La questione alle Sezioni Unite-
di Alfredo Montagna
Quando l'imputato nomina troppi
difensori: all'esame delle Sezioni Unite della
Cassazione del prossimo 15 dicembre il corretto
esercizio del diritto di difesa.
Il Tribunale di Bari aveva
dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso una
decisione del Giudice di Pace, che risultava proposto
dal terzo difensore dell’imputato, nominato con l’atto
di appello, senza che si fosse proceduto alla revoca di
uno dei due precedenti difensori. E’ noto, infatti, che
l’art. 24 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale stabilisce che la nomina di ulteriori
difensori, oltre due, si considera senza effetti in
mancanza di revoca di una delle due precedenti nomine.
La quarta sezione, chiamata a
giudicare il caso ha ritenuto di sottoporre alle Sezioni
Unite la questione se in caso di nomina di un altro
difensore in eccedenza al numero massimo consentito
dall’art. 96 c. p. p., e che non sia preceduta da una
revoca espressa di uno dei due difensori già nominati,
possa considerarsi l’esistenza di una revoca implicita
di uno dei due, individuando per quale dei due debba
ritenersi tale revoca, ed in presenza di quali
condizioni.
Ciò in quanto alcune decisioni
della Corte hanno affermato che si ha revoca implicita,
per comportamento concludente, del precedente difensore
se l'imputato ne nomina altri in eccedenza, che lo
assistono senza soluzione di continuità in tutte le fasi
del processo. Si tratta di un principio che presentava
la naturale evoluzione di un più risalente arresto
giurisprudenziale che era stato articolato nel caso in
cui, l'imputato, senza revocare espressamente il
precedente difensore, avesse nominato durante il
giudizio d'appello altro difensore di fiducia, e solo di
questi in concreto si fosse avvalso, concentrando su di
esso la propria scelta, a lui affidando la propria
difesa in ogni atto, adempimento o parte del
procedimento di secondo grado, con la conseguenza
fattuale che solo il successivo difensore prescelto
avesse espletato l'incarico affidatogli In queste
ipotesi la Corte aveva ritenuto per "facta concludentia"
ed inequivocabilmente, l'intento dell'imputato stesso di
affidare le attività defensionali al solo difensore che
lo aveva effettivamente assistito, e quindi, in
sostanza, di revocare il mandato all'altro difensore.
In altre decisioni il giudice di
legittimità aveva al contrario sostenuto che in tema di
nomina di più difensori, non sia ammissibile la revoca
per fatti concludenti delle nomine precedenti che
risultino eccedenti dopo che la parte abbia provveduto a
nominare ulteriori difensori, in ragione dell'esigenza
che non sussistano incertezze in merito alla titolarità
dell'ufficio di difesa. La motivazione di questa diversa
scelta si fonda sul rilievo che rimettere alla
valutazione di un terzo di quale sia la difesa effettiva
svolta da un difensore rispetto ad altro, può portare a
delle situazioni di assoluta incertezza; basti pensare
al caso in cui non vi sia una completa inattività di uno
degli originari difensori, o anche una minima attività
di entrambi i pregressi difensori ed un maggiore
attivismo del nuovo ( e terzo) difensore.
Nessun dubbio sulla opportunità,
condivisa con provvedimento del 27 ottobre 2011 dal
Primo Presidente della Corte, di richiedere alle Sezioni
Unite del prossimo 15 dicembre di affrontare e risolvere
il contrasto sopra illustrato.
|