di Valentina Quattrociocchi
Le principali indicazioni emergenti
dal recente testo delle Linee guida del Garante Privacy
per le indagini di customer satisfaction nel settore
sanitario.
Introduzione
Il Garante Privacy il 5 maggio
scorso ha individuato e indicato una serie di misure e
accorgimenti necessari e opportuni in relazione al
trattamento di dati degli interessati anche in
considerazione della diffusione delle indagini sulla
qualità dei servizi percepita dagli utenti nell’ambito
sanitario, adottando un apposito testo di Linee guida in
tema di trattamento di dati per lo svolgimento di
indagini di customer satisfaction in ambito sanitario.
Il quadro normativo di riferimento
Il Garante nell’occasione ha
osservato che la realizzazione di iniziative di customer
satisfaction rientra tra le misure previste dalla
normativa in materia di “riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell’articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, anche
sulla base delle disposizioni normative, anche recenti,
che impongono alle pubbliche amministrazioni di adottare
strumenti idonei a misurare e valutare la performance al
fine ultimo assicurare elevati standard qualitativi ed
economici dei servizi pubblici.
In questo senso si segnalano anche
le Linee guida per la rilevazione sistematica della
customer satisfaction tramite “emoticons”, adottate dal
Dipartimento della Funzione pubblica e anche gli artt. 2
e 3, 8, comma 1, lett. c), 13, comma 6, lett. f), d.lg.
27 ottobre 2009, n. 150).
Inoltre, le attività in questione,
se effettuate dagli organismi sanitari nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale e dagli altri organismi
sanitari pubblici, possono essere collegate a finalità
che il Codice qualifica “di rilevante interesse
pubblico” (art. 85, comma 1, del Codice).
Si deve notare che – secondo il
recente testo delle Linee Guida - poiché oggetto di
valutazione mediante le indagini di customer
satisfaction sono le condizioni generali di degenza (in
base all’apposita previsione di cui all’art. 14, comma
1, d.lg. n. 502/1992), il contenuto del questionario non
deve, rectius non può avere, avere ad oggetto aspetti
clinici correlati alle cure mediche prescritte per il
paziente.
Talvolta, osserva il Garante
Privacy, per favorire l’adesione all’indagine, possono
essere prescelti metodi di indagine che prevedono la
somministrazione del questionario per via telefonica o
postale, e che rendono, quindi, necessario acquisire
elementi utili a contattare successivamente il soggetto
da intervistare, rendendolo così identificabile.
Inoltre, in alcune circostanze, per
la buona riuscita del sondaggio raccogliere risulta
essenziale acquisire anche specifiche informazioni
riferite all’interessato, in quanto strettamente
connesse a dati su qualità e caratteristiche delle
prestazioni o dei servizi fruiti.
La raccolta di queste informazioni,
anche qualora non richieda l’indicazione dei dati
anagrafici dei soggetti rispondenti, può essere
suscettibile, rispetto ad ambiti di indagine ristretti e
grazie alla loro interazione, di consentire
l’identificazione degli utenti.
Rispetto a questo tipo di
trattamento dei dati, conta sottolineare che,
condivisibilmente, in base alle Linee Guida del Garante,
in ogni caso le successive fasi di elaborazione e di
memorizzazione dei dati raccolti non possono permettere
di identificare gli interessati, neanche indirettamente,
mediante un riferimento ad una qualsiasi altra
informazione (art. 11, comma 1, lett. e) del Codice).
Peraltro, costituiscono un
ineludibile baluardo a difesa della privacy dei pazienti
interessati i princìpi di pertinenza, non eccedenza, e
indispensabilità nell’utilizzo di dati idonei a rivelare
lo stato di salute degli utenti, in relazione al
conseguimento degli scopi del sondaggio (art. 11, comma
1, lett. d) ed e) del Codice), nonché quello di
facoltavità della sottoposizione a tali indagini.
Sicché, a prescindere dalle
modalità prescelte dall’organismo sanitario per la
somministrazione del questionario, anche il collegato
conferimento dei dati personali – chiarisce l’Autorità -
è da ritenersi sempre facoltativo e non obbligatorio da
parte dell’utente intervistato.
Non va poi trascurato l’adempimento
dell’informativa ex art. 13 del Codice, in collegamento
anche agli artt. 79 e 80 del Codice, al fine di
consentire all'utente di scegliere consapevolmente se
aderire o meno ad indagini di customer satisfaction.
In particolare, il Garante
prescrive che l’informativa venga formulata con
linguaggio chiaro, semplice e sintetico, ma tale da
fissare tutti gli elementi richiesti dall'art. 13 del
Codice, evidenziando peraltro sempre che i dati raccolti
verranno distrutti o resi anonimi subito dopo la
raccolta e comunque non oltre la registrazione.
L’Autorità - con l’obiettivo
costante di un elevato livello di tutela dei diritti
degli interessati (art. 2 del Codice) - si preoccupa di
allegare al detto testo delle linee guida un modello
informativo di riferimento che potrà essere utilizzato
facoltativamente dagli organismi sanitari, eventualmente
adattandolo alle modalità prescelte per lo svolgimento
delle indagini.
