La proprietà di un bene immobile
non è soltanto la garanzia di avere un bene di sicuro
valore o, nella misura in cui si guarda ai riflessi
sociali di tale situazione, uno status. Essere
proprietari, per restare ai profili giuridici di tale
qualificazione, vuol dire avere una serie di obblighi in
relazione al bene che si possiede. Obblighi non
solamente nei confronti di persone più o meno
interessate a quell’immobile (ad esempio il conduttore
nel caso di locazione, la compagine condominiale per ciò
che concerne le parti comuni, ecc.). Il dovere di
mantenere la proprietà in buono stato ha come contro
interessato l’intera comunità nel cui ambito è ubicato
l’immobile. Tanto ci ricorda una recente sentenza del
Tar Lombardia (la n. 986 dello scorso 18 aprile).
Nel caso di specie il proprietario
di un immobile, lasciando il medesimo in stato
d’abbandono provvedeva ad evitare che il continuo
appoggiarsi dei piccioni presso la sua proprietà creasse
disagio e pericolo per la salubrità dell’ambiente
circostante. Il sindaco del comune in cui era ubicato
l’immobile gli intimava, quindi, con un’ordinanza di
porre rimedio a tale situazione di degrado. Da qui il
ricorso al giudice amministrativo. Ritenuto infondato.
Secondo il T.A.R. Lombardia di Milano, infatti, “ i
proprietari degli immobili debbono provvedere alla sua
manutenzione anche pe evitare pericoli all’incolumità e
alla salute pubblica; in virtù di tale obbligo devono
garantire che non si creino situazioni che mettano a
repentaglio la salute pubblica quali quelle che si
verifichino quando uno stabile in evidente stato di
incuria diventi la stabile dimora di piccioni che
ovviamente vi depositano le loro deiezioni. L’accumulo
delle stesse oltre ad otturare gronde, può divenire
causa di creazione di focolai di agenti patogeni e di
parassiti come evidenzia l’ordinanza impugnata. Il
Sindaco titolare dei poteri in materia di ordinanze
contingibili ed urgenti ha la facoltà di emanare un
provvedimento che indichi misure idonee a rimediare ad
una situazione quale quella descritta” (T.A.R. LOMBARDIA
- MILANO - SEZIONE IV - Sentenza n. 986 del 18 aprile
2011).
Vale la pena ricordare che la
responsabilità del proprietario dell’immobile e
dell’amministratore di condominio, quale suo legale
rappresentante ,oltre al livello civile e
amministrativo, si estende anche al livello penale. In
tal senso la norma di riferimento è l’art. 677 c.p. (
Omissione di lavori in edifici o costruzioni che
minacciano rovina) che recita:
“ Il proprietario di un edificio o
di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per
lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza
dell'edificio o della costruzione, il quale omette di
provvedere ai lavori necessari per rimuovere il
pericolo, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 154 a euro 929.
La stessa sanzione si applica a
chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo
cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una
costruzione.
Se dai fatti preveduti dalle
disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone,
la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda
non inferiore a euro 309”.
CondominioWeb.com
Avv. Alessandro Gallucci |