(paragrafo estratto dal volume
"Decreto ingiuntivo europeo.
Sistema e pratica del recupero
crediti"
di Giovanni Porcelli)
Vediamo adesso, in cosa si
manifesta concretamente la differenza tra i sistemi
monitori con prova, cui sono riconducibili le
legislazioni di Belgio, Francia, Grecia, Lussemburgo,
Italia e Spagna, ed i contrapposti sistemi monitori
senza prova - altrimenti detti puri - cui sono
riconducibili, invece, quelle di Austria, Finlandia,
Germania, Portogallo e Svezia.
Come già accennato, questa
distinzione trasferisce sul piano della concreta tecnica
processuale il principio astratto che può stare alla
base della tutela monitoria. Il legislatore, infatti,
può scegliere tra il tentare una prognosi sulla non
contestabilità di determinate pretese delineando le
condizioni d’ammissibilità del procedimento proprio in
funzione della probabile fondatezza della domanda;
oppure rinunciare a qualsiasi previsione, ed affidare
esclusivamente alla verifica ex post l’accertamento
sull’effettiva contestazione della pretesa, allargando
la fruibilità del rito sino a ricomprendere - a
prescindere da qualsiasi dimostrazione circa la verità
dei fatti costitutivi del diritto - ogni azione di
condanna.
La caratteristica distintiva
fondamentale dei sistemi d’ingiunzione con prova è,
infatti, la condizione che il ricorrente dimostri
documentalmente la fondatezza della sua pretesa,
producendo in giudizio - a pena d’inammissibilità della
domanda - una prova scritta del suo credito.
Questa condizione - che presuppone
un sommario esame nel merito della domanda[1] - offre
una significativa protezione contro le richieste
inconsistenti e rappresenta un valido mezzo di tutela
del debitore anche nella fase inaudita altera parte del
procedimento, durante la quale egli non ha alcuna
possibilità di esprimersi sulla fondatezza del ricorso.
Le domande che appaiono ingiustificate in base alle
informazioni fornite dal ricorrente, o quelle che non
sono suffragate da alcuna prova scritta, vengono
bloccate direttamente nella fase iniziale del
procedimento dal filtro operato dal giudice, mentre se
l’ingiunzione di pagamento viene emessa significa che la
domanda ha superato un certo esame della sua
ragionevolezza.
Se è comune l’esigenza di possedere
una prova scritta del credito, non altrettanto può dirsi
dei parametri utilizzati per definire “cosa” costituisca
detta prova. Negli ordinamenti processuali in esame,
infatti, non esiste alcuna uniformità né in ordine alla
natura, al tipo o alla forma dei documenti che si
ritengono idonei a supportare la domanda d’ingiunzione,
né sul grado di minuziosità e precisione delle
disposizioni normative sul punto. Ad esempio, mentre in
Francia il N.C.P.C. all’art. 1407 si limita a
specificare che la domanda dev’essere accompagnata da
“documenti giustificativi”, senza fornire alcuna
indicazione su quali essi siano o quali elementi il
documento debba possedere per essere realmente
giustificativo, lasciando al giudice il compito di
identificarli in via giurisprudenziale, la legislazione
belga richiede che la domanda sia suffragata da un
“documento emesso dal debitore”, precisando, al
contempo, che tale documento non può mai rappresentare,
di per sé, un riconoscimento del credito[2]. La
normativa spagnola, invece, al pari di quella italiana,
prevede un lungo e dettagliato elenco di documenti che
costituiscono prova scritta, tra i quali spiccano quelli
redatti unilateralmente dal ricorrente - senza alcuna
firma, timbro o accettazione del debitore - quando siano
in grado di provare un rapporto di “vecchia data” tra le
parti[3].
Il procedimento d’ingiunzione di
pagamento senza prova, invece - in netta
contrapposizione con quello appena descritto - è,
caratterizzato dall’assenza di ogni valutazione nel
merito della domanda da parte del giudice, il quale
“deve” emettere l’ingiunzione di pagamento, ogni qual
volta il ricorso sia ammissibile ratione materiae e
sussistano le condizioni formali di base.
