Preliminarmente è da
osservare che gli ordinamenti giuridici rientrano
alternativamente nei sistemi del "common law" ed in
quello del "civil law". Il nostro Paese rientra nella
seconda categoria qualificata anche come diritto scritto
in contrapposizione all'altra del diritto
consuetudinario.
Il primo luglio 1985 è
stata promulgata la Convenzione dell'Aja relativa alla
legge sui "trusts" ratificata dall'Italia in forza della
Legge n. 364 del 16 ottobre 1989, in epoca appena
successiva al Regno Unito.
L'Australia depositerà
il terzo strumento di ratifica il primo gennaio 1992.
L'Italia si è pertanto
impegnata (primo paese fra quelli di civil law) a
riconoscere nel proprio ordinamento gli effetti dei
trusts che possiedono le caratteristiche di cui
all'articolo 2 della Convenzione.
Prima di proseguire è
opportuno verificare quale è la struttura essenziale del
trust: accordo in forza del quale un soggetto (settler o
disponente) trasferisce la proprietà di un suo bene ad
altro soggetto (trustee o fiduciario) nell'interesse di
un terzo (beneficiario) e per un fine specifico.
Discendono le due
sottocategorie del trust: il caritatevole e quello di
scopo.
L'articolo 6 della
Convenzione è redatto bilingue franco-inglese; pertanto
la traduzione in lingua italiana non è ufficiale; tale
versione così recita:
"Il trust è regolato
dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve
essere espressa oppure risultare dalle disposizioni
dell'atto che costituisce il trust o portandone la prova
interpretata, se necessario, avvalendosi delle
circostanze del caso.
Qualora la legge scelta
in applicazione del precedente paragrafo non preveda
l'istituzione del trust o la categoria del trust in
questione, tale scelta non avrà valore e verrà applicata
la legge di cui all'articolo 7".
Gli articoli dall'1 al 5
della Convenzione non escludono affatto il trust
cosiddetto interno.
E' infatti discusso se
l'articolo 2 della Convenzione ricomprenda
esclusivamente i trusts nei quali il disponente ed il
trustee sono soggetti diversi o anche i trusts
cosiddetti autodichiarati nei quali le persone del
disponente e del trustee coincidono.
Il problema del
riconoscimento non si pone con riferimento al trust
"internazionale" o "straniero" cioè il trust i cui
elementi importanti sono connessi a stati che prevedano
l'Istituto del trust (esempio i beni sono in Italia ma
il disponente e/o il trustee non sono cittadini
italiani). Questi trusts sono sicuramente riconoscibili
in Italia atteso che l'articolo 11 della Convenzione ha
tale finalità.
Per quanto invece
concerne il trust interno cioè quello nel quale gli
elementi costitutivi sono connessi all'Italia la
dottrina non è univoca pur prevalendo le posizioni
favorevoli.
Con la legge 273/2005 è
stato introdotto un nuovo articolo al Codice Civile
(2645-ter) sotto la rubrica "Trascrizione di atti di
destinazione per la realizzazione di interessi
meritevoli di tutela riferibili a persone disabili, a
pubbliche amministrazioni, ad altri Enti o persone
fisiche".
Tale novella anziché
"liberalizzare" la trascrizione del contratto di trust
impone severe limitazioni alla trascrivibilità.
Riportiamo qui di
seguito il testo dell'articolo in esame.
"Gli atti in forma
pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in
pubblici registri sono destinati, per un periodo
superiore a novanta anni o per la durata della vita
della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di
interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con
disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti
o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo
comma, possono essere trascritti al fine di rendere
opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la
realizzazione di tali interessi può agire, oltre al
conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita
del conferente stesso.
I beni conferiti e i
loro frutti possono essere impiegati solo per la
realizzazione del fine di destinazione e possono
costituire oggetto di esecuzione salvo quanto previsto
dall'articolo 2915 primo comma, solo per debiti
contratti per tale scopo".
L'utilizzo del trust è
vasto se non illimitato, utilizzabile in qualsiasi
settore del diritto.
A titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo si possono ipotizzare:
- nuova forma di dote:
il coniuge costituente o suoi familiari dispone con il
trust un apporto patrimoniale in favore dell'altro
coniuge nella veste di trustee.
Ne discenderebbe il
conferimento del potere di amministrazione in via
esclusiva, il vincolo di destinazione del ricavato per
fronteggiare i bisogni della famiglia, il divieto di
alienazione dei beni "segregati" e l'obbligo di
restituzione in caso di separazione personale o
scioglimento del matrimonio.
