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Commento a Cassazione n. 17014/ 2011. La violazione della privacy del correntista non comporta di per sé un danno.-Duirittosuweb.com

 

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Con ordinanza n. 17014, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un correntista contro la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara che respingeva l’istanza di risarcimento dei danni non patrimoniali proposta ex art. 152 D. Lgs. 196/2003 nei confronti della propria banca. Nel caso di specie, un dipendente dell’Istituto di Credito aveva messo a conoscenza della situazione patrimoniale dell’interessato un soggetto terzo, rilasciando al medesimo in busta aperta una contabile bancaria con l´indicazione del saldo di conto corrente, in occasione di operazione di versamento che il terzo, incaricato dal ricorrente, aveva fatto sul conto di quest’ultimo.

Nel provvedimento la Cassazione ha ribadito che non è sufficiente per accoglimento dell’istanza risarcitoria la violazione del diritto di riservatezza; il danno non patrimoniale deve essere “allegato e provato” secondo quanto previsto dall’art. 2043 c.c. dal ricorrente. Pertanto il ricorso di quest’ultimo non avendo provato “nè la condotta illecita della Banca, nè l´esistenza di un danno risarcibile”, adducendo quale motivazione soltanto l’incapacità a testimoniare dei dipendenti della Banca, non merita di essere accolto, in ossequio ai principi di diritto espressi sia  dalle Sezioni Unite n. 26972/08 sia da Cassazione n. 4366/2003.

 

2. Trattamento illecito dei dati personali e risarcimento dei danni.

 

Infatti, come sostenuto anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 26972/08) “il pregiudizio che ha natura non patrimoniale, anche quando è determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona come per esempio quello alla riservatezza, costituisce un danno-conseguenza che deve essere allegato e provato”. Per i pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico (riguarda un bene immateriale) si deve fare ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nel caso concreto, sono idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, che nel caso di specie non viene fatta dal correntista.

 

Nello specifico, per dato personale, secondo quanto dispone il  Codice della Privacy  (D.lgs. 196/2003), si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. L’art. 15 del Codice dispone, in particolare, che i danni cagionati da un trattamento illecito di dati personali devono essere ripartiti secondo le modalità prescritte dall’art. 2050 c.c.; è incluso l’obbligo di ristorare la parte danneggiata anche del danno non patrimoniale.  Infatti, il legislatore ha equiparato l’attività di trattamento dei dati personali ad un’attività pericolosa con ogni conseguenza in ordine al’onere della prova. Come noto, infatti, per le attività pericolose vige il principio per cui il danneggiato può limitarsi a dimostrare il fatto storico da cui dipende, a suo dire, il danno; mentre spetta alla controparte dimostrare di aver adottato tutte le misure adeguate, richieste dal caso concreto, per evitare il danno stesso.

 

Alla luce di tutti gli interventi legislativi succedutisi, ora culminati nell’adozione del D.Lgs 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), emerge una graduazione della tutela della riservatezza a seconda dei dati da proteggere, per cui dall’alta perforabilità dei dati comuni, e passando per un livello intermedio in relazione ai dati sensibili, si arriva ai dati sensibilissimi, idonei a rivelare stati di salute ed vita sessuale, che invece raggiungono un livello di intangibilità pressoché assoluto. Mentre per le prime due categorie di dati, è il legislatore che ha provveduto al bilanciamento direttamente con la legge sul procedimento, per i dati sensibilissimi il contemperamento degli interessi contrapposti è rimesso alla valutazione dell’interprete, il quale autorizzerà l’accesso solo quando la situazione giuridica sottesa al diritto di accesso, relativa ad un diritto della personalità o altri diritti inviolabili, è di rango almeno pari al diritto alla riservatezza afferente alla vita sessuale o alla salute del  controinteressato.