Fra le altre indicazioni fornite
dal Garante riguardo allo svolgimento delle indagini di
gradimento in questione, si segnalano, quali espressioni
di norme fondamentali del Codice (come l’art. 22, comma
8 e l’art. 130 del Codice), il divieto di utilizzare
dati idonei a rivelare la vita sessuale e il divieto di
utilizzare i dati personali raccolti per profilare gli
utenti, anche al fine di invio di materiale
promozionale, nell’ambito della problematica del c. d.
“spam”.
Concludendo, la scrivente ritiene
ancor più utile ricordare, sempre nell’ambito delle
recenti Linee Guida, la designazione dei soggetti
esterni che eventualmente collaborino all’indagine quali
responsabili del trattamento dati e quella del personale
concretamente preposto alla somministrazione del
questionario quale incaricato del trattamento,
impartendo opportune istruzioni nel caso di interviste
telefoniche.
Ciò si caratterizza per il - chiaro
e sine dubio apprezzabile - fine di definire il ruolo di
ciascun soggetto quotidianamente coinvolto nel
trattamento dei dati connesso all’attività di indagine
in rilievo.
Linee guida in tema di
trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di
customer satisfaction in ambito sanitario - 5 maggio
2011 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale)
Registro dei provvedimenti n. 182
del 5 maggio 2011
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza
del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.
Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro
Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e
del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.
196);
ESAMINATE le istanze pervenute
all'Autorità riguardo al trattamento di dati personali
effettuato da organismi sanitari nelle attività di
rilevazione della qualità percepita dagli utenti;
CONSIDERATE le risultanze
dell'approfondimento istruttorio in atti condotto
dall'Ufficio del Garante sulle iniziative di customer
satisfaction rese conoscibili dagli organismi sanitari
pubblici e privati tramite i siti web istituzionali;
RITENUTO, in base agli
approfondimenti svolti, di individuare un quadro
unitario di misure e accorgimenti necessari e opportuni
in relazione al trattamento di dati degli interessati
anche in considerazione della diffusione e dello
sviluppo crescente di indagini sulla qualità dei servizi
percepita dagli utenti nell'ambito sanitario;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio
formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco
Pizzetti;
DELIBERA:
a) di adottare le "Linee guida in
tema di trattamento di dati per lo svolgimento di
indagini di customer satisfaction in ambito sanitario",
contenute nel documento allegato quale parte integrante
della presente deliberazione (Allegato A);
b) che copia della presente
deliberazione, unitamente al menzionato allegato, sia
trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio
pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai
sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.
Roma, 5 maggio 2011
IL PRESIDENTE Pizzetti
IL RELATORE Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE De Paoli
Allegato A
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Linee guida in tema di trattamento
di dati per lo svolgimento di indagini di customer
satisfaction in ambito sanitario
1. Profili generali
1.1. Il quadro normativo
2. Indagini di gradimento
3. Ambito di indagine, modalità di
somministrazione del questionario, individuazione del
campione
4. Predisposizione dell'indagine di
gradimento
4.1. Questionari che comportano il
trattamento di dati anonimi
4.2. Questionari che comportano il
trattamento di dati personali
5. Tipi di dati utilizzabili
6. Liceità e indispensabilità nel
trattamento dei dati
7. Soggetti
8. Informativa
9. Conservazione dei dati e
diffusione dei risultati delle indagini
Allegato n.1
1. PROFILI GENERALI Nel quadro
delle iniziative di miglioramento della sanità pubblica
e privata sono in corso numerose attività presso diversi
organismi sanitari volte a verificare la qualità delle
prestazioni percepita dagli utenti al fine di
riorganizzare i servizi per corrispondere più
efficacemente alle aspettative dei cittadini.
In tale cornice si collocano le
analisi delle rilevazioni del grado di soddisfazione
dell'utenza, che svolgono una funzione fondamentale e
strategica perché consentono di verificare il livello di
efficienza e di efficacia dei servizi offerti così come
percepiti dagli utenti degli stessi servizi in un'ottica
di miglioramento delle performance.
In particolare, è stato rilevato
che le operazioni di customer satisfaction, intesa come
indicatore del grado di soddisfazione degli utenti
rispetto alle prestazioni offerte dagli organismi
sanitari nei differenti ambiti di intervento
(prenotazione, ricovero, visite ambulatoriali, ecc.),
nell'acquisire informazioni utili alla rilevazione della
qualità percepita, favoriscono il coinvolgimento e la
partecipazione degli assistiti in modo da rafforzare il
rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadino e
contribuiscono a definire nuove modalità di erogazione
dei servizi o interventi di miglioramento di quelli
esistenti, consentendo di modellare i servizi sui
bisogni e sulle aspettative degli utenti.
1.1. Il quadro normativo
La realizzazione di iniziative di
customer satisfaction rientra tra le misure previste
dalla normativa in materia di "riordino e potenziamento
dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59". In
particolare, tale normativa prevede che i servizi
pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità
che promuovono il miglioramento della qualità e
assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la
loro partecipazione alle procedure di valutazione e
definizione degli standard qualitativi (art. 11, comma
1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 286). I sistemi di
rilevazione della qualità assumono particolare rilievo,
specie alla luce delle recenti disposizioni normative
che impongono alle pubbliche amministrazioni di adottare
metodi e strumenti idonei a misurare e valutare la
performance per assicurare elevati standard qualitativi
ed economici dei servizi pubblici(1) (artt. 2 e 3, 8,
comma 1, lett. c), 13, comma 6, lett. f), d.lg. 27
ottobre 2009, n. 150; Direttiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione
pubblica del 24 marzo 2004).
