E’
pendente alla Camera il disegno di legge di conversione
del decreto legge “Sviluppo”, 13 maggio 2011 n. 70 (“Semestre
Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”)
Riportiamo di seguito il testo integrale della relazione
illustrativa presentata dal Governo alla Camera, lo
scorso 13 maggio (numero 4357 AC).
“Con il presente decreto-legge si realizza una serie di
misure finalizzate allo sviluppo e al rilancio
dell’economia, in primo luogo attraverso l’istituzione
di crediti di imposta a favore delle imprese che
investono in progetti di ricerca o che assumono a tempo
indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno, in secondo
luogo attraverso il rilancio dell’offerta turistica a
livello nazionale e internazionale, prevedendo, tra
l’altro, l’istituzione dei distretti
turistico-alberghieri.
Nel
campo dell’edilizia viene apportata poi una serie di
semplificazioni volte alla riduzione dei tempi di
costruzione delle opere pubbliche, pur garantendo un
efficace sistema di controllo e, parallelamente, una
serie di liberalizzazioni per quanto concerne le
costruzioni private.
Ulteriori semplificazioni di adempimenti, di natura
fiscale e no, vengono previste a favore sia delle
imprese sia dei cittadini contribuenti.
Si
interviene quindi sul codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196
del 2003, per dare corretta attuazione alla disciplina
dell’Unione europea, e sul codice civile, per favorire
la continuità nell’esercizio delle imprese; altre
disposizioni intervengono a favore della rinegoziazione
e della portabilità dei mutui.
Viene infine istituito il Fondo per il merito scolastico
e universitario.
Tenuto conto della particolare complessità e ampiezza
dell’intervento normativo e dei suoi possibili effetti,
nonché della particolare urgenza di emanazione del
provvedimento, non si è provveduto alla predisposizione
dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR),
sulla base di quanto previsto dall’articolo 9 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
settembre 2008, n. 170.
Nella relazione illustrativa che segue sono comunque
indicati sinteticamente gli effetti dell’intervento
normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e
sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche
amministrazioni.
Si
passa all’illustrazione dei singoli articoli …”
La
relazione illustrativa al Decreto Sviluppo, 4357 AC
(dal
disegno di legge di conversione del decreto legge 13
maggio 2011 n. 70)
Disegno di
legge numero 4357 AC
Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni
urgenti per l’economia
Relazione
illustrativa del 13 maggio 2011
- – -
Onorevoli
Deputati!
Con il
presente decreto-legge si realizza una serie di misure
finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell’economia,
in primo luogo attraverso l’istituzione di crediti di
imposta a favore delle imprese che investono in progetti
di ricerca o che assumono a tempo indeterminato nelle
regioni del Mezzogiorno, in secondo luogo attraverso il
rilancio dell’offerta turistica a livello nazionale e
internazionale, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione
dei distretti turistico-alberghieri.
Nel campo
dell’edilizia viene apportata poi una serie di
semplificazioni volte alla riduzione dei tempi di
costruzione delle opere pubbliche, pur garantendo un
efficace sistema di controllo e, parallelamente, una
serie di liberalizzazioni per quanto concerne le
costruzioni private.
Ulteriori
semplificazioni di adempimenti, di natura fiscale e no,
vengono previste a favore sia delle imprese sia dei
cittadini contribuenti.
Si
interviene quindi sul codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196
del 2003, per dare corretta attuazione alla disciplina
dell’Unione europea, e sul codice civile, per favorire
la continuità nell’esercizio delle imprese; altre
disposizioni intervengono a favore della rinegoziazione
e della portabilità dei mutui.
Viene
infine istituito il Fondo per il merito scolastico e
universitario.
Tenuto
conto della particolare complessità e ampiezza
dell’intervento normativo e dei suoi possibili effetti,
nonché della particolare urgenza di emanazione del
provvedimento, non si è provveduto alla predisposizione
dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR),
sulla base di quanto previsto dall’articolo 9 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
settembre 2008, n. 170.
Nella
relazione illustrativa che segue sono comunque indicati
sinteticamente gli effetti dell’intervento normativo
sulle attività dei cittadini e delle imprese e
sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche
amministrazioni.
Si passa
all’illustrazione dei singoli articoli.
ARTICOLO 1
L’articolo
1 istituisce, in via sperimentale, per gli anni 2011 e
2012, un credito di imposta a favore delle imprese che
finanziano progetti di ricerca in università ovvero enti
pubblici di ricerca.
Ai sensi
del comma 3 sono ricompresi nel beneficio le università
e gli istituti universitari legalmente riconosciuti
(statali e non statali) e gli enti pubblici di ricerca,
di cui all’articolo 6 del Contratto collettivo quadro
per la definizione dei comparti di contrattazione per il
quadriennio 2006-2009, e l’ASI-Agenzia spaziale
italiana, nonché gli organismi di ricerca come definiti
dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C
323/01, lettera d) del paragrafo 2.2.
Il credito
di imposta spetta anche qualora le università e gli enti
pubblici di ricerca sviluppino i progetti in
associazione, consorzio o joint venture con altre
qualificate strutture di ricerca pubbliche o private di
equivalente livello scientifico.
Ulteriori
strutture che possono beneficiare del credito di imposta
per la ricerca possono essere individuate attraverso
l’emanazione di apposito decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Le
tipologie di intervento agevolabili sono individuate
negli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010
e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2012.
Il credito
di imposta spetta in tre quote annuali a decorrere da
ciascuno dei predetti anni 2011 e 2012 e compete nella
misura del 90 per cento della spesa incrementale di
investimento rispetto alla media dei medesimi
investimenti in ricerca effettuati nel triennio
2008-2010 se lo stesso è commissionato ai soggetti
indicati dalla lettera a) del comma 3.
Il comma
3, lettera b), disciplina il trattamento tributario del
credito di imposta e ne sancisce la non concorrenza alla
formazione del reddito e alla base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP),
nonché l’irrilevanza ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 916 del 1987 (TUIR). Inoltre, esso
deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a scomputo dei
tributi ivi indicati.
Il comma 3
esclude, altresì, l’applicabilità all’agevolazione del
limite annuale complessivo di utilizzo dei crediti
d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione
dei redditi (pari a 250.000 euro), di cui all’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il comma 4
rinvia per la disciplina applicativa a un provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate e abroga il
credito di imposta per gli investimenti in ricerca e
sviluppo di cui al comma 25 dell’articolo 1 della legge
13 dicembre 2010, n. 220, in quanto assorbito dal
credito di imposta in esame.
Il comma 5
reca la quantificazione degli oneri.
ARTICOLO 2
L’articolo
2 prevede la concessione di un credito d’imposta per
ogni nuovo lavoratore assunto stabilmente nel
Mezzogiorno del Paese (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia).
La
finalità dell’intervento è quella di incrementare il
livello occupazionale del Mezzogiorno mediante
l’erogazione di un incentivo fiscale concesso nella
forma del credito d’imposta che, nella sostanza, tende a
ridurre il costo del personale stimolando il mercato del
lavoro.
In
particolare, sono beneficiari dell’agevolazione fiscale
tutti i datori di lavoro, compresi quelli che operano
nel settore agricolo, che nei dodici mesi successivi
alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento incrementano il numero di lavoratori
dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, rispetto alla media degli occupati nei
dodici mesi precedenti; l’agevolazione riguarda anche le
assunzioni di lavoratori effettuate nel settore
agricolo.
Il credito
d’imposta è pari al 50 per cento dei costi salariali
sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione se
il lavoratore assunto è «svantaggiato» (come definito
dal numero 18 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008); se il
lavoratore è «molto svantaggiato» (cioè privo di lavoro
da almeno ventiquattro mesi), l’incentivo è concesso
nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti nei
ventiquattro mesi successivi all’assunzione.
Per
quantificare il credito d’imposta spettante occorre
verificare la differenza fra:
il numero
dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
rilevato in ciascun mese;
il numero
dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Il
beneficio spetta a condizione che i lavoratori siano
privi di impiego da almeno sei mesi, ovvero privi di un
titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o
professionale, ovvero che abbiano superato i cinquanta
anni di età, ovvero che vivano soli con una o più
persone a carico, ovvero siano occupati in professioni o
settori con elevato tasso di disparità uomo-donna ovvero
membri di una minoranza nazionale con caratteristiche
definite dal suddetto regolamento.
Il credito
d’imposta, che deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo per cui è concesso, è
utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le
ordinarie regole, entro tre anni dalla data di
assunzione.
L’articolo
in esame, inoltre, demanda a un successivo decreto
interministeriale di natura non regolamentare
l’individuazione dei limiti di finanziamento garantiti
da ciascuna delle regioni nonché l’attuazione delle
relative disposizioni finalizzate a garantire il
rispetto delle condizioni che consentono l’utilizzo dei
fondi strutturali dell’Unione europea per il
cofinanziamento del bonus in parola.
Il comma 9
reca la quantificazione degli oneri.
ARTICOLO 3
L’articolo
3 reca disposizioni in materia di reti d’impresa, «zone
a burocrazia zero», distretti turistico-alberghieri e
nautica da diporto.
I primi
sei commi dell’articolo recano due blocchi di
disposizioni coerenti e integrati fra loro.
Con i
commi da 1 a 3 si introduce un diritto di superficie
ventennale così regolato:
a) il
diritto di superficie si costituisce sulle aree
inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni
caso delle spiagge e delle scogliere. È precisato che
sulle aree già occupate da edificazioni esistenti,
aventi qualunque destinazione d’uso in atto alla data di
entrata in vigore del presente articolo, ancorché
realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo
che le relative aree non risultino già di proprietà
privata, le edificazioni possono essere mantenute
esclusivamente in regime di diritto di superficie. Si
precisa altresì che la delimitazione dei soli arenili,
per le aree inedificate, nonché la delimitazione delle
aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate
su terreni non già di proprietà privata, è effettuata,
su iniziativa dei comuni, dalle regioni, d’intesa con
l’Agenzia del demanio;
b) inoltre
il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è
rilasciato, nel rispetto dei princìpi europei di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla
regione, d’intesa con il comune nonché con le Agenzie
del demanio e del territorio, ed è trasmesso in copia
all’Agenzia delle entrate per la riscossione del
corrispettivo;
c) il
diritto di superficie si costituisce, e successivamente
si mantiene:
1) previo
pagamento di un corrispettivo annuo determinato
dall’Agenzia del demanio sulla base dei valori di
mercato;
2) previo
accatastamento delle edificazioni ai sensi dell’articolo
19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
e, per le edificazioni già esistenti alla data di
entrata in vigore del presente articolo, se le stesse
risultano dotate di un titolo abilitativo valido a tutti
gli effetti;
3) se
acquisito da un’impresa, a condizione che l’impresa
aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente
elaborati dall’Agenzia delle entrate e che l’impresa
risulti altresì regolarmente adempiente agli obblighi
contributivi;
d) sulle
aree inedificate l’attività edilizia è consentita solo
in regime di diritto di superficie e comunque nel
rispetto della normativa vigente. Sulle aree in diritto
di superficie già occupate da edificazioni esistenti le
attività di manutenzione, ristrutturazione,
trasformazione, ovvero di ricostruzione delle predette
edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della
normativa vigente.
Viene
inoltre stabilito che le edificazioni esistenti ovvero
realizzate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente articolo, che risultano in
violazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono
senz’altro acquisite di diritto alla proprietà del
demanio e abbattute in danno di colui che le ha
realizzate.
Le
violazioni della normativa vigente, incluse quelle di
rilevanza penale, commesse su aree costituite da
spiagge, arenili e scogliere continuano a essere
perseguite ai sensi della legislazione vigente.
Nulla è
innovato in materia di demanio marittimo. Ne consegue
che le concessioni demaniali vigenti alla data di
entrata in vigore del presente articolo proseguono fino
alla loro scadenza e solo quando questa sarà intervenuta
si procederà all’attribuzione dei diritti di superficie
sui beni edificati per effetto delle concessioni vigenti
nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di parità di
trattamento.
Le risorse
costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie
riscossi dall’Agenzia delle entrate sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate a un Fondo costituito presso il Ministero
dell’economia e delle finanze per essere annualmente
ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente,
della regione interessata, dei comuni interessati, dei
distretti turistico-alberghieri di cui al comma 4,
nonché dell’erario, con particolare riferimento agli
eventuali maggiori oneri per spese di competenza del
Ministero dell’interno. La misura delle quote è
stabilita annualmente con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.
È poi
ribadito, a salvaguardia di valori costituzionalmente
garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, che
l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di
attribuzione di diritti di superficie a imprese
turistico-balneari, il rispetto dell’obbligo di
consentire il libero e gratuito accesso e transito per
il raggiungimento della battigia, anche a fini di
balneazione.
I commi da
4 a 6 istituiscono nei territori costieri i distretti
turistico-alberghieri con gli obiettivi di riqualificare
e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e
internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e
dei settori del distretto, di migliorare l’efficienza
nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di
assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese
che vi operano con particolare riferimento alle
opportunità di investimento, di accesso al credito, di
semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni. Questi distretti sono istituiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
richiesta delle imprese del settore che operano nei
medesimi territori, previa intesa con le regioni
interessate.
Viene
precisato che la delimitazione dei distretti è
effettuata dall’Agenzia del demanio, previa conferenza
di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta
da imprese del settore turistico che operano nei
medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono
sempre partecipare i comuni interessati.
È quindi
stabilito che nei distretti turistico-alberghieri si
applicano le seguenti disposizioni:
a) alle
imprese dei distretti, costituite in rete ai sensi
dell’articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni
agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per
la ricerca e lo sviluppo di cui all’articolo 1, comma
368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, previa
autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro
sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime
imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano
altresì, su richiesta, le disposizioni agevolative in
materia fiscale di cui all’articolo 1, comma 368,
lettera a), della citata legge n. 266 del 2005;
b) i
distretti costituiscono «zone a burocrazia zero» ai
sensi dell’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e ai medesimi si applicano le
disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del
predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per
spese di competenza del Ministero dell’interno sono a
carico del Fondo di cui al comma 2;
c) nei
distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento
delle attività delle Agenzie fiscali e dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). Presso tali
sportelli le imprese del distretto intrattengono
rapporti per la risoluzione di qualunque questione di
competenza propria di tali enti, e possono presentare
richieste e istanze rivolte ad una qualsiasi altra
amministrazione statale, nonché ricevere i provvedimenti
conclusivi dei relativi procedimenti.
Con
decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
natura non regolamentare, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono emanate le
disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la
funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per
le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di
competenza delle altre amministrazioni statali. Per le
attività di ispezione e controllo di competenza delle
Agenzie fiscali e dell’INPS gli sportelli unici
assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione
e l’esercizio di tali attività in modo tale da influire
il meno possibile sull’ordinaria attività propria delle
imprese dei distretti. Dall’attuazione delle
disposizioni illustrate non devono derivare nuovi o
maggiori oneri.
Il comma 7
estende la disciplina prevista dal codice della nautica
da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, anche alle navi usate per attività di
noleggio per scopi ricreativi.
Il comma
8, lettera a), modifica la legge n. 84 del 1994, recante
«Riordino della legislazione in materia portuale»,
prevedendo che in sede di adozione del Piano regolatore
portuale, fermo restando il rispetto degli strumenti
urbanistici vigenti, venga valutata prioritariamente
l’utilizzazione come approdi turistici di strutture o
ambiti che risultino idonei a tale scopo.
Il comma
8, lettera b), estende alle concessioni marittime per il
diporto nautico i princìpi adottati per le concessioni
balneari dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25 (cosiddetto «Milleproroghe»). In
tal modo si andrà a definire norme quadro, con
l’indicazione di requisiti minimi comuni o quanto meno
di coordinamento fra le regioni, alle quali sono state
trasferite le competenze in materia di demanio.
