Mazzone Mirella
?La problematica che si intende
affrontare, attiene alle sorti di un decreto ingiuntivo
tempestivamente presentato all’UG dal creditore
procedente per la notifica, la quale intraprende le
forme dell’art. 140 cpc per irreperibilità del
destinatario, e si perfeziona oltre il termine di 60
giorni, di efficacia del decreto ingiuntivo.
Occorre chiedersi, a questo punto,
se il percorso anomalo della notifica possa incidere in
qualche modo, sulla validità dell’atto stesso,
inficiandolo nonostante l’atto medesimo sia stato
presentato dal notificante, nei termini di legge
previsti dall’art. 644 cpc.
Come noto, l’art. 140 cpc prevede
una serie di adempimenti che devono essere
scrupolosamente osservati, affinchè la notifica possa
ritenersi legalmente valida.
Quid juris dunque, se l’ultimo dei
prescritti adempimenti, (ovvero la spedizione della
raccomandata informativa dell’avvenuto deposito della
comunicazione presso la Casa Comunale) conclusivo
dell’iter di notifica, viene effettuato in un periodo
abbondantemente successivo ai termini di efficacia del
decreto ingiuntivo, ovvero ben oltre i 60 giorni (o 90
in caso di comunicazione all’estero) dalla data di
emissione del decreto stesso?
Deve davvero ipotizzarsi che gli
effetti pregiudizievoli del mancato raggiungimento del
destinatario (e dunque del mancato perfezionamento della
notifica) gravino sul notificante che comunque si è
attivato per tempo?
A dire il vero, sul punto la
Giurisprudenza non fornisce un aiuto significativo.
Appare, infatti, alquanto divisa e oscillante.
Per certi versi ritiene che “la
ratio dell’art. 140 cpc consiste nell’assicurare il
perfezionamento della notifica a prescindere dalla
materiale ricezione dell’atto oggetto di notifica,
essendo sufficiente la prova dell’invio della
raccomandata attestante il deposito del documento presso
la Casa Comunale. Di talchè, proprio al fine di
scongiurare il rischio di una notificazione impossibile
e a tutela del principio di certezza del diritto, si
pone la predetta norma, cristallizzando al momento della
spedizione il perfezionamento della notifica, nonché il
dies a quo di produzione di ogni effetto di legge” Corte
di Appello L’Aquila, 06.06.2011.
Per altri versi, invece, precisa
che “nel processo civile, in caso di notificazione a
mezzo posta, il momento cui occorre riferirsi al fine di
valutare il perfezionamento del procedimento
notificatorio, coincide con la data di ricevimento della
raccomandata da parte del destinatario, così come
indicata nell’avviso allegato alla raccomandata. Ne
discende che, affinchè la notificazione ex art. 140 cpc
possa ritenersi legittimamente effettuata, è necessario
che il notificante comprovi la suddetta ulteriore
circostanza, attraverso la produzione in giudizio degli
avvisi di ricevimento delle raccomandate, diversamente
configurandosi la nullità della notificazione” Tribunale
di Ivrea, 23.03.2011.
Come dunque si può notare, la
Giurisprudenza giunge a soluzioni diametralmente
opposte, prendendo come riferimento essenziale per il
perfezionamento della notifica, due momenti differenti,
e generando in tal modo confusione nell’operatore
giuridico che si trova a non comprendere appieno, quando
un proprio atto abbia raggiunto o meno l’obiettivo
desiderato.
In mezzo alle due scuole di
pensiero citate, si colloca la Corte Costituzionale che
fungendo da spartiacque tra i due orientamenti
giurisprudenziali contrapposti, tenta di fornire alcuni
utili sussidi interpretativi.
Cominciamo dalla sentenza n.
477/2002, nota per aver introdotto il principio della
“scissione soggettiva” dei due momenti di
perfezionamento della notifica, per il notificante e per
il notificatario.
In particolare, tale decisione,
adduce una vera e propria garanzia nei confronti del
notificante, in quanto stabilisce che, dal suo punto di
vista, la notifica debba ritenersi perfezionata nel
momento in cui, quest’ultimo porti a compimento tutte le
formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ovvero
nel momento della consegna dell'atto da notificare
all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva
attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (es.
l'agente postale) sottratta in toto al controllo e alla
sfera di dominio del notificante medesimo.
Ciò, in virtù di quel necessario
coordinamento tra “le garanzie di conoscibilità
dell'atto, da parte del destinatario” e “l'interesse del
notificante a non vedersi addebitato l'esito
intempestivo di un procedimento notificatorio
parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso” che lo
vedrebbe responsabile di effetti da lui non dominati né
conosciuti, né tantomeno prevedibili in anticipo.
Aggiunge poi la Corte che, questo
principio, di portata generale e astratta, debba
ritenersi adattabile a ogni tipo di notificazione e
dunque anche a quelle a mezzo posta, essendo palesemente
irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa
del notificante, che un effetto di decadenza possa
discendere dal ritardo nel compimento di un'attività
riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti
diversi (quali ad es. l'ufficiale giudiziario e l'agente
postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla
sfera di disponibilità del primo.