In tale quadro, i soggetti
erogatori di servizi pubblici sanitari, anche in regime
di concessione o mediante convenzione, sono tenuti ad
utilizzare metodi di garanzia della qualità dei servizi
offerti, basati sull'utilizzo di indicatori di qualità,
nonché sull'adozione di una "Carta dei servizi"(2),
tenendo conto dei princìpi di eguaglianza, imparzialità,
continuità, diritto di scelta, partecipazione,
efficienza ed efficacia.(3)
In particolare, in base al citato
principio di partecipazione del cittadino alla
prestazione del servizio pubblico, ogni azienda
sanitaria deve attivare un sistema di iniziative atte a
favorire l'interazione tra l'ente pubblico erogatore di
servizi e l'utenza, anche attraverso un sistema di
rilevazione del gradimento della prestazione sanitaria
da parte dell'utenza basato sullo strumento del
questionario da somministrare ai fruitori dei servizi
sanitari (cfr. punto 3.4. del d.P.C.M. 19 maggio 1995
citato).
Inoltre, va evidenziato che le
attività di rilevazione della qualità dell'assistenza
sanitaria effettuate dagli organismi sanitari
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dagli
altri organismi sanitari pubblici perseguono finalità
che il Codice qualifica "di rilevante interesse
pubblico" (art. 85, comma 1, del Codice).
L'acquisizione delle informazioni
rilevanti per la valutazione della customer satisfaction
può comportare un trattamento dei dati personali dei
cittadini e degli utenti dei servizi prestati, rispetto
al quale l'Autorità ritiene opportuno individuare un
quadro unitario di cautele finalizzato a garantire il
rispetto della disciplina in materia di protezione dei
dati personali in tale specifico contesto.
2. INDAGINI DI GRADIMENTO Il
gradimento della prestazione sanitaria può essere
rilevato attraverso numerose metodologie quali, ad
esempio, monitoraggio
strutturato di segnalazioni,
reclami, osservazioni, o suggerimenti degli utenti,
interviste, focus group, indagini di customer
satisfaction e altri tipi di indagine ad hoc.
Tra queste metodologie, le
rilevazioni sistematiche di customer satisfaction
raccolgono informazioni sia sulle aspettative degli
utenti rispetto ai servizi sanitari, sia sulle
percezioni della qualità delle prestazioni ricevute(4).
Nell'ambito delle indagini di customer satisfaction, è
stato rilevato che spesso si ricorre all'effettuazione
di sondaggi tramite questionari per la misurazione della
qualità percepita da parte dei destinatari di servizi, i
quali sono costituiti da un insieme di domande che
mirano a raccogliere le informazioni oggetto di
indagine.
3. AMBITO DI INDAGINE, MODALITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO E INDIVIDUAZIONE DEL
CAMPIONE Poiché i fattori della qualità da valutare in
ambito sanitario concernono profili relativi alle
condizioni generali di degenza, ai servizi e alle
prestazioni sanitarie (art. 14, comma 1, d.lg. n.
502/1992, cit.), il contenuto del questionario non deve
avere ad oggetto aspetti clinici correlati alle cure
mediche (cfr. Allegato 3/bis del d.P.C.M. 19 maggio 1995
cit.).
Allo stato della documentazione
acquisita, risultano diverse modalità di
somministrazione del questionario che ne prevedono la
compilazione da parte dell'intervistatore attraverso
un'intervista personale o telefonica, oppure
direttamente da parte dell'utente, anche a distanza,
mediante un form disponibile on line sul sito web
dell'organismo sanitario, ovvero mediante intervista per
posta, anche elettronica.
I sondaggi possono essere
effettuati sulla totalità degli utenti dei servizi di
cui si intende valutare la qualità percepita (indagine
completa) ovvero su una casistica selezionata di
pazienti (indagine su campione) attraverso
l'individuazione a priori degli utenti eleggibili sulla
base di criteri predefiniti (ad es. sesso, classe di
età, ricovero/dimissione in un determinato periodo,
presenza di particolari condizioni di salute).
4. PREDISPOSIZIONE DELL'INDAGINE DI
GRADIMENTO
4.1. Questionari che comportano il
trattamento di dati anonimi Nella fase iniziale di
predisposizione dell'indagine di gradimento, in cui
vengono definiti l'ambito e l'obiettivo della
rilevazione, l'organismo sanitario, nel rispetto del
principio di necessità nel trattamento dei dati, deve
preliminarmente valutare in concreto se gli scopi del
sondaggio di customer satisfaction che intende
realizzare mediante la somministrazione del questionario
possono essere perseguiti riducendo al minimo
l'utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi degli utenti, in modo da escluderne il
trattamento quando detti scopi possano essere realizzati
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune
modalità che permettano di identificare l'interessato
solo in caso di necessità (artt. 3 e 4, comma 1, lett.
b) e n) del Codice).
