MARTA ANNA BELGIOVINE
L’art. 1304 c.c. prevede per il
debitore in solido la possibilità di “profittare” della
transazione stipulata dal creditore con altro
condebitore: tale regime si fonda sul legame espresso
dalla solidarietà debitoria.
Si ritiene opportuno tratteggiare,
senza alcuna pretesa di completezza, i caratteri
distintivi del rapporto solidale nell’ottica di
individuare l’ambito applicativo in relazione agli
effetti – di cui il condebitore in solido può profittare
- di un contratto di transazione stipulato da un
creditore con un altro condebitore.
Di qui l’esigenza di riflettere e
di soffermarsi sul concetto di solidarietà(1) quale
presupposto per l’applicazione dell’art. 1304 c.c..
Dall’analisi – confortata da
giurisprudenza relativamente recente(2) – del
(1) In generale cfr. U. SALVESTRONI,
Solidarietà d’interessi e d’obbligazione, Padova, 1974;
P. RESCIGNO, Obbligazioni, in Enc. Dir., XXIX, Milano,
1979, p. 133 ss.; A. DI MAJO, Delle obbligazioni in
generale, in Comm. Cod. civ., a cura di V. SCIALOJA e G.
BRANCA, diretto da F. GALGANO, Bologna – Roma, 1988, p.
271 ss.; C. A. CANNATA, Le obbligazioni in generale, in
Tratt. dir. priv., diretto da P. RESCIGNO, 9, Torino,
1984, p. 3 ss.; P. MELUCCI, La teoria delle obbligazioni
solidali nel diritto civile italiano, Torino, 1884; M.
TICOZZI, Le obbligazioni solidali, Padova, 2001; M.
COSTANZA, Obbligazioni solidali e transazione, Milano,
1978; G. CERDONIO CHIAROMONTE, Transazione e
solidarietà, Padova, 2002.
(2) V. sul punto Cass. 5 luglio
1991 n. 7413, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 7 « Il
debitore solidale rimasto estraneo alla transazione non
può profittare a norma dell'art. 1304 c.c. della stessa,
ove conclusa dal creditore non riguardi l'intero debito
solidale bensì sia limitata alla quota interna del
debitore che l'abbia stipulata, con la conseguenza di
restare destinata a produrre solo la riduzione
dell'intero debito per l'importo corrispondente alla
quota transatta, senza interferenza di sorta sulla quota
interna degli altri condebitori solidali». In questo
senso Cass. 21 aprile 2006, n. 9369, in Rep. Foro. It.,
2006, n. 71; Cass. 18 aprile 2006, n. 8946, ivi, 2006,
n. 72; Cass. 27 marzo 2007, n. 7485, ivi, n. 94; Cass. 5
luglio 2001, n. 9071, in Resp. civ. prev., 2002, p.
1055, con nota di A. DELLA BELLA, La transazione nelle
obbligazioni solidali: una questione ancora aperta;
Cass. civ sez. III, 19 dicembre 1991, n. 13701, in Giust.
civ. Mass. 1991, fasc. 12 «L’art. 1304 c.c., che
disciplina gli effetti, nei confronti degli altri
debitori, della transazione stipulata con il creditore
da uno solo dei debitori solidali, si riferisce soltanto
alla transazione relativa all’intero debito (solidale);
quando, invece, è limitata alla quota interna del
debitore che la stipula, la transazione non interferisce
sulle quote interne degli altri condebitori ma riduce
soltanto l’intero debito della percentuale pari alla
quota transatta producendo lo scioglimento del
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campo normativo di riferimento,
sembrerebbe vi sia regolamentazione delle sole classiche
ipotesi di solidarietà che derivino da uno stesso
titolo, con conseguente esclusione di tutte le altre
scaturenti da titolo differente. Detto orientamento,
nonché osservazioni dottrinali(3) sulla ratio a
fondamento di tale interpretazione restrittiva che,
secondo il disegno tracciato, limita la portata
dell’art. 1304 c.c. alle sole classiche ipotesi di
contitolarità per quote, circoscrivono l’efficacia del
contratto di transazione alle sole parti stipulanti.
