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Commento al Decreto Sviluppo, DL 70 del 2011-La relazione al disegno di legge di conversione alla Camera, n. 4357 AC-LeggiOggi.it

 

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E’ pendente alla Camera il disegno di legge di conversione del decreto legge “Sviluppo”, 13 maggio 2011 n. 70 (“Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”)

Riportiamo di seguito il testo integrale della relazione illustrativa presentata dal Governo alla Camera, lo scorso 13 maggio (numero 4357 AC).

“Con il presente decreto-legge si realizza una serie di misure finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell’economia, in primo luogo attraverso l’istituzione di crediti di imposta a favore delle imprese che investono in progetti di ricerca o che assumono a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno, in secondo luogo attraverso il rilancio dell’offerta turistica a livello nazionale e internazionale, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione dei distretti turistico-alberghieri.

Nel campo dell’edilizia viene apportata poi una serie di semplificazioni volte alla riduzione dei tempi di costruzione delle opere pubbliche, pur garantendo un efficace sistema di controllo e, parallelamente, una serie di liberalizzazioni per quanto concerne le costruzioni private.

Ulteriori semplificazioni di adempimenti, di natura fiscale e no, vengono previste a favore sia delle imprese sia dei cittadini contribuenti.

Si interviene quindi sul codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, per dare corretta attuazione alla disciplina dell’Unione europea, e sul codice civile, per favorire la continuità nell’esercizio delle imprese; altre disposizioni intervengono a favore della rinegoziazione e della portabilità dei mutui.

Viene infine istituito il Fondo per il merito scolastico e universitario.

Tenuto conto della particolare complessità e ampiezza dell’intervento normativo e dei suoi possibili effetti, nonché della particolare urgenza di emanazione del provvedimento, non si è provveduto alla predisposizione dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), sulla base di quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

Nella relazione illustrativa che segue sono comunque indicati sinteticamente gli effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Si passa all’illustrazione dei singoli articoli …”

La relazione illustrativa al Decreto Sviluppo, 4357 AC

(dal disegno di legge di conversione del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70)

 

Disegno di legge numero 4357 AC

 

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia

 

Relazione illustrativa del 13 maggio 2011

 

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Onorevoli Deputati!

Con il presente decreto-legge si realizza una serie di misure finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell’economia, in primo luogo attraverso l’istituzione di crediti di imposta a favore delle imprese che investono in progetti di ricerca o che assumono a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno, in secondo luogo attraverso il rilancio dell’offerta turistica a livello nazionale e internazionale, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione dei distretti turistico-alberghieri.

 

Nel campo dell’edilizia viene apportata poi una serie di semplificazioni volte alla riduzione dei tempi di costruzione delle opere pubbliche, pur garantendo un efficace sistema di controllo e, parallelamente, una serie di liberalizzazioni per quanto concerne le costruzioni private.

 

Ulteriori semplificazioni di adempimenti, di natura fiscale e no, vengono previste a favore sia delle imprese sia dei cittadini contribuenti.

 

Si interviene quindi sul codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, per dare corretta attuazione alla disciplina dell’Unione europea, e sul codice civile, per favorire la continuità nell’esercizio delle imprese; altre disposizioni intervengono a favore della rinegoziazione e della portabilità dei mutui.

 

Viene infine istituito il Fondo per il merito scolastico e universitario.

 

Tenuto conto della particolare complessità e ampiezza dell’intervento normativo e dei suoi possibili effetti, nonché della particolare urgenza di emanazione del provvedimento, non si è provveduto alla predisposizione dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), sulla base di quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

 

Nella relazione illustrativa che segue sono comunque indicati sinteticamente gli effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

 

Si passa all’illustrazione dei singoli articoli.

 

ARTICOLO 1

 

L’articolo 1 istituisce, in via sperimentale, per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero enti pubblici di ricerca.

 

Ai sensi del comma 3 sono ricompresi nel beneficio le università e gli istituti universitari legalmente riconosciuti (statali e non statali) e gli enti pubblici di ricerca, di cui all’articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, e l’ASI-Agenzia spaziale italiana, nonché gli organismi di ricerca come definiti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d) del paragrafo 2.2.

 

Il credito di imposta spetta anche qualora le università e gli enti pubblici di ricerca sviluppino i progetti in associazione, consorzio o joint venture con altre qualificate strutture di ricerca pubbliche o private di equivalente livello scientifico.

 

Ulteriori strutture che possono beneficiare del credito di imposta per la ricerca possono essere individuate attraverso l’emanazione di apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Le tipologie di intervento agevolabili sono individuate negli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

 

Il credito di imposta spetta in tre quote annuali a decorrere da ciascuno dei predetti anni 2011 e 2012 e compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento rispetto alla media dei medesimi investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010 se lo stesso è commissionato ai soggetti indicati dalla lettera a) del comma 3.

 

Il comma 3, lettera b), disciplina il trattamento tributario del credito di imposta e ne sancisce la non concorrenza alla formazione del reddito e alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché l’irrilevanza ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1987 (TUIR). Inoltre, esso deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a scomputo dei tributi ivi indicati.

 

Il comma 3 esclude, altresì, l’applicabilità all’agevolazione del limite annuale complessivo di utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (pari a 250.000 euro), di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Il comma 4 rinvia per la disciplina applicativa a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e abroga il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo di cui al comma 25 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in quanto assorbito dal credito di imposta in esame.

 

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri.

 

ARTICOLO 2

 

L’articolo 2 prevede la concessione di un credito d’imposta per ogni nuovo lavoratore assunto stabilmente nel Mezzogiorno del Paese (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia).

 

La finalità dell’intervento è quella di incrementare il livello occupazionale del Mezzogiorno mediante l’erogazione di un incentivo fiscale concesso nella forma del credito d’imposta che, nella sostanza, tende a ridurre il costo del personale stimolando il mercato del lavoro.

 

In particolare, sono beneficiari dell’agevolazione fiscale tutti i datori di lavoro, compresi quelli che operano nel settore agricolo, che nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rispetto alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti; l’agevolazione riguarda anche le assunzioni di lavoratori effettuate nel settore agricolo.

 

Il credito d’imposta è pari al 50 per cento dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione se il lavoratore assunto è «svantaggiato» (come definito dal numero 18 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008); se il lavoratore è «molto svantaggiato» (cioè privo di lavoro da almeno ventiquattro mesi), l’incentivo è concesso nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione.

 

Per quantificare il credito d’imposta spettante occorre verificare la differenza fra:

 

il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese;

 

il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

 

Il beneficio spetta a condizione che i lavoratori siano privi di impiego da almeno sei mesi, ovvero privi di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o professionale, ovvero che abbiano superato i cinquanta anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero siano occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche definite dal suddetto regolamento.

 

Il credito d’imposta, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo per cui è concesso, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le ordinarie regole, entro tre anni dalla data di assunzione.

 

L’articolo in esame, inoltre, demanda a un successivo decreto interministeriale di natura non regolamentare l’individuazione dei limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni nonché l’attuazione delle relative disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle condizioni che consentono l’utilizzo dei fondi strutturali dell’Unione europea per il cofinanziamento del bonus in parola.

Il comma 9 reca la quantificazione degli oneri.

 

ARTICOLO 3

 

L’articolo 3 reca disposizioni in materia di reti d’impresa, «zone a burocrazia zero», distretti turistico-alberghieri e nautica da diporto.

I primi sei commi dell’articolo recano due blocchi di disposizioni coerenti e integrati fra loro.

 

Con i commi da 1 a 3 si introduce un diritto di superficie ventennale così regolato:

 

a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. È precisato che sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d’uso in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. Si precisa altresì che la delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nonché la delimitazione delle aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non già di proprietà privata, è effettuata, su iniziativa dei comuni, dalle regioni, d’intesa con l’Agenzia del demanio;

 

b) inoltre il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, nel rispetto dei princìpi europei di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla regione, d’intesa con il comune nonché con le Agenzie del demanio e del territorio, ed è trasmesso in copia all’Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo;

 

c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si mantiene:

 

1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dall’Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato;

 

2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, per le edificazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo abilitativo valido a tutti gli effetti;

 

3) se acquisito da un’impresa, a condizione che l’impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dall’Agenzia delle entrate e che l’impresa risulti altresì regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;

 

d) sulle aree inedificate l’attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie già occupate da edificazioni esistenti le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente.

 

Viene inoltre stabilito che le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono senz’altro acquisite di diritto alla proprietà del demanio e abbattute in danno di colui che le ha realizzate.

Le violazioni della normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano a essere perseguite ai sensi della legislazione vigente.

 

Nulla è innovato in materia di demanio marittimo. Ne consegue che le concessioni demaniali vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo proseguono fino alla loro scadenza e solo quando questa sarà intervenuta si procederà all’attribuzione dei diritti di superficie sui beni edificati per effetto delle concessioni vigenti nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di parità di trattamento.

 

Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie riscossi dall’Agenzia delle entrate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un Fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente, della regione interessata, dei comuni interessati, dei distretti turistico-alberghieri di cui al comma 4, nonché dell’erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell’interno. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

È poi ribadito, a salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, che l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di attribuzione di diritti di superficie a imprese turistico-balneari, il rispetto dell’obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione.

 

I commi da 4 a 6 istituiscono nei territori costieri i distretti turistico-alberghieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del distretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Questi distretti sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le regioni interessate.

 

Viene precisato che la delimitazione dei distretti è effettuata dall’Agenzia del demanio, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i comuni interessati.

 

È quindi stabilito che nei distretti turistico-alberghieri si applicano le seguenti disposizioni:

 

a) alle imprese dei distretti, costituite in rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all’articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano altresì, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all’articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005;

 

b) i distretti costituiscono «zone a burocrazia zero» ai sensi dell’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell’interno sono a carico del Fondo di cui al comma 2;

 

c) nei distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, e possono presentare richieste e istanze rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti.

 

Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza delle altre amministrazioni statali. Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell’INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l’esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull’ordinaria attività propria delle imprese dei distretti. Dall’attuazione delle disposizioni illustrate non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

 

Il comma 7 estende la disciplina prevista dal codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, anche alle navi usate per attività di noleggio per scopi ricreativi.

 

Il comma 8, lettera a), modifica la legge n. 84 del 1994, recante «Riordino della legislazione in materia portuale», prevedendo che in sede di adozione del Piano regolatore portuale, fermo restando il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, venga valutata prioritariamente l’utilizzazione come approdi turistici di strutture o ambiti che risultino idonei a tale scopo.

 

Il comma 8, lettera b), estende alle concessioni marittime per il diporto nautico i princìpi adottati per le concessioni balneari dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (cosiddetto «Milleproroghe»). In tal modo si andrà a definire norme quadro, con l’indicazione di requisiti minimi comuni o quanto meno di coordinamento fra le regioni, alle quali sono state trasferite le competenze in materia di demanio.

 

In tal modo si incentiva la realizzazione di piccoli porti polifunzionali (funzione commerciale, turistica, di servizio passeggeri, peschereccia), destinati a servire la nautica da diporto e il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari.

 

ARTICOLO 4

 

L’attuale fase di crisi economica rende indispensabile l’adozione di misure di semplificazione e di accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici in modo da consentire, da un lato, una rapida cantierizzazione degli interventi infrastrutturali e, dall’altro, una riduzione dell’enorme mole di contenzioso esistente in materia.

 

La costruzione delle opere pubbliche, infatti, rappresenta un importantissimo «motore» per lo sviluppo del Paese, soprattutto se si tratta di opere di interesse strategico (legge obiettivo).

 

L’articolo 4 modifica in più parti la vigente normativa in materia di contratti pubblici, relativamente agli istituti e con le finalità individuati al comma 1, lettere da a) a r).

 

Il comma 2 apporta numerose novelle al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006:

 

Lettera a).

Al fine di consentire una maggiore flessibilità nell’applicazione della disciplina dettata dal codice, si precisa che i contratti cosiddetti «esclusi» sono sottratti dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche.

 

Resta fermo il principio, previsto dall’articolo 27, che ai contratti esclusi comunque si applicano i princìpi europei di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

 

Lettere b) e c).

Le norme apportano alcune modifiche agli articoli 38 e 40 semplificando la disciplina dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di appalto (cosiddetti «requisiti di moralità») e delle cause di esclusione, con l’obiettivo di contenere la discrezionalità delle stazioni appaltanti nonché di ridurre il contenzioso relativo alla fase di affidamento.

