L’amministrazione
pubblica, riconosciuta negligente dal giudice di pace
nella gestione di un procedimento sanzionatorio
stradale, deve essere condannata al pagamento delle
spese salvo che sussistano giustificati motivi che non
possono essere ricercati solo nel modesto valore della
controversia o nel semplice errore formale della multa.
E' quanto
ha evidenziato la Corte di cassazione con la sentenza n.
8114 dell’8 aprile 2011.
Il caso
Un automobilista ha impugnato con successo un verbale
stradale ma sia il giudice di pace che il tribunale
hanno compensato le spese del procedimento in quanto il
ricorso è stato accolto per un vizio formale
dell’accertamento: la vertenza è di modesto valore e la
parte poteva stare in giudizio personalmente.
Il Comune paga le spese, anche se
l’automobilista può stare in giudizio da solo
Contro la statuizione l’interessato ha proposto
ricorso per cassazione. I giudici ermellini hanno
bacchettato il giudice di merito: l’irregolarità per
vizi formali non è meno grave di quella derivante da
difetti sostanziali.
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