Persoana e danno.it
L'obbligo di proporre al
danneggiato congrua e motivata offerta per il
risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi
per cui non si ritiene di fare offerta deve, esser
espletato dall'assicurazione nei termini precisati dal
Codice delle assicurazioni.
L'impresa di assicurazione - vedi,
amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da
circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011 -, inoltre,
pur potendo richiedere ai competenti organi di polizia
le informazioni acquisite relativamente alle modalità
dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle
parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo
segno distintivo, non può giustificare il proprio
ritardo con eventuali disagi sofferti nell'espletamento
di tali attività di ricerca.
Tuttavia, il termine di cui sopra
può, in alcuni casi specificati dal legislatore, esser
prorogato.
Innanzitutto, il danneggiato con
lesioni personali, dopo aver effettuato la rituale
richiesta risarcitoria e, dunque, pendente il termine di
novanta giorni, non può rifiutare gli accertamenti
strettamente necessari alla valutazione del danno alla
persona da parte dell'impresa; qualora ciò accada, i
termini suddetti, ex lege, sono senz'altro sospesi.
Inoltre, nel caso la richiesta di
risarcimento proveniente dal danneggiato risulti
incompleta, l'impresa di assicurazione richiederà al
danneggiato medesimo, entro trenta giorni dalla
ricezione della stessa, le necessarie integrazioni.
In tal caso, i termini vengono
interrotti, per ricominciare a decorrere nuovamente (e,
si deve intendere, integralmente) dalla data di
ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Nel caso l'assicurazione, espletate
le proprie ricerche ed effettuate le proprie
considerazioni, opti per l'offerta di una somma, il
danneggiato, ricevuta la dichiarazione d'offerta, può:
dichiarare di accettare la somma
offerta;
comunicare la propria non
accettazione;
non comunicare alcunché.
Nel primo caso, l'impresa provvede
al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della
comunicazione d'accettazione.
Anche nel secondo caso, peraltro,
entro ugual termine (quindici giorni) l'impresa
corrisponde la somma offerta al danneggiato (che, in tal
caso, non ha accettato l'offerta) e detta somma, in tal
modo corrisposta, verrà imputata nella liquidazione
definitiva del danno.
Nel terzo caso, qualora decorrano
trenta giorni dalla comunicazione d'offerta (a cura
dell'assicurazione), senza che l'interessato abbia fatto
pervenire alcuna risposta, l'impresa dovrà corrispondere
al danneggiato la somma offerta e ciò entro quindici
giorni dallo scadere del termine entro il quale doveva
intervenire l'accettazione o il rifiuto (da parte del
danneggiato); la somma, ovviamente, anche in questo
frangente verrà imputata nella liquidazione definitiva
del danno.
V'è da aggiungere che il
legislatore, al fine di agevolare la trattativa e di
sollecitare l'assicurazione ad una pronta ed equa
risposta verso le aspettative del danneggiato, ha
previsto alcune conseguenze pratiche, automaticamente
collegate alla verificazione di determinate situazioni.
Innanzitutto, agli effetti
dell'applicazione delle disposizioni sulla trattazione
stragiudiziale del danno, nel senso sopra descritto,
l'impresa di assicurazione non può opporre al
danneggiato l'eventuale inadempimento da parte
dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di
cui all'articolo 1913 del codice civile.
In secondo luogo e se la diatriba
sfocia in lite giudiziaria, in caso di sentenza a favore
del danneggiato, quando la somma offerta risulti
inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di
eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice deve
trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria,
copia della sentenza all'ISVAP, per gli accertamenti
relativi all'osservanza delle disposizioni ut supra
descritte.
Ulteriormente, è previsto che
l'impresa, quando corrisponda (oltrecché la liquidazione
del danno) anche compensi professionali (per l'eventuale
assistenza prestata da professionisti), sia tenuta a
richiedere la documentazione probatoria relativa alla
prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo
separatamente, rispetto alle voci di danno, nella
quietanza di liquidazione; ancora, l'impresa che abbia
provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti
al professionista, ne darà comunicazione al danneggiato,
indicando l'importo corrisposto - cfr. amplius, Riccardo
Mazzon, Il danno da circolazione, Utet, Torino 2010.
L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata
offerta per il risarcimento del danno, ovvero di
comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare
offerta deve, dunque, esser espletato dall'assicurazione
nei termini precisati dal Codice delle Assicurazioni:
“qualora l'impresa assicuratrice
comunichi al danneggiato che intenda agire ex art. 144
cod. ass. di non poter formulare offerta alcuna in
quanto non ritiene il proprio assicurato responsabile
dell'incidente, la mancata comunicazione dei dati
previsti dall'art. 148 cod. ass. non riveste rilevanza e
va ritenuto concluso il procedimento stragiudiziale
risarcitorio nonchè esaurito lo «spatium deliberandi»
assegnato all'assicuratore, con pieno ricupero da parte
del danneggiato del suo diritto soggettivo ad adire
l'Autorità Giudiziaria per il risarcimento dei danni”.