 

Più nello specifico:

 

si estende la causa di esclusione prevista per i soggetti destinatari di una misura di prevenzione o che abbiano riportato condanne penali anche al socio unico ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (attualmente sono indicati solo l’amministratore con poteri di rappresentanza e il direttore tecnico). Si riduce a un anno il periodo da considerare ai fini della cessazione dalle cariche, attualmente previsto in tre anni; ciò consente, da un lato, di ridurre l’entità di contenzioso derivante dall’esclusione dalle gare per tali motivi, garantendo, dall’altro, il permanere di un congruo periodo idoneo a evitare che la cessazione dalle cariche di soggetti condannati consenta automaticamente la partecipazione alle gare. Si chiarisce, altresì, che non rilevano ai fini dell’esclusione dalle gare le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione, l’estinzione o la depenalizzazione del reato, o la revoca della sentenza [lettera b), numeri 1.1 e 1.2];

 

relativamente alla causa di esclusione per violazioni in materia di intestazione fiduciaria, è stato indicato l’ambito temporale cui circoscrivere l’efficacia interdittiva dell’infrazione in quanto attualmente costituisce una causa di esclusione sine die in contrasto con il principio europeo di proporzionalità [lettera b), numero 1.3];

 

con riferimento all’esclusione per violazioni in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori, per fornire univoci elementi per la valutazione della gravità delle violazioni stesse, si chiarisce che si intendono gravi quelle individuate dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le cause ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva [lettera b), numero 1.4];

 

la causa di esclusione per violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse è stata limitata ai soli casi di gravità [lettera b), numero 1.5];

 

riguardo alla causa di esclusione per falsa dichiarazione, le modifiche alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 38 del codice [lettera b), numero 1.6] unitamente all’introduzione del nuovo comma 1-ter del medesimo articolo [lettera b), numero 3], sono volte ad adeguare la disposizione al diritto dell’Unione europea che esige che le false dichiarazioni, per comportare l’esclusione, siano imputabili a colpa grave o a dolo; l’accertamento di detti elementi è rimesso all’autorità di vigilanza che, solo ove rilevi la sussistenza di dolo o di colpa grave, ordina l’iscrizione nel casellario informatico, iscrizione che costituisce causa ostativa alla partecipazione alle gare e all’affidamento del subappalto per un successivo periodo della durata di un anno;

 

la modifica riferita alla lettera m-bis) del comma 1 dell’articolo 38 del codice [lettera b), numero 1.8] sostituisce l’interdizione sine die alla partecipazione alle gare, in contrasto con il principio di ispirazione europea della proporzionalità della sanzione, con la disposizione che inserisce come causa ostativa alla partecipazione alle gare e all’affidamento in subappalto l’aver presentato, ai fini della qualificazione di società organismo di attestazione (SOA), falsa documentazione o falsa dichiarazione. Si introduce, inoltre, un nuovo comma 9-quater nell’articolo 40 del codice, prevedendo che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione, le SOA segnalino il fatto all’autorità la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-bis), nella formulazione introdotta con il presente decreto [lettera c), numero 2];

 

la modifica riferita alla lettera m-ter) del comma 1 dell’articolo 38 [lettera b), numero 1.9] riduce a un anno il periodo da considerare ai fini della mancata denuncia di estorsioni, attualmente previsto in tre anni;

 

la modifica al comma 1-bis [lettera b), numero 2] è volta a chiarire la validità delle cause di esclusione intervenute successivamente all’affidamento al custode o all’amministratore;

 

la modifica del comma 2 dell’articolo 38 [lettera b), numero 4] puntualizza aspetti relativi a diverse ipotesi di esclusione dalle gare.

 

In particolare, la causa di esclusione per violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e di tasse è stata limitata ai soli casi di gravità, individuata rispetto a una soglia di importo per omessi pagamenti superiori a 10.000 euro agganciata al limite previsto dall’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

 

Con riguardo all’esistenza di una situazione di collegamento tra imprese [articolo 38, comma 1, lettera m-quater)] vengono indicati puntualmente, in termini applicativi, gli adempimenti del concorrente riguardo al contenuto delle dichiarazioni da presentare ai fini della verifica, da parte della stazione appaltante, dell’imputabilità o meno di più offerte ad un unico centro decisionale. Al riguardo si rappresenta che la Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza del 19 maggio 2009 resa nella causa C-538/07) ha ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione europea una normativa nazionale che vieti in assoluto la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese tra loro in situazione di collegamento, poiché ciò implica una presunzione di reciproca influenza nella formulazione delle offerte in gara che ostacola la libera concorrenza nel mercato dell’Unione.

 

Con il decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, è stato operato l’adeguamento delle norme del codice alla sentenza della Corte di giustizia: in particolare è stata consentita la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese in situazione di controllo laddove ininfluente in ordine alla formulazione delle offerte e non idoneo a determinare turbativa della gara;

 

l’ulteriore intervento normativo introduce una formulazione della disposizione che assicura maggiore salvaguardia all’autonomia dell’offerta sul piano dell’imputabilità o meno di più offerte a un unico centro decisionale e riduce l’aggravio per i concorrenti eliminando l’obbligo di presentazione della documentazione giustificativa in caso di collegamento formale;

 

relativamente alla qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, si precisa che le attestazioni rilasciate dalle SOA devono essere inserite nell’elenco ufficiale tenuto dall’organismo nazionale di accreditamento (Accredia) di cui all’articolo 4 della legge n. 99 del 2009 (in conformità con quanto previsto dal regolamento n. 765 del 2008) [lettera c), numero 1]; in tal modo si consente una maggiore trasparenza nel mercato permettendo ai soggetti che attestano la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di verificare efficacemente l’effettivo possesso del sistema di qualità da parte delle imprese. Analoga disposizione è introdotta all’articolo 187, comma 1, lettera a), in relazione alla qualificazione dei contraenti generali [comma 2, lettera bb)].

 

Lettere d) e h).

Al fine di operare una tipizzazione tassativa delle cause di esclusione dalle gare e di ridurre il potere discrezionale della stazione appaltante, si inserisce un nuovo comma nell’articolo 46 che mira a limitare l’esclusione soltanto alle cause previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione, oltre che nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta o di non integrità del plico che faccia ritenere violato il principio di segretezza delle offerte.

 

I bandi di gara devono contenere l’indicazione tassativa delle predette cause e non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. In tal modo si intende limitare le numerose esclusioni che avvengono sulla base di elementi formali e non sostanziali, con l’obiettivo di assicurare il rispetto del principio della concorrenza e di ridurre il contenzioso in materia di affidamento dei contratti pubblici.

 

Si prevede, inoltre, che i bandi di gara vengano predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli tipo approvati dall’autorità di vigilanza, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate [lettera h), modifica all'articolo 64 del codice]; eventuali deroghe rispetto ai contenuti del bando-tipo devono essere debitamente motivate dalle stazioni appaltanti nella delibera a contrarre.

 

Ciò, oltre a semplificare l’attività della stazione appaltante, comporta che la gara sia esperita sulla base di bandi predisposti correttamente e pertanto determina un corretto svolgimento della gara medesima e una riduzione del contenzioso.

 

Lettere e) e i).

Si impone alle stazioni appaltanti di inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici tenuta dall’autorità di vigilanza la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di moralità, economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la partecipazione alle gare, in modo da procedere alla verifica del possesso dei suddetti requisiti direttamente presso la citata Banca dati, mediante collegamento telematico alla stessa Banca [comma 2, lettera e)].

Inoltre, quale ulteriore misura di semplificazione e trasparenza, è inserito nell’articolo 74 un nuovo comma, che prevede che le stazioni appaltanti richiedano di norma l’utilizzo di moduli standard, definiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e a forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi [comma 2, lettera i)].

 

Lettere f) e g).

Per semplificare le procedure, si elimina il limite di importo fino a 1 milione di euro, previsto dagli articoli 56 e 57 del codice, per affidare i lavori mediante procedura negoziata nel caso di precedente procedura aperta o ristretta andata deserta. La modifica è in linea con il diritto dell’Unione europea che consente in tale ipotesi l’affidamento mediante procedura negoziata senza limitazioni di importo.

 

Lettere l) e m).

Per semplificare le procedure di affidamento dei contratti di importo di modesta entità, si aumenta da 500.000 euro a 1 milione di euro la soglia entro la quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando a cura del responsabile del procedimento (articolo 122 del codice). L’elevazione dell’importo è bilanciata, per garantire la massima concorrenzialità della procedura, con l’aumento del numero minimo dei soggetti che devono essere obbligatoriamente invitati (almeno 10 per i lavori di importo superiore a 500.000 euro, almeno 5 per i lavori di importo inferiore).

 

Viene introdotta, inoltre, sempre nell’ambito della procedura negoziata, la regola della post-informazione sui risultati dell’affidamento entro dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, prevedendo, al fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione, che essa contenga anche l’indicazione dei soggetti invitati alla procedura [comma 2, lettera l)].

 

Conseguentemente all’elevazione del limite di importo a 1 milione di euro per la procedura negoziata senza bando, si incrementa da 1 milione di euro a 1,5 milioni di euro la soglia entro la quale è esperibile la procedura ristretta semplificata (articolo 123 del codice) prevista dalla vigente normativa [comma 2, lettera m)].

 

Lettere n), t) e v).

Con riferimento alle varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, attualmente consentite nei limiti delle somme stanziate per la realizzazione dell’opera stessa, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto (articolo 132 del codice), si limita la facoltà del soggetto aggiudicatore di approvare varianti entro il limite del 50 per cento dei ribassi d’asta conseguiti [comma 2, lettera n)]. Ciò consente di ridurre il fenomeno dell’aumento incontrollato dei costi delle opere pubbliche.

 

Analoghe misure sono introdotte con riguardo alle opere di interesse strategico nazionale, prevedendo che le varianti disposte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) devono essere contenute nel limite del 50 per cento dei ribassi d’asta conseguiti, devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell’opera e non possono comportare incrementi di costo rispetto al progetto preliminare [comma 2, letteret) e v)].

 

Lettera o).

Attualmente, se per cause eccezionali aumenta o diminuisce significativamente (oltre il 10 per cento) il prezzo dei materiali di costruzione, l’appaltatore ha diritto alla compensazione in aumento o diminuzione per la quota che eccede il 10 per cento del prezzo di riferimento: ciò crea un margine troppo ampio per discostare la previsione di spesa come da esito di gara rispetto all’onere finale.

 

Con una modifica all’articolo 133 del codice, la possibilità di ricorrere all’istituto della compensazione viene limitata alla metà della percentuale eccedente il 10 per cento del prezzo di riferimento. Attualmente le compensazioni sono ammesse per l’intera percentuale eccedente il 10 per cento.

 

Lettera p).

La disposizione, che modifica l’articolo 140 del codice, rende obbligatorio lo scorrimento della graduatoria nell’ipotesi di fallimento dell’appaltatore e di risoluzione del contratto in corso di esecuzione. Il completamento dell’opera viene quindi affidato al secondo classificato.

 

Tale possibilità, attualmente limitata alla risoluzione per grave inadempimento dell’esecutore e subordinata a un’espressa previsione nel bando di gara, viene estesa a tutte le fattispecie di risoluzione previste dal codice.

 

Lettera q).

La modifica al comma 9 dell’articolo 153 del codice [numero 1)] reintroduce la possibilità di asseverazione dei piani economico-finanziari in project financing oltre che da parte degli istituti bancari, anche da parte delle società di revisione e degli intermediari finanziari.

 

La modifica dei commi 19 e 20 [numero 2)] proposta ha la finalità di incentivare maggiormente l’intervento di capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche, attraverso l’introduzione di una procedura caratterizzata da snellezza e celerità. In particolare, si consente il ricorso alla finanza di progetto anche per le opere non presenti nella programmazione triennale delle pubbliche amministrazioni. Il privato può, pertanto, proporre all’amministrazione la realizzazione di un’opera pubblica attivando per tale via la procedura di approvazione del progetto e di affidamento della concessione di costruzione e gestione.

 

Viene introdotta inoltre la possibilità che l’opera proposta dal privato venga realizzata mediante la procedura del leasing in costruendo. In tal modo, la stazione appaltante non dovrà pagare l’intero importo dell’opera da realizzare ma sarà tenuta a pagare soltanto un canone di locazione finanziaria alla società di leasing che, invece, previa dimostrazione della sussistenza dei mezzi economici per eseguire l’appalto, finanzierà il progetto pagando al privato il corrispettivo per la realizzazione dell’opera.

 

Lettera r).

La modifica all’articolo 165, comma 2, è volta a coordinare la terminologia usata nella disposizione con la vigente formulazione dell’articolo 175, comma 1 [numero 1)].

 

Le modifiche all’articolo 165, comma 3, sono volte a limitare il fenomeno dell’aumento dei costi di realizzazione delle infrastrutture di interesse strategico a causa delle opere compensative, mediante una riduzione del limite di spesa per tali opere dal 5 per cento al 2 per cento dell’intero costo dell’opera. Si prevede, inoltre, l’ammissibilità delle sole opere compensative strettamente correlate alla funzionalità dell’opera principale [numero 2)].

 

Lettere r), numeri 3 e 4, s), t), u) e z).

