A cura di Avv. Roberta Ronzino da
Lecce (LE).
L’Anas deve risarcire
l’automobilista che, rimasto bloccato in strada, subisce
dei danni alla propria vettura a causa della pioggia
abbondante.
E’ quanto disposto dal Tribunale di
Bassano del Grappa, nella sentenza 29 giugno 2011, che
ha riconosciuto un risarcimento di 6 mila euro in favore
dell’attore, un automobilista , che, alla guida della
propria macchina, aveva proseguito la marcia lungo la
strada statale n. 47 Valsugana, vista l'assenza di
segnaletica relativa alla possibilità di allagamenti,
finchè la sua vettura si arrestava senza più ripartire,
a causa dell'abbondante acqua entrata nel motore.
Nel caso in oggetto, il Tribunale
ha addebitato la causa del danno all’Anas in quanto, pur
essendo proprietaria della strada, non ha assolto agli
obblighi di controllo tecnico di efficienza della strada
ossia quelli di assicurare un corretto deflusso delle
acque meteoriche in caso di pioggia abbondante.
Testo integrale:
Tribunale di Bassano del Grappa
Sezione Civile
Sentenza 29 giugno 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione
monocratica, in persona del giudice dott. Margherita
Brunello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il
23.10.2009 al n. 2631 Ruolo Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2009, promossa con atto di citazione in
opposizione fatto notificare il 24.10.2008
da
Z.G.,
rappresentato e difeso dall'avv.to
R.B. e dall'avv.to E.B. del foro di Bassano del Grappa
(giusta procura a margine dell'atto di citazione)
- attore -
contro
Anas S.p.A.,
rappresentata e difesa dall'avv.to
M.Z. del foro di Travisa (giusta procura in calce alla
citazione notificata)
- convenuta -
e con la chiamata in causa del
Comune di Tezze sul Brenta,
rappresentato e difeso dall'avv.to
A.T. del foro di Padova (giusta procura a margine della
comparsa depositata il 25.5.2010)
- terzo chiamato -
Oggetto: risarcimento danni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Z.G. ha convenuto in giudizio
avanti a questo Tribunale Anas S.p.A. chiedendo la
condanna al risarcimento del danno materiale (Euro
360,00 per spese di trasporto ed Euro 5.696,00 per spese
di riparazione), patito dalla propria vettura (...) alla
cui guida si trovava il 1.6.2003 verso le 22.30 allorché
lungo la strada statale n. 47 Valsugana stava
imperversando un temporale. Vista l'assenza di
segnaletica relativa alla possibilità di allagamenti lo
Z. proseguiva la sua marcia; ad un certo punto la
vettura si arrestava senza più ripartire a causa
dell'abbondante acqua entrata nel motore. Z. doveva far
intervenire un fratello, far riportare la vettura a
Bolzano e farla riparare, il tutto per la spesa di Euro
6.056,00 complessivi.
Anas si costituiva allegando la
insussistenza di pericolo occulto
(insidia/trabocchetto), la assenza di prova
dell'allagamento, fenomeno comunque visibile e non
imprevisto, la inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. ai
beni con le caratteristiche della strada statale. La
convenuta allegava che il fatto si era verificato per
imprudenza dell'attore, osservava comunque che
l'eventuale responsabilità andava posta a carico del
Comune di Tezze sul Brenta con il quale esisteva una
convezione datata 12.1.1999 secondo cui l'ente
territoriale era gravato della manutenzione di
marciapiedi, fossi, scarpate e servizi di carattere
urbano.
Secondo Anas vi era stata una
mancata corretta manutenzione delle tombinature del
tratto di strada de quo che giustificava la chiamata
della P.A.
La convenuta chiedeva il rigetto
delle domande attoree e in subordine la condanna del
Comune di Tezze a tenere Anas indenne dall'obbligo
risarcitorio.
Notificato l'atto di chiamata, il
25.5.2010 si costituiva il Comune, il quale eccepiva la
infondatezza delle pretese attoree e della convenuta, di
cui rilevava comunque il difetto di prova.
