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MERA PRESENZA SUL LUOGO DELL'ESECUZIONE DEL REATO: QUID JURIS?" – MAZZON Riccardo

 

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La (mera) presenza sul luogo dell'esecuzione del reato differisce dal concetto di connivenza, soprattutto in quanto non sempre la prima rappresenta indifferenza assoluta, rispetto al momento eziologico del reato, giacché

“la semplice presenza sul posto e nel momento della commissione del reato è sufficiente ad integrare la partecipazione psichica allorché essa esprima una volontà criminosa del partecipe eguale a quella dell'autore materiale, e questi tragga dalla presenza stessa uno stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella sua condotta”.

Cassazione penale, sez. V, 18 marzo 1980 Manca Giust. pen. 1980, II,695 (s.m.) -conforme - Cassazione penale, sez. II, 15 aprile 1983 Impellizzeri Cass. pen. 1984, 2179 (s.m.) Giust. pen. 1984, II,471 (s.m.) - conforme (In tema di oltraggio a pubblico ufficiale) - Cassazione penale, sez. VI, 20 febbraio 1986 Iadarola Cass. pen. 1987, 1723 (s.m.) Giust. pen. 1987, II,332 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez. I, 30 maggio 1986 Fatigati Riv. Pen. 1987, 222

Più precisamente,

“la sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti illeciti commessi da altri non assume univoca rilevanza ai fini della configurabilità della sua corresponsabilità penale, ma alla condizione che si mantenga in termini di mera passività o connivenza, risolvendosi, invece, in una forma di concorso penalmente rilevante se la medesima si attua in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente morale si sia rappresentato l'evento del reato e abbia partecipato a esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale”.

Cassazione penale, sez. II, 21 giugno 2006, n. 23838 C. Guida al diritto 2006, 36 87 – conforme - Cassazione penale, sez. V, 05 ottobre 2007, n. 42044 C. e altro Guida al diritto 2007, 49 75 (SOLO MASSIMA) – conforme - Cassazione penale, sez. I, 11 ottobre 2000, n. 12089 Moffa e altro Ced Cassazione 2000, Cass. pen. 2001, 2687 (s.m.)Cass. pen. 2003, 1531 nota PIVA

Naturalmente,

“la presenza sul luogo del reato non è di per sè dimostrativa di adesione che integri un concorso criminoso, nella forma del rafforzamento dell'azione delittuosa posta in essere da altri, soprattutto nei reati di mera condotta”,

Cassazione penale, sez. I, 20 gennaio 1993 Bidognetti Giur. it. 1994, II, 598 – conforme - Cassazione penale, sez. I, 12 ottobre 1982 Manfreda Giust. pen. 1983, II,488 (s.m.)

in quanto,

“affinché possa dirsi integrata un'ipotesi di concorso di persone nel reato è necessario dimostrare l'apporto di ciascun concorrente alla determinazione dell'evento. Tale apporto, peraltro, deve configurarsi in termini di funzionalità, utilità o maggiore sicurezza rispetto al risultato finale. La inerte adesione morale, viceversa, ovvero la mera presenza e la semplice consapevolezza ché altri stia per commettere o commetta un reato, costituiscono forme di connivenza che non comportano partecipazione al reato”.

Tribunale Torino, sez. V, 12 febbraio 2008, n. 7 - c. - Il merito 2008, 11 68

Ciò comporta che

“in caso di presenza dell'imputato alla esecuzione del delitto, da altri materialmente commesso, il giudice deve valutare con rigore logico il di lui comportamento onde cogliere gli aspetti sintomatici atti a giustificare la condotta del presunto concorrente come partecipazione criminosa piuttosto che complice connivenza o mera adesione morale”.

Cassazione penale, sez. I, 25 ottobre 1994 Soldano Cass. pen. 1996, 2547 (s.m.)

Sulla base delle medesime argomentazioni è stato altresì precisato che

“in tema di concorso di persone nel reato, anche la mera presenza inattiva, al pari di altre ipotesi c.d. atipiche, può descrivere una condotta di partecipazione morale. Tuttavia, grava sul giudice di merito l'onere probatorio di indicare con rigorosa precisione i dati fattuali posti a fondamento della condotta di partecipazione. (Nella specie, la S.C. aveva annullato una decisione della Corte di assise di Appello di Bari che, pur avendo escluso il concorso morale, aveva ritenuto la partecipazione ai fatti dell'imputato descrivendo genericamente la condotta come di "supporto logistico").

