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DOVERI DELL'ASSICURAZIONE CHE ABBIA RICEVUTO RICHIESTA DI RISARCIMENTO - Riccardo MAZZON

 

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L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta deve, esser espletato dall'assicurazione nei termini precisati dal Codice delle assicurazioni.

L'impresa di assicurazione - vedi, amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011 -, inoltre, pur potendo richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, non può giustificare il proprio ritardo con eventuali disagi sofferti nell'espletamento di tali attività di ricerca.

Tuttavia, il termine di cui sopra può, in alcuni casi specificati dal legislatore, esser prorogato.

Innanzitutto, il danneggiato con lesioni personali, dopo aver effettuato la rituale richiesta risarcitoria e, dunque, pendente il termine di novanta giorni, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa; qualora ciò accada, i termini suddetti, ex lege, sono senz'altro sospesi.

Inoltre, nel caso la richiesta di risarcimento proveniente dal danneggiato risulti incompleta, l'impresa di assicurazione richiederà al danneggiato medesimo, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni.

In tal caso, i termini vengono interrotti, per ricominciare a decorrere nuovamente (e, si deve intendere, integralmente) dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

Nel caso l'assicurazione, espletate le proprie ricerche ed effettuate le proprie considerazioni, opti per l'offerta di una somma, il danneggiato, ricevuta la dichiarazione d'offerta, può:

dichiarare di accettare la somma offerta;

comunicare la propria non accettazione;

non comunicare alcunché.

Nel primo caso, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione d'accettazione.

Anche nel secondo caso, peraltro, entro ugual termine (quindici giorni) l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato (che, in tal caso, non ha accettato l'offerta) e detta somma, in tal modo corrisposta, verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Nel terzo caso, qualora decorrano trenta giorni dalla comunicazione d'offerta (a cura dell'assicurazione), senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa dovrà corrispondere al danneggiato la somma offerta e ciò entro quindici giorni dallo scadere del termine entro il quale doveva intervenire l'accettazione o il rifiuto (da parte del danneggiato); la somma, ovviamente, anche in questo frangente verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

V'è da aggiungere che il legislatore, al fine di agevolare la trattativa e di sollecitare l'assicurazione ad una pronta ed equa risposta verso le aspettative del danneggiato, ha previsto alcune conseguenze pratiche, automaticamente collegate alla verificazione di determinate situazioni.

Innanzitutto, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni sulla trattazione stragiudiziale del danno, nel senso sopra descritto, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.

In secondo luogo e se la diatriba sfocia in lite giudiziaria, in caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta risulti inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice deve trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP, per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni ut supra descritte.

Ulteriormente, è previsto che l'impresa, quando corrisponda (oltrecché la liquidazione del danno) anche compensi professionali (per l'eventuale assistenza prestata da professionisti), sia tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente, rispetto alle voci di danno, nella quietanza di liquidazione; ancora, l'impresa che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne darà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto - cfr. amplius, Riccardo Mazzon, Il danno da circolazione, Utet, Torino 2010. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta deve, dunque, esser espletato dall'assicurazione nei termini precisati dal Codice delle Assicurazioni:

“qualora l'impresa assicuratrice comunichi al danneggiato che intenda agire ex art. 144 cod. ass. di non poter formulare offerta alcuna in quanto non ritiene il proprio assicurato responsabile dell'incidente, la mancata comunicazione dei dati previsti dall'art. 148 cod. ass. non riveste rilevanza e va ritenuto concluso il procedimento stragiudiziale risarcitorio nonchè esaurito lo «spatium deliberandi» assegnato all'assicuratore, con pieno ricupero da parte del danneggiato del suo diritto soggettivo ad adire l'Autorità Giudiziaria per il risarcimento dei danni”.

Tribunale Torino, sez. IV, 09/04/2008 - Giur. Merito 2008, 12, 3168

Anzi, è proprio il legislatore a precisare, all'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni, come l'assicurazione sia tenuta al rispetto di tali termini anche in caso di sinistro che abbia determinato tanto danni a cose, quanto morte o lesioni personali.

