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Pluralita' di difensori: esiste una revoca implicita? (Ordinanza Cassazione penale 25/10/2011, n. 38713)-Ipsoa.it

 

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La questione alle Sezioni Unite-

di Alfredo Montagna

Quando l'imputato nomina troppi difensori: all'esame delle Sezioni Unite della Cassazione del prossimo 15 dicembre il corretto esercizio del diritto di difesa.

 

Il Tribunale di Bari aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso una decisione del Giudice di Pace, che risultava proposto dal terzo difensore dell’imputato, nominato con l’atto di appello, senza che si fosse proceduto alla revoca di uno dei due precedenti difensori. E’ noto, infatti, che l’art. 24 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale stabilisce che la nomina di ulteriori difensori, oltre due, si considera senza effetti in mancanza di revoca di una delle due precedenti nomine.

 

La quarta sezione, chiamata a giudicare il caso ha ritenuto di sottoporre alle Sezioni Unite la questione se in caso di nomina di un altro difensore in eccedenza al numero massimo consentito dall’art. 96 c. p. p., e che non sia preceduta da una revoca espressa di uno dei due difensori già nominati, possa considerarsi l’esistenza di una revoca implicita di uno dei due, individuando per quale dei due debba ritenersi tale revoca, ed in presenza di quali condizioni.

 

Ciò in quanto alcune decisioni della Corte hanno affermato che si ha revoca implicita, per comportamento concludente, del precedente difensore se l'imputato ne nomina altri in eccedenza, che lo assistono senza soluzione di continuità in tutte le fasi del processo. Si tratta di un principio che presentava la naturale evoluzione di un più risalente arresto giurisprudenziale che era stato articolato nel caso in cui, l'imputato, senza revocare espressamente il precedente difensore, avesse nominato durante il giudizio d'appello altro difensore di fiducia, e solo di questi in concreto si fosse avvalso, concentrando su di esso la propria scelta, a lui affidando la propria difesa in ogni atto, adempimento o parte del procedimento di secondo grado, con la conseguenza fattuale che solo il successivo difensore prescelto avesse espletato l'incarico affidatogli In queste ipotesi la Corte aveva ritenuto per "facta concludentia" ed inequivocabilmente, l'intento dell'imputato stesso di affidare le attività defensionali al solo difensore che lo aveva effettivamente assistito, e quindi, in sostanza, di revocare il mandato all'altro difensore.

 

In altre decisioni il giudice di legittimità aveva al contrario sostenuto che in tema di nomina di più difensori, non sia ammissibile la revoca per fatti concludenti delle nomine precedenti che risultino eccedenti dopo che la parte abbia provveduto a nominare ulteriori difensori, in ragione dell'esigenza che non sussistano incertezze in merito alla titolarità dell'ufficio di difesa. La motivazione di questa diversa scelta si fonda sul rilievo che rimettere alla valutazione di un terzo di quale sia la difesa effettiva svolta da un difensore rispetto ad altro, può portare a delle situazioni di assoluta incertezza; basti pensare al caso in cui non vi sia una completa inattività di uno degli originari difensori, o anche una minima attività di entrambi i pregressi difensori ed un maggiore attivismo del nuovo ( e terzo) difensore.

 

Nessun dubbio sulla opportunità, condivisa con provvedimento del 27 ottobre 2011 dal Primo Presidente della Corte, di richiedere alle Sezioni Unite del prossimo 15 dicembre di affrontare e risolvere il contrasto sopra illustrato.

 

 

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