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D.L. Sviluppo, le misure per la ripresa dell'economia-Fuori dallo spesometro gli acquisti con carta o bancomat.Un aggravio in meno per i professionisti-Ipsoa.it

 

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di Chiara Rossini

Il D.L. Sviluppo introduce una nuova semplificazione in tema di spesometro, che va ad aggiungersi al recente provvedimento 14 aprile 2011 dell'Agenzia delle Entrate: da un lato, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che slitta al prossimo 1° luglio l'obbligo della comunicazione al Fisco delle operazioni rilevanti ai fini IVA, superiori a 3.600 euro, effettuate nei confronti dei privati in genere e per le quali viene emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta; dall'altro, il decreto abolisce l'obbligo della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro, in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat

 

Approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 70/2011, c.d. Decreto per lo sviluppo, che prevede importanti semplificazioni mirate a favorire lo sviluppo economico. Tra le altre, il legislatore è nuovamente tornato ad occuparsi del c.d. spesometro, il nuovo strumento di controllo a disposizione del Fisco finalizzato a verificare se le spese sostenute da consumatori e operatori economici siano in linea con i redditi e i beni dichiarati all’Agenzia delle Entrate.

 

La novità introdotta dal Decreto per lo Sviluppo va ad affiancarsi al recente provvedimento dell’Amministrazione finanziaria dello scorso 14 aprile.

 

La disciplina dello spesometro

 

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2010, prot. n. 184182, ha fissato la disciplina relativa all’obbligo della comunicazione telematica per le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, obbligo introdotto dall’art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122).

 

Con tale disposizione, è stato disciplinato lo strumento dello spesometro, che può essere definito un “misuratore delle spese dei contribuenti”.

 

Da un lato, lo spesometro mira a determinare la capacità contributiva delle persone fisiche, dall’altro ha l’obiettivo di controllare i soggetti IVA che emettono fatture, al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto.

 

Il nuovo misuratore delle spese trova il suo fondamento nel seguente principio: chi spende di più del reddito dichiarato deve essere in grado di dimostrarlo. Altrimenti, vuol dire che dichiara al Fisco meno di quanto guadagna e, perciò, può essere considerato un evasore fiscale.

 

EsempioUn contribuente che dichiara 30.000 euro di reddito e, nello stesso annuo, effettua 50.000 euro di spese, potrebbe essere indicato tra i soggetti a rischio evasione, alla luce dello spesometro, e, quindi, potrebbe essere soggetto ad un accertamento sintetico a causa della differenza tra quanto speso e quanto dichiarato. Il provvedimento dello scorso dicembre ha fissato i limiti, le modalità tecniche, le procedure e i termini del nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

 

Sotto il profilo soggettivo, sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

 

Sotto il profilo oggettivo, invece, si devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti risultano di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA, e per le quali sussiste l’obbligo di emissione di fattura.

 

Invero, con riferimento esclusivo alle operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura, ossia per le operazioni effettuate nei confronti dei privati in genere, per le quali si emette lo scontrino fiscale o la ricevuta, il limite di 3.000 euro è stato innalzato a 3.600 euro, al lordo dell’IVA.

 

Dal punto di vista procedurale le comunicazioni devono essere presentate tramite il servizio Entratel o Fisconline, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, indicando tutti i dati utili all’individuazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, tra cui:

-l’anno di riferimento;

-la partita IVA, o in mancanza, codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;

-i corrispettivi dovuti dall’acquirente o committente, o al cedente prestatore, e l’importo dell’IVA applicata o la specificazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti.Per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, l’acquirente deve fornire i propri dati identificativi e si devono specificare i corrispettivi dell’IVA applicata.

 

Per il solo anno solare 2010, il limite è stato elevato a 25.000 euro e riguarda solo le operazioni soggette ad IVA e per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura. Per tali operazioni, il termine ultimo per la spedizione telematica delle comunicazioni è fissato al 30 ottobre p.v..

 

A partire dalle operazioni relative all’anno 2011, le comunicazioni dovranno essere inviate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

Inoltre, si precisa che sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

-le importazioni;

-le esportazioni;

-le operazioni con soggetti economici ubicati nei Paesi cosiddetti “black list”;

-le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria (per esempio quelle di amministratori di condominio e istituti finanziari). La disciplina generale prevista in tema di spesometro è stata oggetto di ulteriori precisazioni e modificazioni, introdotte dalle Autorità nel corso dei primi mesi del 2011.

 

Lo slittamento al 1° luglio 2011

 

Con il provvedimento dello scorso 14 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha concesso una proroga del termine entro cui è obbligatorio comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA rese ai soggetti privati.

 

Originariamente, si era stabilito che si sarebbero dovute comunicare tali operazioni a partire dal prossimo dal 1° maggio, con riguardo unicamente alle spese di importo pari o superiore a 3.600 euro. Alla luce del nuovo intervento, invece, è stato stabilito che l’esclusione dall’obbligo di rilevazione delle operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011, opererà anche per tutte le operazioni effettuate dal 1° maggio 2011 al 30 giugno 2011.

 

La motivazione dello slittamento del termine affonda le proprie radici nel “fine di consentire i necessari adeguamenti, anche di tipo tecnologico, connessi all’adempimento del nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura”.

 

Pertanto, per far fronte a tali adeguamenti, i contribuenti obbligati alla comunicazione telematica avranno due mesi di tempo in più per rilevare i dati connessi agli acquisti di beni ed alle prestazioni di servizi che superano la soglia dei 3.600 euro, comprensiva dell’IVA.

 

La novità del D.L. Sviluppo

 

Il Decreto per lo Sviluppo, infine, ha introdotto una ulteriore novità: cade l’obbligo della comunicazione telematica per gli acquisti superiori a 3.000 euro, nel caso in cui i contribuenti effettuino i pagamenti utilizzando carte di credito, carte prepagate o bancomat.

 

Si tratta sicuramente di un’apprezzabile semplificazione e un aggravio in meno per i professionisti e per le aziende, che fanno frequentemente ricorso ai pagamenti a mezzo di carte di credito e simili.

 

 

 

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