L'impresa di assicurazione, inoltre, pur potendo richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, non può giustificare il proprio ritardo con eventuali disagi sofferti nell'espletamento di tali attività di ricerca.

Tuttavia, il termine di cui sopra

“in tema di sinistro stradale con lesioni a terzo trasportato, i termini di cui all'art. 148 (90 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 2 dell'art. 148) sono dettati per la formulazione dell'offerta risarcitoria in via stragiudiziale ad opera dell'impresa di assicurazione, ma incidono anche sulla proponibilità dell'azione giudiziaria di cui all'art. 141 comma 3 c. assicur.”

Giudice di pace Firenze, 15/09/2009, n. 9054 G. c. Soc. Allianz Arch. giur. circol. e sinistri 2009, 12, 1013

può, in alcuni casi specificati dal legislatore, esser prorogato.

Innanzitutto, il danneggiato con lesioni personali - vedi, amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011 -, dopo aver effettuato la rituale richiesta risarcitoria (cfr. paragrafo 2.2.) e, dunque, pendente il termine di novanta giorni, non può rifiutare gli accertamenti

“in caso di sinistro stradale con lesioni a soggetto trasportato, quest'ultimo può rifiutare di sottoporsi a visita medica qualora, scaduto il termine di cui all'art. 145, comma 1, d.lg. n. 209/05, senza che l'assicuratore del veicolo sul quale era a bordo abbia chiesto l'integrazione (art. 145, comma 5) della richiesta di risarcimento mancante del certificato medico di guarigione, sia pendente il giudizio per il risarcimento dei danni

Giudice di pace Bari, 16/04/2009, n. 2978 Portoghese c. Soc. Liguria assicur. Arch. giur. circol. e sinistri 2009, 9, 742

strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa; qualora ciò accada, i termini suddetti, ex lege, sono senz'altro sospesi:

“la domanda di risarcimento - cfr. amplius, Riccardo Mazzon, Il danno da circolazione, Utet, Torino 2010 - dei danni materiali causati dalla circolazione stradale risulta proponibile qualora siano decorsi i sessanta giorni previsti dalla legge senza che la compagnia di assicurazione abbia rilevato la carenza di informazioni chieste né avendo dimostrato che il danneggiato abbia negatogli accertamenti”.

Giudice di pace S.Anastasia, 24/10/2008 - Redazione Giuffrè 2009

Inoltre, nel caso la richiesta di risarcimento proveniente dal danneggiato risulti incompleta,

“in caso di danno riportato a seguito di urto di veicolo, è regolare la pretesa risarcitoria proposta con notifica di atto di citazione regolarmente preceduta dalla costituzione in mora della società assicuratrice mediante lettera raccomandata. L’azione proposta è da ritenersi regolare anche nell’ipotesi in cui la lettera di costituzione in mora non rispetti i contenuti oggettivi di cui all’art. 148 comma 1 e 2 d.lg. n. 209 del 2005, in quanto in tal caso l’assicurazione convenuta può chiedere l’integrazione della domanda”

Giudice di pace S.Anastasia, 13/06/2008 - Redazione Giuffrè 2008

l'impresa di assicurazione richiederà al danneggiato medesimo, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni:

“l'art. 148 del codice delle assicurazioni enumera, rispetto alla previgente normativa, tutti gli elementi necessari alla richiesta di risarcimento pena la improponibilità della domanda giudiziale ma è altrettanto vero che al comma 5 viene precisato come la mancata richiesta di integrazione da parte della compagnia di assicurazione è tale da far ritenere completa la domanda di risarcimento e quindi proponibile, trascorsi i termini prescritti, la domanda giudiziale. Nella fattispecie la compagnia ha richiesto la integrazione delle notizie in ordine al sinistro ed è dimostrato con prova documentale che il presunto danneggiato ha ottemperato alla richiesta con comunicazione a mezzo fax. In tal caso, non avendo la compagnia assicuratrice convenuta formulato alcuna offerta per il risarcimento del danno, ovvero i motivi per cui non riteneva di doverla fare, il soggetto che si ritiene danneggiato può quindi procedere alla proposizione della domanda giudiziale”.

