La (mera) presenza sul luogo
dell'esecuzione del reato differisce dal concetto di
connivenza, soprattutto in quanto non sempre la prima
rappresenta indifferenza assoluta, rispetto al momento
eziologico del reato, giacché
“la semplice presenza sul posto e
nel momento della commissione del reato è sufficiente ad
integrare la partecipazione psichica allorché essa
esprima una volontà criminosa del partecipe eguale a
quella dell'autore materiale, e questi tragga dalla
presenza stessa uno stimolo all'azione o un maggior
senso di sicurezza nella sua condotta”.
Cassazione penale, sez. V, 18 marzo
1980 Manca Giust. pen. 1980, II,695 (s.m.) -conforme -
Cassazione penale, sez. II, 15 aprile 1983 Impellizzeri
Cass. pen. 1984, 2179 (s.m.) Giust. pen. 1984, II,471
(s.m.) - conforme (In tema di oltraggio a pubblico
ufficiale) - Cassazione penale, sez. VI, 20 febbraio
1986 Iadarola Cass. pen. 1987, 1723 (s.m.) Giust. pen.
1987, II,332 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez.
I, 30 maggio 1986 Fatigati Riv. Pen. 1987, 222
Più precisamente,
“la sola presenza fisica di un
soggetto allo svolgimento dei fatti illeciti commessi da
altri non assume univoca rilevanza ai fini della
configurabilità della sua corresponsabilità penale, ma
alla condizione che si mantenga in termini di mera
passività o connivenza, risolvendosi, invece, in una
forma di concorso penalmente rilevante se la medesima si
attua in modo da realizzare un rafforzamento del
proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare
la sua opera, sempre che il concorrente morale si sia
rappresentato l'evento del reato e abbia partecipato a
esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella
dell'autore materiale”.
Cassazione penale, sez. II, 21
giugno 2006, n. 23838 C. Guida al diritto 2006, 36 87 –
conforme - Cassazione penale, sez. V, 05 ottobre 2007,
n. 42044 C. e altro Guida al diritto 2007, 49 75 (SOLO
MASSIMA) – conforme - Cassazione penale, sez. I, 11
ottobre 2000, n. 12089 Moffa e altro Ced Cassazione
2000, Cass. pen. 2001, 2687 (s.m.)Cass. pen. 2003, 1531
nota PIVA
Naturalmente,
“la presenza sul luogo del reato
non è di per sè dimostrativa di adesione che integri un
concorso criminoso, nella forma del rafforzamento
dell'azione delittuosa posta in essere da altri,
soprattutto nei reati di mera condotta”,
Cassazione penale, sez. I, 20
gennaio 1993 Bidognetti Giur. it. 1994, II, 598 –
conforme - Cassazione penale, sez. I, 12 ottobre 1982
Manfreda Giust. pen. 1983, II,488 (s.m.)
in quanto,
“affinché possa dirsi integrata
un'ipotesi di concorso di persone nel reato è necessario
dimostrare l'apporto di ciascun concorrente alla
determinazione dell'evento. Tale apporto, peraltro, deve
configurarsi in termini di funzionalità, utilità o
maggiore sicurezza rispetto al risultato finale. La
inerte adesione morale, viceversa, ovvero la mera
presenza e la semplice consapevolezza ché altri stia per
commettere o commetta un reato, costituiscono forme di
connivenza che non comportano partecipazione al reato”.
Tribunale Torino, sez. V, 12
febbraio 2008, n. 7 - c. - Il merito 2008, 11 68
Ciò comporta che
“in caso di presenza dell'imputato
alla esecuzione del delitto, da altri materialmente
commesso, il giudice deve valutare con rigore logico il
di lui comportamento onde cogliere gli aspetti
sintomatici atti a giustificare la condotta del presunto
concorrente come partecipazione criminosa piuttosto che
complice connivenza o mera adesione morale”.
Cassazione penale, sez. I, 25
ottobre 1994 Soldano Cass. pen. 1996, 2547 (s.m.)