 

Nel caso in esame siamo di fronte alla prima categoria di dati, inseriti all’interno di un contratto di conto corrente bancario previsto dall’art. 1852 c.c. Esso rappresenta infatti un negozio innominato misto, avente natura complessa, alla cui costituzione e disciplina concorrono plurimi e distinti schemi negoziali – sul solco del datato arresto n. 3701 del 1971 v. di recente Cass. N. 18107-2009, i quali si fondono in ragione dell’unitarietà della causa. Per un verso assume rilievo preminente nella sua struttura l’impegno della banca, riconducibile al rapporto di mandato che è espressamente richiamato dall’art. 1856 c.c. che estende ad essa la responsabilità del mandatario prevista dall’art. 1703 c.c., in forza del quale si assume l’obbligo di agire con diligenza eseguendo pagamenti ovvero riscuotendo crediti su ordine del cliente, fornendo in sostanza un servizio di cassa di cui è obbligata nel contempo a compiere fedele e regolare annotazione sul conto corrente. Per altro verso, come si sostiene da parte della ricorrente, consente il deposito del risparmio del correntista, ed impegna quindi la banca alla restituzione delle somme ivi confluite. Contiene altresì elementi tipici della delegazione, ovvero degli altri contratti tipici, identificabili con riferimento alle singole operazioni bancarie in esso confluite, le cui norme si applicano all’occorrenza.

 

Per quanto attiene al danno derivante dalla riservatezza, la sentenza in commento aderisce  ai principi espressi dalla Cassazione 4366/2003. Secondo tale ultimo orientamento, considerando che  nell’ambito del nostro ordinamento i danni risarcibili sono in via esclusiva quelli previsti dall’art. 2059 del Codice civile, nel caso in cui la violazione illecita della privacy integri gli estremi di un reato, la questione diventa ancora più complessa: tra i diritti della personalità- ad es. al nome, all’immagine, all’onore e alla reputazione-, il diritto alla privacy è quello nei cui confronti risulta più probabile il configurarsi di una lesione che non integri gli estremi di un reato.

 

Per tale orientamento, nel momento in cui la violazione alla riservatezza non sia affiancabile alla violazione di norme penali né alla lesione dell’onore o reputazione dell’interessato, il risarcimento del danno non patrimoniale è, di fatto, precluso. Altresì, ove non fosse possibile dimostrare la sussistenza del danno patrimoniale, “il giudice potrebbe trovarsi ad affermare che il diritto alla riservatezza è stato violato, senza poter condannare l’autore a corrispondere alcun risarcimento”.

 

Sulla base di tali riflessioni emerge chiaramente che, il legislatore ha voluto garantire una minima tutela al soggetto leso anche qualora la violazione della privacy non integri gli estremi di un reato e non comporti danni di natura patrimoniale, introducendo l’art. 29, co.9, della legge 675/1996, che sancisce la risarcibilità del danno non patrimoniale in qualsiasi ipotesi di trattamento dei dati personali non autorizzato, che deve essere provato secondo le regole dell´art. 2043 c.c..

In presenza di un illecito civile infatti, in base al principio del neminem laedere, la parte danneggiata ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva. Dunque, nonostante il diritto alla privacy trova un fondamento normativo anche nell'articolo 2 della Costituzione, ancora prima che nel dlgs 196/03,  la lesione della riservatezza, tuttavia, non implica automaticamente un pregiudizio risarcibile, essendo necessaria la dimostrazione del danno.

La Cassazione si è uniformata, pertanto, ai “principi espressi dalla Cass. SU 26972/2008 , quanto alla necessità che il danno non patrimoniale sia allegato e provato, e da Cass. 4366/2003, quanto al principio secondo cui la lesione della riservatezza non è per se stessa foriera di un pregiudizio risarcibile ed il danno lamentato deve essere provato secondo le regole dell´art. 2043 c.c..

 

3. Evoluzione del danno non patrimoniale e onere probatorio.

 

L’elemento distintivo del danno non patrimoniale consiste nel peculiare oggetto della lesione che è caratterizzata da interessi non economici, la cui precipua natura li rende insuscettibili di precisa quantificazione pecuniaria.

