In caso di piani di stock option
offerti al dipendente, la differenza tra il valore delle
azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare
corrisposto al dipendente non concorre a formare il
reddito del lavoratore dipendente solo se l’ammontare di
tale differenza è almeno pari al valore delle azioni
stesse alla data dell’offerta. Di conseguenza, se è
maggiore rispetto al valore delle azioni alla data
dell’offerta, tale differenza concorre a formare il
reddito da lavoro del dipendente.
È questa la massima affermata dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 11214 depositata
il 20 maggio scorso.
In particolare, i giudici danno
ragione all’Agenzia delle Entrate, laddove afferma che
la norma di cui si discute - art. 51, lettera g-bis),
TUIR - introdotta dal D.Lgs. n. 505/1999 trova
applicazione al caso di specie (consistente nella
ricezione, nel 2007, da parte di un dipendente di stock
option già in circolazione esercitabili nell’anno 2000)
perché essa dispone che i nuovi precetti non si
applicano alle assegnazioni di titoli derivanti
dall’esercizio di opzioni attribuite dal 1° gennaio 1998
fino alla data di entrata in vigore del decreto.
A cura della Redazione |