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Commento:
Sulla natura del rapporto che lega
la Pubblica Amministrazione e il progettista e in
particolare sulla giurisdizione in materia di azione di
risarcimento dei danni.
Testo integrale:
Giurisdizione: Rapporto tra
progettisti e P.A.
Mediante sentenza n. 3165 la Corte
di Cassazione S.U. Civili ha sancito che sono devolute
alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella
del giudice contabile le azioni di responsabilità per
danni cagionati alla P.A. dal progettista dell'opera
pubblica.
Nel considerare che la
progettazione di un’opera pubblica assume spiccati
connotati pubblicistici, essendo configurabile come il
primo vero passaggio verso la realizzazione vera e
propria della stessa, il Massimo consesso di Piazza
Cavour ha stabilito che sono devolute alla giurisdizione
del giudice ordinario e non a quella del giudice
contabile le azioni di responsabilità per danni
cagionati alla P.A. dal progettista dell'opera pubblica.
Difatti nel caso in cui si
ricorresse alla progettazione esterna, è stato
analizzato dalla Corte se si venisse ad instaurare un
rapporto di servizio tra i progettisti e la P.A.,
configurabile anche parzialmente o momentaneamente,
idoneo a giustificare, in caso di contestazioni, la
giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Con tale sentenza i Giudici di
legittimità, affrontando la questione richiamata, hanno
chiarito che nessun rapporto di servizio è configurabile
tra la stazione appaltante ed il progettista dell’opera,
il cui elaborato deve essere fatto proprio
dall’amministrazione mediante specifica approvazione,
versandosi, in tal caso, in un’ipotesi non di
inserimento del soggetto nell’organizzazione
dell’amministrazione ma di contratto d’opera
professionale.
Il rapporto contrattuale che lega
il progettista all’amministrazione è da ricercare,
orbene, in seno al disposto dell’art. 2222 c.c., in tema
di “Contratto d’opera” e nei principi disciplinanti
l'attività di progettazione, stabiliti dall'art. 1176
c.c..
Difatti secondo i Giudici la
progettazione di opera pubblica, quando sia affidata ad
un libero professionista, non comporta quindi
l'instaurarsi di una relazione funzionale con l'Ente
pubblico, in quanto non comporta l'esercizio di poteri
propri della P.A., diversamente da quanto avviene
nell'attività del direttore dei lavori, ove viene in
rilievo anche l'imputabilità in via diretta ed immediata
alla P.A. dell'attività con rilevanza esterna del
soggetto, il quale assume la rappresentanza del
committente.
Nel concludere la loro disamina del
caso, i Giudici di legittimità hanno inoltre
evidenziato, in ossequio a precedente giurisprudenza,
che l’attività del progettista può assumere rilevanza
pubblica solo in forza dell’approvazione del progetto da
parte dell’ente pubblico committente, cioè in un momento
successivo quando tale attività è stata già compiuta,
escludendo anche sotto questo aspetto qualsiasi
possibilità di un inserimento del professionista privato
nell’apparato organizzativo e/o nell’iter procedimentale
della P.A. (Cass. sez. un. 5871/2004; 340/2003;
24/2001). |