In tal
modo si incentiva la realizzazione di piccoli porti
polifunzionali (funzione commerciale, turistica, di
servizio passeggeri, peschereccia), destinati a servire
la nautica da diporto e il diportista nautico, anche
mediante l’apprestamento di servizi complementari.
ARTICOLO 4
L’attuale
fase di crisi economica rende indispensabile l’adozione
di misure di semplificazione e di accelerazione delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici in modo
da consentire, da un lato, una rapida cantierizzazione
degli interventi infrastrutturali e, dall’altro, una
riduzione dell’enorme mole di contenzioso esistente in
materia.
La
costruzione delle opere pubbliche, infatti, rappresenta
un importantissimo «motore» per lo sviluppo del Paese,
soprattutto se si tratta di opere di interesse
strategico (legge obiettivo).
L’articolo
4 modifica in più parti la vigente normativa in materia
di contratti pubblici, relativamente agli istituti e con
le finalità individuati al comma 1, lettere da a) a r).
Il comma 2
apporta numerose novelle al codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo n. 163 del 2006:
Lettera
a).
Al fine di
consentire una maggiore flessibilità nell’applicazione
della disciplina dettata dal codice, si precisa che i
contratti cosiddetti «esclusi» sono sottratti
dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni
codicistiche.
Resta
fermo il principio, previsto dall’articolo 27, che ai
contratti esclusi comunque si applicano i princìpi
europei di economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
Lettere b)
e c).
Le norme
apportano alcune modifiche agli articoli 38 e 40
semplificando la disciplina dei requisiti di ordine
generale per la partecipazione alle gare di appalto
(cosiddetti «requisiti di moralità») e delle cause di
esclusione, con l’obiettivo di contenere la
discrezionalità delle stazioni appaltanti nonché di
ridurre il contenzioso relativo alla fase di
affidamento.
Più nello
specifico:
si estende
la causa di esclusione prevista per i soggetti
destinatari di una misura di prevenzione o che abbiano
riportato condanne penali anche al socio unico ovvero al
socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci (attualmente sono indicati solo
l’amministratore con poteri di rappresentanza e il
direttore tecnico). Si riduce a un anno il periodo da
considerare ai fini della cessazione dalle cariche,
attualmente previsto in tre anni; ciò consente, da un
lato, di ridurre l’entità di contenzioso derivante
dall’esclusione dalle gare per tali motivi, garantendo,
dall’altro, il permanere di un congruo periodo idoneo a
evitare che la cessazione dalle cariche di soggetti
condannati consenta automaticamente la partecipazione
alle gare. Si chiarisce, altresì, che non rilevano ai
fini dell’esclusione dalle gare le condanne per le quali
è intervenuta la riabilitazione, l’estinzione o la
depenalizzazione del reato, o la revoca della sentenza
[lettera b), numeri 1.1 e 1.2];
relativamente alla causa di esclusione per violazioni in
materia di intestazione fiduciaria, è stato indicato
l’ambito temporale cui circoscrivere l’efficacia
interdittiva dell’infrazione in quanto attualmente
costituisce una causa di esclusione sine die in
contrasto con il principio europeo di proporzionalità
[lettera b), numero 1.3];
con
riferimento all’esclusione per violazioni in materia di
tutela e sicurezza dei lavoratori, per fornire univoci
elementi per la valutazione della gravità delle
violazioni stesse, si chiarisce che si intendono gravi
quelle individuate dall’articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le cause
ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva [lettera b), numero 1.4];
la causa
di esclusione per violazioni definitivamente accertate
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte
e tasse è stata limitata ai soli casi di gravità
[lettera b), numero 1.5];
riguardo
alla causa di esclusione per falsa dichiarazione, le
modifiche alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 38
del codice [lettera b), numero 1.6] unitamente
all’introduzione del nuovo comma 1-ter del medesimo
articolo [lettera b), numero 3], sono volte ad adeguare
la disposizione al diritto dell’Unione europea che esige
che le false dichiarazioni, per comportare l’esclusione,
siano imputabili a colpa grave o a dolo; l’accertamento
di detti elementi è rimesso all’autorità di vigilanza
che, solo ove rilevi la sussistenza di dolo o di colpa
grave, ordina l’iscrizione nel casellario informatico,
iscrizione che costituisce causa ostativa alla
partecipazione alle gare e all’affidamento del
subappalto per un successivo periodo della durata di un
anno;
la
modifica riferita alla lettera m-bis) del comma 1
dell’articolo 38 del codice [lettera b), numero 1.8]
sostituisce l’interdizione sine die alla partecipazione
alle gare, in contrasto con il principio di ispirazione
europea della proporzionalità della sanzione, con la
disposizione che inserisce come causa ostativa alla
partecipazione alle gare e all’affidamento in subappalto
l’aver presentato, ai fini della qualificazione di
società organismo di attestazione (SOA), falsa
documentazione o falsa dichiarazione. Si introduce,
inoltre, un nuovo comma 9-quater nell’articolo 40 del
codice, prevedendo che, in caso di presentazione di
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della
qualificazione, le SOA segnalino il fatto all’autorità
la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o
colpa grave, dispone l’iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di
gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi
dell’articolo 38, comma 1, lettera m-bis), nella
formulazione introdotta con il presente decreto [lettera
c), numero 2];
la
modifica riferita alla lettera m-ter) del comma 1
dell’articolo 38 [lettera b), numero 1.9] riduce a un
anno il periodo da considerare ai fini della mancata
denuncia di estorsioni, attualmente previsto in tre
anni;
la
modifica al comma 1-bis [lettera b), numero 2] è volta a
chiarire la validità delle cause di esclusione
intervenute successivamente all’affidamento al custode o
all’amministratore;
la
modifica del comma 2 dell’articolo 38 [lettera b),
numero 4] puntualizza aspetti relativi a diverse ipotesi
di esclusione dalle gare.
In
particolare, la causa di esclusione per violazioni
definitivamente accertate rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e di tasse è stata
limitata ai soli casi di gravità, individuata rispetto a
una soglia di importo per omessi pagamenti superiori a
10.000 euro agganciata al limite previsto dall’articolo
48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.
602 del 1973.
Con
riguardo all’esistenza di una situazione di collegamento
tra imprese [articolo 38, comma 1, lettera m-quater)]
vengono indicati puntualmente, in termini applicativi,
gli adempimenti del concorrente riguardo al contenuto
delle dichiarazioni da presentare ai fini della
verifica, da parte della stazione appaltante,
dell’imputabilità o meno di più offerte ad un unico
centro decisionale. Al riguardo si rappresenta che la
Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza del
19 maggio 2009 resa nella causa C-538/07) ha ritenuto
incompatibile con il diritto dell’Unione europea una
normativa nazionale che vieti in assoluto la
partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese
tra loro in situazione di collegamento, poiché ciò
implica una presunzione di reciproca influenza nella
formulazione delle offerte in gara che ostacola la
libera concorrenza nel mercato dell’Unione.
Con il
decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, è stato
operato l’adeguamento delle norme del codice alla
sentenza della Corte di giustizia: in particolare è
stata consentita la partecipazione alla medesima gara di
appalto di imprese in situazione di controllo laddove
ininfluente in ordine alla formulazione delle offerte e
non idoneo a determinare turbativa della gara;
l’ulteriore intervento normativo introduce una
formulazione della disposizione che assicura maggiore
salvaguardia all’autonomia dell’offerta sul piano
dell’imputabilità o meno di più offerte a un unico
centro decisionale e riduce l’aggravio per i concorrenti
eliminando l’obbligo di presentazione della
documentazione giustificativa in caso di collegamento
formale;
relativamente alla qualificazione degli esecutori dei
lavori pubblici, si precisa che le attestazioni
rilasciate dalle SOA devono essere inserite nell’elenco
ufficiale tenuto dall’organismo nazionale di
accreditamento (Accredia) di cui all’articolo 4 della
legge n. 99 del 2009 (in conformità con quanto previsto
dal regolamento n. 765 del 2008) [lettera c), numero 1];
in tal modo si consente una maggiore trasparenza nel
mercato permettendo ai soggetti che attestano la
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di
verificare efficacemente l’effettivo possesso del
sistema di qualità da parte delle imprese. Analoga
disposizione è introdotta all’articolo 187, comma 1,
lettera a), in relazione alla qualificazione dei
contraenti generali [comma 2, lettera bb)].
Lettere d)
e h).
Al fine di
operare una tipizzazione tassativa delle cause di
esclusione dalle gare e di ridurre il potere
discrezionale della stazione appaltante, si inserisce un
nuovo comma nell’articolo 46 che mira a limitare
l’esclusione soltanto alle cause previste dal codice dei
contratti pubblici e dal relativo regolamento di
esecuzione, oltre che nei casi di incertezza assoluta
sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta o di non
integrità del plico che faccia ritenere violato il
principio di segretezza delle offerte.
I bandi di
gara devono contenere l’indicazione tassativa delle
predette cause e non possono contenere ulteriori
prescrizioni a pena di esclusione. In tal modo si
intende limitare le numerose esclusioni che avvengono
sulla base di elementi formali e non sostanziali, con
l’obiettivo di assicurare il rispetto del principio
della concorrenza e di ridurre il contenzioso in materia
di affidamento dei contratti pubblici.
Si
prevede, inoltre, che i bandi di gara vengano
predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di
modelli tipo approvati dall’autorità di vigilanza,
previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e sentite le categorie professionali
interessate [lettera h), modifica all'articolo 64 del
codice]; eventuali deroghe rispetto ai contenuti del
bando-tipo devono essere debitamente motivate dalle
stazioni appaltanti nella delibera a contrarre.
Ciò, oltre
a semplificare l’attività della stazione appaltante,
comporta che la gara sia esperita sulla base di bandi
predisposti correttamente e pertanto determina un
corretto svolgimento della gara medesima e una riduzione
del contenzioso.
Lettere e)
e i).
Si impone
alle stazioni appaltanti di inserire nella Banca dati
nazionale dei contratti pubblici tenuta dall’autorità di
vigilanza la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di moralità, economico-finanziari e
tecnico-organizzativi per la partecipazione alle gare,
in modo da procedere alla verifica del possesso dei
suddetti requisiti direttamente presso la citata Banca
dati, mediante collegamento telematico alla stessa Banca
[comma 2, lettera e)].
Inoltre,
quale ulteriore misura di semplificazione e trasparenza,
è inserito nell’articolo 74 un nuovo comma, che prevede
che le stazioni appaltanti richiedano di norma
l’utilizzo di moduli standard, definiti dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sentita l’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, per la dichiarazione sostitutiva
dei requisiti di partecipazione di ordine generale e,
per i contratti relativi a servizi e a forniture o per i
contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore
a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi [comma 2,
lettera i)].
Lettere f)
e g).
Per
semplificare le procedure, si elimina il limite di
importo fino a 1 milione di euro, previsto dagli
articoli 56 e 57 del codice, per affidare i lavori
mediante procedura negoziata nel caso di precedente
procedura aperta o ristretta andata deserta. La modifica
è in linea con il diritto dell’Unione europea che
consente in tale ipotesi l’affidamento mediante
procedura negoziata senza limitazioni di importo.
Lettere l)
e m).
Per
semplificare le procedure di affidamento dei contratti
di importo di modesta entità, si aumenta da 500.000 euro
a 1 milione di euro la soglia entro la quale è
consentito affidare i lavori con la procedura negoziata
senza bando a cura del responsabile del procedimento
(articolo 122 del codice). L’elevazione dell’importo è
bilanciata, per garantire la massima concorrenzialità
della procedura, con l’aumento del numero minimo dei
soggetti che devono essere obbligatoriamente invitati
(almeno 10 per i lavori di importo superiore a 500.000
euro, almeno 5 per i lavori di importo inferiore).
Viene
introdotta, inoltre, sempre nell’ambito della procedura
negoziata, la regola della post-informazione sui
risultati dell’affidamento entro dieci giorni dalla data
dell’aggiudicazione definitiva, prevedendo, al fine di
assicurare il rispetto del principio di rotazione, che
essa contenga anche l’indicazione dei soggetti invitati
alla procedura [comma 2, lettera l)].
Conseguentemente all’elevazione del limite di importo a
1 milione di euro per la procedura negoziata senza
bando, si incrementa da 1 milione di euro a 1,5 milioni
di euro la soglia entro la quale è esperibile la
procedura ristretta semplificata (articolo 123 del
codice) prevista dalla vigente normativa [comma 2,
lettera m)].
Lettere
n), t) e v).
Con
riferimento alle varianti finalizzate al miglioramento
dell’opera e alla sua funzionalità, attualmente
consentite nei limiti delle somme stanziate per la
realizzazione dell’opera stessa, sempreché non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute
e imprevedibili al momento della stipula del contratto
(articolo 132 del codice), si limita la facoltà del
soggetto aggiudicatore di approvare varianti entro il
limite del 50 per cento dei ribassi d’asta conseguiti
[comma 2, lettera n)]. Ciò consente di ridurre il
fenomeno dell’aumento incontrollato dei costi delle
opere pubbliche.
Analoghe
misure sono introdotte con riguardo alle opere di
interesse strategico nazionale, prevedendo che le
varianti disposte dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) devono essere contenute
nel limite del 50 per cento dei ribassi d’asta
conseguiti, devono essere strettamente correlate alla
funzionalità dell’opera e non possono comportare
incrementi di costo rispetto al progetto preliminare
[comma 2, letteret) e v)].
Lettera
o).
Attualmente, se per cause eccezionali aumenta o
diminuisce significativamente (oltre il 10 per cento) il
prezzo dei materiali di costruzione, l’appaltatore ha
diritto alla compensazione in aumento o diminuzione per
la quota che eccede il 10 per cento del prezzo di
riferimento: ciò crea un margine troppo ampio per
discostare la previsione di spesa come da esito di gara
rispetto all’onere finale.
Con una
modifica all’articolo 133 del codice, la possibilità di
ricorrere all’istituto della compensazione viene
limitata alla metà della percentuale eccedente il 10 per
cento del prezzo di riferimento. Attualmente le
compensazioni sono ammesse per l’intera percentuale
eccedente il 10 per cento.
Lettera
p).
La
disposizione, che modifica l’articolo 140 del codice,
rende obbligatorio lo scorrimento della graduatoria
nell’ipotesi di fallimento dell’appaltatore e di
risoluzione del contratto in corso di esecuzione. Il
completamento dell’opera viene quindi affidato al
secondo classificato.
Tale
possibilità, attualmente limitata alla risoluzione per
grave inadempimento dell’esecutore e subordinata a
un’espressa previsione nel bando di gara, viene estesa a
tutte le fattispecie di risoluzione previste dal codice.
Lettera
q).
La
modifica al comma 9 dell’articolo 153 del codice [numero
1)] reintroduce la possibilità di asseverazione dei
piani economico-finanziari in project financing oltre
che da parte degli istituti bancari, anche da parte
delle società di revisione e degli intermediari
finanziari.
La
modifica dei commi 19 e 20 [numero 2)] proposta ha la
finalità di incentivare maggiormente l’intervento di
capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche,
attraverso l’introduzione di una procedura
caratterizzata da snellezza e celerità. In particolare,
si consente il ricorso alla finanza di progetto anche
per le opere non presenti nella programmazione triennale
delle pubbliche amministrazioni. Il privato può,
pertanto, proporre all’amministrazione la realizzazione
di un’opera pubblica attivando per tale via la procedura
di approvazione del progetto e di affidamento della
concessione di costruzione e gestione.
Viene
introdotta inoltre la possibilità che l’opera proposta
dal privato venga realizzata mediante la procedura del
leasing in costruendo. In tal modo, la stazione
appaltante non dovrà pagare l’intero importo dell’opera
da realizzare ma sarà tenuta a pagare soltanto un canone
di locazione finanziaria alla società di leasing che,
invece, previa dimostrazione della sussistenza dei mezzi
economici per eseguire l’appalto, finanzierà il progetto
pagando al privato il corrispettivo per la realizzazione
dell’opera.