Ebbene, una corretta
interpretazione della norma, nonché precedenti
giurisprudenziali a riguardo(4), ictu oculi, sembrano
imporre, quale presupposto per l’estensione
dell’efficacia del contratto di transazione, l’unicità
del titolo poiché - si ritiene - il disposto opera solo
con riferimento ai condebitori solidali
dell’obbligazione principale. Ciò esclude, di
conseguenza, dall’area di operatività della disposizione
in esame qualsiasi altro tipo di solidarietà.
Siffatta interpretazione
restrittiva non sorprende. Del resto il precedente
normativo cui il disposto in esame è ispirato - quale
l’art. 1771 del codice civile del 1865 - è limpido nella
sua formulazione, stabilendo che «la transazione fatta
da uno degli interessati non obbliga gli altri e non può
essere opposta a terzi». Sicché, così impostato, il dato
letterale della norma ha condotto la riflessione
scientifica del tempo su percorsi argomentativi nella
maggior parte accomunati – (si segnalano anche voci
dissenzienti a riguardo(5)) – dall’idea secondo cui gli
effetti di una transazione stipulata da
vincolo solidale tra il condebitore
stipulante e gli altri»; Cass. civ. sez. II, 29 agosto
1990, n. 8957, in Giust. civ., Mass. 1990, fasc. 8;
Cass. civ. sez. III, 3 luglio 2001, n. 8991, in Giust.
civ., Mass., 2001, p. 1319.
(3 ) V. sul punto A. GENTILI,
Solidarietà e transazione secondo l’art. 1304 c.c., in
Obbligazioni e contratti, 2009, p 311 ss.; E. DEL PRATO,
Sulla transazione del debitore in solido, relazione
tenuta al IV Congresso nazionale di aggiornamento
professionale organizzato dal Consiglio Nazionale
Forense – Scuola Superiore dell’Avvocatura a Roma il 20
marzo 2009; A. D’ADDA, L’oggetto della transazione: il
caso della transazione con il debitore solidale, in Riv.
dir. priv., 2007, p. 307 ss..
(4) Cfr. Trib. Firenze, 25 luglio
1986, in Riv. It. Leasing, 1987, p. 248: «Posta la
relazione di accessorietà che intercorre tra la
fideiussione e l’obbligazione garantita, ne deriva che
nel momento in cui quest’ultima rimanga estinta per
effetto di un atto negoziale transattivo perfezionato
dalle parti, viene meno la stessa causa
dell’obbligazione di garanzia; ciò ancorché il
fideiussore non abbia dichiarato di voler profittare
degli effetti della transazione ex art. 1304 c.c.,
essendo tale norma operante soltanto con riferimento ai
condebitori solidali dell’obbligazione principale».
Cass. 16 dicembre 2004, n. 18652, in Guida al diritto,
2004, 46, p. 83: «L’estensione degli effetti della
transazione conclusa con il creditore da uno dei
debitori agli altri condebitori solidali, ai sensi
dell’art. 1304 c.c., presuppone l’unicità del titolo in
forza del quale più soggetti siano tenuti alla medesima
prestazione nei confronti del medesimo creditore».
(5) In questo senso G. GIORGI,
Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano,
I, Firenze, 1907, n. 171, p. 195; E. PACIFICI MAZZONI,
Istituzioni di diritto civile, IV, Firenze, 1920, nn.
14, 17 e 18.
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uno dei debitori solidali non si
riversassero nella sfera giuridica altrui, ma solo in
quella di coloro che l’avevano posta in essere(6).
In realtà, la relatività degli
effetti ex transactione sancita espressamente dal
precedente disposto, può – al contrario – trovare
nell’attuale art. 1304 c.c. una soluzione di
compromesso.
Infatti, il legislatore del 1942,
in linea con la soluzione adottata dall’antica dottrina
francese(7), parrebbe prospettare la possibilità di
estendere gli effetti della transazione anche ai
condebitori o concreditori solidali non transigenti. In
particolare, secondo tale interpretazione, quest’ultimi,
una volta valutata discrezionalmente l’opportunità
dell’affare, possono scegliere se appropriarsi o no
degli effetti(8).
