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I procedimenti d’ingiunzione di pagamento con prova e senza prova- (Giovanni Porcelli)-Altalex.it

 

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(paragrafo estratto dal volume

"Decreto ingiuntivo europeo.

Sistema e pratica del recupero crediti"

di Giovanni Porcelli)

 

Vediamo adesso, in cosa si manifesta concretamente la differenza tra i sistemi monitori con prova, cui sono riconducibili le legislazioni di Belgio, Francia, Grecia, Lussemburgo, Italia e Spagna, ed i contrapposti sistemi monitori senza prova - altrimenti detti puri - cui sono riconducibili, invece, quelle di Austria, Finlandia, Germania, Portogallo e Svezia.

 

Come già accennato, questa distinzione trasferisce sul piano della concreta tecnica processuale il principio astratto che può stare alla base della tutela monitoria. Il legislatore, infatti, può scegliere tra il tentare una prognosi sulla non contestabilità di determinate pretese delineando le condizioni d’ammissibilità del procedimento proprio in funzione della probabile fondatezza della domanda; oppure rinunciare a qualsiasi previsione, ed affidare esclusivamente alla verifica ex post l’accertamento sull’effettiva contestazione della pretesa, allargando la fruibilità del rito sino a ricomprendere - a prescindere da qualsiasi dimostrazione circa la verità dei fatti costitutivi del diritto - ogni azione di condanna.

 

La caratteristica distintiva fondamentale dei sistemi d’ingiunzione con prova è, infatti, la condizione che il ricorrente dimostri documentalmente la fondatezza della sua pretesa, producendo in giudizio - a pena d’inammissibilità della domanda - una prova scritta del suo credito.

 

Questa condizione - che presuppone un sommario esame nel merito della domanda[1] - offre una significativa protezione contro le richieste inconsistenti e rappresenta un valido mezzo di tutela del debitore anche nella fase inaudita altera parte del procedimento, durante la quale egli non ha alcuna possibilità di esprimersi sulla fondatezza del ricorso. Le domande che appaiono ingiustificate in base alle informazioni fornite dal ricorrente, o quelle che non sono suffragate da alcuna prova scritta, vengono bloccate direttamente nella fase iniziale del procedimento dal filtro operato dal giudice, mentre se l’ingiunzione di pagamento viene emessa significa che la domanda ha superato un certo esame della sua ragionevolezza.

 

Se è comune l’esigenza di possedere una prova scritta del credito, non altrettanto può dirsi dei parametri utilizzati per definire “cosa” costituisca detta prova. Negli ordinamenti processuali in esame, infatti, non esiste alcuna uniformità né in ordine alla natura, al tipo o alla forma dei documenti che si ritengono idonei a supportare la domanda d’ingiunzione, né sul grado di minuziosità e precisione delle disposizioni normative sul punto. Ad esempio, mentre in Francia il N.C.P.C. all’art. 1407 si limita a specificare che la domanda dev’essere accompagnata da “documenti giustificativi”, senza fornire alcuna indicazione su quali essi siano o quali elementi il documento debba possedere per essere realmente giustificativo, lasciando al giudice il compito di identificarli in via giurisprudenziale, la legislazione belga richiede che la domanda sia suffragata da un “documento emesso dal debitore”, precisando, al contempo, che tale documento non può mai rappresentare, di per sé, un riconoscimento del credito[2]. La normativa spagnola, invece, al pari di quella italiana, prevede un lungo e dettagliato elenco di documenti che costituiscono prova scritta, tra i quali spiccano quelli redatti unilateralmente dal ricorrente - senza alcuna firma, timbro o accettazione del debitore - quando siano in grado di provare un rapporto di “vecchia data” tra le parti[3].

 

Il procedimento d’ingiunzione di pagamento senza prova, invece - in netta contrapposizione con quello appena descritto - è, caratterizzato dall’assenza di ogni valutazione nel merito della domanda da parte del giudice, il quale “deve” emettere l’ingiunzione di pagamento, ogni qual volta il ricorso sia ammissibile ratione materiae e sussistano le condizioni formali di base.