Di regola, l'utilizzo di tale
strumento per misurare il gradimento e la soddisfazione
dell'utenza rispetto ai servizi forniti non dovrebbe
comportare necessariamente la raccolta di informazioni
riconducibili a soggetti identificati o
identificabili(5). In tale quadro, non andrebbero
acquisite le generalità o altri dati identificativi
dell'interessato, salvo che gli scopi del sondaggio non
possano essere altrimenti realizzati e rendano pertanto
necessario raccogliere tali dati (si pensi, ad esempio,
all'ipotesi in cui l'organismo sanitario utilizzi metodi
di indagine che prevedano un'intervista telefonica
oppure un richiamo telefonico o postale
dell'interessato, a seguito della ricezione del
questionario da parte degli utenti, al fine, ad esempio,
di sollecitare l'adesione all'indagine e ottenere un
maggior numero di riscontri).(6)
Qualora, all'esito delle suddette
valutazioni, si scelga di utilizzare un questionario che
garantisca l'anonimato, il trattamento delle
informazioni raccolte non ricade nell'applicazione della
normativa in materia di protezione dei dati personali e,
di conseguenza, delle presenti linee guida.
4.2. Questionari che comportano il
trattamento di dati personali Talvolta, al fine di
sollecitare l'adesione all'indagine e ottenere un
maggior numero di riscontri, possono essere prescelti
metodi di indagine che prevedono la somministrazione del
questionario tramite indagine telefonica o un richiamo
telefonico o postale dell'interessato e che rendono,
quindi, necessario acquisire elementi utili a contattare
successivamente il soggetto da intervistare, rendendolo
così identificabile.
Altre volte, in funzione degli
obiettivi e degli ambiti dell'indagine, può risultare
essenziale per la buona riuscita del sondaggio
raccogliere anche specifiche informazioni riferite
all'interessato(7), in quanto tali aspetti possono
influire sulla percezione dei rispondenti in ordine alla
qualità dei servizi fruiti, oppure acquisire
informazioni sulle caratteristiche delle prestazioni o
dei servizi fruiti(8).
La raccolta di queste informazioni,
anche qualora non richieda l'indicazione dei dati
anagrafici dei soggetti rispondenti, può essere
suscettibile, rispetto ad ambiti di indagine ristretti e
grazie alla loro interazione, di consentire
l'identificazione degli utenti. Ciò, anche in relazione
all'eventuale circostanza che il questionario contenga
domande aperte (per le quali il contenuto della risposta
non è stato predeterminato) o richieda di indicare, in
campi liberi, ulteriori osservazioni, suggerimenti o
commenti nei quali il rispondente potrebbe riportare
informazioni che rendano agevole la sua identificabilità
(ad esempio, la sua firma).
In relazione al particolare
contesto sanitario in cui la rilevazione viene
effettuata, le suddette informazioni, singolarmente o
nel loro complesso, o anche l'associazione di queste con
altri dati detenuti dall'organismo sanitario (archivi
nominativi degli assistiti o altre fonti di informazioni
contenenti dati identificativi degli utenti insieme a
talune informazioni raccolte tramite il questionario o
archivi anche non nominativi che forniscono ulteriori
informazioni oltre a quelle raccolte tramite il
questionario), pure per altri scopi (ad esempio,
amministrativi), possono, a determinate condizioni,
rendere identificabili gli interessati.(9)
In ogni caso, le successive fasi di
elaborazione e di memorizzazione dei dati raccolti non
devono permettere di identificare gli interessati,
neanche indirettamente, mediante un riferimento ad una
qualsiasi altra informazione (art. 11, comma 1, lett. e)
del Codice).(10)
Inoltre, la fase di selezione del
campione di utenti cui sottoporre l'indagine (par. 5),
ove questa venga condotta su un insieme determinato di
pazienti sulla base di criteri predefiniti, può
comportare l'identificazione anche temporanea degli
interessati (si pensi, ad esempio, a una selezione di
pazienti ricoverati in uno specifico reparto e in un
determinato arco temporale).
In tutte queste ipotesi, lo
svolgimento del sondaggio comporta un trattamento di
dati personali che va, pertanto, effettuato nel rispetto
dei princìpi di pertinenza e non eccedenza (art. 11,
comma 1, lett. d) del Codice) e degli altri accorgimenti
previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati e di
seguito illustrati nelle presenti linee guida.
5. TIPI DI DATI UTILIZZABILI Come
già evidenziato, la disciplina di settore prevede che la
rilevazione della qualità dei servizi sanitari non abbia
ad oggetto i profili sanitari relativi alle prestazioni
di cura erogate e/o fruite dagli utenti, i quali
attengono essenzialmente all'ambito dei rapporti con il
personale medico curante, ma riguardi esclusivamente i
fattori qualitativi dei servizi sanitari prestati e, in
particolare, gli aspetti relativi ai tempi del servizio,
alla semplicità delle procedure, alle informazioni
ricevute in ordine al trattamento sanitario erogato,
all'orientamento e all'accoglienza, al comfort della
struttura sanitaria, nonché alle relazioni sociali ed
umane (cfr. art. 14, d.lg. n. 502/1992, cit.; Allegato 1
e 3/bis del citato d.P.C.M. 19 maggio 1995).