Tuttavia, seppur non vi siano dubbi
sulla maggiore ampiezza della portata del successivo
riferimento normativo rispetto a quello previgente, si
ritiene necessario avanzare delle osservazioni in
proposito.
Come precisato, il silenzio
dell’art. 1304 c.c., secondo un’attenta analisi, farebbe
supporre che questa non regoli tutte le ipotesi di
solidarietà attiva o passiva introducendo una duplice
distinzione tra solidarietà sulla base di uno stesso
titolo e solidarietà sulla base di uno diverso, nonché
tra solidarietà per quote e solidarietà per l’intero(9).
Il § 422 BGB sancisce il principio
secondo cui gli effetti di un atto compiuto con uno solo
dei condebitori solidali si estendono anche agli altri,
capovolgenodo così l’orientamento finora descritto.
Infatti, sulla scorta di quanto affermato da autorevole
dottrina(10), la ratio da cui muove l’art. 1304 c.c. è
da ravvisarsi nella comunione di interessi che vi è alla
base di qualunque solidarietà(11). Ed è proprio tale
principio ispiratore a coinvolgere tutte le parti di uno
stesso rapporto, cancellando l’eventuale terzietà
rispetto all’atto di un coobbligato (o concreditore)
solidale(12), poiché, seppur non coinvolti nella
stipulazione dell’atto di transazione, il condebitore o
il concreditore fanno parte a pieno titolo del rapporto
obbligatorio oggetto
(6) La ratio di tale filone
argomentativo va ricercata essenzialmente nel principio
della relatività contrattuale. Cfr. per tutti G.
PACCHIONI, I contratti a favore di terzi, Milano, 1933,
p. 10 ss..
(7) V. sul punto J. POTHIER, Traité
des obligations, in Oeuvres di J. POTHIER, II, ed.
Bugnet, Paris, 1861, n. 265 ss., p. 123.
(8 ) La dichiarazione deve avere ad
oggetto una transazione già conclusa e non, invece, una
in itinere. Così Cass. 8 gennaio 1968, n. 24, in Giust.
civ., 1968, 1, p. 403.
(9) A. GENTILI, Solidarietà e
transazione secondo l’art. 1304 c.c., op. cit., p.311.
(10) A. GENTILI, op .cit., p. 310.
(11) Si ricordi a tal proposito la
Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile
(n. 597): «La pluralità dei vincoli non esclude una
comunione di interessi tra i coobbligati».
(12) A. GENTILI, op. cit., p. 315
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dell’atto(13). Tale prospettiva
abbatte qualsiasi barriera tra i soggetti - partecipanti
e non all’atto di transazione(14) - che, in virtù del
legame di solidarietà, estende i suoi effetti a chiunque
dichiari di volerne profittare.
Siffatto orientamento consente,
pertanto, l’estensione dell’atto transattivo non solo
nel caso in cui sia prospettabile una solidarietà per
l’intero nonché una solidarietà sulla base di diverso
titolo, ma anche nel caso in cui vi siano fatti
accessori(15) che, pur costituendo “diverso titolo”,
confluiscono nel medesimo legame di solidarietà(16).
Costruita intorno alla nozione di
interesse comune diventa - di conseguenza -
incontrovertibile la tesi secondo cui, la transazione
non novativa(17) disciplinata dall’art. 1304 c.c.
estende, già dal momento in cui
(13) A. GENTILI, op. ult. cit., p.
315.
(14) Si ritiene necessario
ricordare che alla base dell’istituto della transactio
vi debba essere necessariamente una situazione di
incertezza generica che investa fatti e circostanze in
gioco fra le parti. V. sul punto S. PARINI VINCENTI, La
res dubia nella transazione dal diritto comune ai
codici: un problema aperto, in Amicitiae Pignus, Studi
in onore di A. CAVAGNA, tomo terzo, Milano, 2003, p.
1745 ss.. In giurisprudenza cfr. Corte di Cass. sez. I,
15 maggio 2001, n. 6662, in Foro pad., 2002, con nota di
A. MANIACI, La transazione e i suoi elementi, p. 319-
(15) A. GENTILI, op. cit., p. 311
ss.. L’autore annovera tra questi «la fideiussione che è
il fatto accessorio che estende al fideiussore il debito
garantito. L’assicurazione è il fatto accessorio che
estende all’assicuratore l’obbligazione per il sinistro
assicurato. L’accollo è il fatto accessorio che estende
il debito all’accollante. L’ulteriore atto illecito di
un diverso soggetto è il fatto accessorio che estende la
solidale responsabilità per un unico danno prodotto dal
concorso di più illeciti».
