(Estratto da
Diritto e Processo formazione n. 4/2011)
QUAESTIO IURIS
L’applicabilità o meno
della responsabilità ex art. 2051 c.c. alla P.A., da un
lato, ed alla Società Autostrade S.p.A., dall’altro, per
gli eventuali danni subiti dagli utenti delle strade ed
autostrade costituisce, senza dubbio, una questione
annosa e controversa.
La sentenza in commento
si inserisce in questo dibattito, tanto
giurisprudenziale quanto dottrinario, sancendo, sulla
scia di una giurisprudenza ormai consolidata, la piena
applicabilità di quanto previsto dall’art. 2051 c.c.
anche ai sinistri verificatisi sulla rete autostradale e
quindi, di conseguenza, ritenendo legittima
l’applicazione della responsabilità per “Danno cagionato
da cose in custodia” anche alla Società Autostrade
S.p.A..
Ed invero, dopo un primo
periodo iniziale durante il quale si riteneva fosse
applicabile esclusivamente la responsabilità secondo i
criteri generali previsti dall’art. 2043 c.c., già a
partire dalla fine degli anni ’80 si è aperta una
breccia nell’orientamento tradizionale che ha portato la
Suprema Corte ad affermare l’applicabilità dell’art.
2051 c.c. seppure limitatamente a casi di sinistri
concernenti beni demaniali di non notevole estensione e
suscettibili di generalizzata e diretta utilizzazione da
parte della collettività.
Tale approdo ermeneutico
riceveva anche l’avallo della Corte Costituzionale la
quale, nella sentenza n. 156/1999, fissava un criterio
di discrimine tra il caso in cui l’utilizzatore di una
cosa rispondesse per colpa ai sensi dell’art. 2043 c.c.
ed il caso in cui, invece, rispondesse a titolo
oggettivo ai sensi dell’art. 2051 c.c.. La Consulta
aveva, in sostanza, ritenuto che la responsabilità da
cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c.,
presupponeva che la cosa fosse, per l’appunto,
custodibile, ossia che fosse possibile un controllo
continuo su di essa idoneo ad impedire l’insorgenza di
cause di pericolo per i terzi.
Gli spunti offerti da
questa pronuncia - secondo cui, peraltro, la notevole
estensione del bene e l’uso generale e diretto
costituiscono “meri indici” dell’impossibilità di
un concreto esercizio del potere di controllo sul bene,
da riscontrarsi attraverso un’indagine svolta caso per
caso - hanno contribuito ad “indurre” i giudici di
legittimità ad un nuovo esame della questione.
Ebbene, la Corte di
Cassazione ha così optato per un particolare indirizzo
volto a superare una sorta di “automatismo
interpretativo” statuendo, in tal senso, che
l'estensione della res non può considerarsi quale
dato rilevante in ordine al concreto atteggiarsi della
responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ma può,
semmai, rilevare solamente sotto il diverso profilo
della prova del caso fortuito (fra le tante, cfr. Cass.
Civ. n. 19653/2004 e n. 6515/2004). Ciò è quanto è
stato, in sostanza, confermato anche nella sentenza in
commento, secondo cui “… l'uso generalizzato e
l'estensione della res costituiscono dati in via
generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi
della responsabilità del custode”.
Sostenere, quindi, da
parte della società Autostrade S.p.A., ai fini
dell’inapplicabilità dell’art. 2051 c.c., la presunta
incontrollabilità dello stato della strada luogo del
sinistro, facente parte della più ampia rete
autostradale, non produce alcun effetto utile in capo
alla società stessa.
Così, del resto, al
riguardo si era espressa la Corte di legittimità già nel
2003, con la sentenza n. 298 del 13.01.2003: “…
all'ente proprietario non è impedita la possibilità di
svolgere un'adeguata attività di vigilanza, che sia in
grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per
gli utenti…” (cfr. anche, più di recente, Cass. Civ.
2 febbraio 2007 n. 2308).
Ed ancora, la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 24617 del 26 novembre
2007, ha ritenuto custodibile persino un arenile marino
sul quale un tale era caduto per la presenza di una
buca.
Dunque l'impossibilità,
da parte della Società Autostrade S.p.A., di esercitare
in concreto la necessaria vigilanza dell’intera rete
autostradale si risolverebbe in una formula preconcetta
e di mero stile.
Così, poi, Cass. Civ.,
01.10.2004, n. 19653: “L'applicabilità dell'art. 2051
cod. civ. nei confronti della p.a. (o del gestore) non è
automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o
patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso,
risulti adibito all'uso diretto da parte della
collettività…e si presenti di notevole estensione…Queste
caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrano
congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze le
quali - in ragione dell'incidenza che abbiano potuto
avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla
relazione di custodia del bene ed avuto riguardo alle
peculiarità dell'evento - possono assumere rilievo sulla
base di una specifica e adeguata valutazione del caso
concreto, ai fini dell'individuazione del caso fortuito
e, quindi, dell'onere che la p.a. (o il gestore) deve
assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta
che sia dimostrata l'esistenza del nesso causale”.