Sebbene, in linea di principio, il
sondaggio di gradimento non sia preordinato ad acquisire
direttamente informazioni riguardanti lo stato di salute
degli utenti (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice), in
considerazione dello specifico contesto sanitario in cui
il sondaggio viene realizzato, i dati utilizzati per la
sua realizzazione possono essere idonei a rivelare le
loro condizioni di salute e, quindi, essere
riconducibili alla nozione di dato sensibile (art. 4,
comma 1, lett. d), del Codice) a seconda delle modalità
di selezione del campione prescelte o di
somministrazione del questionario, nonché della
tipologia delle informazioni richieste.
Si fa riferimento, ad esempio,
all'eventuale presenza sul questionario di alcune
domande volte ad acquisire informazioni che possono
essere indicatrici di particolari condizioni di salute
dell'interessato, quali la denominazione del reparto che
ha erogato il servizio, la tipologia del servizio o
della prestazione fruiti (ad es. ricovero, intervento
chirurgico, esami diagnostici, vaccinazione) oppure la
specialità medica cui afferiscono tali prestazioni
(cardiologia, neurologia, ostetricia e ginecologia,
oncologia ecc.) o ancora l'eventuale fornitura di
particolari ausili (es. pannoloni, protesi, cateteri
vescicali, plantari).
In ogni caso, le informazioni
idonee a rivelare lo stato di salute degli utenti,
possono essere oggetto di rilevazione, nell'ambito di
indagini di gradimento dei servizi sanitari, soltanto
se, come sopra ricordato, il trattamento di dati anonimi
non permetta al sondaggio di raggiungere i suoi scopi e
i dati sanitari siano indispensabili al conseguimento
degli obiettivi dell'indagine (artt. 22, comma 3 e 5 e
26, comma 1, del Codice; capo II, autorizzazione n.
5/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte di
diverse categorie di titolari, doc. web n. 1683005 e
autorizzazione n. 2/2009 al trattamento dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, doc.
web n. 1682956 pubblicate in G.U. n. 13 del 18 gennaio
2010 - suppl. ord. n. 12).
Non è comunque consentito
l'utilizzo di dati idonei a rivelare la vita sessuale
degli interessati per la realizzazione di iniziative di
customer satisfaction (cfr. aut. n. 5/2009, cit. e per i
soggetti pubblici, scheda n. 39, All. B, schema tipo di
regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari da effettuarsi presso le regioni, le province
autonome e le aziende sanitarie su cui il Garante ha
espresso parere favorevole in data 13 aprile 2006, doc.
web n. 1272225).
6. LICEITÀ E INDISPENSABILITÀ NEL
TRATTAMENTO DEI DATI La raccolta di dati personali,
anche idonei a rivelare lo stato di salute degli utenti,
attraverso indagini di gradimento può essere effettuata
sulla base di presupposti giuridici diversi a seconda
che tale attività sia svolta o meno nell'ambito dei
compiti del Servizio sanitario nazionale o degli altri
organismi sanitari pubblici.
In ogni caso, la partecipazione
degli assistiti è su base volontaria. Pertanto,
qualunque siano le modalità prescelte dall'organismo
sanitario per la somministrazione del questionario, il
conferimento dei dati richiesti all'utente è sempre
facoltativo.(11)
Nell'ambito dei compiti del
Servizio sanitario nazionale, gli organismi sanitari
pubblici possono effettuare indagini di rilevamento
della qualità sanitaria, anche attraverso organismi
sanitari privati convenzionati, senza richiedere il
consenso degli utenti, in quanto l'utilizzo di
questionari di misurazione del gradimento, è
riconducibile alle finalità istituzionali di rilevante
interesse pubblico connesse all'adozione di meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni sanitarie (artt. 18 e 85 del Codice;
art. 11, comma 1, d.lg. n. 286/1999 e artt. 10 e 14
d.lg. n. 502/1992); tali indagini vanno, in ogni caso,
effettuate nel rispetto degli atti regolamentari
adottati dagli enti regionali di riferimento per il
trattamento di dati sensibili e giudiziari, in
conformità allo schema tipo di regolamento approvato dal
Garante (art. 20 del Codice e schema tipo di regolamento
cit.). In base ai predetti atti regolamentari, infatti,
possono essere lecitamente trattati anche dati personali
sulla salute, nell'ambito di indagini di gradimento
finalizzate al controllo e alla valutazione della
qualità dell'assistenza sanitaria, in quanto queste
attività rientrano tra i compiti amministrativi
correlati alle attività di cura del Servizio sanitario
che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico
(art. 85, comma 1, lett. b) del Codice; scheda n. 39,
Allegato B, schema tipo di regolamento cit.).
Va inoltre precisato che, mentre ai
sensi dell'art. 85 del Codice, anche gli altri organismi
sanitari pubblici che erogano comunque assistenza
sanitaria possono svolgere le medesime attività senza
richiedere il consenso, gli organismi sanitari privati,
invece, fuori dai casi sopra rappresentati, devono
previamente acquisire dagli utenti coinvolti
nell'indagine il consenso informato, anche
contestualmente a quello richiesto per il trattamento di
dati personali per finalità di cura della salute e per
le
altre finalità amministrative
correlate, nonché rispettare le prescrizioni contenute
nelle autorizzazioni generali del Garante n. 2/2009 e
5/2009 (art. 26, comma 1, del Codice).