L’art. 2059 c.c., prevede, invero, che il danno “non patrimoniale” è risarcibile “solo nei casi determinati dalla legge” e, quindi, trattandosi di un danno tipico, è necessaria, per la sua stessa configurabilità, la combinazione tra l’art. 2059 c.c. (norma secondaria) ed altra norma di legge (primaria). Ciò in palese contrasto con la regola dell’atipicità, confermata dalla storica sentenza delle Sezioni Unite n. 500/1999 con riferimento ai danni patrimoniali ex art. 2043 c.c., che mette in risalto lo sfavore mostrato dal legislatore del 1942 verso la risarcibilità di pregiudizi non prettamente economici.

 

Invero, per molti anni la giurisprudenza non si discostò dal dato codicistico del 1942 in base al quale l’unica previsione relativa al danno non patrimoniale ed alla sua risarcibilità era racchiusa nell’art. 185 del codice penale del 1930. Dunque, il danno non patrimoniale era risarcibile come danno morale soggettivo coincidente con la sofferenza contingente ed il turbamento dell’animo transeunte, solo in presenza di un reato.

Dalla menzionata ricostruzione emergeva un inammissibile vuoto di tutela dell’imprescindibile diritto alla salute, e ciò in palese violazione del precetto contenuto nell’art. 32 Cost., finalizzato a riconoscere all’individuo un diritto assoluto alla salute, tutelabile erga omnes (1).

 

La lacunosa ricostruzione fin qui delineata ha spinto la giurisprudenza a sollevare la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2059 e 2043 c.c., nella parte in cui non consentivano la protezione del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., al di fuori delle ipotesi di reato.

 

La questione è stata compiutamente risolta dal Giudice delle Leggi con la storica sentenza n. 184/1986 secondo cui  il danno alla salute, o danno biologico, viene scisso dall’art. 2059 c.c. per farlo transitare nell’alveo dell’art. 2043 c.c., sulla base di una nozione ampia del concetto di patrimonio, in senso non solo economico, ma anche personale, comprensiva altresì di beni fondamentali dell’individuo non suscettibili di stretta valutazione economica, ma costituzionalmente tutelati, quali il bene-salute di cui all’art. 32 Cost. La tecnica esegetica seguita è stata quella del danno-evento, ossia del danno in re ipsa, che si ravvisa nella menomazione in sé del bene, a prescindere dalle eventuali conseguenze dannose, patrimoniali e non.

 

Il sistema risarcitorio, dunque, risultava da un sistema tripolare, composto da un danno patrimoniale evento, che consiste nella lesione ‘in sé e per sé considerata’ dei diritti fondamentali della persona (nella specie, il danno biologico nel quale andavano a confluire il danno alla vita di relazione e quello estetico), sempre risarcibile ex art. 2043 c.c.; un danno-conseguenza di carattere patrimoniale, risarcibile solo nell’ipotesi in cui si dimostri la perdita o la diminuzione della capacità lavorativa, senza possibilità di ricorrere al criterio presuntivo già individuato nella “capacità lavorativa generica”; nonché, danno-conseguenza non patrimoniale, il danno morale soggettivo, risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge (art. 185 c.p.).

 

In applicazione dei fondamentali principi espressi dalla Consulta, i giudici sono giunti fino alla ‘patrimonializzazione’ delle lesioni ad altri diritti fondamentali della persona, fra cui i c.d. nuovi diritti, generati dall’interpretazione creativa dell’art. 2 Cost. (quali, ad esempio, il diritto alla riservatezza, all’identità personale, all’onore, alla reputazione, ma anche i più recenti diritti ad una serena vita familiare, sessuale, lavorativa, alla vacanza, alla maternità, ecc.) (2).

