La battaglia sulla questione di
legittimità o meno della c.d. mediazione civile e
commerciale introdotta dal Decreto Legislativo n. 28 del
4 Marzo 2010 continua a non placarsi.
L’ultima tappa è segnata
dall’incontro del 17 maggio tra il capo dell’ufficio
legislativo del Ministero della Giustizia e il
presidente del Consiglio nazionale forense, Prof. Guido
Alpa.
Già il 10 Maggio u.s. il Ministro
Alfano aveva convocato una riunione per approfondire le
tematiche più calde dell’argomento “mediazione”.
Anche l’Avvocatura si ritrova ad
essere spaccata in due : da una parte si colloca chi
sostiene che vada confermata e non modificata la
soluzione della obbligatorietà dell’assistenza tecnica
in tutti i procedimenti di mediazione. Conseguentemente,
verrebbe ad essere soppresso l’obbligo di informativa al
cliente nonché la previsione dell’annullamento del
mandato per l’ipotesi di sua inottemperanza. Dall’altra
parte, invece, si schiera chi ritiene fermamente che
l’ultimo incontro abbia solo partorito un’unica proposta
che, senza modificare minimamente la legge sulla
mediazione, la voglia far diventare ancora più gravosa
per i cittadini. “L’ultima spiaggia” riguarderebbe la
possibilità di adottare un decreto legge che introduca
l’assistenza obbligatoria dell’avvocato nella
conciliazione. Ancora nessuna nuova, invece, per ciò che
attiene gli altri punti salienti e discussi della
riforma. Mi riferisco, in particolar modo, alle materie
della obbligatorietà della conciliazione, alla
competenza territoriale dei mediatori, ai requisiti di
imparzialità ed indipendenza di cui devono risultare in
possesso, nonché al patrocinio a spese dello Stato
nell’ambito della mediazione. Occorre ricordare che
questi ultimi incontri, così come gli altri già presenti
nell’agenda del Ministro Alfano, seguono l'ordinanza n.
3202 del 12 aprile 2011 con la quale il TAR Lazio ha
ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate,
rilevanti e non manifestamente infondate, le questioni
di legittimità costituzionale relative all’introduzione
dell’obbligo del previo esperimento del procedimento di
mediazione, all’esperimento della mediazione come
condizione di procedibilità della domanda giudiziale,
alla previsione che a gestire il procedimento di
mediazione possano essere gli enti pubblici e privati,
con omissione dell'individuazione di criteri volti a
delineare i requisiti attinenti alla specifica
professionalità giuridico-processuale del mediatore.
Altre perplessità sul testo della riforma hanno
riguardato l’articolo 14 comma 3 del Decreto sulla media
conciliazione sancisce che “Su istanza di parte, il
responsabile dell’organismo provvede alla eventuale
sostituzione del mediatore”. La norma, infatti, nulla
dice nulla su quante volte si possa chiedere la
sostituzione del mediatore nè se debbano essere indicate
le motivazioni della richiesta e di quale natura debbano
essere. La preoccupazione dei critici, pertanto,
riguarda l’astratta possibilità che la parte potrebbe
chiedere all’infinito la sostituzione del mediatore,
magari perché non di suo gradimento, paralizzando di
fatto il tentativo di mediazione e determinando
l’impossibilità assoluta di giungere ad una proposta nel
termine massimo di 4 mesi. Altre dure critiche muovono
sull’anti-economicità del mediazione per il cittadino e
sulla scarsa pubblicità che il Governo ha fatto
relativamente ai costi della mediazione stessa. Si
ritiene infatti, che i cittadini siano all’oscuro delle
conseguenze economiche previste dalla riforma e che non
siano preparati e consapevoli che la mediazione ha dei
costi fissi. In particolare, le doglianze principali
riguardano il fatto che i cittadini dovranno sostenere
maggiori costi rispetto ad oggi, in caso di contenzioso.
Non convince lo slogan pro mediazione, il quale afferma
che “i processi costano di più della mediazione!”.
Infatti, ciascun cittadino dovrà innanzitutto
corrispondere all’Organismo di mediazione un
corrispettivo proporzionato al valore della
controversia. Conseguentemente, basta leggere gli
importi indicati nelle tabelle predisposte dal
legislatore, per rendersi conto di quanto sia oneroso il
ricorso alla mediazione (ad esempio per una controversia
dal valore di euro 600.000 il costo della mediazione,
per ciascuna parte, è di quasi 4000 euro !). Si aggiunga
che, in caso di fallimento del tentativo di mediazione,
le parti dovranno affrontare il processo dall’inizio,
con la rappresentanza tecnica di un avvocato, con
evidente duplicazione dei costi. Ed in effetti, appare
quantomeno poco coerente con i tempi, disporre
l’obbligatorietà del procedimento di mediazione,
laddove, al contrario, si è dovuto registrare il
fallimento dell’obbligatorietà del tentativo di
conciliazione nel rito del lavoro. Sulla scorta di tale
presupposto, c’è chi ritiene che anche se la mediazione
fosse stata gratuita, la situazione non sarebbe cambiata
poiché si è già sperimentato il totale fallimento della
obbligatorietà in materia lavoristica.
Volendo essere polemico, mi
verrebbe da chiedermi se era il caso di prevedere la
nuova figura del mediatore professionista, ancorando la
figura professionale ai criteri di cui al citato Decreto
Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010, quando in Italia
(ricordiamocelo..) abbiamo il Giudice di Pace. A cosa
“serve” il Giudice di Pace? Un indizio ce lo può dare
l’enciclopedia libera di Wikipedia : “Il giudice di pace
è un giudice non professionale chiamato a decidere cause
minori, in ambito civile e penale.” Sempre Wikipedia ci
spiega che “I giudici di pace sono nominati a seguito di
concorso per titoli, tra i laureati in Giurisprudenza
che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio
della professione forense o che abbiano esercitato
funzioni giudiziarie, di età non inferiore agli anni
trenta e non superiore ai settanta, che abbiano cessato
l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa e, se
avvocati, purché non esercitino la professione forense
nel circondario del tribunale dove ha sede l'ufficio del
giudice di pace al quale appartengono. La legge prevede
comunque che la nomina debba cadere su persone capaci di
assolvere degnamente per indipendenza e prestigio
acquisito e per esperienza giuridica e culturale
maturata, le funzioni di magistrato onorario. È previsto
che venga selezionato un numero di candidati pari al
doppio dei posti messi a concorso. Verranno nominati,
fino a concorrenza del numero prefissato, coloro che
avranno superato positivamente un periodo di tirocinio
di tre mesi in materia civile e tre mesi in materia
penale. Dura in carica quattro anni, e tale periodo può
essere rinnovato per due volte. Al giudice di pace la
legge attribuisce il potere di conciliare le
controversie di qualsiasi valore e materia. Il verbale
di conciliazione raggiunto dinanzi al giudice di pace ha
valore di titolo esecutivo se la controversia rientra
nella sua competenza, mentre ha valore di scrittura
privata riconosciuta in giudizio se eccede detta
competenza.”.
Era proprio così necessario
prevedere Organismi di Mediazione, Elenco di Formatori,
Elenco di Mediatori, o forse poteva essere rivisitata la
figura professionale già esistente del Giudice di Pace? |