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Cassazione: condanna del condominio e precetto di pagamento. Quali sono le spese in solido tra le parti? CondominioWeb.com-Avv. Alessandro Gallucci

 

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Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 8239 dello scorso 12 aprile, ci permette di tornare a parlare delle spese che i condomini sono tenuti a pagare a seguito di una condanna civile della compagine della quale fanno parte. Nessuna novità in relazione alla parziarietà delle spese stabilita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9148/08. In questo caso il punto è un altro: la sentenza condanna le parti soccombenti, in solido tra loro, a corrispondere una somma alla controparte, che, ai fini del recupero delle stesse, notifica al condominio ed ai condomini il precetto di pagamento.

 

In tale atto quale spese possono essere chieste a tutti i quali solo ad ogni singolo debitore senza potersi rivalere sugli altri?

 

E’ questo il quesito cui ha dato risposta la Suprema Corte.

 

Secondo gli ermellini, in primo luogo è necessario guardare alla fonte dell’obbligazione. Quanto ad essa, si legge nella pronuncia in esame “ è da dire che la sentenza può avere ad oggetto un rapporto sostanziale da cui consegua un debito solidale, sicchè la solidarietà si comunica certamente alle spese liquidate con la sentenza stessa e relative al giudizio che con essa si è concluso (come accaduto nel caso di specie); la questione si pone in termini analoghi anche quando la sentenza contenga una condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti, ai sensi dell'art. 97 c.p.c. (cfr., nel senso che tale pronuncia sia possibile non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, tra le più recenti, Cass. n. 24757/07, n. 6761/05)” (Cass. 12 aprile 2011 n. 8239).

 

Fino a che punto si estende tale solidarietà?

 

“In entrambe le situazioni predette”, proseguono i giudici di piazza Cavour, “ è solidale la prestazione che ha ad oggetto le spese liquidate con la sentenza stessa nonchè le spese successive che servano a darvi attuazione, purchè siano fatte una volta per tutte, come è per le spese di trascrizione o di registrazione della sentenza (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 17698/2010 secondo cui "nella pronuncia di condanna della parte soccombente alle spese di lite devono essere comprese anche quelle relative alla registrazione della sentenza in guanto rientranti tra le spese conseguenti alla sentenza senza che sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo"). Diversamente deve invece concludersi per le spese che il creditore debba affrontare per escutere ciascuno dei debitori in solido, sebbene anche tali spese, delle quali è consentita la cd. auto- liquidazione in precetto, trovino la loro fonte comunque nella sentenza di condanna che è il titolo esecutivo posto a base del precetto (cfr. Cass. n. 11170/02, secondo cui "il precetto - il quale è un atto che precede l'esecuzione, può ben contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese del precetto stesso, senza che occorra quindi una liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo tali spese un accessorio di legge alle spese processuali, come quelle di tutti gli atti successivi e conseguenti alla sentenza (notificazione trascrizione e registrazione della sentenza), ove effettivamente sostenute")” (Cass. 12 aprile 2011 n. 8239).

 

Infatti, come si legge più avanti nella stessa decisione, “ non si può certo pretendere dal debitore solidale che abbia adempiuto spontaneamente, senza costringere il creditore ad una preventiva minaccia di esecuzione col precetto o ad un'esecuzione nei suoi confronti, il pagamento delle spese di una siffatta attività che il creditore abbia preventivamente svolto senza successo nei confronti di altro obbligato solidale” (Cass. 12 aprile 2011 n. 8239).

 

In sostanza: ricevuto un precetto è sempre bene controllare con attenzione se tutte le somme richieste debbano essere effettivamente corrisposte.

 

 

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Avv. Alessandro Gallucci

 

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