Il Ministero del Lavoro illustra le
modifiche intervenute a seguito del D.Lgs. n. 150/2011
che hanno riflessi sulla nuova disciplina processuale
dei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione,
sulla sospensione dell’efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato, sulle fasi del giudizio, sulla
costituzione in giudizio dell’Amministrazione, sulle
decadenze, sulla fase istruttoria e decisoria, nonché
sui mezzi di impugnazione.
Lo scorso 6 ottobre è entrato in
vigore il D.Lgs. n. 150/2011 che riduce e semplifica i
procedimenti civili di cognizione che rientrano
nell’ambito della giurisdizione ordinaria. In
particolare, per quanto riguarda i giudizi di
opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il decreto
legislativo ha ricondotto tali controversie al rito del
lavoro e le novità che ne conseguono riguardano anche le
opposizioni ad ordinanza ingiunzione relative a
violazioni della disciplina in materia di lavoro di
competenza degli Uffici Affari Legali delle Direzioni
Territoriali del Lavoro (già Direzioni Provinciali del
Lavoro).
Stante quanto sopra, il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n.
28 del 2.11.2011 ha illustrato le principali novità
relative alla nuova disciplina processuale dei giudizi
di opposizione ad ordinanza ingiunzione, alla
sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento
impugnato, alle fasi del giudizio, alla costituzione in
giudizio dell’Amministrazione, alle decadenze, alla fase
istruttoria e decisoria, nonché ai mezzi di
impugnazione.
In particolare , viene messo in
evidenza che, al momento attuale è possibile distinguere
tre diversi regimi processuali applicabili ai
procedimenti di opposizione sopraccitati:
- il primo - per i giudizi
incardinati prima del 4 luglio 2009 - che consiste in
quello delineato dagli artt. 22 e 23 della Legge n.
689/1991, integrato dalle norme del rito ordinario di
cui al c.p.c. antecedente alla riforma del 2009;
- il secondo - per i giudizi
incardinati nel periodo ricompreso tra il 4 luglio 2009
ed il 5 ottobre 2011 - che ricalca il modello designato
dagli artt. 22 e 23 della Legge n. 689/1991, integrato
dalle norme del rito ordinario di cui al c.p.c., come
riformato dalla Legge n. 69/2009;
- il terzo – per i giudizi
incardinati dal 6 ottobre 2011 – che è strutturato sulla
base dell’art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, integrato dalle
norme che disciplinano il processo del lavoro.
Tra le novità del D.Lgs. n.
150/2011 si segnala l’introduzione di una disciplina
uniforme del procedimento di inibitoria (art. 5), per
cui la sospensione dell’efficacia esecutiva del
provvedimento opposto può essere concesso dal giudice,
con ordinanza non impugnabile, nei soli casi in cui la
sospensione sia stata espressamente richiesta
dall’opponente e sentite le parti, e solo quando
ricorrano gravi e circostanziate ragioni, di cui il
giudice deve esplicitamente dare conto nella motivazione
del provvedimento di sospensione. L’ordinanza che
sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento non può
essere emessa prima dell’udienza fissata per la
comparizione delle parti, ma, il giudice può disporre la
sospensione inaudita altera parte, con decreto
pronunciato fuori udienza, a condizione che la
sospensione sia confermata con ordinanza entro la prima
udienza successiva, solo nel caso in cui il tempo
necessario per instaurare il contraddittorio tra le
parti possa mettere a rischio di grave ed irreparabile
danno le ragioni dell’opponente. Inoltre si evidenzia il
nuovo regime delle decadenze in ordine alle allegazioni
documentali ed all’indicazione dei mezzi di prova, per
cui per l’opponente il termine ultimo per le richieste
probatorie e per il deposito coincide ora con il ricorso
introduttivo, come previsto dall’art. 414, c. 4 e 5,
c.p.c., mentre per l’Amministrazione convenuta operano
le preclusioni previste dall’art. 416 c.p.c. per cui
debbono essere proposte nella memoria difensiva (da
depositare almeno 10 giorni prima dell’udienza) le
eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d’ufficio, le proprie difese in fatto ed in diritto,
nonché debbono essere indicati i mezzi di prova ed i
documenti da depositare
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