Resta, quindi, a carico
del custode offrire la prova contraria alla presunzione
della sua responsabilità, mediante la dimostrazione del
caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di
custodia avente impulso causale autonomo e carattere di
imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (così, fra
le tante, Cass. Civ. n. 858/2008).
Nel caso di specie,
tuttavia, partendo da quanto affermato sul punto dalla
Corte (“…dovrà configurarsi il fortuito tutte le
volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della
imprevedibilità e della inevitabilità come accade quando
esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o
gestore, nonostante l'attività di controllo e la
diligenza impiegata al fine di garantire un intervento
tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare
la straordinaria situazione di pericolo determinatasi,
per difetto del tempo strettamente necessario a
provvedere”), la Società Autostrade S.p.A. non ha
fornito alcuna prova valida che potesse comportare
l’inapplicabilità, in capo ad essa società, della
responsabilità per il danno cagionato da cose in
custodia, così come prevista dall’art. 2051 c.c.. La
società convenuta non ha, in sostanza, dimostrato la
presenza di un fortuito che avrebbe escluso la
responsabilità ex art. 2051 c.c., alla stessa
contestata, per il danno subito dall’attore (così,
invece, Cass. Civ., sez. III, 24.02.2011 n. 4484).
Nella sentenza n.
4495/11 in commento, quindi, in linea con la
Giurisprudenza ormai consolidata in materia la Suprema
Corte di Cassazione ha cassato la sentenza n. 1861/2005,
emessa dalla Corte di Appello di Firenze, ed ha disposto
il rinvio alla medesima Corte d'Appello in diversa
composizione. La Corte territoriale fiorentina, ed ancor
prima il Tribunale di Lucca, avevano, infatti, secondo
la Corte di legittimità, deciso erroneamente il caso de
quo ritenendo che la responsabilità ex art. 2051 c.c.
fosse inapplicabile in capo alla Società Autostrade
S.p.A. per l'impossibilità di controllo, da parte di
quest’ultima, dell’intera rete autostradale; quanto,
poi, alla responsabilità ex art. 2043 c.c. di Autostrade
S.p.A., era stato ritenuto che vi fosse un difetto dei
presupposti necessari alla sua applicazione sulla base
della considerazione, da un lato, che nel giorno del
sinistro (il primo giorno dell'inverno) il gelo non
fosse un fenomeno preventivabile come sussistente
quotidianamente, dall’altro lato, in quanto della
presenza di ghiaccio sul manto stradale la società
concessionaria era stata avvertita solo 20 minuti prima
del verificarsi del sinistro.
La SOLUSIONE di
Cassazione, sez. III, 24 febbraio 2011 n. 4495
In materia di
autostrade, “… l'apprezzamento relativo alla
effettiva "possibilità" del controllo alla stregua degli
indicati parametri non può che indurre a conclusioni in
via generale affermative, e dunque a ravvisare la
configurabilità di un rapporto di custodia per gli
effetti di cui all'art. 2051 c.c.”: ed invero,
“l'uso generalizzato e l'estensione della res
costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine
al concreto atteggiarsi della responsabilità del
custode”.
Quanto al caso fortuito
che comporta l’esclusione di responsabilità del gestore,
questo si configura “tutte le volte che l'evento
dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e
della inevitabilità come accade quando esso si sia
verificato prima che l'ente proprietario o gestore,
nonostante l'attività di controllo e la diligenza
impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo,
potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la
straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per
difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”;
il caso fortuito, inoltre, “è fattore che attiene
non già ad un comportamento del responsabile, bensì al
profilo causale dell'evento, sicché la prova liberatoria
non è suscettibile di essere condotta sul piano della
sussistenza o meno della colpa”.
GHIACCIO IN AUTOSTRADA: RESPONSABILE ANCHE IL GESTORE,
SALVO IL CASO FORTUITO
Cassazione, sez. III, 24 febbraio 2011, n. 4495
1.
Per le autostrade, contemplate dall'art. 2 del vecchio e
del nuovo codice della strada e per loro natura
destinate alla percorrenza veloce in condizioni di
sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva
"possibilità" del controllo alla stregua degli indicati
parametri non può che indurre a conclusioni in via
generale affermative, e dunque a ravvisare la
configurabilità di un rapporto di custodia per gli
effetti di cui all'art. 2051 c.c.
2.
Nell'applicazione del principio occorre peraltro
distinguere le situazioni di pericolo immanentemente
connesse alla struttura o alle pertinenze
dell'autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti
ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile
alterazione dello stato della cosa, che pongano a
repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del
loro patrimonio.
3.Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo,
l'uso generalizzato e l'estensione della res
costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine
al concreto atteggiarsi della responsabilità del
custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi
il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti
i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità
come accade quando esso si sia verificato prima che
l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di
controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire
un intervento tempestivo, potesse rimuovere o
adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di
pericolo determinatasi, per difetto del tempo
strettamente necessario a provvedere.
