L'art. 6 del T.U. prevede una
specifica ipotesi di reato che si concretizza nel caso
di rifiuto all'ordine di esibizione dei documenti da
parte del cittadino straniero su richiesta di un
pubblico ufficiale. La norma in esame configura una
ipotesi di reato proprio, molto vicina all'analoga
disposizione di cui all'art. 651 c.p. (rifiuto di
indicazioni sull'identità personale). Il cittadino
straniero è obbligato ad esibire, quando ne venga
richiesto dagli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso di soggiorno o altro
documento attestante la regolare presenza nel territorio
dello Stato. Nel caso in cui, senza giustificato motivo,
non esibisca la documentazione richiesta, il medesimo
incorrerà in una ipotesi di tipo contravvenzionale
sanzionata con l'arresto fino a un anno e l'ammenda fino
a euro duemila. Trattandosi dunque di contravvenzione,
sarà ininfluente la natura dell'elemento soggettivo,
essendo sufficiente, ai fini della configurabilità,
l'elemento della colpa in assenza di un giustificato
motivo. L'elemento dell'assenza del giustificato motivo
è stato considerato alla stregua di elemento costitutivo
della fattispecie e non come mera causa di
giustificazione. La sussistenza del giustificato motivo
dovrà essere adeguatamente dimostrata dal cittadino
straniero. Sempre ai fini della configurabilità del
reato in esame, la giurisprudenza ha a lungo dibattuto
con riguardo al significato da attribuire al termine
"straniero". L'interpretazione più diffusa sia in
dottrina che in giurisprudenza ritiene che la norma
trovi applicazione in tutti i casi in cui il cittadino
straniero ometta di esibire al pubblico ufficiale che lo
richieda i documenti che attestino la propria identità
personale. Il reato si configurerebbe allora sia che si
tratti di straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato, sia che si tratti di
clandestino. Tutto ciò si desume dal fatto che la norma
fa riferimento a documenti, come il passaporto, che
possono, anzi in un certo senso devono essere, posseduti
sia dai cittadini stranieri in regola che dai cittadini
stranieri clandestini. Tale orientamento è stato seguito
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza
n. 45801 del 27 novembre 2003) rilevando come la
fattispecie di reato di cui all'art. 6 T.U.
sull'immigrazione trovi applicazione sia con riguardo
agli stranieri regolari che ai clandestini. Come detto
in precedenza, l'iporesi contravvenzionale si configura
ogniqualvolta lo straniero, a seguito della richiesta
formulata dal personale preposto ai controlli, ometta di
esibire uno qualsiasi dei documenti elencati nel terzo
comma della disposizione normativa in esame, salva la
sussistenza di giustificati motivi, che non possono in
alcun modo ricondursi alla volontà stessa dello
straniero di non essere identificato perché, ad esempio,
apolide o rifugiato politico.
Tant'è vero che la condotta
sanzionata non è quella del rifiuto di esibire la
documentazione prescritta, ma solo la mancata
esibizione, in quanto ai sensi del successivo comma 9,
il cittadino straniero ha l'obbligo di munirsi della
documentazione richiesta e di possederla. La ratio della
norma deve essere ricercata nell'interesse dello Stato
all'identificazione dei cittadini stranieri presenti sul
territorio, a prescindere dalla circostanza che vi
abbiano fatto ingresso regolarmente o clandestinamente.
Questo orientamento è stato completamente travolto da
un'altra pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, che ha accolto il diverso orientamento di
una tesi minoritaria, in base alla quale l'ipotesi di
contravvenzione troverebbe applicazione solo con
riguardo agli stranieri regolarmente soggiornanti. Tale
tesi, di carattere sistematico, collocava la fattispecie
di reato all'interno della norma disciplinante le
facoltà e gli obblighi inerenti il soggiorno,
interpretando la volontà del Legislatore di
circoscrivere l'operatività della norma alle sole
ipotesi di mancata esibizione di documenti di
identificazione da parte di stranieri regolarmente
soggiornanti (Cass.pen.., sez. VI, 6 giugno 2003, n.
31990). Come accennato, Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno affermato da ultimo, con la sentenza n.
16453 del 27 aprile 2011 che "il reato di inottemperanza
all'ordine di esibizione del passaporto o di altro
documento di identificazione e del permesso di soggiorno
o di altro documento attestante la regolare presenza nel
territorio dello Stato è configurabile esclusivamente
nei confronti dei cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente
abolitio criminis per la condotta dei cittadini
stranieri irregolari". Tale orientamento è giunto a
seguito della modificazione dell'art. 6, comma 3 del T.U.,
ad opera dell'art. 1, comma 22, lett. h, della legge n.
94 del 2009.
- Autore: Marco Spena)
Tratto da: L’obbligo di esibizione
di documenti di viaggio o di soggiorno a richiesta degli
organi di pubblica sicurezza (art. 6, comma 3, T.U.
sull’immigrazione).
(Fonte: StudioCataldi.it) |