 

Da tali premesse prende le mosse la categoria del danno esistenziale, quale “pregiudizio areddituale (poiché prescinde dal reddito del danneggiato), non patrimoniale (in quanto non ha ad oggetto la lesione di beni od interessi patrimoniali), avente ad oggetto qualsiasi lesione di attività esistenziali del danneggiato”, cioè quale danno patrimoniale ingiusto, scaturente dalla violazione di un diritto fondamentale della persona da ricostruire sulla base del modello risarcitorio del danno-evento “patrimoniale in senso ampio” di cui all’art. 2043 c.c. in collegamento con l’art. 2 Cost. All’interno della categoria del danno esistenziale, sono state, in seguito, ricondotte le più disparate figure di danno risarcibile, come il danno da overbooking e  quello endofamiliare.

 

Pertanto, prima del 2003, emergeva un sistema tripolare nel quale venivano a confluire: un danno patrimoniale evento di vaste proporzioni (che è il danno alla persona, nel cui ambito convergono il danno biologico e il danno esistenziale), nonchè; le due tradizionali ipotesi di danno-conseguenza, ovvero il danno patrimoniale e quello morale soggettivo.

 

Tuttavia, la Corte di Cassazione muta del tutto l’approccio ermeneutico ormai consolidatosi in ambito risarcitorio, con cinque sentenze del maggio 2003 (nn. 7281, 7282 e 7283 del 12 maggio 2003, e nn. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003), modificando l’iter interpretativo legato alla qualificazione giuridica della norma contenuta nel’art. 2059 c.c. (3), la cui legittimità viene in seguito confermata anche dalla Corte Costituzionale (n. 233 dell’11 luglio 2003).

 

In sintesi, nella parte motiva delle citate sentenze la Suprema Corte afferma che il rinvio alla legge operato dall’art. 2059 c.c. va inteso in modo ‘costituzionalmente orientato’, e secondo un modello ben più ampio di quello previsto dall’art. 185 c.p., da cui deriva che, quando siano lesi diritti inviolabili della persona riconducibili all’art. 2 Cost., l’imperatività della norma costituzionale supera la mancata menzione di una espressa e testuale previsione di risarcimento del danno non patrimoniale (4) .

 

Quindi vengono superati, con particolare riguardo ai danni da lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, quei limiti che avevano provocato la fuga dall’art. 2059 c.c., tanto nel senso della necessaria riserva di legge quanto in riferimento al limite probatorio interno, relativo alla necessità di provare l’integrazione di un reato, dal momento che, se è leso un diritto costituzionale, non viene affatto in rilievo l’accertamento di un reato, né il correlato sistema probatorio.

 

Tutti i danni non patrimoniali transitano nuovamente dall’art. 2043 c.c. all’art. 2059 c.c., costituzionalmente interpretato, in un assetto composto, tanto dalla generale categoria dei pregiudizi non patrimoniali, quanto dalla fattispecie risarcitoria del danno morale soggettivo.

 

Alla luce dei nuovi principi di diritto, si ritorna al sistema dualistico dei danni-conseguenza, rappresentato da un danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., che riacquista la sua originaria fisionomia di danno economico stricto sensu, e un danno non patrimoniale onnicomprensivo, di cui all’art. 2059 c.c., in cui rientrano tanto il danno morale soggettivo quanto i danni da lesione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

 

Il danno alla persona risarcibile non coincide più con la lesione in sé di un valore costituzionalmente protetto (danno-evento), ma viene, al contrario, riconosciuto nel pregiudizio consequenziale a tale lesione sul piano economico (danno patrimoniale), della salute (danno biologico) o esistenziale (Cass. n. 8827/2003).

 

Per quanto attiene alla struttura dell’onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il danno da lesione di un valore costituzionale della persona, rinvenendo il suo presupposto genetico nelle norme costituzionali, e non nell’art. 185 c.p., non postula l’accertamento di un reato, da cui scaturisce che ai fini dell’onere probatorio possono essere utilizzate anche le norme speciali del codice civile che disciplinano presunzioni di colpa (art. 2054 c.c.) ovvero presunzioni di responsabilità (di natura oggettiva), quali l’art. 2054, comma 4, c.c. o, in ossequio all’orientamento giurisprudenziale oggi prevalente, gli artt. 2050, 2051, 2052 c.c.

