Consiglio dei
Ministri, maxiemendamento 02.11.2011
Pacchetto lavoro, dismissioni del
patrimonio pubblico, nuove norme per la velocizzazione
delle opere pubbliche necessarie alla realizzazione
delle infrastrutture energetiche strategiche (project
financing, defiscalizzazioni), credito di imposta per la
ricerca scientifica, liberalizzazione dei servizi
pubblici locali e degli ordini professionali.
Sono queste alcune delle novità
inserite dal Governo nel maxiemendamento (al DDL
stabiltà 2012) approvato dal Consiglio dei Ministri del
2 novembre al fine di rilanciare l'economia del paese.
Sembrano al momento esclusi
interventi come il condono, la patrimoniale e il
"prelievo forzoso" sui conti correnti.
In particolare, il pacchetto lavoro
prevede:
nuovo contratto di
apprendistato;
il potenziamento dei contratti
di lavoro part-time;
velocizzazione del credito di
imposta in favore delle imprese del Sud che assumno
nuovi lavoratori.
In materia di giustizia le misure
previste sono:
mediazione obbligatoria
anticipata al 1° gennaio 2012 anche per le liti in
materia di condominio e sinistri stradali (era
inizialmente prevista a partire dal 1° marzo 2012);
parte lesa dalla lentezza della
giustizia: previsione del solo rimborso del contributo
unificato (sostanziale abrogazione della Legge Pinto);
inappellabilità delle
controversie in materia di invalidità;
sentenze civili: possibilità
che siano rese con lettura del dispositivo e delle
motivazioni succinte in udienza;
contributo unificato: aumento
del 50% per i giudizi di appello e del 100% per i
giudizi in Cassazione.
(Altalex, 7 novembre 2011)
| maxiemendamento | finanziaria
2012 | crisi economica | misure economiche | lavoro |
condominio | sinistri stradali | mediazione civile |
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MAXIEMENDAMENTO
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
CAPITALE UMANO
Art.
(Sostegno e sviluppo della Ricerca
attraverso il rifinanziamento del Fondo per gli
Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica -
FIRST)
1. Al fine di dare necessario
sostegno alla nuova strategia per la crescita e
l’occupazione promossa e raccomandata dal Consiglio
europeo, da ultimo formulate nel Programma nazionale di
riforma 2011 e nel Programma di stabilità 2011-2014,
nonché per dare continuità al finanziamento dei progetti
di ricerca dei giovani ricercatori, per il finanziamento
del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica
e tecnologica (FIRST) di cui all’articolo 1, comma 870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, ai
sensi del comma 871 dello stesso articolo 1 della
predetta legge, la spesa di 100 milioni per l’anno 2012.
Art.
(Interessi da rientri su crediti
agevolati concessi per progetti di ricerca)
1. Per le finalità cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e nel rispetto delle
vigenti disposizioni dell’Unione europea in materia di
Aiuti di Stato, gli interessi derivanti dai rientri dei
finanziamenti agevolati concessi dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca per
progetti di ricerca cui al decreto ministeriale 8 agosto
2000 n. 593, possono essere utilizzati, annualmente, per
la concessione di incentivi nella forma di contributo
nella spesa.
Art.
(Programmazione della ricerca e
premialità)
1. Il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca assicura la coerenza dei Piani e
Progetti di ricerca e di attività proposti dagli Enti
Pubblici di Ricerca vigilati con le indicazioni del
Programma Nazionale della Ricerca, anche in sede di
ripartizione della quota del 7% del fondo di
finanziamento ordinario dei predetti Enti di ricerca,
preordinata al finanziamento premiale di specifici
programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli
enti medesimi.
Art.
(Introduzione di misure di
semplificazione delle procedure istruttorie, valutative,
di spesa e di controllo concernenti il settore ricerca)
1. Al fine di assicurare la
semplificazione e l’accelerazione delle procedure di
gestione dei progetti di ricerca di base, il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
provvede all’erogazione dei contributi entro 90 giorni
dalla data del decreto di ammissione a finanziamento. Le
verifiche scientifiche, amministrative e contabili
relative ai progetti sono effettuate esclusivamente al
termine degli stessi. Il costo delle valutazioni
scientifiche ex-post grava per intero sui fondi
destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
2. Per le valutazioni
tecnico-scientifiche finalizzate alla definizione di
accordi di programma e contratti di ricerca, il
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca può avvalersi del supporto di ricercatori o di
strutture esistenti presso gli Enti pubblici di ricerca
vigilati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca o universitari, nel rispetto dei principi
regolanti l’incompatibilità o il conflitto di interessi
senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
3. Ai fini dell’ammissione al
finanziamento, nelle procedure in cui la concessione
degli incentivi è anche subordinata al positivo esito di
sopralluoghi presso il soggetto richiedente,
l’adempimento assume natura di condizione risolutiva del
rapporto e revocatoria del finanziamento. Per la
conclusione delle relative procedure valutative,
l’Amministrazione si avvale delle risultanze
documentali.
4. Nell’ambito dei procedimenti
relativi a progetti di ricerca industriale, per ciascun
progetto, si individua l’impresa che in qualità di
capofila svolga le seguenti funzioni:
a) rappresentare tutte le imprese
ed enti partecipanti nei rapporti con l’amministrazione
che concede le agevolazioni, anche ai fini
dell’avvalimento e della garanzia dei requisiti;
b) presentare in nome proprio e per
conto delle altre imprese ed enti partecipanti, ai fini
dell’accesso alle agevolazioni, la proposta o progetto
di ricerca e le sue eventuali variazioni;
c) richiedere, in nome proprio e
per conto delle imprese ed enti che realizzano i
progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di
avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei
progetti e degli investimenti stessi e delle eventuali
variazioni;
d) effettuare il monitoraggio
periodico sullo svolgimento del programma.
5. Per i contributi o crediti
agevolati e le altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque concesse, da parte del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il
finanziamento di progetti di ricerca si applica
l’articolo 6 del DPR 3 giugno 1998, n. 252 “regolamento
recante norme per la semplificazione dei procedimenti
relativi al rilascio delle comunicazioni delle
informazioni antimafia”. In ogni caso di ritardo o
carenza nel rilascio della predetta certificazione,
l’Amministrazione è tenuta ad applicare la disposizione
di cui all’articolo 11 del citato DPR 3 giugno 1998, n.
252.
6. Per le società ed i consorzi a
totale o prevalente partecipazione degli enti pubblici
di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, costituite con leggi o
disposizioni statutarie, il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca d’intesa con il
Ministero dell’economia e delle finanze, è autorizzato
ad adottare entro il 31 dicembre 2012, uno o più
decreti, allo scopo di ottimizzare e razionalizzare le
attività svolte da tali soggetti nel settore della
ricerca e provvedere a disciplinare le forme di
partecipazione pubblica, l’organizzazione ed il loro
funzionamento.
7. Nel rispetto delle vigenti
disposizioni dell’Unione Europea in materia di aiuti di
Stato alla ricerca, ad integrazione degli strumenti di
intervento di carattere automatico previsti
dall’articolo 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, il Ministero può prevedere procedure di
fruizione dell’aiuto mediante buoni o voucher per
interventi finalizzati alla promozione di investimenti
in ricerca da parte delle PMI o di interventi di
limitato ammontare finanziario unitario rivolti a
un’ampia platea di beneficiari.
Art.
(Credito di imposta per la ricerca
scientifica)
1. Al fine di promuovere
l’occupazione e facilitare l’accesso dei giovani al
mercato del lavoro, è riconosciuto un credito di imposta
nella misura del 80 per cento - per i primi tre anni -
dei costi sostenuti dalle imprese per nuove assunzioni
di giovani ricercatori in possesso di un titolo di
dottorato o master o di aver esperienza di ricerca
attestata da qualificata struttura di ricerca pubblica o
privata, aventi età inferiore a 30 anni, con contratto a
tempo indeterminato, ovvero nella misura del 50 per
cento con contratto a tempo determinato per ogni anno di
durata del contratto. Per l’attuazione del presente
comma è autorizzata la spesa massima di 40 milioni di
euro per l’anno 2012, 40 milioni per l’anno 2013 e 40
milioni per l’anno 2014.
2. Il credito di imposta per la
ricerca scientifica di cui all’articolo 1 del decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazione
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 si estende alle
imprese che finanziano investimenti in progetti ed
attività di ricerca sviluppata da strutture interne,
anche in collaborazione con Università ovvero Enti
Pubblici di Ricerca e Organismi di ricerca.
3. Le disposizioni applicative dei
commi precedenti sono adottate con provvedimento
congiunto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e del
Direttore Generale per il coordinamento e lo sviluppo
della ricerca.
Art.
(Eliminazione vincoli per le
collaborazioni su progetti)
1. Le università e gli enti
pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal ministero
dell’istruzione, dell'università e della ricerca in
deroga a quanto stabilito dall’articolo 7 possono
stipulare, per specifiche prestazioni previste da
programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli
articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili
anche con rapporti di lavoro subordinato presso
amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati.
2. Ai contratti di cui al comma 1
non si applicano le disposizioni generali per la
pubbliche amministrazioni per il contenimento della
spesa.
3. Ai contratti stipulati in base
alla presente legge non si applica l’articolo 3, comma
1, lettere f-bis) e f-ter), della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.
EFFICIENTAMENTO DEL MERCATO DEL
LAVORO
(Pacchetto lavoro)
APERTURA DEI MERCATI IN CHIAVE
CONCORRENZIALE
Art.
Misure per il miglioramento
organizzativo del trasporto pubblico locale. Ulteriori
interventi in materia di liberalizzazioni dei servizi
pubblici locali e di apertura del mercato postale.
Sviluppo delle regioni del Mezzogiorno
1. Al fine di assicurare il
miglioramento organizzativo nel settore del trasporto
pubblico locale, all’articolo 1, comma 13, del
decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “struttura
paritetica da istituire” sono sostituite dalle seguenti:
“struttura paritetica istituita nell'ambito della
predetta Conferenza”;
b) dopo le parole: «organizzazione
del trasporto pubblico locale» sono aggiunte le seguenti
parole: «e definisce prioritariamente i criteri di
determinazione dei costi standard associati alla
fornitura del servizio per la corretta quantificazione
dei corrispettivi di esercizio e delle compensazioni
degli obblighi di servizio pubblico, conformemente a
quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del regolamento
(CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007»;
c) dopo le parole: «a evidenza
pubblica», sono aggiunte le seguenti: «e sulla base di
corrispettivi a base d'asta rispondenti ai criteri di
determinazione dei costi standard ed espressamente
previsti nel bando di gara o nella lettera di invito.”.