Corte assise appello Bari, 28 settembre 2004 C. Riv. pen. 2005, 323

Copiosa la casistica esistente in argomento (cfr., amplius, "Il concorso di reati e il concorso di persone nel reato", Cedam 2011), non solo enunciate i principi generali sopra evidenziati (vuoi ponendo in risalto la non necessità del previo accordo,

“secondo la concezione unitaria o monistica del concorso di persone nel reato, accolta dal nostro legislatore, l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo unitario e cosciente o da un apporto causale - di ordine materiale e psicologico - a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa. Onde il concorso può aversi in tutti o in ognuno degli atti che, comunque, costituiscono contributi causali alla realizzazione dell'evento delittuoso concorsualmente voluto. (La cassazione ha chiarito che la compartecipazione criminosa, che non richiede necessariamente il preventivo accordo tra soggetti, può realizzarsi anche con la semplice presenza alla consumazione del reato da parte dell'autore materiale, quando si accerti che essa serva a rafforzare il proposito delittuoso di quest'ultimo, ovvero quando sia chiaramente dimostrativa di adesione all'azione)”

Cassazione penale, sez. I, 11 dicembre 1980 Bega Giust. pen. 1981, II,485 (s.m.) Cass. Pen. 1982, 462 (s.m.)

“la compartecipazione criminosa - non essendo necessario il previo accordo - può realizzarsi anche con la semplice presenza alla consumazione del reato da parte del correo, qualora si accerti che essa sia servita, consapevolmente, a rafforzare il proposito delittuoso dell'agente ovvero sia chiaramente dimostrativa di adesione all'azione”

Cassazione penale, sez. I, 12 febbraio 1982 Bonsignore Cass. pen. 1983, 1310 (s.m.) Giust. pen. 1982, II,645 (s.m.) Giur. it. 1983, II,296

vuoi ricordando la varietà che contraddistingue il possibile apporto del correo,

“il concorso nel reato può estrinsecarsi in vari modi e anche la semplice presenza alla consumazione del reato può essere idonea a realizzare la compartecipazione quando rimanga accertato che essa serva a rafforzare il proposito criminoso ovvero che palesi chiara adesione all'azione delittuosa dell'esecutore materiale del crimine”

Cassazione penale , sez. VI, 10 gennaio 1978 Minatauro Giur. it. 1979, II,267 Cass. pen. 1979, 41 (s.m.)

ex articolo 110 del codice penale,

“la partecipazione al reato "ex" art. 110 c.p. non richiede un preventivo accordo, ma si concreta in un'associazione di volontà diretta a realizzazione della medesima condotta. Pertanto, tale partecipazione ricorre anche nel caso di semplice presenza sul luogo del reato quando ad essa si accompagni l'anzidetta volontà e questa sia percepita dall'agente materiale che ne tragga impulso e rafforzamento del proposito delittuoso

Cassazione penale, sez. I, 12 dicembre 1977 Pascazio Cass. pen. 1979, 531

vuoi evidenziando come l'evento, il più delle volte, non rappresenti che la protrazione di condotte precedentemente poste in essere:

“in tema di concorso di persone nel reato si può parlare di azione unica posta a carico di tutti i concorrenti se l'azione compiuta da ciascuno rientri anche in senso lato nell'attuazione dell'impresa concordata. Ne consegue che la sola presenza sul luogo del delitto può costituire concorso allorché l'agente correo abbia la coscienza e la volontà dell'evento cagionato da altro o altri coimputati ed abbia in qualche modo partecipato all'azione o comunque facilitato consapevolmente l'esecuzione della stessa. In tal caso risponde del fatto illecito collettivo anche se la sua condotta esecutiva si sia arrestata in un momento anteriore alla produzione diretta dell'evento, evento poi direttamente causato da atti compiuti da correi, in quanto in tal caso l'evento non è che la protrazione della condotta criminosa precedentemente posta in essere insieme e d'accordo con tali correi),

Cassazione penale, sez. I, 12 gennaio 1990 Ahmetovic Giust. pen. 1990, II,545 (s.m.)

ma anche dettagliatamente concernente fattispecie penali di parte speciale, quali il furto,

“in tema di concorso di persone nel reato, si può parlare di azione unica posta a carico di tutti i concorrenti solo se l'azione compiuta da ciascuno rientri anche in senso lato nell'attuazione dell'impresa concordata. Ne consegue che la sola presenza sul luogo del delitto può costituire concorso allorché l'agente-correo abbia la coscienza e la volontà dell'evento cagionato da altro o altri coimputati ed abbia in qualche modo partecipato all'azione o comunque facilitato l'esecuzione della stessa. (In tema di furti vari)”

Cassazione penale, sez. I, 05 maggio 1986 Di Stefano Cass. pen. 1987, 1724 (s.m.)Giust. pen. 1987, II,224 (s.m.)

l'estorsione,

“in tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, quante volte sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa. (Nella fattispecie, relativa al delitto di estorsione, la Corte ha specificato che la presenza dell'imputato si era dimostrata cruciale e ripetuta, e certo non casuale, proprio nei momenti di consumazione del crimine)”