Se il modello d’ingiunzione di
pagamento con prova considera indispensabile una (pur
minima) protezione del debitore da parte del giudice, il
modello d’ingiunzione senza prova si basa sulla
responsabilità del resistente, e sulla sua iniziativa
difensiva senza interferenze da parte del magistrato:
l’esito della causa, infatti, dipende, interamente ed
esclusivamente, dalla reazione (o mancata reazione) di
quest’ultimo che col proprio volontario e consapevole
atteggiamento “confermerà” o meno le richieste di
pagamento nei suoi confronti. In questi sistemi,
infatti, l’ingiunto ha la possibilità di evitare una
decisione esecutiva semplicemente negando la pretesa
creditoria, ossia proponendo una semplice opposizione
senza alcun obbligo di motivarla. Il sistema è
strutturalmente coerente poiché se il debitore può
elidere radicalmente il provvedimento emesso contro di
lui al solo proporre l’opposizione senza subire, nel
frattempo, alcun tipo di pregiudizio, allora non vi è
ragione di predisporre una sua tutela in fase di
emissione del provvedimento[4].
Ciascuna delle due tecniche
presenta contrapposti elementi di pregio e di sfavore:
nella versione documentale il vantaggio è che le
opposizioni saranno teoricamente limitate, in quanto
circoscritte ai soli casi in cui il soggetto passivo
della domanda possa fondatamente contestare la prova del
diritto fornita dal ricorrente adducendo fatti
modificativi, impeditivi o estintivi del diritto, ovvero
proporre una domanda riconvenzionale;[5] lo svantaggio è
che alcune categorie di crediti non supportati da prova
scritta non possono essere veicolati in via monitoria
anche qualora siano “certi” o non facilmente
contestabili, dovendosi necessariamente ricorrere alla
“inutile” via ordinaria.
Nella versione pura, all’opposto,
lo svantaggio è rappresentato dalla (teorica) maggiore
probabilità di opposizione legata al fatto che il
resistente - per le facili modalità di presentazione e
l’assenza di costi - potrebbe essere tentato di
contestare la domanda a prescindere dalla sua fondatezza
con scopi meramente dilatori; il vantaggio è, per
contro, che il coinvolgimento di un giudice e lo
svolgimento di un processo di cognizione non dipendono
dalla natura e dal tipo di diritto di credito dedotto in
giudizio, ma solo dall’eventuale comportamento
oppositivo (fisiologico o patologico) del soggetto
passivo.
Il sistema monitorio puro, inoltre,
non ponendo (concettualmente) alcuna limitazione di
accesso in relazione al diritto, alla prova, o al
soggetto attivo del credito di cui si assume
l’esistenza, destina il medesimo trattamento a tutti
coloro che si dichiarano creditori, evitando che il
privilegio processuale rappresentato dalla fruibilità
del rito monitorio venga attribuito solo ad alcune
determinate categorie (i c.d. creditori commerciali
rispetto ai c.d. creditori civili).
_______________
[1] Il giudice valuterà la
fondatezza della domanda valutando le informazioni
fornite dal ricorrente ed esaminando i documenti offerti
in comunicazione.
[2] L’art. 1338 del codice
giudiziario belga (in versione francese) prescrive “[…]
un écrit émanant du débiteur” cui possono essere
ricondotti - dall’esame dei lavori preparatori relativi
a questa disposizione - i buoni d’ordine, le bolle di
consegna firmate dal debitore e le fatture accettate.
[3] Come un documento complementare
ad un altro che indichi la somma domandata.
[4] In realtà, anche in questi
Stati membri esiste la consapevolezza della necessità
(rectius: opportunità) di una pur minima garanzia del
debitore. In ciascuno di essi, infatti, esistono
indicazioni normative specifiche o prassi giudiziali
consolidate (il c.d. diritto pretorio) per rigettare –
quantomeno - le domande che appaiano palesemente
inammissibili sotto il profilo formale, infondate o
ingiustificate.
[5] Sebbene non possa trascurarsi
il fenomeno, anche abbastanza diffuso, delle opposizioni
inconsistenti sollevate per meri fini dilatori. |