Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Mediazione anticipata, lavoro e giustizia: le sorprese del maxiemendamento-Altalex.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

                Consiglio dei Ministri, maxiemendamento 02.11.2011

 

 

Pacchetto lavoro, dismissioni del patrimonio pubblico, nuove norme per la velocizzazione delle opere pubbliche necessarie alla realizzazione delle infrastrutture energetiche strategiche (project financing, defiscalizzazioni), credito di imposta per la ricerca scientifica, liberalizzazione dei servizi pubblici locali e degli ordini professionali.

 

Sono queste alcune delle novità inserite dal Governo nel maxiemendamento (al DDL stabiltà 2012) approvato dal Consiglio dei Ministri del 2 novembre al fine di rilanciare l'economia del paese.

 

Sembrano al momento esclusi interventi come il condono, la patrimoniale e il "prelievo forzoso" sui conti correnti.

 

In particolare, il pacchetto lavoro prevede:

 

    nuovo contratto di apprendistato;

    il potenziamento dei contratti di lavoro part-time;

    velocizzazione del credito di imposta in favore delle imprese del Sud che assumno nuovi lavoratori.

 

In materia di giustizia le misure previste sono:

 

    mediazione obbligatoria anticipata al 1° gennaio 2012 anche per le liti in materia di condominio e sinistri stradali (era inizialmente prevista a partire dal 1° marzo 2012);

    parte lesa dalla lentezza della giustizia: previsione del solo rimborso del contributo unificato (sostanziale abrogazione della Legge Pinto);

    inappellabilità delle controversie in materia di invalidità;

    sentenze civili: possibilità che siano rese con lettura del dispositivo e delle motivazioni succinte in udienza;

    contributo unificato: aumento del 50% per i giudizi di appello e del 100% per i giudizi in Cassazione.

 

(Altalex, 7 novembre 2011)

 

 

| maxiemendamento | finanziaria 2012 | crisi economica | misure economiche | lavoro | condominio | sinistri stradali | mediazione civile |

 

Corso di Alta Formazione per Mediatore Professionista

Milano dall'11 novembre

6 incontri, 54 ore in aula - Sconto 600 euro per iscrizioni fine ottobre

 

MAXIEMENDAMENTO

 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 

Art.

 

(Sostegno e sviluppo della Ricerca attraverso il rifinanziamento del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST)

 

1. Al fine di dare necessario sostegno alla nuova strategia per la crescita e l’occupazione promossa e raccomandata dal Consiglio europeo, da ultimo formulate nel Programma nazionale di riforma 2011 e nel Programma di stabilità 2011-2014, nonché per dare continuità al finanziamento dei progetti di ricerca dei giovani ricercatori, per il finanziamento del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, ai sensi del comma 871 dello stesso articolo 1 della predetta legge, la spesa di 100 milioni per l’anno 2012.

 

Art.

 

(Interessi da rientri su crediti agevolati concessi per progetti di ricerca)

 

1. Per le finalità cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e nel rispetto delle vigenti disposizioni dell’Unione europea in materia di Aiuti di Stato, gli interessi derivanti dai rientri dei finanziamenti agevolati concessi dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per progetti di ricerca cui al decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, possono essere utilizzati, annualmente, per la concessione di incentivi nella forma di contributo nella spesa.

 

Art.

 

(Programmazione della ricerca e premialità)

 

1. Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca assicura la coerenza dei Piani e Progetti di ricerca e di attività proposti dagli Enti Pubblici di Ricerca vigilati con le indicazioni del Programma Nazionale della Ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7% del fondo di finanziamento ordinario dei predetti Enti di ricerca, preordinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti medesimi.

 

Art.

 

(Introduzione di misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo concernenti il settore ricerca)

 

1. Al fine di assicurare la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca provvede all’erogazione dei contributi entro 90 giorni dalla data del decreto di ammissione a finanziamento. Le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il costo delle valutazioni scientifiche ex-post grava per intero sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. Per le valutazioni tecnico-scientifiche finalizzate alla definizione di accordi di programma e contratti di ricerca, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca può avvalersi del supporto di ricercatori o di strutture esistenti presso gli Enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca o universitari, nel rispetto dei principi regolanti l’incompatibilità o il conflitto di interessi senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3. Ai fini dell’ammissione al finanziamento, nelle procedure in cui la concessione degli incentivi è anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, l’adempimento assume natura di condizione risolutiva del rapporto e revocatoria del finanziamento. Per la conclusione delle relative procedure valutative, l’Amministrazione si avvale delle risultanze documentali.

4. Nell’ambito dei procedimenti relativi a progetti di ricerca industriale, per ciascun progetto, si individua l’impresa che in qualità di capofila svolga le seguenti funzioni:

a) rappresentare tutte le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l’amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell’avvalimento e della garanzia dei requisiti;

b) presentare in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, la proposta o progetto di ricerca e le sue eventuali variazioni;

c) richiedere, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi e delle eventuali variazioni;

d) effettuare il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.

5. Per i contributi o crediti agevolati e le altre erogazioni dello stesso tipo, comunque concesse, da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il finanziamento di progetti di ricerca si applica l’articolo 6 del DPR 3 giugno 1998, n. 252 “regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni delle informazioni antimafia”. In ogni caso di ritardo o carenza nel rilascio della predetta certificazione, l’Amministrazione è tenuta ad applicare la disposizione di cui all’articolo 11 del citato DPR 3 giugno 1998, n. 252.

6. Per le società ed i consorzi a totale o prevalente partecipazione degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, costituite con leggi o disposizioni statutarie, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, uno o più decreti, allo scopo di ottimizzare e razionalizzare le attività svolte da tali soggetti nel settore della ricerca e provvedere a disciplinare le forme di partecipazione pubblica, l’organizzazione ed il loro funzionamento.

7. Nel rispetto delle vigenti disposizioni dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla ricerca, ad integrazione degli strumenti di intervento di carattere automatico previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, il Ministero può prevedere procedure di fruizione dell’aiuto mediante buoni o voucher per interventi finalizzati alla promozione di investimenti in ricerca da parte delle PMI o di interventi di limitato ammontare finanziario unitario rivolti a un’ampia platea di beneficiari.

 

Art.

 

(Credito di imposta per la ricerca scientifica)

 

1. Al fine di promuovere l’occupazione e facilitare l’accesso dei giovani al mercato del lavoro, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 80 per cento - per i primi tre anni - dei costi sostenuti dalle imprese per nuove assunzioni di giovani ricercatori in possesso di un titolo di dottorato o master o di aver esperienza di ricerca attestata da qualificata struttura di ricerca pubblica o privata, aventi età inferiore a 30 anni, con contratto a tempo indeterminato, ovvero nella misura del 50 per cento con contratto a tempo determinato per ogni anno di durata del contratto. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 40 milioni di euro per l’anno 2012, 40 milioni per l’anno 2013 e 40 milioni per l’anno 2014.