Lettera
r).
La
modifica all’articolo 165, comma 2, è volta a coordinare
la terminologia usata nella disposizione con la vigente
formulazione dell’articolo 175, comma 1 [numero 1)].
Le
modifiche all’articolo 165, comma 3, sono volte a
limitare il fenomeno dell’aumento dei costi di
realizzazione delle infrastrutture di interesse
strategico a causa delle opere compensative, mediante
una riduzione del limite di spesa per tali opere dal 5
per cento al 2 per cento dell’intero costo dell’opera.
Si prevede, inoltre, l’ammissibilità delle sole opere
compensative strettamente correlate alla funzionalità
dell’opera principale [numero 2)].
Lettere
r), numeri 3 e 4, s), t), u) e z).
Le novelle
all’articolo 165 e le modifiche agli articoli 166, 167,
168 e 170 mirano a semplificare l’iter di approvazione
dei progetti per la realizzazione delle grandi opere. In
particolare:
vengono
ridotti i termini procedimentali della conferenza di
servizi relativamente alle comunicazioni delle eventuali
proposte motivate di prescrizioni o varianti da parte
dei soggetti partecipanti, alle segnalazioni di
eventuali omissioni e alla conclusione del procedimento,
che deve avvenire entro sessanta giorni (contro i
novanta giorni attualmente previsti);
viene
introdotto, inoltre, un termine di novanta giorni entro
il quale l’appaltatore deve pubblicare il bando di gara,
pena la revoca del finanziamento a carico dello Stato
(articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis);
viene
aumentato da cinque a sette anni il termine di durata
del vicolo preordinato all’esproprio e della
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Tale
ultima misura è necessaria a causa della complessità del
procedimento di approvazione del progetto, al fine di
consentire la conclusione dei procedimenti già avviati
(articoli 165, comma 7-bis, e 166, comma 4-bis).
Lettera
aa).
Apporta
modifiche di mero drafting e coordinamento.
Lettera
cc).
La
modifica chiarisce che, ai fini della qualificazione del
contraente generale, è necessaria la presenza
nell’azienda di almeno un direttore tecnico, oltre ai
responsabili di cantiere e di progetto di specifica
esperienza (articolo 189 del codice).
Lettere
dd) ed ee).
La
disposizione interviene sulle procedure di affidamento
nei settori speciali, prevedendo per i contratti di
lavori relativi a beni culturali l’elevazione fino a un
milione e cinquecento mila euro del limite di importo
entro il quale è consentito l’affidamento mediante
procedura negoziata senza bando, in linea con quanto
previsto per i settori ordinari (articolo 204 del
codice). Analogamente a quanto previsto per i settori
ordinari, sono stati ampliati gli adempimenti in materia
di pubblicità.
Le
modifiche all’articolo 206 del codice, invece, intendono
porre rimedio a un difetto di coordinamento introducendo
un richiamo gli articoli 95 e 96 che disciplinano la
verifica preventiva dell’interesse archeologico. Sulla
base del testo vigente, la verifica preventiva è esclusa
proprio in relazione alle opere rispetto alle quali
sussistono maggiori esigenze di tutela e in riferimento
alle quali erano state sperimentate le indagini
archeologiche preventive. A ciò si aggiunga che
l’archeologia preventiva è ammessa per le infrastrutture
a rete strategiche; sarebbe paradossale, pertanto, non
consentirla per quelle ordinarie. È inoltre prevista
l’applicazione ai settori speciali dell’articolo 46,
comma 1-bis, del codice, introdotto dal presente
decreto.
Lettera
ff).
Disposizione di mero coordinamento per introdurre il
corretto richiamo al paragrafo 6 dell’articolo 30 della
direttiva 2004/17/CE.
Lettera
gg).
Le
modifiche all’articolo 240 riguardano la disciplina
vigente in materia di accordo bonario. In particolare,
vengono stabiliti alcuni termini per conferire tempi
certi e celerità al procedimento e viene introdotto un
limite massimo per i compensi della commissione, fissato
nell’importo di 65.000 euro, in linea con la recente
disciplina in materia di arbitrato.
Lettera
hh).
Le
modifiche all’articolo 240-bis riguardano la disciplina
delle riserve e sono finalizzate a ridurre il
contenzioso con l’appaltatore in fase di esecuzione del
contratto.
In
particolare, si introduce un limite massimo oltre il
quale non è possibile per l’appaltatore iscrivere
riserve. Tale limite è fissato nel 20 per cento del
valore complessivo dell’appalto. Eventuali imprevisti
occorsi nell’esecuzione dell’appalto, per la quota
superiore alla predetta soglia, rientrano nel rischio di
impresa assunto in sede di gara.
Si
introduce, inoltre, il divieto di iscrivere riserve per
gli aspetti progettuali oggetto di verifica da parte
della stazione appaltante.
Lettera
ii).
Al fine di
deflazionare il contenzioso, la lettera ii) introduce
nel codice l’articolo 246-bis, che riguarda la
cosiddetta «lite temeraria».
Nei
giudizi concernenti le procedure di appalto, ferma
restando la disciplina sulle spese di giudizio di cui
all’articolo 26 del codice del processo amministrativo,
di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, si impone
alla parte soccombente – qualora la decisione sia
fondata su ragioni manifeste od orientamenti
giurisprudenziali consolidati – il pagamento di una
sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e
non superiore al triplo del contributo unificato dovuto
per il ricorso introduttivo del giudizio.
L’impiego
del gettito derivante dall’applicazione di tali sanzioni
è regolato dall’articolo 15 del regolamento di
attuazione di cui all’allegato 2 del codice del processo
amministrativo (il gettito viene versato al bilancio
dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per le spese di cui all’articolo 1, comma 309, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni).
Lettera
ll).
Al fine di
semplificare la partecipazione alle gare, si proroga
fino al 2013 la possibilità per le imprese di dimostrare
la propria capacità tecnico-organizzativa tenendo conto
dei migliori cinque anni nel decennio antecedente il
conseguimento della qualificazione.
Al fine di
ridurre i tempi delle procedure di affidamento, viene
consentita, inoltre, per un periodo transitorio (fino al
31 dicembre 2013), l’esclusione automatica delle offerte
anomale senza contraddittorio con il concorrente. Ciò si
rende necessario poiché la valutazione dell’anomalia si
è rilevata di difficile applicazione concreta, con
allungamento dei tempi procedurali, considerato che le
amministrazioni, soprattutto se di piccole dimensioni,
possono non essere sufficientemente strutturate per
l’espletamento di tale valutazione.
Viene
fissato, infine, al 31 dicembre 2011 il termine entro il
quale deve essere conclusa la verifica straordinaria dei
certificati di esecuzione dei lavori e delle fatture
utilizzate ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione SOA per il periodo dal 1o marzo 2000 alla
data di entrata in vigore del codice (1o luglio 2006),
in quanto la verifica ha presentato notevoli difficoltà
operative che non hanno consentito ad oggi di portare a
conclusione le operazioni di verifica.
I commi da
3 a 12 contengono le disposizioni transitorie relative
all’applicazione delle nuove misure introdotte.
Il comma
13 istituisce presso ogni prefettura – ufficio
territoriale del Governo un elenco delle imprese che non
hanno legami con la criminalità organizzata, al fine di
consentire un più efficace controllo sul sistema dei
subappalti, estendendo così alle imprese subappaltatrici
i controlli antimafia espletati in via principale nei
confronti dell’impresa aggiudicataria.
L’elenco
viene periodicamente aggiornato dal prefetto con
modalità che saranno definite con apposito regolamento.
L’iscrizione nell’elenco costituisce requisito di ordine
generale per l’affidamento dei subappalti.
Il comma
14 introduce in via sperimentale per il triennio
2011-2013 il limite del 2 per cento per la realizzazione
delle opere compensative anche per gli appalti nei
settori ordinari.
Il comma
15 apporta alcune modifiche al regolamento di esecuzione
del codice, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010. In particolare è previsto un
periodo transitorio di ulteriori centottanta giorni per
l’operatività del nuovo sistema di qualificazione SOA
previsto dal regolamento (testo già inviato al Ministero
dell’economia e delle finanze).
Il comma
16 modifica il codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,
aumentando la soglia di età di esecuzione oltre la quale
i beni immobili appartenenti alle amministrazioni
pubbliche o alle persone giuridiche private senza scopo
di lucro – sotto questo profilo alle prime assimilate –
si presumono forniti di interesse culturale e perciò
ricadono, in via interinale e salvo verifica
dell’effettiva sussistenza dell’interesse, nel vincolo
storico-artistico.
Uno degli
obiettivi principali della modifica normativa è quello
di facilitare il percorso del federalismo demaniale,
poiché si sottrae al meccanismo dell’articolo 5, comma
5, del decreto legislativo n. 85 del 2010 (necessità di
un apposito accordo di valorizzazione con il Ministero
per i beni e le attività culturali) una nutrita quantità
di immobili statali o di enti pubblici non economici
realizzati, subito dopo l’ultima guerra, quasi sempre
del tutto privi di effettivo interesse culturale. Il
termine finora previsto dall’articolo 10, comma 5 (e
dall’articolo 12, comma 1, ai fini della verifica
dell’interesse), di cinquanta anni, ha fatto sì che
ricadesse nel vincolo l’edilizia residenziale pubblica
edificata nel secondo dopoguerra, imponendo la verifica
dell’interesse culturale nei confronti di molti edifici,
spesso seriali, che non presentano alcun pregio. Con il
nuovo termine, di settanta anni, l’ambito del vincolo
viene ab origine a essere limitato all’edilizia
anteguerra.
Il comma
16, lettera e), semplifica il procedimento per il
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica trasformando
il parere obbligatorio del soprintendente in parere non
vincolante nei casi in cui i comuni abbiano recepito nei
loro strumenti urbanistici le prescrizioni del piano
paesaggistico regionale e il Ministero per i beni e le
attività culturali abbia valutato positivamente tale
adeguamento. Si introduce, inoltre, il meccanismo del
silenzio-assenso qualora tale parere non sia reso entro
novanta giorni dalla ricezione degli atti di positiva
verifica e di prescrizione d’uso emessi dalla regione e
dal Ministero per i beni e le attività culturali.
I commi 17
e 18 apportano alcune modifiche al decreto legislativo
n. 85 del 2010, al fine di dirimere le incertezze e di
garantire la massima applicazione del federalismo
demaniale.
In
particolare, si elimina l’attuale previsione che esclude
dal trasferimento i beni oggetto di accordi o di intese
tra lo Stato e gli enti territoriali per la
razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi
patrimoni immobiliari, già sottoscritti prima
dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo.
Detti beni possono quindi essere attribuiti su richiesta
dell’ente che ha sottoscritto l’accordo o l’intesa
ovvero ad altri enti territoriali.
Il comma
19 consente, già dal bilancio relativo all’esercizio
2010, di considerare i contributi in conto capitale
autorizzati in favore della società Ente nazionale per
le strade (ANAS Spa) quali contributi in conto impianti.
Ciò si
rende necessario poiché nel corso degli anni 2003-2005
sono stati assegnati alla società ANAS Spa contributi
per la realizzazione di investimenti – per un
complessivo importo di 3,6 miliardi di euro – sotto
forma di apporto al capitale sociale e non sotto forma
di contributi in conto impianti, come poi disposto, a
decorrere dall’esercizio 2007, dalla legge n. 296 del
2006 (articolo 1, comma 1026).
Tale
impostazione implica, a parità di effetti finanziari per
il bilancio dello Stato, un effetto negativo sul
bilancio della società, con riflessi crescenti nel tempo
man mano che le opere vengono realizzate. Infatti,
mentre i contributi in conto impianti vanno a compensare
nel conto economico le quote di ammortamento delle opere
entrate in esercizio, nel caso in cui i contributi
vengano erogati in forma di apporto al capitale sociale,
le medesime quote di ammortamento, non trovando
compensazione, generano corrispondenti perdite di
esercizio per la società.
Dei citati
3,6 miliardi di euro l’assemblea degli azionisti del 2
agosto 2005 ha deciso di trasformare in capitale sociale
circa 2,1 miliardi di euro (in quanto già trasferiti a
tale data) e di classificare tra le altre riserve del
patrimonio, come versamenti in conto aumento di
capitale, la somma residua. Tale importo, pari a
1.543.063.483 euro, risulta regolarmente esposto nel
bilancio di esercizio della società ANAS Spa.
ARTICOLO 5
L’articolo
5 introduce liberalizzazioni e semplificazioni in
materia di edilizia privata.
In
particolare, il comma 2, lettera a), numero 2), mira a
soddisfare l’esigenza di progettare unitariamente le
opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore
alla soglia comunitaria e di fare in modo che le stesse
siano eseguite contestualmente e in maniera coordinata
con gli interventi principali. L’esecuzione di tali
opere, infatti, essendo un onere connaturato alla
trasformazione urbanistica del territorio, pone problemi
di interferenze con la realizzazione degli edifici
previsti all’interno dell’ambito territoriale oggetto di
trasformazione.
Il comma
2, lettera a), numeri 3) e 4), sostituisce gli articoli
20 e 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, introducendo il
silenzio-assenso nel procedimento per il rilascio del
permesso di costruire, in luogo del silenzio-rifiuto
attualmente previsto, ad eccezione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e
culturali.
La domanda
deve essere corredata di una dichiarazione asseverata
dal progettista abilitato che attesti la conformità agli
strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla
disciplina di settore vigente.
Per
consentire l’operatività del silenzio-assenso, fermo
restando il termine attualmente previsto per
l’istruttoria, viene aumentato da quindici a trenta
giorni (quaranta giorni in caso di comunicazione del
preavviso di rigetto) il termine per l’adozione del
provvedimento finale.
Si
dispone, inoltre, che sono fatte salve le disposizioni
contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di
ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di
termini procedimentali, fermo restando quanto previsto
dalla normativa vigente in relazione agli adempimenti di
competenza delle amministrazioni statali coinvolte.
Inoltre,
in analogia a quanto previsto dall’articolo 19 della
legge n. 241 del 1990 in materia di segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA), si introducono
specifiche sanzioni nel caso di falsità nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che
corredano la domanda di rilascio del permesso di
costruire.
Alle
regioni è demandata la determinazione di forme e
modalità per l’eventuale esercizio del potere
sostitutivo nei confronti dell’ufficio
dell’amministrazione comunale competente per il rilascio
del permesso di costruire.
Il comma
2, lettera a), numero 5), modifica l’articolo 34 del
predetto testo unico prevedendo che nella definizione di
parziale difformità del titolo abilitativo siano
comprese le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o
superficie coperta che non eccedano per singola unità
immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.
Il comma
2, lettere b) e c), specifica meglio l’ambito di
applicazione della SCIA introducendo un comma aggiuntivo
all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, al fine di
chiarire i dubbi interpretativi emersi in sede di prima
applicazione dell’istituto. La disposizione precisa che
la SCIA si estende anche alla materia edilizia, con
esclusione dei casi di super DIA, compresi gli
interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo, fermo
restando, in tal caso, il rilascio dell’atto di assenso
dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo
stesso, in linea con quanto già osservato nella nota
esplicativa del Ministro per la semplificazione
normativa.
Viene
ridotto, inoltre, da sessanta a trenta giorni il termine
per l’esercizio del potere inibitorio da parte del
comune.
Viene
modificato, infine, l’articolo 14-quater della legge n.
241 del 1990, al fine di chiarire meglio il termine
entro cui deve concludersi la procedura di superamento
del dissenso qualificato espresso in sede di conferenza
di servizi.
Rimangono
inalterate le competenze regionali in materia di DIA
alternativa al permesso di costruire.
Il comma 3
permette la trascrizione nei registri immobiliari dei
contratti di trasferimento dei diritti edificatori
(cosiddetta «cessione di cubatura») al fine di conferire
certezza a un diffuso modello contrattuale e di evitare
contenziosi.