Altra ipotesi potrebbe
essere il quesito se il trust può considerarsi
convenzione matrimoniale con le conseguenze sulla forma,
pubblicità, simulazione e capacità.
Con riferimento al fondo
patrimoniale non sembrano ravvisarsi problemi
particolari.
Altro esempio è
l'utilizzo nella crisi matrimoniale; l'effetto
segregativo dei beni vincolati può risultare utile sia
precedentemente alla fase di separazione e di divorzio
sia successivamente alle suddette fasi.
Si garantirebbe il
pagamento degli alimenti al coniuge ed ai figli
preservando i beni dalle azioni esecutive di terzi.
In proposito merita
sottolineare che l'utilizzazione del trust per frodare i
creditori non può essere supportata come qualsiasi altro
atto negoziale in frode all legge.
Infatti il creditore
estromesso ha facoltà di avviare l'azione revocatoria.
In proposito non è
ultraneo osservare che proprio l'ordinamento
anglosassone non prevede alcun termine di prescrizione
per l'azione revocatoria.
Continuando
nell'illustrazione della casistica applicativa si
rilevano:
qui di seguito, divisi
per anno di stipula (decrescente) si riportano alcune
delle più rilevanti fattispecie oggetto di atti di trust
ANNO 2007
- trust auto-dichiarato
istituito al fine di rendere opponibili ai terzi
l'intestazione fiduciaria di un bene immobile.
ANNO 2006
- trust avente ad
oggetto una somma di denaro che una banca è stata
condannata a versare alla curatela di un fallimento ad
esito di un'azione revocatoria, avente durata fino al
passaggio in giudicato della sentenza o alla conclusione
di una transazione tra le parti in causa;
- trust istituito da un
genitore in favore dei suoi due figli interdetti al fine
di assicurare loro, per tutta la durata della loro vita,
il mantenimento del tenore di vita attuale e la migliore
cura ed assistenza, sia personale che medica.
ANNO 2005
- trust avente
inizialmente ad oggetto una somma di denaro, destinato
ad assicurare il tenore di vita, la cura e l'assistenza
personale, sociale e medica, di un soggetto
particolarmente bisognoso di protezione;
- trust avente ad
oggetto una somma di denaro destinata all'acquisto della
nuda proprietà superficiaria di un immobile, da
destinare successivamente ad un beneficiario (minorenne
all'epoca dell'istituzione del trust), trascorsi
diciotto anni dall'istituzione del trust;
- trust autodichiarato
istituito in sede di separazione consensuale tra
coniugi, finalizzato ad attribuire un immobile alla
figlia al compimento del trentesimo anno di età. E'
previsto che in caso di premorienza del beneficiario il
bene "ritorni" al disponente;
- trust avente ad
oggetto un bene immobile ed una somma di denaro,
destinati alla costruzione di un asilo nido comunale;
- trust istituito al
fine di acquistare, arredare e successivamente gestire
un immobile da destinare alle future esigenze di un
soggetto.
- trust avente ad
oggetto la quota del capitale di una S.r.l. dotata del
diritto di nominare la maggioranza degli amministratori:
essa viene trasferita ad un trustee il quale con criteri
di indipendenza ed imparzialità dovrà procedere alla
nomina della maggioranza degli amministratori della
società;
- trust a mezzo del
quale una società vincola una somma di denaro al fine di
consentire un ordinato svolgimento della propria
liquidazione ed evitare, se possibile, il fallimento.
ANNO 2004
- trust (regolato dalla
legge inglese) in sede di concordato preventivo di una
società per azioni, a mezzo del quale alcuni beni
immobili vengono destinati all'alienazione al fine di
utilizzare il ricavato per il pagamento dei creditori;
- trust con il quale il
disponente destina varie risorse patrimoniali in favore
dei propri nipoti, figli del proprio fratello;
- trust sottoposto alla
legge inglese, nel quale due disponenti trasferiscono al
trustee le loro quote di partecipazioni in una S.r.l. e
una somma di denaro al fine di garantire la
professionalità nella gestione della società;
- trust regolato dalla
legge di Guernsey, dove i disponenti, trovandosi nella
titolarità, per quote diverse, di alcuni cespiti,
decidono di istituire un trust per non frammentare
ulteriormente le proprietà e per impedire interferenze
da parte di terzi. I disponenti possono successivamente
incrementare i beni del Trust. Trustee è una società
estera. I beneficiari sono divisi in due categorie, i
beneficiari del reddito, che sono i disponenti, ed i
beneficiari della distribuzione dei beni in trust
(beneficiari finali).