2. Il credito di imposta per la ricerca scientifica di cui all’articolo 1 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazione dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 si estende alle imprese che finanziano investimenti in progetti ed attività di ricerca sviluppata da strutture interne, anche in collaborazione con Università ovvero Enti Pubblici di Ricerca e Organismi di ricerca.

3. Le disposizioni applicative dei commi precedenti sono adottate con provvedimento congiunto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e del Direttore Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca.

 

Art.

 

(Eliminazione vincoli per le collaborazioni su progetti)

 

1. Le università e gli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7 possono stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati.

 

2. Ai contratti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni generali per la pubbliche amministrazioni per il contenimento della spesa.

 

3. Ai contratti stipulati in base alla presente legge non si applica l’articolo 3, comma 1, lettere f-bis) e f-ter), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

 

EFFICIENTAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO

 

(Pacchetto lavoro)

 

APERTURA DEI MERCATI IN CHIAVE CONCORRENZIALE

 

Art.

 

Misure per il miglioramento organizzativo del trasporto pubblico locale. Ulteriori interventi in materia di liberalizzazioni dei servizi pubblici locali e di apertura del mercato postale. Sviluppo delle regioni del Mezzogiorno

 

1. Al fine di assicurare il miglioramento organizzativo nel settore del trasporto pubblico locale, all’articolo 1, comma 13, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo le parole: “struttura paritetica da istituire” sono sostituite dalle seguenti: “struttura paritetica istituita nell'ambito della predetta Conferenza”;

 

b) dopo le parole: «organizzazione del trasporto pubblico locale» sono aggiunte le seguenti parole: «e definisce prioritariamente i criteri di determinazione dei costi standard associati alla fornitura del servizio per la corretta quantificazione dei corrispettivi di esercizio e delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, conformemente a quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007»;

 

c) dopo le parole: «a evidenza pubblica», sono aggiunte le seguenti: «e sulla base di corrispettivi a base d'asta rispondenti ai criteri di determinazione dei costi standard ed espressamente previsti nel bando di gara o nella lettera di invito.”.

 

2. Al fine di perseguire una completa ed efficace liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di assicurare il progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, al predetto articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Con la stessa delibera gli enti locali valutano l’opportunità di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.”;

 

al comma 3, prima delle parole: “ai fini della relazione al Parlamento” aggiungere la seguente: “anche”;

 

al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l’ente locale non può procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.”

 

al comma 5, dopo le parole “alle aziende esercenti i servizi stessi” aggiungere le seguenti: “determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale, secondo il criterio dei costi standard”;

 

al comma 32, lettera a), dopo le parole: “alla somma di cui al comma 13” aggiungere le seguenti: “ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma”;

 

al comma 32, lettera d), sostituire le parole: “a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente” con le seguenti: “a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente”;

 

al comma 33, primo periodo, sostituire le parole: “ovvero ai sensi del comma 12” con le seguenti: “ovvero non ai sensi del comma 12”;

 

al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: “nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12” aggiungere le seguenti: “e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma”;

 

al comma 33, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: “I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell’ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che, nel caso in cui i predetti soggetti sono società a partecipazione pubblica, sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13.”.

 

dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

 

“33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità.

 

33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 dicembre 2011, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

 

a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l’adozione della delibera quadro di cui al comma 2;

 

b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;

 

c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”;

 

m) al comma 34, aggiungere, all’inizio, il seguente periodo: “Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.”;

 

n) dopo il comma 34, aggiungere il seguente: “34-ter. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale.”.

 

3. Al fine di assicurare il più sollecito sviluppo della liberalizzazione del mercato postale nel rispetto dei principi comunitari mediante la piena operatività dell’Agenzia nazionale per la regolamentazione del settore postale, al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 16 dell’articolo 2 è così modificato: “ Con delibera del Collegio costituito ai sensi del comma 6 , entro un mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, è approvato il regolamento che definisce l’organizzazione e il funzionamento interni dell’Agenzia e ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unità.”;

 

b) il secondo capoverso del comma 18 dell’articolo 2 è così modificato: “La misura del contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, per l’anno 2001, è determinata nello 0,5 per mille. Il versamento da parte degli operatori è effettuato entro il 30 novembre 2011, su apposito conto acceso dall’Agenzia presso un istituto di primaria importanza, scelto in via transitoria dall’Agenzia stessa nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento ad evidenza pubblica. Le modalità di versamento al bilancio dell’Agenzia sono stabilite con delibera dell’Agenzia stessa.”; di conseguenza introdurre la seguente modifica: alla lettera b) del comma 14 la parola “non superiori” è sostituita con “pari” ed è soppresso il terzo capoverso della medesima lettera;

 

c) il secondo capoverso del comma 19 dell’articolo 2 è così modificato: “Il regolamento di cui al comma 16 e quello di cui al presente comma sono trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell’Economia e delle Finanze e si intendono approvati qualora entro trenta giorni dal ricevimento tali Amministrazioni non esprimono le proprie osservazioni.”;

 

d) all’articolo 23 inserire il comma 01: “L’Agenzia di cui all’articolo 2 diventa operativa con l’entrata in vigore del regolamento di organizzazione adottato ai sensi del comma 16 dell’articolo 2.”;

 

e) all’articolo 23 inserire il comma 02: “Nelle more della piena operatività organizzativa e funzionale dell’Agenzia di cui all’articolo 2, il Ministero dello Sviluppo Economico garantisce il necessario supporto amministrativo, logistico e finanziario da definirsi attraverso la stipula di apposite convenzioni.”.

 

4. Al fine di garantire l’efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo di tutte le regioni del Mezzogiorno e l’attuazione delle finalità del Piano nazionale per il Sud, all’articolo 5-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole “regioni dell’obiettivo convergenza” sono sostituite dalle seguenti: “regioni del Mezzogiorno”; al medesimo comma 1 sono soppresse le seguenti parole: “, commi 126 e 127,”.

 

Art.

 

Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

 

1. All’articolo 3 comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole “Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:” sono sostituite dalle seguenti:

 

“Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:”.

 

2. All’articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

 

“5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5”.

 

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

 

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti di cui al comma 1 le società il cui atto costitutivo preveda:

 

a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;

 

b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità di investimento, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società;

 

c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

 

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

 

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.

 

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

 

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.

 

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

 

9. Restano salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge di conversione.

 

10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge di conversione, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 2, lettera c, 4 e 5.

 

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata”.

 

12. All’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole : ”prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.” Sono sostituite dalle seguenti: “ escluso qualunque possibile rilievo delle tariffe professionali.”