(16) Di diverso avviso alcune
pronunce giurisprudenziali che escludono del tutto la
possibilità di estensione della transactio. Si ricordino
a tal proposito: Cass. civ, sez. III, 19 dicembre 1991,
n. 13701, in Corr. Giur., 1992, con nota di P.
SCHLESINGER, Effetti della transazione operata da uno
dei condebitori in solido, p. 423; Cass. civ. sez. III,
17 gennaio 2008, n. 868, in Diritto e Giustizia, 2008,
n.868: «L’art. 1304, comma 1, c.c. si riferisce alla
transazione (non novativa) avente ad oggetto l’intera
obbligazione solidale, mentre quando è limitata alla
sola quota interna del condebitore che la stipula, la
transazione non interferisce sulla quota interna degli
altri condebitori e, riducendo l’intero debito
dell’importo corrispondente alla quota transatta,
produce automaticamente lo scioglimento del vincolo
solidale fra il condebitore stipulante e gli altri
condebitori, i quali rimangono obbligati nei limiti
della loro quota senza potersi avvalere del potere di
cui all’art. 1304 c.c.; Cass. civ. sez. III, 27 marzo
2007, n. 7485, in Rep. Foro it., 2007, Obbligazioni in
genere, n. 94; nello stesso senso, tra le altre, Cass.
21 aprile 2006 n. 9369, ivi, 2006, Obbligazioni in
genere, n. 71; Cass. 18 aprile 2006 n. 8946, in
Contratti, 2007, p. 1 con nota di VAGLIO, il quale
sottolinea che quando l'oggetto del negozio sia limitato
alla quota interna del debitore solidale stipulante, la
transazione riduce l'intero debito dell'importo
corrispondente alla quota transatta con il conseguente
scioglimento del vincolo solidale fra lo stipulante e
gli altri condebitori, i quali pertanto rimangono
obbligati nei limiti della loro quota; Cass. 3 luglio
2001 n. 8991; Cass. 27 marzo 1999 n. 2931, in Giust.
civ. Mass. 1999, p. 691; Cass. 19 dicembre 1991 n.
13701, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 15 ; Cass. 5
luglio 1991 n. 7413, op. cit., fasc.7; Cass. 15 maggio
2003, n. 7548, in Rep. Foro it., 2003, n. 106.
(17) Cass. Civ. sez. III, 25
settembre 2008, n. 23674, in Obbligazioni e contratti,
2009, p. 325 ss. con nota di L. M. PETRONE, La
transazione novativa: un contratto in cerca di autore!,
il quale afferma che «la transazione assume carattere
novativo nel momento in cui le parti, in sede di accordo
transattivo, non si limitano a reciproche concessioni,
ma danno vita ad autonomi quanto
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viene posta in essere dalle parti,
i propri effetti vantaggiosi anche nei confronti di
coloro che non abbiano partecipato alla stipulazione. A
quest’ultimi, infatti, seppur “estranei” alla
contrattazione – tanto da poterli definire “terzi”
rispetto alla transazione – viene concessa la facoltà di
appropriarsi degli effetti dell’atto, qualora lo
vogliano(18), in quanto parti del rapporto solidale su
cui verte l’atto transattivo. Tale meccanismo mira al
giusto contemperamento tra il principio secondo cui
nessuno può ledere la sfera giuridica di un altro
soggetto ed il principio dell’autonomia contrattuale. Ne
dà conferma la preventiva considerazione di opportunità
concessa dall’ordinamento.
L’atto transattivo, pur
rappresentando lo strumento mediante il quale si
definiscono rapporti giuridici intersoggettivi
controversi(19), per sua natura, comporta sacrifici
reciproci tra i contraenti i quali rinunciano a parte
della propria pretesa e di conseguenza riconoscono parte
della pretesa altrui(20), con la consapevolezza che il
contratto che si accingono a stipulare comporterà
effetto preclusivo di ogni successiva ed ulteriore
contestazione.
