di
Michele Iaselli
Dal 18
maggio
diventano efficaci le novità per l’informatizzazione del
processo sia civile che penale, ed in particolar modo
per il processo telematico, introdotte dal
Decreto del Ministero della
Giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile.
Sono
le nuove
regole tecniche per l’adozione nel
processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, in esecuzione
dell’articolo 4 comma 1 del decreto legge 29 dicembre
2009 n. 193 (convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.
24), recante “Interventi urgenti in materia di
funzionalità del sistema giudiziario” ed in attuazione
del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante
“Codice dell’amministrazione digitale”.
Si
tratta di un regolamento avente rilevanza particolare,
perchè rimane l’unica disposizione valida ed operante
nel delicato settore della digitalizzazione della
giustizia.
Com’è noto, un primo passo verso la realizzazione del
processo telematico era stato ottenuto con il Decreto
del Ministero della Giustizia n. 123 del
13 febbraio 2001
e, successivamente, del
17 luglio 2008.
Ora, i
due D.M., a partire dal prossimo 18 maggio, vengono
abrogati dal decreto del 21 febbraio, che
intende porsi in linea di stretta continuità con i nuovi
progetti del Governo di informatizzazione della
Giustizia che prevedono la digitalizzazione e
riorganizzazione degli uffici giudiziari, la
dematerializzazione dei procedimenti e la messa in rete
dei principali servizi ai cittadini.
In
particolar modo, con il D.M. n. 44/2011 si disciplina
con maggiore attenzione
l’invio delle
comunicazioni e delle notifiche in via
telematica dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli
ausiliari del giudice (artt. 16, 17 e 18), nel processo
civile, in attuazione dell’art. 51 della Legge 6 agosto
2008, n. 133.
Lo
stesso art. 4 del decreto prevede che il Ministero
della giustizia si avvale di un proprio servizio di
posta
elettronica certificata conforme a
quanto previsto dal codice dell’amministrazione
digitale.
Il
D.M. realizza ulteriori funzionalità a completamento del
nuovo “processo civile telematico”, per facilitare il
colloquio con gli utenti della Giustizia.
La
notificazione
telematica, in particolar modo,
faciliterà la costituzione del fascicolo elettronico dei
Giudici e l’archiviazione informatica dei documenti.
In
altri termini, l’ossatura del processo telematico rimane
quella già delineata dai precedenti provvedimenti ed è
contraddistinta dalla creazione di una
rete informatica
che colleghi studi professionali e cancellerie degli
uffici giudiziari, trasformando l’attuale fascicolo
cartaceo in un fascicolo virtuale inserito in rete,
nonché la creazione di un accesso autorizzato alla rete
telematica giudiziaria per ogni operatore di diritto
(magistrati, avvocati, personale di cancelleria,
ufficiali giudiziari) con diversi gradi di abilità
(creazione dell’atto, trasmissione, lettura) e di un
indirizzo di casella di posta elettronica certificata
cui il programma potrebbe inviare gli avvisi sui
depositi eseguiti nel fascicolo virtuale, segnalando
altresì le eventuali scadenze per il compimento di atti
processuali.
Infine, altra novità di rilievo è rappresentata dai
pagamenti
telematici (capo V) del contributo
unificato e degli altri diritti e spese nonché dei
diritti di copia, delle spese di registrazione,
trascrizione e voltura atti, dei diritti di notifica.
Le regole tecniche sul processo telematico, D.M. 21
febbraio 2011 n. 44
In vigore dal 18 maggio 2011
Decreto
Ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44
Regolamento concernente le regole tecniche per
l’adozione nel processo civile e nel processo penale,
delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal
dlgs 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, ai
sensi dell’art. 4, c 1 e 2, del decreto-legge 29
dicembre 2009 n. 193, convertito nella legge 22 febbraio
2010 n. 24
(pubblicato in GU n. 89 del 18 aprile 2011)
IL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
L’INNOVAZIONE
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009,
n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di
funzionalità del sistema giudiziario», convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010
n.24;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante “Codice dell’amministrazione digitale” e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali» e successive modificazioni;
Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 recante «Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale», convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 »;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123, recante «Regolamento recante
disciplina sull’uso di strumenti informatici e
telematici nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante
disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica
certificata, a norma dell’articolo 27 della legge n. 16
gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 luglio
2008, recante «Regole tecnico-operative per l’uso di
strumenti informatici e telematici nel processo civile»;
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante
«Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei
registri informatizzati dell’amministrazione della
giustizia»;
Visto il decreto del presidente del consiglio dei
ministri 6 maggio 2009, recante «Disposizioni in materia
di rilascio e di uso della casella di posta elettronica
certificata assegnata ai cittadini»;
Rilevata la necessità di adottare le regole tecniche
previste dall’articolo 4, comma 1, del citato decreto,
in sostituzione delle regole tecniche adottate con il
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2001, n. 123 e con il decreto del Ministro della
Giustizia 17 luglio 2008;
Acquisito il parere espresso in data 15 luglio 2010 dal
Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere espresso in data 20 luglio 2010 da
DigitPA; Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 25 novembre 2010 e quello espresso
nell’adunanza del 20 dicembre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 18 gennaio 2011;
Adotta
il
seguente regolamento:
Capo I
PRINCIPI
GENERALI
Art. 1
– Ambito di applicazione
1.
Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per
l’adozione nel processo civile e nel processo penale
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22
febbraio 2010 n. 24, recante «Interventi urgenti in
materia di funzionalità del sistema giudiziario» ed in
attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante «Codice dell’amministrazione digitale» e
successive modificazioni.
Art. 2
– Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) dominio giustizia: l’insieme delle risorse hardware
e software, mediante il quale il Ministero della
giustizia tratta in via informatica e telematica
qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di
comunicazione e di procedura;
b) portale dei servizi telematici: struttura
tecnologica-organizzativa che fornisce l’accesso ai
servizi telematici resi disponibili dal dominio
giustizia, secondo le regole tecnico-operative
riportate nel presente decreto;
c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa
che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio
giustizia i servizi di connessione al portale dei
servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative
riportate nel presente decreto;
d) gestore dei servizi telematici: sistema informatico,
interno al dominio giustizia, che consente
l’interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati
dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi
telematici e il gestore di posta elettronica certificata
del Ministero della giustizia;
e) posta elettronica certificata: sistema di posta
elettronica nel quale è fornita al mittente
documentazione elettronica attestante l’invio e la
consegna di documenti informatici, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
f) identificazione informatica: operazione di
identificazione in rete del titolare della carta
nazionale dei servizi o di altro dispositivo
crittografico, mediante un certificato di
autenticazione, secondo la definizione di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) firma digitale: firma elettronica avanzata, basata su
un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato, e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
h) fascicolo informatico: versione informatica del
fascicolo d’ufficio, contenente gli atti del processo
come documenti informatici, oppure le copie
informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati
depositati su supporto cartaceo, ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale;
i) codice dell’amministrazione digitale (CAD): decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice
dell’amministrazione digitale” e successive
modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali:
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modificazioni;
m) soggetti abilitati: i soggetti abilitati all’utilizzo
dei servizi di consultazione di informazioni e
trasmissione di documenti informatici relativi al
processo. In particolare si intende per:
1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il
personale degli uffici giudiziari e degli UNEP;
2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati
esterni privati e i soggetti abilitati esterni
pubblici;
3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle
parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi
speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice;
4) soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i
procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di
amministrazioni statali, regionali, metropolitane,
provinciali e comunali;
n) utente privato: la persona fisica o giuridica, quando
opera al di fuori dei casi previsti dalla lettera m);
o) certificazione del soggetto abilitato esterno
privato: attestazione di iscrizione all’albo, all’albo
speciale, al registro ovvero di possesso della
qualifica che legittima l’esercizio delle funzioni
professionali e l’assenza di cause ostative all’accesso;
p) certificazione del soggetto abilitato esterno
pubblico: attestazione di appartenenza del soggetto
all’amministrazione pubblica e dello svolgimento di
funzioni tali da legittimare l’accesso;
q) specifiche tecniche: le disposizioni di carattere
tecnico emanate, ai sensi dell’articolo 34, dal
responsabile per i sistemi informativi automatizzati
del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e il
Garante per la protezione dei dati personali,
limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati
personali;
r) spam: messaggi indesiderati;
s) software antispam: software studiato e progettato per
rilevare ed eliminare lo spam;
t) log: documento informatico contenente la
registrazione cronologica di una o piu’ operazioni
informatiche, generato automaticamente dal sistema
informatico;
u) richiesta di pagamento telematico (RPT): struttura
standardizzata che definisce gli elementi necessari a
caratterizzare il pagamento e qualifica il versamento
con un identificativo univoco, nonchè contiene i dati
identificativi, variabili secondo il tipo di
operazione, e una parte riservata per inserire
informazioni elaborabili automaticamente dai sistemi
informatici;
v) ricevuta telematica (RT): struttura standardizzata,
emessa a fronte di una RPT, che definisce gli elementi
necessari a qualificare il pagamento e trasferisce
inalterate le informazioni della RPT relative alla
parte riservata;
z) identificativo univoco di erogazione del servizio
(CRS): identifica univocamente una richiesta di
erogazione del servizio ed è associato alla RPT e alla
RT al fine di qualificare in maniera univoca il
versamento;
aa) prestatore dei servizi di pagamento: gli istituti di
credito, Poste Italiane e gli altri soggetti che, ai
sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.11 e
successive modifiche ed integrazioni, mettono a
disposizione strumenti atti ad effettuare pagamenti.
Capo II
- SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA
Art. 3
– Funzionamento dei sistemi del dominio giustizia
1. I
sistemi del dominio giustizia sono strutturati in
conformità al codice dell’amministrazione digitale,
alle disposizioni del Codice in materia di protezione
dei dati personali e in particolare alle prescrizioni
in materia di sicurezza dei dati, nonchè al decreto
ministeriale emanato a norma dell’articolo 1, comma 1,
lettera f), del decreto del Ministro della giustizia 27
marzo 2000, n. 264.
2. Il responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia è
responsabile dello sviluppo, del funzionamento e della
gestione dei sistemi informatici del dominio giustizia.
3. I dati sono custoditi in infrastrutture informatiche
di livello distrettuale o interdistrettuale, secondo le
specifiche di cui all’articolo 34.
Art. 4
– Gestore della posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia
1.
Salvo quanto previsto all’articolo 19, il Ministero
della giustizia si avvale di un proprio servizio di
posta elettronica certificata conforme a quanto
previsto dal codice dell’amministrazione digitale.
2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli
uffici giudiziari e degli UNEP, da utilizzare
unicamente per i servizi di cui al presente decreto,
sono pubblicati sul portale dei servizi telematici e
rispettano le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 34.
