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L'obbligo di esibizione di documenti di viaggio o di soggiorno a richiesta degli organi di pubblica sicurezza (art. 6, comma 3, T.U. sull'immigrazione).-Cataldi.it

 

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L'art. 6 del T.U. prevede una specifica ipotesi di reato che si concretizza nel caso di rifiuto all'ordine di esibizione dei documenti da parte del cittadino straniero su richiesta di un pubblico ufficiale. La norma in esame configura una ipotesi di reato proprio, molto vicina all'analoga disposizione di cui all'art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sull'identità personale). Il cittadino straniero è obbligato ad esibire, quando ne venga richiesto dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato. Nel caso in cui, senza giustificato motivo, non esibisca la documentazione richiesta, il medesimo incorrerà in una ipotesi di tipo contravvenzionale sanzionata con l'arresto fino a un anno e l'ammenda fino a euro duemila. Trattandosi dunque di contravvenzione, sarà ininfluente la natura dell'elemento soggettivo, essendo sufficiente, ai fini della configurabilità, l'elemento della colpa in assenza di un giustificato motivo. L'elemento dell'assenza del giustificato motivo è stato considerato alla stregua di elemento costitutivo della fattispecie e non come mera causa di giustificazione. La sussistenza del giustificato motivo dovrà essere adeguatamente dimostrata dal cittadino straniero. Sempre ai fini della configurabilità del reato in esame, la giurisprudenza ha a lungo dibattuto con riguardo al significato da attribuire al termine "straniero". L'interpretazione più diffusa sia in dottrina che in giurisprudenza ritiene che la norma trovi applicazione in tutti i casi in cui il cittadino straniero ometta di esibire al pubblico ufficiale che lo richieda i documenti che attestino la propria identità personale. Il reato si configurerebbe allora sia che si tratti di straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, sia che si tratti di clandestino. Tutto ciò si desume dal fatto che la norma fa riferimento a documenti, come il passaporto, che possono, anzi in un certo senso devono essere, posseduti sia dai cittadini stranieri in regola che dai cittadini stranieri clandestini. Tale orientamento è stato seguito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 45801 del 27 novembre 2003) rilevando come la fattispecie di reato di cui all'art. 6 T.U. sull'immigrazione trovi applicazione sia con riguardo agli stranieri regolari che ai clandestini. Come detto in precedenza, l'iporesi contravvenzionale si configura ogniqualvolta lo straniero, a seguito della richiesta formulata dal personale preposto ai controlli, ometta di esibire uno qualsiasi dei documenti elencati nel terzo comma della disposizione normativa in esame, salva la sussistenza di giustificati motivi, che non possono in alcun modo ricondursi alla volontà stessa dello straniero di non essere identificato perché, ad esempio, apolide o rifugiato politico.

 

Tant'è vero che la condotta sanzionata non è quella del rifiuto di esibire la documentazione prescritta, ma solo la mancata esibizione, in quanto ai sensi del successivo comma 9, il cittadino straniero ha l'obbligo di munirsi della documentazione richiesta e di possederla. La ratio della norma deve essere ricercata nell'interesse dello Stato all'identificazione dei cittadini stranieri presenti sul territorio, a prescindere dalla circostanza che vi abbiano fatto ingresso regolarmente o clandestinamente. Questo orientamento è stato completamente travolto da un'altra pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha accolto il diverso orientamento di una tesi minoritaria, in base alla quale l'ipotesi di contravvenzione troverebbe applicazione solo con riguardo agli stranieri regolarmente soggiornanti. Tale tesi, di carattere sistematico, collocava la fattispecie di reato all'interno della norma disciplinante le facoltà e gli obblighi inerenti il soggiorno, interpretando la volontà del Legislatore di circoscrivere l'operatività della norma alle sole ipotesi di mancata esibizione di documenti di identificazione da parte di stranieri regolarmente soggiornanti (Cass.pen.., sez. VI, 6 giugno 2003, n. 31990). Come accennato, Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato da ultimo, con la sentenza n. 16453 del 27 aprile 2011 che "il reato di inottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile esclusivamente nei confronti dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente abolitio criminis per la condotta dei cittadini stranieri irregolari". Tale orientamento è giunto a seguito della modificazione dell'art. 6, comma 3 del T.U., ad opera dell'art. 1, comma 22, lett. h, della legge n. 94 del 2009.

- Autore: Marco Spena)

Tratto da: L’obbligo di esibizione di documenti di viaggio o di soggiorno a richiesta degli organi di pubblica sicurezza (art. 6, comma 3, T.U. sull’immigrazione).

(Fonte: StudioCataldi.it)

 

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