Rigetta, Trib. lib. Bologna, 27 Maggio 2008 Cassazione penale , sez. II, 08 ottobre 2008, n. 40420 B. H. CED Cass. pen. 2008, 241871 In senso conforme: Cass. pen. n. 7957 del 1993 – conforme - Cassazione penale, sez. V, 08 aprile 2009, n. 26542 Annulla in parte con rinvio, App. Napoli, 8 giugno 2007 V. e altro CED Cass. pen. 2009, 244094

“il soggetto che, con la sua presenza nel luogo di esecuzione del reato, abbia manifestato adesione alla condotta estorsiva altrui, fornendo stimolo all’azione ed un maggior senso di sicurezza all’autore materiale del reato, concorre alla commissione del delitto di estorsione”

Corte appello Potenza, 23 marzo 2006, n. 117 Redazione Giuffrè 2006,

la cessione di stupefacenti,

“ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato è necessario un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale. (Nella specie la S.C. ha escluso che integri concorso la mera presenza in casa o l'essere assiduo frequentatore della casa in cui si consuma il reato di cessione di stupefacenti)”

Cassazione penale, sez. IV, 05 febbraio 1998, n. 3924 Brescia Cass. pen. 1999, 1444 (s.m.)

Riv. polizia 1999, 309

“anche la semplice presenza, purché non meramente causale, sul luogo dell'esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, quante volte sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa. (Fattispecie relativa a codetenzione di sostanza stupefacente da parte della convivente dell'imputato principale che svolgeva ogni attività relativa allo smercio della droga nello stesso appartamento in cui viveva)

Cassazione penale, sez. VI, 08 marzo 1991 Iankson Giust. pen. 1991, II,493 (s.m.) -Conforme-Cassazione penale, sez. VI, 02 ottobre 1990 Jankson e altro Cass. pen. 1992, 943 (s.m.) Riv. Pen. 1991, 714. - Conforme - Cassazione penale, sez. VI, 23 ottobre 1989 Masserini Cass. pen. 1991, I,407 (s.m.) - Riv. pen. 1990, 732. Giust. pen. 1990, II,665 (s.m.)

la violenza privata,

“in tema di concorso di persone nel reato, si configura la partecipazione morale e non la mera presenza passiva allorquando la mancata assunzione di qualsiasi iniziativa e il mantenimento di un atteggiamento di "non intervento" esprime una condotta obiettivamente e logicamente valutabile come adesione all'altrui azione criminosa, con il correlativo rafforzamento della volontà dell'esecutore materiale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto il concorso nel delitto di violenza privata di due persone che avevano assistito senza intervenire alla condotta di una terza persona, a bordo della cui auto si trovavano, che aveva stretto contro un'inferriata una donna, impedendole di muoversi e di allontanarsi)

Cassazione penale, sez. V, 22 novembre 1994 Sbrana Cass. pen. 1996, 2546 (s.m.) Giur. it. 1995, II, 392 Riv. Pen. 1995, 1350 Mass. pen. cass. 1995, fasc. 11, 25

il reato previsto dall'articolo 167 c.p.m.p.

“ricorre il concorso di persone nel reato nell'ipotesi di presenza, non casuale, di un soggetto sul luogo del delitto da cui la risoluzione criminosa dell'esecutore materiale abbia tratto motivo di rafforzamento. (Fattispecie relativa ad affermazione di responsabilità, a titolo di concorso, per il reato di cui all'art. 167 c.p.m.p. di militare che, presente allorquando il coimputato aveva prelevato dal proprio armadietto una bottiglia contenente acido solforico e l'aveva versato all'interno dei motori di una motovedetta, aveva poi recuperato e distrutto detta bottiglia, così apportando un concreto contributo causale e psicologico alla realizzazione del sabotaggio. Era stato sostenuto che tale distruzione non fosse riconducibile nel concorso nel reato, ma, al più, potesse costituire la fattispecie prevista dall'art. 378 c.p.)”

Cassazione penale, sez. I, 31 marzo 1994 Corsi Cass. pen. 1996, 88 (s.m.)Giust. pen. 1994, II, 757 (s.m.) Mass. pen. cass. 1995, fasc. 11, 45

e la rissa:

“la mera partecipazione ad una rissa non postula, di per sè, il concorso nei delitti più gravi commessi da uno o da alcuno dei corrissanti, essendo necessario dimostrare che anche gli altri abbiano consapevolmente concorso, materialmente o moralmente, nei crimini autonomamente commessi. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è chiarito che risulta inapplicabile il principio in tema di concorso di persone nel reato, secondo il quale anche la sola presenza non casuale sul luogo del delitto può rappresentare - in date circostanze - una forma di concorso morale, posto che la presenza del soggetto alla rissa trova spiegazione e delimitazione nell'azione comune di partecipazione alla violenta contesa; ond'è che non può, da sola, costituire un comportamento diretto a rafforzare l'altrui risoluzione criminosa di realizzare più gravi reati)”.

Cassazione penale, sez. I, 09 novembre 1982 Cagliari Cass. pen. 1984, 564 (s.m.)

 

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