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Troppa pioggia? Anas deve risarcire danni al veicolo causati da allagamento-Tribunale Bassano del Grappa, sez. civile, sentenza 29.06.2011-Guidelegali.it

 

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A cura di Avv. Roberta Ronzino da Lecce (LE).

 

L’Anas deve risarcire l’automobilista che, rimasto bloccato in strada, subisce dei danni alla propria vettura a causa della pioggia abbondante.

 

E’ quanto disposto dal Tribunale di Bassano del Grappa, nella sentenza 29 giugno 2011, che ha riconosciuto un risarcimento di 6 mila euro in favore dell’attore, un automobilista , che, alla guida della propria macchina, aveva proseguito la marcia lungo la strada statale n. 47 Valsugana, vista l'assenza di segnaletica relativa alla possibilità di allagamenti, finchè la sua vettura si arrestava senza più ripartire, a causa dell'abbondante acqua entrata nel motore.

Nel caso in oggetto, il Tribunale ha addebitato la causa del danno all’Anas in quanto, pur essendo proprietaria della strada, non ha assolto agli obblighi di controllo tecnico di efficienza della strada ossia quelli di assicurare un corretto deflusso delle acque meteoriche in caso di pioggia abbondante.

 

 

 

Testo integrale:

 

Tribunale di Bassano del Grappa

 

Sezione Civile

 

Sentenza 29 giugno 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA

 

SEZIONE CIVILE

 

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Margherita Brunello, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa iscritta a ruolo il 23.10.2009 al n. 2631 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2009, promossa con atto di citazione in opposizione fatto notificare il 24.10.2008

 

da

 

Z.G.,

 

rappresentato e difeso dall'avv.to R.B. e dall'avv.to E.B. del foro di Bassano del Grappa (giusta procura a margine dell'atto di citazione)

 

- attore -

 

contro

 

Anas S.p.A.,

 

rappresentata e difesa dall'avv.to M.Z. del foro di Travisa (giusta procura in calce alla citazione notificata)

 

- convenuta -

 

e con la chiamata in causa del

 

Comune di Tezze sul Brenta,

 

rappresentato e difeso dall'avv.to A.T. del foro di Padova (giusta procura a margine della comparsa depositata il 25.5.2010)

 

- terzo chiamato -

 

Oggetto: risarcimento danni.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Z.G. ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale Anas S.p.A. chiedendo la condanna al risarcimento del danno materiale (Euro 360,00 per spese di trasporto ed Euro 5.696,00 per spese di riparazione), patito dalla propria vettura (...) alla cui guida si trovava il 1.6.2003 verso le 22.30 allorché lungo la strada statale n. 47 Valsugana stava imperversando un temporale. Vista l'assenza di segnaletica relativa alla possibilità di allagamenti lo Z. proseguiva la sua marcia; ad un certo punto la vettura si arrestava senza più ripartire a causa dell'abbondante acqua entrata nel motore. Z. doveva far intervenire un fratello, far riportare la vettura a Bolzano e farla riparare, il tutto per la spesa di Euro 6.056,00 complessivi.

 

Anas si costituiva allegando la insussistenza di pericolo occulto (insidia/trabocchetto), la assenza di prova dell'allagamento, fenomeno comunque visibile e non imprevisto, la inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. ai beni con le caratteristiche della strada statale. La convenuta allegava che il fatto si era verificato per imprudenza dell'attore, osservava comunque che l'eventuale responsabilità andava posta a carico del Comune di Tezze sul Brenta con il quale esisteva una convezione datata 12.1.1999 secondo cui l'ente territoriale era gravato della manutenzione di marciapiedi, fossi, scarpate e servizi di carattere urbano.

 

Secondo Anas vi era stata una mancata corretta manutenzione delle tombinature del tratto di strada de quo che giustificava la chiamata della P.A.

 

La convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree e in subordine la condanna del Comune di Tezze a tenere Anas indenne dall'obbligo risarcitorio.

 

Notificato l'atto di chiamata, il 25.5.2010 si costituiva il Comune, il quale eccepiva la infondatezza delle pretese attoree e della convenuta, di cui rilevava comunque il difetto di prova.

 

Affermava la P.A. che il pregiudizio era causalmente connesso alla condotta di guida dello Z., evidenziava che gli obblighi del Comune non erano eziologicamente collegabili al danno occorso e contestava il quantum debeatur.

 

Tenutasi la prima udienza di comparizione il 15.6.2010, concessi i termini ex art. 183 6 co. c.p.c., assunta prova orale il 6.4.2011, il giudice fissava la udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.

 

La domanda attorea va accolta, per le ragioni che si verranno ad esporre.

 

Ritiene questo Tribunale che sussista la responsabilità di Anas ex art. 2051 c.c.

 

Ha affermato la Suprema Corte di Cassazione che gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, devono - salvo che nell'ipotesi di concessione prevista dal comma 3 della predetta norma - provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari il quale può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 cod. civ. (Cass. 22.4.2010 n. 9527).

 

Con riguardo proprio alla applicabilità dell'art. 2051 c.c. (anzi che dell'art. 2043 c.c.) in fattispecie analoghe (dedotta responsabilità di Anas quale proprietario stradale), il Supremo Collegio ha ribadito il seguente principio: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere però del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (Cass. 7.4.2010 n. 8229).