Il comma 4
prevede che la registrazione dei contratti aventi ad
oggetto beni immobili assorbe l’obbligo di comunicazione
all’autorità locale di pubblica sicurezza, eliminando
quindi un adempimento a carico del privato.
Il comma 5
semplifica la documentazione necessaria per l’esercizio
dell’attività edilizia ovvero del rilascio del permesso
di costruire, prevedendo che nei comuni che hanno
proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici,
per gli edifici adibiti a civile abitazione, la
relazione acustica può essere sostituita da
un’autocertificazione del tecnico abilitato che attesti
il rispetto dei requisiti di protezione acustica in
relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.
I commi 6
e 7 semplificano l’accesso di cittadini e di imprese
agli elaborati tecnici allegati alle delibere di
adozione o di approvazione degli strumenti urbanistici
introducendo l’obbligo di pubblicazione di tali
documenti nei siti internet dei comuni.
Il comma 8
semplifica le procedure di attuazione dei piani
urbanistici anche al fine di evitare duplicazioni,
prevedendo che non è necessaria un’ulteriore
sottoposizione a valutazione ambientale strategica (VAS)
qualora non vi siano varianti rispetto al piano
urbanistico che vi sia già stato sottoposto.
I commi da
9 a 15 hanno lo scopo di attivare una politica di
riqualificazione urbana al fine di agevolare gli
interventi di sostituzione edilizia di immobili dismessi
e di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente,
demandando alle regioni il compito di incentivare le
demolizioni e le successive ricostruzioni con proprie
leggi.
Il comma
10 precisa che gli interventi di riqualificazione non
possono riferirsi a edifici abusivi o a siti nei centri
storici o in aree a inedificabilità assoluta, ad
eccezione degli edifici per i quali sia stato rilasciato
il titolo in sanatoria.
Il comma
13 introduce alcune semplificazioni fino all’entrata in
vigore delle leggi regionali, e cioè:
il
rilascio del permesso di costruire in deroga agli
strumenti urbanistici generali anche con riferimento
alle previsioni relative alle destinazioni d’uso, purché
siano compatibili o complementari;
la
sottrazione alle competenze del consiglio comunale
dell’approvazione dei piani attuativi compatibili con
gli strumenti urbanistici generali (volti, appunto, ad
attuare gli indirizzi stabiliti da un piano urbanistico
generale, deliberato da un organo collegiale quale il
consiglio comunale), che competono più appropriatamente
alla giunta comunale, che svolge funzioni di tipo
esecutivo-attuativo.
Il comma
14 contiene una clausola di cedevolezza prevedendo che,
scaduto il termine per l’adozione delle leggi regionali,
sono immediatamente applicabili alle regioni a statuto
ordinario le norme statali legittimanti gli interventi
edilizi di riqualificazione.
In tal
caso la volumetria aggiuntiva è realizzata in misura non
superiore al 20 per cento del volume dell’edificio se
destinato ad uso residenziale o al 10 per cento della
superficie coperta per gli edifici adibiti a uso
diverso. Resta fermo il rispetto di tutte le normative
di settore aventi incidenza sull’esercizio dell’attività
edilizia.
Analogamente a quanto previsto al comma 10, gli
interventi non possono riferirsi a edifici abusivi o
siti nei centri storici o in aree a inedificabilità
assoluta, ad eccezione degli edifici per i quali sia
stato rilasciato il titolo in sanatoria.
Il comma
15 proroga dal 1o maggio al 1o luglio 2011 l’entrata in
vigore della disposizione di cui all’articolo 2, comma
12, del decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia
di federalismo fiscale municipale, che prevede l’aumento
degli importi minimo e massimo delle sanzioni
amministrative per mancato accatastamento, nonché la
devoluzione del 75 per cento del predetto importo al
comune ove è ubicato l’immobile interessato.
ARTICOLO 6
L’articolo
6 detta numerose disposizioni volte a ridurre gli oneri
derivanti dalla normativa vigente e gravanti sulle
piccole e medie imprese.
In
particolare il comma 2, lettera a), modifica la vigente
disciplina in materia di protezione dei dati personali
anche al fine di eliminare gli appesantimenti connessi a
una non corretta trasposizione della normativa
dell’Unione europea, per il fatto che la disciplina
italiana in materia, a differenza di quella di altri
Stati membri, è affetta da grave goldplating proprio in
relazione agli aspetti che sono oggetto della presente
disposizione.
La lettera
a), numero 1), modifica l’ambito di applicazione del
codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, sottraendovi
il trattamento di dati personali relativi a persone
giuridiche effettuato esclusivamente tra persone
giuridiche, enti e associazioni, pubblici e privati, per
sole finalità di natura amministrativo-contabile di cui
all’articolo 34, comma 1-ter, introdotto dal presente
decreto.
L’effetto
di tale modifica è di ridurre gli oneri derivanti dal
trattamento di dati nell’ambito di rapporti di natura
meramente amministrativa o economica tra imprese e tra
queste ed enti pubblici, senza alterare in alcun modo i
livelli di tutela garantiti dal codice alle persone
fisiche.
I rapporti
tra imprese pertanto vengono esclusi dall’applicazione
della disciplina con riferimento ai trattamenti che non
presentano rischi specifici, effettuati appunto per fini
amministrativo-contabili, e peraltro limitatamente a
singoli adempimenti (in particolare, gli obblighi di
informativa e consenso).
Rimangono
ferme, infatti, le disposizioni dettate per specifici
settori dalla seconda parte del codice (ad esempio,
ambito sanitario, scopi storici, statistici o
scientifici, marketing diretto) che non riguardano
trattamenti effettuati per finalità
amministrativo-contabili, così come rimangono
applicabili alle imprese tutti gli adempimenti richiesti
dalla normativa sia nei rapporti interni (obblighi
relativi alla sicurezza, nomine di incaricati del
trattamento, norme sulla videosorveglianza) sia – come
già precisato sopra – in quelli con le persone fisiche.
La lettera
a), numero 2), modifica l’articolo 13 del codice,
eliminando l’obbligo di informativa preliminare al
trattamento dei dati nel caso in cui il candidato abbia
spontaneamente inviato il proprio curriculum vitae a un
determinato soggetto pubblico o privato, al fine
dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro.
Attualmente, infatti, il soggetto che riceve il
curriculum, prima ancora di poter consultare e valutare
le informazioni in esso contenute, è tenuto a inviare
una preventiva informativa al soggetto cui si
riferiscono i dati, nonché a richiedergli un ulteriore
consenso espresso al trattamento; si tratta
evidentemente di adempimenti privi di utilità sul piano
pratico e ingiustificati ai fini della tutela dei dati,
in quanto imposti dalla legge nonostante che il
candidato acconsenta spontaneamente al trattamento dei
propri dati personali per finalità occupazionali.
Peraltro,
l’onere a carico del titolare del trattamento diviene
ancora più gravoso nel caso in cui il curriculum «non
sollecitato» contenga dati sensibili, idonei a rivelare
determinate condizioni o status del candidato (ad
esempio, origine etnica, convinzioni religiose, stato di
salute eccetera), in quanto in tale caso è necessario il
consenso in forma scritta.
Conseguentemente vengono modificati gli articoli 24 e 26
del codice in materia di consenso preventivo e di
consenso scritto per il trattamento dei dati sensibili,
prevedendo specifiche ipotesi di esonero dal consenso in
caso di invio spontaneo dei curricula.
La lettera
a), numero 3), modifica l’articolo 24 del codice,
prevedendo l’esonero dal consenso per i trattamenti
effettuati sulla base di rapporti di controllo e di
collegamento tra società e nell’ambito delle altre forme
di organizzazione congiunta dell’attività d’impresa
(consorzi, associazioni temporanee di imprese, joint
venture, reti d’impresa eccetera). La finalità è di
semplificare i trattamenti effettuati per le esigenze
operative delle imprese, che hanno rapporti di controllo
e di collegamento e che rappresentano una componente
diffusa nel tessuto imprenditoriale italiano, nel
rispetto di un attento bilanciamento degli interessi del
titolare, del terzo destinatario e dell’interessato.
La lettera
a), numero 5), modifica l’articolo 34 del codice
stabilendo che, per i soggetti che trattano con
strumenti elettronici soltanto dati personali non
sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari
quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori,
anche se extracomunitari, ovvero al coniuge e ai loro
parenti, la tenuta del documento programmatico sulla
sicurezza (DPS) – prescritta dalla lettera g) del comma
1 dello stesso articolo 34 – è sostituita dall’obbligo
di autocertificazione resa dal titolare del trattamento
ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in
osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal
predetto codice e dal disciplinare tecnico, contenuto
nell’allegato B) annesso al codice medesimo.
Viene poi
inserito nell’articolo 34 un nuovo comma 1-ter che
contiene precisazioni in ordine alla nozione di
«trattamenti effettuati per finalità amministrative e
contabili», allo scopo di semplificare le modalità di
adempimento degli obblighi di riservatezza da parte
degli operatori.
Si tratta,
in particolare, dei trattamenti connessi allo
svolgimento delle attività di natura organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere
dalla natura dei dati trattati, quali le attività
organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento
di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla
gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi,
alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle
norme in materia fiscale, sindacale,
previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e
sicurezza sul lavoro.
Infine, la
lettera a), numero 6), modifica l’articolo 130 del
codice al fine di ampliare l’ambito di applicazione
della disciplina delle comunicazioni a fini commerciali,
consentendo quindi il trattamento dei dati contenuti
negli elenchi telefonici pubblici, a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, non solo mediante l’impiego del telefono,
ma anche mediante l’utilizzazione della posta cartacea,
sempreché non sia stato esercitato il diritto di
opposizione con le modalità di cui allo stesso comma
3-bis.
La lettera
b) introduce l’obbligo di pubblicare nei siti
istituzionali delle pubbliche amministrazioni un elenco
degli atti e dei documenti da produrre a corredo di
ciascun procedimento amministrativo a istanza della
parte; tale adempimento deve essere svolto nell’ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste
in base alla legislazione vigente.
In caso di
mancato adempimento dell’obbligo di pubblicazione,
l’amministrazione non può opporre diniego adducendo
l’omessa allegazione di un atto o di un documento ed è
tenuta a invitare gli istanti a regolarizzare la
documentazione entro un termine congruo. Il diniego non
preceduto dall’invito a regolarizzare la documentazione
è nullo.
La lettera
b), numero 6), riguarda le modalità di pubblicazione dei
questionari predisposti dalla Società per gli studi di
settore (SOSE Spa) per la raccolta dei dati contabili e
strutturali di comuni e di province ai fini della
determinazione del fabbisogno standard.
Questi
devono essere resi disponibili nel sito internet della
medesima società e della data in cui sono disponibili
deve essere data notizia con provvedimento del Ministero
dell’economia e delle finanze da pubblicare
nellaGazzetta Ufficiale.
Dalla data
di pubblicazione di quest’ultimo provvedimento decorre
il termine (previsto a pena del blocco di tutti i
trasferimenti a comuni e a province) di sessanta giorni
per la restituzione dei questionari compilati alla SOSE
Spa stessa.
La lettera
c) abroga una disposizione introdotta dall’ultimo
decreto-legge «Milleproroghe» (articolo 2, comma
16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10) con lo scopo di eliminare i nuovi costosi
adempimenti connessi all’utilizzo dei piccoli serbatoi
di gas di petrolio liquefatto (GPL).
Le
disposizioni di cui alla lettera d) mirano a
incrementare l’utilizzo delle modalità telematiche
nell’erogazione dei servizi ai cittadini da parte delle
aziende sanitarie locali (ASL).
Viene
consentito, infatti, il pagamento per via elettronica
delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite
web, posta elettronica certificata o altre modalità
digitali, dei referti medici, fatto salvo il diritto
dell’interessato di ottenere, anche a domicilio, copia
cartacea del referto redatto in forma elettronica.
La lettera
e) semplifica la disciplina vigente in materia di
trasporti eccezionali su gomma, prevedendo che qualora
siano relativi ai beni della medesima tipologia e
ripetuti nel tempo, la relativa autorizzazione viene
rilasciata periodicamente («una tantum») e in forma
semplificata.
Le
disposizioni di cui alla lettera f) introducono una
serie di interventi volti a potenziare le attività di
misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi,
in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione
europea In particolare, la lettera f), numero 1.2),
estende a regioni, province e comuni l’attività di
misurazione degli oneri gravanti sulle imprese nelle
materie di propria competenza, istituendo presso la
Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni,
ai fini del coordinamento della misurazione e delle
successive attività di riduzione e di uniformazione
degli oneri, un Comitato paritetico formato da dodici
membri, di cui sei sono designati rispettivamente dai
Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, per la semplificazione normativa e per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,
gli altri sei sono designati dalla Conferenza unificata,
rispettivamente tre tra i rappresentanti delle regioni,
uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli
dei comuni.
Il comma 3
estende anche la misurazione degli oneri amministrativi
ai settori regolati dalle autorità amministrative
indipendenti, le quali operano nell’ambito dei propri
ordinamenti e con le risorse disponibili a legislazione
vigente.
ARTICOLO 7
Nell’articolo 7, al comma 1 sono esposti sinteticamente
gli argomenti che sono oggetto delle norme di
semplificazione e di eliminazione degli adempimenti
tributari contenute nel comma 2.
Il comma 2
introduce una serie di disposizioni di dettaglio volte a
specificare le modalità di intervento delle misure
enunciate nel comma 1.
Comma 2,
lettere da a) a d).
Le
disposizioni recate dalle lettere da a) a d) mirano a
tutelare il regolare esercizio dell’attività di impresa
delle microimprese e delle piccole e medie imprese,
imponendo alle pubbliche amministrazioni di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di
controllo nei riguardi di esse e assicurando una
maggiore semplificazione dei relativi procedimenti. A
tal fine, si prevede che gli accessi dovuti a controlli
di natura amministrativa disposti nei confronti delle
predette imprese devono essere oggetto di programmazione
da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i
vari soggetti interessati.
In
particolare, la lettera a) prevede, in primo luogo, che
a livello statale siano disciplinati con decreto
interministeriale le modalità e i termini idonei a
garantire una concreta programmazione dei controlli in
materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace
coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali
delle imprese da parte delle Agenzie fiscali, del Corpo
della guardia di finanza, dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, dell’INPS e del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale
per l’attività ispettiva. In considerazione di tale
programmazione, si prevede che venga dato massimo
impulso allo scambio telematico di dati e di
informazioni fra le citate amministrazioni. Si prevede,
altresì, per tali amministrazioni l’obbligo di informare
preventivamente le altre dell’inizio di ispezioni e di
verifiche, fornendo al termine delle stesse gli
eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle
attività di controllo di rispettiva competenza. Infine,
si dispone che gli appartenenti al Corpo della guardia
di finanza eseguano gli accessi in borghese.
A livello
substatale, si prevede che gli accessi presso i locali
delle imprese disposti dalle amministrazioni locali, ivi
comprese le Forze di polizia locali e le aziende e
agenzie regionali e locali, devono essere oggetto di
programmazione periodica; il coordinamento degli accessi
è affidato, ove istituito, allo sportello unico per le
attività produttive, ovvero alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competenti per
territorio.
Per tutti
gli accessi disposti dalle pubbliche amministrazioni, si
dispone il rispetto dei princìpi della contestualità e
della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al
semestre.
Si
prevede, infine, che gli atti e i provvedimenti, anche
sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni
recate dai numeri da 1) a 3) della lettera a) del comma
2 costituiscono illecito disciplinare.
Ai sensi
del numero 5) della lettera a), sono esclusi
dall’osservanza delle regole dettate dai precedenti
numeri da 1) a 4) i controlli e gli accessi in materia
di repressione dei reati e di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, quelli funzionali
alla tutela dell’igiene pubblica, della pubblica
incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica,
nonché i controlli decisi con provvedimento
adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed
urgenza.