ANNO 2003
- trust avente ad
oggetto la cessione al trustee di tutti i crediti di
natura fiscale maturati nel corso di una procedura
fallimentare ed esigibili dopo la chiusura della stessa,
dei quali il Curatore non garantisce nè l'esistenza nè
l'esigibilità.
Beneficiari del trust
sono i creditori ammessi al passivo del fallimento.
Obiettivo del trust è quello di curare l'esazione dei
crediti al fine di ottenere un ricavato maggiore di
quello che si otterrebbe cedendoli a soggetti
specializzati nel recupero di questo di tipo di crediti;
- previa autorizzazione
del Giudice Tutelare, i genitori di un minore legatario
di una universalità di beni mobili, vincolano tali beni
in trust fino al raggiungimento della maggiore età del
legatario, nominando trustee l'esecutore testamentario;
- trust istituito da una
società allo scopo di segregare una somma corrispondente
a quella per la quale la società ha prestato
fidejussione a favore di una banca.
- trust istituito da
otto soci di una S.r.l. rappresentanti il 50% (cinquanta
per cento) del capitale sociale, per attuare un patto
parasociale già esistente "mediante uno strumento più
appropriato e caratterizzato da una o più agevole
formazione della volontà assembleare". Alla fine del
trust le partecipazioni tornano ai disponenti e in caso
di loro morte ai loro eredi secondo un certo ordine.
- trust di beni immobili
che vengano trasferiti al trustee in unico contesto:
l'atto istitutivo e il trasferimento immobiliare
costituiscono due allegati di un atto pubblico
denominato "Negozio istitutivo di trust e negozio di
sottoposizione al trust di beni immobili".
Il trust è sottoposto
alla legge inglese e ha una durata di 50 (cinquanta)
anni. A ciascun beneficiario è attribuita una porzione
individuata dei beni immobili, oggetto di tutela quali
beni di interesse storico;
- trust per la raccolta
di somme da destinare alla promozione dell'attività
sportiva di un pilota automobilistico fino alla Formula
1. Chiunque può versare somme al trustee per la suddetta
finalità;
- trust di beni
immobili, che vengono trasferiti al trustee in unico
contesto.
La durata è di 15
(quindici) anni. Si prevede un beneficiario principale,
che è lo stesso disponente, e i beneficiari finali. che
sono i suoi tre figli.
Il disponente, debitore
di due banche, trasferisce al trustee alcuni beni
immobili, attribuendone il reddito alle banche
creditrici fino all'estinzione dei loro crediti;
beneficiari finali sono i figli del disponente.
Il trustee è obbligato a
vendere i beni in trust qualora il debito del disponente
verso le banche non sia puntualmente onorato: le banche
hanno diritto di vietare una compravendita se il prezzo
non appare loro congruo.
ANNO 2002
- charitable trust,
istituito in base alla legge inglese, per corrispondere
una somma fissa a un ordine religioso, precisamente
indicando a quale finalità esso deve destinare le somme
che riceverà;.
- moderna forma di dote.
Si tratta della trasformazione in trust di un
fede-commesso ereditario del XVI secolo;
- dichiarazione
unilaterale di trust avente ad oggetto beni immobili.
Finalità del trust è quella di provvedere al
mantenimento e all'assistenza del fratello del
disponente;
- trust, sottoposto alla
Legge inglese, per provvedere alle necessità di un
soggetto interdetto per tutta la sua vita. "Qualsiasi
interessato anche moralmente" può agire affinchè "sia
dato adempimento allo scopo del trust". Successivo
acquisto di beni immobili da parte del trustee,
impiegando le somme trasferitegli dal disponente;
- trust della durata di
80 (ottanta) anni, sottoposto alla legge di Jersey,
istituito dal disponente per "provvedere al
sostentamento, all'educazione ed alla istruzione dei
suoi figli legittimi.
ANNO 2001
- dichiarazione
unilaterale di trust, sottoposta alla legge inglese, per
dare esecuzione alla raccomandazione del padre della
disponente di occuparsi del proprio fratello, in favore
del quale essa vincola un bene immobile, che, alla morte
del fratello, tornerà alla medesima e, qualora essa non
sia più in vita, al marito ed ai figli;
- trasferimento a due
trustees della quota indivisa del disponente su una
massa ereditaria oggetto di controversia giudiziaria e
indicazione dei figli delle figlie quali beneficiari
finali.
