I dati acquisiti possono servire
sia a dimostrare l’attività occulta sia a stabilirne i
ricavi. Spetta al contribuente provare l'irrilevanza
fiscale dei movimenti ingiustificati
Sentenza n. 21132 del 13 ottobre
2011 (udienza del 7 luglio 2011)-Corte di cassazione,
sezione tributaria – Pres. Bognanni, Rel. Botta- IVA –
Accertamento – Utilizzo delle movimentazioni bancarie –
Presunzione relativa
SINTESI: “In tema di Iva,
l’utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di
credito, ai sensi del Dpr n. 633 del 1972, art. 51,
comma 2, n. 2, non è subordinata alla prova che il
contribuente eserciti attività d’impresa (o di lavoro
autonomo): infatti, se non viene contestata la
legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai
conti correnti bancari, i medesimi possono essere
utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di
un’eventuale attività occulta (impresa, arte o
professione) sia per quantificare il reddito ricavato da
tale attività, incombendo al contribuente l’onere di
dimostrare che i movimenti bancari che non trovano
giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non
sono fiscalmente rilevanti” (Cass. n. 9573 del 2007). La
medesima presunzione opera per le imposte dirette ai
sensi dell’art. 32, comma primo, n. 7) del Dpr 29
settembre 1973, n. 600.
IVA – Accertamento – Utilizzo delle
movimentazioni bancarie – Presunzione relativa |