Poiché, com'è stato evidenziato,
nell'ambito di indagini di valutazione della qualità
sanitaria possono venire in rilievo dati sanitari, il
consenso dell'utente alla raccolta di tali informazioni
va manifestato di regola per iscritto. Si considera reso
per iscritto anche il consenso manifestato on line
attraverso l'apposizione di specifici simboli (c.d.
flag) su apposite caselle (c.d. check-box) poste a
margine dell'informativa a condizione che vengano
adottate soluzioni idonee a identificare in modo univoco
l'interessato (ad es. previo rilascio di elementi di
identificazione all'esito di una procedura di
registrazione). Si pensi alla messa a disposizione di
questionari di gradimento sul sito web istituzionale
dell'organismo sanitario tramite un form on line che può
essere compilato a distanza e trasmesso dall'utente.
Infine, il trattamento di dati
personali, nell'ambito di indagini di gradimento, deve
essere finalizzato esclusivamente al monitoraggio e alla
valutazione della qualità percepita dei servizi
sanitari. In particolare, è vietato utilizzare tali dati
per perseguire finalità di profilazione degli utenti,
anche al fine di invio di materiale promozionale
relativo a prodotti o servizi correlati a quelli erogati
(art. 11, comma 1, lett. b) del Codice; cfr. anche
provv. del 7 dicembre 2006, doc. web n. 1379101).
7. SOGGETTI Dalla ricognizione
effettuata dall'Ufficio del Garante, è risultato che le
indagini di gradimento dei servizi sanitari sono
realizzate, in genere, direttamente dagli organismi
sanitari che erogano i servizi; talvolta sono condotte
per conto di più organismi sanitari anche per il tramite
di un organismo capofila, oppure dagli assessorati
regionali alla sanità d'intesa con le aziende sanitarie
del territorio di riferimento.
Tali enti possono avvalersi anche
di altri soggetti esterni che collaborano all'indagine i
quali, a tal fine, devono essere designati quali
responsabili del trattamento (art. 29 del Codice).
Il titolare del trattamento (e i
responsabili ove siano stati designati) deve poi
designare il personale preposto alla somministrazione
del questionario quale incaricato del trattamento (art.
30 del Codice). In particolare, al fine di assicurare il
corretto adempimento dell'obbligo di rendere
l'informativa agli interessati, ai sensi dell'art. 13
del Codice, il personale coinvolto nella
somministrazione del questionario (che deve essere
facilmente identificabile) deve essere adeguatamente
formato anche in ordine agli elementi da evidenziare
nell'informativa stessa.
Con riferimento alla possibilità di
effettuare l'indagine mediante interviste telefoniche,
vanno impartite agli incaricati del trattamento
opportune istruzioni affinché, nel qualificarsi,
facciano riferimento alla circostanza che telefonano per
conto di un organismo sanitario solo dopo aver
accertato, per quanto possibile, di essere in contatto
con l'interessato. Ciò al fine di ridurre il rischio di
un'indebita conoscenza da parte di terzi dei dati
sanitari riguardanti l'interessato medesimo.(12)
Attività di controllo e valutazione
della qualità dell'assistenza sanitaria competono anche
alle amministrazioni regionali, le quali non erogano
direttamente servizi sanitari ai cittadini, ma svolgono
un ruolo di programmazione e di vigilanza
sull'introduzione e sull'utilizzo da parte delle
strutture sanitarie di strumenti e metodologie per la
verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni
sanitarie erogate (art. 10, comma 2, d.lg. n. 502/1992).
Qualora nell'ambito di tali
attività di controllo e valutazione gli enti regionali
intendano utilizzare sistemi di rilevazione della
qualità sanitaria, tali sistemi non possono comportare
il trattamento di dati direttamente identificativi degli
utenti. Gli assessorati regionali alla sanità, quindi,
oltre a promuovere indagini di customer satisfaction
presso uno o più organismi sanitari, possono condurle
direttamente, quali autonomi titolari o contitolari del
trattamento (art. 4, comma 1, lett. f) del Codice),
anche in collaborazione con le aziende sanitarie del
territorio di riferimento, a condizione di raccogliere
soltanto dati anonimi o, comunque, non direttamente
identificativi degli utenti (art. 85, comma 1, lett. b)
, del Codice; scheda n. 12, Allegato A, schema tipo di
regolamento cit.).
8. INFORMATIVA Quando l'organismo
sanitario intende utilizzare metodi di indagine che
prevedono l'acquisizione di dati che consentono di
identificare gli utenti anche indirettamente, occorre
richiamare l'attenzione sugli specifici adempimenti
previsti dalla disciplina in materia di protezione dei
dati personali. In particolare, per consentire
all'utente di scegliere consapevolmente se aderire o
meno ad indagini di customer satisfaction, esprimendo le
proprie valutazioni riguardo alla qualità dei servizi
sanitari fruiti, gli organismi sanitari o gli enti
regionali che realizzano tali iniziative, in qualità di
titolari del trattamento, sono tenuti a fornire
previamente all'interessato un'idonea informativa (artt.