Le novelle all’articolo 165 e le modifiche agli articoli 166, 167, 168 e 170 mirano a semplificare l’iter di approvazione dei progetti per la realizzazione delle grandi opere. In particolare:

 

vengono ridotti i termini procedimentali della conferenza di servizi relativamente alle comunicazioni delle eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti da parte dei soggetti partecipanti, alle segnalazioni di eventuali omissioni e alla conclusione del procedimento, che deve avvenire entro sessanta giorni (contro i novanta giorni attualmente previsti);

 

viene introdotto, inoltre, un termine di novanta giorni entro il quale l’appaltatore deve pubblicare il bando di gara, pena la revoca del finanziamento a carico dello Stato (articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis);

 

viene aumentato da cinque a sette anni il termine di durata del vicolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Tale ultima misura è necessaria a causa della complessità del procedimento di approvazione del progetto, al fine di consentire la conclusione dei procedimenti già avviati (articoli 165, comma 7-bis, e 166, comma 4-bis).

 

Lettera aa).

Apporta modifiche di mero drafting e coordinamento.

 

Lettera cc).

La modifica chiarisce che, ai fini della qualificazione del contraente generale, è necessaria la presenza nell’azienda di almeno un direttore tecnico, oltre ai responsabili di cantiere e di progetto di specifica esperienza (articolo 189 del codice).

 

Lettere dd) ed ee).

La disposizione interviene sulle procedure di affidamento nei settori speciali, prevedendo per i contratti di lavori relativi a beni culturali l’elevazione fino a un milione e cinquecento mila euro del limite di importo entro il quale è consentito l’affidamento mediante procedura negoziata senza bando, in linea con quanto previsto per i settori ordinari (articolo 204 del codice). Analogamente a quanto previsto per i settori ordinari, sono stati ampliati gli adempimenti in materia di pubblicità.

 

Le modifiche all’articolo 206 del codice, invece, intendono porre rimedio a un difetto di coordinamento introducendo un richiamo gli articoli 95 e 96 che disciplinano la verifica preventiva dell’interesse archeologico. Sulla base del testo vigente, la verifica preventiva è esclusa proprio in relazione alle opere rispetto alle quali sussistono maggiori esigenze di tutela e in riferimento alle quali erano state sperimentate le indagini archeologiche preventive. A ciò si aggiunga che l’archeologia preventiva è ammessa per le infrastrutture a rete strategiche; sarebbe paradossale, pertanto, non consentirla per quelle ordinarie. È inoltre prevista l’applicazione ai settori speciali dell’articolo 46, comma 1-bis, del codice, introdotto dal presente decreto.

 

Lettera ff).

Disposizione di mero coordinamento per introdurre il corretto richiamo al paragrafo 6 dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE.

 

Lettera gg).

Le modifiche all’articolo 240 riguardano la disciplina vigente in materia di accordo bonario. In particolare, vengono stabiliti alcuni termini per conferire tempi certi e celerità al procedimento e viene introdotto un limite massimo per i compensi della commissione, fissato nell’importo di 65.000 euro, in linea con la recente disciplina in materia di arbitrato.

 

Lettera hh).

Le modifiche all’articolo 240-bis riguardano la disciplina delle riserve e sono finalizzate a ridurre il contenzioso con l’appaltatore in fase di esecuzione del contratto.

 

In particolare, si introduce un limite massimo oltre il quale non è possibile per l’appaltatore iscrivere riserve. Tale limite è fissato nel 20 per cento del valore complessivo dell’appalto. Eventuali imprevisti occorsi nell’esecuzione dell’appalto, per la quota superiore alla predetta soglia, rientrano nel rischio di impresa assunto in sede di gara.

 

Si introduce, inoltre, il divieto di iscrivere riserve per gli aspetti progettuali oggetto di verifica da parte della stazione appaltante.

 

Lettera ii).

Al fine di deflazionare il contenzioso, la lettera ii) introduce nel codice l’articolo 246-bis, che riguarda la cosiddetta «lite temeraria».

 

Nei giudizi concernenti le procedure di appalto, ferma restando la disciplina sulle spese di giudizio di cui all’articolo 26 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, si impone alla parte soccombente – qualora la decisione sia fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati – il pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio.

 

L’impiego del gettito derivante dall’applicazione di tali sanzioni è regolato dall’articolo 15 del regolamento di attuazione di cui all’allegato 2 del codice del processo amministrativo (il gettito viene versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per le spese di cui all’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni).

 

Lettera ll).

Al fine di semplificare la partecipazione alle gare, si proroga fino al 2013 la possibilità per le imprese di dimostrare la propria capacità tecnico-organizzativa tenendo conto dei migliori cinque anni nel decennio antecedente il conseguimento della qualificazione.

 

Al fine di ridurre i tempi delle procedure di affidamento, viene consentita, inoltre, per un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2013), l’esclusione automatica delle offerte anomale senza contraddittorio con il concorrente. Ciò si rende necessario poiché la valutazione dell’anomalia si è rilevata di difficile applicazione concreta, con allungamento dei tempi procedurali, considerato che le amministrazioni, soprattutto se di piccole dimensioni, possono non essere sufficientemente strutturate per l’espletamento di tale valutazione.

 

Viene fissato, infine, al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale deve essere conclusa la verifica straordinaria dei certificati di esecuzione dei lavori e delle fatture utilizzate ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione SOA per il periodo dal 1o marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice (1o luglio 2006), in quanto la verifica ha presentato notevoli difficoltà operative che non hanno consentito ad oggi di portare a conclusione le operazioni di verifica.

 

I commi da 3 a 12 contengono le disposizioni transitorie relative all’applicazione delle nuove misure introdotte.

 

Il comma 13 istituisce presso ogni prefettura – ufficio territoriale del Governo un elenco delle imprese che non hanno legami con la criminalità organizzata, al fine di consentire un più efficace controllo sul sistema dei subappalti, estendendo così alle imprese subappaltatrici i controlli antimafia espletati in via principale nei confronti dell’impresa aggiudicataria.

 

L’elenco viene periodicamente aggiornato dal prefetto con modalità che saranno definite con apposito regolamento.

L’iscrizione nell’elenco costituisce requisito di ordine generale per l’affidamento dei subappalti.

 

Il comma 14 introduce in via sperimentale per il triennio 2011-2013 il limite del 2 per cento per la realizzazione delle opere compensative anche per gli appalti nei settori ordinari.

 

Il comma 15 apporta alcune modifiche al regolamento di esecuzione del codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. In particolare è previsto un periodo transitorio di ulteriori centottanta giorni per l’operatività del nuovo sistema di qualificazione SOA previsto dal regolamento (testo già inviato al Ministero dell’economia e delle finanze).

 

Il comma 16 modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, aumentando la soglia di età di esecuzione oltre la quale i beni immobili appartenenti alle amministrazioni pubbliche o alle persone giuridiche private senza scopo di lucro – sotto questo profilo alle prime assimilate – si presumono forniti di interesse culturale e perciò ricadono, in via interinale e salvo verifica dell’effettiva sussistenza dell’interesse, nel vincolo storico-artistico.

 

Uno degli obiettivi principali della modifica normativa è quello di facilitare il percorso del federalismo demaniale, poiché si sottrae al meccanismo dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010 (necessità di un apposito accordo di valorizzazione con il Ministero per i beni e le attività culturali) una nutrita quantità di immobili statali o di enti pubblici non economici realizzati, subito dopo l’ultima guerra, quasi sempre del tutto privi di effettivo interesse culturale. Il termine finora previsto dall’articolo 10, comma 5 (e dall’articolo 12, comma 1, ai fini della verifica dell’interesse), di cinquanta anni, ha fatto sì che ricadesse nel vincolo l’edilizia residenziale pubblica edificata nel secondo dopoguerra, imponendo la verifica dell’interesse culturale nei confronti di molti edifici, spesso seriali, che non presentano alcun pregio. Con il nuovo termine, di settanta anni, l’ambito del vincolo viene ab origine a essere limitato all’edilizia anteguerra.

 

Il comma 16, lettera e), semplifica il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica trasformando il parere obbligatorio del soprintendente in parere non vincolante nei casi in cui i comuni abbiano recepito nei loro strumenti urbanistici le prescrizioni del piano paesaggistico regionale e il Ministero per i beni e le attività culturali abbia valutato positivamente tale adeguamento. Si introduce, inoltre, il meccanismo del silenzio-assenso qualora tale parere non sia reso entro novanta giorni dalla ricezione degli atti di positiva verifica e di prescrizione d’uso emessi dalla regione e dal Ministero per i beni e le attività culturali.

 

I commi 17 e 18 apportano alcune modifiche al decreto legislativo n. 85 del 2010, al fine di dirimere le incertezze e di garantire la massima applicazione del federalismo demaniale.

 

In particolare, si elimina l’attuale previsione che esclude dal trasferimento i beni oggetto di accordi o di intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo. Detti beni possono quindi essere attribuiti su richiesta dell’ente che ha sottoscritto l’accordo o l’intesa ovvero ad altri enti territoriali.

 

Il comma 19 consente, già dal bilancio relativo all’esercizio 2010, di considerare i contributi in conto capitale autorizzati in favore della società Ente nazionale per le strade (ANAS Spa) quali contributi in conto impianti.

 

Ciò si rende necessario poiché nel corso degli anni 2003-2005 sono stati assegnati alla società ANAS Spa contributi per la realizzazione di investimenti – per un complessivo importo di 3,6 miliardi di euro – sotto forma di apporto al capitale sociale e non sotto forma di contributi in conto impianti, come poi disposto, a decorrere dall’esercizio 2007, dalla legge n. 296 del 2006 (articolo 1, comma 1026).

 

Tale impostazione implica, a parità di effetti finanziari per il bilancio dello Stato, un effetto negativo sul bilancio della società, con riflessi crescenti nel tempo man mano che le opere vengono realizzate. Infatti, mentre i contributi in conto impianti vanno a compensare nel conto economico le quote di ammortamento delle opere entrate in esercizio, nel caso in cui i contributi vengano erogati in forma di apporto al capitale sociale, le medesime quote di ammortamento, non trovando compensazione, generano corrispondenti perdite di esercizio per la società.

 

Dei citati 3,6 miliardi di euro l’assemblea degli azionisti del 2 agosto 2005 ha deciso di trasformare in capitale sociale circa 2,1 miliardi di euro (in quanto già trasferiti a tale data) e di classificare tra le altre riserve del patrimonio, come versamenti in conto aumento di capitale, la somma residua. Tale importo, pari a 1.543.063.483 euro, risulta regolarmente esposto nel bilancio di esercizio della società ANAS Spa.

 

ARTICOLO 5

 

L’articolo 5 introduce liberalizzazioni e semplificazioni in materia di edilizia privata.

 

In particolare, il comma 2, lettera a), numero 2), mira a soddisfare l’esigenza di progettare unitariamente le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria e di fare in modo che le stesse siano eseguite contestualmente e in maniera coordinata con gli interventi principali. L’esecuzione di tali opere, infatti, essendo un onere connaturato alla trasformazione urbanistica del territorio, pone problemi di interferenze con la realizzazione degli edifici previsti all’interno dell’ambito territoriale oggetto di trasformazione.

 

Il comma 2, lettera a), numeri 3) e 4), sostituisce gli articoli 20 e 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, introducendo il silenzio-assenso nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, in luogo del silenzio-rifiuto attualmente previsto, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali.

 

La domanda deve essere corredata di una dichiarazione asseverata dal progettista abilitato che attesti la conformità agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina di settore vigente.

 

Per consentire l’operatività del silenzio-assenso, fermo restando il termine attualmente previsto per l’istruttoria, viene aumentato da quindici a trenta giorni (quaranta giorni in caso di comunicazione del preavviso di rigetto) il termine per l’adozione del provvedimento finale.

 

Si dispone, inoltre, che sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte.

 

Inoltre, in analogia a quanto previsto dall’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), si introducono specifiche sanzioni nel caso di falsità nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la domanda di rilascio del permesso di costruire.

 

Alle regioni è demandata la determinazione di forme e modalità per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell’ufficio dell’amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.

 

Il comma 2, lettera a), numero 5), modifica l’articolo 34 del predetto testo unico prevedendo che nella definizione di parziale difformità del titolo abilitativo siano comprese le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.

 

Il comma 2, lettere b) e c), specifica meglio l’ambito di applicazione della SCIA introducendo un comma aggiuntivo all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, al fine di chiarire i dubbi interpretativi emersi in sede di prima applicazione dell’istituto. La disposizione precisa che la SCIA si estende anche alla materia edilizia, con esclusione dei casi di super DIA, compresi gli interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo, fermo restando, in tal caso, il rilascio dell’atto di assenso dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso, in linea con quanto già osservato nella nota esplicativa del Ministro per la semplificazione normativa.

