L'ascensore costruito d'iniziativa
del disabile sulla propria proprietà, secondo i criteri
di cui all'art. 3 della Legge 13/1989, ovvero, in deroga
alle norme sulle distanze previste dai regolamenti
edilizi, può essere demolito senza una regolare
approvazione dell’assemblea condominiale.
(Nella specie il disabile aveva
fatto costruire nella corte interna del suo immobile un
ascensore con struttura portante e copertura terminale
metallica a distanza inferiore di quella legale rispetto
alla finestra della stanza da bagno dell'appartamento
dell'attrice e dal muro divisorio tra le due proprietà,
quindi chiedeva la condanna del convenuto alla
demolizione dell'opera ed alla rimessione in pristino
dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni.)
Nella sentenza si legge:
“L'art. 3 della legge n. 13/1989
prevede che le opere volte al superamento delle barriere
architettoniche negli edifici "possono essere realizzate
in deroga alle norme sulle distanze previste dai
regolamenti edilizi anche per i cortili e le chiostrine
interni a fabbricati o comuni o di uso comune a più
fabbricati". Nella specie il cortile che ospita la
struttura dell'ascensore non è, né di proprietà comune,
né di uso comune a più fabbricati, bensì è di proprietà
esclusiva e di uso esclusivo del T****. Il fatto che
altra parte della proprietà immobiliare di quest'ultimo,
come il lastrico solare, sia invece in comune con la
controparte, non assume evidentemente alcun rilievo nel
soddisfare i requisiti della norma. Le disposizioni
volte a favorire il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati, del resto,
tendono a facilitare, secondo un criterio di solidarietà
sociale, l'adozione delle deliberazioni in materia
nell'ambito delle proprietà comuni, M non possono
incidere sui diritti dei terzi, anzi il comma 2
dell'art. 3 espressamente stabilisce che "è fatto salvo
l'obbligo di rispetto delle distanze ... nell'ipotesi in
cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non
sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà
o di uso comune". La miglior riprova che la costruzione
dell'ascensore non coinvolgesse una proprietà comune
alla M**** sta dunque nel fatto che T**** l'abbia
deliberata per proprio conto, ritenendosi padrone
esclusivo dell'opera. Ne deriva che la M****, essendo
estranea alla costruzione, ha tutto il diritto di
pretendere il rispetto delle distanze legali.”
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