Affermava la P.A. che il
pregiudizio era causalmente connesso alla condotta di
guida dello Z., evidenziava che gli obblighi del Comune
non erano eziologicamente collegabili al danno occorso e
contestava il quantum debeatur.
Tenutasi la prima udienza di
comparizione il 15.6.2010, concessi i termini ex art.
183 6 co. c.p.c., assunta prova orale il 6.4.2011, il
giudice fissava la udienza odierna per la precisazione
delle conclusioni e la discussione orale.
La domanda attorea va accolta, per
le ragioni che si verranno ad esporre.
Ritiene questo Tribunale che
sussista la responsabilità di Anas ex art. 2051 c.c.
Ha affermato la Suprema Corte di
Cassazione che gli enti proprietari delle strade, ai
sensi dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
devono - salvo che nell'ipotesi di concessione prevista
dal comma 3 della predetta norma - provvedere: a) alla
manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle
loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature,
impianti e servizi; b) al controllo tecnico
dell'efficienza delle strade e delle relative
pertinenze; c) all'apposizione e manutenzione della
segnaletica prescritta. Trattasi di obbligo derivante
dal mero fatto di essere proprietari il quale può
concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con
ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o
di altri, derivanti da altre normative e, in
particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051
cod. civ. (Cass. 22.4.2010 n. 9527).
Con riguardo proprio alla
applicabilità dell'art. 2051 c.c. (anzi che dell'art.
2043 c.c.) in fattispecie analoghe (dedotta
responsabilità di Anas quale proprietario stradale), il
Supremo Collegio ha ribadito il seguente principio: la
responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia
prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde
dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o
del comportamento del custode e ha natura oggettiva,
necessitando, per la sua configurabilità, del mero
rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale
responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento
della pericolosità della cosa stessa e sussiste in
relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo
esclusa solo dal caso fortuito, che può essere
rappresentato - con effetto liberatorio totale o
parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente
un'efficacia causale tale da interrompere però del tutto
il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da
affiancarsi come ulteriore contributo utile nella
produzione del danno (Cass. 7.4.2010 n. 8229).
Nella fattispecie da ultimo
esaminata, la Cassazione ha confermato la sentenza di
merito la quale - avendo accertato che il conducente
aveva perso il controllo della propria vettura a causa
di un malore e che, dopo aver urtato contro il muro di
contenimento, si era poi arrestato contro il "guard -
rail", perdendo la vita nell'impatto - aveva escluso
ogni responsabilità dell'ANAS, sul rilievo che il "guard
- rail" era posizionato correttamente, che la presenza
di barriere di contenimento era finalizzata proprio ad
evitare incidenti e che l'urto, perciò, non era
addebitabile all'ente proprietario della strada.
Nel caso in esame, invece, la causa
del danno verificatosi va addebitata ad Anas che non ha
assolto agli obblighi del proprietario ossia quelli di
assicurare un corretto deflusso delle acque meteoriche
in caso di abbondanti cadute.
Sul punto sono inequivoche le
deposizioni di C.B. ("da voci tra noi meccanici sapevo
che in quel punto quando pioveva si verificavano questi
fatti") e di G.B., che ha riferito della esistenza un
tempo di piccoli fossati laterali di scarico, eliminati
a seguito di lavori eseguiti sulla strada e
dell'abbassamento della strada statale che ha
determinato la confluenza di acque provenienti anche da
strade laterali.
Anas afferma che l'evento dannoso
si è verificato per colpa (imprudenza) dell'attore, che
ha proseguito la sua corsa senza arrestarsi nonostante
la piena visibilità della precaria situazione stradale.
Ritiene invece il Tribunale che le
prove assunte non permettano di concludere
conformemente: il teste C.B. (colui che andò a
recuperare l'auto dello Z. la sera del fatto) ha
riferito che quella sera, quel tratto stradale era
"tutto buio", che "non c'era illuminazione"; che su quel
tratto si bloccarono circa una decina di auto, dato
sintomatico che evidenzia come la situazione insidiosa,
il "trabocchetto", non fosse immediatamente percepibile
dal conducente di media diligenza/prudenza/perizia.