 

Art. 1

 

1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e s.m.i., dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

 

«Art. 3-bis. Liberalizzazione totale delle attività economiche svolte in forma imprenditoriale e professionale 1. Con effetto decorrente dallo stesso termine di cui all’art. 3, comma 8, l’inizio, la prosecuzione e l’esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, autonoma o professionale sono libere e non richiedono l’emanazione di provvedimenti autorizzatori comunque denominati quali autorizzazione, licenza, nulla osta, assenso, permesso o altri, salvo le eccezioni di cui al comma 5, né la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per le attività non rientranti tra quelle di cui al primo periodo continuano ad applicarsi l’articolo art. 3 e, secondo quanto previsto dal relativo comma 3, l’articolo 19 delle legge n. 241/1990.

 

2. L’inizio delle attività di cui al comma 1 è preceduto dall’invio al Sindaco di un avviso recante l’indicazione dell’oggetto dell’attività, del luogo o dei luoghi in cui la stessa verrà svolta, nonché della data in cui lo svolgimento dell’attività avrà inizio. Chiunque inizia un’attività senza aver preventivamente inviato la comunicazione di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa della chiusura immediata dell’attività e della sospensione per sei mesi dall’esercizio dell’attività illecitamente iniziata e di ogni altra professione o arte, nonché dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

 

3. Resta fermo il necessario possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti per lo svolgimento di ciascuna delle attività di cui ai commi 1 e 2, anche se riferiti a settori estranei alla attività economica propriamente detta, nonché del rispetto delle specifiche eventualmente previste per i beni e gli strumenti aziendali.

 

4. Per ciascuna attività economica di propria spettanza, le amministrazioni competenti pubblicano sul proprio sito istituzionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, l’elenco dei requisiti e delle specifiche di cui al comma 3, in maniera chiara, esplicita non limitandosi al mero richiamo delle norme di legge, eventualmente predisponendo formulari o schede di ausilio all’impresa o al lavoratore autonomo o al professionista che intenda intraprenderle o proseguirle.

 

5. Fermo quanto previsto dall’articolo 3, il presente articolo non si applica: a) alle attività economiche sottoposte a concessione traslativa o costituiva; b) alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) alle attività economiche disciplinate dal codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) alle attività economiche per le quali sia previsto, dalla legge, un limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale.

 

6. A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1, cessano di applicarsi alle attività ivi indicate tutte le disposizioni di legge incompatibili con la piena attuazione dei principi espressi dal presente articolo e tutte le disposizioni di rango regolamentare concernenti le stesse attività, escluse quelle di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5. Ove necessario, le amministrazioni competenti adottano nuovi regolamenti per la disciplina di dettaglio di dette attività, in attuazione dei principi espressi dal presente articolo. OPPURE: Si applica l’articolo 8, comma 3, ultimo periodo, per il riassetto della normativa primaria e secondaria relativa alle attività di cui al presente articolo.

 

7. L’autorità competente, d’ufficio in qualsiasi momento successivo all’inizio della attività, ovvero entro novanta giorni dalla richiesta dell’impresa, del lavoratore autonomo o del professionista o del consumatore o utente interessati ovvero di un controinteressato, verifica, esclusivamente sulla base di quanto pubblicato ai sensi del comma 3 dell’articolo 1, il rispetto delle norme di cui al comma 2 dell’articolo 1 irrogando, in caso di violazioni, le sanzioni eventualmente previste dalla legge ed indicando, specificatamente e partitamente, gli inadempimenti da sanare, dettando, in caso di carenze tecniche o finanziarie, le integrazioni o modifiche necessarie e sufficienti ad integrare il requisito. In caso di verifica negativa ne rilascia certificazione liberatoria.

 

8. Le verifiche che non necessitano di un sopralluogo o accesso al luogo o ai luoghi ove si esercita l’attività, né in altri luoghi, sono effettuate dall’amministrazione competente esclusivamente mediante la consultazione di banche dati, elenchi, registri, documenti, certificazioni in possesso della stessa o di altre amministrazioni.

 

9. Nel caso in cui la verifica dei requisiti richiesti necessiti di sopralluogo, l’accesso è eseguito previa comunicazione all’interessato. Nel caso in cui la verifica dei requisiti competa rispettivamente ad amministrazioni diverse, l’accesso è sempre esercitato congiuntamente e l’esito della verifica si presume a favore dell’interessato con riferimento ai requisiti di competenza dell’amministrazione che non ha partecipato al primo accesso. Le amministrazioni si coordinano all’uopo mediante accordi tra gli uffici competenti sul territorio.

 

10. Ove l’interessato non condivida i rilievi scaturenti dalla verifica di cui ai commi 8 e 9, presenta alla Amministrazione le sue controdeduzioni e controproposte che sono esaminate, entro trenta giorni dalla loro presentazione, dalla amministrazione, se del caso in conferenza di servizi, in contradditorio con l’interessato. All’esito del contraddittorio è stilato un verbale di conciliazione che contiene gli esiti condivisi ovvero il mancato raggiungimento anche parziale dell’accordo. Avverso la determinazione amministrativa di non accoglimento delle deduzioni e proposte dell’interessato, per quale espressa nel verbale di mancato accordo anche parziale, è immediatamente esperibile ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

11. Nel caso di accordo, anche parziale, ai sensi del comma 10, l’amministrazione assegna un termine non inferiore a trenta giorni per la regolarizzazione del requisito. Dell’adempimento l’interessato redige autocertificazione e la presenta all’amministrazione. Decorso infruttuosamente il termine, l’Amministrazione emana il provvedimento di interdizione definitiva dalla attività economica intrapresa anche in pendenza del procedimento giurisdizionale relativo alla parte di verbale impugnata. Del provvedimento è data diffusione, a spese della impresa, lavoratore autonomo o professionista, anche tramite la pubblicazione su almeno un quotidiano nazionale ed uno locale e sul sito della Amministrazione in apposita sezione facilmente consultabile.

 

12. La verifica dei requisiti richiesti dalla legge può avvenire solo una volta nel corso della attività economica, tranne per i requisiti e le specifiche che, per loro natura, necessitino di aggiornamenti o periodiche revisioni anche in funzione dell’uso o della vetustà, o siano interessati da modifiche normative sopravvenute, ovvero nei casi di cui al comma 13. In tali ultimi casi la verifica è disposta ai sensi dell’articolo (Vedi: Semplificazione dei controlli sulle imprese in questo stesso provvedimento).

 

13. Non rientrano tra le verifiche di cui al comma 12 e sono reiterabili in ogni momento e senza preavviso, quelle disposte dalla legge durante l’esercizio della attività imprenditoriale finalizzate alla prevenzione di reati, contravvenzioni amministrative o alla sicurezza sui luoghi di lavoro o al rispetto degli obblighi contributivi e fiscali, nonché alla tutela della salute degli utenti e della sanità pubblica.

