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GHIACCIO IN AUTOSTRADA: RESPONSABILE DEL DANNO ANCHE IL GESTORE, SALVO IL CASO FORTUITO-Luca Paglione-Diritto e processo.it

 

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(Estratto da Diritto e Processo formazione n. 4/2011)

 

 

QUAESTIO IURIS

L’applicabilità o meno della responsabilità ex art. 2051 c.c. alla P.A., da un lato, ed alla Società Autostrade S.p.A., dall’altro, per gli eventuali danni subiti dagli utenti delle strade ed autostrade costituisce, senza dubbio, una questione annosa e controversa.

La sentenza in commento si inserisce in questo dibattito, tanto giurisprudenziale quanto dottrinario, sancendo, sulla scia di una giurisprudenza ormai consolidata, la piena applicabilità di quanto previsto dall’art. 2051 c.c. anche ai sinistri verificatisi sulla rete autostradale e quindi, di conseguenza, ritenendo legittima l’applicazione della responsabilità per “Danno cagionato da cose in custodia” anche alla Società Autostrade S.p.A..

Ed invero, dopo un primo periodo iniziale durante il quale si riteneva fosse applicabile esclusivamente la responsabilità secondo i criteri generali previsti dall’art. 2043 c.c., già a partire dalla fine degli anni ’80 si è aperta una breccia nell’orientamento tradizionale che ha portato la Suprema Corte ad affermare l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. seppure limitatamente a casi di sinistri concernenti beni demaniali di non notevole estensione e suscettibili di generalizzata e diretta utilizzazione da parte della collettività.

Tale approdo ermeneutico riceveva anche l’avallo della Corte Costituzionale la quale, nella sentenza n. 156/1999, fissava un criterio di discrimine tra il caso in cui l’utilizzatore di una cosa rispondesse per colpa ai sensi dell’art. 2043 c.c. ed il caso in cui, invece, rispondesse a titolo oggettivo ai sensi dell’art. 2051 c.c.. La Consulta aveva, in sostanza, ritenuto che la responsabilità da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., presupponeva che la cosa fosse, per l’appunto, custodibile, ossia che fosse possibile un controllo continuo su di essa idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi.

Gli spunti offerti da questa pronuncia - secondo cui, peraltro, la notevole estensione del bene e l’uso generale e diretto costituiscono “meri indici” dell’impossibilità di un concreto esercizio del potere di controllo sul bene, da riscontrarsi attraverso un’indagine svolta caso per caso - hanno contribuito ad “indurre” i giudici di legittimità ad un nuovo esame della questione.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha così optato per un particolare indirizzo volto a superare una sorta di “automatismo interpretativo” statuendo, in tal senso, che l'estensione della res non può considerarsi quale dato rilevante in ordine al concreto atteggiarsi della re­sponsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ma può, semmai, rilevare solamente sotto il diverso profilo della prova del caso for­tuito (fra le tante, cfr. Cass. Civ. n. 19653/2004 e n. 6515/2004). Ciò è quanto è stato, in sostanza, confermato anche nella sentenza in commento, secondo cui “… l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode”.

Sostenere, quindi, da parte della società Autostrade S.p.A., ai fini dell’inapplicabilità dell’art. 2051 c.c.,  la presunta incontrollabilità dello stato della strada luogo del sinistro, facente parte della più ampia rete autostradale, non produce alcun effetto utile in capo alla società stessa.

Così, del resto, al riguardo si era espressa la Corte di legittimità già nel 2003, con la sentenza n. 298 del 13.01.2003: “… all'ente proprietario non è impedita la possibilità di svolgere un'adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti…” (cfr. anche, più di recente, Cass. Civ. 2 febbraio 2007 n. 2308).

Ed ancora, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24617 del 26 novembre 2007, ha ritenuto custodibile persino un arenile marino sul quale un tale era caduto per la presenza di una buca.

Dunque l'impossibilità, da parte della Società Autostrade S.p.A., di esercitare in concreto la necessaria vigilanza dell’intera rete autostradale si risolverebbe in una formula preconcetta e di mero stile.

Così, poi, Cass. Civ., 01.10.2004, n. 19653: “L'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. nei confronti della p.a. (o del gestore) non è automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso, risulti adibito all'uso diretto da parte della collettività…e si presenti di notevole estensione…Queste caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze le quali - in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene ed avuto riguardo alle peculiarità dell'evento - possono assumere rilievo sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la p.a. (o il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che sia dimostrata l'esistenza del nesso causale”.

Resta, quindi, a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione della sua responsabilità, mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (così, fra le tante, Cass. Civ. n. 858/2008).

Nel caso di specie, tuttavia, partendo da quanto affermato sul punto dalla Corte (“…dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”), la Società Autostrade S.p.A. non ha fornito alcuna prova valida che potesse comportare l’inapplicabilità, in capo ad essa società, della responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia, così come prevista dall’art. 2051 c.c.. La società convenuta non ha, in sostanza, dimostrato la presenza di un fortuito che avrebbe escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c., alla stessa contestata, per il danno subito dall’attore (così, invece, Cass. Civ., sez. III, 24.02.2011 n. 4484).