2. Al fine di perseguire una
completa ed efficace liberalizzazione e privatizzazione
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai
sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, nonché di assicurare il
progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di
gestione dei medesimi servizi, al predetto articolo 4
sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: “Con la stessa delibera gli enti
locali valutano l’opportunità di procedere
all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di
servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere
dimostrato che tale scelta sia economicamente
vantaggiosa.”;
al comma 3, prima delle parole: “ai
fini della relazione al Parlamento” aggiungere la
seguente: “anche”;
al comma 4, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: “In caso contrario e comunque in
assenza della delibera di cui al comma 2, l’ente locale
non può procedere all’attribuzione di diritti di
esclusiva ai sensi del presente articolo.”
al comma 5, dopo le parole “alle
aziende esercenti i servizi stessi” aggiungere le
seguenti: “determinate, con particolare riferimento al
trasporto pubblico locale, secondo il criterio dei costi
standard”;
al comma 32, lettera a), dopo le
parole: “alla somma di cui al comma 13” aggiungere le
seguenti: “ovvero non conformi a quanto previsto al
medesimo comma”;
al comma 32, lettera d), sostituire
le parole: “a condizione che la partecipazione pubblica
si riduca anche progressivamente” con le seguenti: “a
condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici
detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero
quella sindacata, si riduca anche progressivamente”;
al comma 33, primo periodo,
sostituire le parole: “ovvero ai sensi del comma 12” con
le seguenti: “ovvero non ai sensi del comma 12”;
al comma 33, secondo periodo, dopo
le parole: “nonché al socio selezionato ai sensi del
comma 12” aggiungere le seguenti: “e alle società a
partecipazione mista pubblica e privata costituite ai
sensi del medesimo comma”;
al comma 33, sostituire l’ultimo
periodo con il seguente: “I soggetti affidatari diretti
di servizi pubblici locali possono comunque concorrere
su tutto il territorio nazionale a gare indette
nell’ultimo anno di affidamento dei servizi da essi
gestiti, a condizione che, nel caso in cui i predetti
soggetti sono società a partecipazione pubblica, sia
stata indetta la procedura competitiva ad evidenza
pubblica per il nuovo affidamento del servizio o,
almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al
nuovo affidamento attraverso la predetta procedura
ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi
del comma 13.”.
dopo il comma 33, aggiungere i
seguenti:
“33-bis. Al fine di assicurare il
progressivo miglioramento della qualità di gestione dei
servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni
comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari
sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il
livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio
per utente e il livello degli investimenti effettuati,
nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle
predette finalità.
33-ter. Con decreto del Ministro
per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, adottato, entro il 31 dicembre 2011, di
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e
dell’interno, sentita la Conferenza unificata, sono
definiti:
a) i criteri per la verifica di cui
al comma 1 e l’adozione della delibera quadro di cui al
comma 2;
b) le modalità attuative del comma
33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di
erogazione in termini di aree, popolazioni e
caratteristiche del territorio servito;
c) le ulteriori misure necessarie
ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo.”;
m) al comma 34, aggiungere,
all’inizio, il seguente periodo: “Le disposizioni
contenute nel presente articolo si applicano a tutti i
servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative
discipline di settore con esse incompatibili.”;
n) dopo il comma 34, aggiungere il
seguente: “34-ter. Il presente articolo, fermo restando
quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto
pubblico regionale e locale.”.
3. Al fine di assicurare il più
sollecito sviluppo della liberalizzazione del mercato
postale nel rispetto dei principi comunitari mediante la
piena operatività dell’Agenzia nazionale per la
regolamentazione del settore postale, al decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal
decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 16 dell’articolo 2 è
così modificato: “ Con delibera del Collegio costituito
ai sensi del comma 6 , entro un mese dalla data di
adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo i
criteri da esso stabiliti, è approvato il regolamento
che definisce l’organizzazione e il funzionamento
interni dell’Agenzia e ne determina il ruolo organico,
nel limite di 60 unità.”;
b) il secondo capoverso del comma
18 dell’articolo 2 è così modificato: “La misura del
contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, per
l’anno 2001, è determinata nello 0,5 per mille. Il
versamento da parte degli operatori è effettuato entro
il 30 novembre 2011, su apposito conto acceso
dall’Agenzia presso un istituto di primaria importanza,
scelto in via transitoria dall’Agenzia stessa nelle more
dell’espletamento della procedura di affidamento ad
evidenza pubblica. Le modalità di versamento al bilancio
dell’Agenzia sono stabilite con delibera dell’Agenzia
stessa.”; di conseguenza introdurre la seguente
modifica: alla lettera b) del comma 14 la parola “non
superiori” è sostituita con “pari” ed è soppresso il
terzo capoverso della medesima lettera;
c) il secondo capoverso del comma
19 dell’articolo 2 è così modificato: “Il regolamento di
cui al comma 16 e quello di cui al presente comma sono
trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico e al
Ministero dell’Economia e delle Finanze e si intendono
approvati qualora entro trenta giorni dal ricevimento
tali Amministrazioni non esprimono le proprie
osservazioni.”;
d) all’articolo 23 inserire il
comma 01: “L’Agenzia di cui all’articolo 2 diventa
operativa con l’entrata in vigore del regolamento di
organizzazione adottato ai sensi del comma 16
dell’articolo 2.”;
e) all’articolo 23 inserire il
comma 02: “Nelle more della piena operatività
organizzativa e funzionale dell’Agenzia di cui
all’articolo 2, il Ministero dello Sviluppo Economico
garantisce il necessario supporto amministrativo,
logistico e finanziario da definirsi attraverso la
stipula di apposite convenzioni.”.
4. Al fine di garantire l’efficacia
delle misure finanziarie per lo sviluppo di tutte le
regioni del Mezzogiorno e l’attuazione delle finalità
del Piano nazionale per il Sud, all’articolo 5-bis del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le
parole “regioni dell’obiettivo convergenza” sono
sostituite dalle seguenti: “regioni del Mezzogiorno”; al
medesimo comma 1 sono soppresse le seguenti parole: “,
commi 126 e 127,”.
Art.
Riforma degli ordini professionali
e società tra professionisti
1. All’articolo 3 comma 5 del
decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le
parole “Gli ordinamenti professionali dovranno essere
riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto per recepire i seguenti principi:”
sono sostituite dalle seguenti:
“Con decreto del Presidente della
Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti
professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto per
recepire i seguenti principi:”.
2. All’articolo 3 del decreto legge
13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dopo il comma 5 è
inserito il seguente:
“5-bis. Le norme vigenti sugli
ordinamenti professionali sono abrogate con effetto
dall’entrata in vigore del regolamento governativo di
cui al comma 5”.
3. È consentita la costituzione di
società per l'esercizio di attività professionali
regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del
codice civile.
4. Possono assumere la qualifica di
società tra professionisti di cui al comma 1 le società
il cui atto costitutivo preveda:
a) l’esercizio in via esclusiva
dell’attività professionale da parte dei soci;
b) l’ammissione in qualità di soci
dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e
collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché
in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero
soggetti non professionisti soltanto per prestazioni
tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per
finalità di investimento, fermo restando il divieto per
tali soci di partecipare alle attività riservate e agli
organi di amministrazione della società;
c) criteri e modalità affinché
l’esecuzione dell'incarico professionale conferito alla
società sia eseguito solo dai soci in possesso dei
requisiti per l'esercizio della prestazione
professionale richiesta; la designazione del socio
professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza
di tale designazione, il nominativo debba essere
previamente comunicato per iscritto all'utente;
d) le modalità di esclusione dalla
società del socio che sia stato cancellato dal
rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in
qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di
società tra professionisti.
6. La partecipazione ad una società
è incompatibile con la partecipazione ad altra società
tra professionisti.
7. I professionisti soci sono
tenuti all'osservanza del codice deontologico del
proprio ordine, così come la società è soggetta al
regime disciplinare dell'ordine al quale risulti
iscritta.
8. La società tra professionisti
può essere costituita anche per l'esercizio di più
attività professionali.
9. Restano salvi i diversi modelli
societari già vigenti al momento dell’entrata in vigore
della presente legge di conversione.
10. Ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
della Giustizia, di concerto con il Ministro dello
Sviluppo Economico, entro sei mesi dalla approvazione
della presente legge di conversione, adotta un
regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui
ai precedenti commi 2, lettera c, 4 e 5.
11. La legge 23 novembre 1939, n.
1815, e successive modificazioni, è abrogata”.
12. All’articolo 3, comma 5,
lettera d), del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138,
convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011 n. 148, le parole : ”prendendo come riferimento le
tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei
compensi anche in deroga alle tariffe.” Sono sostituite
dalle seguenti: “ escluso qualunque possibile rilievo
delle tariffe professionali.”
Art. 1
1. Al decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, e s.m.i., dopo l’articolo 3 è inserito il
seguente:
«Art. 3-bis. Liberalizzazione
totale delle attività economiche svolte in forma
imprenditoriale e professionale 1. Con effetto
decorrente dallo stesso termine di cui all’art. 3, comma
8, l’inizio, la prosecuzione e l’esercizio di qualsiasi
attività imprenditoriale, commerciale, artigianale,
autonoma o professionale sono libere e non richiedono
l’emanazione di provvedimenti autorizzatori comunque
denominati quali autorizzazione, licenza, nulla osta,
assenso, permesso o altri, salvo le eccezioni di cui al
comma 5, né la presentazione di una segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) di cui
all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per
le attività non rientranti tra quelle di cui al primo
periodo continuano ad applicarsi l’articolo art. 3 e,
secondo quanto previsto dal relativo comma 3, l’articolo
19 delle legge n. 241/1990.
2. L’inizio delle attività di cui
al comma 1 è preceduto dall’invio al Sindaco di un
avviso recante l’indicazione dell’oggetto dell’attività,
del luogo o dei luoghi in cui la stessa verrà svolta,
nonché della data in cui lo svolgimento dell’attività
avrà inizio. Chiunque inizia un’attività senza aver
preventivamente inviato la comunicazione di cui al
presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa
della chiusura immediata dell’attività e della
sospensione per sei mesi dall’esercizio dell’attività
illecitamente iniziata e di ogni altra professione o
arte, nonché dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese.
