Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Come cambia il fisco comunale-Cedolare secca, il versamento degli acconti-Ipsoa.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

di Roberta Aiolfi

In considerazione del fatto che l'istituto della cedolare secca ha trovato applicazione nel corso dell'anno 2011, per la determinazione degli acconti relativi a tale annualità è previsto un apposito regime transitorio. In particolare l'acconto dovuto sull'imposta sostitutiva relativa ai redditi 2011 deve essere pari all'85% dell'imposta sostitutiva dovuta, con esclusione degli importi inferiori a 51,65 euro

 

Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - rubricato “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale“ - ha introdotto il regime opzionale della cedolare secca. A fronte dell’opzione per tale regime di tassazione, i contribuenti possono beneficiare di una sostanziale semplificazione degli adempimenti relativi alla concessione in locazione di unità abitative, nonché di un’imposizione sostitutiva sui redditi di locazione ritratti dagli stessi.

 

L’istituto della cedolare secca prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva ai redditi di locazione ritratti dalle persone fisiche che concedono in locazione, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, immobili ad uso abitativo locati per finalità abitative e le relative pertinenze.

 

Tale regime prevede l’applicazione di due distinte aliquote sostitutive in base alla tipologia di contratto di locazione stipulato. In particolare per i contratti di locazione stipulati in libero mercato risulta applicabile l’aliquota del 21%, mentre per i contratti a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate in Comuni con carenza di disponibilità abitative od ad alta tensione abitativa trova applicazione l’aliquota del 19%.

 

A prescindere dall’aliquota applicata, il versamento dell’imposta sostitutiva deve intervenire alle stesse date previste per i versamenti ai fini IRPEF e risulta, pertanto, usufruire degli eventuali differimenti dei termini, come recentemente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2011, che ha prorogato l’usuale scadenza del 16 giugno al 6 luglio 2011 e quella di luglio al 5 agosto 2011.

 

I contribuenti che intendono usufruire di tale imposizione sostitutiva per i redditi di locazione agevolabili relativi al periodo d’imposta 2011 sono, pertanto, tenuti in sede di versamento del saldo dovuto per l’anno 2010 a versare gli appositi acconti.

 

In considerazione del fatto che l’istituto della cedolare secca ha trovato applicazione nel corso dell’anno 2011, per la determinazione degli acconti relativi a tale annualità è previsto un apposito regime transitorio. In particolare l’acconto dovuto sull’imposta sostitutiva relativa ai redditi 2011 deve essere pari all’85% dell’imposta sostitutiva dovuta, con esclusione degli importi inferiori a 51,65 euro.

 

Per quanto concerne il versamento, da effettuarsi mediante modello F24 sebbene i relativi codici tributo non siano ancora stati approvati dall’Agenzia delle Entrate, lo stesso dovrà essere effettuato:

-in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2011, se l’importo risulta inferiore a 257,52 euro;

-in caso contrario, in due rate secondo le regole proprie dei versamenti IRPEF, ossia un primo acconto, nella misura del 40%, entro il 6 luglio 2011 (o entro il 5 agosto 2011 con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo), rateizzabile fino a 6 rate, ed un secondo acconto, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre 2011. In particolare, il primo acconto risulta dovuto solamente per i contratti di locazione stipulati fino al 31 maggio 2011, mentre il secondo per quelli stipulati fino al 31 ottobre 2011.

 

A regime, ossia per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2011, il versamento dell’acconto dovrà essere pari almeno al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente e ricalcherà fedelmente quanto previsto in materia di IRPEF.

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici