Per quanto attiene ai giudizi di
opposizione ad ordinanza ingiunzione il Decreto
Legislativo 1° settembre 2011, n. 150 riconduce tali
controversie al rito del lavoro, riscrivendo le norme
speciali contenute negli artt. 22 e 23 della Legge di
depenalizzazione (Legge 24 novembre 1981, n. 689).
Lo specifica il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare 2
novembre 2011, n. 28 emanata per fornire chiarimenti in
merito alle disposizioni complementari al codice di
procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.
In particolare le indicazioni
fornite riguardano:
fasi processuali: rimangono
pressoché inalterate rispetto alla disciplina
previgente, con l'unica importante annotazione relativa
alla mancata riproposizione del comma 3, art. 23, D.Lgs.
689/1981 che prevedeva che tra il giorno della
notificazione e l'udienza di comparizione dovessero
obbligatoriamente intercorrere 90 giorni (art. 163-bis
c.p.c.), per cui sono adesso sufficienti 30 giorni;
sospensione dell’efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato: secondo la nuova
normativa può essere concessa dal giudice - con
ordinanza non impugnabile - nei soli casi in cui sia
stata espressamente richiesta dall'opponente e sentite
le parti e solo quando ricorrano "gravi e circostanziate
ragioni" di cui il giudice deve dare esplicitamente
conto nella motivazione del provvedimento di
sospensione;
modalità di costituzione in
giudizio dell’Amministrazione: in tema di sanzioni
amministrative l'art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 150/2011
consente all'autorità che ha emesso l'ordinanza
ingiunzione di stare in giudizio personalmente e di
avvalersi anche di un funzionario appositamente
delegato;
regime delle decadenze: per
l'Amministrazione citata in giudizio operano le
preclusioni previste dall'art. 416 c.p.c. in base al
quale è nella memoria difensiva (da depositare almeno 10
giorni prima dell'udienza) che, a pena di decadenza,
devono essere proposte le eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d'ufficiole proprie difese in
fatto e in diritto, nonché devono essere indicati i
mezzi di prova e i documenti da depositare;
particolarità legate alla fase
istruttoria e decisoria;
mezzi di impugnazione: la
sentenza che definisce - in rito o nel merito - il
giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione sarà
assoggettata ai normali mezzi di impugnazione delle
sentenze. |