Maurizio Reale
Nel giugno 2011, presso il
Tribunale di Teramo, è iniziata la fase di
sperimentazione del processo telematico. La stessa si è
conclusa con esito positivo se è vero che in data 27
ottobre 2011, il Ministero della Giustizia ha emesso il
decreto che attesta il valore legale di ciò che era
oggetto della sperimentazione. Sin dal luglio 2010, in
verità, il locale Consiglio dell’Ordine era pronto per
consentire ai propri iscritti di iniziare la
sperimentazione avendo ottemperato a tutti gli obblighi
normativi previsti ed essendosi dotato di idoneo partner
tecnologico ma la struttura giudiziaria non era ancora
pronta ad interagire con le nuove e innovative
tecnologie.
A differenza delle altre precedenti
sperimentazioni relative, nella fase primordiale,
soprattutto al deposito dei decreti ingiuntivi
telematici, a Teramo la stessa ha avuto ad oggetto il
deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., comparse di
costituzione e risposta, comparse conclusionali, note,
note spese e qualsiasi altro atto previsto dal processo
di cognizione per il quale però non si dovesse
corrispondere, per il deposito, alcun tipo di pagamento.
Proprio questo tipo di
sperimentazione mi ha dato la possibilità di verificare
la seguente situazione che andrò ad enunciare dopo una
dovuta riflessione.
In venti anni di professione
forense non ho mai ricevuto dalle cancellerie dei
Tribunali che ho frequentato, la memoria o l’atto
avversario se non dopo aver depositato il mio o dopo la
scadenza del termine per il mio deposito. Onestamente
non mi sono nemmeno mai sognato di chiedere
all’impiegato della cancelleria, in assenza di mio
deposito o di scadenza del termine, la consegna della
memoria della mia controparte e, sinceramente, nemmeno
mi sono mai chiesto se vi fosse una norma del codice di
procedura civile che consentisse tale richiesta.
Fatta questa premessa, attraverso
la sperimentazione del Tribunale di Teramo, ho rilevato
che la memoria depositata telematicamente è
immediatamente visibile (tramite Polisweb PCT) alla
controparte anche se questa non ha depositato la propria
e se non è ancora scaduto il termine per il suo
deposito. Sinceramente la cosa mi ha un po’ stupito in
quanto ritenevo che ciò non fosse possibile considerando
che la lettura anticipata della memoria di una parte
potrebbe consentire all’altra di elaborare la propria in
ragione di quanto dedotto nell’atto avversario; tale
rischio è a mio avviso, ancora più evidente qualora il
contenuto dell’atto conosciuto sia quello riferibile
alla memoria di replica di una comparsa conclusionale o
di qualsiasi altro atto che non preveda comunque
successive repliche.
Ponevo quindi il quesito ai circa
2.400 colleghi iscritti di un gruppo che amministro su
Facebook e potevo rilevare come, in realtà non solo non
fossi l’unico a pensarla così ma che la molti di coloro
che hanno risposto alla domanda aveva la mia stessa
convinzione anche se… alla richiesta di citare la norma
in base al quale ciò non era consentito, nessuno sapeva
indicarla limitandosi, qualcuno, a dire che il divieto
era insito nel fatto che si sarebbe leso il principio
del contraddittorio.
Per dovere di verità devo
aggiungere che la norma non veniva citata neanche da
parte di coloro che sostenevano la legittimità del
ritiro dell’atto in assenza del deposito del proprio o
della scadenza del termine.
La norma esiste ed è quella
prevista dall’art. 76 delle Disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile:
Art. 76. Potere delle parti sui
fascicoli
Le parti o i loro difensori muniti
di procura possono esaminare gli atti e i documenti
inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre
parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere,
osservate le leggi sul bollo.
(Comma così modificato dall’art. 7
d.l. 07 ottobre 1994, n. 571, conv., con modif., in l. 6
dicembre 1994 n. 673.)
La norma citata quindi consente il
ritiro dell’atto o della memoria depositata da
controparte anche se l’altra parte non abbia ancora
depositato e non sia scaduto il termine per il deposito.
Per cui non rimane altro che
depositare l’atto in prossimità della scadenza del
termine anche se, con il deposito telematico questo può
comportare fondati rischi per quanto dettato dall’Art.
13 delle regole tecniche del DM 21 febbraio 2011 n. 44 e
di cui ho ampiamente criticato il contenuto in
precedente articolo dal titolo “A rischio la certezza
del deposito dell’atto o del documento informatico entro
i termini stabiliti nel processo”. |