13, 79 e 80 del Codice).
L'informativa può essere fornita
anche oralmente all'interessato prima della
somministrazione del questionario da parte degli
operatori a ciò preposti, oppure può essere riportata
sullo stesso questionario.
L'informativa da formulare con
linguaggio chiaro, deve illustrare in modo semplice e
sintetico tutti gli elementi richiesti dall'art. 13 del
Codice evidenziando, specificatamente e in dettaglio,
che il conferimento da parte dell'utente dei dati
richiesti tramite il questionario è facoltativo e che
questi, in ogni caso, verranno distrutti o resi anonimi
subito dopo la raccolta e comunque non oltre la
registrazione.
Con riferimento alla possibilità di
adottare modalità di somministrazione del questionario
che prevedano di svolgere l'indagine mediante interviste
telefoniche o di ricontattare per via telefonica
l'interessato, per sollecitare la compilazione e
riconsegna del questionario, vanno adottati particolari
accorgimenti per ridurre il rischio che, in occasione di
tali contatti, soggetti diversi dall'interessato vengano
a conoscenza indebitamente delle sue vicende sanitarie.
In tali ipotesi, occorre pertanto,
nell'ambito dell'informativa da fornire agli utenti,
chiedere agli stessi di indicare i recapiti telefonici e
le fasce orarie in cui siano disponibili ad essere
contattati per ricevere l'intervista. Nel caso in cui le
modalità di conduzione dell'indagine prevedano che
l'utente riceva il questionario ad un indirizzo di posta
elettronica, va, analogamente, richiesto agli utenti di
indicare l'indirizzo della casella di posta elettronica
al quale desiderano ricevere il questionario.
Al fine di agevolare l'indicazione
degli elementi essenziali dell'informativa da fornire
all'interessato, il Garante individua nel prospetto
allegato (All. n. 1) un modello di riferimento che potrà
essere utilizzato facoltativamente dagli organismi
sanitari, adattandolo alle modalità prescelte di
svolgimento delle indagini, per adempiere a tale
obbligo, in armonia con i princìpi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia previsti dal Codice nel
quadro di un elevato livello di tutela dei diritti degli
interessati (art. 2 del Codice).
9. CONSERVAZIONE DEI DATI E
DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELLE INDAGINI Il titolare del
trattamento, in applicazione del principio di
proporzionalità (art. 11, comma 1, lett. e), del
Codice), deve distruggere o rendere anonimi i dati
identificativi eventualmente acquisti subito dopo la
raccolta, e comunque non oltre la contestuale
registrazione dei dati contenuti nei questionari. La
registrazione deve essere effettuata senza ritardo anche
nel caso in cui i questionari siano stati raccolti in
numero elevato.
Entro tale ambito temporale, resta
ferma la possibilità per il titolare del trattamento,
nonché per i responsabili e gli incaricati autorizzati,
di utilizzare i dati identificativi al fine di
verificare presso gli interessati la veridicità o
l'esattezza dei campioni.
La comunicazione o la diffusione
dei risultati delle rilevazioni può avvenire soltanto in
forma anonima o aggregata, in modo che i dati elaborati
nell'ambito del sondaggio non possano essere associati
ad interessati identificati o identificabili (cfr. capo
II, aut. n. 5/2009 cit. e punto 7, aut. n. 2/2009 cit.).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
indica ai titolari del trattamento,
che effettuano indagini di customer satisfaction in
ambito sanitario, le seguenti linee guida a garanzia
degli interessati, nei termini di cui in motivazione,
per ciò che riguarda:
a) la riduzione al minimo
dell'utilizzo di dati personali e di dati identificativi
degli utenti in relazione agli scopi del sondaggio e nel
rispetto del principio di necessità (par. 4.1.);
b) l'adozione di cautele volte ad
impedire, nelle successive fasi di elaborazione e di
memorizzazione dei dati raccolti, l'identificazione
degli interessati (par. 4.2.);
c) il rispetto del principio di
indispensabilità nell'utilizzo di dati idonei a rivelare
lo stato di salute degli utenti, in relazione al
conseguimento degli scopi del sondaggio (par. 5.);
d) il divieto di utilizzare dati
idonei a rivelare la vita sessuale (par. 5.);
e) il divieto di utilizzare i dati
personali raccolti per profilare gli utenti, anche al
fine di invio di materiale promozionale relativo a
prodotti o servizi correlati a quelli erogati (par. 6.);
f) relativamente agli organismi
sanitari che effettuano indagini di rilevamento della
qualità dell'assistenza erogata nell'ambito dei compiti
del Servizio sanitario nazionale, nonché agli altri
organismi sanitari pubblici che erogano comunque
assistenza sanitaria, l'osservanza degli atti
regolamentari adottati dagli enti regionali di
riferimento per il trattamento di dati sensibili e
giudiziari, in conformità allo schema tipo di
regolamento approvato dal Garante (par. 6.);
g) relativamente alle
amministrazioni regionali, il divieto di raccogliere
dati direttamente identificativi degli utenti (par. 7.);
h) relativamente agli organismi
sanitari privati (par. 6.), fuori dalle ipotesi di cui
alla lettera f):
la previa acquisizione del
consenso degli utenti, anche contestualmente a quello
richiesto per il trattamento di dati personali per
finalità di cura della salute e per le altre finalità
amministrative correlate;
l'osservanza delle prescrizioni
contenute nelle autorizzazioni generali del Garante n.