 

14. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai commi 12 e 13, nonché in ogni caso in cui risulti la sussistenza di un inadempimento che pregiudichi l’igiene e la salute pubbliche, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la tutela dei beni culturali, paesaggistici o ambientali, la pubblica sicurezza, la difesa o la sicurezza nazionali, se non è possibile l’eliminazione immediata delle violazioni riscontrate è disposta la sospensione dell’attività per il tempo occorrente al pieno ripristino della legalità e, in ogni caso, per non oltre tre mesi; è fatta salva la possibilità di ulteriori verifiche, anche preventive rispetto alla riapertura dell’attività, al fine di verificare l’effettivo ripristino delle condizioni richieste dalla legge e dai regolamenti per la prosecuzione dell’attività. Se non è possibile la conformazione dell’attività a specifiche disposizioni di legge o di regolamento, ne è definitivamente interdetto l’ulteriore esercizio.

 

15. In caso di violazioni diverse da quelle di cui al comma 14, l’attività può essere sospesa solo ove dalla sua prosecuzione derivi un comprovato danno grave e irreparabile alla libertà dei mercati e delle attività economiche, agli interessi dei consumatori o utenti o ai controinteressati e salvo che l’impresa, il lavoratore autonomo o il professionista non fornisca idonea garanzia finanziaria a richiesta della amministrazione.

 

SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIALITÀ E ALL’INNOVAZIONE

 

Art.

 

Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

 

1. I commi da 18 a 26 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

 

«18. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro il 31 dicembre 2011 è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

 

19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana, di Rete Imprese Italia e della Associazione bancaria italiana.

 

20. E’ istituita l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata “Agenzia”. L’Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e opera con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. L’Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, che li esercita sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza. Per quanto non previsto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L’Agenzia assume la denominazione di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

 

21. L’Agenzia opera al fine di sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L’Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agroalimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.

 

Nello svolgimento delle proprie attività, l’Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

 

22. Sono organi dell’Agenzia il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori, al quale si applica l'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il presidente del Collegio dei revisori è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

 

23. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

24. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-ter, primo periodo, 26-quater e 26-quinquies. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell’articolo 1 del presente decreto.

 

25. Lo statuto dell’Agenzia è deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri. Il consiglio di amministrazione approva il regolamento, che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia, il regolamento del personale, che definisce il ruolo organico, nel limite di 300 unità, e il regolamento di contabilità. Spetta al consiglio di amministrazione l’approvazione del bilancio dell’Agenzia, del piano annuale di attività con proiezione triennale e dei relativi adeguamenti, dei corrispettivi dei servizi specializzati e personalizzati e dei criteri per la compartecipazione finanziaria dei terzi alle iniziative promozionali, delle delibere relative all’organizzazione dell’Agenzia e alla istituzione e soppressione degli uffici all’estero, delle delibere relative all’istituzione di società o alla partecipazione a società esistenti, degli altri atti stabiliti dallo statuto. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari. Gli atti relativi alla istituzione e soppressione degli uffici all’estero e alla determinazione del relativo organico sono adottati previo assenso del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico. Gli atti specificamente individuati dal presente comma sono soggetti all’approvazione del Ministro dello sviluppo economico, che può formulare motivati rilievi entro trenta giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, l’atto si intende approvato. Sul piano annuale di attività il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro degli affari esteri possono formulare motivati rilievi entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, l’atto si intende approvato.

 

26. L’Agenzia opera all’estero nell’ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l’Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell’Agenzia all’estero è nominato sentito il Ministero degli affari esteri e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell’ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell’Agenzia all’estero dipende dal titolare della Rappresentanza diplomatica per tutto ciò che concerne i rapporti con le autorità estere, è coordinato dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione, e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri e dalla cabina di regia di cui al comma 19.

 

26-bis. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-ter, è trasferito all’Agenzia un contingente massimo di 300 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all’estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all’Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.

 

26-ter. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26-bis e dalla lettera b) del comma 26-septies, alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, trasferiti all’Agenzia. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Al fine della adozione dei decreti di cui al presente comma, l'ufficio per gli affari generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico cura, anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso istituto, la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 18, con il quale sono individuate le articolazioni del Ministero dello sviluppo economico necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correntezza dei pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

 

26-quater. A decorrere dall’anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 18 è determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destinata all’erogazione all’Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione all’estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall’anno 2012 è altresì istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo destinato all’erogazione all’Agenzia di un contributo annuale per le spese di funzionamento. Il contributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione all’estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non può essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente.

 

26-quinquies. Le entrate dell’Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-quater, da:

 

a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;

 

b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;

 

c) utili delle società eventualmente costituite o partecipate;

 

d) altri proventi patrimoniali e di gestione.

 

26-sexies. L’Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-ter, primo periodo, 26-quater e 26-quinquies.

 

26-septies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico adottate dalla cabina di regia di cui al comma 19, l’Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione a:

 

a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 26, sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro dello sviluppo economico;

 

b) una razionalizzazione dell’attività svolta in Italia, dove l’Agenzia mantiene soltanto gli uffici di Roma e Milano; il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;

 

c) una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attività registrata nell’ultimo triennio;

 

d) una concentrazione delle attività di promozione sui settori strategici e sull’assistenza alle piccole e medie imprese.

 

26-octies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26-bis e dalla lettera b) del comma 26-septies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L’eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformità con le intese di cui al comma 26-septies, lettera b).

 

26-novies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all’Agenzia di cui al comma 20 mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, ai dipendenti trasferiti al Ministero è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

26-decies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

 

26-undecies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.»

 

2. Fino alla piena operatività dell’Agenzia di cui al comma 20 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a non oltre 30 giorni dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 26-ter, fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 26-ter, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sulla base degli indirizzi formulati dalla cabina di regia di cui al comma 19, sono individuate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi di cui ai commi 18 e 26-quater del medesimo articolo e delle altre risorse finanziarie comunque spettanti al soppresso istituto, le iniziative di promozione e internazionalizzazione da realizzare ed è definito il limite di spesa per ciascuna di esse.

 

3. Il dirigente delegato di cui al comma 26-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, stipula i contratti e autorizza i pagamenti. Può altresì delegare, entro limiti di spesa specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti di cui al comma 2, la stipula dei contratti e l’autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto. Le attività necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 sono svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati, con le modalità e secondo le procedure previste per il soppresso istituto. Fino al termine di cui al primo periodo del comma 2 il personale in servizio presso gli uffici all’estero del soppresso istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad operare presso i medesimi uffici.

 

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Art.

 

Banda larga e ultralarga

 

1. Il Progetto strategico nazionale di cui all'articolo 30 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è approvato ed attuato nel rispetto del principio di sussidiarietà, con priorità per le aree industriali e i collegamenti ad alta velocità delle reti senza fili.