Sulla base delle medesime
argomentazioni è stato altresì precisato che
“in tema di concorso di persone nel
reato, anche la mera presenza inattiva, al pari di altre
ipotesi c.d. atipiche, può descrivere una condotta di
partecipazione morale. Tuttavia, grava sul giudice di
merito l'onere probatorio di indicare con rigorosa
precisione i dati fattuali posti a fondamento della
condotta di partecipazione. (Nella specie, la S.C. aveva
annullato una decisione della Corte di assise di Appello
di Bari che, pur avendo escluso il concorso morale,
aveva ritenuto la partecipazione ai fatti dell'imputato
descrivendo genericamente la condotta come di "supporto
logistico").
Corte assise appello Bari, 28
settembre 2004 C. Riv. pen. 2005, 323
Copiosa la casistica esistente in
argomento (cfr., amplius, "Il concorso di reati e il
concorso di persone nel reato", Cedam 2011), non solo
enunciate i principi generali sopra evidenziati (vuoi
ponendo in risalto la non necessità del previo accordo,
“secondo la concezione unitaria o
monistica del concorso di persone nel reato, accolta dal
nostro legislatore, l'attività costitutiva del concorso
può essere rappresentata da qualsiasi forma di
compartecipazione, da un contributo unitario e cosciente
o da un apporto causale - di ordine materiale e
psicologico - a tutte o ad alcune delle fasi di
ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione
criminosa. Onde il concorso può aversi in tutti o in
ognuno degli atti che, comunque, costituiscono
contributi causali alla realizzazione dell'evento
delittuoso concorsualmente voluto. (La cassazione ha
chiarito che la compartecipazione criminosa, che non
richiede necessariamente il preventivo accordo tra
soggetti, può realizzarsi anche con la semplice presenza
alla consumazione del reato da parte dell'autore
materiale, quando si accerti che essa serva a rafforzare
il proposito delittuoso di quest'ultimo, ovvero quando
sia chiaramente dimostrativa di adesione all'azione)”
Cassazione penale, sez. I, 11
dicembre 1980 Bega Giust. pen. 1981, II,485 (s.m.) Cass.
Pen. 1982, 462 (s.m.)
“la compartecipazione criminosa -
non essendo necessario il previo accordo - può
realizzarsi anche con la semplice presenza alla
consumazione del reato da parte del correo, qualora si
accerti che essa sia servita, consapevolmente, a
rafforzare il proposito delittuoso dell'agente ovvero
sia chiaramente dimostrativa di adesione all'azione”
Cassazione penale, sez. I, 12
febbraio 1982 Bonsignore Cass. pen. 1983, 1310 (s.m.)
Giust. pen. 1982, II,645 (s.m.) Giur. it. 1983, II,296
vuoi ricordando la varietà che
contraddistingue il possibile apporto del correo,
“il concorso nel reato può
estrinsecarsi in vari modi e anche la semplice presenza
alla consumazione del reato può essere idonea a
realizzare la compartecipazione quando rimanga accertato
che essa serva a rafforzare il proposito criminoso
ovvero che palesi chiara adesione all'azione delittuosa
dell'esecutore materiale del crimine”
Cassazione penale , sez. VI, 10
gennaio 1978 Minatauro Giur. it. 1979, II,267 Cass. pen.
1979, 41 (s.m.)
