di Rosa Bertuzzi
Il Sistri si dota di un Testo
unico. E’ stato pubblicato nella G.U. n. 95 del 26
aprile 2011 il Decreto 18 febbraio 2011 , n. 52, il
“Regolamento recante istituzione del Sistema di
Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti...” . Il
regolamento entrerà in vigore il prossimo 11 maggio e
raggruppa le definizioni e le modifiche dei precedenti
decreti ministeriali, confermando le proroghe a fine
aprile per il versamento dei contributi, l’avvio
operativo e la trasmissione dei dati. Dalla data di
entrata in vigore del regolamento cessano di produrre
effetti i decreti del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009,
ad esclusione dei soli termini indicati all’articolo 12,
commi 1 e 2, e relative successive modificazioni, del 15
febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010
e del 22 dicembre 2010 citati in preambolo.
Con tale Decreto il legislatore ha
inteso assicurare l’ordine legislativo in materia
ambientale, garantendo la coordinazione dei decreti
Sistri emanati antecedentemente. Attraverso tale norma
sono state raggruppate le definizioni e le disposizioni
che sono state modificate nel tempo. Nel contempo sono
state abrogati tutti i decreti emanati sino ad oggi.
Viene attestata la proroga per l'avvio operativo del
sistema al 1° giugno 2011 e quella per la trasmissione
dei dati riguardanti il prodotto, lo smaltito o il
recuperato al 31 dicembre 2011. Infatti nuovo Decreto
Ministeriale Sistri non dispone alcuna proroga per
quanto riguarda alla data di effettivo avvio del sistema
che, pertanto rimane fissata al 1° giugno 2011.
Il decreto è stato comprovato dalla
necessità di permettere il completamento della fase di
configurazione e di consegna dei dispositivi elettronici
(quali: chiavette Usb e black box). Il SISTRI può
essere avviato solo quando tutti i soggetti della
"filiera" del rifiuto (produttore, trasportatore,
destinatario) posseggono i dispositivi elettronici
necessari. I problemi collegati alla distribuzione di
questi dispositivi e la necessità delle imprese di
utilizzare agevolmente il sistema, hanno reso
indispensabile dilatare da uno a tre mesi il periodo di
sperimentazione, per assicurare la piena funzionalità
del Sistri.
Per quanto riguarda il lineamenti
sostanziali della disciplina non si segnalano importanti
cambiamenti, però devono essere sottolineate alcune
modifiche. Dopo una analisi di confronto delle modifiche
apportate, si elencano le più significative :
pagamento contributo annuale
posticipato da gennaio ad aprile. Nello specifico, è
stato spostato al 30 aprile il termine per il versamento
dei contributi annuali che le imprese devono versare al
Sistri. E’ una vera e propria variazione della
disciplina; infatti, il 30 aprile è e sarà il nuovo
termine per i versamenti. Per quanto riguarda il 2011,
si avrà un termine diverso temporale tra il pagamento
entro il 30 aprile e l'effettiva entrata in vigore
fissata per 11 maggio. Le sanzioni decorreranno dal 1°
giugno 2011 e non saranno oggetti i pagamenti anche se
effettuati entro 31 maggio.
i trasportatori in conto terzi
(ex art. 212, comma 5, Dlgs 152/2006) possono munirsi
del dispositivo Usb (chiavetta) relativo alla sola sede
legale o di un'ulteriore chiavetta per ciascuna unità
locale. Nel secondo caso, il contributo deve essere
versato per ogni unità locale dotata di chiavetta.
Rimane comunque in vigore il pagamento del contributo
annuale e l’obbligo di avere chiavetta per ogni veicolo
adibito al trasporto di rifiuti.
conferma che la chiavetta usb
va tenuta presso l’unità o la sede dell’ente o impresa
per la quale sono stati rilasciati e sono resi
disponibili in qualunque momento all’autorità di
controllo che ne faccia richiesta (parzialmente in
contrasto con quanto indicato al paragrafo 2.3.2
dell'ultima versione del manuale)
conferma che le imprese e gli
enti che effettuano operazioni di recupero o di
smaltimento e che sono produttori di rifiuti derivanti
da tali attività vanno iscritte anche come produttori
senza che incida il numero dei dipendenti. Il nuovo
regolamento determina che le imprese e gli enti che
eseguono operazioni di recupero o di smaltimento e che
sono produttori di rifiuti derivanti da tali mansioni
devono iscriversi anche come produttori a prescindere
dal numero dei dipendenti.