 

Viene ridotto, inoltre, da sessanta a trenta giorni il termine per l’esercizio del potere inibitorio da parte del comune.

 

Viene modificato, infine, l’articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990, al fine di chiarire meglio il termine entro cui deve concludersi la procedura di superamento del dissenso qualificato espresso in sede di conferenza di servizi.

 

Rimangono inalterate le competenze regionali in materia di DIA alternativa al permesso di costruire.

 

Il comma 3 permette la trascrizione nei registri immobiliari dei contratti di trasferimento dei diritti edificatori (cosiddetta «cessione di cubatura») al fine di conferire certezza a un diffuso modello contrattuale e di evitare contenziosi.

 

Il comma 4 prevede che la registrazione dei contratti aventi ad oggetto beni immobili assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, eliminando quindi un adempimento a carico del privato.

 

Il comma 5 semplifica la documentazione necessaria per l’esercizio dell’attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, prevedendo che nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici, per gli edifici adibiti a civile abitazione, la relazione acustica può essere sostituita da un’autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

 

I commi 6 e 7 semplificano l’accesso di cittadini e di imprese agli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o di approvazione degli strumenti urbanistici introducendo l’obbligo di pubblicazione di tali documenti nei siti internet dei comuni.

 

Il comma 8 semplifica le procedure di attuazione dei piani urbanistici anche al fine di evitare duplicazioni, prevedendo che non è necessaria un’ulteriore sottoposizione a valutazione ambientale strategica (VAS) qualora non vi siano varianti rispetto al piano urbanistico che vi sia già stato sottoposto.

 

I commi da 9 a 15 hanno lo scopo di attivare una politica di riqualificazione urbana al fine di agevolare gli interventi di sostituzione edilizia di immobili dismessi e di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, demandando alle regioni il compito di incentivare le demolizioni e le successive ricostruzioni con proprie leggi.

 

Il comma 10 precisa che gli interventi di riqualificazione non possono riferirsi a edifici abusivi o a siti nei centri storici o in aree a inedificabilità assoluta, ad eccezione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo in sanatoria.

 

Il comma 13 introduce alcune semplificazioni fino all’entrata in vigore delle leggi regionali, e cioè:

 

il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali anche con riferimento alle previsioni relative alle destinazioni d’uso, purché siano compatibili o complementari;

 

la sottrazione alle competenze del consiglio comunale dell’approvazione dei piani attuativi compatibili con gli strumenti urbanistici generali (volti, appunto, ad attuare gli indirizzi stabiliti da un piano urbanistico generale, deliberato da un organo collegiale quale il consiglio comunale), che competono più appropriatamente alla giunta comunale, che svolge funzioni di tipo esecutivo-attuativo.

 

Il comma 14 contiene una clausola di cedevolezza prevedendo che, scaduto il termine per l’adozione delle leggi regionali, sono immediatamente applicabili alle regioni a statuto ordinario le norme statali legittimanti gli interventi edilizi di riqualificazione.

 

In tal caso la volumetria aggiuntiva è realizzata in misura non superiore al 20 per cento del volume dell’edificio se destinato ad uso residenziale o al 10 per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti a uso diverso. Resta fermo il rispetto di tutte le normative di settore aventi incidenza sull’esercizio dell’attività edilizia.

 

Analogamente a quanto previsto al comma 10, gli interventi non possono riferirsi a edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree a inedificabilità assoluta, ad eccezione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo in sanatoria.

 

Il comma 15 proroga dal 1o maggio al 1o luglio 2011 l’entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 2, comma 12, del decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, che prevede l’aumento degli importi minimo e massimo delle sanzioni amministrative per mancato accatastamento, nonché la devoluzione del 75 per cento del predetto importo al comune ove è ubicato l’immobile interessato.

 

ARTICOLO 6

 

L’articolo 6 detta numerose disposizioni volte a ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti sulle piccole e medie imprese.

 

In particolare il comma 2, lettera a), modifica la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali anche al fine di eliminare gli appesantimenti connessi a una non corretta trasposizione della normativa dell’Unione europea, per il fatto che la disciplina italiana in materia, a differenza di quella di altri Stati membri, è affetta da grave goldplating proprio in relazione agli aspetti che sono oggetto della presente disposizione.

 

La lettera a), numero 1), modifica l’ambito di applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, sottraendovi il trattamento di dati personali relativi a persone giuridiche effettuato esclusivamente tra persone giuridiche, enti e associazioni, pubblici e privati, per sole finalità di natura amministrativo-contabile di cui all’articolo 34, comma 1-ter, introdotto dal presente decreto.

 

L’effetto di tale modifica è di ridurre gli oneri derivanti dal trattamento di dati nell’ambito di rapporti di natura meramente amministrativa o economica tra imprese e tra queste ed enti pubblici, senza alterare in alcun modo i livelli di tutela garantiti dal codice alle persone fisiche.

 

I rapporti tra imprese pertanto vengono esclusi dall’applicazione della disciplina con riferimento ai trattamenti che non presentano rischi specifici, effettuati appunto per fini amministrativo-contabili, e peraltro limitatamente a singoli adempimenti (in particolare, gli obblighi di informativa e consenso).

 

Rimangono ferme, infatti, le disposizioni dettate per specifici settori dalla seconda parte del codice (ad esempio, ambito sanitario, scopi storici, statistici o scientifici, marketing diretto) che non riguardano trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili, così come rimangono applicabili alle imprese tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa sia nei rapporti interni (obblighi relativi alla sicurezza, nomine di incaricati del trattamento, norme sulla videosorveglianza) sia – come già precisato sopra – in quelli con le persone fisiche.

 

La lettera a), numero 2), modifica l’articolo 13 del codice, eliminando l’obbligo di informativa preliminare al trattamento dei dati nel caso in cui il candidato abbia spontaneamente inviato il proprio curriculum vitae a un determinato soggetto pubblico o privato, al fine dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro.

 

Attualmente, infatti, il soggetto che riceve il curriculum, prima ancora di poter consultare e valutare le informazioni in esso contenute, è tenuto a inviare una preventiva informativa al soggetto cui si riferiscono i dati, nonché a richiedergli un ulteriore consenso espresso al trattamento; si tratta evidentemente di adempimenti privi di utilità sul piano pratico e ingiustificati ai fini della tutela dei dati, in quanto imposti dalla legge nonostante che il candidato acconsenta spontaneamente al trattamento dei propri dati personali per finalità occupazionali.

 

Peraltro, l’onere a carico del titolare del trattamento diviene ancora più gravoso nel caso in cui il curriculum «non sollecitato» contenga dati sensibili, idonei a rivelare determinate condizioni o status del candidato (ad esempio, origine etnica, convinzioni religiose, stato di salute eccetera), in quanto in tale caso è necessario il consenso in forma scritta.

 

Conseguentemente vengono modificati gli articoli 24 e 26 del codice in materia di consenso preventivo e di consenso scritto per il trattamento dei dati sensibili, prevedendo specifiche ipotesi di esonero dal consenso in caso di invio spontaneo dei curricula.

 

La lettera a), numero 3), modifica l’articolo 24 del codice, prevedendo l’esonero dal consenso per i trattamenti effettuati sulla base di rapporti di controllo e di collegamento tra società e nell’ambito delle altre forme di organizzazione congiunta dell’attività d’impresa (consorzi, associazioni temporanee di imprese, joint venture, reti d’impresa eccetera). La finalità è di semplificare i trattamenti effettuati per le esigenze operative delle imprese, che hanno rapporti di controllo e di collegamento e che rappresentano una componente diffusa nel tessuto imprenditoriale italiano, nel rispetto di un attento bilanciamento degli interessi del titolare, del terzo destinatario e dell’interessato.

 

La lettera a), numero 5), modifica l’articolo 34 del codice stabilendo che, per i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali non sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero al coniuge e ai loro parenti, la tenuta del documento programmatico sulla sicurezza (DPS) – prescritta dalla lettera g) del comma 1 dello stesso articolo 34 – è sostituita dall’obbligo di autocertificazione resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal predetto codice e dal disciplinare tecnico, contenuto nell’allegato B) annesso al codice medesimo.

 

Viene poi inserito nell’articolo 34 un nuovo comma 1-ter che contiene precisazioni in ordine alla nozione di «trattamenti effettuati per finalità amministrative e contabili», allo scopo di semplificare le modalità di adempimento degli obblighi di riservatezza da parte degli operatori.

 

Si tratta, in particolare, dei trattamenti connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati, quali le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

 

Infine, la lettera a), numero 6), modifica l’articolo 130 del codice al fine di ampliare l’ambito di applicazione della disciplina delle comunicazioni a fini commerciali, consentendo quindi il trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, non solo mediante l’impiego del telefono, ma anche mediante l’utilizzazione della posta cartacea, sempreché non sia stato esercitato il diritto di opposizione con le modalità di cui allo stesso comma 3-bis.

 

La lettera b) introduce l’obbligo di pubblicare nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni un elenco degli atti e dei documenti da produrre a corredo di ciascun procedimento amministrativo a istanza della parte; tale adempimento deve essere svolto nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente.

 

In caso di mancato adempimento dell’obbligo di pubblicazione, l’amministrazione non può opporre diniego adducendo l’omessa allegazione di un atto o di un documento ed è tenuta a invitare gli istanti a regolarizzare la documentazione entro un termine congruo. Il diniego non preceduto dall’invito a regolarizzare la documentazione è nullo.

 

La lettera b), numero 6), riguarda le modalità di pubblicazione dei questionari predisposti dalla Società per gli studi di settore (SOSE Spa) per la raccolta dei dati contabili e strutturali di comuni e di province ai fini della determinazione del fabbisogno standard.

 

Questi devono essere resi disponibili nel sito internet della medesima società e della data in cui sono disponibili deve essere data notizia con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze da pubblicare nellaGazzetta Ufficiale.

 

Dalla data di pubblicazione di quest’ultimo provvedimento decorre il termine (previsto a pena del blocco di tutti i trasferimenti a comuni e a province) di sessanta giorni per la restituzione dei questionari compilati alla SOSE Spa stessa.

 

La lettera c) abroga una disposizione introdotta dall’ultimo decreto-legge «Milleproroghe» (articolo 2, comma 16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) con lo scopo di eliminare i nuovi costosi adempimenti connessi all’utilizzo dei piccoli serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL).

 

Le disposizioni di cui alla lettera d) mirano a incrementare l’utilizzo delle modalità telematiche nell’erogazione dei servizi ai cittadini da parte delle aziende sanitarie locali (ASL).

 

Viene consentito, infatti, il pagamento per via elettronica delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici, fatto salvo il diritto dell’interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica.

 

La lettera e) semplifica la disciplina vigente in materia di trasporti eccezionali su gomma, prevedendo che qualora siano relativi ai beni della medesima tipologia e ripetuti nel tempo, la relativa autorizzazione viene rilasciata periodicamente («una tantum») e in forma semplificata.

 

Le disposizioni di cui alla lettera f) introducono una serie di interventi volti a potenziare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea In particolare, la lettera f), numero 1.2), estende a regioni, province e comuni l’attività di misurazione degli oneri gravanti sulle imprese nelle materie di propria competenza, istituendo presso la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, ai fini del coordinamento della misurazione e delle successive attività di riduzione e di uniformazione degli oneri, un Comitato paritetico formato da dodici membri, di cui sei sono designati rispettivamente dai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, gli altri sei sono designati dalla Conferenza unificata, rispettivamente tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni.

 

Il comma 3 estende anche la misurazione degli oneri amministrativi ai settori regolati dalle autorità amministrative indipendenti, le quali operano nell’ambito dei propri ordinamenti e con le risorse disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 7

 

Nell’articolo 7, al comma 1 sono esposti sinteticamente gli argomenti che sono oggetto delle norme di semplificazione e di eliminazione degli adempimenti tributari contenute nel comma 2.

 

Il comma 2 introduce una serie di disposizioni di dettaglio volte a specificare le modalità di intervento delle misure enunciate nel comma 1.

 

Comma 2, lettere da a) a d).

Le disposizioni recate dalle lettere da a) a d) mirano a tutelare il regolare esercizio dell’attività di impresa delle microimprese e delle piccole e medie imprese, imponendo alle pubbliche amministrazioni di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo nei riguardi di esse e assicurando una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti. A tal fine, si prevede che gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati.

 

In particolare, la lettera a) prevede, in primo luogo, che a livello statale siano disciplinati con decreto interministeriale le modalità e i termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle imprese da parte delle Agenzie fiscali, del Corpo della guardia di finanza, dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell’INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l’attività ispettiva. In considerazione di tale programmazione, si prevede che venga dato massimo impulso allo scambio telematico di dati e di informazioni fra le citate amministrazioni. Si prevede, altresì, per tali amministrazioni l’obbligo di informare preventivamente le altre dell’inizio di ispezioni e di verifiche, fornendo al termine delle stesse gli eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. Infine, si dispone che gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza eseguano gli accessi in borghese.