Stando al decisum di questa, ancora
oggi, importante sentenza e applicando i principi che ne
derivano, al caso concreto richiamato in apertura, il
creditore notificante dovrebbe essere salvo e la sua
notifica dovrebbe ritenersi pienamente valida ed
efficace, senza che lo stesso sia costretto a
rinotificare o peggio ancora a richiedere l’emissione di
un nuovo decreto ingiuntivo.
Il condizionale è d’obbligo perché
nel 2010, con la sentenza n. 3, la Corte Costituzionale
è tornata a pronunciarsi sulla questione del momento
perfezionativo della notifica ex art. 140 c.p.c., ma
questa volta cambiando il punto di prospettiva, in
quanto ha esaminato la problematica guardando la
posizione del destinatario di una comunicazione.
Al riguardo, il Giudice delle Leggi
ha chiarito che per il destinatario la notificazione
dell’atto deve ritenersi compiuta, decorsi dieci giorni
dalla data di spedizione della lettera raccomandata che
dà avviso dell’infruttuoso accesso presso i luoghi
raggiunti dall’UG per la notifica, ovvero nella data di
ritiro del piego postale, se anteriore.
Ciò posto, non ci sentiamo di
ritenere che il decisum del 2002 sia stato superato da
quello del 2010; le due decisioni, infatti, studiano il
fenomeno da diverse angolazioni, con la conseguenza che
anche le considerazioni che ne discendono sono
differenti, né peraltro emerge la volontà della Corte di
ritornare sui suoi passi.
Piuttosto è chiaro l’intento
garantistico e protettivo della Corte che, come del
resto già nel 2002, interviene a tutelare la parte di un
rapporto giuridico che essa ritiene più debole, con
l’unica differenza che questa volta, ha inteso tutelare
maggiormente la posizione del destinatario di una
comunicazione, il quale, nel vigore della vecchia
interpretazione, vedeva fortemente ridotti i termini per
lo svolgimento delle proprie successive attività
difensive, giacché queste cominciavano a decorrere da un
momento anteriore rispetto a quello della effettiva
conoscibilità dell’atto.
Invece, come già visto, alla luce
del nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte
Costituzionale, oggi per il destinatario la notifica si
intende perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di
spedizione della lettera raccomandata che dà avviso
dell’infruttuoso accesso presso i luoghi raggiunti
dall’UG per la notifica, ovvero nella data di ritiro del
piego postale, se anteriore.
Chiarite, dunque, le due posizioni
del mittente e del ricevente di un atto, non resta che
da chiedersi se il suddetto allungamento dei termini
valga anche per il notificante coinvolgendo tutte le sue
attività successive alla consegna del proprio atto
all’UG.
In altre parole, anche il
notificante per ritenere compiuta una notifica da lui
attivata e poi proseguita nelle forme del 140 cpc, deve
attendere il decorso dei dieci giorni dalla data di
spedizione della lettera raccomandata che dà avviso
dell’infruttuoso accesso presso i luoghi raggiunti
dall’UG per la notifica? Oppure per lui, vige ancora il
vecchio principio del perfezionamento della notifica,
nel momento di consegna dell’atto all’U.G.?
A dire il vero, la soluzione non è
proprio chiara. Su un aspetto, però, non si può
dubitare: la Corte specifica che il termine degli
ulteriori dieci giorni, vale per il solo destinatario
della notifica; alla luce di ciò, sembrerebbe potersi
propendere ancora per la soluzione fornita
dall’orientamento del 2002, e dunque il notificante vede
perfezionata la sua notifica nel momento della consegna
del proprio atto all’ufficiale giudiziario, qualunque
cosa accada nelle more del procedimento di trasmissione.
Di diverso avviso è un’altra
sentenza della Corte Costituzionale, la n. 318/2009 che
merita di essere menzionata perché (sebbene precedente
alla sentenza del 2010) sembra fornire un rimedio
pratico e utile a superare l’empasse, precisando che la
distinzione dei momenti di perfezionamento della
notifica per il notificante e per il destinatario
dell’atto “trova applicazione quando dall’intempestivo
esito del procedimento di notifica, per la parte di
questo sottratta alla disponibilità del notificante
stesso, potrebbero derivare conseguenze per lui
pregiudizievoli, non anche quando la norma preveda che
un termine debba decorrere o un altro adempimento debba
essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione,
in quanto in tal caso essa deve intendersi perfezionata,
per entrambe le parti, al momento della ricezione
dell’atto da parte del destinatario”.
Quello che, in altri termini, è
essenziale secondo questa decisione della Corte, è che
si tuteli il diritto di difesa del notificante, che ha
ragione di esistere tutte le volte in cui il
perfezionamento della notifica assume rilevanza ai fini
dell’osservanza di un termine pendente per il
notificante al momento della notifica stessa. Viceversa,
dette ragioni non sussistono nei casi in cui sia
necessario stabilire soltanto il dies a quo inerente
alla decorrenza di un termine successivo del processo.
In tali casi, non venendo in rilievo alcuna esigenza di
tutelare il diritto di difesa del notificante; non
essendo identificabile un momento analogo a quello della
consegna dell’atto all’U.G. o all’agente postale; e non
dipendendo l’attività da compiere, da altri soggetti
diversi dal notificante, il momento di perfezionamento
non può che coincidere per entrambe le parti, al momento
della ricezione dell’atto da parte del destinatario.
Che sia questa la soluzione? |