 

2. Il Progetto strategico nazionale di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare l’azzeramento del digital divide, l’individuazione delle modalità di realizzazione degli interventi nelle aree per le quali gli operatori di telecomunicazione non prevedono di assicurare la copertura con le reti di nuova generazione, nonché provvede a definire le modalità di coinvolgimento degli operatori privati e della Cassa depositi e prestiti.

 

3. Il Progetto Strategico Nazionale di cui al comma 1 sarà finanziato con le risorse provenienti dalle previsioni di cui al comma 4 dell’articolo 30 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, con le risorse finanziarie appositamente destinate dalla Cassa depositi e prestiti, con le risorse, appositamente destinate, provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la Coesione e dai fondi strutturali relativi al periodo di programmazione 2014-2020.

 

4. Nell’ambito del progetto, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con le Regioni e le Provincie autonome, definisce un sistema documentale interoperabile delle infrastrutture del sottosuolo per ridurre l'impatto dei relativi scavi sulla cittadinanza, individuandone le modalità di attuazione e le modalità di popolamento.

 

5. Al comma 1 dell’art. 30 della legge n. 111 del 2011 dopo le parole “Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i cittadini a una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s il Ministero dello sviluppo economico,” sono aggiunte le parole “- anche stipulando accordi con le Regioni e le Provincie autonome interessate”.

 

6. Il Ministro dello sviluppo economico presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull’attività svolta in attuazione del presente articolo.

 

Art.

 

Misure a sostegno del sistema industriale e per la competitività territoriale. Programmi speciali per le aree di crisi

 

1. I commi da 1 a 6 dell’articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono sostituiti dai seguenti:

 

«1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico, la competitività territoriale, l’attrazione di nuovi investimenti e la salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché accelerare gli interventi per le infrastrutture delle aree interessate da crisi industriale nei casi di situazioni complesse, nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, individuate ai sensi del comma 7, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, S.p.A., di seguito denominata Agenzia, propone ed attua Programmi speciali per le aree di crisi, secondo le direttive emanate con il decreto di cui al comma 5. Il Ministero dello Sviluppo Economico, sentite le regioni interessate, approva i Programmi speciali per le aree di crisi e trasmette annualmente al CIPE un rapporto sullo di attuazione degli interventi previsti.

 

2. I Programmi speciali per le aree di crisi di cui al comma 1 individuano gli interventi da attuare, promuovendo iniziative per la sicurezza, la riqualificazione delle aree interessate ed il recupero di aree industriali dismesse, gli interventi di recupero ambientale ed efficientamento energetico dei siti, quelli da realizzare mediante partenariato pubblico-privato, nonché le iniziative ad elevato contenuto di innovazione per la promozione industriale e lo sviluppo d’impresa. Nell’ambito del Programma può essere prevista anche la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. Gli interventi sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. I Programmi speciali per le aree richiesti dalle regioni prevedono il cofinanziamento regionale degli interventi.

 

3. Per l’attuazione dei Programmi speciali per le aree di crisi si richiede l’attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, ovvero il finanziamento mediante risorse provenienti da istituti e soggetti diversi e l’armonizzazione dei procedimenti amministrativi, mediante appositi Accordi di programma che disciplinano il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi, la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate, i termini e le condizioni per la risoluzione di eventuali ritardi e inadempienze e l’attivazione di procedure sostitutive. Le opere e gli impianti compresi nei Programmi speciali per le aree di crisi attuati mediante accordi di programma sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

 

4. Al fine di assicurare la tempestività e l’efficacia degli interventi previsti con gli accordi di programma di cui al comma 3 si procederà mediante conferenze di servizi indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Gli interventi del programma speciale per le aree di crisi sono attuati dall’Agenzia nel rispetto delle direttive di cui al successivo comma 5, mediante l’applicazione dei regimi di aiuto vigenti.

 

5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, definisce le modalità di attuazione dei Programmi speciali per le aree di crisi di cui al comma 1, impartendo le opportune direttive all’Agenzia. Le attività dell’Agenzia sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2002, n. 166.».

 

2. I commi 9 e 10 dell’articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono abrogati.

 

3. All’attuazione degli interventi previsti dai Programmi speciali per le aree di crisi di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ivi compresi gli oneri relativi alle convenzioni di cui al comma 5 del medesimo articolo, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziate sugli strumenti agevolativi di volta in volta prescelti ovvero, qualora non disponibili, sulle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nei limiti delle disponibilità fissate dal Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto delle esigenze di attuazione dei programmi di promozione industriale, nonché a valere sulle risorse disponibili relative al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 145, comma 52, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’articolo 1, comma 268, della legge 20 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e a valere sulle risorse di cui all’art. 1 comma 30, legge n. 266/2005, nonché delle altre risorse che si rendano disponibili allo scopo anche con il finanziamento delle regioni interessate.

 

Art.

 

Utilizzo delle risorse derivanti da revoche di agevolazioni

 

“1. Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico comunque risultanti disponibili a seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale o di rideterminazione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di cui all’art. 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, accertate ogni sei mesi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, anche in deroga alla disciplina vigente, per il 70 per cento al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e per il 30 per cento al finanziamento dei Programmi speciali di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come sostituito dall’articolo (***). Resta fermo quanto previsto dall’art. 8-bis, comma 6, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 127. Alle medesime finalità sono altresì destinate le risorse che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano non impegnate a valere sul Fondo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

 

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, una quota fino al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 può essere destinata a interventi di sostegno alle imprese previsti dalla normativa vigente, diversi da quelli di cui al medesimo comma 1, con proporzionale riduzione delle quote di cui al comma 1”.

 

Art.

 

Modifiche in materia di destinazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca

 

1. Al comma 361-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come inserito dalla lettera c) del comma 5 dell’articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole “con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie” sono aggiunte le seguenti: “e per le reti da esse costituite, nonché per le imprese che realizzano nuovi investimenti o svolgono progetti di ricerca e innovazione in collaborazione con altre imprese o organismi di ricerca,”.

 

2. Al comma 361-quater dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come inserito dalla lettera c) del comma 5 dell’articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole “Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.

 

Art.

 

Misure per favorire il commercio elettronico e i pagamenti con moneta elettronica

 

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

 

“5-bis. A decorrere dal 2012 gli operatori che gestiscono attività di fornitura di servizi al pubblico in virtù di un affidamento effettuato in conformità al presente codice sono tenuti a prevedere soluzioni di pagamento elettronico, con il divieto di applicare un costo maggiorato rispetto alla medesima transazione avviata nelle modalità tradizionali.”

 

2. Tra i criteri di asseverazione dei programmi comuni di rete di cui al comma 2-quater dell’articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è data priorità a quelli che prevedono una maggior presenza sui mercati internazionali anche attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, in particolare attraverso la creazione di strumenti tecnologici, logistici e gestionali condivisi.

