di Giovanni Negri
Paga la banca per le irregolarità
nel rapporto con i clienti. Nel segno della trasparenza.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 10748 della
Seconda sezione civile depositata ieri ha infatti
confermato la sanzione pecuniaria inflitta a Banca
popolare di Milano con decreto del ministero
dell'Economia su proposta della Consob.
All'istituto di credito era stata
contestata la condotta di due dipendenti: il primo aveva
fornito alla clientela, in sede di negoziazione titoli,
valorizzazioni da lui stesso elaborate manualmente su
carta intestata della banca e non in linea con le
quotazioni di mercato, senza utilizzare i dati del
sistema informatico dell'istituto di credito della banca
e senza rappresentare ai clienti il rischio relativo
alle operazioni aperte; la seconda, moglie del primo,
aveva poi dato corso, senza attività istruttoria e
verifica documentale, al relativo ordine.
documenti
Cassazione - Sentenza n.
10748/2011
La Corte d'appello di Milano aveva
confermato il provvedimento e rispetto a questa
decisione le difese avevano presentato ricorso in
Cassazione sostenendo, tra l'altro, che la decisione dei
giudici milanesi era carente perché non precisava se
queste valorizzazioni erano errate, ma si limitava ad
affermare che queste non potevano essere fornite alla
clientela, visto che avevano una destinazione solo
interna.
La Corte non è però stata di questo
avviso e ha confermato il verdetto, precisando che le
valorizzazioni operate dal dipendente rappresentavano
una violazione degli obblighi che caratterizzano il
rapporto tra clientela e banca perché esse
«rappresentavano ai clienti senza lasciare tracce
informatiche negli archivi della banca, consistenze
patrimoniali non in linea con le quotazioni di mercato».
In particolare, le obbligazioni
«zero coupon» a lunga scadenza venivano valorizzate al
valore nominale, nonostante che il prezzo di realizzo
fosse notevolmente inferiore e che il rischio relativo a
operazioni aperte non fosse adeguatamente evidenziato.
Proprio per questo, a essere
violato, secondo la valutazione della Cassazione, è il
generale dovere di diligenza prescritto dall'articolo 21
del Testo unico bancario, dal momento che i clienti non
venivano messi nelle condizioni di conoscere la reale
portata del rischio a cui si esponevano andando a
concludere le operazioni interessate. |