Il decreto sviluppo interviene sui
controlli amministrativi, non solo fiscali, operati da
qualsiasi amministrazione, centrale e locale. Il tema
della semplificazione dei controlli è molto caro alle
imprese e l'intento del governo è ovviamente
condivisibile, purché non vada a detrimento del rispetto
delle regole. La norma però presenta difficoltà sia
interpretative che di attuazione, affronta più la coda
che la testa del problema e il suo impatto sulla
crescita rischia di essere così incerto da sollevare
dubbi sulla sua collocazione in un decreto con carattere
di urgenza.
Il 19 aprile, nell’audizione alla
Camera sul Documento economico e finanziario, Giulio
Tremonti aveva annunciato l'intenzione del governo di
interrompere ''l’oppressione'' sulle imprese fatta di
controlli che ''hanno un costo”, fanno ''perdere tempo”
e a volte portano a un ''meccanismo di corruzione”.
Il tema è molto caro alle imprese e
l’intento del governo è ovviamente condivisibile, purché
non vada a detrimento del rispetto delle regole. La
norma deputata al perseguimento di questo obiettivo,
inserita nello schema di decreto legge sullo sviluppo
(articolo 7: “semplificazione fiscale”), solleva
problemi sia interpretativi che di attuazione, affronta
più la coda che la testa della questione (i controlli ex
post più che i vari tipi e livelli di regolazione ex
ante, solo in parte trattati all’articolo 6) e il suo
impatto sulla crescita rischia di essere così incerto da
suscita dubbi sulla sua collocazione in un decreto con
carattere di urgenza.
UN CONTROLLO UNIFICATO E SEMESTRALE
La norma in questione riguarda i
controlli amministrativi, non solo fiscali, operati da
qualsiasi amministrazione, centrale e locale, in forma
di accesso, in cui cioè il controllore si reca
materialmente presso l’impresa da controllare.
Si dispone che questi tipi di
controllo, per quanto riguarda le piccole e medie
imprese:
- siano unificati, il che
richiede che i vari enti e istituzioni deputati
programmino i controlli, si coordinino e si scambino
informazioni;
- possano essere operati al
massimo con cadenza semestrale, vale a dire non più di
un controllo, unificato, ogni sei mesi;
- non possano durare più
di 15 giorni.
In caso di violazione, non è
specificato se l’atto diventi nullo, ma si precisa che
esso costituisce illecito disciplinare a carico dei
dipendenti pubblici che lo hanno adottato.
L’ATTUAZIONE DELLA NORMA
Il ministro dell’Economia ha
garantito, in conferenza stampa, che questo decreto è un
virtuoso esempio di “legge che si legge”, e cioè di
legge che contiene al suo interno la spiegazione e
l’interpretazione delle norme proposte. Abbiamo letto
con fiducia e speranza, ma il quadro ci è parso incerto
e molti sono i quesiti e dubbi aperti.
1. Alivello statale, e con
esclusivo riferimento alle materie fiscali e
previdenziali, il coordinamento fra Agenzia delle
Entrate, Guardia di finanza, Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato e Inps sarà disciplinato da un
apposito decreto del Mef, adottato di concerto con il
ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Sarebbe
necessario sapere quali sono i termini del decreto
attuativo e i suoi principali contenuti.
2. Alivello substatale, il
coordinamento fra le amministrazioni locali “comprese le
Forze di polizia locali comunque denominate e le aziende
ed agenzie regionali e locali comunque denominate” è
affidato allo Sportello unico per le attività produttive
(Suap), dove esiste, oppure alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente sul
territorio. Il Suap, nonostante sia un progetto ormai
più che decennale, la cui istituzione è divenuta
obbligatoria con decreto legge 112 del 2008, non è
ancora presente in tutti i comuni. Prima ancora di
decollare sarebbe gravato di oneri nuovi e non propri.
Il decreto non specifica con quali strumenti, con quali
competenze, con quali risorse ed entro quali tempi lo
Sportello unico (o la Camera di commercio) dovrà attuare
il coordinamento, che richiede anche che i sistemi
informativi e le banche dati dei diversi enti coinvolti
dialoghino fra di loro.
3. Se l’accesso presso l’impresa
deve essere unico, nell’arco dei sei mesi, come avviene
il coordinamento fra il livello nazionale e quello
locale? Il richiamo all’articolo 117 della Costituzione
è sufficiente a evitare conflitti di competenze fra
Stato e enti decentrati?
4. Il vincolo sul controllo
semestrale sarà subito operativo, anche prima che si sia
concretizzato l’auspicato coordinamento tra enti e
istituzioni locali e centrali? In questo caso potrebbe
generarsi una situazione caotica: l’impresa alla cui
porta busserà l’Inps, che sospetta la presenza di
lavoratori non in regala dal punto di vista
contributivo, potrà non aprire perché ha già subito la
visita della Guardia di finanza? (Potrà cioè dire nelle
parole del ministro “non rompete più di tanto”?)
Nel caso di controlli plurimi entro
l’arco dei sei mesi, scatteranno da subito i
provvedimenti di illecito disciplinare per i soggetti
delle amministrazioni pubbliche coinvolti? Non potrebbe,
questa incertezza, determinare un blocco dei controlli?
5. Sono previste molte eccezioni. È
fatta salva la possibilità di accesso in materia di
“repressione dei reati e di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro” o “funzionali alla
tutela dell’igiene pubblica, della pubblica incolumità,
dell’ordine e della sicurezza pubblica” ovvero, a quanto
si intende, per tutti i controlli (per esempio,
ambientali, fiscali, previdenziali), purché “decisi con
provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di
necessità ed urgenza”. Si tratta di eccezioni, da un
lato, così ampie da potere annullare l’efficacia della
norma, dall’altro, così vaghe da lasciare considerevoli
margini di incertezza interpretativa.
6. Ancora non è disponibile la
relazione tecnica, ma al massimo conterrà gli effetti
della norma sui saldi della pubblica amministrazione.
Sarebbe invece necessario avere non solo la valutazione
dei tempi, di cui si è detto, ma anche quella dei
benefici lordi e netti che ci si attende da queste
operazioni di semplificazione.
Senza queste precisazioni il
dettato del decreto legge rischia, finito l’effetto
annuncio, di arenarsi, con impatto nullo sulla crescita,
o persino potenzialmente negativo, se prevalessero
l’incertezza, il blocco dei controlli e una diffusa
sensazione che la norma consente di allentare il rigore
nel rispetto delle regole.
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