3. Resta fermo il necessario
possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti
dalla legge e dai regolamenti vigenti per lo svolgimento
di ciascuna delle attività di cui ai commi 1 e 2, anche
se riferiti a settori estranei alla attività economica
propriamente detta, nonché del rispetto delle specifiche
eventualmente previste per i beni e gli strumenti
aziendali.
4. Per ciascuna attività economica
di propria spettanza, le amministrazioni competenti
pubblicano sul proprio sito istituzionale, entro 180
giorni dall’entrata in vigore del presente articolo,
l’elenco dei requisiti e delle specifiche di cui al
comma 3, in maniera chiara, esplicita non limitandosi al
mero richiamo delle norme di legge, eventualmente
predisponendo formulari o schede di ausilio all’impresa
o al lavoratore autonomo o al professionista che intenda
intraprenderle o proseguirle.
5. Fermo quanto previsto
dall’articolo 3, il presente articolo non si applica: a)
alle attività economiche sottoposte a concessione
traslativa o costituiva; b) alle attività economiche a
prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) alle attività
economiche disciplinate dal codice delle assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209; d) alle attività economiche per le quali sia
previsto, dalla legge, un limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale.
6. A decorrere dalla scadenza del
termine di cui al comma 1, cessano di applicarsi alle
attività ivi indicate tutte le disposizioni di legge
incompatibili con la piena attuazione dei principi
espressi dal presente articolo e tutte le disposizioni
di rango regolamentare concernenti le stesse attività,
escluse quelle di cui alle lettere a), b) e c) del comma
5. Ove necessario, le amministrazioni competenti
adottano nuovi regolamenti per la disciplina di
dettaglio di dette attività, in attuazione dei principi
espressi dal presente articolo. OPPURE: Si applica
l’articolo 8, comma 3, ultimo periodo, per il riassetto
della normativa primaria e secondaria relativa alle
attività di cui al presente articolo.
7. L’autorità competente, d’ufficio
in qualsiasi momento successivo all’inizio della
attività, ovvero entro novanta giorni dalla richiesta
dell’impresa, del lavoratore autonomo o del
professionista o del consumatore o utente interessati
ovvero di un controinteressato, verifica, esclusivamente
sulla base di quanto pubblicato ai sensi del comma 3
dell’articolo 1, il rispetto delle norme di cui al comma
2 dell’articolo 1 irrogando, in caso di violazioni, le
sanzioni eventualmente previste dalla legge ed
indicando, specificatamente e partitamente, gli
inadempimenti da sanare, dettando, in caso di carenze
tecniche o finanziarie, le integrazioni o modifiche
necessarie e sufficienti ad integrare il requisito. In
caso di verifica negativa ne rilascia certificazione
liberatoria.
8. Le verifiche che non necessitano
di un sopralluogo o accesso al luogo o ai luoghi ove si
esercita l’attività, né in altri luoghi, sono effettuate
dall’amministrazione competente esclusivamente mediante
la consultazione di banche dati, elenchi, registri,
documenti, certificazioni in possesso della stessa o di
altre amministrazioni.
9. Nel caso in cui la verifica dei
requisiti richiesti necessiti di sopralluogo, l’accesso
è eseguito previa comunicazione all’interessato. Nel
caso in cui la verifica dei requisiti competa
rispettivamente ad amministrazioni diverse, l’accesso è
sempre esercitato congiuntamente e l’esito della
verifica si presume a favore dell’interessato con
riferimento ai requisiti di competenza
dell’amministrazione che non ha partecipato al primo
accesso. Le amministrazioni si coordinano all’uopo
mediante accordi tra gli uffici competenti sul
territorio.
10. Ove l’interessato non condivida
i rilievi scaturenti dalla verifica di cui ai commi 8 e
9, presenta alla Amministrazione le sue controdeduzioni
e controproposte che sono esaminate, entro trenta giorni
dalla loro presentazione, dalla amministrazione, se del
caso in conferenza di servizi, in contradditorio con
l’interessato. All’esito del contraddittorio è stilato
un verbale di conciliazione che contiene gli esiti
condivisi ovvero il mancato raggiungimento anche
parziale dell’accordo. Avverso la determinazione
amministrativa di non accoglimento delle deduzioni e
proposte dell’interessato, per quale espressa nel
verbale di mancato accordo anche parziale, è
immediatamente esperibile ricorso al giudice
amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai
sensi dell’articolo 7, comma 5, del codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
11. Nel caso di accordo, anche
parziale, ai sensi del comma 10, l’amministrazione
assegna un termine non inferiore a trenta giorni per la
regolarizzazione del requisito. Dell’adempimento
l’interessato redige autocertificazione e la presenta
all’amministrazione. Decorso infruttuosamente il
termine, l’Amministrazione emana il provvedimento di
interdizione definitiva dalla attività economica
intrapresa anche in pendenza del procedimento
giurisdizionale relativo alla parte di verbale
impugnata. Del provvedimento è data diffusione, a spese
della impresa, lavoratore autonomo o professionista,
anche tramite la pubblicazione su almeno un quotidiano
nazionale ed uno locale e sul sito della Amministrazione
in apposita sezione facilmente consultabile.
12. La verifica dei requisiti
richiesti dalla legge può avvenire solo una volta nel
corso della attività economica, tranne per i requisiti e
le specifiche che, per loro natura, necessitino di
aggiornamenti o periodiche revisioni anche in funzione
dell’uso o della vetustà, o siano interessati da
modifiche normative sopravvenute, ovvero nei casi di cui
al comma 13. In tali ultimi casi la verifica è disposta
ai sensi dell’articolo (Vedi: Semplificazione dei
controlli sulle imprese in questo stesso provvedimento).
13. Non rientrano tra le verifiche
di cui al comma 12 e sono reiterabili in ogni momento e
senza preavviso, quelle disposte dalla legge durante
l’esercizio della attività imprenditoriale finalizzate
alla prevenzione di reati, contravvenzioni
amministrative o alla sicurezza sui luoghi di lavoro o
al rispetto degli obblighi contributivi e fiscali,
nonché alla tutela della salute degli utenti e della
sanità pubblica.
14. In caso di esito negativo delle
verifiche di cui ai commi 12 e 13, nonché in ogni caso
in cui risulti la sussistenza di un inadempimento che
pregiudichi l’igiene e la salute pubbliche, la sicurezza
sui luoghi di lavoro, la tutela dei beni culturali,
paesaggistici o ambientali, la pubblica sicurezza, la
difesa o la sicurezza nazionali, se non è possibile
l’eliminazione immediata delle violazioni riscontrate è
disposta la sospensione dell’attività per il tempo
occorrente al pieno ripristino della legalità e, in ogni
caso, per non oltre tre mesi; è fatta salva la
possibilità di ulteriori verifiche, anche preventive
rispetto alla riapertura dell’attività, al fine di
verificare l’effettivo ripristino delle condizioni
richieste dalla legge e dai regolamenti per la
prosecuzione dell’attività. Se non è possibile la
conformazione dell’attività a specifiche disposizioni di
legge o di regolamento, ne è definitivamente interdetto
l’ulteriore esercizio.
15. In caso di violazioni diverse
da quelle di cui al comma 14, l’attività può essere
sospesa solo ove dalla sua prosecuzione derivi un
comprovato danno grave e irreparabile alla libertà dei
mercati e delle attività economiche, agli interessi dei
consumatori o utenti o ai controinteressati e salvo che
l’impresa, il lavoratore autonomo o il professionista
non fornisca idonea garanzia finanziaria a richiesta
della amministrazione.
SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIALITÀ E
ALL’INNOVAZIONE
Art.
Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane
1. I commi da 18 a 26 dell’articolo
14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono sostituiti dai seguenti:
«18. Le funzioni attribuite all'ICE
dalla normativa vigente e le inerenti risorse di
personale, finanziarie e strumentali, compresi i
relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono
trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello
sviluppo economico, il quale entro il 31 dicembre 2011 è
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni. Le risorse già destinate
all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione
e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero,
come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre
2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per
la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione
delle imprese, da istituire nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico.
19. I poteri di indirizzo e
vigilanza in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese italiane sono
esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dal
Ministero degli affari esteri. Le linee guida e di
indirizzo strategico in materia di promozione ed
internazionalizzazione delle imprese sono assunte da una
cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori
oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e
dello sviluppo economico e composta dal Ministro
dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso
designata, da un rappresentante della Conferenza delle
regioni e da un rappresentante, rispettivamente, di
Unioncamere, della Confederazione generale
dell'industria italiana, di Rete Imprese Italia e della
Associazione bancaria italiana.
20. E’ istituita l’Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane, di seguito denominata “Agenzia”.
L’Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico e opera con autonomia statutaria,
regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e
di gestione. L’Agenzia è sottoposta ai poteri di
indirizzo e vigilanza del Ministro dello sviluppo
economico, che li esercita sentito il Ministro degli
affari esteri per le materie di sua competenza. Per
quanto non previsto dal presente articolo, all'Agenzia
si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300. L’Agenzia assume la
denominazione di ICE – Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane.
21. L’Agenzia opera al fine di
sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese
italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei
servizi italiani nei mercati internazionali, e di
promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo.
L’Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei
compiti ad essa affidati e, in particolare, offre
servizi di informazione, assistenza e consulenza alle
imprese italiane che operano nel commercio
internazionale e promuove la cooperazione nei settori
industriale, agricolo e agroalimentare, della
distribuzione e del terziario, al fine di incrementare
la presenza delle imprese italiane sui mercati
internazionali.
Nello svolgimento delle proprie
attività, l’Agenzia opera in stretto raccordo con le
regioni, le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli
altri soggetti pubblici e privati interessati.
22. Sono organi dell’Agenzia il
consiglio di amministrazione, costituito da cinque
membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il
collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio
di amministrazione sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato
dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio
di amministrazione sono scelti tra persone dotate di
indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta
professionalità e competenza nel settore. La carica di
componente del consiglio di amministrazione è
incompatibile con incarichi politici elettivi. Le
funzioni di controllo di regolarità
amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità
della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio
dei revisori, al quale si applica l'articolo 8, comma 4,
lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300. Il presidente del Collegio dei revisori è designato
dal Ministro dell'economia e delle finanze. I membri del
consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in
carica quattro anni e possono essere confermati una sola
volta.