Tribunale Torino, sez. IV,
09/04/2008 - Giur. Merito 2008, 12, 3168
Anzi, è proprio il legislatore a
precisare, all'articolo 148 del Codice delle
Assicurazioni, come l'assicurazione sia tenuta al
rispetto di tali termini anche in caso di sinistro che
abbia determinato tanto danni a cose, quanto morte o
lesioni personali.
L'impresa di assicurazione,
inoltre, pur potendo richiedere ai competenti organi di
polizia le informazioni acquisite relativamente alle
modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio
delle parti e alla targa di immatricolazione o altro
analogo segno distintivo, non può giustificare il
proprio ritardo con eventuali disagi sofferti
nell'espletamento di tali attività di ricerca.
Tuttavia, il termine di cui sopra
“in tema di sinistro stradale con
lesioni a terzo trasportato, i termini di cui all'art.
148 (90 giorni dalla ricezione della documentazione di
cui al comma 2 dell'art. 148) sono dettati per la
formulazione dell'offerta risarcitoria in via
stragiudiziale ad opera dell'impresa di assicurazione,
ma incidono anche sulla proponibilità dell'azione
giudiziaria di cui all'art. 141 comma 3 c. assicur.”
Giudice di pace Firenze,
15/09/2009, n. 9054 G. c. Soc. Allianz Arch. giur.
circol. e sinistri 2009, 12, 1013
può, in alcuni casi specificati dal
legislatore, esser prorogato.
Innanzitutto, il danneggiato con
lesioni personali - vedi, amplius, "Le azioni a tutela
del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè,
Milano 2011 -, dopo aver effettuato la rituale richiesta
risarcitoria (cfr. paragrafo 2.2.) e, dunque, pendente
il termine di novanta giorni, non può rifiutare gli
accertamenti
“in caso di sinistro stradale con
lesioni a soggetto trasportato, quest'ultimo può
rifiutare di sottoporsi a visita medica qualora, scaduto
il termine di cui all'art. 145, comma 1, d.lg. n.
209/05, senza che l'assicuratore del veicolo sul quale
era a bordo abbia chiesto l'integrazione (art. 145,
comma 5) della richiesta di risarcimento mancante del
certificato medico di guarigione, sia pendente il
giudizio per il risarcimento dei danni
Giudice di pace Bari, 16/04/2009,
n. 2978 Portoghese c. Soc. Liguria assicur. Arch. giur.
circol. e sinistri 2009, 9, 742
strettamente necessari alla
valutazione del danno alla persona da parte
dell'impresa; qualora ciò accada, i termini suddetti, ex
lege, sono senz'altro sospesi:
“la domanda di risarcimento - cfr.
amplius, Riccardo Mazzon, Il danno da circolazione,
Utet, Torino 2010 - dei danni materiali causati dalla
circolazione stradale risulta proponibile qualora siano
decorsi i sessanta giorni previsti dalla legge senza che
la compagnia di assicurazione abbia rilevato la carenza
di informazioni chieste né avendo dimostrato che il
danneggiato abbia negatogli accertamenti”.
Giudice di pace S.Anastasia,
24/10/2008 - Redazione Giuffrè 2009
Inoltre, nel caso la richiesta di
risarcimento proveniente dal danneggiato risulti
incompleta,
“in caso di danno riportato a
seguito di urto di veicolo, è regolare la pretesa
risarcitoria proposta con notifica di atto di citazione
regolarmente preceduta dalla costituzione in mora della
società assicuratrice mediante lettera raccomandata.
L’azione proposta è da ritenersi regolare anche
nell’ipotesi in cui la lettera di costituzione in mora
non rispetti i contenuti oggettivi di cui all’art. 148
comma 1 e 2 d.lg. n. 209 del 2005, in quanto in tal caso
l’assicurazione convenuta può chiedere l’integrazione
della domanda”
Giudice di pace S.Anastasia,
13/06/2008 - Redazione Giuffrè 2008
l'impresa di assicurazione
richiederà al danneggiato medesimo, entro trenta giorni
dalla ricezione della stessa, le necessarie
integrazioni:
“l'art. 148 del codice delle
assicurazioni enumera, rispetto alla previgente
normativa, tutti gli elementi necessari alla richiesta
di risarcimento pena la improponibilità della domanda
giudiziale ma è altrettanto vero che al comma 5 viene
precisato come la mancata richiesta di integrazione da
parte della compagnia di assicurazione è tale da far
ritenere completa la domanda di risarcimento e quindi
proponibile, trascorsi i termini prescritti, la domanda
giudiziale. Nella fattispecie la compagnia ha richiesto
la integrazione delle notizie in ordine al sinistro ed è
dimostrato con prova documentale che il presunto
danneggiato ha ottemperato alla richiesta con
comunicazione a mezzo fax. In tal caso, non avendo la
compagnia assicuratrice convenuta formulato alcuna
offerta per il risarcimento del danno, ovvero i motivi
per cui non riteneva di doverla fare, il soggetto che si
ritiene danneggiato può quindi procedere alla
proposizione della domanda giudiziale”.
