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Immobili: i proprietari sono tenuti alla manutenzione anche al fine di prevenire l’insorgenza di pericoli per la salute pubblica- Avv. Alessandro Gallucci- CondominioWeb.com-

 

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La proprietà di un bene immobile non è soltanto la garanzia di avere un bene di sicuro valore o, nella misura in cui si guarda ai riflessi sociali di tale situazione, uno status. Essere proprietari, per restare ai profili giuridici di tale qualificazione, vuol dire avere una serie di obblighi in relazione al bene che si possiede. Obblighi non solamente nei confronti di persone più o meno interessate a quell’immobile (ad esempio il conduttore nel caso di locazione, la compagine condominiale per ciò che concerne le parti comuni, ecc.). Il dovere di mantenere la proprietà in buono stato ha come contro interessato l’intera comunità nel cui ambito è ubicato l’immobile. Tanto ci ricorda una recente sentenza del Tar Lombardia (la n. 986 dello scorso 18 aprile).

 

Nel caso di specie il proprietario di un immobile, lasciando il medesimo in stato d’abbandono provvedeva ad evitare che il continuo appoggiarsi dei piccioni presso la sua proprietà creasse disagio e pericolo per la salubrità dell’ambiente circostante. Il sindaco del comune in cui era ubicato l’immobile gli intimava, quindi, con un’ordinanza di porre rimedio a tale situazione di degrado. Da qui il ricorso al giudice amministrativo. Ritenuto infondato. Secondo il T.A.R. Lombardia di Milano, infatti, “ i proprietari degli immobili debbono provvedere alla sua manutenzione anche pe evitare pericoli all’incolumità e alla salute pubblica; in virtù di tale obbligo devono garantire che non si creino situazioni che mettano a repentaglio la salute pubblica quali quelle che si verifichino quando uno stabile in evidente stato di incuria diventi la stabile dimora di piccioni che ovviamente vi depositano le loro deiezioni. L’accumulo delle stesse oltre ad otturare gronde, può divenire causa di creazione di focolai di agenti patogeni e di parassiti come evidenzia l’ordinanza impugnata. Il Sindaco titolare dei poteri in materia di ordinanze contingibili ed urgenti ha la facoltà di emanare un provvedimento che indichi misure idonee a rimediare ad una situazione quale quella descritta” (T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza n. 986 del 18 aprile 2011).

 

Vale la pena ricordare che la responsabilità del proprietario dell’immobile e dell’amministratore di condominio, quale suo legale rappresentante ,oltre al livello civile e amministrativo, si estende anche al livello penale. In tal senso la norma di riferimento è l’art. 677 c.p. ( Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) che recita:

 

“ Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.

 

La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.

 

Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309”.

 

 

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