3. Il Ministero della giustizia garantisce la
conservazione dei log dei messaggi transitati
attraverso il proprio gestore di posta elettronica
certificata per cinque anni.
Art. 5
– Gestore dei servizi telematici
1.
Il gestore dei servizi telematici assicura
l’interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati
dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi
telematici e il gestore di posta elettronica certificata
del Ministero della giustizia.
Art. 6
– Portale dei servizi telematici
1.
Il portale dei servizi telematici consente l’accesso da
parte dell’utente privato alle informazioni, ai dati e
ai provvedimenti giudiziari secondo quanto previsto
dall’articolo 51 del codice in materia di protezione
dei dati personali. 2. L’accesso di cui al comma 1
avviene a norma dell’articolo 64 del codice
dell’amministrazione digitale e secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
3. Il portale dei servizi telematici mette a
disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi
di consultazione, secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell’articolo 34.
4. Il portale dei servizi telematici mette a
disposizione i servizi di pagamento telematico, secondo
quanto previsto dal capo V del presente decreto.
5. Il portale dei servizi telematici mette a
disposizione dei soggetti abilitati e degli utenti
privati, in un’apposita area, i documenti che
contengono dati sensibili oppure che eccedono le
dimensioni del messaggio di posta elettronica
certificata di cui all’articolo 13, comma 8, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34
e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui
all’articolo 26.
6. Il portale dei servizi telematici consente accesso
senza l’impiego di apposite credenziali, sistemi di
identificazione e requisiti di legittimazione, alle
informazioni ed alla documentazione sui servizi
telematici del dominio giustizia, alle raccolte
giurisprudenziali e alle informazioni essenziali sullo
stato dei procedimenti pendenti, che vengono rese
disponibili in forma anonima.
Art. 7
– Registro generale degli indirizzi elettronici
1.
Il registro generale degli indirizzi elettronici,
gestito dal Ministero della giustizia, contiene i dati
identificativi e l’indirizzo di posta elettronica
certificata dei soggetti abilitati esterni di cui al
comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato, il registro generale
degli indirizzi elettronici è costituito mediante i
dati contenuti negli elenchi riservati di cui
all’articolo 16, comma 7, del Decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009
n. 2, inviati al Ministero della giustizia secondo le
specifiche tecniche di cui all’articolo 34.
3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti negli
albi di cui al comma 2, il registro generale degli
indirizzi elettronici è costituito secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
34.
4. Per le persone fisiche, quali utenti privati, che non
operano nelle qualità di cui ai commi 2 e 3, gli
indirizzi sono consultabili ai sensi dell’articolo 7
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6
maggio 2009, secondo le specifiche tecniche stabilite
ai sensi dell’articolo 34.
5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili,
senza oneri, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, con le modalità
di cui al comma 10 del medesimo articolo e secondo le
specifiche tecniche di cui all’articolo 34.
6. Il registro generale degli indirizzi elettronici è
accessibile ai soggetti abilitati mediante le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
34.
Art. 8
– Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni
1. I
sistemi informatici del dominio giustizia mettono a
disposizione dei soggetti abilitati interni le funzioni
di ricezione, accettazione e trasmissione dei dati e
dei documenti informatici nonchè di consultazione e
gestione del fascicolo informatico, secondo le
specifiche di cui all’articolo 34. 2. L’accesso dei
soggetti abilitati interni è effettuato con le modalità
definite dalle specifiche tecniche di cui all’articolo
34, che consentono l’accesso anche dall’esterno del
dominio giustizia. 3. Nelle specifiche di cui al
comma 2 sono disciplinati i requisiti di legittimazione
e le credenziali di accesso al sistema da parte delle
strutture e dei soggetti abilitati interni.
Art. 9
– Sistema informatico di gestione del fascicolo
informatico
1.
Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti
utilizzando le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, raccogliendo in un fascicolo informatico
gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di
posta elettronica certificata e i dati del procedimento
medesimo da chiunque formati, ovvero le copie
informatiche dei medesimi atti quando siano stati
depositati su supporto cartaceo.
2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico è la
parte del sistema documentale del Ministero della
giustizia dedicata all’archiviazione e al reperimento
di tutti i documenti informatici, prodotti sia
all’interno che all’esterno, secondo le specifiche
tecniche di cui all’articolo 34.
3. La tenuta e conservazione del fascicolo informatico
equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo
d’ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli
obblighi di conservazione dei documenti originali unici
su supporto cartaceo previsti dal codice
dell’amministrazione digitale e dalla disciplina
processuale vigente.
4. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:
a) dell’ufficio titolare del procedimento, che cura la
costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
b) dell’oggetto del procedimento;
c) dell’elenco dei documenti contenuti.
5. Il fascicolo informatico è formato in modo da
garantire la facile reperibilità ed il collegamento
degli atti ivi contenuti in relazione alla data di
deposito, al loro contenuto, ed alle finalità dei
singoli documenti. 6. Con le specifiche tecniche di
cui all’articolo 34 sono definite le modalità per il
salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso
al fascicolo informatico.
Art. 10
– Infrastruttura di comunicazione
1. I
sistemi informatici del dominio giustizia utilizzano
l’infrastruttura tecnologica resa disponibile
nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività per le
comunicazioni con l’esterno del dominio giustizia.
Capo
III – TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI
Art. 11
– Formato dell’atto del processo in forma di documento
informatico
1.