ex articolo 110 del codice penale,
“la partecipazione al reato "ex"
art. 110 c.p. non richiede un preventivo accordo, ma si
concreta in un'associazione di volontà diretta a
realizzazione della medesima condotta. Pertanto, tale
partecipazione ricorre anche nel caso di semplice
presenza sul luogo del reato quando ad essa si
accompagni l'anzidetta volontà e questa sia percepita
dall'agente materiale che ne tragga impulso e
rafforzamento del proposito delittuoso
Cassazione penale, sez. I, 12
dicembre 1977 Pascazio Cass. pen. 1979, 531
vuoi evidenziando come l'evento, il
più delle volte, non rappresenti che la protrazione di
condotte precedentemente poste in essere:
“in tema di concorso di persone nel
reato si può parlare di azione unica posta a carico di
tutti i concorrenti se l'azione compiuta da ciascuno
rientri anche in senso lato nell'attuazione dell'impresa
concordata. Ne consegue che la sola presenza sul luogo
del delitto può costituire concorso allorché l'agente
correo abbia la coscienza e la volontà dell'evento
cagionato da altro o altri coimputati ed abbia in
qualche modo partecipato all'azione o comunque
facilitato consapevolmente l'esecuzione della stessa. In
tal caso risponde del fatto illecito collettivo anche se
la sua condotta esecutiva si sia arrestata in un momento
anteriore alla produzione diretta dell'evento, evento
poi direttamente causato da atti compiuti da correi, in
quanto in tal caso l'evento non è che la protrazione
della condotta criminosa precedentemente posta in essere
insieme e d'accordo con tali correi),
Cassazione penale, sez. I, 12
gennaio 1990 Ahmetovic Giust. pen. 1990, II,545 (s.m.)
ma anche dettagliatamente
concernente fattispecie penali di parte speciale, quali
il furto,
“in tema di concorso di persone nel
reato, si può parlare di azione unica posta a carico di
tutti i concorrenti solo se l'azione compiuta da
ciascuno rientri anche in senso lato nell'attuazione
dell'impresa concordata. Ne consegue che la sola
presenza sul luogo del delitto può costituire concorso
allorché l'agente-correo abbia la coscienza e la volontà
dell'evento cagionato da altro o altri coimputati ed
abbia in qualche modo partecipato all'azione o comunque
facilitato l'esecuzione della stessa. (In tema di furti
vari)”
Cassazione penale, sez. I, 05
maggio 1986 Di Stefano Cass. pen. 1987, 1724
(s.m.)Giust. pen. 1987, II,224 (s.m.)
l'estorsione,
“in tema di concorso di persone nel
reato, anche la semplice presenza, purché non meramente
casuale, sul luogo della esecuzione del reato è
sufficiente ad integrare gli estremi della
partecipazione criminosa, quante volte sia servita a
fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un
maggiore senso di sicurezza nella propria condotta,
palesando chiara adesione alla condotta delittuosa.
(Nella fattispecie, relativa al delitto di estorsione,
la Corte ha specificato che la presenza dell'imputato si
era dimostrata cruciale e ripetuta, e certo non casuale,
proprio nei momenti di consumazione del crimine)”
Rigetta, Trib. lib. Bologna, 27
Maggio 2008 Cassazione penale , sez. II, 08 ottobre
2008, n. 40420 B. H. CED Cass. pen. 2008, 241871 In
senso conforme: Cass. pen. n. 7957 del 1993 – conforme -
Cassazione penale, sez. V, 08 aprile 2009, n. 26542
Annulla in parte con rinvio, App. Napoli, 8 giugno 2007
V. e altro CED Cass. pen. 2009, 244094
“il soggetto che, con la sua
presenza nel luogo di esecuzione del reato, abbia
manifestato adesione alla condotta estorsiva altrui,
fornendo stimolo all’azione ed un maggior senso di
sicurezza all’autore materiale del reato, concorre alla
commissione del delitto di estorsione”
Corte appello Potenza, 23 marzo
2006, n. 117 Redazione Giuffrè 2006,
la cessione di stupefacenti,
“ai fini della sussistenza del
concorso di persone nel reato è necessario un contributo
causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione
della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza
o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza
iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie
concorsuale. (Nella specie la S.C. ha escluso che
integri concorso la mera presenza in casa o l'essere
assiduo frequentatore della casa in cui si consuma il
reato di cessione di stupefacenti)”
Cassazione penale, sez. IV, 05
febbraio 1998, n. 3924 Brescia Cass. pen. 1999, 1444
(s.m.)
Riv. polizia 1999, 309
“anche la semplice presenza, purché
non meramente causale, sul luogo dell'esecuzione del
reato è sufficiente ad integrare gli estremi della
partecipazione criminosa, quante volte sia servita a
fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un
maggior senso di sicurezza nella propria condotta,
palesando chiara adesione alla condotta delittuosa.
