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I diritti d’autore passano da 50 a 70 anni. …Copy=Right?Avv. Angelo Greco

 

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La Comunità Europea ha esteso i diritti d’autore sulle opere artistiche da 50 a 70 anni dalla morte dell’ultimo autore sopravvissuto. È quanto disposto dalla nuova direttiva C.E. 2011/77/UE [1]. Gli Stati membri, così, saranno obbligati ad adeguare le proprie legislazioni alla nuova disciplina comunitaria.

 

 

 

Ciò si è reso necessario per regolamentare, una volta per tutte, una situazione che spesso risultava paradossale. Infatti, sino ad oggi, le leggi dei singoli Paesi della Comunità Europea hanno previsto differenti durate per i diritti d’autore. Con la conseguenza che a nulla valeva pretendere una tutela per un periodo determinato se poi, contemporaneamente, in altri stati l’opera era già divenuta di pubblico dominio e da tutti utilizzabile., con ovvie ripercussioni su tutto il territorio europeo.

 

 

 

Dunque, lo strumento della direttiva serve proprio a questo: a riavvicinare gradualmente le legislazioni degli Stati membri, imponendo ai singoli parlamenti, mediante l’emanazione di leggi di recepimento, di conformare la propria normativa interna al dettato dell’U.E.

 

 

 

L’Italia però non avrà bisogno di adeguarsi alla riforma poiché, già dal 1996 [2], ha esteso da 50 a 70 anni la durata dei diritti di sfruttamento economico sulle opere protette (almeno in questo, quando si tratta di leggi restrittive, il nostro Paese è sempre primo).

 

 

 

Una modifica voluta dal governo Dini che, forse per pura coincidenza, in quel periodo aveva assistito allo spirare, da parte della Mondadori, dei diritti sulle opere di Pirandello, deceduto nel 1936.

 

La giustificazione di questa estensione di tutela (che già appariva sin troppo prolungata) è stata ridicola. Poiché la precedente normativa (introdotta all’inizio degli anni ’40) avrebbe inteso offrire protezione agli eredi per un periodo pari alla vita di due generazioni, atteso che la durata media della vita si era allungata, occorreva prolungare anche il periodo di tutela.

 

 

 

Settant’anni vi sembrano, tutto sommato, un breve periodo di attesa perché un’opera possa tornare al popolo e quindi essere liberamente utilizzata? Facciamo allora un esempio. È come se “Vola colomba” o “Papaveri e papere”, successi di Nilla Pizzi, potessero essere riprodotti, senza vincoli, solo tra settanta anni (l’artista infatti è deceduta lo scorso marzo 2011). Immagino, a questo punto, quante persone potranno essere seriamente interessate a cantare in una manifestazione pubblica tali motivetti.

 

 

 

La nuova legge varata dal Parlamento europeo va nel senso diametralmente opposto a quello sperato. Anziché spingere per adeguare il diritto d’autore al nuovo mercato – liquido e immateriale – rendendolo più flessibile, si è insistito ancora una volta nella politica dell’ancien regime. Così si inaspriscono le pene, si aumenta la vita del diritto stesso, come una macchina che rifiuta a tutti i costi l’eutanasia.

 

 

 

Peraltro, non mi sembra neanche corretto parlare di una riforma che a va a favore degli autori. Infatti, i diritti d’autore coprono tutta la vita degli autori stessi e anche il periodo successivo alla loro morte. Per cui, i vent’anni in più di tutela potranno – a tutto voler concedere – andare a favore degli eredi degli autori (che nessuna attività inventiva hanno peraltro esercitato) e non già dell’autore stesso, passato ormai a miglior vita.

 

Diciamo invece le cose come stanno. Questo incremento dei diritti andrà solo in minima parte in favore degli eredi. Gli autori, infatti, già in vita vendono normalmente i diritti di sfruttamento economico delle loro opere alle case discografiche e agli editori. Sono in realtà questi ultimi a percepire la fetta più cospicua dei diritti.

 

 

 

Non è in discussione il giusto compenso agli autori, ma le modalità in cui l’opera possa essere contemporaneamente usufruita dalla collettività – circostanza che poi le nuove regole non sono riuscite a impedire.

 

Dal “dopo Napster” è stata solo una lunga e lenta agonia, quella subita dall’industria dei contenuti sempre più arroccata nell’isolamento della propria roccaforte.

 

 

 

[1] Direttiva 2011/77/UE sulla nuova durata dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 256 dell’11 ottobre 2011.

 

[2] Con la legge 6 febbraio 1996 n. 52.

 

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