ANNO 2000
- destinazione, per
mezzo di trust, delle somme raccolte e di quelle che il
trustee raccoglierà, per l'istituzione di una cattedra
universitaria;
- lettera scritta da un
dottore commercialista ad un suo cliente per dargli atto
di aver impiegato le somme da questi rimessegli per
costituire e capitalizzare una società all'estero che ha
acquistato beni immobili, e per vincolare in trust le
azioni intestate al dottore commercialista;
- atto in lingua inglese
recante dichiarazione unilaterale di un trust
"charitable" regolato dal diritto inglese;
- attuazione, da parte
del disponente, delle raccomandazioni del proprio padre
in favore di nipoti rimasti orfani. Trust sottoposto al
diritto inglese fino al raggiungimento del
trentacinquesimo anno di età da parte dei nipoti.
Clausola di decadenza dei beneficiari dei loro diritti
qualora avanzino pretese riguardanti l'eredità del
nonno. Obbligo del trustee di gestire le partecipazioni
societarie incluse fra i beni in trust "in sintonia con
le indicazioni espresse dal membro della famiglia che
riveste la principale carica amministrativa";
- atto istitutivo di
trust, sottoposto alla legge inglese, con trasferimento
di beni immobili al trustee. I disponenti sono due
fratelli, i quali intendono prevenire "conflitti e
motivi di dissenso" e destinare gli immobili alla loro
discendenza;
- una coppia di coniugi
e i loro tre figli vincolano in trust i rispettivi beni
fino a quando almeno uno di essi sia in vita e comunque
per non meno di 50 (cinquanta) anni;
- trust sottoposto alla
legge di Jersey, avente per oggetto strumenti
finanziari, che il trustee deve affidare in gestione a
strutture specializzate, accumulando il reddito fino al
matrimonio del beneficiario o il compimento del
trentesimo anno di età. Facoltà di impiegare i beni in
trust per acquistare un immobile da adibire ad
abitazione del beneficiario. Cessato il periodo della
accumulazione, il trustee versa al beneficiario una
somma già determinata.
ANNO 1998
- trust con il quale il
disponente vincola alcuni beni immobili affinché "i
beneficiari possano, per il periodo di anni 20 (venti),
godere dei frutti del fondo e abitare nell'edificio";
- trust regolato dalla
legge di Cipro, del quale è trustee una società
fiduciaria italiana, con durata fino alla morte dei due
fratelli disponenti. Ciascun disponente può modificare i
beneficiari appartenenti alla sua stirpe. Il trustee
deve mirare "al progressivo inserimento nelle società
controllate dal trust dei discendenti dei disponenti che
si rivelino idonei";
- trust sottoposto alla
legge di Jersey per la durata di 100 (cento) anni che
comprende il "patrimonio storico" di una antica famiglia
con un'articolata indicazione dei beneficiari del
reddito, inizialmente privilegiando un figlio bisognoso
di cure, e poi i discendenti di sesso maschile;
- esecuzione di
obbligazione naturale da parte di chi, avendo convinto
una signora a lasciare il proprio impiego per assisterlo
moralmente e con la propria compagna, la istituisce
beneficiaria di un trust che dura fino alla morte del
disponente ed è regolato dalla legge inglese.
ANNO 1997
- scrittura privata
depositata presso un notaio, recante il trasferimento al
trustee delle partecipazioni del disponente in società
nelle quali egli non può essere interessato perché
dipendente del servizio sanitario nazionale. Previsione
di revoca del trust, retto dalla legge di Jersey,
qualora cessi lo stato di incompatibilità;
- in sede di
compravendita di un immobile, gravato da ipoteche, e
oggetto di espropriazione immobiliare, l'acquirente
vincola il prezzo di acquisto in trust;
- un esecutore
testamentario, dovendo alienare un immobile prima che
sia stata liquidata l'imposta di successione, vincola in
trust una somma concordata con l'acquirente come
ampiamente sufficiente per assolvere l'imposta e si
obbliga a tenerlo informato sulla relativa procedura.
Chiaramente, la
struttura degli atti istitutivi sopra brevemente
descritti non è identica, sebbene in alcuni casi simile.
Inoltre in ogni atto vi
sono clausole specifiche, confezionate in relazione ai
diversi interessi da realizzare.
E' da osservare infine
che la riconoscibilità del trust interno coinvolge la
responsabilità del Notaio rogante sia sotto il profilo
della responsabilità professionale che disciplinare.
Si deduce che nonostante
l'entusiasmo che suscita un nuovo istituto è
indispensabile frenarlo; incombe al Notaio l'onere di
verificare preliminarmente e con rigore la liceità del
contratto che viene proposto per la stipula.
Luciano D'Alessandro)
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