nessun obbligo di accesso al
sistri da parte del trasportatore almeno due ore prima
della movimentazione, in caso di gestione di rifiuti
pericolosi gestiti in microraccolta o in manutenzione,
qualora i rifiuti siano trasportati direttamente
all'impianto di recupero o smaltimento dal soggetto che
ha effettuato la manutenzione. La non obbligatorietà
d’accesso al Sistri da parte del trasportatore almeno
due ore prima della movimentazione, per i rifiuti
pericolosi, viene confermata per la microraccolta ed
estesa alle attività di raccolta dei rifiuti prodotti da
attività di manutenzione, a patto che i rifiuti siano
trasportati direttamente all'impianto di recupero o
smaltimento da parte del soggetto che ha eseguito la
manutenzione. Il trasportatore ha in tutti i casi
l’obbligo di compilare la scheda Sistri Area
movimentazione prima della movimentazione medesima.
l'obbligo di archiviazione in
ordine cronologico, per la tracciabilità dei rifiuti da
parte dei produttori di rifiuti pericolosi non
inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa,
delle copie delle schede di movimentazione rifiuti
eliminata la firma del
trasportatore e del produttore inserita invece la firma
elettronica dal produttore dei rifiuti e dall’impresa di
trasporto dei rifiuti
per quanto riguarda il
trasporto marittimo dei rifiuti, l'armatore o il
noleggiatore che compiono il trasporto possono delegare
gli adempimenti Sistri al raccomandatario marittimo di
in base alla Legge n. 135 del 77. Il raccomandatario
conferisce al comandante della nave la copia compilata
della scheda Sistri-Area movimentazione. Al momento
dell’arrivo, il comandante consegna la copia della
scheda al raccomandatario rappresentante l'armatore o il
noleggiatore presso il porto di destino.
i produttori di rifiuti
pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o
di impresa devono adempiere all'obbligo di tenuta del
registro di carico e scarico attraverso la conservazione
cronologica delle copie della scheda Sistri Area
movimentazione. Restano soggetti al registro di carico e
scarico i produttori di rifiuti non pericolosi non
obbligati ad iscriversi al Sistri.
Ulteriori novità introdotte
attraverso il Decreto 18 febbraio 2011 , n. 52 sono le
definizioni di associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, delegato,
dipendenti, dispositivo, operatore, siti di
distribuzione, titolare del/i dispositivo/i, titolare
della firma elettronica e unità locale
Prendendo in considerazione gli
articoli che introducono le maggiori modifiche all'art.
10 si definisce che se si è presenza di condizioni che
non assicurino un accesso ai servizi di rete (elettrica
o di connettività dati) adeguato per il funzionamento
delle suddette apparecchiature di monitoraggio, il
SISTRI, a seguito di una considerazione effettuata dal
personale del SISTRI, può decidere di non effettuare
l’installazione delle stesse apparecchiature. Il gestore
del rispettivo impianto, fermo restando l’obbligo di
iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi
adempimenti, ivi incluso l’obbligo di cui all’articolo
11, comma 3, è obbligato a comunicare al SISTRI ogni
variazione da cui possa conseguire la possibilità di
dotare il rispettivo impianto delle apparecchiature di
monitoraggio. La comunicazione è effettuata entro e non
oltre tre mesi dal verificarsi della circostanza che
comporta tale variazione.
L’art. 11, comma 3 sancisce che se
un impianto di gestione dei rifiuti non ha possibilità
d’accesso ai servizi di rete, elettrica o di
connettività ad internet, la Scheda SISTRI – AREA
REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI - AREA DI
MOVIMENTAZIONE devono essere compilate dal delegato
della sede legale dell'ente o impresa. In tal caso il
delegato dell’impresa di trasporto stampa due copie
della Scheda SISTRI - AREA DI MOVIMENTAZIONE e le
consegna al conducente, il quale deve indicare data e
ora del conferimento o della presa in carico dei
rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile
dell’impianto di gestione. Una copia rimane a
quest’ultimo e l'altra al conducente, che la
restituzione al delegato dell'impresa di trasporto. Il
delegato dell'impresa di trasporto, entro due giorni
lavorativi, deve accedere al SISTRI ed inserire i dati
relativi alla data e all'ora del conferimento o della
presa in carico dei rifiuti.
Importante è l’art. 13, comma 1 che
impone ai produttori di rifiuti iscritti di inserire
nella Scheda – SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO le
informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci
giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti e
comunque prima della movimentazione degli stessi.
