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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio scorso il D.L. 70/2011, comunemente detto “decreto sviluppo”, con cui il Governo intende sostenere la ripresa economica attraverso una serie di misure mirate alla semplificazione burocratica e fiscale.

 

Alla materia strettamente fiscale è dedicato il lungo art. 7 nel quale, tra le varie norme, spiccano una serie di disposizioni di sicuro interesse per i soggetti sottoposti a verifica fiscale e per i contribuenti sottoposti a controlli automatici o formali.

 

Dal primo punto di vista le modifiche sono andate in due direzioni: da un lato sono stati posti ulteriori vincoli all’attività investigativa condotta nei locali del contribuente; dall’altro, invece, si sono molto opportunamente integrate le norme poste dal precedente D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010 in tema di eseguibilità degli avvisi di accertamento.

 

In particolare è stato introdotto l’obbligo che i controlli amministrativi in forma d’accesso siano condotti in modo unitario, al fine di evitare che il contribuente sia sottoposto a inutili duplicazioni investigative da parte di uffici diversi, e che detti accessi, svolti per quanto possibile in borghese, non durino più di 15 giorni lavorativi (si fa riferimento ai giorni di presenza degli accertatori nei locali del contribuente).

 

Di particolare interesse è soprattutto tale ultima previsione, la quale, tuttavia, non pare dover essere eccessivamente sopravvalutata: infatti, l’unica conseguenza esplicita che il Legislatore ha posto in capo ai funzionari che violassero la richiamata disposizione è la possibilità di un procedimento disciplinare, incapace evidentemente di invalidare l’accesso.

 

Con particolare riferimento, invece, all’eseguibilità degli avvisi di accertamento notificati a partire dal prossimo 1 luglio, è stato previsto che in caso di ricorso e di istanza di sospensione dell’eseguibilità dell’avviso il contribuente non possa essere sottoposto ad atti esecutivi fino alla decisione cautelare della Commissione adita o, comunque, per un periodo massimo di 120 gg. dalla notifica dell’istanza di sospensione. Tale disposizione deve sicuramente essere accolta con molto favore, in quanto permette di evitare un effetto collaterale dell’unione tra le fasi accertative e riscossive che, a causa dei tempi tecnici per l’esame dell’istanza di sospensiva, avrebbe potuto avere effetti gravissimi.

 

Infine, occorre richiamare le previsioni poste per il caso di controlli automatici o formali eseguiti ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter, D.P.R. 600/1973 per cui è stato facilitato l’accesso alla rateazione del debito: è stato, infatti, annullato il limite fino ad oggi esistente di € 2.000,00 ed è stato previsto che, per il calcolo della somma oltre la quale è necessaria la presentazione di fideiussione bancaria (€ 50.000,00), non si tenga più in considerazione il debito complessivo ma si sottragga da questo il valore della prima rata.

 

 

 

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