 

3. Il comma 6 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, numero 430, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

“6. Tutte la fasi del gioco destinate all’aggiudicazione dei premi sono effettuate nel territorio dello Stato. Le attività connesse al confezionamento dei prodotti e alla partecipazione alla manifestazione mediante il servizio postale, telefonico o mediante internet o mediante carte di pagamento possono svolgersi anche al di fuori del detto territorio.”

 

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di limitare l'uso del denaro contante, tutte le transazioni regolate con sistemi elettronici di pagamento, di importo inferiore ai cento euro, sono gratuite sia per l'acquirente, sia per il venditore.

 

5. Al comma 2 dell'articolo 13 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sono soppresse le parole "quando la somma supera L. 150.000 per ogni esemplare”.

 

Art.

 

Scuola ed università digitale

 

1. Al fine di semplificare e migliorare il quadro delle comunicazioni scuola-famiglia, riducendone i costi connessi, a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per rilasciare le pagelle e i certificati scolastici in formato elettronico, per la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e per consentire le iscrizioni e i pagamenti delle tasse scolastiche online, avvalendosi, secondo le modalità definite con decreto di cui al comma 4, dei servizi resi a tale scopo disponibili dai sistemi informativi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

2. Le pagelle e i certificati redatti ai sensi del comma 1 sostituiscono gli equivalenti documenti cartacei e sono resi disponibili agli interessati sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell’interessato di ottenere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, copia cartacea del documento redatto in forma elettronica.

 

3. Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante codice dell’amministrazione digitale, le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 quantificano e riutilizzano i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

 

4. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le Università statali e non statali legalmente riconosciute adottano dal 1 gennaio 2013 procedure telematiche che consentono di effettuare online l’iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e la prenotazione degli esami, nonché la relativa verbalizzazione e conservazione dei documenti in modalità digitale.

 

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante codice dell’amministrazione digitale, le disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 4.

 

SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA

E MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

Art.

 

Burocrazia zero in via sperimentale

 

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull’intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall’art. 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a), del comma 2, dell’art. 43, sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all’unanimità, dall’Ufficio Locale dei Governi, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d’intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell’interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal terzo comma della medesima lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio.

 

3. L’Ufficio Locale dei Governi è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

 

4. Resta esclusa l’applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria e alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.

 

5. Le previsioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la partecipazione all’Ufficio Territoriale dei Governi è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.

 

 

 

Art.

 

(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, misurazione degli oneri amministrativi e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.)1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente:“40. (L) Certificati “, e sono premessi i seguenti commi:

 

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

 

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura “ Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”

 

b) all’articolo 41, il comma 2 è soppresso;

 

c) all’articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. >>;

 

d) dopo l’articolo 44 è inserito il seguente: <<44-bis. Acquisizione d’ufficio di informazioni- 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. 2. La documentazione antimafia è acquisita d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti nel rispetto della specifica normativa di settore.>>;

 

e) l’articolo 72 è sostituito dal seguente: << 72. Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli.-

 

1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’art. 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’art. 58 del CAD, le amministrazione certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2.Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.>>;

 

f) all’articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà”

 

ed è aggiunta la seguente lettera: “d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’articolo 40, comma 2.”.

 

2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

 

''5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25, 26 e 27, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi e della stima dei relativi costi, introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell’ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

 

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 

<< 25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.

 

26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

 

a) l’introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l’attuazione delle direttive;

 

b) l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

 

c) l’introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l’attuazione delle direttive.

 

27. L’amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell’analisi d’impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.>>.

 

Art.

 

Valorizzazione del patrimonio immobiliare militare

 

All'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono aggiunti, in fme, i seguenti periodi: "Se la determinazione di cui al secondo periodo non è adottata entro il termine di novanta giorni dalla data di convocazione della prima riunione della conferenza di servizi, il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, può chiedere al Comune interessato di adottare, entro novanta giorni, la delibera, con la quale si provvede ad assegnare agli immobili la destinazione d'uso civile corrispondente a quella di effettivo utilizzo a cui gli stessi sono stati adibiti secondo quando attestato dal Ministero della difesa e asseverato dalla citata Agenzia, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale, nel rispetto delle volumetrie esistenti. Decorsi i novanta giorni dalla citata richiesta, la destinazione d'uso degli immobili è riconvertita nel senso e nei termini richiesti dal Ministero della difesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle procedure di valorizzazIone degli immobili militari di cui agli articoli 307, comma 10, e 314 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel caso di modificazione della destinazione d'uso degli immobili secondo le modalità indicate ai periodi terzo e quarto, la quota del 10 per cento, di cui all'articolo 307, comma 10, lettera d del codice dell'ordinamento militare, è portata in incremento, in parti uguali, alle quote spettanti ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della difesa.

 

Art.

 

Agenzia Industrie Difesa

 

1. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

"7. Alfine di consentire la prosecuzione e il completamento, entro il 31 dicembre 2015, del processo di risanamento proficuamente in atto delle unità produttive di cui ali 'articolo 48, comma 1, gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa, i contributi di cui all'articolo 559 sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 6.000.000 nel 2012, di euro 6.000.000 nel 2013 e di euro 4.000.000 nel 2014. Qualora il citato obbiettivo non risultasse conseguito con il bilancio 2015 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell 'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi";

 

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Al fine di assicurare l'apporto delle professionalità indispensabili per lo sviluppo delle attività e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di cui ali 'articolo 143, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2015. ".

 

Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali

 

Art.

 

(Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali)

 

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 15, comma 1, alla lettera g), primo periodo le parole: “legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409” sono sostituite dalle seguenti: “parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”; al secondo periodo le parole: “da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze” sono sostituite dalle seguenti:

 

“ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni”; al terzo periodo le parole: “per i beni culturali e ambientali” sono sostituite dalle seguenti: “per i beni e le attività culturali”; al quarto periodo le parole: “per i beni culturali e ambientali” sono sostituite dalle seguenti: “per i beni e le attività culturali” e le parole “ufficio delle entrate del Ministero delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Agenzia delle entrate”.

 

b) al medesimo articolo 15, comma 1, alla lettera h), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: “del Ministro per i beni culturali e ambientali” sono sostituite dalle seguenti: “del Ministro per i beni e le attività culturali” e le parole:

 

“nell’articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409” sono sostituite dalle seguenti: “nella parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”; al secondo periodo: le parole: “previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali” sono soppresse; le parole: “dal Ministero per i beni culturali e ambientali” sono sostituite dalle seguenti: “dal Ministero per i beni e le attività culturali”; le parole: “che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo” sono soppresse; al terzo periodo le parole da: “il Ministero per i beni culturali e ambientali” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni”; al quarto periodo le parole :

 

“per i beni culturali e ambientali” sono sostituite dalle seguenti: “per i beni e le attività culturali”;

 

all’articolo 15, comma 1, lettera i), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo la parola: “esclusivamente” è sostituita dalla seguente: “prevalentemente”.