L’art. 18, rubricato “Trasportatori
– disposizioni specifiche” determina che il
trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti
pericolosi, deve accedere al Sistri ed inserire i propri
dati relativi al trasporto perlomeno due ore prima
dell'operazione di movimentazione, salvo sussistano
giustificati motivi di emergenza, da indicare nella
parte annotazioni della Scheda Sistri — Area Registro
Cronologico. I termini per la comunicazione al Sistri
dei dati per la movimentazione dei rifiuti non si devono
applicare all'attività di microraccolta e all'attività
di raccolta dei rifiuti prodotti da attività di
manutenzione se tali rifiuti siano trasportati
direttamente all'impianto di recupero o smaltimento dal
soggetto che ha effettuato la manutenzione, fermo
restando l'obbligo per il trasportatore di compilare la
Scheda Sistri — Area Movimentazione prima della
movimentazione dei rifiuti.
Nel caso di movimentazione di
rifiuti non pericolosi, la Scheda Sistri — Area
Movimentazione deve essere compilata dai trasportatori
prima della movimentazione dei rifiuti stessi.
Durante il trasporto i rifiuti sono
accompagnati dalla copia cartacea della Scheda Sistri —
Area Movimentazione relativa ai rifiuti movimentati,
stampata dal produttore dei rifiuti al momento della
presa in carico dei rifiuti da parte del conducente
dell'impresa di trasporto. Tale copia, firmata
elettronicamente dal produttore dei rifiuti e
dall'impresa di trasporto dei rifiuti, costituisce
documentazione equipollente alla scheda di trasporto di
cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, ed al decreto interministeriale
30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della
normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia
del certificato analitico che ne identifica le
caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in
formato "pdf", portable document format, alla Scheda
Sistri — Area Movimentazione.
Nell’ipotesi che il rifiuto venga
respinto o accettato parzialmente dal gestore
dell'impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti
non accettati e restituiti al produttore del rifiuto
deve essere accompagnato dalla copia cartacea della
Scheda Sistri — Area Movimentazione relativa ai rifiuti
medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal
gestore dello stesso impianto di destinazione. Qualora i
rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione
siano avviati a cura del produttore del rifiuto
direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo
annota sulla Scheda Sistri — Area Registro Cronologico i
dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre
una nuova Scheda Sistri — Area Movimentazione indicando
il nuovo destinatario.
Per quanto riguarda il trasporto
marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che
effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti
di cui al presente regolamento al raccomandatario
marittimo. In tale ipotesi il raccomandatario consegna
al comandante della nave la copia della Scheda Sistri —
Area Movimentazione, debitamente compilata. Il
comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna
della copia della Scheda Sistri — Area Movimentazione al
raccomandatario rappresentante l'armatore o il
noleggiatore presso il porto di destinazione.
Per trasporto intermodale di
rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo,
nonchè le soste tecniche all'interno dei porti e degli
scali ferroviari, degli interporti, impianti di
terminalizzazione e scali merci devono essere realizzate
nel più breve tempo possibile e, comunque, non superare
i quattro giorni.
L’art. 21, comma 5 definisce che
per i trasportatori di rifiuti, le variazioni relative
ai veicoli a motore, sono comunicate al SISTRI dalla
Sezione regionale o provinciale dell’Albo nazionale
gestori ambientali successivamente all’autorizzazione,
da parte dello stesso Albo, delle variazioni medesime.
Resta fermo l’obbligo per l’operatore di provvedere
all’eventuale integrazione dei contributi di cui
all’articolo 7.
Grazie ai sopracitati articoli
l’interrogativo della lacuna normativa sorto in
dottrina, tra dicembre e aprile, in materia di
disciplina applicabile ai rifiuti pericolosi è stato
risolto parzialmente attraverso l’emanazione del decreto
in commento. Infatti il Sistri sarà applicato
congiuntamente o in modo residuale alle tradizionali
scritture ambientali quali i formulari di
identificazione del rifiuto, registri di carico e
scarico e modello unico di dichiarazione ambientale. La
conservazione congiunta delle scritture ambientali
tradizionali (FIR-MUD-Registri di carico e scarico) e
del Sistri nasce dall’esigenza di non sospendere il
sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Infatti si viene sottolineato che
al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di
legge e la verifica della piena funzionalità del Sistri,
rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli
articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni.
Rimane il vuoto legislativo in
materia di trasporto di rifiuti pericolosi e speciali in
conto terzi.