 

Nella fattispecie da ultimo esaminata, la Cassazione ha confermato la sentenza di merito la quale - avendo accertato che il conducente aveva perso il controllo della propria vettura a causa di un malore e che, dopo aver urtato contro il muro di contenimento, si era poi arrestato contro il "guard - rail", perdendo la vita nell'impatto - aveva escluso ogni responsabilità dell'ANAS, sul rilievo che il "guard - rail" era posizionato correttamente, che la presenza di barriere di contenimento era finalizzata proprio ad evitare incidenti e che l'urto, perciò, non era addebitabile all'ente proprietario della strada.

 

Nel caso in esame, invece, la causa del danno verificatosi va addebitata ad Anas che non ha assolto agli obblighi del proprietario ossia quelli di assicurare un corretto deflusso delle acque meteoriche in caso di abbondanti cadute.

 

Sul punto sono inequivoche le deposizioni di C.B. ("da voci tra noi meccanici sapevo che in quel punto quando pioveva si verificavano questi fatti") e di G.B., che ha riferito della esistenza un tempo di piccoli fossati laterali di scarico, eliminati a seguito di lavori eseguiti sulla strada e dell'abbassamento della strada statale che ha determinato la confluenza di acque provenienti anche da strade laterali.

 

Anas afferma che l'evento dannoso si è verificato per colpa (imprudenza) dell'attore, che ha proseguito la sua corsa senza arrestarsi nonostante la piena visibilità della precaria situazione stradale.

 

Ritiene invece il Tribunale che le prove assunte non permettano di concludere conformemente: il teste C.B. (colui che andò a recuperare l'auto dello Z. la sera del fatto) ha riferito che quella sera, quel tratto stradale era "tutto buio", che "non c'era illuminazione"; che su quel tratto si bloccarono circa una decina di auto, dato sintomatico che evidenzia come la situazione insidiosa, il "trabocchetto", non fosse immediatamente percepibile dal conducente di media diligenza/prudenza/perizia.

 

Il testimone G.B., altro danneggiato (parte del giudizio concluso con la sentenza doc. 15 attoreo), ha riferito di non ricordare la presenza di segnali di allagamento.

 

Il teste A.Z. ha ribadito che era "buio". Anas quindi avrebbe dovuto, proprio in ragione del fatto che si trattava di situazione ricorrente, in primis segnalare la possibilità di allagamento in quel tratto e comunque provvedere alla risoluzione del problema per evitare il ripetersi di fatti analoghi.

 

Anas dunque deve risarcire il danno che l'attore ha provato tramite documenti (doc. 4 attoreo) e prove orali (v. deposizione T. e S.).

 

È Anas che nelle sue vesti di proprietaria della strada era ed è gravata degli obblighi di controllo tecnico di efficienza della strada; laddove questa efficienza fosse stata compromessa da interventi di terzi (sì veda l'allegazione di pag. 10 di cui alla comparsa di costituzione e risposta in ordine alla realizzazione da parte del Comune di Tezze sul Brenta dei marciapiedi laterali) era obbligo di Anas attivarsi per il ripristino della situazione di efficienza.

 

Il riferimento al verbale di delimitazione redatto il 12.1.99 (doc. 1 parte convenuta) non è fondato in quanto, da un lato, talee accordo non è opponibile ai terzi e non può valere a ridurre o eliminare una responsabilità civile sancita per legge.

 

In secondo luogo, a quanto emerso dalle prove testimoniali, nel caso di specie l'evento dannoso è stato provocato dalla presenza di abbondante acqua sul fondo stradale (non sui marciapiedi o sulle scarpate, ecc.); inoltre non si può parlare di mancata manutenzione di caditoie perché è emerso che in quel tratto di strada l'acqua si accumulava proprio perché non ve ne erano. A Z.G. va riconosciuto il richiesto importo di Euro 6.056,00 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.

 

Non spetta la rivalutazione monetaria perché non specificamente dedotte né provate circostanze da cui desumere che la anticipata disponibilità della somma avrebbe consentito di sottrarla al fenomeno svalutario. Anas, soccombente, deve rifondere le spese di lite ad entrambe le parti, anche al Comune di Tezze infondatamente convenuto in causa.

 

L'accordo doc. 1 di parte convenuta prevede che alla manutenzione del piano viabile doveva provvedere Anas, era dunque Anas che doveva garantire l'assenza di acqua sul fondo stradale e il suo deflusso al di fuori della carreggiata (il Comune si era assunto un obbligo di manutenzione delle sole parti esterne per l'appunto alla carreggiata, v. pag. 2 dell'accordo).

 

La liquidazione è decisa come da dispositivo a seguire.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Bassano del Grappa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 2631/2009 RG,

 

ogni diversa domanda o eccezione disattesa,

 

condanna

 

Anas S.p.A. a pagare a Z.G. Euro 6.056,00 oltre interessi legali al saggio vigente dal 19.10.2009 al saldo.

 

Condanna Anas S.p.A. a rifondere a Z.G. le spese di lite che si liquidano in Euro 3.900 di cui Euro 253, 12 per spese, Euro 1.450,00 per diritti e il resto per onorario oltre iva, cpa e rimborso spese generali. Condanna Anas S.p.A. a rifondere al Comune di Tezze sul Brenta le spese di lite che si liquidano in Euro 121,67 per spese, Euro 1.198,00 per diritti ed Euro 1.260,00 per onorario oltre iva, cpa e rimborso spese generali.

 

Così deciso in Bassano del Grappa il 29 giugno 2011.

 

Depositata in Cancelleria il 29 giugno 2011.

 

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