23. Il direttore generale svolge
funzioni di direzione, coordinamento e controllo della
struttura dell'Agenzia. Formula proposte al consiglio di
amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle
deliberazioni da questo approvati e assicura gli
adempimenti di carattere tecnico-amministrativo,
relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento
delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale
è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili
per una sola volta, con la procedura prevista
dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si
applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
24. I compensi spettanti ai membri
del consiglio di amministrazione sono determinati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Gli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono
coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi
26-ter, primo periodo, 26-quater e 26-quinquies. Se
dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del
consiglio di amministrazione si applica il comma 5
dell’articolo 1 del presente decreto.
25. Lo statuto dell’Agenzia è
deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro degli affari esteri. Il
consiglio di amministrazione approva il regolamento, che
definisce l'organizzazione e il funzionamento interni
dell'Agenzia, il regolamento del personale, che
definisce il ruolo organico, nel limite di 300 unità, e
il regolamento di contabilità. Spetta al consiglio di
amministrazione l’approvazione del bilancio
dell’Agenzia, del piano annuale di attività con
proiezione triennale e dei relativi adeguamenti, dei
corrispettivi dei servizi specializzati e personalizzati
e dei criteri per la compartecipazione finanziaria dei
terzi alle iniziative promozionali, delle delibere
relative all’organizzazione dell’Agenzia e alla
istituzione e soppressione degli uffici all’estero,
delle delibere relative all’istituzione di società o
alla partecipazione a società esistenti, degli altri
atti stabiliti dallo statuto. Il piano annuale di
attività è definito tenuto conto delle proposte
provenienti dalle Rappresentanze diplomatiche e
consolari. Gli atti relativi alla istituzione e
soppressione degli uffici all’estero e alla
determinazione del relativo organico sono adottati
previo assenso del Ministero degli affari esteri e del
Ministero dello sviluppo economico. Gli atti
specificamente individuati dal presente comma sono
soggetti all’approvazione del Ministro dello sviluppo
economico, che può formulare motivati rilievi entro
trenta giorni dalla data di ricezione; trascorso tale
termine, l’atto si intende approvato. Sul piano annuale
di attività il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro degli affari esteri possono formulare motivati
rilievi entro quarantacinque giorni dalla data di
ricezione; trascorso tale termine, l’atto si intende
approvato.
26. L’Agenzia opera all’estero
nell’ambito delle Rappresentanze diplomatiche e
consolari con modalità stabilite con apposita
convenzione stipulata tra l’Agenzia, il Ministero degli
affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico.
Il personale dell’Agenzia all’estero è nominato sentito
il Ministero degli affari esteri e può essere
accreditato, previo nulla osta del Ministero degli
affari esteri, secondo le procedure previste
dall'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle
convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e
consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti
nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile
dell’ufficio è accreditato presso le autorità locali in
lista diplomatica. Il restante personale è notificato
nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il
personale dell’Agenzia all’estero dipende dal titolare
della Rappresentanza diplomatica per tutto ciò che
concerne i rapporti con le autorità estere, è coordinato
dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel
quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione, e
opera in linea con le strategie di
internazionalizzazione delle imprese definite dal
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero degli affari esteri e dalla cabina di regia di
cui al comma 19.
26-bis. In sede di prima
applicazione, con i decreti di cui al comma 26-ter, è
trasferito all’Agenzia un contingente massimo di 300
unità, provenienti dal personale dipendente a tempo
indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi
sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il
personale locale, impiegato presso gli uffici all’estero
del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a
tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento
dello Stato estero, è attribuito all’Agenzia. I
contratti di lavoro del personale locale sono
controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza
e direzione, al fine dell'impiego del personale in
questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.
26-ter. Con uno o più decreti di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, si provvede, nel rispetto di quanto
previsto dal comma 26-bis e dalla lettera b) del comma
26-septies, alla individuazione delle risorse umane,
strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici
attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto,
trasferiti all’Agenzia. Con i medesimi decreti si
provvede a rideterminare le dotazioni organiche del
Ministero dello sviluppo economico in misura
corrispondente alle unità di personale in servizio a
tempo indeterminato trasferito. Al fine della adozione
dei decreti di cui al presente comma, l'ufficio per gli
affari generali e le risorse del Ministero dello
sviluppo economico cura, anche con la collaborazione dei
competenti dirigenti del soppresso istituto, la
necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti
attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione
delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle
more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo,
sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai
rapporti giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali
devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di
obbligazioni già assunte. Fino all'adozione del
regolamento di cui al comma 18, con il quale sono
individuate le articolazioni del Ministero dello
sviluppo economico necessarie all'esercizio delle
funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le
attività relative all'ordinaria amministrazione già
facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso
le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per
garantire la continuità dei rapporti che facevano capo
all'ICE e la correntezza dei pagamenti, il predetto
ufficio per gli affari generali del Ministero dello
sviluppo economico può delegare un dirigente per lo
svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.
26-quater. A decorrere dall’anno
2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 18 è
determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destinata
all’erogazione all’Agenzia di un contributo annuale per
il finanziamento delle attività di promozione all’estero
e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A
decorrere dall’anno 2012 è altresì istituito nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito Fondo destinato all’erogazione all’Agenzia di
un contributo annuale per le spese di funzionamento. Il
contributo erogato per il finanziamento delle attività
di promozione all’estero e di internazionalizzazione
delle imprese italiane non può essere utilizzato a
copertura delle spese fisse per il personale dipendente.
26-quinquies. Le entrate
dell’Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi
di cui al comma 26-quater, da:
a) eventuali assegnazioni per la
realizzazione di progetti finanziati parzialmente o
integralmente dall'Unione europea;
b) corrispettivi per servizi
prestati agli operatori pubblici o privati e
compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
c) utili delle società
eventualmente costituite o partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di
gestione.
26-sexies. L’Agenzia provvede alle
proprie spese di funzionamento e alle spese relative
alle attività di promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti
delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-ter, primo
periodo, 26-quater e 26-quinquies.
26-septies. Sulla base delle linee
guida e di indirizzo strategico adottate dalla cabina di
regia di cui al comma 19, l’Agenzia provvede entro sei
mesi dalla costituzione a:
a) una riorganizzazione degli
uffici di cui al comma 26, sulla base degli indirizzi
impartiti dal Ministro degli affari esteri e dal
Ministro dello sviluppo economico;
b) una razionalizzazione
dell’attività svolta in Italia, dove l’Agenzia mantiene
soltanto gli uffici di Roma e Milano; il Ministero dello
sviluppo economico, l’Agenzia, le regioni e le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura possono
definire opportune intese per individuare la
destinazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
c) una rideterminazione delle
modalità di svolgimento delle attività di promozione
fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura
di almeno il 20 per cento della spesa media annua per
tali attività registrata nell’ultimo triennio;
d) una concentrazione delle
attività di promozione sui settori strategici e
sull’assistenza alle piccole e medie imprese.
26-octies. I dipendenti a tempo
indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto
previsto per il personale di cui al comma 26-bis e dalla
lettera b) del comma 26-septies, sono inquadrati nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base
di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno
o più dei decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione e per l'innovazione, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando
l'invarianza della spesa complessiva. L’eventuale
trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha
luogo in conformità con le intese di cui al comma
26-septies, lettera b).
26-novies. I dipendenti trasferiti
al Ministero dello sviluppo economico e all’Agenzia di
cui al comma 20 mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse
e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti più elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, ai dipendenti trasferiti al
Ministero è attribuito per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
26-decies. L'Agenzia si avvale del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611.
26-undecies. Il controllo sulla
gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla
Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n.
259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge
stessa.»
2. Fino alla piena operatività
dell’Agenzia di cui al comma 20 dell’articolo 14 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a
non oltre 30 giorni dalla data di adozione dei decreti
di cui al comma 26-ter, fermo restando quanto previsto
dal medesimo comma 26-ter, con uno o più decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, sulla base degli indirizzi
formulati dalla cabina di regia di cui al comma 19, sono
individuate, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a valere sui fondi di cui ai commi 18 e
26-quater del medesimo articolo e delle altre risorse
finanziarie comunque spettanti al soppresso istituto, le
iniziative di promozione e internazionalizzazione da
realizzare ed è definito il limite di spesa per ciascuna
di esse.
3. Il dirigente delegato di cui al
comma 26-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente
articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della
legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di
amministrazione e al direttore generale del soppresso
istituto necessari per la realizzazione delle iniziative
di cui al comma 2, stipula i contratti e autorizza i
pagamenti. Può altresì delegare, entro limiti di spesa
specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito
dai decreti di cui al comma 2, la stipula dei contratti
e l’autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli
uffici del soppresso istituto. Le attività necessarie
per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2
sono svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal
fine utilizzati, con le modalità e secondo le procedure
previste per il soppresso istituto. Fino al termine di
cui al primo periodo del comma 2 il personale in
servizio presso gli uffici all’estero del soppresso
istituto alla data di entrata in vigore del presente
decreto continua ad operare presso i medesimi uffici.
4. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Art.
Banda larga e ultralarga
1. Il Progetto strategico nazionale
di cui all'articolo 30 del decreto legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, è approvato ed attuato nel rispetto
del principio di sussidiarietà, con priorità per le aree
industriali e i collegamenti ad alta velocità delle reti
senza fili.
2. Il Progetto strategico nazionale
di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare
l’azzeramento del digital divide, l’individuazione delle
modalità di realizzazione degli interventi nelle aree
per le quali gli operatori di telecomunicazione non
prevedono di assicurare la copertura con le reti di
nuova generazione, nonché provvede a definire le
modalità di coinvolgimento degli operatori privati e
della Cassa depositi e prestiti.
3. Il Progetto Strategico Nazionale
di cui al comma 1 sarà finanziato con le risorse
provenienti dalle previsioni di cui al comma 4
dell’articolo 30 del decreto-legge n. 98 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del
2011, con le risorse finanziarie appositamente destinate
dalla Cassa depositi e prestiti, con le risorse,
appositamente destinate, provenienti dal Fondo per lo
sviluppo e la Coesione e dai fondi strutturali relativi
al periodo di programmazione 2014-2020.