L’atto del processo in forma di documento informatico è
privo di elementi attivi ed è redatto nei formati
previsti dalle specifiche tecniche di cui all’articolo
34; le informazioni strutturate sono in formato XML,
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi
telematici.
2. La nota di iscrizione a ruolo puo’ essere trasmessa
per via telematica come documento informatico
sottoscritto con firma digitale; le relative
informazioni sono contenute nelle informazioni
strutturate di cui al primo comma, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
Art. 12
– Formato dei documenti informatici allegati
1. I
documenti informatici allegati all’atto del processo
sono privi di elementi attivi e hanno i formati
previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 34.
2. È consentito l’utilizzo dei formati compressi,
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 34, purchè contenenti solo file nei
formati previsti dal comma precedente.
Art. 13
– Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti
abilitati esterni e degli utenti privati
1. I
documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono
trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e
degli utenti privati mediante l’indirizzo di posta
elettronica certificata risultante dal registro
generale degli indirizzi elettronici, all’indirizzo di
posta elettronica certificata dell’ufficio
destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite
ai sensi dell’articolo 34.
2. I documenti informatici di cui al comma 1 si
intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in
cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da
parte del gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia.
3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta
consegna attesta, altresi’, l’avvenuto deposito
dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario
competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore
14 il deposito si considera effettuato il giorno
feriale immediatamente successivo.
4. Ai fini della comunicazione prevista dall’articolo
170, quarto comma, del codice di procedura civile, la
parte che procede al deposito invia ai procuratori
delle parti costituite copia informatica dell’atto e
dei documenti allegati con le modalità previste
dall’articolo 18 del presente decreto. Fuori del caso
di rifiuto per omessa sottoscrizione, il rigetto del
deposito da parte dell’ufficio non impedisce il
successivo deposito entro i termini assegnati o
previsti dal codice di procedura civile.
5. La certificazione dei professionisti abilitati e dei
soggetti abilitati esterni pubblici è effettuata dal
gestore dei servizi telematici sulla base dei dati
presenti nel registro generale degli indirizzi
elettronici, secondo le specifiche tecniche stabilite
ai sensi dell’articolo 34.
6. Al fine di garantire la riservatezza dei documenti
da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza
un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
7. Il gestore dei servizi telematici restituisce al
mittente l’esito dei controlli effettuati dal dominio
giustizia nonchè dagli operatori della cancelleria o
della segreteria, secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell’articolo 34.
8. La dimensione massima del messaggio è stabilita
nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 34. Se il
messaggio eccede tale dimensione, il gestore dei
servizi telematici genera e invia automaticamente al
mittente un messaggio di errore, contenente l’avviso
del rifiuto del messaggio, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei
servizi del punto di accesso, di cui all’articolo 23,
per la trasmissione dei documenti; in tale caso il
punto di accesso si attiene alle modalità di
trasmissione dei documenti di cui al presente articolo.
Art. 14
– Documenti probatori e allegati non informatici
1. I
documenti probatori e gli allegati depositati in formato
non elettronico sono identificati e descritti in una
apposita sezione delle informazioni strutturate di cui
all’articolo 11, secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. La cancelleria o la segreteria dell’ufficio
giudiziario provvede ad effettuare copia informatica
dei documenti probatori e degli allegati su supporto
cartaceo e ad inserirla nel fascicolo informatico,
apponendo la firma digitale ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 22, comma 3 del codice
dell’amministrazione digitale.
Art. 15
- Deposito dell’atto del processo da parte dei soggetti
abilitati interni
1.
L’atto del processo, redatto in formato elettronico da
un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma
digitale, è depositato nel fascicolo informatico,
previa attestazione del deposito da parte della
cancelleria o della segreteria dell’ufficio giudiziario
mediante apposizione della data e della propria firma
digitale.
2. In caso di atto formato da organo collegiale
l’originale del provvedimento è sottoscritto con firma
digitale anche dal presidente.
3. Quando l’atto è redatto dal cancelliere o dal
segretario dell’ufficio giudiziario questi vi appone la
propria firma digitale e ne effettua il deposito nel
fascicolo informatico.
4. Se il provvedimento del magistrato è in formato
cartaceo, il cancelliere o il segretario dell’ufficio
giudiziario ne estrae copia informatica nei formati
previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 34 e vi appone la sua firma digitale, ove
previsto.
Art.
16 – Comunicazioni per via telematica
1.
La comunicazione per via telematica dall’ufficio
giudiziario ad un soggetto abilitato esterno o
all’utente privato avviene mediante invio di un
messaggio dall’indirizzo di posta elettronica
certificata dell’ufficio giudiziario mittente
all’indirizzo di posta elettronica certificata del
destinatario, indicato nel registro generale degli
indirizzi elettronici, ovvero per la persona fisica
consultabile ai sensi dell’articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 e
per l’impresa indicato nel registro delle imprese,
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 34.
2. La cancelleria o la segreteria dell’ufficio
giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica
dei documenti cartacei da comunicare nei formati
previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 34, che conserva nel fascicolo
informatico.
3. La comunicazione per via telematica si intende
perfezionata nel momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore
di posta elettronica certificata del destinatario e
produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del
codice dell’amministrazione digitale.
4. Fermo quanto previsto dall’articolo 20, comma 6, e
salvo il caso fortuito o la forza maggiore, si procede
ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del decreto legge 25
giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, nel caso in cui viene generato un avviso
di mancata consegna previsto dalle regole tecniche
della posta elettronica certificata.
5. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di
mancata consegna vengono conservati nel fascicolo
informatico.
6. La comunicazione che contiene dati sensibili è
effettuata per estratto con contestuale messa a
disposizione dell’atto integrale nell’apposita area del
portale dei servizi telematici, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34 e nel
rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo
26, con modalità tali da garantire l’identificazione
dell’autore dell’accesso e la tracciabilità delle
relative attività.
7. Nel caso previsto dal comma 6, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ma la comunicazione
si intende perfezionata il giorno feriale successivo al
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta
consegna breve da parte del gestore di posta
elettronica certificata del destinatario.
8. Si applica, in ogni caso, il disposto dell’articolo
49 del codice dell’amministrazione digitale.
Art. 17
– Notificazioni per via telematica
1.
Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 51, del
decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, le richieste telematiche di
un’attività di notificazione da parte di un ufficio
giudiziario sono inoltrate al sistema informatico
dell’UNEP, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell’articolo 34.
2. Le richieste di altri soggetti sono inoltrate
all’UNEP tramite posta elettronica certificata, secondo
le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
34.
3. La notificazione per via telematica da parte
dell’UNEP rispetta i requisiti richiesti per la
comunicazione da un ufficio giudiziario verso i
soggetti abilitati esterni di cui all’articolo 16.
4. Il sistema informatico dell’UNEP individua
l’indirizzo di posta elettronica del destinatario dal
registro generale degli indirizzi elettronici, dal
registro delle imprese o dagli albi o elenchi
costituiti ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonchè per il
cittadino dall’elenco reso consultabile ai
sensidell’articolo 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 in base alle
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
34.
5. Il sistema informatico dell’UNEP, eseguita la
notificazione, trasmette per via telematica a chi ha
richiesto il servizio il documento informatico con la
relazione di notificazione sottoscritta mediante firma
digitale e congiunta all’atto cui si riferisce, nonchè
le ricevute di posta elettronica certificata, secondo
le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
34.
6. L’ufficiale giudiziario, se non procede alla
notificazione per via telematica, effettua la copia
cartacea del documento informatico, attestandone la
conformità all’originale, e provvede a notificare la
copia stessa nei modi di cui agli articoli 138 e
seguenti del codice di procedura civile.
Art. 18
– Notificazioni per via telematica tra avvocati
1.
Nel caso previsto dall’articolo 4, legge 21 gennaio
1994, n. 53, il difensore puo’ eseguire la
notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi
telematici, anche previa estrazione di copia
informatica del documento cartaceo. A tale scopo
trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con
firma digitale all’indirizzo di posta elettronica
certificata del destinatario risultante dal registro
generale degli indirizzi elettronici, nella forma di
allegato al messaggio di posta elettronica certificata
inviato al destinatario. Nel corpo del messaggio è
inserita la relazione di notificazione che contiene le
informazioni di cui all’articolo 3, comma 2, della
legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell’indirizzo di posta
elettronica certificata presso il quale l’atto è stato
inviato, nonchè del numero di registro cronologico di
cui all’articolo 8 della suddetta legge. La
notificazione si intende perfezionata nel momento in
cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna
breve da parte del gestore di posta elettronica
certificata del destinatario.
2. Quando il difensore procede ai sensi dell’articolo
170, comma 4, del codice di procedura civile, la
comunicazione delle memorie è effettuata mediante invio
di copia della memoria alle parti costituite a mente
del comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere
visione degli atti del procedimento tramite accesso al
portale dei servizi telematici e, nei casi previsti,
anche tramite il punto di accesso.
Art. 19
– Disposizioni particolari per la fase delle indagini
preliminari
1.
Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra
l’ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria avvengono su canale
sicuro protetto da un meccanismo di crittografia
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 34.
2. Le specifiche tecniche assicurano l’identificazione
dell’autore dell’accesso e la tracciabilità delle
relative attività, anche mediante l’utilizzo di misure
di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dal
disciplinare tecnico di cui all’allegato B del codice
in materia di protezione dei dati personali.
3. Per le comunicazioni di atti e documenti del
procedimento di cui al comma 1 sono utilizzati i
gestori di posta elettronica certificata delle forze di
polizia. Gli indirizzi di posta elettronica certificata
sono resi disponibili unicamente agli utenti abilitati
sulla base delle specifiche stabilite ai sensi
dell’articolo 34.
4. Alle comunicazioni previste dal presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell’articolo 16, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e dell’articolo
20.
5. L’atto del processo in forma di documento informatico
è privo di elementi attivi ed è redatto dalle forze di
polizia nei formati previsti dalle specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell’articolo 34; le informazioni
strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. L’atto
del processo, protetto da meccanismi di crittografia, è
sottoscritto con firma digitale. Si applicano, in
quanto compatibili, l’articolo 14 del presente decreto,
nonchè gli articoli 20 e 21 del codice
dell’amministrazione digitale .
6. La comunicazione degli atti del processo alle forze
di polizia, successivamente al deposito previsto
dall’articolo 15, è effettuata per estratto con
contestuale messa a disposizione dell’atto integrale,
protetto da meccanismo di crittografia, in apposita
area riservata all’interno del dominio giustizia,
accessibile solo dagli appartenenti alle forze di
polizia legittimati, secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell’articolo 34 e nel rispetto dei
requisiti di sicurezza di cui all’articolo 26.
