È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13
maggio scorso il D.L. 70/2011, comunemente detto
“decreto sviluppo”, con cui il Governo intende sostenere
la ripresa economica attraverso una serie di misure
mirate alla semplificazione burocratica e fiscale.
Alla materia strettamente fiscale è dedicato il lungo
art. 7 nel quale, tra le varie norme, spiccano una serie
di disposizioni di sicuro interesse per i soggetti
sottoposti a verifica fiscale e per i contribuenti
sottoposti a controlli automatici o formali.
Dal primo punto di vista le modifiche sono andate in due
direzioni: da un lato sono stati posti ulteriori vincoli
all’attività investigativa condotta nei locali del
contribuente; dall’altro, invece, si sono molto
opportunamente integrate le norme poste dal precedente
D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L.
122/2010 in tema di eseguibilità degli avvisi di
accertamento.
In particolare è stato introdotto l’obbligo che i
controlli amministrativi in forma d’accesso siano
condotti in modo unitario, al fine di evitare che il
contribuente sia sottoposto a inutili duplicazioni
investigative da parte di uffici diversi, e che detti
accessi, svolti per quanto possibile in borghese, non
durino più di 15 giorni lavorativi (si fa riferimento ai
giorni di presenza degli accertatori nei locali del
contribuente).
Di particolare interesse è soprattutto tale ultima
previsione, la quale, tuttavia, non pare dover essere
eccessivamente sopravvalutata: infatti, l’unica
conseguenza esplicita che il Legislatore ha posto in
capo ai funzionari che violassero la richiamata
disposizione è la possibilità di un procedimento
disciplinare, incapace evidentemente di invalidare
l’accesso.
Con particolare riferimento, invece, all’eseguibilità
degli avvisi di accertamento notificati a partire dal
prossimo 1 luglio, è stato previsto che in caso di
ricorso e di istanza di sospensione dell’eseguibilità
dell’avviso il contribuente non possa essere sottoposto
ad atti esecutivi fino alla decisione cautelare della
Commissione adita o, comunque, per un periodo massimo di
120 gg. dalla notifica dell’istanza di sospensione. Tale
disposizione deve sicuramente essere accolta con molto
favore, in quanto permette di evitare un effetto
collaterale dell’unione tra le fasi accertative e
riscossive che, a causa dei tempi tecnici per l’esame
dell’istanza di sospensiva, avrebbe potuto avere effetti
gravissimi.
Infine, occorre richiamare le previsioni poste per il
caso di controlli automatici o formali eseguiti ai sensi
degli artt. 36 bis e 36 ter, D.P.R. 600/1973 per cui è
stato facilitato l’accesso alla rateazione del debito: è
stato, infatti, annullato il limite fino ad oggi
esistente di € 2.000,00 ed è stato previsto che, per il
calcolo della somma oltre la quale è necessaria la
presentazione di fideiussione bancaria (€ 50.000,00),
non si tenga più in considerazione il debito complessivo
ma si sottragga da questo il valore della prima rata.
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