 

2. All’articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) alla lettera e), primo periodo, le parole: “decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409” sono sostituite dalle seguenti: “della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”; al secondo periodo le parole: “da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio dell’Agenzia del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni”;

 

b) alla lettera f) sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: “articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409” sono sostituite dalle seguenti:

 

“articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni”; al secondo periodo le parole: da “previo parere” fino a “all’entrata dello Stato” sono sostitute dalle seguenti: “. I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni”;

 

c) alla lettera g) sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo la parola: “esclusivamente” è sostituita dalla seguente: “prevalentemente”.

 

3. Le somme corrispondenti all’eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti nell’articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell’economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

4. All’articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il credito d’imposta di cui al comma 327, lettera c), n. 1, è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla società fornitrice dell’impianto di digitalizzazione. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d’imposta di cui al periodo precedente.”.

 

5. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.

 

6. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 29, comma 9, in fine, è inserito il seguente periodo: “Il procedimento di accreditamento è effettuato anche nei confronti dei corsi di formazione per restauratori di beni culturali iniziati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma ed al comma 8, ferma restando la necessità di superare il suddetto esame finale di Stato abilitante.”.

 

b) all’articolo 31, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

 

“2-bis. L’ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale.”

 

7. Nell’Elenco 1, recante “Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate”, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato “Ministero per i beni e le attività e le attività culturali”, sono abrogate le seguenti parole:

 

“Legge 30 marzo 1965, n. 340”nonché “Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8”. Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, sono versate all’Erario e di volta in volta immediatamente assegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.

 

8. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell’ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull’economia del Paese, all’articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al primo periodo, le parole: “alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25” sono sostituite dalle seguenti: “alle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;

 

b) prima dell’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: “Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l’utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l’ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso.”.

 

9. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell’ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull’economia del Paese, nonché in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 e successive modificazioni, al Ministero per i beni e le attività culturali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

 

10. Al fine di favorire e incentivare gli interventi di valorizzazione degli immobili culturali da recuperare, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto, su proposta delle Direzioni regionali del Ministero, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, alla ricognizione dei beni culturali immobili dello Stato non utilizzati e bisognosi di restauro, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2, commi 303, 304 e 305, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

L’elenco degli immobili è pubblicato sul sito informatico del Ministero e sui siti delle singole Direzioni regionali e di tale pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

 

11. All’articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole “del personale di magistratura,” sono aggiunte le seguenti parole: “del personale del Ministero per i beni e le attività culturali impiegato nello svolgimento delle funzioni di tutela del patrimonio culturale,”.

 

12. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:

 

a) al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo delle fondamentali funzioni di promozione, coordinamento, integrazione e diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell’unità e universalità della cultura, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell’Accademia dei Lincei;

 

b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana, è autorizzata la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia della Crusca.

 

13. Dalle disposizioni recate dai commi da 1 a 11 del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per l’erario dello Stato.

 

All'onere derivante dalle disposizioni contenute nel comma 12, pari a due milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di una quota parte, a valere, per un importo corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

 

EFFICIENTAMENTO E SNELLIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

 

(Pacchetto Giustizia)

 

...

 

ACCELERAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA

 

(Pacchetto Infrastrutture)

 

1 - Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,

in materia di obiettivi di politica energetica e di infrastrutture

necessarie ad assicurarne il conseguimento

 

Art.

 

(Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in materia di obiettivi di politica energetica e di infrastrutture necessarie ad assicurarne il conseguimento)

 

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 1, comma 2, le parole: “con gli obiettivi della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3,” sono sostituite dalle seguenti: “con gli obiettivi di politica energetica nazionale, di cui al comma 1 dell’articolo 3”;

 

b) all’articolo 3:

 

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

 

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, sono approvati, in coerenza con il Piano d'azione nazionale adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con il Piano d'azione per l'efficienza energetica adottato in attuazione della direttiva 2006/32/CE, gli obiettivi di politica energetica nazionale nel medio e lungo termine.

 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate, con riferimento a grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale, le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della loro effettiva realizzabilità nei tempi previsti, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale di cui al comma 1 del presente articolo, di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e di garantire adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato, con la medesima procedura, con cadenza almeno biennale, in funzione delle esigenze di conseguimento degli obiettivi stabiliti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della effettiva evoluzione della domanda di energia, dell'integrazione del sistema energetico italiano nel mercato interno dell'energia e dell'effettivo grado di avanzamento della realizzazione delle infrastrutture individuate»;

 

2) al comma 3, le parole: “ai sensi del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del comma 2”;

 

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

«In caso di mancata espressione, da parte delle amministrazioni regionali, provinciali o comunali, entro il termine di due mesi dalla richiesta, dei pareri previsti per il rilascio degli atti autorizzativi o concessori relativi alle infrastrutture individuate ai sensi del comma 2, il parere si considera espresso in senso favorevole. Nei casi in cui, per il rilascio dell’atto autorizzativo o concessorio sia prevista l’intesa con la Regione interessata, l’intesa stessa si considera acquisita qualora entro il termine di due mesi dal ricevimento della comunicazione di conclusione del procedimento amministrativo, non pervenga il motivato diniego da parte della regione. In caso di dissenso, si procede, entro i trenta giorni successivi, alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione o dalle Regioni interessate, dall'altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione o delle Regioni interessate.»;

 

4) al comma 5, le parole: “ai sensi del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del comma 2”;

 

5) al comma 6, le parole: “agli obiettivi di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “alle finalità e ai requisiti di cui al comma 2”;

 

6) al comma 7, le parole: “ai sensi del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del comma 2”;

 

7) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: Obiettivi di politica energetica nazionale e infrastrutture necessarie ad assicurarne il conseguimento.

 

2 - Infrastrutture petrolifere strategiche

 

Art.

 

(Infrastrutture petrolifere strategiche)

 

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono in ogni caso individuati quali infrastrutture e insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:

 

a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

 

b) i depositi costieri di oli minerali, come definiti dall’articolo 52 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

 

c) i depositi di carburante per aviazione siti all’interno del sedime aeroportuale;

 

d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;

 

e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;

 

f) gli oleodotti di cui all’articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

 

2. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le competenze in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con la regione interessata.

 

3 - Definizione dei limiti della piattaforma continentale,

finalizzata a sbloccare investimenti offshore

 

Art.

 

(Definizione dei limiti della piattaforma continentale, finalizzata a sbloccare investimenti offshore)

 

1. L’articolo 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 1.

 

1. In conformità con quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dall'Accordo di applicazione della parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, per piattaforma continentale, fermo restando l’articolo 4 della legge n. 689 del 1994, si intende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di fuori del mare territoriale, attraverso il prolungamento naturale del territorio terrestre, fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base, dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso in cui l’orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore da essa.