 

A livello substatale, si prevede che gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali, ivi comprese le Forze di polizia locali e le aziende e agenzie regionali e locali, devono essere oggetto di programmazione periodica; il coordinamento degli accessi è affidato, ove istituito, allo sportello unico per le attività produttive, ovvero alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

 

Per tutti gli accessi disposti dalle pubbliche amministrazioni, si dispone il rispetto dei princìpi della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre.

 

Si prevede, infine, che gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni recate dai numeri da 1) a 3) della lettera a) del comma 2 costituiscono illecito disciplinare.

 

Ai sensi del numero 5) della lettera a), sono esclusi dall’osservanza delle regole dettate dai precedenti numeri da 1) a 4) i controlli e gli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quelli funzionali alla tutela dell’igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché i controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza.

 

La lettera b) precisa che le disposizioni di cui alla lettera a) costituiscono attuazione dei princìpi recati dalla Costituzione ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché dei princìpi recati dalla normativa dell’Unione europea in materia di microimprese, piccole e medie imprese. Pertanto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle predette disposizioni.

 

La lettera c) modifica la legge n. 212 del 2000, recante lo statuto dei diritti del contribuente, prevedendo che il periodo di permanenza presso la sede del contribuente, così come l’eventuale proroga, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi, computandosi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, i giorni di effettiva presenza degli operatori presso la sede del contribuente.

 

La lettera d) estende le disposizioni di cui all’articolo 12 dello statuto dei diritti del contribuente (in materia di diritti e di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) anche alle attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

 

Comma 2, lettere e) e f).

La lettera e) introduce una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e dei sostituti d’imposta eliminando l’obbligo per i dipendenti e pensionati di comunicare annualmente i dati per beneficiare delle detrazioni d’imposta per familiari a carico. Con la modifica apportata si prevede che la comunicazione abbia effetto anche per i periodi d’imposta successivi, salvo l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Inoltre viene eliminata la previsione dell’obbligo di richiedere la detrazione per redditi da lavoro dipendente o da pensione, che è riconosciuta direttamente dal sostituto d’imposta sulla base dei dati in suo possesso.

 

Contestualmente all’eliminazione dell’obbligo di comunicazione annuale delle variazioni connesse alla spettanza delle detrazioni per familiari a carico, la lettera f) prevede espressamente l’applicabilità della sanzione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, da 258 a 2.065 euro. Ai fini del controllo della spettanza delle detrazioni, gli uffici dell’Agenzia delle entrate procederanno sulla base dei poteri previsti dall’articolo 36-terdel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

Comma 2, lettere g) e h).

La lettera g) prevede che i decreti ministeriali, i provvedimenti e gli atti equivalenti adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi non possano richiedere informazioni già disponibili nei propri sistemi informativi, evitando pertanto qualsiasi duplicazione informativa, con indubbi vantaggi per gli utenti.

 

La lettera h) prevede inoltre per le agenzie fiscali, gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente) la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con gli enti pubblici economici e con le autorità amministrative indipendenti per acquisire dati e informazioni utili al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e di garantire una più efficace azione di contrasto delle evasioni e delle frodi, nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno del reddito. Al fine di rafforzare tale prescrizione normativa è altresì espressamente prevista la responsabilità disciplinare e contabile del funzionario in caso di mancata fornitura dei dati.

 

Comma 2, lettera i).

La lettera i) introduce una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in quanto consente di modificare mediante una dichiarazione integrativa la precedente scelta circa l’utilizzo dell’eccedenza d’imposta. In particolare, consente di utilizzare in compensazione l’eccedenza che, nella precedente dichiarazione, era stata richiesta come rimborso e di modificare tale scelta per utilizzare in compensazione la medesima eccedenza. La dichiarazione integrativa può essere presentata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione che si intende modificare e, comunque, se il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

 

Comma 2, lettera l).

La lettera l) introduce una disposizione di carattere generale con la quale si prevede che tutti i termini per gli adempimenti e per i versamenti scadenti di sabato o di giorno festivo sono prorogati al successivo giorno lavorativo, se gli adempimenti devono essere effettuati nei confronti di articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le agenzie fiscali. La disposizione elimina le residue incertezze e difformità normative in vigore, tenuto conto delle stratificazioni dell’ordinamento vigente.

 

Comma 2, lettera m).

Con la lettera m), al fine di ridurre i costi amministrativi con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, sono elevati i limiti di ricavi per l’adozione della contabilità ordinaria. Tale previsione consente altresì di tenere conto delle contingenti difficoltà economiche delle imprese e di sostenere le stesse nell’evoluzione tecnologica connessa all’adozione della fatturazione elettronica.

 

Comma 2, lettera n).

La disposizione è finalizzata a semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate contenenti l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati e a razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti.

 

A tale fine, la novella al comma 1 dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede che le disposizioni ivi contenute si applicano con riguardo agli atti emessi a partire dal 1o luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

 

Si specifica, novellando la lettera a) del citato comma 1, che l’avviso di accertamento con formula esecutiva si riferisce agli atti emessi ai fini delle imposte sui redditi, compresa l’IRAP, oltre che dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Al fine di agevolare i contribuenti, si delimita il novero degli atti successivi all’avviso di accertamento con formula esecutiva che contengono l’intimazione di pagare entro sessanta giorni dalla notifica.

 

Si prevede, inoltre, espressamente che la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi e degli altri atti nei termini previsti.

 

Si stabilisce, infine, che in caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’esecuzione forzata è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell’istanza stessa.

 

Tale disposizione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

 

La norma affianca, pertanto, alla sospensione amministrativa della riscossione già prevista dall’articolo 29, comma 1, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, un’ipotesi di sospensione ope legis dell’esecuzione forzata al verificarsi di tutti i presupposti di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Infine, allo scopo di semplificare le procedure di riscossione coattiva con connessi minori oneri amministrativi, si chiarisce che ai fini dell’espropriazione forzata l’esibizione dell’estratto dell’atto di cui alla citata lettera a)del comma 1 dell’articolo 20, come trasmesso all’agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza.

 

Comma 2, lettera o).

L’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro.

 

Tale disposizione, mirata a rafforzare gli strumenti a disposizione dell’amministrazione finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di IVA, ma anche per ostacolare diffuse forme di evasione ai fini delle imposte sul reddito, risponde, al tempo stesso, alla finalità di circoscrivere gli adempimenti a una ristretta platea di titolari di partita IVA, escludendo milioni di soggetti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all’adempimento dell’obbligo in questione sono stati ritenuti dal legislatore non proporzionati alla pur importante finalità della disposizione.

 

Nell’ottica della necessaria proporzionalità degli adempimenti amministrativi richiesti ai contribuenti ai fini dell’attività di contrasto dell’evasione e delle frodi in relazione ai rischi inerenti alle attività controllate e di evitare oneri per i contribuenti qualora sussistano modalità alternative di acquisizione delle informazioni necessarie a garantire un’efficace contrasto dell’evasione nel settore dell’IVA ma anche delle imposte dirette, la disposizione prevede, nell’ottica della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, l’esclusione dell’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA di cui all’articolo 21 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini della medesima imposta, in tutti i casi in cui il pagamento dei corrispettivi avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la clientela all’anagrafe tributaria.

 

Comma 2, lettera p).

La lettera p), in un’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, è volta a esonerare dall’obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che acquistano il carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

 

Tali strumenti di pagamento – sebbene non consentano, come la scheda carburante, l’univoca attribuzione del rifornimento all’autoveicolo utilizzato nell’esercizio dell’attività d’impresa, dell’arte e della professione – sono, comunque, idonei a consentire l’identificazione del soggetto che effettua il rifornimento, nonché la corretta determinazione dell’ammontare dello stesso, ai fini di un eventuale controllo fiscale.

 

Comma 2, lettere q) e r).

La lettera q) modifica il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 41 del 1998, semplificando le procedure a favore dei soggetti che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), intendono avvalersi della detrazione d’imposta ai fini IRPEF del 36 per cento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia.

 

La presente disposizione introduce un’importante semplificazione ai fini della fruizione del beneficio fiscale in argomento, in quanto la normativa preesistente imponeva ai contribuenti di trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, mediante raccomandata, comunicazione della data di inizio dei lavori redatta su un apposito modello, unitamente ad altri documenti quali: copia della concessione, autorizzazione ovvero comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla legislazione vigente in materia edilizia; dati catastali identificativi dell’immobile o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento; copia delle ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta; nel caso di interventi effettuati su parti comuni dell’edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

 

Ai fini della fruizione del beneficio, con il presente decreto si prevede che sarà sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, nonché, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Il contribuente sarà tenuto a conservare e a esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

La lettera r), inoltre, sempre a fini di semplificazione, provvede ad abrogare la disposizione che impone di evidenziare in fattura il costo della manodopera ai fini della spettanza della detrazione dell’IRPEF per le ristrutturazioni edilizie.

 

Comma 2, lettera s).

La lettera s) prevede che per singole spese di importo non superiore a 1.000 euro – relative a corrispettivi periodici per servizi resi, in due esercizi economici, in base a contratti di fornitura di servizi ovvero di somministrazione di beni (gas, luce eccetera) – la deduzione fiscale del costo avviene nel periodo d’imposta in cui è ricevuto il documento probatorio (fattura). La disposizione, applicabile ai soli soggetti in contabilità semplificata, deroga al generale principio di competenza economica in favore del principio della registrazione ai fini dell’IVA.

 

Comma 2, lettera t).

La lettera t), al fine di semplificare le procedure di riscossione dei contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi, abroga l’articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che:

 

l’iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e di premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o per omesso versamento, è effettuata direttamente dall’Agenzia delle entrate, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di contenzioso e fermo restando lo status di enti creditori per gli enti previdenziali interessati che mantengono la titolarità dei poteri di sospensione e di sgravio della riscossione;

 

la società di riscossione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse a ciascuna delle articolazioni interne degli enti previdenziali creditori ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

 

le suddette disposizioni si applicano con riferimento ai contributi e ai premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

 

La presente disposizione precisa, quindi, la competenza dell’INPS all’iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in base alle disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell’INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all’istituto, che si applicano anche ai contributi e ai premi previdenziali e assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall’Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi. Sono in tal modo assicurate l’unitarietà nella gestione della riscossione coattiva dei premi e contributi previdenziali e la semplificazione delle procedure operative.

 

Viene, poi, introdotta una norma transitoria necessaria per specificare che la competenza dell’Agenzia delle entrate permane relativamente all’iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovuti per gli anni d’imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo n. 462 del 1997 e per gli anni d’imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009.

 

Comma 2, lettere u) e v).

La lettera u) introduce modifiche alla disciplina vigente volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti nell’accedere alla rateazione delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni fiscali.

 

In particolare si elimina l’obbligo della preventiva istanza se l’importo dovuto a seguito del controllo delle dichiarazione è superiore a duemila euro e a cinquecento euro se l’importo dovuto deriva dalla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

 

La lettera v) prevede inoltre la prestazione della garanzia solo per gli importi dovuti con esclusione della prima rata, al fine di eliminare l’obbligo della prestazione della garanzia per somme già versate all’erario.

 

Comma 2, lettera z).

La lettera z) adegua ai valori di mercato correnti l’ammontare del costo dei beni per i quali – in luogo del verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali del Corpo della guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla loro distruzione o trasformazione – è ammessa la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di vincere la presunzione di cessione di beni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

 

Comma 2, lettera aa).

La lettera aa) aggiorna il testo dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 – concernente semplificazioni in materia di adempimenti IVA – al fine di adeguare gli importi originariamente previsti e i riferimenti ivi contenuti, laddove richiamano disposizioni ormai abrogate, e inserisce un nuovo comma volto ad estendere alle autofatture di importo inferiore a 300 euro – emesse dai cessionari o dai committenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – la semplificazione contabile prevista per le fatture di modico valore dai commi 1 e 6 del medesimo articolo 6.

 

In particolare, per effetto della modifica, per le autofatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300 euro, è consentita l’annotazione – entro i termini di cui agli articoli 23, primo comma, e 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – di un documento riepilogativo (in luogo dei singoli documenti), nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.

 

Comma 2, lettera bb).

La modifica normativa introdotta dalla lettera bb), numero 1), è volta a determinare una maggiore certezza delle scadenze di versamento e risponde alla necessità di semplificare gli adempimenti degli enti pubblici.

 

Dal 1o gennaio 2008, al fine di razionalizzare il sistema di versamento delle imposte e dei contributi degli enti pubblici, è stato introdotto il modello F24 EP, utilizzato dagli enti pubblici e dai soggetti individuati dalle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (enti soggetti al sistema della Tesoreria unica dello Stato).