La lettera
b) precisa che le disposizioni di cui alla lettera a)
costituiscono attuazione dei princìpi recati dalla
Costituzione ai fini della determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, nonché dei princìpi recati dalla
normativa dell’Unione europea in materia di
microimprese, piccole e medie imprese. Pertanto, le
regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle
predette disposizioni.
La lettera
c) modifica la legge n. 212 del 2000, recante lo statuto
dei diritti del contribuente, prevedendo che il periodo
di permanenza presso la sede del contribuente, così come
l’eventuale proroga, non può essere superiore a quindici
giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta
presso la sede di imprese in contabilità semplificata e
lavoratori autonomi, computandosi, ai fini del computo
dei giorni lavorativi, i giorni di effettiva presenza
degli operatori presso la sede del contribuente.
La lettera
d) estende le disposizioni di cui all’articolo 12 dello
statuto dei diritti del contribuente (in materia di
diritti e di garanzie del contribuente sottoposto a
verifiche fiscali) anche alle attività ispettive o di
controllo effettuate dagli enti di previdenza e
assistenza obbligatoria.
Comma 2,
lettere e) e f).
La lettera
e) introduce una semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti e dei sostituti d’imposta eliminando
l’obbligo per i dipendenti e pensionati di comunicare
annualmente i dati per beneficiare delle detrazioni
d’imposta per familiari a carico. Con la modifica
apportata si prevede che la comunicazione abbia effetto
anche per i periodi d’imposta successivi, salvo
l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali
variazioni. Inoltre viene eliminata la previsione
dell’obbligo di richiedere la detrazione per redditi da
lavoro dipendente o da pensione, che è riconosciuta
direttamente dal sostituto d’imposta sulla base dei dati
in suo possesso.
Contestualmente all’eliminazione dell’obbligo di
comunicazione annuale delle variazioni connesse alla
spettanza delle detrazioni per familiari a carico, la
lettera f) prevede espressamente l’applicabilità della
sanzione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo
n. 471 del 1997, da 258 a 2.065 euro. Ai fini del
controllo della spettanza delle detrazioni, gli uffici
dell’Agenzia delle entrate procederanno sulla base dei
poteri previsti dall’articolo 36-terdel decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Comma 2,
lettere g) e h).
La lettera
g) prevede che i decreti ministeriali, i provvedimenti e
gli atti equivalenti adottati dal Ministero
dell’economia e delle finanze, dalle agenzie fiscali e
dagli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi
non possano richiedere informazioni già disponibili nei
propri sistemi informativi, evitando pertanto qualsiasi
duplicazione informativa, con indubbi vantaggi per gli
utenti.
La lettera
h) prevede inoltre per le agenzie fiscali, gli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali (nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente) la
possibilità di stipulare apposite convenzioni con le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
gli enti pubblici economici e con le autorità
amministrative indipendenti per acquisire dati e
informazioni utili al fine di ridurre gli adempimenti
dei cittadini e delle imprese e di garantire una più
efficace azione di contrasto delle evasioni e delle
frodi, nonché per accertare il diritto e la misura delle
prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno
del reddito. Al fine di rafforzare tale prescrizione
normativa è altresì espressamente prevista la
responsabilità disciplinare e contabile del funzionario
in caso di mancata fornitura dei dati.
Comma 2,
lettera i).
La lettera
i) introduce una semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in quanto consente di modificare mediante
una dichiarazione integrativa la precedente scelta circa
l’utilizzo dell’eccedenza d’imposta. In particolare,
consente di utilizzare in compensazione l’eccedenza che,
nella precedente dichiarazione, era stata richiesta come
rimborso e di modificare tale scelta per utilizzare in
compensazione la medesima eccedenza. La dichiarazione
integrativa può essere presentata entro centoventi
giorni dalla scadenza del termine ordinario di
presentazione che si intende modificare e, comunque, se
il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in
parte.
Comma 2,
lettera l).
La lettera
l) introduce una disposizione di carattere generale con
la quale si prevede che tutti i termini per gli
adempimenti e per i versamenti scadenti di sabato o di
giorno festivo sono prorogati al successivo giorno
lavorativo, se gli adempimenti devono essere effettuati
nei confronti di articolazioni del Ministero
dell’economia e delle finanze, comprese le agenzie
fiscali. La disposizione elimina le residue incertezze e
difformità normative in vigore, tenuto conto delle
stratificazioni dell’ordinamento vigente.
Comma 2,
lettera m).
Con la
lettera m), al fine di ridurre i costi amministrativi
con particolare riferimento alle piccole e medie
imprese, sono elevati i limiti di ricavi per l’adozione
della contabilità ordinaria. Tale previsione consente
altresì di tenere conto delle contingenti difficoltà
economiche delle imprese e di sostenere le stesse
nell’evoluzione tecnologica connessa all’adozione della
fatturazione elettronica.
Comma 2,
lettera n).
La
disposizione è finalizzata a semplificare le procedure
di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di
accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate
contenenti l’intimazione ad adempiere all’obbligo di
pagamento degli importi negli stessi indicati e a
razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti
destinatari dei predetti atti.
A tale
fine, la novella al comma 1 dell’articolo 29 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
prevede che le disposizioni ivi contenute si applicano
con riguardo agli atti emessi a partire dal 1o luglio
2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data
del 31 dicembre 2007 e successivi.
Si
specifica, novellando la lettera a) del citato comma 1,
che l’avviso di accertamento con formula esecutiva si
riferisce agli atti emessi ai fini delle imposte sui
redditi, compresa l’IRAP, oltre che dell’imposta sul
valore aggiunto (IVA). Al fine di agevolare i
contribuenti, si delimita il novero degli atti
successivi all’avviso di accertamento con formula
esecutiva che contengono l’intimazione di pagare entro
sessanta giorni dalla notifica.
Si
prevede, inoltre, espressamente che la sanzione
amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei
casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme
dovute sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi
e degli altri atti nei termini previsti.
Si
stabilisce, infine, che in caso di richiesta, da parte
del contribuente, della sospensione dell’esecuzione
dell’atto impugnato ai sensi dell’articolo 47 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
l’esecuzione forzata è sospesa fino alla data di
emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di
sospensione e, in ogni caso, per un periodo non
superiore a centoventi giorni dalla data di notifica
dell’istanza stessa.
Tale
disposizione non si applica con riguardo alle azioni
cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
La norma
affianca, pertanto, alla sospensione amministrativa
della riscossione già prevista dall’articolo 29, comma
1, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, un’ipotesi di sospensione ope legis
dell’esecuzione forzata al verificarsi di tutti i
presupposti di cui all’articolo 47 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Infine,
allo scopo di semplificare le procedure di riscossione
coattiva con connessi minori oneri amministrativi, si
chiarisce che ai fini dell’espropriazione forzata
l’esibizione dell’estratto dell’atto di cui alla citata
lettera a)del comma 1 dell’articolo 20, come trasmesso
all’agente della riscossione con le modalità determinate
con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene
luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto
stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione
ne attesti la provenienza.
Comma 2,
lettera o).
L’articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
ha introdotto l’obbligo di comunicazione telematica
delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, di importo
non inferiore a 3.000 euro.
Tale
disposizione, mirata a rafforzare gli strumenti a
disposizione dell’amministrazione finanziaria per il
contrasto dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in
materia di IVA, ma anche per ostacolare diffuse forme di
evasione ai fini delle imposte sul reddito, risponde, al
tempo stesso, alla finalità di circoscrivere gli
adempimenti a una ristretta platea di titolari di
partita IVA, escludendo milioni di soggetti di minori
dimensioni per i quali gli oneri connessi
all’adempimento dell’obbligo in questione sono stati
ritenuti dal legislatore non proporzionati alla pur
importante finalità della disposizione.
Nell’ottica della necessaria proporzionalità degli
adempimenti amministrativi richiesti ai contribuenti ai
fini dell’attività di contrasto dell’evasione e delle
frodi in relazione ai rischi inerenti alle attività
controllate e di evitare oneri per i contribuenti
qualora sussistano modalità alternative di acquisizione
delle informazioni necessarie a garantire un’efficace
contrasto dell’evasione nel settore dell’IVA ma anche
delle imposte dirette, la disposizione prevede,
nell’ottica della semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti, l’esclusione dell’obbligo di comunicazione
telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA
di cui all’articolo 21 del citato decreto-legge n. 78
del 2010, effettuate nei confronti di contribuenti non
soggetti passivi ai fini della medesima imposta, in
tutti i casi in cui il pagamento dei corrispettivi
avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate
emesse da operatori finanziari obbligati alla
comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la
clientela all’anagrafe tributaria.
Comma 2,
lettera p).
La lettera
p), in un’ottica di semplificazione degli adempimenti a
carico dei contribuenti, è volta a esonerare
dall’obbligo di tenuta della scheda carburante i
soggetti che acquistano il carburante per autotrazione
presso gli impianti stradali di distribuzione
esclusivamente mediante carte di credito, carte di
debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari
soggetti all’obbligo di comunicazione previsto
dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Tali
strumenti di pagamento – sebbene non consentano, come la
scheda carburante, l’univoca attribuzione del
rifornimento all’autoveicolo utilizzato nell’esercizio
dell’attività d’impresa, dell’arte e della professione –
sono, comunque, idonei a consentire l’identificazione
del soggetto che effettua il rifornimento, nonché la
corretta determinazione dell’ammontare dello stesso, ai
fini di un eventuale controllo fiscale.
Comma 2,
lettere q) e r).
La lettera
q) modifica il regolamento recante norme di attuazione e
procedure di controllo in materia di detrazioni per le
spese di ristrutturazione edilizia, di cui al decreto
del Ministro delle finanze n. 41 del 1998, semplificando
le procedure a favore dei soggetti che, ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
intendono avvalersi della detrazione d’imposta ai fini
IRPEF del 36 per cento delle spese sostenute per
l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione
edilizia.
La
presente disposizione introduce un’importante
semplificazione ai fini della fruizione del beneficio
fiscale in argomento, in quanto la normativa
preesistente imponeva ai contribuenti di trasmettere,
prima dell’inizio dei lavori, all’ufficio dell’Agenzia
delle entrate, mediante raccomandata, comunicazione
della data di inizio dei lavori redatta su un apposito
modello, unitamente ad altri documenti quali: copia
della concessione, autorizzazione ovvero comunicazione
di inizio dei lavori, se previste dalla legislazione
vigente in materia edilizia; dati catastali
identificativi dell’immobile o, in mancanza, copia della
domanda di accatastamento; copia delle ricevute di
pagamento dell’imposta comunale sugli immobili relativa
agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta; nel caso di
interventi effettuati su parti comuni dell’edificio
residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile,
copia della delibera assembleare e della tabella
millesimale di ripartizione delle spese.
Ai fini
della fruizione del beneficio, con il presente decreto
si prevede che sarà sufficiente indicare nella
dichiarazione dei redditi i dati catastali
identificativi dell’immobile, nonché, se i lavori sono
effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione
dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati
richiesti ai fini del controllo della detrazione. Il
contribuente sarà tenuto a conservare e a esibire a
richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati
in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate.
La lettera
r), inoltre, sempre a fini di semplificazione, provvede
ad abrogare la disposizione che impone di evidenziare in
fattura il costo della manodopera ai fini della
spettanza della detrazione dell’IRPEF per le
ristrutturazioni edilizie.
Comma 2,
lettera s).
La lettera
s) prevede che per singole spese di importo non
superiore a 1.000 euro – relative a corrispettivi
periodici per servizi resi, in due esercizi economici,
in base a contratti di fornitura di servizi ovvero di
somministrazione di beni (gas, luce eccetera) – la
deduzione fiscale del costo avviene nel periodo
d’imposta in cui è ricevuto il documento probatorio
(fattura). La disposizione, applicabile ai soli soggetti
in contabilità semplificata, deroga al generale
principio di competenza economica in favore del
principio della registrazione ai fini dell’IVA.
Comma 2,
lettera t).
La lettera
t), al fine di semplificare le procedure di riscossione
dei contributi previdenziali risultanti da liquidazione,
controllo e accertamento delle dichiarazioni dei
redditi, abroga l’articolo 32-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che:
l’iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di
contributi e di premi, nonché di interessi e di sanzioni
per ritardato o per omesso versamento, è effettuata
direttamente dall’Agenzia delle entrate, fatte salve le
disposizioni vigenti in materia di contenzioso e fermo
restando lo status di enti creditori per gli enti
previdenziali interessati che mantengono la titolarità
dei poteri di sospensione e di sgravio della
riscossione;
la società
di riscossione di cui all’articolo 3 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni, provvede a riversare le somme
riscosse a ciascuna delle articolazioni interne degli
enti previdenziali creditori ai sensi dell’articolo 22
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
successive modificazioni;
le
suddette disposizioni si applicano con riferimento ai
contributi e ai premi dovuti in base alle dichiarazioni
relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2006 e successivi.
La
presente disposizione precisa, quindi, la competenza
dell’INPS all’iscrizione a ruolo dei contributi e dei
premi previdenziali e assistenziali di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in base alle
disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al recupero,
tramite avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo emesso dagli uffici dell’INPS, delle somme a
qualunque titolo dovute all’istituto, che si applicano
anche ai contributi e ai premi previdenziali e
assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e
accertamento effettuati dall’Agenzia delle entrate in
base alle dichiarazioni dei redditi. Sono in tal modo
assicurate l’unitarietà nella gestione della riscossione
coattiva dei premi e contributi previdenziali e la
semplificazione delle procedure operative.
Viene,
poi, introdotta una norma transitoria necessaria per
specificare che la competenza dell’Agenzia delle entrate
permane relativamente all’iscrizione a ruolo dei
contributi e dei premi previdenziali e assistenziali di
cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che
risultano dovuti per gli anni d’imposta 2007 e 2008 in
base agli esiti dei controlli automatici e formali di
cui agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo
n. 462 del 1997 e per gli anni d’imposta 2006 e
successivi in base agli accertamenti notificati entro il
31 dicembre 2009.
Comma 2,
lettere u) e v).
La lettera
u) introduce modifiche alla disciplina vigente volte a
semplificare gli adempimenti dei contribuenti
nell’accedere alla rateazione delle somme dovute a
seguito del controllo delle dichiarazioni fiscali.
In
particolare si elimina l’obbligo della preventiva
istanza se l’importo dovuto a seguito del controllo
delle dichiarazione è superiore a duemila euro e a
cinquecento euro se l’importo dovuto deriva dalla
liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.
La lettera
v) prevede inoltre la prestazione della garanzia solo
per gli importi dovuti con esclusione della prima rata,
al fine di eliminare l’obbligo della prestazione della
garanzia per somme già versate all’erario.
Comma 2,
lettera z).
La lettera
z) adegua ai valori di mercato correnti l’ammontare del
costo dei beni per i quali – in luogo del verbale
redatto da pubblici funzionari, da ufficiali del Corpo
della guardia di finanza o da notai che hanno
presenziato alla loro distruzione o trasformazione – è
ammessa la presentazione della dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di vincere
la presunzione di cessione di beni di cui all’articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 441.
Comma 2,
lettera aa).
La lettera
aa) aggiorna il testo dell’articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 –
concernente semplificazioni in materia di adempimenti
IVA – al fine di adeguare gli importi originariamente
previsti e i riferimenti ivi contenuti, laddove
richiamano disposizioni ormai abrogate, e inserisce un
nuovo comma volto ad estendere alle autofatture di
importo inferiore a 300 euro – emesse dai cessionari o
dai committenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 – la semplificazione contabile prevista per le
fatture di modico valore dai commi 1 e 6 del medesimo
articolo 6.