 

2. Fermo restando l’articolo 83 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, al fine di evitare la sovrapposizione tra la piattaforma continentale italiana e quella di uno Stato le cui coste siano adiacenti a quelle italiane o le fronteggino, la delimitazione della piattaforma continentale sarà effettuata tramite accordo internazionale con detto Stato, allo scopo di raggiungere un’equa soluzione.

 

3. Resta impregiudicata la delimitazione della piattaforma continentale determinata mediante accordi internazionali in materia già conclusi dall’Italia.

 

4. Fino all’entrata in vigore degli accordi di cui al comma 2, il limite esterno della piattaforma continentale italiana è fissato, a titolo provvisorio, mediante ricorso a principi equitativi, che tengano conto del criterio della proporzionalità, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, partendo dal tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato contiguo o frontista.

 

5. Nei casi di cui al comma 4, con uno o più decreti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della difesa, sentiti i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, definisce i limiti esterni della piattaforma continentale italiana mediante elenchi di coordinate geografiche dei punti.”

 

4 - Accelerazione delle attività di smantellamento dei siti nucleari

 

Art.

 

(Accelerazione delle attività di smantellamento dei siti nucleari)

 

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo economico e alle Autorità competenti, nell’ambito delle attività richieste ai sensi dell’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e del comma 1-bis dell’articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le opere per le quali risulta prioritario l’ottenimento delle relative autorizzazioni, sulla base di criteri di efficienza e di riduzione dei tempi e dei costi nella realizzazione delle attività di smantellamento degli impianti.

 

2. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, già presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Autorità competenti entro centoventi giorni dalla suddetta data. Su motivata richiesta dell’Autorità competente il termine può essere ulteriormente prorogato di novanta giorni.

 

3. Qualora, in assenza della richiesta di proroga di cui al secondo periodo del comma 2, entro il termine previsto dal primo periodo del medesimo comma, le Autorità competenti non rilascino i pareri riguardanti le suddette attività, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di rilasciare le relative autorizzazioni entro i successivi novanta giorni.

 

4. L’autorizzazione alla esecuzione delle opere, rilasciata ai sensi del comma 3, nonché le autorizzazioni di cui all’articolo 6, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all’articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, valgono quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatti salvi gli atti e procedimenti riguardanti la tutela dell’ambiente, la salute e la pubblica incolumità, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Le disposizioni del presente comma si applicano alle autorizzazioni rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

5 - Riduzione tariffe energetiche

 

Art.

 

(Riduzione delle tariffe energetiche)

 

1.Al fine di contribuire al contenimento dei costi sostenuti per le forniture di energia dai consumatori domestici e dalle imprese e al sostegno dei nuovi investimenti in infrastrutture, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nell’ambito delle proprie competenze, verifica che i sistemi di remunerazione ed incentivazione delle attività di competenza di soggetti regolati risultino in linea con i valori medi, ove esistenti, praticati in ambito europeo per analoghe attività e che gli stessi rispondano a criteri di efficacia ed efficienza, rilevata anche tramite monitoraggio dell’uso delle infrastrutture realizzate, rispetto ad opere ed infrastrutture di interesse strategico, nell’ambito dell’attuazione dei Piani di sviluppo di cui agli articoli 16 e 36, comma 12, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93.

 

2. Il Ministro dello sviluppo economico, nell’ambito della valutazione dei Piani di cui al comma 1, può adottare indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi di cui allo stesso comma.

 

3. Per esigenze di sicurezza del sistema elettrico e di riduzione degli oneri di sistema sui prezzi dell’energia elettrica, le Regioni e le Province autonome assicurano che i procedimenti e gli atti di loro competenza per autorizzare opere di sviluppo delle reti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica siano armonizzati e coerenti, anche in termini temporali, con il rilascio di autorizzazioni per impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.28 del 2001. A tale scopo, entro 90 giorni le regioni emanano specifici atti di indirizzo alle province, ove delegate allo svolgimento del procedimento unico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n.387/2002, e ai Comuni per l’applicazione della procedura abilitativa semplificata di cui al decreto legislativo 28/2011.

 

4. Per le medesime esigenze richiamate al comma 3, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede entro novanta giorni ad aggiornare e rivedere la disciplina tecnica su dispacciamento e servizi di rete.

 

Art.

 

Interventi a sostegno della efficienza energetica

 

1. Le detrazioni dall'imposta lorda di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, 358 e 359 della legge 27 dicembre 2006, 296, e successive modifiche e integrazioni si applicano anche alle spese sostenute dal 1 gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2014, nella misura e nel rispetto di quanto previsto in tabella A.

 

2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, continuano ad applicarsi, per le parti non incompatibili con le disposizioni di cui allo stesso comma 1, i provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 1, commi 349 e 360, della legge 27 dicembre 2006, 296, dell’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell’articolo 29, comma 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

Art.

 

Modalità di determinazione dei limiti dei campi elettromagnetici

 

1. In coerenza con le finalità di cui all'art. XX in materia di semplificazione amministrativa e fermo quanto previsto dalla Legge 22 febbraio 2001 n.36, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri -

 

8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz·

 

è modificato sulla base dei seguenti criteri:

 

a) alle apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999, non sono applicabili i limiti di esposizione definiti per gli impianti radioelettrici fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi;

 

b) i valori di attenzione di cui all'articolo 4, comma 2, indicati nella tabella 2 all'allegato B del Decreto, sono intesi come valori misurati all'interno degli edifici, owero calcolati tenendo conto della attenuazione introdotta dalle pareti secondo le vigenti norme CEI. Pertanto, alle pertinenze esterne degli edifici, quali balconi, terrazzi, cortili e lastrici solari, non si applicano i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B;

 

c) gli obiettivi di qualità, intesi come valori di immissione dei campi elettromagnetici calcolati all'aperto nelle aree intensamente frequentate e nelle pertinenze esterne degli edifici quali balconi, terrazzi, cortili e lastrici solari non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere intesi come media statistica giornaliera, calcolati sulla base della potenza media irradiata dagli impianti nell'arco delle 24 ore su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano;

 

d) le tecniche di misurazione da adottare al fine del confronto con i limiti di esposizione e con i valori di attenzione previsti dal decreto sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e sue successive evoluzioni e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI;

 

e) le tecniche di calcolo previsionale da adottare al fine del confronto con i limiti di esposizione, con i valori di attenzione e con gli obiettivi di qualità previsti dal Decreto sono quelle indicate nella norma CE1211-10 e sue successive evoluzioni, prevedendo l'uso dei coefficienti correttivi ivi definiti ed il loro aggiornamento al fine di consentire il calcolo della media statistica giornaliera.

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici