Conte Diego
L’attuale crisi economica spinge
anche l’Agenzia delle Entrate a premere
sull’acceleratore per incrementare le entrate fiscali.
L’aumento del carico di lavoro, tuttavia, porta spesso
con sé il rischio della commissione di errori che in
materia fiscale si traducono in violazioni di diritti
fondamentali dei contribuenti.
Come noto, ai sensi dell’art. 6, L.
212/2000 (Statuto del Contribuente) uno dei principali
diritti del contribuente è quello della piena
conoscibilità e conoscenza degli atti fiscali a loro
indirizzati, conoscenza che viene garantita attraverso
quel complesso di norme che disciplinano le notifiche
tributarie.
Caso di particolare delicatezza è
quello in cui l’atto non viene consegnato al
destinatario, temporaneamente assente, ma a un soggetto
diverso oppure depositato all’ufficio postale ovvero in
Comune.
Su tali fatti si è recentemente
pronunciata la Suprema Corte di Cassazione che con la
sentenza n. 11993/2011 ha chiarito un principio di
fondamentale importanza su cui è bene attirare
l’attenzione del lettore.
A garanzia del destinatario,
infatti, la legge ha previsto che chi provvede alla
notifica si curi di inviare al destinatario una lettera
raccomandata con cui quest’ultimo viene informato
dell’avvenuta consegna dell’atto a una diversa persona
(comunque legittimata a riceverlo) o del deposito presso
la casa comunale o l’ufficio postale, laddove nessuno
sia stato trovato.
L’importanza di tale adempimento è
tale che la Corte Costituzionale con la sentenza n.
3/2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui non legava il
perfezionamento della notifica all’invio della predetta
raccomandata informativa.
La menzionata sentenza della Corte
di Cassazione ha portato il principio della Consulta a
una logica conseguenza: se la raccomandata informativa
non viene ricevuta o, comunque, non giunge al domicilio
del destinatario dell’atto tributario, non può
considerarsi perfezionato il procedimento notificatorio.
Infatti, “ai fini della validità
della notifica di un atto processuale, ai sensi
dell’art. 140 c.p.c. è necessario che il notificante
comprovi l’avvenuta ricezione, da parte del
destinatario, della raccomandata confermativa
dell’effettivo compimento di tutte le formalità previste
dalla norma (o il perfezionamento della cd. compiuta
giacenza)[…]. Non è, infatti, più sufficiente a tal fine
[…] la mera spedizione di detta raccomandata al
destinatario, non accompagnata dal deposito della cd.
ricevuta di ritorno”.
La violazione del richiamato
principio è di tale gravità che la notifica non è
considerata soltanto nulla ma, addirittura, inesistente
con la conseguenza che la pretesa dell’Erario non può
considerarsi legittimamente avanzata. |