Il testimone G.B., altro
danneggiato (parte del giudizio concluso con la sentenza
doc. 15 attoreo), ha riferito di non ricordare la
presenza di segnali di allagamento.
Il teste A.Z. ha ribadito che era
"buio". Anas quindi avrebbe dovuto, proprio in ragione
del fatto che si trattava di situazione ricorrente, in
primis segnalare la possibilità di allagamento in quel
tratto e comunque provvedere alla risoluzione del
problema per evitare il ripetersi di fatti analoghi.
Anas dunque deve risarcire il danno
che l'attore ha provato tramite documenti (doc. 4
attoreo) e prove orali (v. deposizione T. e S.).
È Anas che nelle sue vesti di
proprietaria della strada era ed è gravata degli
obblighi di controllo tecnico di efficienza della
strada; laddove questa efficienza fosse stata
compromessa da interventi di terzi (sì veda
l'allegazione di pag. 10 di cui alla comparsa di
costituzione e risposta in ordine alla realizzazione da
parte del Comune di Tezze sul Brenta dei marciapiedi
laterali) era obbligo di Anas attivarsi per il
ripristino della situazione di efficienza.
Il riferimento al verbale di
delimitazione redatto il 12.1.99 (doc. 1 parte
convenuta) non è fondato in quanto, da un lato, talee
accordo non è opponibile ai terzi e non può valere a
ridurre o eliminare una responsabilità civile sancita
per legge.
In secondo luogo, a quanto emerso
dalle prove testimoniali, nel caso di specie l'evento
dannoso è stato provocato dalla presenza di abbondante
acqua sul fondo stradale (non sui marciapiedi o sulle
scarpate, ecc.); inoltre non si può parlare di mancata
manutenzione di caditoie perché è emerso che in quel
tratto di strada l'acqua si accumulava proprio perché
non ve ne erano. A Z.G. va riconosciuto il richiesto
importo di Euro 6.056,00 oltre gli interessi legali
dalla domanda al saldo.
Non spetta la rivalutazione
monetaria perché non specificamente dedotte né provate
circostanze da cui desumere che la anticipata
disponibilità della somma avrebbe consentito di
sottrarla al fenomeno svalutario. Anas, soccombente,
deve rifondere le spese di lite ad entrambe le parti,
anche al Comune di Tezze infondatamente convenuto in
causa.
L'accordo doc. 1 di parte convenuta
prevede che alla manutenzione del piano viabile doveva
provvedere Anas, era dunque Anas che doveva garantire
l'assenza di acqua sul fondo stradale e il suo deflusso
al di fuori della carreggiata (il Comune si era assunto
un obbligo di manutenzione delle sole parti esterne per
l'appunto alla carreggiata, v. pag. 2 dell'accordo).
La liquidazione è decisa come da
dispositivo a seguire.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bassano del Grappa,
in composizione monocratica, definitivamente decidendo
nella causa n. 2631/2009 RG,
ogni diversa domanda o eccezione
disattesa,
condanna
Anas S.p.A. a pagare a Z.G. Euro
6.056,00 oltre interessi legali al saggio vigente dal
19.10.2009 al saldo.
Condanna Anas S.p.A. a rifondere a
Z.G. le spese di lite che si liquidano in Euro 3.900 di
cui Euro 253, 12 per spese, Euro 1.450,00 per diritti e
il resto per onorario oltre iva, cpa e rimborso spese
generali. Condanna Anas S.p.A. a rifondere al Comune di
Tezze sul Brenta le spese di lite che si liquidano in
Euro 121,67 per spese, Euro 1.198,00 per diritti ed Euro
1.260,00 per onorario oltre iva, cpa e rimborso spese
generali.
Così deciso in Bassano del Grappa
il 29 giugno 2011.
Depositata in Cancelleria il 29
giugno 2011. |