In
particolare, per effetto della modifica, per le
autofatture emesse nel corso del mese, di importo
inferiore a 300 euro, è consentita l’annotazione – entro
i termini di cui agli articoli 23, primo comma, e 25,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 – di un documento riepilogativo
(in luogo dei singoli documenti), nel quale devono
essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce,
l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e
l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota
applicata.
Comma 2,
lettera bb).
La
modifica normativa introdotta dalla lettera bb), numero
1), è volta a determinare una maggiore certezza delle
scadenze di versamento e risponde alla necessità di
semplificare gli adempimenti degli enti pubblici.
Dal 1o
gennaio 2008, al fine di razionalizzare il sistema di
versamento delle imposte e dei contributi degli enti
pubblici, è stato introdotto il modello F24 EP,
utilizzato dagli enti pubblici e dai soggetti
individuati dalle tabelle A e B allegate alla legge 29
ottobre 1984, n. 720 (enti soggetti al sistema della
Tesoreria unica dello Stato).
Il nuovo
sistema di versamento ha profondamente innovato le
modalità di effettuazione dei pagamenti diretti presso
la Banca d’Italia, lasciando invariata la normativa di
riferimento in materia di scadenza dei versamenti
stessi.
Allo stato
attuale la disciplina dei termini per i versamenti
fiscali effettuati dagli enti pubblici è contenuta in
diverse norme, che fissano scadenze diverse a seconda
della tipologia di imposta da versare.
In
analogia a quanto previsto riguardo alla generalità dei
contribuenti relativamente alle somme da versare con il
modello F24, con la lettera bb) si dispone, a partire
dal 1o luglio 2011, l’accorpamento delle diverse
scadenze, anche per i soggetti che utilizzano il modello
F24 EP, al giorno 16 del mese di scadenza.
L’accorpamento dei termini comporta una maggiore
efficienza del sistema di riscossione dei tributi e dei
contributi. Tale previsione, infine, non determina alcun
effetto né di cassa né di competenza sul bilancio dello
Stato in quanto riguarda operazioni di girofondi
all’interno della tesoreria statale.
Il numero
2), inoltre, tenuto conto delle inevitabili difficoltà
connesse all’introduzione delle procedure telematiche di
versamento, e al fine di evitare che ritardi di pochi
giorni comportino onerose sanzioni a carico degli enti
pubblici, con possibili ricadute sui cittadini in
termini di qualità dei servizi offerti, modifica quanto
previsto dal comma 3 dell’articolo 32-ter del
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, estendendo la
non applicabilità delle sanzioni anche ai versamenti
relativi ai periodi d’imposta 2009 e 2010.
Comma 2,
lettera cc).
La lettera
cc) intende chiarire che le disposizioni di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 26, in materia di aliquote di accisa e di IVA sul gas
naturale per combustione per usi civili vanno applicate
al singolo contratto di somministrazione,
indipendentemente dal numero di unità immobiliari
riconducibili allo stesso. Com’è noto, il decreto
legislativo n. 26 del 2007 ha recepito nell’ordinamento
la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre
2003, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la
tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.
In particolare, l’articolo 2, comma 5, del citato
decreto ha sostituito, a decorrere dal 1o gennaio 2008,
il numero 127-bis) della tabella A, parte III, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, concernente l’aliquota IVA, nella misura
del 10 per cento, applicabile alle somministrazioni di
gas.
Le
disposizioni ai fini dell’IVA sono state, di fatto,
armonizzate con quelle previste in materia di accise,
contenute nell’articolo 26 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1995,
n. 504, come sostituito dall’articolo 1, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo n. 26 del 2007, dove
il consumo di gas viene distinto tra usi civili e usi
industriali, e, con riferimento ai primi, la misura
delle diverse aliquote di accisa è determinata in base a
scaglioni di consumo annui. Invero, nell’ottica di una
più semplice e uniforme applicazione delle disposizioni
concernenti il settore delle accise e quello dell’IVA, è
stata assunta, ai fini dell’IVA, la stessa
qualificazione di usi civili utilizzata ai fini
dell’applicazione dell’accisa sul gas naturale ai sensi
del medesimo articolo 26.
In base
alla disposizione normativa, di natura interpretativa,
che si intende introdurre, l’aliquota agevolata IVA del
10 per cento di cui al numero 127-bis) della parte III
della tabella A (oltre che, conseguentemente, le
disposizioni in materia di accise) va applicata al
singolo contratto di somministrazione di gas naturale
per combustione per usi civili. La disposizione fa
riferimento all’utente del rapporto contrattuale di
somministrazione: pertanto, ai fini dell’applicazione
della predetta aliquota IVA rileverà il consumo
imputabile al soggetto titolare dell’utenza.
L’introduzione della disposizione si rende necessaria al
fine di superare le numerose incertezze interpretative e
problematiche applicative sorte con riferimento al
trattamento tributario previsto per le somministrazioni
di gas naturale destinato alla combustione per usi
civili, con particolare riferimento al caso della
somministrazione di gas metano per usi civili nei
confronti di condomìni e di cooperative di abitanti di
edifici abitativi che utilizzano impianti di tipo
centralizzato e collettivo.
Tanto
premesso, considerato che sulla base della norma che si
intende introdurre si fa riferimento all’utente del
rapporto contrattuale di somministrazione, nel caso in
cui titolare del rapporto contrattuale di fornitura o di
somministrazione sia lo stabile condominiale, per il
quale l’utenza è attivata unitariamente, l’aliquota IVA
agevolata del 10 per cento (oltre che, conseguentemente,
le disposizioni in materia di aliquote di accisa) è
applicabile per la somministrazione imputabile al
condominio medesimo limitatamente a 480 metri cubi
annui.
Comma 2,
lettere dd), ee), ff) e gg).
Le
disposizioni recate dalle lettere da dd) a gg) si
riferiscono alla disciplina originariamente contenuta
negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.
448 (legge finanziaria 2002), che hanno previsto la
facoltà di rideterminare il valore di acquisto di
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e
di terreni edificabili e con destinazione agricola,
posseduti da persone fisiche alla data del 1o gennaio
2002. A tal fine, i contribuenti erano tenuti a
predisporre un’apposita perizia giurata di stima e a
versare un’imposta sostitutiva del 2 o del 4 per cento,
entro il 30 settembre 2002. Disposizioni successive
hanno modificato la data cui fare riferimento per il
possesso dei beni e hanno prorogato i termini per
l’effettuazione dei relativi adempimenti.
Con la
lettera dd) sono modificati la data di possesso dei
terreni e delle partecipazioni alla quale il
contribuente deve fare riferimento, nonché i termini
entro i quali effettuare i relativi adempimenti
(redazione della perizia e versamento della prima o
unica rata). In particolare, il presupposto per potersi
avvalere della norma di rideterminazione è il possesso
dei beni al 1o luglio 2011 e il termine entro il quale
predisporre la perizia e versare l’imposta sostitutiva
(ovvero la prima rata dell’imposta dovuta) è fissato al
30 giugno 2012.
La lettera
ee), inoltre, intende risolvere il problema che si è
verificato in capo a quei soggetti che, a seguito delle
varie disposizioni che hanno previsto la possibilità di
rideterminare il valore di terreni e di partecipazioni,
hanno effettuato più volte la rideterminazione del
valore del medesimo bene e, in mancanza di una
disposizione che preveda lo scomputo dell’imposta
sostitutiva già versata, sono stati costretti a esperire
la procedura del rimborso nel rispetto del termine di
quarantotto mesi previsto dall’articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. In particolare, è prevista per i soggetti che si
avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto
di partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati o di terreni edificabili e con
destinazione agricola la possibilità di detrarre
dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova
rivalutazione quanto già versato, a titolo di imposta
sostitutiva, per la precedente rideterminazione dei
medesimi beni.
La lettera
ff) disciplina l’ipotesi in cui il contribuente in sede
di versamento non effettui il predetto scomputo
(cosiddetta «compensazione verticale»). In tal caso è
prevista la possibilità di chiedere il rimborso
dell’imposta sostitutiva pagata in precedenza, ai sensi
del predetto articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973, e si stabilisce che il
termine di decadenza per la richiesta di rimborso,
previsto dal citato articolo 38, decorre dalla data in
cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dal
pagamento dell’imposta relativa all’ultima
rideterminazione effettuata. Tale disciplina si applica
anche ai versamenti effettuati alla data di entrata in
vigore della norma in esame. Ne deriva, pertanto, che
per detti versamenti la richiesta di rimborso dovrà
essere presentata entro quarantotto mesi dall’ultima
rideterminazione effettuata, tenendo conto ovviamente
dei mesi già trascorsi alla data di entrata in vigore
della norma.
Infine, la
lettera gg), allo scopo di non svantaggiare i soggetti
per i quali i predetti termini siano ormai decaduti,
prevede per tali contribuenti una sorta di riammissione
nei termini, per cui gli stessi possono chiedere,
comunque, il rimborso entro un anno dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni medesime.
ARTICOLO 8
L’articolo
8 detta disposizioni destinate a favorire la crescita e
la stabilità delle piccole e medie imprese per
fronteggiare l’attuale fase di crisi economica.
Il comma 1
apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 276
del 2003 al fine di favorire il reinserimento delle
donne prive di un regolare impiego nel mondo del lavoro.
Il comma 2
amplia la disciplina vigente, introducendo nel novero
delle attività economiche che possono beneficiare del
regime di attrazione europea anche l’attività di
direzione e di coordinamento di gruppi di imprese. Si
elimina anche il vincolo temporale di tre anni. Il
regime di attrazione, pertanto, perdura fino al mutare
dei presupposti di fatto e di diritto in virtù dei quali
lo stesso è stato concesso.
Il comma 3
prevede l’obbligo per i commissari straordinari di
chiudere le procedure di amministrazione straordinaria
aperte da molti anni pubblicando un invito a presentare
offerte di concordato. Dette offerte devono essere
finalizzate all’assunzione delle attività e delle
passività della procedura nonché del contenzioso
pendente. Gli offerenti possono presentare offerte anche
per una o per alcune delle società del gruppo soggette
alla procedura. La mancata individuazione di offerte
idonee, per le imprese nelle quali non si pongano
problemi occupazionali, determina la chiusura della
procedura di amministrazione straordinaria.
Il comma
3, lettera c), modifica il decreto legislativo n. 270
del 1999 al fine di superare le criticità connesse alla
fattispecie, non infrequente, della cessione di un ramo
d’azienda in perdita da parte di un’impresa che tenta di
salvarsi sacrificando solo la parte più compromessa. Si
tratta, in particolare, di quella specifica ipotesi
nella quale, entro l’anno successivo a tale operazione
di cessione, sia la società cedente che quella
cessionaria sono divenute insolventi e quindi ammesse
alla procedura di amministrazione straordinaria.
In tale
ipotesi, la sottoposizione di entrambe alla procedura
concorsuale porta con sé anche la cristallizzazione
degli effetti della cessione, la cui rimozione
resterebbe affidata esclusivamente a un’eventuale
pronuncia giudiziale di nullità, in contrasto con gli
interessi pubblicistici alla conservazione dell’impresa
propri dell’amministrazione straordinaria.
Tale
circostanza, da un lato, impedisce ai creditori post
cessione (in primis i lavoratori) del ramo d’azienda
ceduto di far valere le proprie ragioni di credito anche
nei confronti della società cedente e, dall’altro,
compromette un’eventuale ricollocazione dei rispettivi
complessi aziendali attraverso lo sfruttamento di
possibili sinergie tra i medesimi, in vista della
migliore ricollocazione sul mercato anche in termini di
salvaguardia dell’occupazione.
La ratio
dell’intervento è pertanto quella di assicurare, pur nel
rispetto delle regole concorsuali e del principio di
autonomia patrimoniale delle società, una maggiore
tutela sia agli interessi dei creditori che alla
conservazione delle attività facenti capo a entrambe le
procedure. Si introduce, pertanto, il principio della
responsabilità solidale dell’impresa cedente rispetto ai
debiti maturati dalla cessionaria, a far data dalla
cessione e fino alla dichiarazione di insolvenza, in un
periodo di tempo comunque predeterminato (massimo un
anno).
Inoltre,
si attribuisce al Ministro dello sviluppo economico,
nell’ambito del più generale potere di vigilanza che già
gli compete, un potere di indirizzo teso ad assicurare
il necessario coordinamento tra le procedure per la
salvaguardia dell’unità operativa dei rispettivi
complessi aziendali.
Il comma 4
istituisce i titoli di risparmio per l’economia
meridionale al fine di favorire l’afflusso di capitali
verso investimenti a medio-lungo termine delle piccole e
medie imprese del Mezzogiorno.
I suddetti
titoli sono strumenti finanziari con scadenza non
inferiore a diciotto mesi, emessi da banche italiane,
comunitarie ed extracomunitarie, che possono essere
sottoscritti, sotto forma di titoli nominativi o al
portatore, da persone fisiche non esercenti attività di
impresa [comma 4, lettere a) e b)].
Le lettera
c) estende ai titoli di risparmio la disciplina di cui
al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, recante
modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
pubblici e privati, e prevede, relativamente all’imposta
sostitutiva sugli interessi di cui all’articolo 2 del
citato decreto legislativo, l’applicazione di
un’aliquota di favore nella misura del 5 per cento,
anche nei casi in cui i sottoscrittori si trovino in una
situazione di regime di risparmio gestito individuale
(consistente nella tassazione del risultato della
gestione maturato nel periodo d’imposta), disciplinato
dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997.
La lettera
d) identifica in 3 miliardi di euro cumulativi la soglia
massima annua di emissione dei titoli di risparmio per
l’economia meridionale; tale soglia può essere
modificata con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare
entro il 31 gennaio di ogni anno.
La lettera
e) fissa il limite massimo di emissione per singola
banca nel 20 per cento dell’importo nominale complessivo
annuo di cui alla precedente lettera. Inoltre, al fine
di evitare il rischio di eccessiva concentrazione dello
strumento sulla singola banca, la lettera e) fissa nel
30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del
gruppo bancario o individuale della banca non facente
parte di un gruppo bancario il limite massimo di
emissione.
La lettera
f) affida a un decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze il compito di stabilire le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
con riguardo, tra l’altro, alle modalità attuative e di
monitoraggio dei titoli di risparmio per l’economia
meridionale.
La lettera
g) abroga le disposizioni contenute nei commi da 178 a
181 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (legge
finanziaria 2010).
Il comma
5, lettera a), detta disposizioni finalizzate ad
assicurare la continuità e l’autonomia del Fondo di
garanzia, in linea sia con quanto già stabilito
dall’articolo 11, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 185
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
2 del 2009, che ha previsto il rifinanziamento del Fondo
di garanzia e la garanzia di ultima istanza sugli
interventi del Fondo stesso a favore delle piccole e
medie imprese e delle imprese artigiane, sia con quanto
previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n.
5 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
33 del 2009, che reca ulteriori risorse destinate al
Fondo.
In
particolare, la novella è volta a eliminare la
disposizione contenuta nel comma 847 dell’articolo 1
della legge n. 296 del 2006 che, nel prevedere
l’istituzione del Fondo per la finanza d’impresa,
stabilisce la soppressione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese, pur mantenendone l’operatività
fino all’emanazione delle norme attuative del citato
Fondo per la finanza d’impresa.
Pertanto,
in coerenza con gli importanti interventi di
rafforzamento del Fondo di garanzia già introdotti di
recente per fronteggiare la grave crisi economica, si
rende necessario eliminare la disposizione che ne
prevede la soppressione, al fine di escludere ogni
eventuale problematica a livello
interpretativo-attuativo.
Tale
modifica consentirebbe, per altro verso, di avviare
l’operatività del Fondo per la finanza d’impresa, che
finora, anche per i predetti motivi, non ha trovato
attuazione.