 

Qualora invece si versi nelle ipotesi in cui ad essere leso sia un diritto non annoverabile fra quelli costituzionalmente protetti, difettando una copertura di matrice costituzionale, la risarcibilità del c.d. danno morale puro deve soggiacere ai limiti di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. (Cass., 27 ottobre 2004, n. 20814) e, di conseguenza, sarà doveroso accertare il reato in tutti i suoi elementi strutturali (oggettivo e soggettivo).

 

A tale proposito è necessario rilevare come, il nuovo codice di procedura penale ha affermato la piena autonomia dei giudizi civile e penale, tanto in senso processuale quanto sostanziale rispetto all’applicazione delle regole probatorie proprie del sistema di pertinenza. Tuttavia, permangono due insuperabili limiti che si evidenziano nell’incomunicabilità fra l’art. 185 c.p. e le regole civilistiche di imputazione della responsabilità oggettiva, per loro stessa natura incompatibili con la necessità di provare l’elemento soggettivo del reato, nonché nel meccanismo presuntivo della colpa che è concepibile solo per i reati colposi e non dolosi (come ad es. l’ingiuria), salvo che non si tratti di lesione di un bene costituzionalmente garantito (es. l’onore o la reputazione) la cui tutela risarcitoria è svincolata dal reato (in tal senso Corte Cost. n. 233/2003).

 

Pertanto la previsione di una responsabilità di natura oggettiva, così come disciplinato dal quarto comma dell’art. 2054 c.c., è incompatibile con l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato e, di conseguenza, il danneggiato non potrà, in tale peculiare ipotesi, valersi di tale norma dovendo, quindi, provare la colpa, utilizzando i mezzi probatori inerenti al rito civile, ivi comprese le presunzioni.

 

La decisiva conferma a tale revirement, che postula il riconoscimento della risarcibilità del danno morale “pure nel caso in cui la responsabilità sia ritenuta su basi presuntive”, giunge tanto dall’ordinanza (di remissione) della Terza Sezione della Suprema Corte del febbraio del 2008, quanto dalla risolutiva sentenza delle Sezioni Unite del novembre dello stesso anno.

Asserita la bipartizione della responsabilità aquiliana, prevista dal codice vigente, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), è stato opportunamente enucleato che, pur restando immutata la tipicità prevista da quest’ultima norma, il danno non patrimoniale debba essere risarcito tanto nelle ipotesi specifiche previste dalla legge ordinaria, quanto nelle eventualità di lesione di valori inerenti la persona umana, costituzionalmente protetti ai quali va comunque riconosciuta almeno la tutela minima, che è quella risarcitoria. A tal proposito è emersa la questione dell’opportunità di mantenere inalterata la categoria dogmatica del danno esistenziale.

 

In particolare, la problematica si spinge nella prospettiva di evitare, mediante l’individuazione di molteplici voci di danno non patrimoniale (biologico, esistenziale e morale), il rischio di duplicazioni risarcitorie.

In seguito si sono succeduti antitetici indirizzi giurisprudenziali, il cui contratso è stato composto dalla  Suprema Corte di Cassazione con  la pronuncia a Sezioni Unite dell’11 novembre 2008, n. 26972.

 

Il fondamento dell’iter motivazionale su cui ha poggiato la pronuncia in commento ricalca la lettura, costituzionalmente orientata, offerta dalle sentenze n. 8827 e n. 8828 del 2003 all’art. 2059 c.c. da cui discende la necessità di fornire la tutela minima, cioè quella risarcitoria, a qualsivoglia pregiudizio agli interessi inerenti la persona e coperti di garanzia costituzionale, anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Il passaggio successivo si è concentrato sul ritorno al sistema bipolare dei danni-conseguenza a cui logicamente hanno fatto seguito le esigenze probatorie enucleabili negli elementi costitutivi dell’illecito civile extracontrattuale, definito dall’art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), al fine del riconoscimento di una adeguata e piena tutela risarcitoria.