Una volta stipulato un contratto di
transazione tra uno o più concreditori ed uno o più
condebitori, la valutazione dei sacrifici nonché dei
vantaggi scaturenti dall’accordo transattivo è lasciata
alla libera valutazione da parte dei non partecipanti
all’atto.
La dinamica appare del tutto
razionale: a favore della tesi dell’estensione degli
effetti, sulla base di quanto affermato, concorre l’idea
per cui siano necessarie non solo la comunione di
interessi in qualità di elemento strutturale
dell’obbligazione solidale, ma anche la convenienza
dell’affare che, in quanto tale, consente di estendere
automaticamente gli effetti dell’atto stipulato nella
sfera giuridica di coloro che non abbiano partecipato
alla contrattazione. Probabilmente questa soluzione era
già nelle intenzioni del legislatore del 1942, il quale
utilizzando la formula “profittare” ne ha reso più
semplice la deduzione.
nuovi rapporti giuridici anche
incompatibili con la situazione preesistente e la
transazione produce l’effetto di eliminare alla radice
il conflitto solo a segiuto della sua compiuta
esecuzione».
(18) Cass. civ. sez. I, 10 novembre
2008, in Giust. civ. Mass. 2008, 11, p. 1599: «Nel
giudizio instaurato nei confronti di più debitori
solidali, la sopravvenuta transazione della lite tra il
creditore ed uno dei debitori comporta che il giudice
del merito, in sede di dichiarazione della cessazione
della materia del contendere, debba valutare se la
situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni
contrasto sull’intero oggetto della lite, anche in
riferimento al condebitore rimasto estraneo alla
transazione e, quindi, se sia intenzione di questi
profittare ex art. 1304 c.c.».
(19) M. COSTANZA, Obbligazioni
solidali e transazione, op .cit., p. 27.
(20) F. ARANGIO, La transazione, in
Giurisprudenza critica, collana diretta da P. CENDON,
Torino, 2005, p. 15 ss.. In giur. cfr. Cass. 12 luglio
1967, n. 1726, in Rep. Foro it., 1968, voce Obbligazioni
e contratti, n. 68.
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Quanto testé affermato induce a
ritenere che i transigenti, già dal momento in cui
pongono in essere l’atto di transazione, siano
consapevoli che gli effetti di quest’ultimo si
estenderanno anche nei confronti di coloro che sono
rimasti estranei alla costituzione del nuovo assetto
d’interessi. Del resto, lo strumento tecnico idoneo al
raggiungimento di tale risultato è fornito dallo stesso
ordinamento giuridico.
In realtà, la medesima
discrezionalità concessa ai condebitori o concreditori
non transigenti non può essere negata a coloro che
stipulano la transazione per risolvere una controversia
e, secondo tale prospettiva, non può non venir concessa
loro la possibilità di elaborare il contenuto
contrattuale sulla base dei propri interessi.
Inoltre, si ritiene necessario
domandarsi se i transigenti, mediante clausola
appositamente inserita nel regolamento contrattuale
autonomamente predisposto, possano inserire una clausola
di esclusione di terzi estranei al contratto. La
questione non è di poco conto. L’ammissione di clausole
di esclusione intaccherebbe la natura dell’art. 1304
c.c. rendendolo debole ed attaccabile a fronte di
eventuale diversa volontà espressa da parte dei
contraenti.
Se l’approccio alla problematica
avesse inizio proprio dall’interpretazione letterale
della norma, tale possibilità sarebbe automaticamente
esclusa, non essendovi alcun riferimento a riguardo: il
dato letterale potrebbe già considerarsi un’ottima
argomentazione per concordare con coloro che propendono
per l’inderogabilità della norma oggetto del presente
studio(21).
Ma non basta. Infatti, la
possibilità di inserimento di clausole di esclusione,
per quanto in linea con il principio di autonomia
negoziale ex art.
(21) Cfr. A. GENTILI, op. cit., p.
316 ss.; A. D’ADDA, L’oggetto della transazione: il caso
della transazione con il debitore slidale, op. cit., p.
307 ss.; E. DEL PRATO, La transazione, Milano, 2002, p.