2/2009 e 5/2009;
i) la designazione di soggetti
esterni che eventualmente collaborino all'indagine quali
responsabili del trattamento (par. 7.);
j) la designazione del personale
preposto alla somministrazione del questionario quale
incaricato del trattamento, impartendo opportune
istruzioni nel caso di indagini effettuate mediante
interviste telefoniche (par. 7.);
k) l'obbligo di fornire agli
interessati un'idonea informativa avvalendosi anche del
modello allegato alle presenti linee guida (par. 8.);
l) l'adozione di idonee misure
relative alla conservazione dei dati e alla diffusione
dei risultati delle indagini (par. 9.).
All. n. 1
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI PER INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION
Gentile Signore/a,
La informiamo che questo organismo
sanitario potrà somministrarLe un questionario di
gradimento dei servizi con l'invito a restituirlo per
posta all'indirizzo …/recapitarlo presso
l'ufficio…/riporlo nelle apposite cassette collocate
presso … oppure a rispondere ad una intervista
telefonica condotta da personale appositamente
incaricato.
Il conferimento dei dati richiesti
dal questionario è facoltativo e un eventuale rifiuto di
fornirli non avrà conseguenze negative sulla possibilità
di usufruire delle prestazioni sanitarie.
La raccolta delle informazioni
tramite il questionario è finalizzata esclusivamente ad
elaborazioni statistiche, effettuate anche con strumenti
elettronici, da parte di questo organismo sanitario o di
altri soggetti di cui si avvale (indicare gli estremi
identificativi di eventuali responsabili) per valutare
la qualità dei servizi e/o delle prestazioni sanitarie
offerte.
I dati da Lei forniti non saranno
comunicati a terzi e verranno distrutti o resi anonimi
subito dopo la raccolta e comunque non oltre la
registrazione. I risultati delle rilevazioni potranno
essere diffusi soltanto in forma anonima.
In qualunque momento potrà
conoscere le informazioni che La riguardano, verificare
se sono esatte, integrarle, aggiornarle, rettificarle,
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi ed
esercitare gli altri diritti riguardanti i suoi dati
personali, rivolgendosi a ______________ (indicare il
nome di una persona fisica o di un ufficio responsabile
e un recapito).
(Integrare come di seguito in caso
di intervista telefonica, di richiamo telefonico o di
intervista per posta elettronica)
Nel caso in cui Lei desideri
aderire all'iniziativa, Le chiediamo di indicare un
recapito telefonico/indirizzo di posta elettronica
___________ e le fasce orarie __________ nelle quali/al
quale è possibile contattarla per effettuare
l'intervista/per inviarLe il questionario da
compilare/per sollecitare la compilazione e la
riconsegna del questionario.
NOTE
1. Cfr. Linee guida per la
rilevazione sistematica della customer satisfaction
tramite emoticons del Dipartimento della Funzione
pubblica in
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/mettiamoci_la_faccia/Linee_guida_emoticons.pdf
2. Cfr. artt. 8, comma 4, lett. g),
10 e 14, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502; art. 2,
d.P.C.M. 19 maggio 1995.
3. Cfr. Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994.
4. Cfr. il manuale operativo
realizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica: "La
customer satisfaction nelle amministrazioni pubbliche:
valutare la qualità percepita dai cittadini" (Collana
analisi e strumenti per l'innovazione, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, 2003).
5. Cfr. anche All. 3/bis e 5 del
d.P.C.M. 19 maggio 1995 cit. e il manuale operativo
cit., realizzato dal Dipartimento della Funzione
pubblica p. 161.
6. Al riguardo, è stato constatato
che l'assicurazione dell'adozione di adeguate garanzie
di anonimato rappresenta un elemento favorevole al
coinvolgimento degli utenti ad iniziative di customer
satisfaction, mentre la richiesta di dati personali può
ostacolare la collaborazione dei rispondenti e
condizionare la libera espressione dei giudizi degli
utenti in merito alla soddisfazione percepita, generando
potenziali distorsioni. Cfr. il manuale operativo cit.
realizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica, p.
61.
7. Si pensi alle condizioni
socio-demografiche e culturali, quali età, titolo di
studio, comune di residenza o domicilio, condizione
professionale.
8. Ad esempio, data del ricovero e
delle dimissioni, durata della degenza, denominazione
del reparto o della struttura che ha erogato la
prestazione.
9. Cfr. le indicazioni formulate
dal Gruppo dei garanti europei nel Parere n. 4/2007 (Wp
136) sulla definizione di dato personale in
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_lt.pdf.
10. Cfr. anche, in relazione agli
organismi sanitari privati, autorizzazione n. 5/2009 al
trattamento dei dati sensibili da parte di diverse
categorie di titolari, capo II, punto 3, nonché
autorizzazione n. 2/2009 al trattamento dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, punto
1.2. , lett. a).
11. Cfr. il manuale operativo cit.
realizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica, pp.
52 e ss.
12. Cfr. relazione annuale del
Garante al Parlamento per l'anno 2004, p. 35. |