 

In concreto, è emersa la necessità di accertare l’esistenza dei presupposti della condotta, del nesso causale tra condotta ed evento di danno, nel senso del pregiudizio cagionato dall’ingiustificata lesione di interessi meritevoli di tutela, e delle relative conseguenze dannose (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n. 576, 581, 582, 584/2008).

 

Gli ambiti della responsabilità extracontrattuale di natura patrimoniale e non patrimoniale si differenziano, invero, proprio nella struttura dell’illecito che ne costituisce la fonte, poiché le due ipotesi risarcitorie si distinguono in punto di evento dannoso, con precipuo riguardo alla lesione dell’interesse protetto.

 

Laddove per il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito, ex art. 2043 c.c., il presupposto si rinviene nel concetto di atipicità, che implica la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), quello relativo al danno non patrimoniale è connotato, invece, da tipicità, poiché tale pregiudizio è risarcibile nei soli casi individuati dalla legge.

 

Di conseguenza, si evince come il discrimine per riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale si fonda sull’ingiustizia del danno, che risulta l’unico parametro utile per ‘contenere e circoscrivere’ l’area del danno non patrimoniale risarcibile alla luce dell’attenta selezione degli interessi ‘meritevoli di tutela’ dalla cui offesa consegue il danno. La valutazione di meritevolezza degli interessi che postulano il diritto al risarcimento del danno in caso di pregiudizio, nella cornice dell’art. 2059 c.c., non è rimessa caso per caso al giudice, bensì è contemplata già a livello normativo, con la previsione degli specifici casi determinati dalla legge, ovvero, da parte del giudice che, di volta in volta, deve verificare, in ossequio ai principi espressi dalla Costituzione, la sussistenza di specifici diritti intangibili della persona garantiti dalla tutela minima, cioè quella risarcitoria.

 

In particolare, la categoria del danno morale, tradizionalmente caratterizzata dall’inscindibile legame fra il fatto illecito e la sussistenza, anche se solo in astratto, di un reato, conformemente alle conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite va definitivamente superata. Invero, né l’art. 2059 c.c. né l’art. 185 c.p. menzionano esplicitamente il danno morale, ed ancora, la qualificazione che tradizionalmente viene riservata al danno morale evidenzia la sua inidoneità ai fini della tutela, posto che la sofferenza morale derivante dal reato non è necessariamente transeunte, potendo, al contrario, le conseguenze pregiudizievoli protrarsi anche per lungo tempo.

 

Il “danno morale” non integra una autonoma sottocategoria di danno, ma si limita a rappresentare una peculiare tipologia di pregiudizio insito nella sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata: “sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”.

 

I diritti meritevoli di tutela possono essere, nondimeno, individuati dal giudice, anche al di fuori dei casi predeterminati dalla legge ordinaria, riconoscendo la tutela risarcitoria non patrimoniale anche nei casi di lesione ad interessi inerenti la persona, pur se non espressamente identificati come diritti inviolabili dalla Costituzione (Corte cost. n. 87/1979).

 

Quindi, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, fuori dai casi determinati dalla legge, presuppone la lesione di un diritto inviolabile della persona, nonché “la sussistenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata”. A ciò si aggiunge l’interpretazione elastica dell’art. 2 Cost., da tempo al centro di un processo evolutivo, che permette, oggi, all’interprete di fare assurgere al rango di interessi meritevoli di tutela i c.d. nuovi diritti, nati da esigenze sociali e che, pur non autonomamente rilevanti per l’ordinamento, sono, nondimeno, degni di adeguata protezione riguardando direttamente la sfera inviolabile della persona.

 

La ricostruzione accolta dalle Sezioni unite si mostra decisamente aderente alla tesi anti-esistenzialista con l’intenzione di scongiurare il rischio di ingiustificate duplicazioni risarcitorie. Ad avviso dei Giudici di legittimità, quindi, il danno non patrimoniale è categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in distinte sottocategorie variamente etichettate. Le categorie del danno biologico, morale ed esistenziale, pertanto, non rappresentano singole voci autonomamente risarcibili del danno non patrimoniale, ma, in realtà, costituiscono mere sintesi terminologiche di particolari manifestazioni dell’unico danno non patrimoniale in concreto sofferto.