La lettera
b) prevede la possibilità di procedere ad opportune
razionalizzazioni della disciplina regolamentare del
Fondo, improntate ai seguenti obiettivi prioritari di:
salvaguardare gli effetti sulla finanza pubblica che
possono derivare sia da una riduzione delle risorse del
Fondo connessa alle garanzie concesse, sia
dall’eventuale intervento della garanzia dello Stato di
ultima istanza;
individuare ed eventualmente stanziare le risorse che si
rendessero necessarie per assicurare l’intervento del
Fondo a seguito del significativo incremento
dell’operatività connesso alla grave crisi economica in
corso e al recente, importante ampliamento della platea
dei beneficiari del Fondo (imprese artigiane,
autotrasportatori, imprese subfornitrici di società in
amministrazione straordinaria);
accrescere
l’efficienza dello strumento in termini di sostegno al
finanziamento delle piccole e medie imprese, anche
mediante forme di intervento innovative e il
contenimento dei relativi oneri a carico delle imprese.
Al fine
del raggiungimento di tali obiettivi si prevede la
possibilità di emanazione di decreti di iniziativa
dell’amministrazione cui compete istituzionalmente la
materia della garanzia dello Stato, la politica relativa
ai mercati finanziari e alle attività creditizie, il
monitoraggio della finanza pubblica, con il necessario
concerto dell’amministrazione titolare della politica di
sostegno alle imprese.
In tale
contesto di aggiornamento del Fondo, è inoltre prevista
la possibilità di introdurre – a titolo oneroso – forme
di intervento innovative per il sostegno al capitale di
rischio.
Invero,
tra le operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo,
l’articolo 15, comma 2, della legge n. 266 del 1997 già
prevede le «partecipazioni temporanee e di minoranza al
capitale delle piccole e medie imprese».
In Italia,
il sistema industriale è largamente caratterizzato dalla
presenza di piccole e medie imprese diffuse sul
territorio, che in buona parte presentano
strutturalmente un problema di sottocapitalizzazione.
Al fine di
stimolare l’immissione di nuove risorse nel patrimonio
delle società da destinare allo svolgimento
dell’attività dell’impresa, occorre prevedere un
adeguato meccanismo di incentivi per chi apporta nuovo
capitale, anche attraverso l’ampliamento dei soggetti
apportatori. In particolare, la norma proposta prevede
un’estensione della garanzia a operatori che si sono
sviluppati prevalentemente in una fase successiva
all’emanazione della normativa vigente ma che stanno
assumendo un ruolo rilevante nel compiere operazioni di
ricapitalizzazione, quali i fondi di private equity.
La
disposizione non comporta nuove o maggiori spese.
Le
disposizioni di cui al comma 5, lettera c) consentono
un’utilizzazione più semplice e flessibile delle risorse
già impegnate, ma non impiegate, del Fondo rotativo per
il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca
(FRI) modificando, in parte, il meccanismo che regola
l’allocazione e l’utilizzo delle risorse, pur
salvaguardando l’invarianza finanziaria sul bilancio
dello Stato. L’obiettivo è quello di potenziare
l’efficacia del FRI, rendendolo uno strumento innovativo
di credito agevolato alle imprese, tale da rispondere
alle varie esigenze del ciclo economico e in linea con i
più moderni strumenti di supporto oggi attivi in Europa.
Per
completezza si precisa che il FRI, istituito dalla legge
n. 311 del 2004 presso la gestione separata della Cassa
depositi e prestiti Spa, è finalizzato alla concessione
alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la
forma dell’anticipazione, rimborsabile con un piano di
rientro pluriennale. Il FRI, assistito da una garanzia
sussidiaria di ultima istanza del Ministero
dell’economia e delle finanze e da una dotazione
pluriennale di 150 milioni di euro sul bilancio statale
per coprire il differenziale dell’interesse agevolato,
ha una dotazione attuale di 6 miliardi di euro
alimentata con le risorse del risparmio postale.
Successive variazioni della dotazione possono essere
disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in
relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso
delle somme concesse.
Il
funzionamento del FRI è stato finora strettamente legato
a quello delle singole leggi agevolative erogatrici di
sovvenzioni a fondo perduto gestite dai Ministeri
titolari di vari regimi di aiuto (Ministeri dello
sviluppo economico, dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, delle politiche agricole alimentari e
forestali e delle infrastrutture e dei trasporti),
sostituendo una parte della sovvenzione con un prestito
a tasso agevolato. La riduzione nel tempo dei contributi
a fondo perduto ha contribuito a uno scarso utilizzo del
FRI. Le risorse disponibili risultano pertanto ad oggi
largamente inutilizzate.
In
particolare, le modifiche normative prevedono che fino
al 50 per cento delle risorse rimaste inutilizzate a
valere sulle allocazioni inizialmente disposte dal CIPE,
incluse le risorse derivanti da rientri di capitale dei
finanziamenti già erogati, da revoche o da rimodulazione
o rideterminazione delle agevolazioni concedibili, sia
destinato al finanziamento agevolato delle imprese
attraverso l’intermediazione di enti creditizi, con
priorità per quelle di dimensioni piccole e medie e
anche mediante meccanismi di condivisione del rischio
creditizio.
Tale
previsione non comporta oneri aggiuntivi
per la
finanza pubblica, in quanto interamente realizzabile
nell’ambito delle dotazioni finanziarie di cui il FRI
già dispone.
Il comma
5, lettera d), modifica la legge n. 108 del 1996,
rideterminando in aumento la soglia oltre la quale il
tasso di interesse deve considerarsi usurario, così da
restituire margini di azione alle banche e agli altri
intermediari finanziari.
Il comma
5, lettera e), modifica l’articolo 23-bis del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, estendendo
alle società controllate da società quotate la norma che
esclude le società quotate affidatarie dirette di
servizi pubblici locali dai divieti di partecipazione
alle gare pubbliche.
Il comma
5, lettera f), modifica il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, prevedendo che nell’ambito
dei servizi di pagamento, diversamente da quanto
previsto nella disciplina sulla trasparenza, le parti
possono derogare, in tutto o in parte, alla disciplina
sulle variazioni unilaterali del contratto, qualora il
cliente non sia un consumatore né una micro impresa.
Il comma
5, lettera g), allinea la disciplina in tema di modifica
unilaterale delle condizioni (articolo 118 TUB) con
quella dettata per i sistemi di pagamento (contenuta
nell’articolo 126-sexies TUB), prevedendo che le parti
possano accordarsi nel senso che le previsioni contenute
nell’articolo 118 non si applichino, interamente o
parzialmente, se il cliente non è un consumatore o una
micro impresa. L’eventuale deroga alle disposizioni
dell’articolo 118 può, ovviamente, includere anche la
necessaria sussistenza di un giustificato motivo per
l’esercizio dello ius variandi, come previsto al comma 1
dell’articolo 118. Si rende da ultimo necessario
introdurre una norma di diritto transitorio, che regoli
le modalità con cui gli intermediari dovranno effettuare
gli interventi sui contratti in essere all’indomani
dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Il comma 6
introduce la possibilità, fino al 31 dicembre 2012, di
rinegoziare i mutui a tasso variabile di importo non
superiore a 150.000 euro, stipulati per l’acquisto o per
la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione, a condizione che il soggetto richiedente
presenti una attestazione dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a
30.000 euro e non abbia avuto ritardi nei precedenti
pagamenti. In sede di rinegoziazione, può essere
previsto anche l’allungamento del piano di rimborso del
mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la
durata residua del mutuo all’atto della rinegoziazione
non diventi superiore a venticinque anni. In caso di
rinegoziazione è prevista la surroga di diritto delle
banche nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di
alcuna formalità o annotazione.
Il comma 7
introduce disposizioni finalizzate ad allineare
l’esercizio del credito allo standard europeo.
La lettera
a) modifica l’articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per adeguare
l’esecuzione dei servizi di pagamento ai tempi di
gestione delle operazioni, prevedendo un tempo di
esecuzione maggiore di una giornata lavorativa per le
operazioni disposte su supporto cartaceo, in ragione
della maggiore onerosità in termini di tempo della
gestione del supporto cartaceo. Ad oggi tale possibilità
è prevista fino al 1ogennaio 2012.
Le lettere
da b) a f) modificando, tra l’altro, la cosiddetta
«legge sull’assegno», introducono previsioni dirette ad
attribuire valore giuridico alla presentazione al
pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e
circolari (la legge sull’assegno prevede oggi
esclusivamente la forma cartacea).
Le
disposizioni riguardano anche la validità degli atti di
constatazione del mancato pagamento (protesto e
constatazione equivalente) effettuati sugli assegni
presentati elettronicamente, introducendo anche per tali
atti la possibilità che siano eseguiti in forma
elettronica.
Il comma 8
detta disposizioni di semplificazione delle operazioni
di portabilità dei mutui.
In
particolare:
si
esplicita in maniera chiara il momento dal quale avviare
il computo dei trenta giorni entro cui è necessario
perfezionare l’operazione di portabilità;
si precisa
che il termine «valore» del mutuo, preso a riferimento
per la determinazione del predetto risarcimento, va
inteso nel senso di importo della quota capitale del
finanziamento ancora da rimborsare. La modifica è
finalizzata a disciplinare, mediante l’emanazione di un
apposito provvedimento, le modalità di presentazione al
conservatore, per via telematica, dell’atto di
surrogazione per consentire, mediante la semplificazione
delle relative procedure, un più agevole ricorso alle
operazioni di portabilità dei mutui.
Il comma 9
introduce varie semplificazioni negli adempimenti
tributari per lo Stato e gli enti pubblici.
La
disposizione in commento, attraverso modifiche
all’articolo 32 del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, riformula la disciplina fiscale dei fondi
immobiliari sulla base dei seguenti princìpi:
comma 3
del novellato articolo 32: il regime fiscale dei fondi
disciplinati dagli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge
n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 410 del 2001, resta invariato per i fondi
partecipati esclusivamente da investitori istituzionali
come individuati dalla norma. Tale regime si applica
indipendentemente dall’entità della quota di
partecipazione dei predetti soggetti;
comma
3-bis del novellato articolo 32: si modifica il regime
fiscale attualmente previsto per i proventi nei seguenti
termini:
1) è
conservato il regime di cui all’articolo 7 del citato
decreto-legge n. 351 del 2001 per i proventi attribuiti
agli investitori istituzionali;
2) per i
partecipanti diversi da quelli istituzionali, come
definiti nel comma 3 del novellato articolo 32, che
possiedono una quota di partecipazione superiore al 5
per cento è introdotto il regime di tassazione per
trasparenza. Tale regime si applica sui proventi
indicati nei rendiconti annuali o di chiusura del fondo;
3) resta
fermo il regime ordinario del citato articolo 7 del
decreto-legge n. 351 del 2001 per i partecipanti diversi
da quelli istituzionali che possiedono una quota di
partecipazione pari o inferiore al 5 per cento.
In estrema
sintesi, il regime fiscale vigente sarà riservato ai
soli partecipanti che non possiedono più del 5 per cento
delle quote del fondo e agli investitori istituzionali
di cui al comma 3 dello stesso articolo 32.
Inoltre
(comma 4-bis del novellato articolo 32), i soci che
detengono una partecipazione superiore al 5 per cento
alla data del 31 dicembre 2010 e che a decorrere dal
periodo d’imposta 2011 sono assoggettati al regime della
trasparenza sono altresì tenuti al versamento di
un’imposta sostitutiva del 5 per cento calcolata sul
valore medio delle quote detenute nel 2010.
È
previsto, infine (comma 5 del novellato articolo 32),
che l’assemblea dei partecipanti, nell’ipotesi in cui
partecipino soggetti diversi dagli investitori
istituzionali che detengono una quota superiore al 5 per
cento, possa deliberare, entro il 31 dicembre 2011, la
liquidazione del fondo. In tal caso, la società di
gestione del risparmio preleva a titolo di imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi un ammontare pari
al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal
prospetto redatto al 31 dicembre 2010. È altresì dovuta
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’IRAP del 7 per cento sui risultati maturati dal 1o
gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione,
che deve comunque essere conclusa nel termine massimo di
cinque anni.
In tal
caso non trova applicazione l’imposta sostitutiva dovuta
dai partecipanti né l’imposizione per trasparenza.
Il comma
10 modifica l’articolo 239 del codice della proprietà
industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del
2005, circoscrivendo la tutela dei disegni e dei modelli
industriali con le forme previste per il diritto
d’autore alle sole opere di disegno industriale divenute
di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001, a seguito
della cessazione degli effetti della registrazione,
escludendo, di converso, tale tutela per le opere di
pubblico dominio in quanto mai registrate.
Quanto al
regime transitorio di cui al secondo periodo
dell’attuale testo dell’articolo 239 del codice della
proprietà industriale, lo stesso andrà ovviamente
riferito ai soli disegni e modelli registrati in Italia
o con effetti in Italia che, anteriormente alla data del
19 aprile 2001, erano divenuti di pubblico dominio.
I commi 11
e 12 consentono la cessione dei crediti per contributi
europei erogati nell’ambito della politica agricola
comune (contributi PAC), al fine di garantire maggiore
liquidità agli agricoltori e di dare sostegno alle
attività del settore. Le modalità saranno definite con
apposito decreto ministeriale.
ARTICOLO 9
I commi 1
e 2 introducono nuove forme di contratti di programma
per la ricerca con soggetti pubblici o privati, anche in
forma associata, denominati ”contratti di ricerca
strategica”, al fine di realizzare iniziative oggetto di
programmazione negoziata volte a valorizzare
prevalentemente le aree sottoutilizzate e del
Mezzogiorno.
I commi da
3 a 16 prevedono e disciplinano l’istituzione di una
Fondazione per il merito con l’obiettivo di coordinare
gli apporti pubblici e privati previsti dall’articolo 4
della legge n. 240 del 2010. La Fondazione per il merito
dovrà elaborare mediante una prova nazionale, una
graduatoria di studenti meritevoli, che potranno
accedere sia a prestiti (buoni di studio) a tassi
vantaggiosi erogati dalla Fondazione, sia a
finanziamenti accordati dal sistema bancario e garantiti
dalla medesima Fondazione. In tale sistema, previa
creazione di una linea di finanziamento con soggetti
terzi, la Fondazione impiegherà le risorse proprie
principalmente per concedere garanzie ed effettuare
accantonamenti (secondo coefficienti da stabilire)
relativi ai prestiti erogati.
Il comma 3
prevede l’istituzione della Fondazione allo scopo
prioritario di realizzare gli obiettivi del Fondo per il
merito per il perseguimento di soli fini di interesse
pubblico.
Il comma 4
prevede che membri fondatori siano i dicasteri
(Ministeri dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e dell’economia e delle finanze) a cui
l’articolo 4 della legge n. 240 del 2010 affida il
compito di dare attuazione al Fondo per il merito.
Il comma
5, analogamente a quanto previsto per altre fondazioni
partecipate da amministrazioni statali, prevede
l’approvazione dello statuto della Fondazione con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze. Si rinvia allo statuto per la
definizione di modalità che possano favorire la
partecipazione e il connesso apporto finanziario di
privati e altri soggetti pubblici. In un’ottica di
semplificazione e di riduzione degli adempimenti
normativi si prevede che siano le clausole statutarie a
disciplinare la partecipazione ad un comitato consultivo
dei rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli
studenti designati dal Consiglio nazionale degli
studenti universitari, in luogo del decreto
ministeriale.
Il comma 6
attribuisce all’organo deliberante della Fondazione la
potestà di disciplinare: i criteri e le modalità di
restituzione della quota dei buoni di studio a carico
degli studenti; le caratteristiche, l’ammontare dei
premi e dei buoni; le modalità i criteri e le modalità
di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse
del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1
dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; le
iniziative di divulgazione e di informazione; le
modalità di monitoraggio della concessione dei premi,
dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi
nonché dell’esposizione del fondo. Le citate attività
sono legate alla vita di un Fondo che, soprattutto
attraverso il meccanismo dei buoni di studio, assume i
caratteri della rotatività e dell’indeterminatezza della
durata, sicché si rende necessaria la predisposizione di
meccanismi di regolazione fine dello stesso che possano
essere agevolmente modulati dalla Fondazione preposta
alla gestione del Fondo.