7. Per la gestione del fascicolo informatico si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all’articolo 9, commi da 1 a 5. Agli atti contenuti
nel fascicolo informatico, custodito in una sezione
distinta del sistema documentale di cui all’articolo 9,
protetta da un meccanismo di crittografia secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
34, hanno accesso unicamente i soggetti abilitati
interni appositamente abilitati. Alla conclusione delle
indagini preliminari, e in ogni altro caso in cui il
fascicolo o parte di esso deve essere consultato da
soggetti abilitati esterni o da utenti privati, questi
accedono alla copia resa disponibile mediante il punto
di accesso e il portale dei servizi telematici, secondo
quanto previsto al capo IV.
8. Per la trasmissione telematica dei flussi informativi
sintetici delle notizie di reato e dei relativi esiti
tra il Centro Elaborazione Dati del Servizio per il
Sistema Informativo Interforze, di cui all’articolo 8,
della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive
modifiche ed integrazioni, e il sistema dei registri
delle notizie di reato delle Procure della Repubblica
sono utilizzate le infrastrutture di connettività delle
pubbliche amministrazioni che consentono una
interconnessione tra le Amministrazioni, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
Il canale di comunicazione è protetto con le modalità
di cui al comma 1.
9. Per assicurare la massima riservatezza della fase
delle indagini preliminari la base di dati dei registri
di cui al comma 8 è custodita, con le speciali misure
di cui al comma 2, separatamente rispetto a quella
relativa ai procedimenti per i quali è stato emesso uno
degli atti di cui all’articolo 60, del codice di
procedura penale, in infrastrutture informatiche di
livello distrettuale o interdistrettuale individuate
dal responsabile per i sistemi informativi
automatizzati. I compiti di vigilanza sulle procedure
di sicurezza adottate sulla base dati prevista dal
presente comma sono svolti dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale e dal Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di appello
competenti in relazione all’ufficio giudiziario titolare
dei dati, avvalendosi del personale tecnico individuato
dal responsabile per i sistemi informativi
automatizzati.
Art.
20 – Requisiti della casella di PEC del soggetto
abilitato esterno
1.
Il gestore di posta elettronica certificata del
soggetto abilitato esterno, fermi restando gli obblighi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n.68 e dal decreto ministeriale 2
novembre 2005, recante «Regole tecniche per la
formazione, la trasmissione e la validazione, anche
temporale, della posta elettronica certificata», è
tenuto ad adottare software antispam idoneo a prevenire
la trasmissione di messaggi di posta elettronica
indesiderati.
2. Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotare il
terminale informatico utilizzato di software idoneo a
verificare l’assenza di virus informatici per ogni
messaggio in arrivo e in partenza e di software
antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi
di posta elettronica indesiderati.
3. Il soggetto abilitato esterno è tenuto a conservare,
con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna
dei messaggi trasmessi al dominio giustizia.
4. La casella di posta elettronica certificata deve
disporre di uno spazio disco minimo definito nelle
specifiche tecniche di cui all’articolo 34.
5. Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di
servizio automatico di avviso dell’imminente
saturazione della propria casella di posta elettronica
certificata e a verificare la effettiva disponibilità
dello spazio disco a disposizione.
6. La modifica dell’indirizzo elettronico puo’ avvenire
dall’1 al 31 gennaio e dall’1 al 31 luglio.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica
qualora la modifica dell’indirizzo si renda necessaria
per cessazione dell’attività da parte del gestore di
posta elettronica certificata.
Art.
21- Richiesta delle copie di atti e documenti
1.
Il rilascio della copia di atti e documenti del
processo avviene, previa verifica del regolare
pagamento dei diritti previsti, tramite invio
all’indirizzo di posta elettronica certificata del
richiedente, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell’articolo 34.
2. L’atto o il documento che contiene dati sensibili o
di grandi dimensioni è messo a disposizione
nell’apposita area del portale dei servizi telematici,
nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti ai
sensi dell’articolo 34.
3. Nel caso di richiesta di copia informatica, anche
parziale, conforme al documento originale in formato
cartaceo, il cancelliere ne attesta la conformità
all’originale sottoscrivendola con la propria firma
digitale.
Capo
IV - CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO
GIUSTIZIA
Art. 22
– Servizi di consultazione
1.
Ai fini di cui agli articoli 50, comma 1, 52 e 56 del
codice dell’amministrazione digitale, l’accesso ai
servizi di consultazione delle informazioni rese
disponibili dal dominio giustizia avviene tramite un
punto di accesso o tramite il portale dei servizi
telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza di
cui all’articolo 26.
Art. 23
– Punto di accesso
1.
Il punto di accesso puo’ essere attivato esclusivamente
dai soggetti indicati dai commi 6 e 7.
2. Il punto di accesso fornisce un’adeguata qualità dei
servizi, dei processi informatici e dei relativi
prodotti, idonea a garantire la sicurezza del sistema,
nel rispetto dei requisiti tecnici di cui all’articolo
26.
3. Il punto di accesso fornisce adeguati servizi di
formazione e assistenza ai propri utenti, anche
relativamente ai profili tecnici.
4. La violazione da parte del gestore di un punto di
accesso dei livelli di sicurezza e di servizio comporta
la sospensione dell’autorizzazione ad erogare i servizi
fino al ripristino di tali livelli.
5. Il Ministero della giustizia dispone ispezioni
tecniche, anche a campione, per verificare l’attuazione
delle prescrizioni di sicurezza.