 

Il nuovo sistema di versamento ha profondamente innovato le modalità di effettuazione dei pagamenti diretti presso la Banca d’Italia, lasciando invariata la normativa di riferimento in materia di scadenza dei versamenti stessi.

 

Allo stato attuale la disciplina dei termini per i versamenti fiscali effettuati dagli enti pubblici è contenuta in diverse norme, che fissano scadenze diverse a seconda della tipologia di imposta da versare.

 

In analogia a quanto previsto riguardo alla generalità dei contribuenti relativamente alle somme da versare con il modello F24, con la lettera bb) si dispone, a partire dal 1o luglio 2011, l’accorpamento delle diverse scadenze, anche per i soggetti che utilizzano il modello F24 EP, al giorno 16 del mese di scadenza.

 

L’accorpamento dei termini comporta una maggiore efficienza del sistema di riscossione dei tributi e dei contributi. Tale previsione, infine, non determina alcun effetto né di cassa né di competenza sul bilancio dello Stato in quanto riguarda operazioni di girofondi all’interno della tesoreria statale.

 

Il numero 2), inoltre, tenuto conto delle inevitabili difficoltà connesse all’introduzione delle procedure telematiche di versamento, e al fine di evitare che ritardi di pochi giorni comportino onerose sanzioni a carico degli enti pubblici, con possibili ricadute sui cittadini in termini di qualità dei servizi offerti, modifica quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 32-ter del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, estendendo la non applicabilità delle sanzioni anche ai versamenti relativi ai periodi d’imposta 2009 e 2010.

 

Comma 2, lettera cc).

La lettera cc) intende chiarire che le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, in materia di aliquote di accisa e di IVA sul gas naturale per combustione per usi civili vanno applicate al singolo contratto di somministrazione, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso. Com’è noto, il decreto legislativo n. 26 del 2007 ha recepito nell’ordinamento la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. In particolare, l’articolo 2, comma 5, del citato decreto ha sostituito, a decorrere dal 1o gennaio 2008, il numero 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l’aliquota IVA, nella misura del 10 per cento, applicabile alle somministrazioni di gas.

 

Le disposizioni ai fini dell’IVA sono state, di fatto, armonizzate con quelle previste in materia di accise, contenute nell’articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 26 del 2007, dove il consumo di gas viene distinto tra usi civili e usi industriali, e, con riferimento ai primi, la misura delle diverse aliquote di accisa è determinata in base a scaglioni di consumo annui. Invero, nell’ottica di una più semplice e uniforme applicazione delle disposizioni concernenti il settore delle accise e quello dell’IVA, è stata assunta, ai fini dell’IVA, la stessa qualificazione di usi civili utilizzata ai fini dell’applicazione dell’accisa sul gas naturale ai sensi del medesimo articolo 26.

 

In base alla disposizione normativa, di natura interpretativa, che si intende introdurre, l’aliquota agevolata IVA del 10 per cento di cui al numero 127-bis) della parte III della tabella A (oltre che, conseguentemente, le disposizioni in materia di accise) va applicata al singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili. La disposizione fa riferimento all’utente del rapporto contrattuale di somministrazione: pertanto, ai fini dell’applicazione della predetta aliquota IVA rileverà il consumo imputabile al soggetto titolare dell’utenza.

 

L’introduzione della disposizione si rende necessaria al fine di superare le numerose incertezze interpretative e problematiche applicative sorte con riferimento al trattamento tributario previsto per le somministrazioni di gas naturale destinato alla combustione per usi civili, con particolare riferimento al caso della somministrazione di gas metano per usi civili nei confronti di condomìni e di cooperative di abitanti di edifici abitativi che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo.

 

Tanto premesso, considerato che sulla base della norma che si intende introdurre si fa riferimento all’utente del rapporto contrattuale di somministrazione, nel caso in cui titolare del rapporto contrattuale di fornitura o di somministrazione sia lo stabile condominiale, per il quale l’utenza è attivata unitariamente, l’aliquota IVA agevolata del 10 per cento (oltre che, conseguentemente, le disposizioni in materia di aliquote di accisa) è applicabile per la somministrazione imputabile al condominio medesimo limitatamente a 480 metri cubi annui.

 

Comma 2, lettere dd), ee), ff) e gg).

Le disposizioni recate dalle lettere da dd) a gg) si riferiscono alla disciplina originariamente contenuta negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che hanno previsto la facoltà di rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti da persone fisiche alla data del 1o gennaio 2002. A tal fine, i contribuenti erano tenuti a predisporre un’apposita perizia giurata di stima e a versare un’imposta sostitutiva del 2 o del 4 per cento, entro il 30 settembre 2002. Disposizioni successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni e hanno prorogato i termini per l’effettuazione dei relativi adempimenti.

 

Con la lettera dd) sono modificati la data di possesso dei terreni e delle partecipazioni alla quale il contribuente deve fare riferimento, nonché i termini entro i quali effettuare i relativi adempimenti (redazione della perizia e versamento della prima o unica rata). In particolare, il presupposto per potersi avvalere della norma di rideterminazione è il possesso dei beni al 1o luglio 2011 e il termine entro il quale predisporre la perizia e versare l’imposta sostitutiva (ovvero la prima rata dell’imposta dovuta) è fissato al 30 giugno 2012.

 

La lettera ee), inoltre, intende risolvere il problema che si è verificato in capo a quei soggetti che, a seguito delle varie disposizioni che hanno previsto la possibilità di rideterminare il valore di terreni e di partecipazioni, hanno effettuato più volte la rideterminazione del valore del medesimo bene e, in mancanza di una disposizione che preveda lo scomputo dell’imposta sostitutiva già versata, sono stati costretti a esperire la procedura del rimborso nel rispetto del termine di quarantotto mesi previsto dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In particolare, è prevista per i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o di terreni edificabili e con destinazione agricola la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quanto già versato, a titolo di imposta sostitutiva, per la precedente rideterminazione dei medesimi beni.

 

La lettera ff) disciplina l’ipotesi in cui il contribuente in sede di versamento non effettui il predetto scomputo (cosiddetta «compensazione verticale»). In tal caso è prevista la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in precedenza, ai sensi del predetto articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e si stabilisce che il termine di decadenza per la richiesta di rimborso, previsto dal citato articolo 38, decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dal pagamento dell’imposta relativa all’ultima rideterminazione effettuata. Tale disciplina si applica anche ai versamenti effettuati alla data di entrata in vigore della norma in esame. Ne deriva, pertanto, che per detti versamenti la richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro quarantotto mesi dall’ultima rideterminazione effettuata, tenendo conto ovviamente dei mesi già trascorsi alla data di entrata in vigore della norma.

 

Infine, la lettera gg), allo scopo di non svantaggiare i soggetti per i quali i predetti termini siano ormai decaduti, prevede per tali contribuenti una sorta di riammissione nei termini, per cui gli stessi possono chiedere, comunque, il rimborso entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.

 

ARTICOLO 8

 

L’articolo 8 detta disposizioni destinate a favorire la crescita e la stabilità delle piccole e medie imprese per fronteggiare l’attuale fase di crisi economica.

Il comma 1 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 276 del 2003 al fine di favorire il reinserimento delle donne prive di un regolare impiego nel mondo del lavoro.

 

Il comma 2 amplia la disciplina vigente, introducendo nel novero delle attività economiche che possono beneficiare del regime di attrazione europea anche l’attività di direzione e di coordinamento di gruppi di imprese. Si elimina anche il vincolo temporale di tre anni. Il regime di attrazione, pertanto, perdura fino al mutare dei presupposti di fatto e di diritto in virtù dei quali lo stesso è stato concesso.

 

Il comma 3 prevede l’obbligo per i commissari straordinari di chiudere le procedure di amministrazione straordinaria aperte da molti anni pubblicando un invito a presentare offerte di concordato. Dette offerte devono essere finalizzate all’assunzione delle attività e delle passività della procedura nonché del contenzioso pendente. Gli offerenti possono presentare offerte anche per una o per alcune delle società del gruppo soggette alla procedura. La mancata individuazione di offerte idonee, per le imprese nelle quali non si pongano problemi occupazionali, determina la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

 

Il comma 3, lettera c), modifica il decreto legislativo n. 270 del 1999 al fine di superare le criticità connesse alla fattispecie, non infrequente, della cessione di un ramo d’azienda in perdita da parte di un’impresa che tenta di salvarsi sacrificando solo la parte più compromessa. Si tratta, in particolare, di quella specifica ipotesi nella quale, entro l’anno successivo a tale operazione di cessione, sia la società cedente che quella cessionaria sono divenute insolventi e quindi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

 

In tale ipotesi, la sottoposizione di entrambe alla procedura concorsuale porta con sé anche la cristallizzazione degli effetti della cessione, la cui rimozione resterebbe affidata esclusivamente a un’eventuale pronuncia giudiziale di nullità, in contrasto con gli interessi pubblicistici alla conservazione dell’impresa propri dell’amministrazione straordinaria.

 

Tale circostanza, da un lato, impedisce ai creditori post cessione (in primis i lavoratori) del ramo d’azienda ceduto di far valere le proprie ragioni di credito anche nei confronti della società cedente e, dall’altro, compromette un’eventuale ricollocazione dei rispettivi complessi aziendali attraverso lo sfruttamento di possibili sinergie tra i medesimi, in vista della migliore ricollocazione sul mercato anche in termini di salvaguardia dell’occupazione.

 

La ratio dell’intervento è pertanto quella di assicurare, pur nel rispetto delle regole concorsuali e del principio di autonomia patrimoniale delle società, una maggiore tutela sia agli interessi dei creditori che alla conservazione delle attività facenti capo a entrambe le procedure. Si introduce, pertanto, il principio della responsabilità solidale dell’impresa cedente rispetto ai debiti maturati dalla cessionaria, a far data dalla cessione e fino alla dichiarazione di insolvenza, in un periodo di tempo comunque predeterminato (massimo un anno).

 

Inoltre, si attribuisce al Ministro dello sviluppo economico, nell’ambito del più generale potere di vigilanza che già gli compete, un potere di indirizzo teso ad assicurare il necessario coordinamento tra le procedure per la salvaguardia dell’unità operativa dei rispettivi complessi aziendali.

 

Il comma 4 istituisce i titoli di risparmio per l’economia meridionale al fine di favorire l’afflusso di capitali verso investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

 

I suddetti titoli sono strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, emessi da banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, che possono essere sottoscritti, sotto forma di titoli nominativi o al portatore, da persone fisiche non esercenti attività di impresa [comma 4, lettere a) e b)].

 

Le lettera c) estende ai titoli di risparmio la disciplina di cui al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e prevede, relativamente all’imposta sostitutiva sugli interessi di cui all’articolo 2 del citato decreto legislativo, l’applicazione di un’aliquota di favore nella misura del 5 per cento, anche nei casi in cui i sottoscrittori si trovino in una situazione di regime di risparmio gestito individuale (consistente nella tassazione del risultato della gestione maturato nel periodo d’imposta), disciplinato dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

 

La lettera d) identifica in 3 miliardi di euro cumulativi la soglia massima annua di emissione dei titoli di risparmio per l’economia meridionale; tale soglia può essere modificata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno.

 

La lettera e) fissa il limite massimo di emissione per singola banca nel 20 per cento dell’importo nominale complessivo annuo di cui alla precedente lettera. Inoltre, al fine di evitare il rischio di eccessiva concentrazione dello strumento sulla singola banca, la lettera e) fissa nel 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo bancario il limite massimo di emissione.

 

La lettera f) affida a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il compito di stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con riguardo, tra l’altro, alle modalità attuative e di monitoraggio dei titoli di risparmio per l’economia meridionale.

 

La lettera g) abroga le disposizioni contenute nei commi da 178 a 181 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010).

 

Il comma 5, lettera a), detta disposizioni finalizzate ad assicurare la continuità e l’autonomia del Fondo di garanzia, in linea sia con quanto già stabilito dall’articolo 11, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, che ha previsto il rifinanziamento del Fondo di garanzia e la garanzia di ultima istanza sugli interventi del Fondo stesso a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane, sia con quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, che reca ulteriori risorse destinate al Fondo.

 

In particolare, la novella è volta a eliminare la disposizione contenuta nel comma 847 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 che, nel prevedere l’istituzione del Fondo per la finanza d’impresa, stabilisce la soppressione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, pur mantenendone l’operatività fino all’emanazione delle norme attuative del citato Fondo per la finanza d’impresa.

 

Pertanto, in coerenza con gli importanti interventi di rafforzamento del Fondo di garanzia già introdotti di recente per fronteggiare la grave crisi economica, si rende necessario eliminare la disposizione che ne prevede la soppressione, al fine di escludere ogni eventuale problematica a livello interpretativo-attuativo.

 

Tale modifica consentirebbe, per altro verso, di avviare l’operatività del Fondo per la finanza d’impresa, che finora, anche per i predetti motivi, non ha trovato attuazione.