Il Decreto 18 febbraio 2011 , n. 52
ha determinato le continuità della disciplina sancita
dal Decreto Legislativo 152/2006 in merito agli
adempimenti ambientali (FIR, registro carico e scarico)
ma non ha colmato il vuoto legislativo, esistente dallo
scorso gennaio 2011, relativo al procedimento
sanzionatorio penale circa il trasporto di rifiuti
speciali pericolosi senza FIR o con FIR errato o la
mancata o erronea compilazione del registro di carico e
scarico limitatamente ai soli rifiuti pericolosi.
Nella pratica, se fino al 31
dicembre esistevano le sanzioni per i FIR e registri
carico e scarico mancanti o compilati erroneamente, ad
oggi , essendo state abrogate tali norme, per
consentire l’ingresso sistri nel sistema legislativo,
la domanda sorge spontanea: ma dal 1 gennaio 2011 al 1
giugno 2011, o comunque sino alla entrata in vigore del
sistri, che disciplina si applica?
Attraverso il Decreto legislativo 3
dicembre 2010, n. 205, sono state abrogati, sostituti e
modificati gli artt. 193-258 e inseriti gli artt. 188
bis, 260-bis, rivoluzionando tutta la disciplina in
materia di trasporto di rifiuti.
L’odierna situazione legislativa
permette di affermare che l’obbligo del formulario,
previsto dalla precedente disciplina, non è più in
vigore, ma i nuovi obblighi imposti dal SISTRI
entreranno in vigore il 1 giugno 2011. Siamo di fronte
ad una lacuna legislativa che genera problemi operativi
agli operatori di settore che intendono tutelare
l’ambiente e sanzionare le violazioni.
Alcuni esponenti della dottrina
come Maurizio Santoloci e Gianfranco Amendola propongono
l’applicabilità del sistema previgente, comprese
l’applicazione delle sanzioni abrogate, proponendo un
ultrattività del sistema antecedente al Decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
A parere della scrivente, sarebbe
più appropriata una “prorogatio legis dottrinale”. Gli
operatori dovranno in tutti i casi applicare le sanzioni
e l’iter legislativo antecedente all’entrata in vigore
del SISTRI fissata per il 1 giugno, in quanto è lo
stesso Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e
Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che impone
come principi fondamentali la tutela della salute delle
persone, dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del
patrimonio culturale. Tutte le norme si ispirano ai
principi di precauzione, dell'azione preventiva, della
correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni
causati all'ambiente.
Il legislatore non ha voluto
disciplinare nello specifico tale lacuna al fine di
programmare al meglio il SISTRI, grande novità in
materia ambientale.
Fine ultimo non è sicuramente
lasciare delinquere, danneggiare la salute umana e
l’ambiente.
Si propone una soluzione
consapevole del problema, l’applicazione della normativa
passata, in attesa dell’operatività del SISTRI. Si
consiglia agli operatori di continuare a tutelare
l’ambiente, sanzionando le violazioni e denunciando i
trasgressori, anche se il quadro normativo è in fase di
transizione e non sono applicabili norme conformi. Solo
in questo modo, al momento, si può comunque cercare di
prolungare i tempi fino all’introduzione del SISTRI e
scoraggiare chi intende inquinare o arrecare danni.
Sarà il giudice, in fase di
giudizio, a valutare il caso concreto e la normativa
applicabile.
È antecedente alla pubblicazione
del decreto la sottoscrizione di quattro protocolli di
collaborazione il ministro dell’Ambiente Stefania
Prestigiacomo, Guardia Costiera, Regione Campania,
Confapi, Confindustria Servizi It e Confcommercio.
Il primo dei quattro protocolli
permette di realizzare la interconnessione del Sistri
con l’Ais, il sistema che controlla le navi da
trasporto, incluse quelle adibite al trasporto di
rifiuti speciali. Il secondo concretizzerà
l’interconnessione tra il Sistri e il Sistema di
tracciabilità regionale (Sitra), disponendo per i primi
tre mesi, il supporto tecnico del ministero per il
raggiungimento della piena operatività del Sitra.
Il terzo protocollo, siglato con
Confapi, programma il supporto tecnico del ministero
nelle procedure di aggiornamento delle aziende associate
al Sistri, insieme alla realizzazione di un comitato con
compiti di vigilanza sull’esatta applicazione delle
procedure.
Il quarto e ultimo accordo,
ratificato con Confindustria Servizi Innovativi e
Tecnologici e Confcommercio Assintel, prevede la
gestione delle informazioni tecniche essenziali alle
software house che amministrano i servizi informatici
delle imprese.
Rosa BERTUZZI
Avvocato |