6. Possono gestire uno o piu’ punti di accesso:
a) i consigli degli ordini professionali, i collegi ed i
Consigli nazionali professionali, limitatamente ai
propri iscritti;
b) il Consiglio nazionale forense, ove delegato da uno o
piu’ consigli degli ordini degli avvocati, limitatamente
agli iscritti del consiglio delegante;
c) il Consiglio nazionale del notariato, limitatamente
ai propri iscritti;
d) l’Avvocatura dello Stato, le amministrazioni statali
o equiparate, e gli enti pubblici, limitatamente ai
loro iscritti e dipendenti;
e) le Regioni, le città metropolitane, le provincie ed i
Comuni, o enti consorziati tra gli stessi.
f) Le Camere di Commercio, per le imprese iscritte nel
relativo registro.
7. I punti di accesso possono essere altresi’ gestiti da
società di capitali in possesso di un capitale sociale
interamente versato non inferiore a un milione di euro.
Art. 24
– Elenco pubblico dei punti di accesso
1.
L’elenco pubblico dei punti di accesso attivi presso il
Ministero della giustizia comprende le seguenti
informazioni:
a) identificativo del punto di accesso;
b) sede legale del soggetto titolare del punto di
accesso;
c) indirizzo internet;
d) dati relativi al legale rappresentante del punto di
accesso o a un suo delegato, comprendenti: nome,
cognome, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica
certificata, numero di telefono e di fax;
e) recapiti relativi ai referenti tecnici da contattare
in caso di problemi.
Art. 25
– Iscrizione nell’elenco pubblico dei punti di accesso
1.
Il soggetto che intende costituire un punto di accesso
inoltra domanda di iscrizione nell’elenco pubblico dei
punti di accesso secondo il modello e con le modalità
stabilite dal responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia con
apposito decreto, da adottarsi entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Ministero della giustizia decide sulla domanda
entro trenta giorni, con provvedimento motivato, anche
sulla base di apposite verifiche, effettuabili anche da
personale esterno all’Amministrazione, da questa
delegato, con costi a carico del richiedente.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministero
della giustizia delega la responsabilità del processo
di identificazione dei soggetti abilitati esterni al
punto di accesso. Il Ministero della giustizia puo’
delegare la responsabilità del processo di
identificazione degli utenti privati agli enti pubblici
di cui all’articolo 23, comma 6, lettera e).
4. Il Ministero della giustizia puo’ verificare
l’adempimento degli obblighi assunti da parte del
gestore del punto di accesso di propria iniziativa
oppure su segnalazione. In caso di violazione si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 23, comma
3.
Art. 26
– Requisiti di sicurezza
1.
L’accesso ai servizi di consultazione delle informazioni
rese disponibili dal dominio giustizia avviene mediante
identificazione sul punto di accesso o sul portale dei
servizi telematici, secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. Il punto di accesso stabilisce la connessione con il
portale dei servizi telematici mediante un collegamento
sicuro con mutua autenticazione secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
3. A seguito dell’identificazione viene in ogni caso
trasmesso al gestore dei servizi telematici il codice
fiscale del soggetto che effettua l’accesso.
4. I punti di accesso garantiscono un’adeguata sicurezza
del sistema con le modalità tecniche specificate in un
apposito piano depositato unitamente all’istanza di cui
all’articolo 25, a pena di inammissibilità della stessa.
Art. 27
– Visibilità delle informazioni
1.
Ad eccezione della fase di cui all’articolo 19, il
dominio giustizia consente al soggetto abilitato
esterno l’accesso alle informazioni contenute nei
fascicoli dei procedimenti in cui è costituito o svolge
attività di esperto o ausiliario. L’utente privato
accede alle informazioni contenute nei fascicoli dei
procedimenti in cui è parte mediante il portale dei
servizi telematici e, nei casi previsti dall’articolo
23, comma 6, lettere e) ed f), e comma 7, mediante il
punto di accesso.
2. È sempre consentito l’accesso alle informazioni
necessarie per la costituzione o l’intervento in
giudizio in modo tale da garantire la riservatezza dei
nomi delle parti e limitatamente ai dati identificativi
del procedimento.
3. In caso di delega, rilasciata ai sensi dell’articolo
9 regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, il
dominio giustizia consente l’accesso alle informazioni
contenute nei fascicoli dei procedimenti patrocinati
dal delegante, previa comunicazione, a cura di parte,
di copia della delega stessa al responsabile
dell’ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti
adempimenti. L’accesso è consentito fino alla
comunicazione della revoca della delega.
4. La delega, sottoscritta con firma digitale, è
rilasciata in conformità alle specifiche di
strutturazione di cui all’articolo 35, comma 4.
5. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai
servizi di consultazione nel limite dell’incarico
ricevuto e della autorizzazione concessa dal giudice.
6. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli avvocati e i
procuratori dello Stato accedono alle informazioni
contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui è parte
una pubblica amministrazione la cui difesa in giudizio
è stata assunta dal soggetto che effettua l’accesso.
Art. 28
– Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli
utenti privati
1.
L’accesso ai servizi di consultazione resi disponibili
dal dominio giustizia si ottiene previa registrazione
presso il punto di accesso autorizzato o presso il
portale dei servizi telematici, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, comma 1.
2. I punti di accesso trasmettono al Ministero della
giustizia le informazioni relative ad i propri utenti
registrati, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell’articolo 34, comma 1.
Art. 29
– Orario di disponibilità dei servizi di consultazione
1.
