Corbi Mariagabriella
La controversia inerente al diritto
di ricevere l’assegno divorzile e il mantenimento per la
figlia maggiorenne - ma non autosufficiente -approda in
Cassazione.
Precedentemente il Tribunale di
Roma aveva parzialmente avallato la richiesta dell’ ex
marito ad escludere eventuali assegni di mantenimento
sia per la ex moglie che per la figlia, stabilendo un
assegno solo per la figlia.
La donna ricorreva in Appello ove
il Giudice riconosceva il diritto all’assegno divorzile
di € 250 e il mantenimento per la figlia di € 200.
Benchè cifre irrisorie l’ex marito, non pago della
sentenza, si rivolge ai Supremi Giudici della
Cassazione, sent. del 19.10.2011, 21650. Gli Ermellini,
procedendo alla comparazione economica dei redditi annui
(€25.000 lui e € 14.000 lei: in costanza di matrimonio
era casalinga) e dell’immobile posseduto ma non
utilizzato dall’ex marito – quindi suscettibile di
reddito qualora dato in locazione – mentre la ex
penalizzata dal “rilevante esborso mensile per la casa
in locazione”, rigettano il ricorso confermando le
decisioni della Corte d’Appello di Roma in quanto la
“giurisprudenza costante di questa Corte (tra le altre,
da ultimo Cass. n. 18433 del 2010) chiarisce che in
mancanza di prova specifica sul “tenore di vita”, può
sopperire l’ammontare complessivo delle disponibilità
economiche dei coniugi, che fornisce una presunzione sul
tenore di vita pregresso”e condannano “ il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in € 1500 per onorari ed € 200
per esborsi, oltre spese generali ed accessori di
legge.”
Anche in tale contesto la Corte
ribadisce che, per quanto riguarda l'assegno divorzile,
il riferimento di valutazione è sempre il tenore di vita
goduto in costanza di matrimonio (vds 04.11.2010 n.
22501): influiscono le condizioni economiche degli ex
coniugi, oltre che la dimora coniugale, e fa riferimento
la documentazione fiscale dell'onerato. Anche in
precedenza si era addivenuti a tale conclusione vds.
Cassazione 10901/91; cfr. sul mantenimento 11904/09,
11291/09, 10222/09.
In un secondo tempo il giudice deve
individuare l’“ an quantum” procedendo alla
determinazione in concreto dell'assegno sulla base:
1) proporzione alle sostanze
dell'obbligato: deve considerarsi non solo la situazione
economica al momento della proposizione della domanda
giudiziale, ma anche il complesso della situazione
economica, in relazione alla sua capacità economica
nelle varie epoche anteriori alla decorrenza
dell'assegno, con specifico riguardo alla sua attività
lavorativa(Cass. 22 agosto 2006 n. 18241) secondo la
quale è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle
complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei
coniugi). La determinazione del reddito può aversi per
via deduttiva, attraverso l'esame della dichiarazione
dei redditi, sia attraverso l'accertamento compiuto
dagli ufficiali fiscali, sia attraverso la
considerazione che il coniuge pur non risultando avere
beni propri o una propria fonte di guadagno, è tuttavia
in grado di condurre una vita agiata. Deve anche tenersi
conto di ciò che l'obbligato riceve dai genitori durante
il matrimonio e che si protraggono in regime di
separazione con carattere di regolarità e continuità;
2) condizioni economiche del
beneficiario: il bisogno del coniuge può essere sia
totale che parziale, cioè dato dalla differenza tra il
reddito di lavoro o patrimoniale del coniuge che deve
essere mantenuto e quello di colui che è tenuto al
mantenimento ((Cass. 28 aprile 2006 n. 9876, 12 giugno
2006 n. 13592, 19 giugno 2003 n. 9806). Con riferimento
alle condizioni dell'istante, vengono espressamente
inclusi tra gli elementi che rappresentano un'utilità
economicamente valutabile: 1) l'ottenuto godimento della
casa coniugale (Cass. 30.1.1992, n. 961); 2) la
disponibilità del prezzo dell'alienazione di un immobile
(Cass. 2.7.1994, n. 6774); 3) i redditi di qualsiasi
natura ed i cespiti in godimento diretto (Cass.
13.1.1987, n. 170). Quando il coniuge separato
costituisca un nuovo rapporto di convivenza
caratterizzata dalla stabilità, è corretto attribuire
rilievo, ai fini della quantificazione del suo diritto
al mantenimento da parte dell'altro coniuge, alle
prestazioni di assistenza che gli vengano corrisposte da
parte del convivente more uxorio, quando esse escludano
o riducano lo stato di bisogno, a condizione che abbiano
carattere di stabilità ed affidabilità (Cass. 12 luglio
2007 n. 15611, 28 febbraio 2007 );
3) altre circostanze ex art. 156,
II co., cod. civ.: la norma contempla quelle situazioni
in cui, pur in presenza di una possibilità di lavoro per
il coniuge beneficiario, questi, cui non è addebitabile
la separazione, non può essere costretto a
ridimensionare e a trasformare un sistema di vita,
soprattutto quando, vista l'età in genere matura, non
gli è possibile dare inizio o riprendere una attività
lavorativa. La Prima sezione civile della Cassazione di
Bari - sentenza 24858 anno 2008 ha riconosciuto ,
nell’assegno divozile, i sacrifici affrontati dal
coniuge più debole per consentire, in regime
matrimoniale, l’accrescimento professionale dell’altro
coniuge. Identica la ratio della sentenza della
Cassazione 12 aprile 2001, n. 5492, laddove spiega che
l'assegno di mantenimento deve essere concesso al
coniuge per assicurargli il pregresso tenore di vita
senza costringerlo a tal fine ad alienare il proprio
patrimonio immobiliare. La Cassazione ha anche spiegato
che se prima della separazione i coniugi avevano
concordato o anche solo tacitamente accettato che uno
dei due non lavorasse, l'accordo può conservare
efficacia anche durante la separazione, tendendo la
disciplina della separazione ad assicurare il più
possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili
con la cessazione della convivenza (Cass. 18.8.1994, n.
7437). Si è, infatti, affermato che l'attitudine al
lavoro del coniuge separato acquista rilievo non in
senso astratto, quale generica possibilità di reperire e
svolgere una qualunque attività lavorativa, ma soltanto
se si traduca in una effettiva possibilità di svolgere
un lavoro retribuito, valutati tutti gli elementi
oggettivi e soggettivi (cfr. Cass. 17.10.1989). |