4. Il
caso fortuito è fattore che attiene non già ad un
comportamento del responsabile, bensì al profilo causale
dell'evento, sicché la prova liberatoria non è
suscettibile di essere condotta sul piano della
sussistenza o meno della colpa.
Cassazione, sez. III, 24 febbraio 2011, n. 4495
(Pres. Preden – Rel. Amatucci)
Svolgimento del processo
1.-
Alle 8.50 del 22.12.1990, sull'autostrada XXX in
direzione (OMISSIS), l'autovettura di L. s.r.l. slittò
sul fondo stradale ghiacciato (nonostante il bel tempo),
urtò il guard-rail e riportò danni.
La
proprietaria agì giudizialmente per il risarcimento nei
confronti di Autostrade s.p.a., riferendo che alcuni
minuti più tardi la stessa sorte era toccata ad un altro
autoveicolo.
La
convenuta resistette ed il tribunale di Lucca rigettò la
domanda con sentenza n. 1397/03. Ritenne che l'art. 2051
c.c. non potesse trovare applicazione e che la
responsabilità ex art. 2043 c.c. dovesse essere esclusa
in quanto, in quel mese e in quell'area, la presenza di
ghiaccio costituisce evento non assolutamente
straordinario ma sicuramente infrequente.
2.-
L'appello di L. è stato rigettato dalla corte d'appello
di Firenze con sentenza n. 1861/05 sui rilievi che, in
base ai principi enunciati dalla corte di Cassazione
(Cass., nn. 12314/98 e 921/98), l'art. 2051 c.c. era
inapplicabile per l'impossibilità di controllo della
reste autostradale da parte della concessionaria, mentre
della responsabilità di Autostrade ex art. 2043 c.c.
difettavano i presupposti in quanto, nel primo giorno
dell'inverno, "il gelo non è fenomeno che possa essere
preventivato come sussistente quotidianamente" e perché
della presenza di ghiaccio la società concessionaria era
stata avvertita solo 20 minuti prima.
L'appellante è stata condannata anche alle spese.
3.-
Ricorre per cassazione L. s.r.l. sulla base di due
motivi, cui resiste con controricorso Autostrade per
l'Italia s.p.a..
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1. -
Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta
in forma semplificata.
2.-
Col primo motivo la sentenza è censurata per violazione
e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. in
riferimento al nuovo orientamento in tema di
applicabilità dell'art. 2051 c.c. al gestore di
autostrade; col secondo per vizio di motivazione per
avere la corte d'appello ritenuto che la situazione di
pericolo fosse straordinaria senza compiere alcuna
indagine sulle condizioni meteorologiche del periodo e
sulle caratteristiche del luogo dove il fatto era
avvenuto, e senza considerare né la mancanza di
segnalazioni di pericolo né che, nel lasso di tempo
intercorso tra la segnalazione ricevuta dalla polizia
circa la presenza di ghiaccio ed il momento dell'evento,
non era stata adottata alcuna misura volta ad eliminare
il pericolo o ad avvertire gli utenti.
3.-
Il primo motivo è fondato, mentre il secondo resta
assorbito.
In
esito al nuovo orientamento inaugurato da Cass., n.
298/03, cui s'è allineata la giurisprudenza successiva,
costituisce ormai principio consolidato quello secondo
il quale per le autostrade, contemplate dall'art. 2 del
vecchio e del nuovo codice della strada e per loro
natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni
di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva
"possibilità" del controllo alla stregua degli indicati
parametri non può che indurre a conclusioni in via
generale affermative, e dunque a ravvisare la
configurabilità di un rapporto di custodia per gli
effetti di cui all'art. 2051 c.c. Nell'applicazione del
principio occorre peraltro distinguere le situazioni di
pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle
pertinenze dell'autostrada, da quelle provocate dagli
stessi utenti ovvero da una repentina e non
specificamente prevedibile alterazione dello stato della
cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli
utenti e l'integrità del loro patrimonio.
Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l'uso
generalizzato e l'estensione della res costituiscono
dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto
atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle
del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le
volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della
imprevedibilità e della inevitabilità come accade quando
esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o
gestore, nonostante l'attività di controllo e la
diligenza impiegata al fine di garantire un intervento
tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare
la straordinaria situazione di pericolo determinatasi,
per difetto del tempo strettamente necessario a
provvedere.
Si è
anche reiteratamente chiarito che il caso fortuito è
fattore che attiene non già ad un comportamento del
responsabile, bensì al profilo causale dell'evento (ex
multis, Cass., n. 15383/06), sicché la prova liberatoria
non è suscettibile di essere condotta sul piano della
sussistenza o meno della colpa.
4.-
Da tali principi la corte territoriale s'è discostata
laddove ha escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c..
La
sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima
corte d'appello, che deciderà sul gravame di L. nel
rispetto degli enunciati principi di diritto e regolerà
anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la
Corte di Cassazione
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito
il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le
spese, alla corte d'appello di Firenze in diversa
composizione.
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