di Giampaolo Di Marco
Recepite in Italia le disposizioni
di alcune Direttive Europee volte ad uniformare il
Codice della Strada alla normativa comunitaria. la
previsione di un'entrata in vigore differita delle
disposizioni del D.Lgs. n. 59 espone l'interprete al
rischio che il legislatore intervenga nuovamente con
ulteriori modifiche alla disciplina codicistica.
Con il D.Lgs. n. 59 del 18 aprile
2011 (G.U. 30 aprile 2011 n. 99), lo Stato italiano ha
recepito integralmente le Direttive comunitarie
2006/126/CE, 2009/113/CE in materia di patente di guida
e la 2002/24/CE in materia di omologazione dei veicoli a
motore a due o tre ruote. Molte disposizioni, tuttavia,
come previsto dall’art. 28 del Decreto Legislativo
stesso, saranno applicabili solo a partire dal 19
gennaio 2013.
Di immediata applicazione saranno
però le disposizioni di cui agli artt. 9 c. 2, 22, c. 1
e 23 nonché nell’allegato III, con riferimento alle
patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA
e KB. Il Decreto, ha lo scopo, di intervenire ad
armonizzare il Codice della Strada con la normativa
europea.
L’intervento di novellazione del
Codice spazia dalla classificazione dei veicoli ai
requisiti per la loro conduzione, dal modello europeo di
patente all’introduzione degli articoli 136 bis e 136
ter in materia di patenti di guida e di abilitazioni
professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo fino alla disciplina dei
provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei
confronti di titolari di patente di guida rilasciata da
Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo.
Di particolare rilievo, poi, la
previsione di una nuova categoria di licenza di guida:
la AM valida per la guida di ciclomotori e minicar (con
cilindrata inferiore a 45 KW) e che progressivamente
sostituirà il certificato di idoneità alla guida di
recente previsione.
Inoltre, viene anche uniformata
(art. 21 c. 1, D.Lgs. 59/2011, che sostituisce l’art.
219 bis C.d.S.) la disciplina in materia di ritiro,
sospensione o revoca del certificato di idoneità alla
guida, che, in seguito all’introduzione della nuova
patente AM, è assorbita dalle norme riferite alle altre
categorie di patenti.
Di particolare rilievo, poi, la
previsione di cui agli artt. 15-17 del decreto. Con
l’art. 15 viene sostituito l’art. 135 C.d.S. in materia
di circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati
non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio
economico europeo. Ai titolari di tali patenti sarà
consentito circolare nel territorio nazionale a
condizione che non siano residenti in Italia da oltre un
anno.
L’articolo 16 disciplina la
conversione di patenti rilasciate da Stati non
appartenenti all’Unione europea o alla Spazio economico
europeo (che può essere richiesta, a condizione di
reciprocità, se prevista da intese bilaterali).
L’articolo 17, infine, stabilisce
che le patenti rilasciate da Stati dell’Unione europea o
appartenenti allo Spazio economico europeo siano
equiparate di diritto alla patenti italiane.
Da segnalare, poi, che ai sensi
dell’art. 25 del D.Lgs. n. 59, sono fatti salvi i
diritti acquisiti dai titolari di certificato di
idoneità alla guida del ciclomotore o di patenti
rilasciate anteriormente alla data di applicazione delle
disposizioni del decreto stesso, secondo la tabella di
cui all’allegato VII.
Infine, a decorrere dalla data di
applicazione delle disposizioni del decreto in esame, in
caso di furto, distruzione, smarrimento o deterioramento
di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore
conseguito prima della medesima data, è rilasciata, in
luogo del duplicato del predetto documento, una patente
di guida di categoria AM, recante la stessa data di
scadenza di validità del certificato di idoneità.
Tuttavia, al di là dei vantaggi,
normativi e non, derivanti dal recepimento della
normativa europea deve essere sottolineato che da tempo
sta diventando molto difficile rispettare le
disposizioni del Codice in ragione del suo continuo,
repentino cambiamento.
Sarebbe stato, infatti, auspicabile
che una riforma come quella operata con il D.Lgs. n. 59
fosse adottata insieme all’altra importante riforma
operata con la L. 29 luglio 2010 n. 120 in modo da
consentire anche una maggiore uniformità cognitiva da
parte degli addetti ai lavori.
Peraltro, la previsione di
un’entrata in vigore differita delle disposizioni del
D.Lgs. n. 59 espone l’interprete al rischio che il
legislatore intervenga nuovamente con ulteriori
modifiche alla disciplina codicistica. |