Banche in liquidazione coatta, al depositante rimborso
di 100 mila euro in 20 giorni
di Cinzia De Stefanis
Con il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 49 la Banca d¿Italia ha
aggiornato il limite di rimborso di ciascun depositante
in 100 mila euro in caso di banca in liquidazione
coatta.
Il limite di
rimborso per ciascun depositante è pari a 100.000 euro.
La modifica al Testo unico Bancario (D. Lgs. 385/1993) è
prevista dal D. Lgs. 24 marzo 2011, n. 49 . La Banca
d'Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle
eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea
in funzione del tasso di inflazione.
Sono ammessi al
rimborso i crediti, che possono essere fatti valere nei
confronti della banca in liquidazione coatta
amministrativa. Il rimborso è effettuato entro venti
giorni lavorativi dalla data in cui produce gli effetti
il provvedimento di liquidazione coatta ai sensi
dell'art. 83, comma 1 del Dlgs 385/1993. Il termine può
essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze
del tutto eccezionali per un periodo complessivo non
superiore a 10 giorni lavorativi.
Sistemi di
garanzia
I sistemi di
garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione
coatta amministrativa delle banche autorizzate in
Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti
in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un
sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei
casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello
Stato di appartenenza.
I sistemi di
garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di
intervento. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti
delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi
possono altresì prevedere la tutela dei depositanti
delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.
Crediti ammessi
al rimborso
Sono ammessi al
rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle
banche con obbligo di restituzione, sotto forma di
depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni
circolari e agli altri titoli di credito ad essi
assimilabili.
Sono esclusi dalla
tutela:
- i depositi e gli
altri fondi rimborsabili al portatore;
- le obbligazioni
e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari
ed operazioni in titoli;
- il capitale
sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali
della banca;
- gli strumenti
finanziari disciplinati dal codice civile;
- i depositi
derivanti da transazioni in relazione alle quali sia
intervenuta una condanna per i reati previsti negli
articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
- i depositi delle
amministrazioni dello Stato, degli enti regionali,
provinciali, comunali e degli altri enti pubblici
territoriali;
- i depositi
effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché
i crediti delle stesse;
- i depositi delle
società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1,
lettera b), del Dlgs 385/1993 delle compagnie di
assicurazione; degli organismi di investimento
collettivo del risparmio; di altre società dello stesso
gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica;
- i depositi,
anche effettuati per interposta persona, dei componenti
gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o
della capogruppo del gruppo bancario;
- i depositi,
anche effettuati per interposta persona, dei titolari
delle partecipazioni indicate nell'art. 19 Dlgs
385/1993;
- i depositi per i
quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo
individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a
deteriorare la situazione finanziaria della banca, in
base a quanto accertato dai commissari liquidatori
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