 

Se il modello d’ingiunzione di pagamento con prova considera indispensabile una (pur minima) protezione del debitore da parte del giudice, il modello d’ingiunzione senza prova si basa sulla responsabilità del resistente, e sulla sua iniziativa difensiva senza interferenze da parte del magistrato: l’esito della causa, infatti, dipende, interamente ed esclusivamente, dalla reazione (o mancata reazione) di quest’ultimo che col proprio volontario e consapevole atteggiamento “confermerà” o meno le richieste di pagamento nei suoi confronti. In questi sistemi, infatti, l’ingiunto ha la possibilità di evitare una decisione esecutiva semplicemente negando la pretesa creditoria, ossia proponendo una semplice opposizione senza alcun obbligo di motivarla. Il sistema è strutturalmente coerente poiché se il debitore può elidere radicalmente il provvedimento emesso contro di lui al solo proporre l’opposizione senza subire, nel frattempo, alcun tipo di pregiudizio, allora non vi è ragione di predisporre una sua tutela in fase di emissione del provvedimento[4].

 

Ciascuna delle due tecniche presenta contrapposti elementi di pregio e di sfavore: nella versione documentale il vantaggio è che le opposizioni saranno teoricamente limitate, in quanto circoscritte ai soli casi in cui il soggetto passivo della domanda possa fondatamente contestare la prova del diritto fornita dal ricorrente adducendo fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto, ovvero proporre una domanda riconvenzionale;[5] lo svantaggio è che alcune categorie di crediti non supportati da prova scritta non possono essere veicolati in via monitoria anche qualora siano “certi” o non facilmente contestabili, dovendosi necessariamente ricorrere alla “inutile” via ordinaria.

 

Nella versione pura, all’opposto, lo svantaggio è rappresentato dalla (teorica) maggiore probabilità di opposizione legata al fatto che il resistente - per le facili modalità di presentazione e l’assenza di costi - potrebbe essere tentato di contestare la domanda a prescindere dalla sua fondatezza con scopi meramente dilatori; il vantaggio è, per contro, che il coinvolgimento di un giudice e lo svolgimento di un processo di cognizione non dipendono dalla natura e dal tipo di diritto di credito dedotto in giudizio, ma solo dall’eventuale comportamento oppositivo (fisiologico o patologico) del soggetto passivo.

 

Il sistema monitorio puro, inoltre, non ponendo (concettualmente) alcuna limitazione di accesso in relazione al diritto, alla prova, o al soggetto attivo del credito di cui si assume l’esistenza, destina il medesimo trattamento a tutti coloro che si dichiarano creditori, evitando che il privilegio processuale rappresentato dalla fruibilità del rito monitorio venga attribuito solo ad alcune determinate categorie (i c.d. creditori commerciali rispetto ai c.d. creditori civili).

 

_______________

 

[1] Il giudice valuterà la fondatezza della domanda valutando le informazioni fornite dal ricorrente ed esaminando i documenti offerti in comunicazione.

 

[2] L’art. 1338 del codice giudiziario belga (in versione francese) prescrive “[…] un écrit émanant du débiteur” cui possono essere ricondotti - dall’esame dei lavori preparatori relativi a questa disposizione - i buoni d’ordine, le bolle di consegna firmate dal debitore e le fatture accettate.

 

[3] Come un documento complementare ad un altro che indichi la somma domandata.

 

[4] In realtà, anche in questi Stati membri esiste la consapevolezza della necessità (rectius: opportunità) di una pur minima garanzia del debitore. In ciascuno di essi, infatti, esistono indicazioni normative specifiche o prassi giudiziali consolidate (il c.d. diritto pretorio) per rigettare – quantomeno - le domande che appaiano palesemente inammissibili sotto il profilo formale, infondate o ingiustificate.

 

[5] Sebbene non possa trascurarsi il fenomeno, anche abbastanza diffuso, delle opposizioni inconsistenti sollevate per meri fini dilatori.

 

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