 

La lettera b) prevede la possibilità di procedere ad opportune razionalizzazioni della disciplina regolamentare del Fondo, improntate ai seguenti obiettivi prioritari di:

 

salvaguardare gli effetti sulla finanza pubblica che possono derivare sia da una riduzione delle risorse del Fondo connessa alle garanzie concesse, sia dall’eventuale intervento della garanzia dello Stato di ultima istanza;

 

individuare ed eventualmente stanziare le risorse che si rendessero necessarie per assicurare l’intervento del Fondo a seguito del significativo incremento dell’operatività connesso alla grave crisi economica in corso e al recente, importante ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo (imprese artigiane, autotrasportatori, imprese subfornitrici di società in amministrazione straordinaria);

 

accrescere l’efficienza dello strumento in termini di sostegno al finanziamento delle piccole e medie imprese, anche mediante forme di intervento innovative e il contenimento dei relativi oneri a carico delle imprese.

 

Al fine del raggiungimento di tali obiettivi si prevede la possibilità di emanazione di decreti di iniziativa dell’amministrazione cui compete istituzionalmente la materia della garanzia dello Stato, la politica relativa ai mercati finanziari e alle attività creditizie, il monitoraggio della finanza pubblica, con il necessario concerto dell’amministrazione titolare della politica di sostegno alle imprese.

 

In tale contesto di aggiornamento del Fondo, è inoltre prevista la possibilità di introdurre – a titolo oneroso – forme di intervento innovative per il sostegno al capitale di rischio.

 

Invero, tra le operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo, l’articolo 15, comma 2, della legge n. 266 del 1997 già prevede le «partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale delle piccole e medie imprese».

 

In Italia, il sistema industriale è largamente caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese diffuse sul territorio, che in buona parte presentano strutturalmente un problema di sottocapitalizzazione.

 

Al fine di stimolare l’immissione di nuove risorse nel patrimonio delle società da destinare allo svolgimento dell’attività dell’impresa, occorre prevedere un adeguato meccanismo di incentivi per chi apporta nuovo capitale, anche attraverso l’ampliamento dei soggetti apportatori. In particolare, la norma proposta prevede un’estensione della garanzia a operatori che si sono sviluppati prevalentemente in una fase successiva all’emanazione della normativa vigente ma che stanno assumendo un ruolo rilevante nel compiere operazioni di ricapitalizzazione, quali i fondi di private equity.

La disposizione non comporta nuove o maggiori spese.

 

Le disposizioni di cui al comma 5, lettera c) consentono un’utilizzazione più semplice e flessibile delle risorse già impegnate, ma non impiegate, del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) modificando, in parte, il meccanismo che regola l’allocazione e l’utilizzo delle risorse, pur salvaguardando l’invarianza finanziaria sul bilancio dello Stato. L’obiettivo è quello di potenziare l’efficacia del FRI, rendendolo uno strumento innovativo di credito agevolato alle imprese, tale da rispondere alle varie esigenze del ciclo economico e in linea con i più moderni strumenti di supporto oggi attivi in Europa.

 

Per completezza si precisa che il FRI, istituito dalla legge n. 311 del 2004 presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, è finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell’anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. Il FRI, assistito da una garanzia sussidiaria di ultima istanza del Ministero dell’economia e delle finanze e da una dotazione pluriennale di 150 milioni di euro sul bilancio statale per coprire il differenziale dell’interesse agevolato, ha una dotazione attuale di 6 miliardi di euro alimentata con le risorse del risparmio postale. Successive variazioni della dotazione possono essere disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse.

 

Il funzionamento del FRI è stato finora strettamente legato a quello delle singole leggi agevolative erogatrici di sovvenzioni a fondo perduto gestite dai Ministeri titolari di vari regimi di aiuto (Ministeri dello sviluppo economico, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti), sostituendo una parte della sovvenzione con un prestito a tasso agevolato. La riduzione nel tempo dei contributi a fondo perduto ha contribuito a uno scarso utilizzo del FRI. Le risorse disponibili risultano pertanto ad oggi largamente inutilizzate.

 

In particolare, le modifiche normative prevedono che fino al 50 per cento delle risorse rimaste inutilizzate a valere sulle allocazioni inizialmente disposte dal CIPE, incluse le risorse derivanti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, da revoche o da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili, sia destinato al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l’intermediazione di enti creditizi, con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio.

 

Tale previsione non comporta oneri aggiuntivi

 

per la finanza pubblica, in quanto interamente realizzabile nell’ambito delle dotazioni finanziarie di cui il FRI già dispone.

 

Il comma 5, lettera d), modifica la legge n. 108 del 1996, rideterminando in aumento la soglia oltre la quale il tasso di interesse deve considerarsi usurario, così da restituire margini di azione alle banche e agli altri intermediari finanziari.

 

Il comma 5, lettera e), modifica l’articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, estendendo alle società controllate da società quotate la norma che esclude le società quotate affidatarie dirette di servizi pubblici locali dai divieti di partecipazione alle gare pubbliche.

 

Il comma 5, lettera f), modifica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, prevedendo che nell’ambito dei servizi di pagamento, diversamente da quanto previsto nella disciplina sulla trasparenza, le parti possono derogare, in tutto o in parte, alla disciplina sulle variazioni unilaterali del contratto, qualora il cliente non sia un consumatore né una micro impresa.

 

Il comma 5, lettera g), allinea la disciplina in tema di modifica unilaterale delle condizioni (articolo 118 TUB) con quella dettata per i sistemi di pagamento (contenuta nell’articolo 126-sexies TUB), prevedendo che le parti possano accordarsi nel senso che le previsioni contenute nell’articolo 118 non si applichino, interamente o parzialmente, se il cliente non è un consumatore o una micro impresa. L’eventuale deroga alle disposizioni dell’articolo 118 può, ovviamente, includere anche la necessaria sussistenza di un giustificato motivo per l’esercizio dello ius variandi, come previsto al comma 1 dell’articolo 118. Si rende da ultimo necessario introdurre una norma di diritto transitorio, che regoli le modalità con cui gli intermediari dovranno effettuare gli interventi sui contratti in essere all’indomani dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

 

Il comma 6 introduce la possibilità, fino al 31 dicembre 2012, di rinegoziare i mutui a tasso variabile di importo non superiore a 150.000 euro, stipulati per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a condizione che il soggetto richiedente presenti una attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro e non abbia avuto ritardi nei precedenti pagamenti. In sede di rinegoziazione, può essere previsto anche l’allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del mutuo all’atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni. In caso di rinegoziazione è prevista la surroga di diritto delle banche nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione.

 

Il comma 7 introduce disposizioni finalizzate ad allineare l’esercizio del credito allo standard europeo.

 

La lettera a) modifica l’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per adeguare l’esecuzione dei servizi di pagamento ai tempi di gestione delle operazioni, prevedendo un tempo di esecuzione maggiore di una giornata lavorativa per le operazioni disposte su supporto cartaceo, in ragione della maggiore onerosità in termini di tempo della gestione del supporto cartaceo. Ad oggi tale possibilità è prevista fino al 1ogennaio 2012.

 

Le lettere da b) a f) modificando, tra l’altro, la cosiddetta «legge sull’assegno», introducono previsioni dirette ad attribuire valore giuridico alla presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari (la legge sull’assegno prevede oggi esclusivamente la forma cartacea).

 

Le disposizioni riguardano anche la validità degli atti di constatazione del mancato pagamento (protesto e constatazione equivalente) effettuati sugli assegni presentati elettronicamente, introducendo anche per tali atti la possibilità che siano eseguiti in forma elettronica.

 

Il comma 8 detta disposizioni di semplificazione delle operazioni di portabilità dei mutui.

 

In particolare:

 

si esplicita in maniera chiara il momento dal quale avviare il computo dei trenta giorni entro cui è necessario perfezionare l’operazione di portabilità;

 

si precisa che il termine «valore» del mutuo, preso a riferimento per la determinazione del predetto risarcimento, va inteso nel senso di importo della quota capitale del finanziamento ancora da rimborsare. La modifica è finalizzata a disciplinare, mediante l’emanazione di un apposito provvedimento, le modalità di presentazione al conservatore, per via telematica, dell’atto di surrogazione per consentire, mediante la semplificazione delle relative procedure, un più agevole ricorso alle operazioni di portabilità dei mutui.

 

Il comma 9 introduce varie semplificazioni negli adempimenti tributari per lo Stato e gli enti pubblici.

 

La disposizione in commento, attraverso modifiche all’articolo 32 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, riformula la disciplina fiscale dei fondi immobiliari sulla base dei seguenti princìpi:

 

comma 3 del novellato articolo 32: il regime fiscale dei fondi disciplinati dagli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, resta invariato per i fondi partecipati esclusivamente da investitori istituzionali come individuati dalla norma. Tale regime si applica indipendentemente dall’entità della quota di partecipazione dei predetti soggetti;

 

comma 3-bis del novellato articolo 32: si modifica il regime fiscale attualmente previsto per i proventi nei seguenti termini:

 

1) è conservato il regime di cui all’articolo 7 del citato decreto-legge n. 351 del 2001 per i proventi attribuiti agli investitori istituzionali;

 

2) per i partecipanti diversi da quelli istituzionali, come definiti nel comma 3 del novellato articolo 32, che possiedono una quota di partecipazione superiore al 5 per cento è introdotto il regime di tassazione per trasparenza. Tale regime si applica sui proventi indicati nei rendiconti annuali o di chiusura del fondo;

 

3) resta fermo il regime ordinario del citato articolo 7 del decreto-legge n. 351 del 2001 per i partecipanti diversi da quelli istituzionali che possiedono una quota di partecipazione pari o inferiore al 5 per cento.

 

In estrema sintesi, il regime fiscale vigente sarà riservato ai soli partecipanti che non possiedono più del 5 per cento delle quote del fondo e agli investitori istituzionali di cui al comma 3 dello stesso articolo 32.

 

Inoltre (comma 4-bis del novellato articolo 32), i soci che detengono una partecipazione superiore al 5 per cento alla data del 31 dicembre 2010 e che a decorrere dal periodo d’imposta 2011 sono assoggettati al regime della trasparenza sono altresì tenuti al versamento di un’imposta sostitutiva del 5 per cento calcolata sul valore medio delle quote detenute nel 2010.

 

È previsto, infine (comma 5 del novellato articolo 32), che l’assemblea dei partecipanti, nell’ipotesi in cui partecipino soggetti diversi dagli investitori istituzionali che detengono una quota superiore al 5 per cento, possa deliberare, entro il 31 dicembre 2011, la liquidazione del fondo. In tal caso, la società di gestione del risparmio preleva a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. È altresì dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 7 per cento sui risultati maturati dal 1o gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione, che deve comunque essere conclusa nel termine massimo di cinque anni.

 

In tal caso non trova applicazione l’imposta sostitutiva dovuta dai partecipanti né l’imposizione per trasparenza.

 

Il comma 10 modifica l’articolo 239 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, circoscrivendo la tutela dei disegni e dei modelli industriali con le forme previste per il diritto d’autore alle sole opere di disegno industriale divenute di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001, a seguito della cessazione degli effetti della registrazione, escludendo, di converso, tale tutela per le opere di pubblico dominio in quanto mai registrate.

 

Quanto al regime transitorio di cui al secondo periodo dell’attuale testo dell’articolo 239 del codice della proprietà industriale, lo stesso andrà ovviamente riferito ai soli disegni e modelli registrati in Italia o con effetti in Italia che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenuti di pubblico dominio.

 

I commi 11 e 12 consentono la cessione dei crediti per contributi europei erogati nell’ambito della politica agricola comune (contributi PAC), al fine di garantire maggiore liquidità agli agricoltori e di dare sostegno alle attività del settore. Le modalità saranno definite con apposito decreto ministeriale.

 

ARTICOLO 9

 

I commi 1 e 2 introducono nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, denominati ”contratti di ricerca strategica”, al fine di realizzare iniziative oggetto di programmazione negoziata volte a valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno.

 

I commi da 3 a 16 prevedono e disciplinano l’istituzione di una Fondazione per il merito con l’obiettivo di coordinare gli apporti pubblici e privati previsti dall’articolo 4 della legge n. 240 del 2010. La Fondazione per il merito dovrà elaborare mediante una prova nazionale, una graduatoria di studenti meritevoli, che potranno accedere sia a prestiti (buoni di studio) a tassi vantaggiosi erogati dalla Fondazione, sia a finanziamenti accordati dal sistema bancario e garantiti dalla medesima Fondazione. In tale sistema, previa creazione di una linea di finanziamento con soggetti terzi, la Fondazione impiegherà le risorse proprie principalmente per concedere garanzie ed effettuare accantonamenti (secondo coefficienti da stabilire) relativi ai prestiti erogati.