 

Concludendo, quindi, la tripartizione del danno non patrimoniale adottata dalle sentenze gemelle del 2003, e recepita dalla sentenza, n. 233/2003 della Corte costituzionale, in tanto ha ragione di esistere, in quanto il suo ambito di applicazione resti circoscritto all’interno di una funzione meramente descrittiva.

 

Posto che non può (e non deve) più farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata “danno esistenziale”, restano fermi i presupposti sui quali si fonda la ricostruzione del danno non patrimoniale.

Con particolare riferimento al tipo di pregiudizio in concreto sofferto, cioè al danno-conseguenza, e non al diritto leso, cioè all’evento dannoso, è necessario, ribadiscono i Giudici di Legittimità, non confondere i piani del pregiudizio da riparare e quello dell’ingiustizia da dimostrare. Invero, ancorare la risarcibilità del danno non patrimoniale al solo danno-conseguenza si risolverebbe sostanzialmente nell’abrogazione surrettizia dell’art. 2059 c.c. nella sua lettura costituzionalmente orientata, eliminando la necessaria limitazione della tutela risarcitoria (al di fuori dei casi determinati dalla legge) ai casi in cui il danno non patrimoniale sia conseguenza della lesione di un diritto inviolabile della persona, e cioè in presenza di un’ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento dannoso.

Coerentemente, le Sezioni Unite ribadiscono l’inammissibilità della tesi incentrata sull’affermazione secondo cui il danno esistenziale non deve coincidere con la lesione di un bene costituzionalmente garantito, ma può derivare dalla lesione di qualsiasi bene giuridicamente rilevante, ciò in aperto contrasto, peraltro, con l’affermato principio della tipicità del danno non patrimoniale.

 

La Suprema Corte ha tracciato, altresì, i limiti entro cui è ammissibile il risarcimento di pretesi danni esistenziali sovente richiesto ai giudici di pace e che ha portato all’incremento delle cd. liti bagatellari.

 

I presupposti per addivenire all’accertamento del danno non patrimoniale consistono, dunque, nella lesione dell’interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata, unica ipotesi in cui è legittimamente invocabili l’art. 2059 c.c. Ne discende un giudizio di non meritevolezza della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, nelle ipotesi di pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di frustrazione concernente gli aspetti più disparati delle abitudini di vita quotidiana che ciascuno percepisce nel contesto sociale, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva, il diritto ad essere felici, ai quali ha offerto, invece, tutela una considerevole parte della giustizia di prossimità.

 

Un altro presupposto imprescindibile per l’ammissione al risarcimento riguarda la gravità dell’offesa e la serietà del danno. Il giudizio di gravità è parametrato alla c.d. soglia minima di offensività, sulla cui base viene accertata la ‘serietà’ del pregiudizio, cioè l’attitudine della lesione a superare il livello minimo di normale tolleranza (non è ‘serio’, ad esempio, il pregiudizio conseguente ad un graffio superficiale dell’epidermide, un mal di testa per una sola mattinata conseguente ai fumi emessi da una fabbrica ecc.).

 

Gli enunciati limiti alla risarcibilità del danno non patrimoniale devono essere vagliati dal giudice di pace secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico, ed inoltre, anche nelle cause in cui decide secondo equità (di valore non superiore a 1.100 euro), poiché costituiscono “principi informatori della materia in tema di risarcimento del danno non patrimoniale”, all’osservanza dei quali il giudice di pace è vincolato anche nelle questioni da decidere secondo equità (Corte cost. n. 206/2004).