La
Fondazione, inoltre, dovrà coordinare, attraverso un
proprio regolamento, la somministrazione delle prove
nazionali, finalizzate alla redazione di una graduatoria
nazionale necessaria per l’individuazione degli studenti
ammissibili ai benefici erogati dal Fondo per il merito.
Il comma
7, al fine di assicurare il necessario coordinamento
della Fondazione con i Ministeri fondatori, prevede per
gli organi della stessa l’obbligo di adeguarsi con
propri atti alle direttive impartite attraverso i
decreti previsti dall’articolo 4 della legge n. 240 del
2010.
Il comma 8
demanda alla Fondazione il coordinamento operativo della
somministrazione delle prove nazionali standard di cui
all’articolo 4 della legge n. 240 del 2010, la cui
realizzazione è affidata al Sistema nazionale di
valutazione.
Il comma 9
prevede l’apporto dei privati e di altri enti pubblici
al patrimonio della Fondazione e la facoltà, per la
stessa di essere comodataria di beni demaniali e
patrimoniali dello Stato. La Fondazione, inoltre, può
accedere alle risorse del PON «Ricerca e Competitività
FESR 2007/2013» e di altri programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali europei.
Il comma
10 consente alla Fondazione l’erogazione di
finanziamenti e la concessione di garanzie, in deroga al
titolo V del TUB che richiede la forma della società di
capitali per l’iscrizione all’albo degli intermediari
finanziari.
I commi 11
e 12 prevedono che i fondatori di fondazioni di
interesse nazionale possono disporre la devoluzione
delle proprie risorse alla Fondazione per il merito e
che tutti gli atti connessi alla costituzione della
Fondazione sono esclusi da ogni tributo e vengono
effettuati in regime di neutralità fiscale.
I commi
13, 14, 15 e 16 dettano alcune disposizioni volte a
rendere più agevole l’adempimento dell’obbligo di
pagamento delle rate di restituzione della quota dei
buoni di studio a carico dello studente, novellando il
testo dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.
240. In particolare il comma 13 prevede la facoltà di
ricorrere alla procedura di riscossione coattiva
mediante ruolo e, quindi, di disporre di un efficace
strumento di soddisfazione delle ragioni di credito
della Fondazione.
Il comma
14 dispone l’utilizzo della cessione del quinto dello
stipendio per la restituzione delle rate, escludendo, al
fine di ridurre i costi gestionali a carico del Fondo,
l’obbligo di assicurazione previsto ai sensi
dell’articolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 180 del 1950 ed estende la durata delle
cessioni del quinto a vantaggio della Fondazione oltre
il decennio al fine di assicurare la massima
sostenibilità degli obblighi di restituzione anche per
beneficiari con redditi di non elevato ammontare.
Il comma
15 reca la copertura finanziaria.
Il comma
16 abroga i commi 5 e 9 dell’articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e le lettere c), d), i), l) e m)
del comma 3 del medesimo articolo.
I commi da
17 a 21 dettano disposizioni in materia di personale
scolastico.
Il comma
17 prevede l’adozione di un piano triennale di
assunzioni del personale della scuola docente, educativo
e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), sulla
base dei posti vacanti e disponibili, nel rispetto degli
obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, al
fine di garantire continuità nell’erogazione del
servizio scolastico e educativo e di conferire il
maggiore possibile grado di certezza nella
pianificazione degli organici.
L’approvazione del piano di assunzioni determinerebbe,
in concreto, la copertura totale (o quasi) dei posti
vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2011/2012.
Il comma
18 esclude dall’ambito di applicazione del decreto
legislativo n. 368 del 2001, recante «Attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP
e dal CES» i contratti a tempo determinato stipulati per
il conferimento delle supplenze del personale docente e
ATA.
Il comma
19 sposta al 31 agosto di ciascun anno il termine per
l’adozione dei provvedimenti in materia di assunzioni a
tempo indeterminato, utilizzazione, assegnazione
provvisoria nonché di ogni altro atto di durata annuale
riguardante il personale di ruolo.
Il comma
20 prevede che l’aggiornamento delle graduatorie
scolastiche ad esaurimento avvenga con cadenza triennale
e che contestualmente possa essere disposto il
trasferimento in un’unica provincia.
Il comma
21 riguarda i docenti destinatari di nomina a tempo
indeterminato a decorrere dall’anno scolastico
2011/2012, prevedendo che la possibilità di chiedere il
trasferimento, l’assegnazione provvisoria o
l’utilizzazione in una provincia diversa da quella di
cui sono titolari inizia dopo cinque anni di effettivo
servizio.
ARTICOLO
10
I commi da
1 a 5 semplificano il procedimento di rilascio dei
documenti di identificazione dei cittadini mediante
l’introduzione della carta d’identità elettronica (CIE),
con durata triennale per i minori e decennale per i
maggiorenni.
Le
modalità tecniche di attuazione della CIE saranno
definite con apposito provvedimento da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Progressivamente la CIE sarà unificata con la tessera
sanitaria, in modo da consentire il rilascio gratuito di
un documento unificato.
Viene
soppresso, inoltre, il limite minimo di età per il
rilascio della carta d’identità, attualmente fissato in
anni quindici.
Il comma 6
completa una disposizione contenuta nel decreto-legge n.
185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 2 del 2009, che prevede l’obbligo per l’ufficio di
anagrafe di ciascun comune di comunicare all’Indice
nazionale delle anagrafi il trasferimento di residenza e
gli altri eventi anagrafici e di stato civile dei
cittadini, introducendo, in caso di ritardo, la
responsabilità disciplinare ed eventualmente anche
erariale del responsabile del procedimento.
Il comma
7, al fine di dirimere un rilevante contenzioso in atto,
chiarisce che al pagamento della doppia annualità di
pensione di reversibilità ai superstiti delle vittime
del terrorismo deve provvedere l’Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell’amministrazione
pubblica (INPDAP).
I commi 8,
9 e 10 dettano disposizioni finalizzate a rafforzare la
piena operatività del sistema nazionale di soccorso
assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco al
fine di fronteggiare la grave carenza di personale
responsabile e coordinatore delle squadre operative di
soccorso.
A tal fine
si prevedono modalità semplificate per acquisire
complessivamente 2.007 capi squadra e 1.493 capi
reparto, figure di fondamentale importanza soprattutto
nell’attuale momento di emergenza umanitaria conseguente
all’eccezionale afflusso di stranieri provenienti dalle
aree di conflitto e di crisi del Nord Africa, che sta
evidenziando ancora una volta il generoso e
insostituibile impegno del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco quale componente fondamentale del Sistema
nazionale di protezione civile. D’altra parte, i tragici
eventi degli ultimi anni, ormai impressi nella memoria
collettiva del Paese, hanno dimostrato l’efficienza
operativa della macchina del soccorso e le elevatissime
doti umane e professionali dei vigili del fuoco,
nonostante le gravi carenze di personale, soprattutto
con riferimento alle squadre operative.
Per quanto
riguarda le modalità di realizzazione degli obiettivi
sopra illustrati, il comma 8 consente – attraverso
l’esperimento di una o più procedure straordinarie –
l’accesso nella qualifica di capo squadra per i posti
disponibili nel periodo dal 31 dicembre 2008 al 31
dicembre 2009 (697), nonché nella qualifica di capo
reparto per i posti disponibili al 1o gennaio 2008
(866).
Il comma 9
prevede l’applicazione delle stesse modalità concorsuali
semplificate di cui al comma 1, per consentire la
copertura dei posti che si renderanno disponibili al 31
dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra (1.310) e
al 1o gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto
(627). Le procedure dovranno assicurare,
prioritariamente, la copertura dei posti nella qualifica
di capo squadra, che registra le maggiori criticità.
Il comma
10 dimezza la durata dei corsi di formazione – che
saranno avviati nel triennio 2011-2013 – per l’accesso
alle qualifiche operative (allievi vigili del fuoco,
allievi vice ispettori antincendi e vicedirettori),
garantendo – con moduli intensivi e, comunque, altamente
qualificati – una più rapida immissione nei ruoli per
mantenere inalterata l’efficacia del complessivo
dispositivo del sistema di soccorso pubblico su tutto il
territorio nazionale.
A tal
proposito, si precisa che, ai sensi della legge 30
settembre 2004, n. 252 (recante delega al Governo per la
disciplina in materia di rapporto di impiego del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), il
rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco è disciplinato in regime di diritto
pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali e
che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
recante l’ordinamento del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, individua – all’articolo 1 – i
ruoli del personale non direttivo con funzioni
tecnico-operative:
a) ruolo
dei vigili del fuoco;
b) ruolo
dei capi squadra e dei capi reparto;
c) ruolo
degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
Inoltre,
l’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 217 del
2005 prevede che l’accesso alla qualifica di capo
squadra avviene:
a) nel
limite del 60 per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per
titoli e superamento di un successivo corso di
formazione professionale, di durata non inferiore a tre
mesi, riservato al personale che, alla predetta data,
rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;
b) per il
restante 40 per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per
titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e
successivo corso di formazione professionale, di durata
non inferiore a tre mesi, riservato al personale del
ruolo dei vigili del fuoco che, alla predetta data,
abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo
medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato
con profitto i corsi di aggiornamento professionale.
Analogamente, l’articolo 16 dello stesso decreto
legislativo n. 217 del 2005 prevede che l’accesso alla
qualifica di capo reparto avviene:
a) nel
limite del 60 per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per
titoli e superamento di un successivo corso di
formazione professionale, di durata non inferiore a tre
mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che,
alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica;
b) per il
restante 40 per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per
titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e
successivo corso di formazione professionale, di durata
non inferiore a tre mesi, riservato al personale
appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi
reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro
anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel
quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i
corsi di aggiornamento professionale.
Si prevede
quindi che l’accesso alle qualifiche di capo squadra e
di capo reparto avvenga – in via transitoria –
attraverso l’espletamento della procedura selettiva
rapida (allo stato prevista solo per la copertura del 60
per cento dei posti vacanti) disciplinata dall’articolo
12, comma 1, lettera a), e dall’articolo 16, comma 1,
lettera a), del citato decreto legislativo n. 217 del
2005. Inoltre, l’utilizzazione della sola modalità del
concorso per titoli e il superamento di uno specifico
corso di formazione professionale mira a consentire
maggiore celerità nell’accesso alle predette qualifiche,
che rivestono un ruolo assolutamente strategico e
centrale nell’ambito del sistema del soccorso pubblico,
non surrogabile per lo specifico livello delle
responsabilità e per il grado di autonomia decisionale
correlati agli interventi urgenti.
I commi da
11 a 28 dettano disposizioni in materia di gestione
delle risorse idriche e di organizzazione del servizio
idrico.
In
particolare, il comma 11 prevede l’istituzione
dell’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse
idriche, soggetto giuridicamente distinto e
funzionalmente indipendente rispetto al Governo (comma
12), al fine di garantire l’osservanza dei princìpi
contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di gestione delle risorse idriche e di
organizzazione del servizio idrico, con particolare
riferimento alla tutela dell’interesse degli utenti,
alla regolare determinazione e adeguamento delle
tariffe, nonché alla promozione dell’efficienza,
dell’economicità e della trasparenza nella gestione dei
servizi idrici.
All’Agenzia sono trasferite le funzioni attribuite
dall’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e dalle altre disposizioni vigenti alla
Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche (comma 15), che pertanto viene soppressa (comma
26). Il comma 26 prevede un regime transitorio al fine
di consentire alla Commissione di operare fino alla
costituzione dell’Agenzia.
L’Agenzia
opera sulla base di princìpi di autonomia organizzativa,
tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di
economicità (comma 13).
Il comma
14 definisce le funzioni dell’Agenzia, con particolare
riferimento alla definizione dei livelli minimi di
qualità del servizio idrico e alla determinazione del
metodo tariffario.
Il comma
16 prevede che l’Agenzia sia costituita come organo
collegiale composto da tre membri scelti tra persone
dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e
riconosciuta professionalità e competenza nel settore,
di cui uno con funzioni di presidente, nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
Le
designazioni effettuate dal Governo sono previamente
sottoposte al parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
I compensi
spettanti ai componenti dell’Agenzia sono determinati
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, e sono ridotti di almeno la
metà qualora i componenti, dipendenti da pubbliche
amministrazioni, optino per il mantenimento del proprio
trattamento economico (comma 18).
È
previsto, inoltre, un collegio dei revisori dei conti,
cui si applica l’articolo 8, comma 4, lettera h), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che è
nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze ed è
composto da tre membri effettivi, due dei quali scelti
tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti, uno
con funzioni di presidente, nonché da un membro
supplente.
Al comma
17 è disciplinata la figura del direttore generale.
Ai commi
16 e 19 sono disciplinate le incompatibilità riguardo
all’incarico di componente l’Agenzia e di direttore
generale. È inoltre stabilito, al comma 20, che per
almeno dodici mesi dalla cessazione dall’incarico, i
membri dell’Agenzia e il direttore generale non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le
imprese operanti nel settore, pena l’irrogazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria pari a un’annualità
dell’importo del corrispettivo percepito, salvo che il
fatto costituisca reato.
Sono
state, infine, introdotte al comma 21 disposizioni
concernenti l’ipotesi di scioglimento dell’Agenzia.
Al comma
22 è disciplinato il procedimento di adozione dello
statuto dell’Agenzia, con cui sono definiti le finalità
e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e
di funzionamento, le competenze degli organi e le
modalità di esercizio delle funzioni, nonché il
regolamento che definisce l’organizzazione e il
funzionamento interno dell’Agenzia e che ne determina il
contingente di personale assegnato, nel limite di
quaranta unità, in posizione di comando.
Al comma
24 si prevede che agli oneri derivanti dal funzionamento
dell’Agenzia si provvede mediante un contributo posto a
carico dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza, per
un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2
per cento del valore complessivo del mercato di
competenza, da versare entro il 31 luglio di ogni anno,
che affluisce direttamente al bilancio dell’Agenzia,
nonché mediante apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, la cui dotazione non può
superare 1 milione di euro a decorrere dal 2011 e potrà
essere ridotta con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sulla base del
gettito derivante dai contributi e dei costi
dell’Agenzia.
Al comma
27 si prevede che l’Agenzia possa avvalersi del
patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Al comma
28 si introduce una norma di interpretazione autentica,
al fine di chiarire che dalla data di entrata in vigore
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,
cessa il regime transitorio per la determinazione delle
tariffe del servizio idrico.
ARTICOLO
11
L’articolo
11, composto da due commi, reca disposizioni relative
alla copertura finanziaria.
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sicurezza del Governo
(numero
164 del 12 maggio 2011) Continua a Leggere
12 maggio
2011, 12:05
Il CNF sul
riconoscimento del titolo di “abogado” acquisito in
Spagna
Circolare
del Consiglio Nazionale Forense del 5 maggio 2011
Continua a Leggere
9 maggio
2011, 09:05
Il testo
integrale del Decreto per lo sviluppo
Testo
approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 maggio 2011
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15
febbraio 2011, 16:02
Sentenza
CdS N.00854/2011
N.
00854/2011 REG.SEN. N. 01668/2010 REG.RIC. REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha
pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso numero
[...] Continua a Leggere
8 febbraio
2011, 12:02
Conclusioni Avvocato Generale 3/2/2011 n. C-122/10
Tutela dei
consumatori – Pratiche commerciali sleali -Direttiva
2005/29/CE – Nozione di invito all’acquisto -Obbligo di
informazioni sul prodotto reclamizzato e sul prezzo che
consentano al consumatore di fare un acquisto – Nozione
di caratteristiche del prodotto – Indicazione di un
prezzo “a partire da” in una comunicazione commerciale
pubblicata sulla stampa – Omissioni ingannevoli Continua
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