di Roberta Aiolfi
In considerazione del fatto che
l'istituto della cedolare secca ha trovato applicazione
nel corso dell'anno 2011, per la determinazione degli
acconti relativi a tale annualità è previsto un apposito
regime transitorio. In particolare l'acconto dovuto
sull'imposta sostitutiva relativa ai redditi 2011 deve
essere pari all'85% dell'imposta sostitutiva dovuta, con
esclusione degli importi inferiori a 51,65 euro
Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 -
rubricato “Disposizioni in materia di Federalismo
Fiscale Municipale“ - ha introdotto il regime opzionale
della cedolare secca. A fronte dell’opzione per tale
regime di tassazione, i contribuenti possono beneficiare
di una sostanziale semplificazione degli adempimenti
relativi alla concessione in locazione di unità
abitative, nonché di un’imposizione sostitutiva sui
redditi di locazione ritratti dagli stessi.
L’istituto della cedolare secca
prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva ai
redditi di locazione ritratti dalle persone fisiche che
concedono in locazione, al di fuori dell’esercizio di
attività d’impresa o di arti e professioni, immobili ad
uso abitativo locati per finalità abitative e le
relative pertinenze.
Tale regime prevede l’applicazione
di due distinte aliquote sostitutive in base alla
tipologia di contratto di locazione stipulato. In
particolare per i contratti di locazione stipulati in
libero mercato risulta applicabile l’aliquota del 21%,
mentre per i contratti a canone concordato relativi ad
abitazioni ubicate in Comuni con carenza di
disponibilità abitative od ad alta tensione abitativa
trova applicazione l’aliquota del 19%.
A prescindere dall’aliquota
applicata, il versamento dell’imposta sostitutiva deve
intervenire alle stesse date previste per i versamenti
ai fini IRPEF e risulta, pertanto, usufruire degli
eventuali differimenti dei termini, come recentemente
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 maggio 2011, che ha prorogato l’usuale
scadenza del 16 giugno al 6 luglio 2011 e quella di
luglio al 5 agosto 2011.
I contribuenti che intendono
usufruire di tale imposizione sostitutiva per i redditi
di locazione agevolabili relativi al periodo d’imposta
2011 sono, pertanto, tenuti in sede di versamento del
saldo dovuto per l’anno 2010 a versare gli appositi
acconti.
In considerazione del fatto che
l’istituto della cedolare secca ha trovato applicazione
nel corso dell’anno 2011, per la determinazione degli
acconti relativi a tale annualità è previsto un apposito
regime transitorio. In particolare l’acconto dovuto
sull’imposta sostitutiva relativa ai redditi 2011 deve
essere pari all’85% dell’imposta sostitutiva dovuta, con
esclusione degli importi inferiori a 51,65 euro.
Per quanto concerne il versamento,
da effettuarsi mediante modello F24 sebbene i relativi
codici tributo non siano ancora stati approvati
dall’Agenzia delle Entrate, lo stesso dovrà essere
effettuato:
-in un’unica soluzione entro il 30
novembre 2011, se l’importo risulta inferiore a 257,52
euro;
-in caso contrario, in due rate
secondo le regole proprie dei versamenti IRPEF, ossia un
primo acconto, nella misura del 40%, entro il 6 luglio
2011 (o entro il 5 agosto 2011 con maggiorazione dello
0,40% a titolo di interesse corrispettivo), rateizzabile
fino a 6 rate, ed un secondo acconto, nella restante
misura del 60%, entro il 30 novembre 2011. In
particolare, il primo acconto risulta dovuto solamente
per i contratti di locazione stipulati fino al 31 maggio
2011, mentre il secondo per quelli stipulati fino al 31
ottobre 2011.
A regime, ossia per i contratti
stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2011, il versamento
dell’acconto dovrà essere pari almeno al 95%
dell’imposta dovuta per l’anno precedente e ricalcherà
fedelmente quanto previsto in materia di IRPEF. |