Il portale dei servizi telematici garantisce la
disponibilità dei servizi di consultazione nei giorni
feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedi’
al venerdi’, e dalle ore otto alle ore tredici del
sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre.
Capo V
- PAGAMENTI TELEMATICI
Art. 30
– Pagamenti
1.
Il pagamento del contributo unificato e degli altri
diritti e spese è effettuato nelle forme previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, e successive modificazioni. La ricevuta e la
attestazione di pagamento o versamento è allegata alla
nota di iscrizione a ruolo o ad altra istanza inviata
all’ufficio, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell’articolo 34, ed è conservata
dall’interessato per essere esibita a richiesta
dell’ufficio.
2. Il pagamento di cui al comma 1 puo’ essere effettuato
per via telematica con le modalità e gli strumenti
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni e dalle
altre disposizioni normative e regolamentari relative
al riversamento delle entrate alla Tesoreria dello
Stato.
3. L’interazione tra le procedure di pagamento
telematico messe a disposizione dal prestatore del
servizio di pagamento, il punto di accesso e il portale
dei servizi telematici avviene su canale sicuro, secondo
le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
34.
4. Il processo di pagamento telematico assicura
l’univocità del pagamento mediante l’utilizzo della
richiesta di pagamento telematico (RPT), della ricevuta
telematica (RT) e dell’identificativo univoco di
erogazione del servizio (CRS) che impediscono, mediante
l’annullamento del CRS, un secondo utilizzo della RT. Le
specifiche tecniche sono definite ai sensi
dell’articolo 34.
5. La ricevuta telematica, firmata digitalmente dal
prestatore del servizio di pagamento che effettua la
riscossione o da un soggetto da questo delegato,
costituisce prova del pagamento alla Tesoreria dello
Stato ed è conservata nel fascicolo informatico.
6. L’ufficio verifica periodicamente con modalità
telematiche la regolarità delle ricevute o attestazioni
e il buon esito delle transazioni di pagamento
telematico.
Art. 31
– Diritto di copia
1.
L’interessato, all’atto della richiesta di copia,
richiede l’indicazione dell’importo del diritto
corrispondente che gli è comunicato senza ritardo con
mezzi telematici dall’ufficio, secondo le specifiche
stabilite ai sensi dell’articolo 34. 2. Alla
richiesta di copia è associato un identificativo
univoco che, in caso di pagamento dei diritti di copia
non contestuale, viene evidenziato nel sistema
informatico per consentire il versamento secondo le
modalità previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni. 3. La ricevuta telematica è associata
all’identificativo univoco.
Art. 32
– Registrazione, trascrizione e voltura degli atti
1.
La registrazione, la trascrizione e la voltura degli
atti avvengono in via telematica nelle forme previste
dall’articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive
modificazioni.
Art. 33
– Pagamento dei diritti di notifica
1.
Il pagamento dei diritti di notifica viene effettuato
nelle forme previste dall’articolo 30. 2. L’UNEP
rende pubblici gli importi dovuti a titolo di
anticipazione. Eseguita la notificazione, l’UNEP
comunica l’importo definitivo e restituisce il
documento informatico notificato previo versamento del
conguaglio dovuto dalla parte oppure unitamente al
rimborso del maggior importo versato in acconto.
Capo VI
- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 34
– Specifiche tecniche
1.
Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile
per i sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai
profili inerenti alla protezione dei dati personali,
sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono
rese disponibili mediante pubblicazione nell’area
pubblica del portale dei servizi telematici.
3. Fino all’emanazione delle specifiche tecniche di cui
al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto
compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti.
Art. 35
– Disposizioni finali e transitorie
1.
L’attivazione della trasmissione dei documenti
informatici è preceduta da un decreto dirigenziale che
accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature
informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi
di comunicazione dei documenti informatici nel singolo
ufficio.
2. L’indirizzo elettronico già previsto dal decreto del
Ministro della Giustizia, 17 luglio 2008 recante
«Regole tecnico-operative per l’uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile» è
utilizzabile per un periodo transitorio non superiore a
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. La data di attivazione dell’indirizzo di posta
elettronica certificata di cui all’articolo 4, comma 2,
è stabilita, per ciascun ufficio giudiziario, con
apposito decreto dirigenziale del responsabile per i
sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia che attesta la funzionalità del sistema di
posta elettronica certificata del Ministero della
giustizia.
4. Le caratteristiche specifiche della strutturazione
dei modelli informatici sono definite con decreto del
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia e pubblicate nell’area
pubblica del portale dei servizi telematici.
5. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma
4, conservano efficacia le caratteristiche di
strutturazione dei modelli informatici di cui al
decreto del Ministro della giustizia 10 luglio 2009,
recante “Nuova strutturazione dei modelli informatici
relativa all’uso di strumenti informatici e telematici
nel processo civile e introduzione dei modelli
informatici per l’uso di strumenti informatici e
telematici nelle procedure esecutive individuali e
concorsuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165
del 18 luglio 2009 – s.o. n. 120.
Art. 36
– Adeguamento delle regole tecnico-operative
1.
Le regole tecnico-operative sono adeguate
all’evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza
almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 37
– Efficacia
1.
Il presente decreto acquista efficacia il trentesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
2. Dalla data di cui al comma 1, cessano di avere
efficacia nel processo civile le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2001, n. 123 e del decreto del Ministro della giustizia
17 luglio 2008.
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