 

Un ulteriore problema sorto all’indomani dell’arresto giurisprudenziale del 2008 riguarda il metodo da seguire per la liquidazione del danno esistenziale, e, in particolare, l’opportunità o meno di fare riferimento alle tabelle predisposte per il danno biologico ovvero predisporne altre specificamente rivolte a colmare eventuali lacune createsi a seguito del riconoscimento di un danno non patrimoniale onnicomprensivo.  Invero la decisione in tale prospettiva spetterebbe al legislatore, ma allo stato attuale non vi è alcuna norma di riferimento, atteso che il conditor iuris si è preoccupato di delineare metodologie liquidative unicamente rivolte al danno biologico.  La S.C., di contro, ha ritenuto comunque possibile, per il giudice, liquidare il danno biologico prescindendo dalle tabelle di elaborazione giudiziale, purché motivi adeguatamente (5).

 

La Suprema Corte a Sezioni Unite, invero, non ha fornito risposte certe rispetto alla questione della liquidazione del danno non patrimoniale, permane quindi la necessità di ricercare un plausibile metodo liquidativo del danno non patrimoniale nella sua nuova visione unitaria.

 

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(1) NAVARRETTA, Diritti inviolabili e risarcimento del danno, Torino, 1996, 416; della stessa autrice, Bilanciamento di interessi costituzionali e regole civilistiche, in Riv. crit. dir. priv., 1999, 625; BUSNELLI, Interessi della persona e risarcimento del danno, in Riv. dir. proc. civ., 1996, 4 ss.

(2) MONATERI, Verso una teoria del danno esistenziale, in CENDON e ZIVIZ (a cura di), Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile, cit., 723, ove l'Autore prosegue: "Non mi vedo, insomma, un medico legale chiamato a valutare l'esistenzialità delle persone. Danno biologico di natura fisica e danno psichico sono separati dal danno esistenziale, che non può essere, per sua natura, oggetto di consulenza medico-legale". Critico sulla concezione tripartita del Monateri (danno patrimoniale, biologico, morale) è PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Il danno ingiusto (dall'ermeneutica "bipolare" alla teoria generale e "monocentrica" della responsabilità civile), Parte II, Ingiustizia, patrimonialità, non patrimonialità nella teoria del danno risarcibile, in Riv. crit. dir. priv., 2003, 221 ss.

 (3) Cfr. Cass. 31 maggio 2003 n. 8827 e n. 8828, in Danno e resp., 2003, 816 e 819 e anche dopo la soluzione positiva fatta propria dalle Sezioni unite del 2006, Cass. sez. un. 24 marzo 2006 n. 6572, in questa Rivista, 2006, 1572 ss.

(4) VIRGADAMO, Art. 2059 e "ingiustizia conformata": verso un nuovo assetto del sistema risarcitorio del danno non patrimoniale, in questa Rivista, 2006, 531 ss.

(5) Sulla elaborazione del danno esistenziale, v. CENDON (a cura di), La responsabilità extracontrattuale. Le nuove figure di danno nella giurisprudenza, Milano, 1994; ZIVIZ, Alla scoperta del danno esistenziale, in Contr. impr., 1994, 845; ID., Il danno esistenziale preso sul serio, in Resp. civ. prev., 1999, 1343; CENDON e ZIVIZ (a cura di), Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile, Milano, 2000, 9 ss.; ZIVIZ, La tutela risarcitoria della persona. Danno morale e danno esistenziale, Milano, 1999, 423; ID., Verso un altro paradigma risarcitorio, in CENDON e ZIVIZ (a cura di) Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile, cit.; CENDON (a cura di), Trattato breve dei nuovi danni, Padova, 2001; ZIVIZ, Danno biologico e danno esistenziale: parallelismi e sovrapposizioni, in Resp. civ. prev., 2001, 417 ss.; ID., Equivoci da sfatare sul danno esistenziale, ibidem, 817 ss.; CENDON, Esistere e non esistere, ibidem, 1251-1333; ID., Chi ha paura del danno esistenziale?, ibidem, 2002, 807 ss.; CENDON e ZIVIZ, Il risarcimento del danno esistenziale, Milano, 2003; CENDON(a cura di), Persona e danno, Milano, 2004.

 

Autore: Ramona Cavalli

 

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