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L’assegno divorzile include il pregresso tenore di vita-Diritto.it

 

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Corbi Mariagabriella

 

La controversia inerente al diritto di ricevere l’assegno divorzile e il mantenimento per la figlia maggiorenne - ma non autosufficiente -approda in Cassazione.

 

Precedentemente il Tribunale di Roma aveva parzialmente avallato la richiesta dell’ ex marito ad escludere eventuali assegni di mantenimento sia per la ex moglie che per la figlia, stabilendo un assegno solo per la figlia.

 

La donna ricorreva in Appello ove il Giudice riconosceva il diritto all’assegno divorzile di € 250 e il mantenimento per la figlia di € 200. Benchè cifre irrisorie l’ex marito, non pago della sentenza, si rivolge ai Supremi Giudici della Cassazione, sent. del 19.10.2011, 21650. Gli Ermellini, procedendo alla comparazione economica dei redditi annui (€25.000 lui e € 14.000 lei: in costanza di matrimonio era casalinga) e dell’immobile posseduto ma non utilizzato dall’ex marito – quindi suscettibile di reddito qualora dato in locazione – mentre la ex penalizzata dal “rilevante esborso mensile per la casa in locazione”, rigettano il ricorso confermando le decisioni della Corte d’Appello di Roma in quanto la “giurisprudenza costante di questa Corte (tra le altre, da ultimo Cass. n. 18433 del 2010) chiarisce che in mancanza di prova specifica sul “tenore di vita”, può sopperire l’ammontare complessivo delle disponibilità economiche dei coniugi, che fornisce una presunzione sul tenore di vita pregresso”e condannano “ il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1500 per onorari ed € 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.”

 

Anche in tale contesto la Corte ribadisce che, per quanto riguarda l'assegno divorzile, il riferimento di valutazione è sempre il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (vds 04.11.2010 n. 22501): influiscono le condizioni economiche degli ex coniugi, oltre che la dimora coniugale, e fa riferimento la documentazione fiscale dell'onerato. Anche in precedenza si era addivenuti a tale conclusione vds. Cassazione 10901/91; cfr. sul mantenimento 11904/09, 11291/09, 10222/09.

 

In un secondo tempo il giudice deve individuare l’“ an quantum” procedendo alla determinazione in concreto dell'assegno sulla base:

 

1) proporzione alle sostanze dell'obbligato: deve considerarsi non solo la situazione economica al momento della proposizione della domanda giudiziale, ma anche il complesso della situazione economica, in relazione alla sua capacità economica nelle varie epoche anteriori alla decorrenza dell'assegno, con specifico riguardo alla sua attività lavorativa(Cass. 22 agosto 2006 n. 18241) secondo la quale è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi). La determinazione del reddito può aversi per via deduttiva, attraverso l'esame della dichiarazione dei redditi, sia attraverso l'accertamento compiuto dagli ufficiali fiscali, sia attraverso la considerazione che il coniuge pur non risultando avere beni propri o una propria fonte di guadagno, è tuttavia in grado di condurre una vita agiata. Deve anche tenersi conto di ciò che l'obbligato riceve dai genitori durante il matrimonio e che si protraggono in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità;

 

2) condizioni economiche del beneficiario: il bisogno del coniuge può essere sia totale che parziale, cioè dato dalla differenza tra il reddito di lavoro o patrimoniale del coniuge che deve essere mantenuto e quello di colui che è tenuto al mantenimento ((Cass. 28 aprile 2006 n. 9876, 12 giugno 2006 n. 13592, 19 giugno 2003 n. 9806). Con riferimento alle condizioni dell'istante, vengono espressamente inclusi tra gli elementi che rappresentano un'utilità economicamente valutabile: 1) l'ottenuto godimento della casa coniugale (Cass. 30.1.1992, n. 961); 2) la disponibilità del prezzo dell'alienazione di un immobile (Cass. 2.7.1994, n. 6774); 3) i redditi di qualsiasi natura ed i cespiti in godimento diretto (Cass. 13.1.1987, n. 170). Quando il coniuge separato costituisca un nuovo rapporto di convivenza caratterizzata dalla stabilità, è corretto attribuire rilievo, ai fini della quantificazione del suo diritto al mantenimento da parte dell'altro coniuge, alle prestazioni di assistenza che gli vengano corrisposte da parte del convivente more uxorio, quando esse escludano o riducano lo stato di bisogno, a condizione che abbiano carattere di stabilità ed affidabilità (Cass. 12 luglio 2007 n. 15611, 28 febbraio 2007 );

 

3) altre circostanze ex art. 156, II co., cod. civ.: la norma contempla quelle situazioni in cui, pur in presenza di una possibilità di lavoro per il coniuge beneficiario, questi, cui non è addebitabile la separazione, non può essere costretto a ridimensionare e a trasformare un sistema di vita, soprattutto quando, vista l'età in genere matura, non gli è possibile dare inizio o riprendere una attività lavorativa. La Prima sezione civile della Cassazione di Bari - sentenza 24858 anno 2008 ha riconosciuto , nell’assegno divozile, i sacrifici affrontati dal coniuge più debole per consentire, in regime matrimoniale, l’accrescimento professionale dell’altro coniuge. Identica la ratio della sentenza della Cassazione 12 aprile 2001, n. 5492, laddove spiega che l'assegno di mantenimento deve essere concesso al coniuge per assicurargli il pregresso tenore di vita senza costringerlo a tal fine ad alienare il proprio patrimonio immobiliare. La Cassazione ha anche spiegato che se prima della separazione i coniugi avevano concordato o anche solo tacitamente accettato che uno dei due non lavorasse, l'accordo può conservare efficacia anche durante la separazione, tendendo la disciplina della separazione ad assicurare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza (Cass. 18.8.1994, n. 7437). Si è, infatti, affermato che l'attitudine al lavoro del coniuge separato acquista rilievo non in senso astratto, quale generica possibilità di reperire e svolgere una qualunque attività lavorativa, ma soltanto se si traduca in una effettiva possibilità di svolgere un lavoro retribuito, valutati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi (cfr. Cass. 17.10.1989).

 

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