4. Nell’ambito del progetto, il
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministero per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, con le Regioni e le Provincie autonome,
definisce un sistema documentale interoperabile delle
infrastrutture del sottosuolo per ridurre l'impatto dei
relativi scavi sulla cittadinanza, individuandone le
modalità di attuazione e le modalità di popolamento.
5. Al comma 1 dell’art. 30 della
legge n. 111 del 2011 dopo le parole “Ai fini del
raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale
europea, concernenti il diritto di accesso a internet
per tutti i cittadini a una velocità di connessione
superiore a 30 Mb/s il Ministero dello sviluppo
economico,” sono aggiunte le parole “- anche stipulando
accordi con le Regioni e le Provincie autonome
interessate”.
6. Il Ministro dello sviluppo
economico presenta ogni anno al Parlamento una relazione
sull’attività svolta in attuazione del presente
articolo.
Art.
Misure a sostegno del sistema
industriale e per la competitività territoriale.
Programmi speciali per le aree di crisi
1. I commi da 1 a 6 dell’articolo 2
della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono sostituiti dai
seguenti:
«1. Al fine di sostenere lo
sviluppo economico, la competitività territoriale,
l’attrazione di nuovi investimenti e la salvaguardia dei
livelli occupazionali, nonché accelerare gli interventi
per le infrastrutture delle aree interessate da crisi
industriale nei casi di situazioni complesse, nonché con
impatto significativo sulla politica industriale
nazionale, individuate ai sensi del comma 7, l’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa, S.p.A., di seguito denominata
Agenzia, propone ed attua Programmi speciali per le aree
di crisi, secondo le direttive emanate con il decreto di
cui al comma 5. Il Ministero dello Sviluppo Economico,
sentite le regioni interessate, approva i Programmi
speciali per le aree di crisi e trasmette annualmente al
CIPE un rapporto sullo di attuazione degli interventi
previsti.
2. I Programmi speciali per le aree
di crisi di cui al comma 1 individuano gli interventi da
attuare, promuovendo iniziative per la sicurezza, la
riqualificazione delle aree interessate ed il recupero
di aree industriali dismesse, gli interventi di recupero
ambientale ed efficientamento energetico dei siti,
quelli da realizzare mediante partenariato
pubblico-privato, nonché le iniziative ad elevato
contenuto di innovazione per la promozione industriale e
lo sviluppo d’impresa. Nell’ambito del Programma può
essere prevista anche la realizzazione di infrastrutture
strettamente funzionali agli interventi. Gli interventi
sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato. I Programmi speciali per le
aree richiesti dalle regioni prevedono il
cofinanziamento regionale degli interventi.
3. Per l’attuazione dei Programmi
speciali per le aree di crisi si richiede l’attività
integrata e coordinata di amministrazioni centrali,
regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e
privati, ovvero il finanziamento mediante risorse
provenienti da istituti e soggetti diversi e
l’armonizzazione dei procedimenti amministrativi,
mediante appositi Accordi di programma che disciplinano
il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza
dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione
degli interventi, la verifica dello stato di attuazione
e del rispetto delle condizioni fissate, i termini e le
condizioni per la risoluzione di eventuali ritardi e
inadempienze e l’attivazione di procedure sostitutive.
Le opere e gli impianti compresi nei Programmi speciali
per le aree di crisi attuati mediante accordi di
programma sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti
ed indifferibili.
4. Al fine di assicurare la
tempestività e l’efficacia degli interventi previsti con
gli accordi di programma di cui al comma 3 si procederà
mediante conferenze di servizi indette dal Ministero
dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Gli interventi del programma speciale per
le aree di crisi sono attuati dall’Agenzia nel rispetto
delle direttive di cui al successivo comma 5, mediante
l’applicazione dei regimi di aiuto vigenti.
5. Il Ministro dello sviluppo
economico, con proprio decreto, di natura non
regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, definisce
le modalità di attuazione dei Programmi speciali per le
aree di crisi di cui al comma 1, impartendo le opportune
direttive all’Agenzia. Le attività dell’Agenzia sono
disciplinate mediante apposita convenzione con il
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi
dell’articolo 2, comma 5, decreto legislativo 9 gennaio
1999, n. 1, e dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2002,
n. 166.».
2. I commi 9 e 10 dell’articolo 2
della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono abrogati.
3. All’attuazione degli interventi
previsti dai Programmi speciali per le aree di crisi di
cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 23 luglio
2009, n. 99, ivi compresi gli oneri relativi alle
convenzioni di cui al comma 5 del medesimo articolo,
come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, si
provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziate
sugli strumenti agevolativi di volta in volta prescelti
ovvero, qualora non disponibili, sulle risorse destinate
al finanziamento degli interventi di cui alla legge 15
maggio 1989, n. 181, nei limiti delle disponibilità
fissate dal Ministero dello sviluppo economico, tenuto
conto delle esigenze di attuazione dei programmi di
promozione industriale, nonché a valere sulle risorse
disponibili relative al finanziamento degli interventi
di cui all’articolo 145, comma 52, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, all’articolo 1, comma 268, della
legge 20 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 11, comma
9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e a
valere sulle risorse di cui all’art. 1 comma 30, legge
n. 266/2005, nonché delle altre risorse che si rendano
disponibili allo scopo anche con il finanziamento delle
regioni interessate.
Art.
Utilizzo delle risorse derivanti da
revoche di agevolazioni
“1. Le risorse impegnate dal
Ministero dello sviluppo economico comunque risultanti
disponibili a seguito di provvedimenti di revoca totale
o parziale o di rideterminazione delle agevolazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di cui all’art. 2,
comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, accertate ogni sei mesi con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, anche in deroga alla disciplina vigente,
per il 70 per cento al finanziamento degli interventi di
cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 e per il 30 per cento al finanziamento dei
Programmi speciali di cui all’articolo 2, comma 1, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, come sostituito
dall’articolo (***). Resta fermo quanto previsto
dall’art. 8-bis, comma 6, del decreto legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito nella legge 3 agosto 2007, n.
127. Alle medesime finalità sono altresì destinate le
risorse che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, risultano non impegnate a valere sul Fondo di
cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2010, n. 73.
2. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, una quota fino al 20 per
cento delle risorse di cui al comma 1 può essere
destinata a interventi di sostegno alle imprese previsti
dalla normativa vigente, diversi da quelli di cui al
medesimo comma 1, con proporzionale riduzione delle
quote di cui al comma 1”.
Art.
Modifiche in materia di
destinazione del Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti in ricerca
1. Al comma 361-bis dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come inserito
dalla lettera c) del comma 5 dell’articolo 8 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo
le parole “con priorità per quelle di dimensioni piccole
e medie” sono aggiunte le seguenti: “e per le reti da
esse costituite, nonché per le imprese che realizzano
nuovi investimenti o svolgono progetti di ricerca e
innovazione in collaborazione con altre imprese o
organismi di ricerca,”.
2. Al comma 361-quater
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come inserito dalla lettera c) del comma 5 dell’articolo
8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
le parole “Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze” sono sostituite
dalle seguenti: “Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze”.
Art.
Misure per favorire il commercio
elettronico e i pagamenti con moneta elettronica
1. All'articolo 74 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, e successive modificazioni, dopo il comma 5
è inserito il seguente:
“5-bis. A decorrere dal 2012 gli
operatori che gestiscono attività di fornitura di
servizi al pubblico in virtù di un affidamento
effettuato in conformità al presente codice sono tenuti
a prevedere soluzioni di pagamento elettronico, con il
divieto di applicare un costo maggiorato rispetto alla
medesima transazione avviata nelle modalità
tradizionali.”
2. Tra i criteri di asseverazione
dei programmi comuni di rete di cui al comma 2-quater
dell’articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, è data priorità a quelli che prevedono una
maggior presenza sui mercati internazionali anche
attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, in
particolare attraverso la creazione di strumenti
tecnologici, logistici e gestionali condivisi.
3. Il comma 6 dell’articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001,
numero 430, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
“6. Tutte la fasi del gioco
destinate all’aggiudicazione dei premi sono effettuate
nel territorio dello Stato. Le attività connesse al
confezionamento dei prodotti e alla partecipazione alla
manifestazione mediante il servizio postale, telefonico
o mediante internet o mediante carte di pagamento
possono svolgersi anche al di fuori del detto
territorio.”
4. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, al fine di
limitare l'uso del denaro contante, tutte le transazioni
regolate con sistemi elettronici di pagamento, di
importo inferiore ai cento euro, sono gratuite sia per
l'acquirente, sia per il venditore.
5. Al comma 2 dell'articolo 13
della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
642, sono soppresse le parole "quando la somma supera L.
150.000 per ogni esemplare”.
Art.
Scuola ed università digitale
1. Al fine di semplificare e
migliorare il quadro delle comunicazioni
scuola-famiglia, riducendone i costi connessi, a
decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, le istituzioni
scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado adottano,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, procedure telematiche per rilasciare le
pagelle e i certificati scolastici in formato
elettronico, per la gestione informatizzata delle
carriere degli studenti e per consentire le iscrizioni e
i pagamenti delle tasse scolastiche online, avvalendosi,
secondo le modalità definite con decreto di cui al comma
4, dei servizi resi a tale scopo disponibili dai sistemi
informativi del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
2. Le pagelle e i certificati
redatti ai sensi del comma 1 sostituiscono gli
equivalenti documenti cartacei e sono resi disponibili
agli interessati sul web o tramite posta elettronica o
altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto
dell’interessato di ottenere, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, copia cartacea del
documento redatto in forma elettronica.
3. Ai sensi dell’articolo 15 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante codice
dell’amministrazione digitale, le istituzioni
scolastiche di cui al comma 1 quantificano e
riutilizzano i risparmi effettivamente conseguiti in
attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti
commi.
4. Al fine di accelerare il
processo di automazione amministrativa e migliorare i
servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi,
le Università statali e non statali legalmente
riconosciute adottano dal 1 gennaio 2013 procedure
telematiche che consentono di effettuare online
l’iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata
delle carriere degli studenti e la prenotazione degli
esami, nonché la relativa verbalizzazione e
conservazione dei documenti in modalità digitale.
5. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali, sono
adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo
2005, n.82, recante codice dell’amministrazione
digitale, le disposizioni necessarie per l’attuazione di
quanto disposto dai commi 1, 2 e 4.
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E
AMMINISTRATIVA
E MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Art.
Burocrazia zero in via sperimentale
1. In via sperimentale, fino al 31
dicembre 2013, sull’intero territorio nazionale si
applica la disciplina delle zone a burocrazia zero
prevista dall’art. 43 del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. A tale scopo, fino al 31
dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo
della lettera a), del comma 2, dell’art. 43, sono
adottati, ferme restando le altre previsioni ivi
contenute, in via esclusiva e all’unanimità,
dall’Ufficio Locale dei Governi, istituito in ciascun
capoluogo di provincia, su richiesta della regione,
d’intesa con gli enti interessati e su proposta del
Ministro dell’interno, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei
documenti previsti dal terzo comma della medesima
lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio.
3. L’Ufficio Locale dei Governi è
presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante
della regione, da un rappresentante della provincia, da
un rappresentante della città metropolitana ove
esistente, e da un rappresentante del comune
interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a
pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella
riunione convocata dal Prefetto, deve essere
congruamente motivato e deve recare le specifiche
indicazioni delle modifiche e delle integrazioni
eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si
considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il
cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima,
ovvero non esprime definitivamente la volontà
dell'amministrazione rappresentata.
4. Resta esclusa l’applicazione dei
commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di
natura tributaria e alle nuove iniziative produttive
avviate su aree soggette a vincolo.
5. Le previsioni del presente
articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato e la partecipazione all’Ufficio
Territoriale dei Governi è a titolo gratuito e non
comporta rimborsi.
Art.
(Norme in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive, misurazione degli oneri
amministrativi e divieto di introdurre, nel recepimento
di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.)1. Al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n.445, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 40 la rubrica è
sostituita dalla seguente:“40. (L) Certificati “, e sono
premessi i seguenti commi:
01. Le certificazioni rilasciate
dalla pubblica amministrazione in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili
solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli
organi della pubblica amministrazione e i gestori di
pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli
articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da
produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di
nullità, la dicitura “ Il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici
servizi”
b) all’articolo 41, il comma 2 è
soppresso;
c) all’articolo 43, il comma 1 è
sostituito dal seguente: <<1. Le amministrazioni
pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad
acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47,
nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso
delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da
parte dell'interessato, degli elementi indispensabili
per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione
sostitutiva prodotta dall'interessato. >>;
d) dopo l’articolo 44 è inserito il
seguente: <<44-bis. Acquisizione d’ufficio di
informazioni- 1. Le informazioni relative alla
regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero
controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche
amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica
normativa di settore. 2. La documentazione antimafia è
acquisita d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni
procedenti nel rispetto della specifica normativa di
settore.>>;
e) l’articolo 72 è sostituito dal
seguente: << 72. Responsabilità in materia di
accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli.-
1. Ai fini dell’accertamento
d’ufficio di cui all’art. 43, dei controlli di cui
all'articolo 71 e della predisposizione delle
convenzioni quadro di cui all’art. 58 del CAD, le
amministrazione certificanti individuano un ufficio
responsabile per tutte le attività volte a gestire,
garantire e verificare la trasmissione dei dati o
l’accesso diretto agli stessi da parte delle
amministrazioni procedenti. 2.Le amministrazioni
certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al
comma 1, individuano e rendono note, attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale
dell’amministrazione, le misure organizzative adottate
per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione
d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli
medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3.
La mancata risposta alle richieste di controllo entro
trenta giorni costituisce violazione dei doveri
d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione
ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei responsabili
dell’omissione.>>;
f) all’articolo 74, comma 2, la
lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) la richiesta
e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà”
ed è aggiunta la seguente lettera:
“d) il rilascio di certificati non conformi a quanto
previsto all’articolo 40, comma 2.”.
2. All'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 5, è inserito il
seguente comma:
''5-bis. La relazione AIR di cui al
comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite
sezioni, della valutazione del rispetto dei livelli
minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25,
26 e 27, della valutazione dell'impatto sulle piccole e
medie imprese, degli oneri amministrativi e della stima
dei relativi costi, introdotti o eliminati nei confronti
di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si
intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono
tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni
nell’ambito del procedimento amministrativo, compreso
qualunque adempimento comportante raccolta,
elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione
di informazioni e documenti alla pubblica
amministrazione.
b) sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
<< 25. Gli atti di recepimento di
direttive comunitarie non possono prevedere
l’introduzione o il mantenimento di livelli di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle
direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.
26. Costituiscono livelli di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle
direttive comunitarie:
a) l’introduzione o il mantenimento
di requisiti, standard, obblighi e oneri non
strettamente necessari per l’attuazione delle direttive;
b) l’estensione dell’ambito
soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole
rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti
maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l’introduzione o il mantenimento
di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più
gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per
l’attuazione delle direttive.
27. L’amministrazione dà conto
delle circostanze eccezionali, valutate nell’analisi
d’impatto della regolamentazione, in relazione alle
quali si rende necessario il superamento del livello
minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti
normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni
utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle
direttive di cui al comma 6 dell’articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246.>>.
Art.
Valorizzazione del patrimonio
immobiliare militare
All'articolo 4, comma 4-decies, del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono
aggiunti, in fme, i seguenti periodi: "Se la
determinazione di cui al secondo periodo non è adottata
entro il termine di novanta giorni dalla data di
convocazione della prima riunione della conferenza di
servizi, il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia
del demanio, può chiedere al Comune interessato di
adottare, entro novanta giorni, la delibera, con la
quale si provvede ad assegnare agli immobili la
destinazione d'uso civile corrispondente a quella di
effettivo utilizzo a cui gli stessi sono stati adibiti
secondo quando attestato dal Ministero della difesa e
asseverato dalla citata Agenzia, che costituisce
variante allo strumento urbanistico generale, nel
rispetto delle volumetrie esistenti. Decorsi i novanta
giorni dalla citata richiesta, la destinazione d'uso
degli immobili è riconvertita nel senso e nei termini
richiesti dal Ministero della difesa. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano alle procedure di
valorizzazIone degli immobili militari di cui agli
articoli 307, comma 10, e 314 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e nel caso di modificazione della
destinazione d'uso degli immobili secondo le modalità
indicate ai periodi terzo e quarto, la quota del 10 per
cento, di cui all'articolo 307, comma 10, lettera d del
codice dell'ordinamento militare, è portata in
incremento, in parti uguali, alle quote spettanti ai
Ministeri dell'economia e delle finanze e della difesa.
Art.
Agenzia Industrie Difesa
1. All'articolo 2190 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"7. Alfine di consentire la
prosecuzione e il completamento, entro il 31 dicembre
2015, del processo di risanamento proficuamente in atto
delle unità produttive di cui ali 'articolo 48, comma 1,
gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa, i
contributi di cui all'articolo 559 sono determinati per
gli importi, rispettivamente, di euro 6.000.000 nel
2012, di euro 6.000.000 nel 2013 e di euro 4.000.000 nel
2014. Qualora il citato obbiettivo non risultasse
conseguito con il bilancio 2015 per il complesso delle
unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale
data non fosse presentato al Ministero della difesa, si
procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4
dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno
conseguito la capacità di operare secondo criteri di
economica gestione e alla conseguente riduzione dell
'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che
hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la
costituzione di società di servizi";
b) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. Al fine di assicurare l'apporto
delle professionalità indispensabili per lo sviluppo
delle attività e il raggiungimento degli obiettivi di
cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia industrie difesa è
autorizzata a prorogare i contratti di cui ali 'articolo
143, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90 del 2010, comunque non oltre la
scadenza del 31 dicembre 2015. ".
Disposizioni per lo sviluppo del
settore dei beni e delle attività culturali
Art.
(Disposizioni per lo sviluppo del
settore dei beni e delle attività culturali)
1. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15, comma 1, alla
lettera g), primo periodo le parole: “legge 1 giugno
1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409” sono sostituite
dalle seguenti: “parte seconda del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”; al
secondo periodo le parole: “da apposita certificazione
rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero
per i beni culturali e ambientali, previo accertamento
della loro congruità effettuato d’intesa con il
competente ufficio del territorio del Ministero delle
finanze” sono sostituite dalle seguenti:
“ferme restando le autorizzazioni
di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà presentata ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni”; al terzo periodo le parole: “per i beni
culturali e ambientali” sono sostituite dalle seguenti:
“per i beni e le attività culturali”; al quarto periodo
le parole: “per i beni culturali e ambientali” sono
sostituite dalle seguenti: “per i beni e le attività
culturali” e le parole “ufficio delle entrate del
Ministero delle finanze” sono sostituite dalle seguenti:
“dell’Agenzia delle entrate”.
b) al medesimo articolo 15, comma
1, alla lettera h), sono apportate le seguenti
modificazioni: al primo periodo le parole: “del Ministro
per i beni culturali e ambientali” sono sostituite dalle
seguenti: “del Ministro per i beni e le attività
culturali” e le parole:
“nell’articolo 1 della legge 1
giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409” sono sostituite
dalle seguenti: “nella parte seconda del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”; al
secondo periodo: le parole: “previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali” sono soppresse; le
parole: “dal Ministero per i beni culturali e
ambientali” sono sostituite dalle seguenti: “dal
Ministero per i beni e le attività culturali”; le
parole: “che deve approvare la previsione di spesa ed il
conto consuntivo” sono soppresse; al terzo periodo le
parole da: “il Ministero per i beni culturali e
ambientali” fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: “I soggetti beneficiari presentano al
Ministero per i beni e le attività culturali apposita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
presentata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle
spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle
attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per
i beni e le attività culturali esegue controlli a
campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni”; al quarto periodo le parole :
“per i beni culturali e ambientali”
sono sostituite dalle seguenti: “per i beni e le
attività culturali”;
all’articolo 15, comma 1, lettera
i), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo
periodo la parola: “esclusivamente” è sostituita dalla
seguente: “prevalentemente”.
