di Chiara Rossini
Il D.L. Sviluppo introduce una
nuova semplificazione in tema di spesometro, che va ad
aggiungersi al recente provvedimento 14 aprile 2011
dell'Agenzia delle Entrate: da un lato, l'Agenzia delle
Entrate ha specificato che slitta al prossimo 1° luglio
l'obbligo della comunicazione al Fisco delle operazioni
rilevanti ai fini IVA, superiori a 3.600 euro,
effettuate nei confronti dei privati in genere e per le
quali viene emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta;
dall'altro, il decreto abolisce l'obbligo della
comunicazione telematica da parte dei contribuenti per
acquisti d'importo superiore a 3.000 euro, in caso di
pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat
Approda in Gazzetta Ufficiale il
Decreto legge n. 70/2011, c.d. Decreto per lo sviluppo,
che prevede importanti semplificazioni mirate a favorire
lo sviluppo economico. Tra le altre, il legislatore è
nuovamente tornato ad occuparsi del c.d. spesometro, il
nuovo strumento di controllo a disposizione del Fisco
finalizzato a verificare se le spese sostenute da
consumatori e operatori economici siano in linea con i
redditi e i beni dichiarati all’Agenzia delle Entrate.
La novità introdotta dal Decreto
per lo Sviluppo va ad affiancarsi al recente
provvedimento dell’Amministrazione finanziaria dello
scorso 14 aprile.
La disciplina dello spesometro
Il provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate 22 dicembre 2010, prot. n. 184182, ha fissato la
disciplina relativa all’obbligo della comunicazione
telematica per le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA
di importo non inferiore a 3.000 euro, obbligo
introdotto dall’art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78
(convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010 n. 122).
Con tale disposizione, è stato
disciplinato lo strumento dello spesometro, che può
essere definito un “misuratore delle spese dei
contribuenti”.
Da un lato, lo spesometro mira a
determinare la capacità contributiva delle persone
fisiche, dall’altro ha l’obiettivo di controllare i
soggetti IVA che emettono fatture, al fine di
contrastare le frodi in materia di imposta sul valore
aggiunto.
Il nuovo misuratore delle spese
trova il suo fondamento nel seguente principio: chi
spende di più del reddito dichiarato deve essere in
grado di dimostrarlo. Altrimenti, vuol dire che dichiara
al Fisco meno di quanto guadagna e, perciò, può essere
considerato un evasore fiscale.
EsempioUn contribuente che dichiara
30.000 euro di reddito e, nello stesso annuo, effettua
50.000 euro di spese, potrebbe essere indicato tra i
soggetti a rischio evasione, alla luce dello spesometro,
e, quindi, potrebbe essere soggetto ad un accertamento
sintetico a causa della differenza tra quanto speso e
quanto dichiarato. Il provvedimento dello scorso
dicembre ha fissato i limiti, le modalità tecniche, le
procedure e i termini del nuovo obbligo di comunicazione
delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
Sotto il profilo soggettivo, sono
obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi
IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto.
Sotto il profilo oggettivo, invece,
si devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le
cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e
ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti risultano
di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto
dell’IVA, e per le quali sussiste l’obbligo di emissione
di fattura.
Invero, con riferimento esclusivo
alle operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di
emissione della fattura, ossia per le operazioni
effettuate nei confronti dei privati in genere, per le
quali si emette lo scontrino fiscale o la ricevuta, il
limite di 3.000 euro è stato innalzato a 3.600 euro, al
lordo dell’IVA.
Dal punto di vista procedurale le
comunicazioni devono essere presentate tramite il
servizio Entratel o Fisconline, messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate, indicando tutti i dati utili
all’individuazione delle operazioni rilevanti ai fini
IVA, tra cui:
-l’anno di riferimento;
-la partita IVA, o in mancanza,
codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o
committente;
-i corrispettivi dovuti
dall’acquirente o committente, o al cedente prestatore,
e l’importo dell’IVA applicata o la specificazione che
si tratta di operazioni non imponibili o esenti.Per le
operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione,
l’acquirente deve fornire i propri dati identificativi e
si devono specificare i corrispettivi dell’IVA
applicata.
Per il solo anno solare 2010, il
limite è stato elevato a 25.000 euro e riguarda solo le
operazioni soggette ad IVA e per le quali sussiste
l’obbligo di emissione della fattura. Per tali
operazioni, il termine ultimo per la spedizione
telematica delle comunicazioni è fissato al 30 ottobre
p.v..
A partire dalle operazioni relative
all’anno 2011, le comunicazioni dovranno essere inviate
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di
riferimento.
Inoltre, si precisa che sono
escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti
operazioni:
-le importazioni;
-le esportazioni;
-le operazioni con soggetti
economici ubicati nei Paesi cosiddetti “black list”;
-le operazioni che hanno costituito
già oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria
(per esempio quelle di amministratori di condominio e
istituti finanziari). La disciplina generale prevista in
tema di spesometro è stata oggetto di ulteriori
precisazioni e modificazioni, introdotte dalle Autorità
nel corso dei primi mesi del 2011.
Lo slittamento al 1° luglio 2011
Con il provvedimento dello scorso
14 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha concesso una
proroga del termine entro cui è obbligatorio comunicare
le operazioni rilevanti ai fini IVA rese ai soggetti
privati.
Originariamente, si era stabilito
che si sarebbero dovute comunicare tali operazioni a
partire dal prossimo dal 1° maggio, con riguardo
unicamente alle spese di importo pari o superiore a
3.600 euro. Alla luce del nuovo intervento, invece, è
stato stabilito che l’esclusione dall’obbligo di
rilevazione delle operazioni per le quali non ricorre
l’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al
30 aprile 2011, opererà anche per tutte le operazioni
effettuate dal 1° maggio 2011 al 30 giugno 2011.
La motivazione dello slittamento
del termine affonda le proprie radici nel “fine di
consentire i necessari adeguamenti, anche di tipo
tecnologico, connessi all’adempimento del nuovo obbligo
di comunicazione delle operazioni per le quali non
ricorre l’obbligo di emissione della fattura”.
Pertanto, per far fronte a tali
adeguamenti, i contribuenti obbligati alla comunicazione
telematica avranno due mesi di tempo in più per rilevare
i dati connessi agli acquisti di beni ed alle
prestazioni di servizi che superano la soglia dei 3.600
euro, comprensiva dell’IVA.
La novità del D.L. Sviluppo
Il Decreto per lo Sviluppo, infine,
ha introdotto una ulteriore novità: cade l’obbligo della
comunicazione telematica per gli acquisti superiori a
3.000 euro, nel caso in cui i contribuenti effettuino i
pagamenti utilizzando carte di credito, carte prepagate
o bancomat.
Si tratta sicuramente di
un’apprezzabile semplificazione e un aggravio in meno
per i professionisti e per le aziende, che fanno
frequentemente ricorso ai pagamenti a mezzo di carte di
credito e simili.
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