Giudice di pace Milano, sez. VIII, 19 febbraio 2008, n. 5146 - c. Giustizia a Milano 2008, 2 12 (SOLO MASSIMA)

In tal caso, i termini precisati vengono interrotti, per ricominciare a decorrere nuovamente (e, si deve intendere, integralmente) dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi:

“in tema di lesioni subite da soggetto trasportato in seguito a sinistro stradale, l'omesso invio del certificato medico di guarigione con o senza postumi non impedisce lo scorrere del termine di 90 giorni richiesto dall’art, 145, comma 1, d.lg. n. 209/2005, come condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento danni di cui all'art. 148 stesso d.lg., salvo che l'impresa di assicurazione del danneggiante ne abbia richiesto l'integrazione”.

Giudice di pace Bari, 16/04/2009, n. 2978 Portoghese c. Soc. Liguria assicur. Arch. giur. circol. e sinistri 2009, 9, 742

Nel caso l'assicurazione, espletate le proprie ricerche ed effettuate le proprie considerazioni, opti per l'offerta di una somma, il danneggiato, ricevuta la dichiarazione d'offerta, può:

dichiarare di accettare la somma offerta;

comunicare la propria non accettazione;

non comunicare alcunché.

Nel primo caso, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione d'accettazione.

Anche nel secondo caso, peraltro, entro ugual termine (quindici giorni) l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato (che, in tal caso, non ha accettato l'offerta)

“in tema di sinistro stradale soggetto alla disciplina del risarcimento diretto ex art. 149 d.lg. n. 209 del 2005, qualora l'impresa di assicurazione abbia inviato al proprio assicurato-danneggiato l'offerta di risarcimento oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 148 comma 1 d.lg. n. 209 del 2005 e il danneggiato non abbia accettato tale offerta, essa è tenuta a rimborsare all'assicurato le eventuali spese legali stragiudiziali sostenute da questo a tutela del suo diritto”

Giudice di pace Milano, 31/07/2008, n. 19143 - Arch. giur. circol. e sinistri 2009, 1, 67

e detta somma, in tal modo corrisposta, verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Nel terzo caso, qualora decorrano trenta giorni dalla comunicazione d'offerta (a cura dell'assicurazione), senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa dovrà corrispondere al danneggiato la somma offerta e ciò entro quindici giorni dallo scadere del termine entro il quale doveva intervenire l'accettazione o il rifiuto (da parte del danneggiato); la somma, ovviamente, anche in questo frangente verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno:

“in caso di giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale l'offerta risarcitoria avanzata dalla compagnia assicurativa tra la data del sinistro e la notifica dell'atto di citazione costituisce riconoscimento del debito e, in quanto tale, è idonea ad interrompere i termini di prescrizione. Infatti le trattative di bonario componimento della lite interrompono la prescrizione quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento dell'altrui diritto risarcitorio anche quando non si sia addivenuti alla transazione per i soli motivi attinenti alla quantificazione dei danni”.

Corte appello Potenza, 19/02/2009 Resp. civ. e prev. 2009, 9, 1921

V'è da aggiungere che il legislatore, al fine di agevolare la trattativa e di sollecitare l'assicurazione ad una pronta ed equa risposta verso le aspettative del danneggiato, ha previsto alcune conseguenze pratiche, automaticamente collegate alla verificazione di determinate situazioni.

Innanzitutto, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni sulla trattazione stragiudiziale del danno, nel senso sopra descritto, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile:

“l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore”.

Articolo 1913 codice civile

In secondo luogo e se la diatriba sfocia in lite giudiziaria, in caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta risulti inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice deve trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP, per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni ut supra descritte.

Ulteriormente, è previsto che l'impresa, quando corrisponda (oltrecché la liquidazione del danno) anche compensi professionali (per l'eventuale assistenza prestata da professionisti), sia tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente, rispetto alle voci di danno, nella quietanza di liquidazione; ancora, l'impresa che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne darà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.

 

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