Nella sentenza n. 4495/11 in commento, quindi, in linea con la Giurisprudenza ormai consolidata in materia la Suprema Corte di Cassazione ha cassato la sentenza n. 1861/2005, emessa dalla Corte di Appello di Firenze, ed ha disposto il rinvio alla medesima Corte d'Appello in diversa composizione. La Corte territoriale fiorentina, ed ancor prima il Tribunale di Lucca, avevano, infatti, secondo la Corte di legittimità, deciso erroneamente il caso de quo ritenendo che la responsabilità ex art. 2051 c.c. fosse inapplicabile in capo alla Società Autostrade S.p.A. per l'impossibilità di controllo, da parte di quest’ultima, dell’intera rete autostradale; quanto, poi, alla responsabilità ex art. 2043 c.c. di Autostrade S.p.A., era stato ritenuto che vi fosse un difetto dei presupposti necessari alla sua applicazione sulla base della considerazione, da un lato, che nel giorno del sinistro (il primo giorno dell'inverno) il gelo non fosse un fenomeno preventivabile come sussistente quotidianamente, dall’altro lato, in quanto della presenza di ghiaccio sul manto stradale la società concessionaria era stata avvertita solo 20 minuti prima del verificarsi del sinistro.

 

La SOLUSIONE di Cassazione, sez. III, 24 febbraio 2011 n. 4495

In materia di autostrade, “… l'apprezzamento relativo alla effettiva "possibilità" del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.”: ed invero, “l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode”.

Quanto al caso fortuito che comporta l’esclusione di responsabilità del gestore, questo si configura “tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”; il caso fortuito, inoltre, “è fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, sicché la prova liberatoria non è suscettibile di essere condotta sul piano della sussistenza o meno della colpa”.

GHIACCIO IN AUTOSTRADA: RESPONSABILE ANCHE IL GESTORE, SALVO IL CASO FORTUITO

 

Cassazione, sez. III, 24 febbraio 2011, n. 4495

 

 

 

1. Per le autostrade, contemplate dall'art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva "possibilità" del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.

 

2. Nell'applicazione del principio occorre peraltro distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio.

 

3.Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.

 

4. Il caso fortuito è fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, sicché la prova liberatoria non è suscettibile di essere condotta sul piano della sussistenza o meno della colpa.

 

 

 

 

 

Cassazione, sez. III, 24 febbraio 2011, n. 4495

 

(Pres. Preden – Rel. Amatucci)

 

 

 

 

 

Svolgimento del processo

 

1.- Alle 8.50 del 22.12.1990, sull'autostrada XXX in direzione (OMISSIS), l'autovettura di L. s.r.l. slittò sul fondo stradale ghiacciato (nonostante il bel tempo), urtò il guard-rail e riportò danni.

 

La proprietaria agì giudizialmente per il risarcimento nei confronti di Autostrade s.p.a., riferendo che alcuni minuti più tardi la stessa sorte era toccata ad un altro autoveicolo.

 

La convenuta resistette ed il tribunale di Lucca rigettò la domanda con sentenza n. 1397/03. Ritenne che l'art. 2051 c.c. non potesse trovare applicazione e che la responsabilità ex art. 2043 c.c. dovesse essere esclusa in quanto, in quel mese e in quell'area, la presenza di ghiaccio costituisce evento non assolutamente straordinario ma sicuramente infrequente.

 

2.- L'appello di L. è stato rigettato dalla corte d'appello di Firenze con sentenza n. 1861/05 sui rilievi che, in base ai principi enunciati dalla corte di Cassazione (Cass., nn. 12314/98 e 921/98), l'art. 2051 c.c. era inapplicabile per l'impossibilità di controllo della reste autostradale da parte della concessionaria, mentre della responsabilità di Autostrade ex art. 2043 c.c. difettavano i presupposti in quanto, nel primo giorno dell'inverno, "il gelo non è fenomeno che possa essere preventivato come sussistente quotidianamente" e perché della presenza di ghiaccio la società concessionaria era stata avvertita solo 20 minuti prima.

 

L'appellante è stata condannata anche alle spese.

 

3.- Ricorre per cassazione L. s.r.l. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso Autostrade per l'Italia s.p.a..

 

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

 

Motivi della decisione

 

1. - Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.

 

2.- Col primo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. in riferimento al nuovo orientamento in tema di applicabilità dell'art. 2051 c.c. al gestore di autostrade; col secondo per vizio di motivazione per avere la corte d'appello ritenuto che la situazione di pericolo fosse straordinaria senza compiere alcuna indagine sulle condizioni meteorologiche del periodo e sulle caratteristiche del luogo dove il fatto era avvenuto, e senza considerare né la mancanza di segnalazioni di pericolo né che, nel lasso di tempo intercorso tra la segnalazione ricevuta dalla polizia circa la presenza di ghiaccio ed il momento dell'evento, non era stata adottata alcuna misura volta ad eliminare il pericolo o ad avvertire gli utenti.

 

3.- Il primo motivo è fondato, mentre il secondo resta assorbito.

 

In esito al nuovo orientamento inaugurato da Cass., n. 298/03, cui s'è allineata la giurisprudenza successiva, costituisce ormai principio consolidato quello secondo il quale per le autostrade, contemplate dall'art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva "possibilità" del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. Nell'applicazione del principio occorre peraltro distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio.

 

Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.

 

Si è anche reiteratamente chiarito che il caso fortuito è fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento (ex multis, Cass., n. 15383/06), sicché la prova liberatoria non è suscettibile di essere condotta sul piano della sussistenza o meno della colpa.

 

4.- Da tali principi la corte territoriale s'è discostata laddove ha escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c..

 

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, che deciderà sul gravame di L. nel rispetto degli enunciati principi di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

 

 

 

P.Q.M.

 

la Corte di Cassazione

 

 

 

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Firenze in diversa composizione.

 

 

 

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