(Fattispecie relativa a codetenzione di sostanza
stupefacente da parte della convivente dell'imputato
principale che svolgeva ogni attività relativa allo
smercio della droga nello stesso appartamento in cui
viveva)
Cassazione penale, sez. VI, 08
marzo 1991 Iankson Giust. pen. 1991, II,493 (s.m.)
-Conforme-Cassazione penale, sez. VI, 02 ottobre 1990
Jankson e altro Cass. pen. 1992, 943 (s.m.) Riv. Pen.
1991, 714. - Conforme - Cassazione penale, sez. VI, 23
ottobre 1989 Masserini Cass. pen. 1991, I,407 (s.m.) -
Riv. pen. 1990, 732. Giust. pen. 1990, II,665 (s.m.)
la violenza privata,
“in tema di concorso di persone nel
reato, si configura la partecipazione morale e non la
mera presenza passiva allorquando la mancata assunzione
di qualsiasi iniziativa e il mantenimento di un
atteggiamento di "non intervento" esprime una condotta
obiettivamente e logicamente valutabile come adesione
all'altrui azione criminosa, con il correlativo
rafforzamento della volontà dell'esecutore materiale.
(Fattispecie nella quale è stato ritenuto il concorso
nel delitto di violenza privata di due persone che
avevano assistito senza intervenire alla condotta di una
terza persona, a bordo della cui auto si trovavano, che
aveva stretto contro un'inferriata una donna,
impedendole di muoversi e di allontanarsi)
Cassazione penale, sez. V, 22
novembre 1994 Sbrana Cass. pen. 1996, 2546 (s.m.) Giur.
it. 1995, II, 392 Riv. Pen. 1995, 1350 Mass. pen. cass.
1995, fasc. 11, 25
il reato previsto dall'articolo 167
c.p.m.p.
“ricorre il concorso di persone nel
reato nell'ipotesi di presenza, non casuale, di un
soggetto sul luogo del delitto da cui la risoluzione
criminosa dell'esecutore materiale abbia tratto motivo
di rafforzamento. (Fattispecie relativa ad affermazione
di responsabilità, a titolo di concorso, per il reato di
cui all'art. 167 c.p.m.p. di militare che, presente
allorquando il coimputato aveva prelevato dal proprio
armadietto una bottiglia contenente acido solforico e
l'aveva versato all'interno dei motori di una
motovedetta, aveva poi recuperato e distrutto detta
bottiglia, così apportando un concreto contributo
causale e psicologico alla realizzazione del sabotaggio.
Era stato sostenuto che tale distruzione non fosse
riconducibile nel concorso nel reato, ma, al più,
potesse costituire la fattispecie prevista dall'art. 378
c.p.)”
Cassazione penale, sez. I, 31 marzo
1994 Corsi Cass. pen. 1996, 88 (s.m.)Giust. pen. 1994,
II, 757 (s.m.) Mass. pen. cass. 1995, fasc. 11, 45
e la rissa:
“la mera partecipazione ad una
rissa non postula, di per sè, il concorso nei delitti
più gravi commessi da uno o da alcuno dei corrissanti,
essendo necessario dimostrare che anche gli altri
abbiano consapevolmente concorso, materialmente o
moralmente, nei crimini autonomamente commessi. (Nella
specie, sulla base dell'enunciato principio, si è
chiarito che risulta inapplicabile il principio in tema
di concorso di persone nel reato, secondo il quale anche
la sola presenza non casuale sul luogo del delitto può
rappresentare - in date circostanze - una forma di
concorso morale, posto che la presenza del soggetto alla
rissa trova spiegazione e delimitazione nell'azione
comune di partecipazione alla violenta contesa; ond'è
che non può, da sola, costituire un comportamento
diretto a rafforzare l'altrui risoluzione criminosa di
realizzare più gravi reati)”.
Cassazione penale, sez. I, 09
novembre 1982 Cagliari Cass. pen. 1984, 564 (s.m.) |