51; M. COSTANZA, Le obbligazioni solidali, op. cit., p.
44; D. RUBINO, Delle obbligazioni, in Commentario al
codice civile Scialoja – Branca, sub art. 1304, Bologna
– Roma, 1961, p. 275; G. AMORTH, Le obbligazioni
solidali, Milano, 1958, p. 201; G. CERDONIO CHIAROMONTE,
Transazione e solidarietà, Padova, 2002, p. 261. In
giurisprudenza Cass. 15 maggio 2003, n. 7548, in Rep.
Foro it., 2003, Obbligazioni in genere, n. 106: «Qualora
intervenga una transazione tra uno dei condebitori
solidali e il creditore, il condebitore rimasto estraneo
ad essa può dichiarare, a norma dell’art. 1304 c.c., 1°
comma c.c., di volerne profittare, in questo caso
l’accordo transattivo spiega una efficacia diretta anche
nei suoi confronti, senza che il creditore possa
precludergli questa possibilità, in quanto non è
applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 1411,
2° comma c.c., che consente allo stipulante di revocare
o modificare la stipulazione finché il terzo non
dichiari di volerne profittare, in quanto il condebitore
solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto di
transazione». Contra Cass. 24 aprile 2007, n. 9901, in
Giur. it., 2007, p. 2757: «Della transazione tra il
creditore e uno o più obbligati solidali gli altri non
possono giovarsi sia qualora venga inserita in essa una
clausola di esclusione di tale possibilità, sia qualora
la transazione non possa di per se stessa essere
stipulata autonomamente se non con l’intervento di
ulteriori condizioni».
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1322 c.c., contrasterebbe in
maniera stridente con quanto affermato nelle pagine
precedenti.
Se vero è che i non partecipanti
alla transazione sono ritenuti terzi rispetto all’atto,
è anche vero che quest’ultimi sono parti del rapporto
solidale che è alla base della transazione. In più, è
stata sottolineata, quale carattere rilevante
dell’obbligazione solidale, la comunione di interessi
che pemette l’estensione automatica degli effetti
favorevoli derivanti dalla stipulazione della
transazione anche agli altri concreditori e condebitori
non partecipanti all’atto.
Così descritta, la riflessione
costringe a spostare il campo d’indagine dal momento
della conclusione della transazione che rende l’atto
idoneo alla produzione degli effetti, al momento in cui
questi effetti si producono e, di conseguenza, si
estendono. Tale prospettiva, impone alle parti
contraenti non solo di non impedire l’ampliamento degli
effetti della transazione, bensì, in virtù della
comunione di interessi che li lega, di cooperare per la
realizzazione di tale risultato. Del resto l’eventuale
possibilità da parte del creditore o del debitore
transigente di opporsi all’esercizio della prerogativa
offerta dall’art. 1304 c.c., troverebbe ostacolo nel
vincolo contrattuale dallo stesso liberamente
costituito.
Ma vi è di più. Non bisogna
trascurare il dato per cui la facoltà di profittare
offerta dalla norma ha natura potestativa(22) e,
pertanto, in quanto tale, il suo esercizio è da solo
sufficiente ad incidere sulla sfera giuridica del
destinatario, anche se ci fosse, da parte di
quest’ultimo, diversa volontà. Facile, pertanto, è
dedurre che la possibilità di profittare della
transazione se da una parte è il risultato di libero
apprezzamento del condebitore o concreditore estraneo
all’atto, dall’altra è valutabile quale effetto riflesso
del negozio ex art. 1304 c.c..
Costruita in tal senso, la facoltà
di profittare permettere di delineare con chiarezza la
modalità mediante cui appropriarsi degli effetti
dell’atto transattivo. Poiché trattasi di diritto
potestativo cui corrisponde una posizione di soggezione
da parte del destinatario dell’esercizio di tale
facoltà, la
(22) M. COSTANZA, Le obbligazioni
solidali, op. cit., p. 37; G. AMORTH, Le obbligazioni
solidali, Milano, 1958, p. 198; D. RUBINO, Delle
obbligazioni, op. cit., p. 277. In giurisprudenza cfr.
