Una recente sentenza della Corte di
Cassazione, la n. 8239 dello scorso 12 aprile, ci
permette di tornare a parlare delle spese che i
condomini sono tenuti a pagare a seguito di una condanna
civile della compagine della quale fanno parte. Nessuna
novità in relazione alla parziarietà delle spese
stabilita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
con la sentenza n. 9148/08. In questo caso il punto è un
altro: la sentenza condanna le parti soccombenti, in
solido tra loro, a corrispondere una somma alla
controparte, che, ai fini del recupero delle stesse,
notifica al condominio ed ai condomini il precetto di
pagamento.
In tale atto quale spese possono
essere chieste a tutti i quali solo ad ogni singolo
debitore senza potersi rivalere sugli altri?
E’ questo il quesito cui ha dato
risposta la Suprema Corte.
Secondo gli ermellini, in primo
luogo è necessario guardare alla fonte
dell’obbligazione. Quanto ad essa, si legge nella
pronuncia in esame “ è da dire che la sentenza può avere
ad oggetto un rapporto sostanziale da cui consegua un
debito solidale, sicchè la solidarietà si comunica
certamente alle spese liquidate con la sentenza stessa e
relative al giudizio che con essa si è concluso (come
accaduto nel caso di specie); la questione si pone in
termini analoghi anche quando la sentenza contenga una
condanna solidale al pagamento delle spese processuali
nei confronti di più parti soccombenti, ai sensi
dell'art. 97 c.p.c. (cfr., nel senso che tale pronuncia
sia possibile non solo quando vi sia indivisibilità o
solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso
in cui sussista una mera comunanza di interessi che può
desumersi anche dalla semplice identità delle questioni
sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di
atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa
avversaria, tra le più recenti, Cass. n. 24757/07, n.
6761/05)” (Cass. 12 aprile 2011 n. 8239).
Fino a che punto si estende tale
solidarietà?
“In entrambe le situazioni
predette”, proseguono i giudici di piazza Cavour, “ è
solidale la prestazione che ha ad oggetto le spese
liquidate con la sentenza stessa nonchè le spese
successive che servano a darvi attuazione, purchè siano
fatte una volta per tutte, come è per le spese di
trascrizione o di registrazione della sentenza (cfr., da
ultimo, Cass. ord. n. 17698/2010 secondo cui "nella
pronuncia di condanna della parte soccombente alle spese
di lite devono essere comprese anche quelle relative
alla registrazione della sentenza in guanto rientranti
tra le spese conseguenti alla sentenza senza che sia
necessaria un'espressa statuizione al riguardo").
Diversamente deve invece concludersi per le spese che il
creditore debba affrontare per escutere ciascuno dei
debitori in solido, sebbene anche tali spese, delle
quali è consentita la cd. auto- liquidazione in
precetto, trovino la loro fonte comunque nella sentenza
di condanna che è il titolo esecutivo posto a base del
precetto (cfr. Cass. n. 11170/02, secondo cui "il
precetto - il quale è un atto che precede l'esecuzione,
può ben contenere anche l'intimazione al pagamento delle
spese del precetto stesso, senza che occorra quindi una
liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione,
costituendo tali spese un accessorio di legge alle spese
processuali, come quelle di tutti gli atti successivi e
conseguenti alla sentenza (notificazione trascrizione e
registrazione della sentenza), ove effettivamente
sostenute")” (Cass. 12 aprile 2011 n. 8239).
Infatti, come si legge più avanti
nella stessa decisione, “ non si può certo pretendere
dal debitore solidale che abbia adempiuto
spontaneamente, senza costringere il creditore ad una
preventiva minaccia di esecuzione col precetto o ad
un'esecuzione nei suoi confronti, il pagamento delle
spese di una siffatta attività che il creditore abbia
preventivamente svolto senza successo nei confronti di
altro obbligato solidale” (Cass. 12 aprile 2011 n.
8239).
In sostanza: ricevuto un precetto è
sempre bene controllare con attenzione se tutte le somme
richieste debbano essere effettivamente corrisposte.
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Avv. Alessandro Gallucci |