premesso che si era riservato di agire per la penale dovuta in conseguenza dei danni derivati dalla ritardata stipula dell'atto definitivo, chiedeva, a sua volta, che fosse dichiarata non dovuta al Comune alcuna penale o che, comunque, ne fosse ridotta la misura giornaliera; che il Comune fosse condannato all'immediato pagamento in suo favore della somma di L. 300.000.000, oltre interessi, con ordine di restituzione del libretto di deposito bancario costituito presso la BNL di Bari, oltre al risarcimento dei danni per l'inadempimento del preliminare di compravendita, nella misura L. 3.391.460.651 (di cui L. 128.180.000 per spese di guardiania dal 1.1.86 al 18.3.87; L. 403.652.301 per interessi per mancata corresponsione nei termini contrattualmente previsti dell'acconto del 30% sul prezzo; L. 308.448.350 per le indennità di detenzione dal gennaio 86 al marzo 87, detratto un mese per la stipula dell'atto pubblico; L. 27.780.000 per spese di guardiania protrattasi successivamente alla stipula per espressa richiesta del Comune e sino al 30.6.87; L. 1.479.600.000 per interessi passivi pagati alle banche per ritardo nella percezione del prezzo dal 1.2.86 al 18.3.87; L. 47.800.000 per interessi passivi pagati alle banche su L. 300.000.000 dal 19.3.87 al 31.12.87; L. 700 milioni per danni indiretti da mancata liquidità a da mancato utile di impresa al 31.12.87) oltre rivalutazione ed interessi e con vittoria di spese da attribuire al procuratore anticipatario.

Riunite le due cause, il Tribunale summenzionato rigettava la domanda del Comune di Bari, accoglieva la domanda del C. per quanto di ragione, condannando il Comune al pagamento della somma di L. 789.000.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, liquidati equitativamente nella misura del

 

 
 

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