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Codice della strada-Recepita la normativa in tema di patente di guida europea-Ipsoa.it

 

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di Giampaolo Di Marco

Recepite in Italia le disposizioni di alcune Direttive Europee volte ad uniformare il Codice della Strada alla normativa comunitaria. la previsione di un'entrata in vigore differita delle disposizioni del D.Lgs. n. 59 espone l'interprete al rischio che il legislatore intervenga nuovamente con ulteriori modifiche alla disciplina codicistica.

 

Con il D.Lgs. n. 59 del 18 aprile 2011 (G.U. 30 aprile 2011 n. 99), lo Stato italiano ha recepito integralmente le Direttive comunitarie 2006/126/CE, 2009/113/CE in materia di patente di guida e la 2002/24/CE in materia di omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote. Molte disposizioni, tuttavia, come previsto dall’art. 28 del Decreto Legislativo stesso, saranno applicabili solo a partire dal 19 gennaio 2013.

 

Di immediata applicazione saranno però le disposizioni di cui agli artt. 9 c. 2, 22, c. 1 e 23 nonché nell’allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB. Il Decreto, ha lo scopo, di intervenire ad armonizzare il Codice della Strada con la normativa europea.

 

L’intervento di novellazione del Codice spazia dalla classificazione dei veicoli ai requisiti per la loro conduzione, dal modello europeo di patente all’introduzione degli articoli 136 bis e 136 ter in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo fino alla disciplina dei provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

 

Di particolare rilievo, poi, la previsione di una nuova categoria di licenza di guida: la AM valida per la guida di ciclomotori e minicar (con cilindrata inferiore a 45 KW) e che progressivamente sostituirà il certificato di idoneità alla guida di recente previsione.

 

Inoltre, viene anche uniformata (art. 21 c. 1, D.Lgs. 59/2011, che sostituisce l’art. 219 bis C.d.S.) la disciplina in materia di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida, che, in seguito all’introduzione della nuova patente AM, è assorbita dalle norme riferite alle altre categorie di patenti.

 

Di particolare rilievo, poi, la previsione di cui agli artt. 15-17 del decreto. Con l’art. 15 viene sostituito l’art. 135 C.d.S. in materia di circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo. Ai titolari di tali patenti sarà consentito circolare nel territorio nazionale a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno.

 

L’articolo 16 disciplina la conversione di patenti rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o alla Spazio economico europeo (che può essere richiesta, a condizione di reciprocità, se prevista da intese bilaterali).

 

L’articolo 17, infine, stabilisce che le patenti rilasciate da Stati dell’Unione europea o appartenenti allo Spazio economico europeo siano equiparate di diritto alla patenti italiane.

 

Da segnalare, poi, che ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 59, sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore o di patenti rilasciate anteriormente alla data di applicazione delle disposizioni del decreto stesso, secondo la tabella di cui all’allegato VII.

 

Infine, a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del decreto in esame, in caso di furto, distruzione, smarrimento o deterioramento di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore conseguito prima della medesima data, è rilasciata, in luogo del duplicato del predetto documento, una patente di guida di categoria AM, recante la stessa data di scadenza di validità del certificato di idoneità.

 

Tuttavia, al di là dei vantaggi, normativi e non, derivanti dal recepimento della normativa europea deve essere sottolineato che da tempo sta diventando molto difficile rispettare le disposizioni del Codice in ragione del suo continuo, repentino cambiamento.

 

Sarebbe stato, infatti, auspicabile che una riforma come quella operata con il D.Lgs. n. 59 fosse adottata insieme all’altra importante riforma operata con la L. 29 luglio 2010 n. 120 in modo da consentire anche una maggiore uniformità cognitiva da parte degli addetti ai lavori.

 

Peraltro, la previsione di un’entrata in vigore differita delle disposizioni del D.Lgs. n. 59 espone l’interprete al rischio che il legislatore intervenga nuovamente con ulteriori modifiche alla disciplina codicistica.

 

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