Se il credito
“...il creditore munito di un
titolo astratto può chiedere ed ottenere un decreto
ingiuntivo, sulla base degli art. 633 e 642 c.p.c.,
anche qualora il rapporto causale sottostante rientri
tra quelli per i quali sarebbe previsto il ricorso alla
speciale procedura di cui all'art. 19 d.lg. n. 5 del
2003, altrimenti si avrebbe un'ingiustificata disparità
di trattamento tra il portatore di titoli astratti solo
per il differente rilievo giuridico attribuito ai vari
rapporti causali sottostanti....”;
Tribunale Firenze, 29 maggio 2004 -
Redazione Giuffrè 2005, (s.m.)
è fondato su cambiale, assegno
bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione
di borsa,
“...l'emissione del certificato di
credito di cui agli art. 44 e 45 del r.d. n. 272 del
1913 da parte del Comitato degli agenti di cambio
(certificato emesso a seguito del ricorso a detto
Comitato da parte dello stipulante un contratto di borsa
- con l'assistenza di un agente di cambio - in caso di
inadempimento della controparte e di conseguente
liquidazione coattiva delle operazioni) non integra, in
alcun modo, gli estremi di una pronuncia
giurisdizionale, e non è assimilabile ad alcuno dei
possibili titoli esecutivi giudiziari, attesa la natura
squisitamente amministrativa del certificato de quo,
conseguente, tra l'altro, alla natura strettamente
amministrativa dell'organo che lo emana. Il rimedio
giudiziario previsto per l'impugnazione di tale
certificato (che può esser fatto valere come titolo
esecutivo, ex art. 63-65 r.d. n. 1669 del 1933 e 474
c.p.c.) non è, pertanto, quello dell'opposizione a
decreto ingiuntivo (potendo, al più, il certificato
stesso costituire una delle prove scritte idonee alla
concessione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo eventualmente richiesto dalla parte in
possesso del detto atto amministrativo), bensì quello
dell'opposizione a precetto cambiario....”;
Cassazione civile, sez. un., 28
maggio 1998, n. 5290 Soc. Dumenil Leblè c. Fall.
Montalcini Giust. civ. Mass. 1998, 1155
o su atto ricevuto da notaio o da
altro pubblico ufficiale autorizzato,
“...l'atto ricevuto da notaio o da
pubblico ufficiale autorizzato, cui si riferisce per
l'emissione del decreto ingiuntivo l'art. 642 c.p.c.,
non è qualunque atto da cui si possa dedurre l'esistenza
di un fatto idoneo a far sorgere il credito vantato dal
ricorrente, ma soltanto l'atto che ha per oggetto
immediato e diretto il rapporto da cui sorge
l'obbligazione e che proviene dai soggetti stessi che
sono titolari di tale rapporto. Pertanto, non
costituisce atto privilegiato ai sensi dell'art. 642
c.p.c., ai fini del decreto ingiuntivo chiesto
dall'aggiudicatario per la consegna della cosa mobile a
lui trasferita, il verbale di vendita esattoriale, e
l'opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso in
base a detto verbale non deve essere preceduta dal
deposito per soccombenza imposto dall'art. 651 c.p.c. a
pena d'improcedibilità.....”;
Mass. Giur. It., 1974, 821Cass.
civ. 09.10.1974 n. 3130
il giudice, su istanza del
ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare
senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione
provvisoria del decreto
“.....La domanda giudiziale
contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo contro un
soggetto determinato e la notificazione allo stesso del
decreto ingiuntivo investono il destinatario della
notificazione della qualità di parte tenuta ad
effettuare le prestazioni indicate nel decreto stesso e,
nel caso di decreto provvisoriamente esecutivo, di parte
nei confronti della quale può essere sperimentata
l'azione esecutiva per la realizzazione della
condanna......”;
Cassazione civile, sez. I, 19
ottobre 2006, n. 22489 Confapi c. Unindustria Pordenone
Unione Industriali Giust. civ. Mass. 2006, 11 in senso
sostanzialmente conforme cfr. Cass. 3 marzo 1994 n. 2120
e fissando il termine ai soli
effetti dell'opposizione.
Cfr., amplius, "Il procedimento di
ingiunzione", Cedam, Padova 2010 |