Giudice di pace Milano, sez. VIII,
19 febbraio 2008, n. 5146 - c. Giustizia a Milano 2008,
2 12 (SOLO MASSIMA)
In tal caso, i termini precisati
vengono interrotti, per ricominciare a decorrere
nuovamente (e, si deve intendere, integralmente) dalla
data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi:
“in tema di lesioni subite da
soggetto trasportato in seguito a sinistro stradale,
l'omesso invio del certificato medico di guarigione con
o senza postumi non impedisce lo scorrere del termine di
90 giorni richiesto dall’art, 145, comma 1, d.lg. n.
209/2005, come condizione di proponibilità dell’azione
di risarcimento danni di cui all'art. 148 stesso d.lg.,
salvo che l'impresa di assicurazione del danneggiante ne
abbia richiesto l'integrazione”.
Giudice di pace Bari, 16/04/2009,
n. 2978 Portoghese c. Soc. Liguria assicur. Arch. giur.
circol. e sinistri 2009, 9, 742
Nel caso l'assicurazione, espletate
le proprie ricerche ed effettuate le proprie
considerazioni, opti per l'offerta di una somma, il
danneggiato, ricevuta la dichiarazione d'offerta, può:
dichiarare di accettare la somma
offerta;
comunicare la propria non
accettazione;
non comunicare alcunché.
Nel primo caso, l'impresa provvede
al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della
comunicazione d'accettazione.
Anche nel secondo caso, peraltro,
entro ugual termine (quindici giorni) l'impresa
corrisponde la somma offerta al danneggiato (che, in tal
caso, non ha accettato l'offerta)
“in tema di sinistro stradale
soggetto alla disciplina del risarcimento diretto ex
art. 149 d.lg. n. 209 del 2005, qualora l'impresa di
assicurazione abbia inviato al proprio
assicurato-danneggiato l'offerta di risarcimento oltre
il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 148
comma 1 d.lg. n. 209 del 2005 e il danneggiato non abbia
accettato tale offerta, essa è tenuta a rimborsare
all'assicurato le eventuali spese legali stragiudiziali
sostenute da questo a tutela del suo diritto”
Giudice di pace Milano, 31/07/2008,
n. 19143 - Arch. giur. circol. e sinistri 2009, 1, 67
e detta somma, in tal modo
corrisposta, verrà imputata nella liquidazione
definitiva del danno.
Nel terzo caso, qualora decorrano
trenta giorni dalla comunicazione d'offerta (a cura
dell'assicurazione), senza che l'interessato abbia fatto
pervenire alcuna risposta, l'impresa dovrà corrispondere
al danneggiato la somma offerta e ciò entro quindici
giorni dallo scadere del termine entro il quale doveva
intervenire l'accettazione o il rifiuto (da parte del
danneggiato); la somma, ovviamente, anche in questo
frangente verrà imputata nella liquidazione definitiva
del danno:
“in caso di giudizio promosso per
il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro
stradale l'offerta risarcitoria avanzata dalla compagnia
assicurativa tra la data del sinistro e la notifica
dell'atto di citazione costituisce riconoscimento del
debito e, in quanto tale, è idonea ad interrompere i
termini di prescrizione. Infatti le trattative di
bonario componimento della lite interrompono la
prescrizione quando dal comportamento di una delle parti
risulti il riconoscimento dell'altrui diritto
risarcitorio anche quando non si sia addivenuti alla
transazione per i soli motivi attinenti alla
quantificazione dei danni”.
Corte appello Potenza, 19/02/2009
Resp. civ. e prev. 2009, 9, 1921
V'è da aggiungere che il
legislatore, al fine di agevolare la trattativa e di
sollecitare l'assicurazione ad una pronta ed equa
risposta verso le aspettative del danneggiato, ha
previsto alcune conseguenze pratiche, automaticamente
collegate alla verificazione di determinate situazioni.
Innanzitutto, agli effetti
dell'applicazione delle disposizioni sulla trattazione
stragiudiziale del danno, nel senso sopra descritto,
l'impresa di assicurazione non può opporre al
danneggiato l'eventuale inadempimento da parte
dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di
cui all'articolo 1913 del codice civile:
“l'assicurato deve dare avviso del
sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a
concludere il contratto, entro tre giorni da quello in
cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha
avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se
l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione
del contratto interviene entro il detto termine alle
operazioni di salvataggio o di constatazione del
sinistro Nelle assicurazioni contro la mortalità del
bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere
dato entro ventiquattro ore”.
Articolo 1913 codice civile
In secondo luogo e se la diatriba
sfocia in lite giudiziaria, in caso di sentenza a favore
del danneggiato, quando la somma offerta risulti
inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di
eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice deve
trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria,
copia della sentenza all'ISVAP, per gli accertamenti
relativi all'osservanza delle disposizioni ut supra
descritte.
Ulteriormente, è previsto che
l'impresa, quando corrisponda (oltrecché la liquidazione
del danno) anche compensi professionali (per l'eventuale
assistenza prestata da professionisti), sia tenuta a
richiedere la documentazione probatoria relativa alla
prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo
separatamente, rispetto alle voci di danno, nella
quietanza di liquidazione; ancora, l'impresa che abbia
provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti
al professionista, ne darà comunicazione al danneggiato,
indicando l'importo corrisposto. |