2. All’articolo 100, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), primo periodo,
le parole: “decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
e del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409” sono sostituite dalle seguenti:
“della parte seconda del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni”; al secondo
periodo le parole: “da apposita certificazione
rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero
per i beni e le attività culturali, previo accertamento
della loro congruità effettuato d’intesa con il
competente ufficio dell’Agenzia del territorio” sono
sostituite dalle seguenti: “ferme restando le
autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà presentata ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni”;
b) alla lettera f) sono apportate
le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole:
“articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n.1409” sono sostituite dalle seguenti:
“articolo 10 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni”; al
secondo periodo le parole: da “previo parere” fino a
“all’entrata dello Stato” sono sostitute dalle seguenti:
“. I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i
beni e le attività culturali apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, relativa alle spese effettivamente
sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai
periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le
attività culturali, d’intesa con l’Agenzia delle
entrate, esegue controlli a campione ai sensi degli
articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni”;
c) alla lettera g) sono apportate
le seguenti modificazioni: al primo periodo la parola:
“esclusivamente” è sostituita dalla seguente:
“prevalentemente”.
3. Le somme corrispondenti
all’eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti
nell’articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 marzo
2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge
26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri
relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le
attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre
2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali e del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono annualmente
riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero
per i beni e le attività culturali, per essere destinate
al rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 12,
comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse
tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n.
28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All’articolo 1, comma 331, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: “Il credito d’imposta di cui al comma 327,
lettera c), n. 1, è cedibile dal beneficiario, nel
rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 e
seguenti del codice civile, a intermediari bancari,
finanziari e assicurativi, ovvero alla società
fornitrice dell’impianto di digitalizzazione. Anche a
seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri
delle competenti Amministrazioni relativi al controllo
delle dichiarazioni dei redditi e all’accertamento e
all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del
beneficiario che ha ceduto il credito d’imposta di cui
al periodo precedente.”.
5. All’articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i
commi da 338 a 343 sono abrogati.
6. Al Codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 29, comma 9, in
fine, è inserito il seguente periodo: “Il procedimento
di accreditamento è effettuato anche nei confronti dei
corsi di formazione per restauratori di beni culturali
iniziati ma non ancora conclusi alla data di entrata in
vigore dei decreti di cui al presente comma ed al comma
8, ferma restando la necessità di superare il suddetto
esame finale di Stato abilitante.”.
b) all’articolo 31, dopo il comma
2, è aggiunto il seguente comma:
“2-bis. L’ammissione
dell'intervento autorizzato ai contributi statali
previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi
del Ministero in base all’ammontare delle risorse
disponibili, determinate annualmente con decreto
ministeriale.”
7. Nell’Elenco 1, recante
“Disposizioni legislative autorizzative di
riassegnazioni di entrate”, allegato alla legge 24
dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato
“Ministero per i beni e le attività e le attività
culturali”, sono abrogate le seguenti parole:
“Legge 30 marzo 1965, n. 340”nonché
“Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8”. Le
somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno
scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del
Ministero per i beni e le attività culturali, sono
versate all’Erario e di volta in volta immediatamente
assegnate, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, allo stato di previsione della spesa
dell’esercizio in corso del Ministero per i beni e le
attività culturali, con imputazione ai capitoli
corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o,
in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione.
Le predette somme non possono essere utilizzate per
scopo diverso da quello per il quale sono state
elargite.
8. Al fine di assicurare
l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e
valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo
i principi di efficienza, razionalità ed economicità e
di far fronte alle richieste di una crescente domanda
culturale nell’ottica di uno sviluppo del settore tale
da renderlo più competitivo ed in grado di generare
ricadute positive sul turismo e sull’economia del Paese,
all’articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 marzo
2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge
26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole:
“alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma
8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25” sono sostituite dalle seguenti: “alle
disposizioni di cui all’articolo 2, commi 8-bis e
8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25 e di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
b) prima dell’ultimo periodo sono
aggiunti i seguenti periodi: “Al fine di procedere alle
assunzioni di personale presso la Soprintendenza
speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei,
il Ministero per i beni e le attività culturali procede,
dopo l’utilizzo delle graduatorie regionali in corso di
validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo,
alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli
idonei secondo l’ordine generale di merito risultante
dalla votazione complessiva riportata da ciascun
candidato nelle graduatorie regionali in corso di
validità, applicando in caso di parità di merito il
principio della minore età anagrafica. La graduatoria
unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire
ai candidati di esprimere la propria accettazione e non
comporta la soppressione delle singole graduatorie
regionali. I candidati che non accettano mantengono la
collocazione ad essi spettante nella graduatoria della
regione per cui hanno concorso.”.
9. Al fine di assicurare
l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e
valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo
i principi di efficienza, razionalità ed economicità e
di far fronte alle richieste di una crescente domanda
culturale nell’ottica di uno sviluppo del settore tale
da renderlo più competitivo ed in grado di generare
ricadute positive sul turismo e sull’economia del Paese,
nonché in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2
del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 e
successive modificazioni, al Ministero per i beni e le
attività culturali non si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto
legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di
cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
10. Al fine di favorire e
incentivare gli interventi di valorizzazione degli
immobili culturali da recuperare, il Ministro per i beni
e le attività culturali provvede con proprio decreto, su
proposta delle Direzioni regionali del Ministero, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legge, alla ricognizione dei
beni culturali immobili dello Stato non utilizzati e
bisognosi di restauro, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 2, commi 303, 304 e 305, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
L’elenco degli immobili è
pubblicato sul sito informatico del Ministero e sui siti
delle singole Direzioni regionali e di tale
pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani a
diffusione nazionale.
11. All’articolo 6, comma 12, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo
le parole “del personale di magistratura,” sono aggiunte
le seguenti parole: “del personale del Ministero per i
beni e le attività culturali impiegato nello svolgimento
delle funzioni di tutela del patrimonio culturale,”.
12. In attuazione degli articoli 9
e 33 della Costituzione:
a) al fine di assicurare la
continuità e lo sviluppo delle fondamentali funzioni di
promozione, coordinamento, integrazione e diffusione
delle conoscenze scientifiche nelle loro più elevate
espressioni nel quadro dell’unità e universalità della
cultura, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui,
a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e
il funzionamento dell’Accademia dei Lincei;
b) al fine di promuovere lo studio,
la tutela e la valorizzazione della lingua italiana, è
autorizzata la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere
dal 2012, quale contributo per le attività e il
funzionamento dell'Accademia della Crusca.
13. Dalle disposizioni recate dai
commi da 1 a 11 del presente articolo non derivano nuovi
o maggiori oneri per l’erario dello Stato.
All'onere derivante dalle
disposizioni contenute nel comma 12, pari a due milioni
di euro annui, si provvede mediante utilizzo di una
quota parte, a valere, per un importo corrispondente,
sulle risorse aggiuntive di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b), del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2011, n. 75.
EFFICIENTAMENTO E SNELLIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
(Pacchetto Giustizia)
...
ACCELERAZIONE DELLA REALIZZAZIONE
DELLE INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA
(Pacchetto Infrastrutture)
1 - Modifiche al decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
in materia di obiettivi di politica
energetica e di infrastrutture
necessarie ad assicurarne il
conseguimento
Art.
(Modifiche al decreto legislativo
1° giugno 2011, n. 93, in materia di obiettivi di
politica energetica e di infrastrutture necessarie ad
assicurarne il conseguimento)
1. Al decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 2, le
parole: “con gli obiettivi della strategia energetica
nazionale di cui all'articolo 3,” sono sostituite dalle
seguenti: “con gli obiettivi di politica energetica
nazionale, di cui al comma 1 dell’articolo 3”;
b) all’articolo 3:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti
dai seguenti:
«1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano e le competenti
Commissioni parlamentari, sono approvati, in coerenza
con il Piano d'azione nazionale adottato in attuazione
della direttiva 2009/28/CE e con il Piano d'azione per
l'efficienza energetica adottato in attuazione della
direttiva 2006/32/CE, gli obiettivi di politica
energetica nazionale nel medio e lungo termine.
2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza
unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono individuate, con
riferimento a grandi aree territoriali e a un adeguato
periodo temporale, le necessità minime di realizzazione
o di ampliamento di impianti di produzione di energia
elettrica, di rigassificazione di gas naturale
liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale
e di stoccaggio di prodotti petroliferi, e le relative
infrastrutture di trasmissione e di trasporto di
energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo
conto della loro effettiva realizzabilità nei tempi
previsti, al fine di conseguire gli obiettivi di
politica energetica nazionale di cui al comma 1 del
presente articolo, di assicurare il rispetto degli
obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea
e di garantire adeguata sicurezza, economicità e
concorrenza nelle forniture di energia. Il decreto di
cui al presente comma è aggiornato, con la medesima
procedura, con cadenza almeno biennale, in funzione
delle esigenze di conseguimento degli obiettivi
stabiliti con il decreto di cui al comma 1, tenendo
conto della effettiva evoluzione della domanda di
energia, dell'integrazione del sistema energetico
italiano nel mercato interno dell'energia e
dell'effettivo grado di avanzamento della realizzazione
delle infrastrutture individuate»;
2) al comma 3, le parole: “ai sensi
del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi
del comma 2”;
3) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
«In caso di mancata espressione, da
parte delle amministrazioni regionali, provinciali o
comunali, entro il termine di due mesi dalla richiesta,
dei pareri previsti per il rilascio degli atti
autorizzativi o concessori relativi alle infrastrutture
individuate ai sensi del comma 2, il parere si considera
espresso in senso favorevole. Nei casi in cui, per il
rilascio dell’atto autorizzativo o concessorio sia
prevista l’intesa con la Regione interessata, l’intesa
stessa si considera acquisita qualora entro il termine
di due mesi dal ricevimento della comunicazione di
conclusione del procedimento amministrativo, non
pervenga il motivato diniego da parte della regione. In
caso di dissenso, si procede, entro i trenta giorni
successivi, alla costituzione di un Comitato
interistituzionale, i cui componenti sono designati in
modo da assicurare una composizione paritaria,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico,
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla
Regione o dalle Regioni interessate, dall'altro. Le
modalità di funzionamento del Comitato
interistituzionale sono stabilite con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, previo parere della
Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il
Comitato opera senza corresponsione di compensi o
emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a
costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si
pervenga alla definizione dell'intesa entro i sessanta
giorni successivi alla costituzione del Comitato, si
provvede con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
integrato con la partecipazione del presidente della
Regione o delle Regioni interessate.»;
4) al comma 5, le parole: “ai sensi
del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi
del comma 2”;
5) al comma 6, le parole: “agli
obiettivi di cui al comma 1” sono sostituite dalle
seguenti: “alle finalità e ai requisiti di cui al comma
2”;
6) al comma 7, le parole: “ai sensi
del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi
del comma 2”;
7) la rubrica dell’articolo è
sostituita dalla seguente: Obiettivi di politica
energetica nazionale e infrastrutture necessarie ad
assicurarne il conseguimento.