Cass. 29 aprile 1953, n. 1187, in Rep. Foro it., 1953,
voce «Procedimento civile», n. 147.; Cass. 29 gennaio
1998, n. 884, in Rep. Foro it., 1998, Obbligazioni in
genere, n. 64; Cass. 15 maggio 2003, n. 7548, in Rep.
Foro it., 2003, Obbligazioni in genere, n. 107; Cass. 23
febbraio 2005, n. 3747, in Rep. Foro it., 2005, n. 77
«La dichiarazione del condebitore di voler profittare
della transazione stipulata con il creditore con il
condebitore in solido ai sensi dell’art. 1304. 1° comma
c.c. non costituisce un’eccezione da far valere nei
tempi e nei modi processuali ad essi pertinenti, bensì
un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del
processo, senza requisiti di forma né limiti di
decadenza».
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dichiarazione di «voler profittare
della transazione», per definizione, non necessita di
accettazione da parte di colui che ha stipulato l’atto
con l’intenzione di metterne a disposizione gli effetti.
Si tratta, secondo tale impostazione, di un atto
unilaterale recettizio che, in quanto tale, permette
l’estensione degli effetti della transazione nel momento
in cui venga a conoscenza del destinatario(23).
Sembra, pertanto, corretto ritenere
che quella che si svolge in questa fase sia una
procedura non dissimile da quella dettata per la
gestione rappresentativa non utiliter coepta. I due
istituti, infatti, con la sola differenza che il
condebitore o il concreditore che transige non agisca in
nome altrui, sono tra loro assimilabili, poiché entrambi
finalizzati a rendere efficaci nei propri confronti un
atto che, seppur stipulato da altri, ha un effetto
riflesso in diverse sfere giuridiche. Dunque, due
istituti che, sebbene fondati su presupposti differenti,
hanno la medesima funzione ed è quanto basta per
adottare la disciplina della ratifica da parte di quella
ex art. 1304 c.c. al fine di renderne più semplice la
configurazione. In base ai principi generali che
accomunano i due istituti, sia la ratifica che la
dichiarazione di voler profittare hanno efficacia
retroattiva. Di conseguenza, il concreditore o il
condebitore che voglia estendere gli effetti ad
meliorandam vel perpetuandam obligationem della
transazione può in qualsiasi momento esercitare il
diritto ed è come se lo facesse ab initio, in sostanza
come se avesse partecipato alla contrattazione. In più
vi è da precisare che non vi sono particolari
prescrizioni da parte dell’ordinamento giuridico aventi
ad oggetto la modalità mediante cui si voglia
profittare, pertanto, questa viene lasciata alla scelta
del condebitore o concreditore solidale. La volontà di
profittare, infatti, può essere manifestata in modo
espresso oppure tacito, o, come confermano diverse
pronunce giurisprudenziali, anche in corso di
giudizio(24).
(23) Diversamente parte della
giurisprudenza qualifica la dichiarazione di voler
profittare, non quale atto di volontà, bensì di
eccezione da parte del condebitore/ concreditore
solidale. In particolare si ritiene che l’art. 1304
possa essere invocato nel giudizio che il concreditore
abbia promosso, dal procuratore delle liti – anche se
privo di mandato – poiché tale dichiarazione è concepita
come semplice deduzione defensionale implicita nella
comune procura alle liti. Cass. 29 gennaio 1998, n. 884,
in Mass. Foro it., 1998, Cass. 4 dicembre 1968, n. 3876,
ivi, 1978; Cass. 29 agosto 1995, n. 9101, ivi, 1995;
Cass, 19 ottobre 1978, n. 4726, ivi, 1978.
(24) Cfr. sul punto Cass. 7 aprile
1972, n. 1062, in Rep. Foro it., 1972, «Transazione», n.
7; Cass. civ. sez. lav., 16 aprile 1992, n. 4660, in
Giust. civ. Mass, 1992, fasc. 4, Notiziario giur. lav.
1992, p. 762; Cass. civ. sez. III, 29 gennaio 1998, n.
884, in Giust. civ. Mass, 1998, p. 184; Cass. civ. sez.
III, 23 febbraio 2005, n. 3747, in Giust. civ. Mass.,
2005, p. 4. |