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DANNO ESISTENZIALE DA USURA"- Trib. Brindisi, sezione distaccata Fasano, 10 febbraio 2010, g.u. Natali

 

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Trib. Brindisi, sezione distaccata Fasano, 10 febbraio 2010, g.u. Natali, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di una vittima di usura. Ecco alcuni brani di motivazione.

 

<<Nel caso di specie, i danni di cui può dirsi raggiunta la prova sono:

A) danno non patrimoniale, sub specie, di danno biologico (…) Omissis

 

B) danno non patrimoniale descrivibile, come danno di tipo esistenziale per lesione dei principi costituzionali della libertà di autodeterminazione e della libertà d’impresa.

Accanto al danno biologico, può dirsi raggiunta la prova anche di un danno di natura non patrimoniale distinto dal danno biologico. Se prima dell’avvento delle Sezioni Unite dell’11 Novembre 2008 era pacifica l’affermazione giurisprudenziale secondo cui: “il soggetto passivo dei reati di usura e di estorsione subisce una alterazione peggiorativa della qualità della vita, obiettivamente apprezzabile, e deve essere definito in termini di danno esistenziale, distinto sia dal c.d. pretium doloris, sia dal c.d. danno biologico” (Tribunale Milano, del 18.2.02), la permanente validità di tali conclusioni va, attualmente, vagliata attraversi il “filtro” imposto dalla suddetta pronuncia.

A tal riguardo sovviene, proprio l’applicazione dei principi enucleati dalle Sezioni Unite, attente nell’ancorare la risarcibilità del danno non patrimoniale alla configurazione della lesione di un interesse costituzionalmente rilevante.

Orbene, è indubbio che il coinvolgimento in una vicenda di usura sia idoneo a pregiudicare, da una parte, la capacità di autodeterminazione dell’individuo con riguardo alla propria sfera patrimoniale, dall’altra, la libertà d’impresa, ponendo l’imprenditore nell’incapacità di programmare liberamente le proprie scelte d’investimento.

Ciò premesso, le libertà de quibus costituiscono valori costituzionalmente garantiti (…) Omissis

 

Quanto alla natura del danno risarcibile, i beni de quibus – inerendo la sfera personale e organizzatoria dell’imprenditore e del semplice individuo – non hanno una valenza, almeno, direttamente, patrimoniale, non costituiscono un cespite integrativo del patrimonio dell’impresa.

Dunque, il danno, conseguente alla compressione della libertà d’impresa e libertà di autodeterminazione dell’individuo con riguardo alla propria sfera patrimoniale, avrà natura necessariamente non patrimoniale.

(…) nel caso di specie (…) l’attrice ha subito un’apprezzabile compromissione della propria libertà d’impresa, pervenendo, in ultimo, alla chiusura della propria attività d’impresa nel 1994.

 

C) danno non patrimoniale, come danno morale. Quale ulteriore voce del danno non patrimoniale nel caso di specie, anche in conseguenza della natura criminosa dell’usura, deve riconoscersi in capo all’attrice anche il danno morale (o pretium doloris), consistente nei patemi d'animo nelle sofferenze e nei turbamenti patiti dall’attrice, eziologiamente riconducibili alla vicenda usuraria.

 

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