2 - Infrastrutture petrolifere
strategiche
Art.
(Infrastrutture petrolifere
strategiche)
1. Al fine di garantire il
contenimento dei costi e la sicurezza degli
approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure
volte a migliorare l’efficienza e la competitività nel
settore petrolifero, sono in ogni caso individuati quali
infrastrutture e insediamenti strategici, ai sensi
dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23
agosto 2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione
e di stoccaggio di oli minerali;
b) i depositi costieri di oli
minerali, come definiti dall’articolo 52 del codice
della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo
1942, n. 327;
c) i depositi di carburante per
aviazione siti all’interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di
prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di
capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di
G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a
tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui
all’articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della
legge 23 agosto 2004, n. 239.
2. Fatte salve le competenze delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e Bolzano e le competenze in materia ambientale,
per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui
al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1,
comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono
rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico,
d’intesa con la regione interessata.
3 - Definizione dei limiti della
piattaforma continentale,
finalizzata a sbloccare
investimenti offshore
Art.
(Definizione dei limiti della
piattaforma continentale, finalizzata a sbloccare
investimenti offshore)
1. L’articolo 1 della legge 21
luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente:
“Articolo 1.
1. In conformità con quanto
previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a
Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dall'Accordo di
applicazione della parte XI della Convenzione stessa,
con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994,
ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 2
dicembre 1994, n. 689, per piattaforma continentale,
fermo restando l’articolo 4 della legge n. 689 del 1994,
si intende il fondo e il sottosuolo delle aree
sottomarine che si estendono al di fuori del mare
territoriale, attraverso il prolungamento naturale del
territorio terrestre, fino all'orlo esterno del margine
continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine
dalle linee di base, dalle quali si misura la larghezza
del mare territoriale, nel caso in cui l’orlo esterno
del margine continentale si trovi a una distanza
inferiore da essa.
2. Fermo restando l’articolo 83
della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare, al fine di evitare la sovrapposizione tra la
piattaforma continentale italiana e quella di uno Stato
le cui coste siano adiacenti a quelle italiane o le
fronteggino, la delimitazione della piattaforma
continentale sarà effettuata tramite accordo
internazionale con detto Stato, allo scopo di
raggiungere un’equa soluzione.
3. Resta impregiudicata la
delimitazione della piattaforma continentale determinata
mediante accordi internazionali in materia già conclusi
dall’Italia.
4. Fino all’entrata in vigore degli
accordi di cui al comma 2, il limite esterno della
piattaforma continentale italiana è fissato, a titolo
provvisorio, mediante ricorso a principi equitativi, che
tengano conto del criterio della proporzionalità, alla
luce di tutte le circostanze pertinenti, partendo dal
tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale
è equidistante dai punti più vicini delle linee di base
del mare territoriale italiano e di quello dello Stato
contiguo o frontista.
5. Nei casi di cui al comma 4, con
uno o più decreti, il Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
difesa, sentiti i Ministri dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei
trasporti, definisce i limiti esterni della piattaforma
continentale italiana mediante elenchi di coordinate
geografiche dei punti.”
4 - Accelerazione delle attività di
smantellamento dei siti nucleari
Art.
(Accelerazione delle attività di
smantellamento dei siti nucleari)
1. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, la Sogin
S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo economico e
alle Autorità competenti, nell’ambito delle attività
richieste ai sensi dell’articolo 6 della legge 31
dicembre 1962, n. 1860 e del comma 1-bis dell’articolo
148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le
opere per le quali risulta prioritario l’ottenimento
delle relative autorizzazioni, sulla base di criteri di
efficienza e di riduzione dei tempi e dei costi nella
realizzazione delle attività di smantellamento degli
impianti.
2. I pareri riguardanti i progetti
di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, già presentati alla data di
entrata in vigore del presente decreto da almeno dodici
mesi, sono rilasciati dalle Autorità competenti entro
centoventi giorni dalla suddetta data. Su motivata
richiesta dell’Autorità competente il termine può essere
ulteriormente prorogato di novanta giorni.
3. Qualora, in assenza della
richiesta di proroga di cui al secondo periodo del comma
2, entro il termine previsto dal primo periodo del
medesimo comma, le Autorità competenti non rilascino i
pareri riguardanti le suddette attività, il Ministero
dello sviluppo economico convoca una conferenza di
servizi, che si svolge secondo le modalità di cui agli
articoli 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, al fine di rilasciare le relative autorizzazioni
entro i successivi novanta giorni.
4. L’autorizzazione alla esecuzione
delle opere, rilasciata ai sensi del comma 3, nonché le
autorizzazioni di cui all’articolo 6, ultimo comma,
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all’articolo
148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, valgono quale dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli
strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento
amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza,
nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo,
comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatti
salvi gli atti e procedimenti riguardanti la tutela
dell’ambiente, la salute e la pubblica incolumità,
costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Le
disposizioni del presente comma si applicano alle
autorizzazioni rilasciate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5 - Riduzione tariffe energetiche
Art.
(Riduzione delle tariffe
energetiche)
1.Al fine di contribuire al
contenimento dei costi sostenuti per le forniture di
energia dai consumatori domestici e dalle imprese e al
sostegno dei nuovi investimenti in infrastrutture,
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nell’ambito
delle proprie competenze, verifica che i sistemi di
remunerazione ed incentivazione delle attività di
competenza di soggetti regolati risultino in linea con i
valori medi, ove esistenti, praticati in ambito europeo
per analoghe attività e che gli stessi rispondano a
criteri di efficacia ed efficienza, rilevata anche
tramite monitoraggio dell’uso delle infrastrutture
realizzate, rispetto ad opere ed infrastrutture di
interesse strategico, nell’ambito dell’attuazione dei
Piani di sviluppo di cui agli articoli 16 e 36, comma
12, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93.
2. Il Ministro dello sviluppo
economico, nell’ambito della valutazione dei Piani di
cui al comma 1, può adottare indirizzi per il
raggiungimento degli obiettivi di cui allo stesso comma.
3. Per esigenze di sicurezza del
sistema elettrico e di riduzione degli oneri di sistema
sui prezzi dell’energia elettrica, le Regioni e le
Province autonome assicurano che i procedimenti e gli
atti di loro competenza per autorizzare opere di
sviluppo delle reti di trasmissione e di distribuzione
di energia elettrica siano armonizzati e coerenti, anche
in termini temporali, con il rilascio di autorizzazioni
per impianti di produzione elettrica da fonti
rinnovabili, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo n.28 del 2001. A tale scopo, entro 90 giorni
le regioni emanano specifici atti di indirizzo alle
province, ove delegate allo svolgimento del procedimento
unico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo
n.387/2002, e ai Comuni per l’applicazione della
procedura abilitativa semplificata di cui al decreto
legislativo 28/2011.
4. Per le medesime esigenze
richiamate al comma 3, l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas provvede entro novanta giorni ad
aggiornare e rivedere la disciplina tecnica su
dispacciamento e servizi di rete.
Art.
Interventi a sostegno della
efficienza energetica
1. Le detrazioni dall'imposta lorda
di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, 358 e 359
della legge 27 dicembre 2006, 296, e successive
modifiche e integrazioni si applicano anche alle spese
sostenute dal 1 gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre
2014, nella misura e nel rispetto di quanto previsto in
tabella A.
2. Ai fini di quanto stabilito al
comma 1, continuano ad applicarsi, per le parti non
incompatibili con le disposizioni di cui allo stesso
comma 1, i provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo
1, commi 349 e 360, della legge 27 dicembre 2006, 296,
dell’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e dell’articolo 29, comma 6 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art.
Modalità di determinazione dei
limiti dei campi elettromagnetici
1. In coerenza con le finalità di
cui all'art. XX in materia di semplificazione
amministrativa e fermo quanto previsto dalla Legge 22
febbraio 2001 n.36, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri -
8 luglio 2003 "Fissazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100
kHz e 300 GHz·
è modificato sulla base dei
seguenti criteri:
a) alle apparecchiature contemplate
dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua
la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 1999, non sono applicabili i
limiti di esposizione definiti per gli impianti
radioelettrici fissi per telecomunicazioni e
radiotelevisivi;
b) i valori di attenzione di cui
all'articolo 4, comma 2, indicati nella tabella 2
all'allegato B del Decreto, sono intesi come valori
misurati all'interno degli edifici, owero calcolati
tenendo conto della attenuazione introdotta dalle pareti
secondo le vigenti norme CEI. Pertanto, alle pertinenze
esterne degli edifici, quali balconi, terrazzi, cortili
e lastrici solari, non si applicano i valori di
attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B;
c) gli obiettivi di qualità, intesi
come valori di immissione dei campi elettromagnetici
calcolati all'aperto nelle aree intensamente frequentate
e nelle pertinenze esterne degli edifici quali balconi,
terrazzi, cortili e lastrici solari non devono superare
i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti
valori devono essere intesi come media statistica
giornaliera, calcolati sulla base della potenza media
irradiata dagli impianti nell'arco delle 24 ore su
un'area equivalente alla sezione verticale del corpo
umano;
d) le tecniche di misurazione da
adottare al fine del confronto con i limiti di
esposizione e con i valori di attenzione previsti dal
decreto sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e sue
successive evoluzioni e/o specifiche norme emanate
successivamente dal CEI;
e) le tecniche di calcolo
previsionale da adottare al fine del confronto con i
limiti di esposizione, con i valori di attenzione e con
gli obiettivi di qualità previsti dal Decreto sono
quelle indicate nella norma CE1211-10 e sue successive
evoluzioni, prevedendo l'uso dei coefficienti correttivi
ivi definiti ed il loro aggiornamento al fine di
consentire il calcolo della media statistica
giornaliera. |