Quando lo stalker entra in un
condominio … Cassazione, 20895 del 2011
La Corte di Cassazione, quinta
sezione penale, ha deciso una questione di stalking
“condominiale”, con sentenza n. 20895 del 25 maggio.
Di seguito, alcuni passaggi
ricostruttivi di quella che è stata anche definita
“sindrome del molestatore assillante”.
1. Vi è stalking anche se gli “atti
persecutori” sono solo due.
“L’art. 612 bis CP, introdotto dal
D.L. 11/09, punisce a titolo di ‘atti persecutori’ chi
con condotte reiterate minacci o molesti taluno, in modo
da cagionare un suo perdurante stato di paura o di ansia
o un suo fondato timore di pericolo per l’incolumità
propria o di persone prossime o la costrizione ad
alterare le proprie abitudini di vita.
Il fatto può essere costituito
anche da due sole ‘condotte’, come ha ritenuto
ineccepibilmente (con rif. Cass., Sez. V n. 6417/2010,
rv. 245881) la Corte di Merito”.
2. Vi è stalking anche se gli “atti
persecutori” hanno ad oggetto persone diverse (nella
specie tutte le donne residenti nel Condominio).
Va a tal fine considerata anche
l’ansia e il turbamento che la condotta molesta può
generare su tutti i condomini, anche non direttamente
oggetto degli atti persecutori.
“La lettera “minaccia o molesta
taluno” non implica che ogni atto costitutivo della
condotta criminosa dell’art. 612 bis debba avere ad
oggetto la stessa persona.
Difatti, la minaccia rivolta ad una
persona può coinvolgere altre o comunque costituirne
molesta.
Si pensi al caso di colui che
minacci d’abitudine qualsiasi persona attenda ogni
mattino nel luogo solito un mezzo di trasporto per
recarsi al lavoro.
La minaccia in tal caso assorbe
bensì la molestia nei confronti della persona a cui è
rivolta, ma non la molestia arrecata alle altre persone
presenti. Perciò può essere decisivo ai fini dell’art.
612 bis, che in diversa occasione altra persona, già
molestata, sia oggetto di nuova molestia da parte
dell’agente (…)
Perciò il Giudice di appello ha
anzitutto dato corretto rilievo, già sul piano
probatorio, ancorché non costitutivo di reato, alla
direzione collettiva indiscriminata della minaccia
occasionalmente rivolta alla xxx, che si era fatta
accompagnare dal sacerdote per dissuaderlo dal reiterare
fatti già commessi nei confronti di persone abitanti
nello stesso edificio. Quindi ha ritenuto che le singole
condotte, in quanto ripetute nei confronti di donne di
qualsiasi età conviventi nell’edificio (v. il ripetuto
arresto dell’ascensore dello stabile, dopo che l’una o
l’altra vi si era immessa per sfuggire allo stesso
autore dei fatti, nen più del seguirne ostentatamente
qualcuna) le coinvolgesse tutte”.
La fattispecie in esame (612 bis
CP) è infine “contestabile in concorso con la violenza
privata (610 CP)”. |