 

Il comma 3 prevede l’istituzione della Fondazione allo scopo prioritario di realizzare gli obiettivi del Fondo per il merito per il perseguimento di soli fini di interesse pubblico.

 

Il comma 4 prevede che membri fondatori siano i dicasteri (Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’economia e delle finanze) a cui l’articolo 4 della legge n. 240 del 2010 affida il compito di dare attuazione al Fondo per il merito.

 

Il comma 5, analogamente a quanto previsto per altre fondazioni partecipate da amministrazioni statali, prevede l’approvazione dello statuto della Fondazione con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Si rinvia allo statuto per la definizione di modalità che possano favorire la partecipazione e il connesso apporto finanziario di privati e altri soggetti pubblici. In un’ottica di semplificazione e di riduzione degli adempimenti normativi si prevede che siano le clausole statutarie a disciplinare la partecipazione ad un comitato consultivo dei rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, in luogo del decreto ministeriale.

 

Il comma 6 attribuisce all’organo deliberante della Fondazione la potestà di disciplinare: i criteri e le modalità di restituzione della quota dei buoni di studio a carico degli studenti; le caratteristiche, l’ammontare dei premi e dei buoni; le modalità i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; le iniziative di divulgazione e di informazione; le modalità di monitoraggio della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi nonché dell’esposizione del fondo. Le citate attività sono legate alla vita di un Fondo che, soprattutto attraverso il meccanismo dei buoni di studio, assume i caratteri della rotatività e dell’indeterminatezza della durata, sicché si rende necessaria la predisposizione di meccanismi di regolazione fine dello stesso che possano essere agevolmente modulati dalla Fondazione preposta alla gestione del Fondo.

 

La Fondazione, inoltre, dovrà coordinare, attraverso un proprio regolamento, la somministrazione delle prove nazionali, finalizzate alla redazione di una graduatoria nazionale necessaria per l’individuazione degli studenti ammissibili ai benefici erogati dal Fondo per il merito.

 

Il comma 7, al fine di assicurare il necessario coordinamento della Fondazione con i Ministeri fondatori, prevede per gli organi della stessa l’obbligo di adeguarsi con propri atti alle direttive impartite attraverso i decreti previsti dall’articolo 4 della legge n. 240 del 2010.

 

Il comma 8 demanda alla Fondazione il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard di cui all’articolo 4 della legge n. 240 del 2010, la cui realizzazione è affidata al Sistema nazionale di valutazione.

 

Il comma 9 prevede l’apporto dei privati e di altri enti pubblici al patrimonio della Fondazione e la facoltà, per la stessa di essere comodataria di beni demaniali e patrimoniali dello Stato. La Fondazione, inoltre, può accedere alle risorse del PON «Ricerca e Competitività FESR 2007/2013» e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei.

 

Il comma 10 consente alla Fondazione l’erogazione di finanziamenti e la concessione di garanzie, in deroga al titolo V del TUB che richiede la forma della società di capitali per l’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari.

 

I commi 11 e 12 prevedono che i fondatori di fondazioni di interesse nazionale possono disporre la devoluzione delle proprie risorse alla Fondazione per il merito e che tutti gli atti connessi alla costituzione della Fondazione sono esclusi da ogni tributo e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

 

I commi 13, 14, 15 e 16 dettano alcune disposizioni volte a rendere più agevole l’adempimento dell’obbligo di pagamento delle rate di restituzione della quota dei buoni di studio a carico dello studente, novellando il testo dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare il comma 13 prevede la facoltà di ricorrere alla procedura di riscossione coattiva mediante ruolo e, quindi, di disporre di un efficace strumento di soddisfazione delle ragioni di credito della Fondazione.

 

Il comma 14 dispone l’utilizzo della cessione del quinto dello stipendio per la restituzione delle rate, escludendo, al fine di ridurre i costi gestionali a carico del Fondo, l’obbligo di assicurazione previsto ai sensi dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 ed estende la durata delle cessioni del quinto a vantaggio della Fondazione oltre il decennio al fine di assicurare la massima sostenibilità degli obblighi di restituzione anche per beneficiari con redditi di non elevato ammontare.

 

Il comma 15 reca la copertura finanziaria.

 

Il comma 16 abroga i commi 5 e 9 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e le lettere c), d), i), l) e m) del comma 3 del medesimo articolo.

 

I commi da 17 a 21 dettano disposizioni in materia di personale scolastico.

 

Il comma 17 prevede l’adozione di un piano triennale di assunzioni del personale della scuola docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), sulla base dei posti vacanti e disponibili, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, al fine di garantire continuità nell’erogazione del servizio scolastico e educativo e di conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici.

 

L’approvazione del piano di assunzioni determinerebbe, in concreto, la copertura totale (o quasi) dei posti vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2011/2012.

 

Il comma 18 esclude dall’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 368 del 2001, recante «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES» i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e ATA.

 

Il comma 19 sposta al 31 agosto di ciascun anno il termine per l’adozione dei provvedimenti in materia di assunzioni a tempo indeterminato, utilizzazione, assegnazione provvisoria nonché di ogni altro atto di durata annuale riguardante il personale di ruolo.

 

Il comma 20 prevede che l’aggiornamento delle graduatorie scolastiche ad esaurimento avvenga con cadenza triennale e che contestualmente possa essere disposto il trasferimento in un’unica provincia.

 

Il comma 21 riguarda i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, prevedendo che la possibilità di chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in una provincia diversa da quella di cui sono titolari inizia dopo cinque anni di effettivo servizio.

 

ARTICOLO 10

 

I commi da 1 a 5 semplificano il procedimento di rilascio dei documenti di identificazione dei cittadini mediante l’introduzione della carta d’identità elettronica (CIE), con durata triennale per i minori e decennale per i maggiorenni.

 

Le modalità tecniche di attuazione della CIE saranno definite con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Progressivamente la CIE sarà unificata con la tessera sanitaria, in modo da consentire il rilascio gratuito di un documento unificato.

 

Viene soppresso, inoltre, il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, attualmente fissato in anni quindici.

 

Il comma 6 completa una disposizione contenuta nel decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, che prevede l’obbligo per l’ufficio di anagrafe di ciascun comune di comunicare all’Indice nazionale delle anagrafi il trasferimento di residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile dei cittadini, introducendo, in caso di ritardo, la responsabilità disciplinare ed eventualmente anche erariale del responsabile del procedimento.

 

Il comma 7, al fine di dirimere un rilevante contenzioso in atto, chiarisce che al pagamento della doppia annualità di pensione di reversibilità ai superstiti delle vittime del terrorismo deve provvedere l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP).

 

I commi 8, 9 e 10 dettano disposizioni finalizzate a rafforzare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di fronteggiare la grave carenza di personale responsabile e coordinatore delle squadre operative di soccorso.

 

A tal fine si prevedono modalità semplificate per acquisire complessivamente 2.007 capi squadra e 1.493 capi reparto, figure di fondamentale importanza soprattutto nell’attuale momento di emergenza umanitaria conseguente all’eccezionale afflusso di stranieri provenienti dalle aree di conflitto e di crisi del Nord Africa, che sta evidenziando ancora una volta il generoso e insostituibile impegno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale del Sistema nazionale di protezione civile. D’altra parte, i tragici eventi degli ultimi anni, ormai impressi nella memoria collettiva del Paese, hanno dimostrato l’efficienza operativa della macchina del soccorso e le elevatissime doti umane e professionali dei vigili del fuoco, nonostante le gravi carenze di personale, soprattutto con riferimento alle squadre operative.

 

Per quanto riguarda le modalità di realizzazione degli obiettivi sopra illustrati, il comma 8 consente – attraverso l’esperimento di una o più procedure straordinarie – l’accesso nella qualifica di capo squadra per i posti disponibili nel periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 (697), nonché nella qualifica di capo reparto per i posti disponibili al 1o gennaio 2008 (866).

 

Il comma 9 prevede l’applicazione delle stesse modalità concorsuali semplificate di cui al comma 1, per consentire la copertura dei posti che si renderanno disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra (1.310) e al 1o gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto (627). Le procedure dovranno assicurare, prioritariamente, la copertura dei posti nella qualifica di capo squadra, che registra le maggiori criticità.

 

Il comma 10 dimezza la durata dei corsi di formazione – che saranno avviati nel triennio 2011-2013 – per l’accesso alle qualifiche operative (allievi vigili del fuoco, allievi vice ispettori antincendi e vicedirettori), garantendo – con moduli intensivi e, comunque, altamente qualificati – una più rapida immissione nei ruoli per mantenere inalterata l’efficacia del complessivo dispositivo del sistema di soccorso pubblico su tutto il territorio nazionale.

 

A tal proposito, si precisa che, ai sensi della legge 30 settembre 2004, n. 252 (recante delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), il rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali e che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individua – all’articolo 1 – i ruoli del personale non direttivo con funzioni tecnico-operative:

 

a) ruolo dei vigili del fuoco;

 

b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;

 

c) ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

 

Inoltre, l’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 prevede che l’accesso alla qualifica di capo squadra avviene:

 

a) nel limite del 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;

 

b) per il restante 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale.

 

Analogamente, l’articolo 16 dello stesso decreto legislativo n. 217 del 2005 prevede che l’accesso alla qualifica di capo reparto avviene:

 

a) nel limite del 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

 

b) per il restante 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale.

 

Si prevede quindi che l’accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto avvenga – in via transitoria – attraverso l’espletamento della procedura selettiva rapida (allo stato prevista solo per la copertura del 60 per cento dei posti vacanti) disciplinata dall’articolo 12, comma 1, lettera a), e dall’articolo 16, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 217 del 2005. Inoltre, l’utilizzazione della sola modalità del concorso per titoli e il superamento di uno specifico corso di formazione professionale mira a consentire maggiore celerità nell’accesso alle predette qualifiche, che rivestono un ruolo assolutamente strategico e centrale nell’ambito del sistema del soccorso pubblico, non surrogabile per lo specifico livello delle responsabilità e per il grado di autonomia decisionale correlati agli interventi urgenti.

 

I commi da 11 a 28 dettano disposizioni in materia di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico.

 

In particolare, il comma 11 prevede l’istituzione dell’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto al Governo (comma 12), al fine di garantire l’osservanza dei princìpi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell’efficienza, dell’economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici.

 

All’Agenzia sono trasferite le funzioni attribuite dall’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle altre disposizioni vigenti alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (comma 15), che pertanto viene soppressa (comma 26). Il comma 26 prevede un regime transitorio al fine di consentire alla Commissione di operare fino alla costituzione dell’Agenzia.

 

L’Agenzia opera sulla base di princìpi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità (comma 13).

 

Il comma 14 definisce le funzioni dell’Agenzia, con particolare riferimento alla definizione dei livelli minimi di qualità del servizio idrico e alla determinazione del metodo tariffario.

 

Il comma 16 prevede che l’Agenzia sia costituita come organo collegiale composto da tre membri scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

I compensi spettanti ai componenti dell’Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono ridotti di almeno la metà qualora i componenti, dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per il mantenimento del proprio trattamento economico (comma 18).

 

È previsto, inoltre, un collegio dei revisori dei conti, cui si applica l’articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che è nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze ed è composto da tre membri effettivi, due dei quali scelti tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti, uno con funzioni di presidente, nonché da un membro supplente.

 

Al comma 17 è disciplinata la figura del direttore generale.

 

Ai commi 16 e 19 sono disciplinate le incompatibilità riguardo all’incarico di componente l’Agenzia e di direttore generale. È inoltre stabilito, al comma 20, che per almeno dodici mesi dalla cessazione dall’incarico, i membri dell’Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un’annualità dell’importo del corrispettivo percepito, salvo che il fatto costituisca reato.

 

Sono state, infine, introdotte al comma 21 disposizioni concernenti l’ipotesi di scioglimento dell’Agenzia.

 

Al comma 22 è disciplinato il procedimento di adozione dello statuto dell’Agenzia, con cui sono definiti le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e di funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni, nonché il regolamento che definisce l’organizzazione e il funzionamento interno dell’Agenzia e che ne determina il contingente di personale assegnato, nel limite di quaranta unità, in posizione di comando.

 

Al comma 24 si prevede che agli oneri derivanti dal funzionamento dell’Agenzia si provvede mediante un contributo posto a carico dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, da versare entro il 31 luglio di ogni anno, che affluisce direttamente al bilancio dell’Agenzia, nonché mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la cui dotazione non può superare 1 milione di euro a decorrere dal 2011 e potrà essere ridotta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del gettito derivante dai contributi e dei costi dell’Agenzia.

 

Al comma 27 si prevede che l’Agenzia possa avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

 

Al comma 28 si introduce una norma di interpretazione autentica, al fine di chiarire che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, cessa il regime transitorio per la determinazione delle tariffe del servizio idrico.

 

ARTICOLO 11

 

L’articolo 11, composto da due commi, reca disposizioni relative alla copertura finanziaria.

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